Incarto n. 39.2023.11
rs
Lugano 13 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’8 novembre 2022 Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha soppresso con effetto retroattivo dal 30 giugno 2019 il diritto agli assegni familiari riconosciuto con le decisioni del 5 novembre 2010, 22 agosto 2012 e 31 agosto 2022 a RI 1 a favore delle figlie __________ (__________ 2010) e __________ (__________ 2012) e ha stabilito che l’importo di fr. 12'000.--, corrispondente agli assegni percepiti dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021, deve essere restituito (cfr. doc. 13=B).
La Cassa ha così motivato il provvedimento dell’8 novembre 2022:
" (…)
Nel caso concreto, soltanto a seguito della documentazione pervenutaci nel corso del mese di marzo 2022, la nostra Cassa è venuta a conoscenza che a decorrere dal 10 luglio 2019 lei vive separato dalla signora __________ la quale costituisce, unitamente alle figlie __________ ed __________, un unico nucleo familiare.
Conseguentemente, ritenuto quanto riportato al considerando di cui al punto 2, per l'art. 7 cpv. 1 lett. c. LAFam lei non può essere ritenuto titolare del diritto agli assegni in via prioritaria a far tempo dal 10 luglio 2019.
Stante quanto precede, la soppressione del diritto alle prestazioni in oggetto è messa in atto retroattivamente in quanto:
l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito degli assegni da parte sua;
lei ha violato l'obbligo di informare.
L'art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Sempre nel caso concreto, l'importo totale da restituirsi ammonta a CHF 12'000.00, secondo il calcolo: CHF 200.00 x 2 figli x 30 mesi.
A titolo abbondanziale la informiamo che gli assegni in favore di __________ ed __________, dal 10 luglio 2019, dovranno essere richiesti dalla signora __________ alla Cassa per assegni familiari competente.
Ritenuto che per quanto disposto dall'art. 20 cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS), possono essere compensati con prestazioni scadute, i crediti derivanti dalla LAFam (art. 25 lett. d. LAFam), in presenza dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti - che dovrà essere trasmesso alla Cassa per assegni familiari competente
familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della signora __________ (marg. N. 538.4 delle Direttive concernenti la LAFam - DAFam). (…)” (Doc. 13=B)
1.2. Il 5 dicembre 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’8 novembre 2022, facendo valere che fino al 17 dicembre 2021 - quando con decisione del Pretore di __________, cresciuta in giudicato nel gennaio 2022, il regime precedente è stato sostituito da un nuovo accordo - le figlie erano assegnate in custodia congiunta, con una settimana dal padre e una settimana dalla madre.
È stato, altresì, fatto notare che le figlie sono rimaste domiciliate a , presso il padre, fino al 30 giugno 2021 () e fino al 22 dicembre 2021 (__________).
Pertanto l’opponente ritiene, considerando l’art. 7 della legge federale sugli assegni familiari, di avere diritto agli assegni familiari almeno fino alla fine del 2021, visto che esercitava un’attività lucrativa, aveva l’autorità parentale perlomeno equivalente alla moglie, non vi era una prevalenza di situazione circa la custodia in ragione dell’alternanza settimanale e aveva il reddito più elevato (cfr. doc. 14=A).
1.3. Il 19 dicembre 2022 la Cassa, in riferimento all’opposizione, ha chiesto all’avv. RA 1 di trasmettere, entro il 30 gennaio 2023, la seguente documentazione a complemento di quella già in suo possesso:
" - copia della procura mediante la quale il signor RI 1 le ha conferito
mandato, nel volerlo rappresentare relativamente alla causa in oggetto (artt. 33 LPGA e 50a cpv. 4 lett. b LAVS);
copia dei certificati salario del signor RI 1 per gli anni 2019, 2020 e 2021;
copia dell'estratto conto individuale del signor RI 1;
copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti gli anni 2020 e 2021 con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale - IC - ed imposta federale diretta -IFD);
una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________ a mezzo della quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante il periodo dal 10 luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in ugual misura (50/50) con entrambi i genitori. (…)” (Doc. 15 1/2)
Il legale ha inviato, il 25 gennaio 2023, la procura conferitagli da RI 1 (cfr. doc. 16 1/2; 16 2/2) e il 30 gennaio 2023 copia dei certificati di salario per gli anni 2019, 2020 e 2021, precisando che l’estratto del conto individuale sarebbe stato inviato non appena in suo possesso e di non avere alcuna procura della signora __________, ex moglie del suo assistito (cfr. doc. 17 1/4; 17 2/4-4/4).
1.4. L’amministrazione, il 1° febbraio 2023, ha nuovamente invitato la parte opponente a trasmettere, entro il 1° marzo 2023, copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti gli anni 2020 e 2021, come pure una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________ di conferma che le due figlie, dal 10 luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in ugual misura (50/50) con entrambi i genitori, evidenziando:
" (…) Per l’art. 28 cpv. 2 LPGA della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso.
Per quanto riguarda il diritto assegni familiari dell'anno 2019 rammentiamo che secondo l'art. 13 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), sono versati soltanto assegni interi.
Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (valori dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: CHF 592.00 al mese, rispettivamente CHF 7'110.00 all'anno).
Per quanto precede occorre inviarci i conteggi stipendio mensili relativi l'anno 2019 e precisare se il signor RI 1 è stato inabile al lavoro causa malattia/infortunio (in caso affermativo allegare tutti i certificati medici).” (Doc. 18 1/2)
Il 28 febbraio 2023 l’avv. RI 1 ha prodotto il conteggio delle indennità giornaliere LAINF percepite da RI 1 nel 2019 e dei certificati medici della Clinica __________ di __________ da cui risulta che l’interessato è stato operato alla spalla destra nel dicembre 2018 a seguito di un infortunio occorsogli nel marzo 1984 (cfr. doc. 19 1/16-19 16/16).
1.5. Il 6 marzo 2023 la Cassa ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di inviare, entro il 3 aprile 2023:
" (…)
copia di tutti i certificati medici rilasciati per il signor RI 1 dall'inizio dell'infortunio;
copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti gli anni 2020 e 2021 con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale
IC - ed imposta federale diretta - IFO);
una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________ a mezzo della quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante il periodo dal 10 luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale misura (50/50) con entrambi i genitori.”
L’amministrazione ha ribadito che “per l'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso” (cfr. doc. 20 1/1).
L’avv. RA 1, il 28 marzo 2023, ha trasmesso degli attestati medici di inabilità lavorativa al 100% a causa dell’infortunio datati 30 aprile 2019, 13 dicembre 2018, 21 gennaio e 2 marzo 2016 (cfr. doc. 21 2/5-21 5/5), osservando nuovamente di non rappresentare la signora __________ e di non avere facoltà di intervento presso la stessa (cfr. doc. 21 1/5).
1.6. La Cassa, il 19 aprile 2023, ricordando il tenore dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, ha scritto al rappresentante dell’assicurato quanto segue:
" in riferimento alla documentazione pervenutaci in data 31 marzo 2023, la invitiamo nuovamente a trasmetterci, entro e non oltre il 10 maggio 2023, quanto segue:
copia dei certificati medici del signor RI 1 relativi i periodi dal 30 gennaio 2019 al 28 aprile 2019 e dal 12 giugno 2019 al termine dell'infortunio;
copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti gli anni 2020 e 2021 con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale
IC - ed imposta federale diretta – IFD);
una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________ a mezzo della quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante il periodo dal 1° luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale misura (50/50) con entrambi i genitori;
i giustificativi (es. raccomandata) attestanti i passi intrapresi al fine di reperire le informazioni riguardanti la signora __________ e la dichiarazione sopra indicata. (…)” (Doc. 22 1/1)
Il 24 aprile 2023 il legale ha inviato la documentazione trasmessagli dal suo cliente, e meglio i certificati medici della Clinica __________ già forniti all’amministrazione il 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 19 3/16-19 16/16; consid. 1.4.), oltre al rapporto di uscita del 2 maggio 2019 relativo alla degenza nella Clinica __________ dal 29 aprile al 1° maggio 2019 (cfr. doc. 23 1/17-23 17/17).
1.7. Il 31 maggio 2023 la Cassa, facendo riferimento alla corrispondenza del 19 aprile 2023 rimasta inevasa, ha assegnato al patrocinatore di RI 1 un ultimo termine, scadente il 28 giugno 2023, per produrre quanto domandato.
Il legale è pure stato informato che in applicazione dell'art. 43 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in assenza della documentazione richiesta avrebbe deciso di non entrare nel merito dell'opposizione 5 dicembre 2022 (cfr. doc. 24 1/1).
Il 28 giugno 2023 l’avv. RA 1, da un lato, ha prodotto la lettera con la quale il Pretore di __________, il 16 aprile 2021, ha incaricato __________ del __________ di sentire ex art. 298 CPC __________ e __________, specificando che i genitori avevano previsto una custodia congiunta (una settimana dal padre e una settimana dalla madre), dall’altro, ha indicato che “per quanto riguarda le tassazioni, per praticità vi chiedo di procedere al richiamo diretto” (cfr. doc. 25 1/2; 25 2/2).
1.8. Con decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 la Cassa, visto che, nonostante lo scritto del 31 maggio 2023 (cfr. consid. 1.7.), le sue richieste non sono state completate totalmente, ha stabilito di non entrare nel merito dell’opposizione e ha confermato il provvedimento dell’8 novembre 2022 (cfr. doc. G).
1.9. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione, chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio dell’incarto alla Cassa per decidere nel merito.
È stato addotto che il provvedimento in questione è insostenibile, in quanto è stato prodotto ogni documento richiesto dall’amministrazione, ad eccezione delle tassazioni della ex moglie.
Al riguardo la parte ricorrente ha precisato che tali documenti non erano in suo possesso e che pertanto non potevano essere inviati, come indicato alla Cassa nello scritto del 28 marzo 2023, in cui aveva sottolineato “di non essere in grado di procedere a reperire la documentazione dalla sua ex moglie, atteso che non poteva rappresentarla” (cfr. doc. I).
1.10. Nella sua risposta del 2 ottobre 2023 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che “(…) il 31 maggio 2023 (Doc. 24) la Cassa ha diffidato il signor RI 1 a voler completare l’incarto, informandolo che, in assenza di riscontro, la Cassa avrebbe deciso di non entrare nel merito dell’opposizione 5 dicembre 2022 (Doc. 14). Ritenuto che il ricorrente non ha dato seguito alle succitate richieste la Cassa l’8 agosto 2023 (Doc. 26) ha attuato il provvedimento intimato il 31 maggio 2023” (cfr. doc. III).
1.11. Il 2 ottobre 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Ai sensi dell'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."
Nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.
In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).
2.2. L’art. 13 cpv. 1 LAFam prevede che hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
L’art. 10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), intitolato “Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento”, stabilisce quanto segue:
" 1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.
1ter Dopo un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità di;
b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;
d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.”
Nell’ipotesi dell’art. 10 cpv. 1 dell’OAFami, quando il rapporto di lavoro sussiste, il dipendente è inabile al lavoro e il diritto allo stipendio è cessato, il diritto agli assegni di famiglia viene prolungato ancora per tre mesi.
Allo stesso modo viene trattato il lavoratore che viene licenziato quando già si trova in incapacità lavorativa.
Queste norme hanno lo scopo di non penalizzare gli assicurati divenuti incapaci di lavorare senza colpa (cfr. U. Kieser, M. Reichmut, “Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG)”. Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 208 n. 53).
Se invece il contratto di lavoro si sarebbe in ogni caso concluso e sarebbe dunque cessato il diritto al salario indipendentemente dall’inabilità lavorativa per infortunio o malattia, non è più dato il diritto agli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2016.4 del 24 agosto 2016).
2.3. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2022, versione 20), a proposito degli art. 7 e 13 della legge, enunciano:
“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili
1/14 immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2 seg.).
(…).
404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti
1/14 in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
4.2 Determinazione dell'avente diritto prioritario
405 Priorità secondo la lettera a:
1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è prioritaria
rispetto a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale priorità.
406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o c: se
1/15 una persona con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra (presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.
(…).
406.2 Priorità secondo la lettera c:
1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.
Se un figlio vive in ugual misura con entrambi i genitori (50/50), il primo avente diritto è determinato secondo le lettere d–f.
(…).
504 - Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo
1/10 durante il periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).
(…).
513 In determinati casi è possibile derogare al principio secondo
1/13 cui il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione del versamento degli assegni.
Esempio:
un salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre. Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all’assegno di nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari, per nessuno dei figli.
(…).
516.1 Per definire la durata della continuazione del versamento degli
1/13 assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un infortunio il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà il lavoro.
Esempio
Una salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione. In caso di congedo non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre, compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni familiari sono versati anche per tutto questo mese.
517 a) Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia,
1/13 infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.
b) Gli assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 612 franchi mensili. Non sono invece prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo, a condizione però che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 508).
c) Se non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 612 franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento al lavoro.
d) Se il salariato è licenziato durante l’impedimento al lavoro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 612 franchi mensili.”
Le note marginali menzionate hanno il medesimo tenore nella versione 21, stato al 1° gennaio 2023.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.
2.4. L’art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 43 pag. 147; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
I nuovi fatti e le nuove prove ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla loro scoperta, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione, rispettivamente della decisione su opposizione (cfr. art. 67 della Legge federale sulla procedura amministrativa - PA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LPGA).
Il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha avuto una conoscenza sufficientemente sicura del fatto nuovo o del mezzo di prova determinante. Nel caso in cui, a tal fine, siano necessari degli accertamenti, l’amministrazione deve procedere entro un termine adeguato. Se non lo fa, il termine relativo di 90 giorni decorre dal momento in cui la stessa avrebbe potuto completare la sua carente conoscenza (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.4.; STF 9C_753/2020 del 23 novembre 2021 consid. 3; DTF 143 V 105).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.5. Nell’evenienza concreta la Cassa, con decisione dell’8 novembre 2022, ha soppresso con effetto dal 30 giugno 2019 il diritto di RI 1 agli assegni familiari a favore delle due figlie e gli ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 12'000.--, corrispondente agli AF ricevuti da luglio 2019 a dicembre 2021, poiché, in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, il ricorrente, dal luglio 2019, non poteva più essere ritenuto il titolare del diritto in via prioritaria.
L’amministrazione ha precisato di essere in effetti venuta a sapere, nel marzo 2022, che dal 1° luglio 2019 l’insorgente vive separato dalla moglie, __________, la quale fa parte, con __________ e __________, di un nucleo famigliare a sé stante (cfr. doc. B=13; consid. 1.1.).
Il ricorrente ha contestato, tramite opposizione, il modo di operare della parte resistente, rilevando che fino al 17 dicembre 2021 le figlie - le quali sono rimaste domiciliate nel Comune di __________, dove risiede il medesimo, fino al 30 giugno 2021 __________ e fino al 22 dicembre 2022 __________ - erano assegnate in custodia congiunta, con una settimana dal padre e una settimana dalla madre. Tale regime è stato sostituito dal nuovo accordo di cui alla decisione del 17 dicembre 2021 del Pretore di __________.
L’insorgente sostiene, pertanto, di avere diritto agli AF almeno fino alla fine del 2021, siccome esercitava un’attività lucrativa, aveva l’autorità parentale perlomeno equivalente alla moglie, non vi era una prevalenza di situazione circa la custodia in ragione dell’alternanza settimanale e aveva il reddito più elevato (cfr. doc. 14=A; consid. 1.2.).
Dalla decisione del 17 dicembre 2021, con la quale il Pretore di __________ ha stabilito che il matrimonio tra RI 1 e __________ era sciolto per divorzio, emerge che le figlie sono state affidate alla custodia della madre, riservate le relazioni personali con il padre che sarebbero avvenute di regola durante tre fine settimana al mese e durante otto settimane nelle vacanze scolastiche, e che l’autorità parentale sulle figlie era congiunta (cfr. doc. 5 5/8).
La Cassa non è entrata nel merito dell’opposizione, in quanto ritiene che l’insorgente, nonostante la diffida del 31 maggio 2023, non abbia dato seguito in modo completo alla sua richiesta di documentazione (cfr. doc. G; consid. 1.8.).
Dagli atti risulta che il ricorrente ha sì fornito all’amministrazione i suoi certificati di salario 2019, 2020 e 2021, il conteggio delle indennità giornaliere LAINF da lui percepite nel 2019 e le attestazioni mediche che lo riguardano (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.5.), tuttavia non ha prodotto copia delle decisioni di tassazione della ex moglie inerenti gli anni 2020 e 2021, una dichiarazione sottoscritta da lui e da __________ in cui confermano che le figlie __________ ed __________, durante il periodo dal 1° luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale misura (50/50) con entrambi i genitori, nonché i giustificativi (es. raccomandata) attestanti i passi intrapresi al fine di reperire le informazioni riguardanti la ex moglie e la dichiarazione appena citata (cfr. consid. 1.3.-1.7.).
Il ricorrente ha censurato la mancata entrata nel merito dell’opposizione, da un lato, ribadendo quanto già addotto nei confronti della Cassa il 30 gennaio e il 28 marzo 2023 (cfr. doc. 17 1/4; 21 1/5; consid. 1.3.; 1.5.), ovvero che in particolare le tassazioni non erano in suo possesso e che perciò non potevano essere inviate (cfr. doc. I).
Dall’altro, evidenziando, conformemente all’indicazione formulata nello scritto del 28 giugno 2023 (cfr. doc. 25 1/2; consid. 1.7.), che, se necessario, l’amministrazione può richiamare d’ufficio tali documenti (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l'art. 28 LPGA enuncia che gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
Il TCA ricorda, altresì, che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’art. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA (“Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto sopra, contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.
2.7. Nel caso concreto il ricorrente, benché sia stato invitato, il 19 dicembre 2022, il 1° febbraio, il 6 marzo, il 19 aprile e il 31 maggio 2023, per iscritto dalla Cassa a fornire la documentazione necessaria a chiarire la fattispecie, non ha prodotto tutti i documenti richiesti (cfr. consid. 1.3 - 1.7.; 2.5.).
L’amministrazione, del resto, nelle date appena menzionate ha assegnato all’insorgente adeguati termini per produrre quanto domandato, entro il 30 gennaio 2023, rispettivamente entro il 1° marzo, il 3 aprile e il 10 maggio (cfr. consid. 1.3. - 1.6.).
Il 31 maggio 2023 la Cassa ha peraltro fissato al ricorrente un ultimo termine scadente il 28 giugno 2023 e l’ha informato sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile non entrare nel merito dell’opposizione del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. 24 1/1).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Cassa, in casu, dal profilo formale, diffidando per iscritto l’insorgente, avvertendolo delle conseguenze giuridiche - benché non abbia in ogni caso indicato che, quale alternativa alla mancata entrata nel merito, poteva anche decidere sulla base degli atti (cfr. consid. 2.6.) - e assegnandogli un termine di riflessione, ha agito conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.7.).
2.8. Questa Corte ritiene, tuttavia, che nel caso di specie il modo di operare della parte resistente, la quale non è effettivamente entrata nel merito dell’opposizione interposta contro la soppressione degli assegni familiari dal 30 giugno 2019 e l’ordine di restituzione degli AF percepiti da luglio 2019 a dicembre 2021, non possa essere confermato.
In proposito giova ribadire (cfr. consid. 2.6.) che l’amministrazione deve utilizzare con un certo riserbo la facoltà di non entrare nel merito.
Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità.
L’assicuratore, comunque, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato.
In primo luogo, va osservato che il ricorrente, tramite il proprio legale, ha dato seguito alle richieste di documentazione della Cassa, perlomeno per quanto concerne gli atti a sua disposizione (cfr. consid. 2.5.).
In secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ex moglie di RI 1, con messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2022, facendo riferimento a una conversazione telefonica, ha trasmesso alla Cassa la sentenza di divorzio del 17 dicembre 2021 e ha indicato in particolare che il suo datore di lavoro a quel momento era la __________ (cfr. doc. 6 1/7).
Il 14 marzo 2023 la medesima, menzionando una lettera del 3 marzo 2022 inviata dalla Cassa al ricorrente (cfr. doc. 7 1/1), ha inoltrato all’amministrazione una dichiarazione congiunta attestante la data di separazione di fatto tra lei e l’insorgente (1° luglio 2019; cfr. doc. 8 3/3) e una dichiarazione riguardante la sua attività lavorativa (cfr. doc. 8 1/3; 8 2/3).
Inoltre la parte resistente, il 17 marzo 2023, ha contattato, sempre tramite posta elettronica, __________ chiedendole di inviare, entro il 30 marzo 2023, copia del suo contratto di impiego e il relativo certificato di salario 2021, come pure una dichiarazione attestante fino a quale data l’insorgente le aveva corrisposto gli assegni familiari (cfr. doc. 9 1/1; 10 7/7).
La ex moglie del ricorrente, il 17 marzo stesso, ha fornito quanto domandato e ha affermato di non avere mai percepito gli assegni familiari da parte del suo ex marito, che quella era la prima richiesta dopo la sentenza del Pretore e che “avevamo accordato che lui li avrebbe ricevuti nel frattempo” (cfr. doc. 10 1/7).
Sempre il 17 marzo 2023 __________ ha pure asserito che “non ho mai ricevuto nessun assegno da parte di mio ex marito. Avevo anche chiesto più volte se potevamo usufruirne entrambi e ho dovuto aspettare la sentenza per poter far richiesta ufficialmente” (cfr. doc. 10 7/7).
In simili condizioni, ritenuto lo scambio di corrispondenza tra la Cassa e la ex moglie del ricorrente, come pure la circostanza che quest’ultima le abbia già prodotto della documentazione, l’amministrazione, prima di decidere di non entrare nel merito dell’opposizione, avrebbe potuto senza particolari difficoltà, richiedere direttamente alla ex moglie i documenti mancanti, ad esempio le tassazioni (le quali d’altronde avrebbero potuto essere richiamate d’ufficio dall’autorità fiscale, se del caso, previa autorizzazione di __________).
Inoltre la Cassa aveva la possibilità di chiarire la questione relativa alla custodia congiunta delle figlie (una settimana dalla madre e una settimana dal padre) fino alla decisione pretorile del 17 dicembre 2021, fatta valere da RI 1 nell’opposizione (cfr. doc. 14=A; consid. 1.2.), con la sua ex coniuge. Rilevante al riguardo è l’asserzione di quest’ultima secondo cui aveva più volte chiesto, prima del divorzio, se potevano entrambi i genitori usufruire degli AF (cfr. doc. 10 7/7), domanda che avrebbe potuto avere senso proprio nel caso di custodia congiunta.
È, del resto, utile evidenziare che dallo scritto del 16 aprile 2021 del Pretore di __________ al __________, prodotto dalla parte ricorrente il 28 giugno 2023 (cfr. doc. 25 1/2) risulta che “i genitori hanno previsto una custodia congiunta (1 settimana dal padre e 1 settimana dalla madre)” (cfr. doc. 25 2/2).
2.9. In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha peraltro sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
2.10. Stante quanto precede, la decisione su opposizione di non entrata in materia impugnata va, conseguentemente, annullata e la causa rinviata alla Cassa per procedere all’esame nel merito dell’opposizione del 5 dicembre 2022 dell’insorgente contro la decisione dell’8 novembre 2022, previ i necessari complementi istruttori (cfr. consid. 2.8.), fermo restando che, qualora alle indagini che l’amministrazione esperirà non verrà dato seguito, la stessa potrà decidere sulla base degli atti in suo possesso (cfr. consid. 2.6.).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la correttezza o meno della decisione della Cassa di non entrare nel merito dell’opposizione interposta contro la decisione dell’8 novembre 2022 di soppressione degli assegni familiari con effetto retroattivo al 30 giugno 2019 e di richiesta di restituzione degli AF percepiti da luglio 2019 a dicembre dell’importo di fr. 12'000.-- (cfr. consid. 1.1.; 2.1.).
In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAFam non ne prevede l’applicazione (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
.
Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
2.12. Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.10.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti