Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2022.7
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2022.7

CL/gm

Lugano 14 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2022 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su opposizione del 13 giugno 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione del 17 febbraio 2022, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 4'152.- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.

In particolare, l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti ai medesimi conteggiando “il tasso di interessi ipotecari annuo dell’1.18% nonché il reddito del lavoro c/o __________ del signor RI 2 sulla base dell’effettivo salario percepito per il periodo oggetto del ricalcolo. In conclusione è emerso che per il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 1'358.- e non di complessivi CHF 5'510.-”.

La differenza di fr. 4'152.-, ha concluso la Cassa, è stata pertanto indebitamente percepita dalla coppia (cfr. doc. 8a, plico 2).

In data 8 marzo 2022, RI 1 e RI 2 hanno presentato reclamo contro la succitata decisione, facendo valere quanto segue:

" (…) Vi informo di aver fornito la documentazione necessaria alla valutazione della nostra situazione, e quindi di aver collaborato affinché venissero fatti calcoli delle prestazioni a nostro favore. Questo in quanto la nostra famiglia si trova in una situazione precaria che richiede un sostegno finanziario. Gli importi da voi riconosciuti sono quindi stati usati per poter far capo ai costi mensili familiari, credendo di averne diritto.

Ad oggi non ci è possibile restituire l’importo da voi richiesto in quanto ciò graverebbe in modo importante sulla nostra situazione finanziaria familiare.

Sono a vostra disposizione per spiegare le nostre buone intenzioni in un colloquio di persona, e vi invito a volermi contattare al più presto per informarvi sulla vostra decisione.” (cfr. all. B3 a doc. VII).

Preso atto che nel gravame RI 1 e RI 2 non hanno contestato gli elementi di calcolo posti a fondamento della decisione di restituzione ma si sono limitati, sostanzialmente, ad invocare la propria buona fede, con scritto del 25 marzo 2022 la Cassa ha comunicato loro che “salvo comunicazione contraria (…) entro 20 giorni, tenuto conto della buona fede e dell’onere troppo grave, emetteremo una decisione sulla domanda di condono” (cfr. all. B4 a doc. VII).

1.2. Con decisione del 28 aprile 2022 la Cassa ha negato a RI 1 e RI 2 il condono della restituzione suindicata, rilevando che nel caso di specie la loro “buona fede non è riconosciuta in quanto non ci avete comunicato che, a decorrere dal 31 maggio 2021, il debito ipotecario ammonta a CHF 215'000.00 con un tasso d’interesse pari a 1.18%”, rispetto ad un precedente tasso di interesse del 2.875% annuo (cfr. all. B2 a doc. VII).

1.3. A seguito del reclamo interposto dagli assicurati il 17 maggio 2022 contro la decisione del 28 aprile precedente (cfr. doc. 11, plico 2), il 13 giugno 2022 la Cassa ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 28 aprile precedente (cfr. supra consid. 1.2.).

L'amministrazione ha, in particolare, osservato che:

" (…)

  1. Nel caso specifico la Cassa è venuta a conoscenza della diminuzione del tasso ipotecario attraverso i documenti presentati in sede di Revisione ordinaria allo Sportello regionale Laps di __________ in data 18 gennaio 2022.

Il documento “Convenzione di prodotto ipoteca fissa” che stabilisce un tasso ipotecario dell’1.18% dal 31 maggio 2021 è intestato al signor RI 2 e datato 3 febbraio 2021.

Nonostante i reclamanti fossero al corrente della modifica della situazione finanziaria almeno dal 3 febbraio 2021, la comunicazione alla Cassa è pervenuta unicamente tramite Revisione ordinaria del 18 gennaio 2022.

Dalle evenienze riportate risultano pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l’altro su ogni decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro della richiesta di prestazioni Laps. I ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale competente per il pagamento della prestazione.

Non comunicando tempestivamente la diminuzione del tasso ipotecario alla Cassa (sottolineatura nostra), come sopra chiaramente indicato, allorquando si beneficia di assegni calcolati proprio in base ad una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si impedisce in particolare alla Cassa di verificare il diritto alle prestazioni.

In simili condizioni, nuovamente la buona fede dei reclamanti – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chieste in restituzione – deve essere esclusa.

Non essendoci i presupposti per il riconoscimento della buona fede, non si entra quindi nel merito dell’onere troppo grave.” (cfr. all. A a doc. I).

1.4. Contro la decisione su reclamo, il 12 luglio 2022 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le seguenti argomentazioni:

" (…)

Domanda di condono di 4'152.00 fr.

Dopo varie telefonate e aver scritto alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari non sono riuscita a parlare direttamente con loro, visto la possibilità di avere un colloquio di persona, lamento di non conoscere bene la disposizione cantonale ma, noi non sapevamo di portare subito la decisione della banca per dimostrare che si pagava meno alla banca e che era fin di ogni anno che si portava tutta la documentazione al comune, l’unica cosa che mi era stata chiesta erano le buste paga di ogni 3 mesi.

Adesso non sappiamo come fare a restituire i soldi.

La spesa più grande non è l’affitto ma bensì le assicurazioni (assistenza riscaldamento, assic. esterna e interna della cassa). Non ci viene calcolato quasi niente come spese visto che secondo loro l’affitto è basso, però non è come un affitto normale (le spese riconosciute dalla cassa cantonale per gli assegni integrativi è del 15% dell’affitto.).” (cfr. doc. I).

1.5. Nella risposta di causa del 3 agosto 2022 la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo ed ha postulato la reiezione dell'impugnativa osservando, in particolare, che RI 1 e RI 2 non hanno presentato “ulteriori mezzi di prova” e che “le argomentazioni dei ricorrenti sono già state trattate nelle precedenti procedure relative alla decisione di restituzione e reclamo” (cfr. doc. III).

1.6. Il 24 agosto 2022, i ricorrenti hanno trasmesso a questa Corte copiosa documentazione per la quale, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII).

1.7. Il 2 settembre 2022, la Cassa ha nuovamente richiamato la propria decisione su reclamo e la risposta di causa del 3 agosto 2022, ribadendo “d’essere venuti a conoscenza della diminuzione della spesa in oggetto esclusivamente attraverso i documenti presentati in sede di revisione nel gennaio 2022” (cfr. doc. IX).

1.8. Con scritto dell’8 settembre 2022, RI 1 ha comunicato a questa Corte quanto segue:

" (…) Prove inerenti alla mia parola delle informazioni telefoniche della Cassa cantonale dei assegni integrativi che dovevo portare ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni anno tutto e di più inerente alla nostra vita prima del Comune di residenza.

Prove inerenti alla mia parola, l’ho scritto in varie forme spiegando che non sapevo che dovevo portare subito la modifica per la diminuzione di ipoteca alla cassa dei assegni integrativi, mi sento più sicura parlando al telefono così, la informazione di portare solo le 3 busta paga era avvenuta al telefono con la Cassa cantonale solitamente per le informazioni, come vedete in allegato, per informazioni chiamavo sempre alla Cassa e l’avevo scritto per ricordare (ogni 3 mesi spedire busta paga) nel 2018 nel foglio della richiesta di riduzione per la cassa malattia.

Come già scritto in precedenza vorrei essere chiamata in ufficio da voi per chiudere questa situazione” (cfr. doc. XI).

In allegato a tale comunicazione figura la “richiesta di riduzione di premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2019 (sussidio di cassa malattia)” che riporta la seguente indicazione manoscritta:

" assegno integrativo

091 __________

__________@ias.ti.ch

Ogni 3 mesi spedire busta paga” (cfr. all. a doc. XI).

1.9. Con scritto del 22 settembre 2022 – trasmesso, per conoscenza, ai ricorrenti il 26 settembre successivo (cfr. doc. XIV) – la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente, o meno, negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 4'152.- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.

L’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.3. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.".

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati poiché RI 1 e RI 2, pur essendo a conoscenza dal 3 febbraio 2021 della diminuzione del tasso di interesse ipotecario dal 2.875% all’1.18% (con decorrenza dal 31 maggio 2021), non ne hanno tempestivamente informato la Cassa. L’amministrazione ne è venuta a conoscenza - dopo aver erogato le prestazioni da giugno a dicembre 2021 sulla base di un tasso ipotecario del 2.875% all’anno - solamente in occasione della successiva revisione ordinaria delle prestazioni, e meglio nel gennaio 2022.

Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando hanno percepito indebitamente parte delle prestazioni corrispostegli, in quanto, a loro dire, non sapevano di dover “portare subito la decisione della banca per dimostrare che si pagava di meno alla banca (…)” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

2.7. In concreto, dagli atti emerge che quando con decisione dell’11 maggio 2021 la Cassa ha calcolato le prestazioni spettanti a titolo di assegno familiare integrativo (AFI) all’unità di riferimento composta da cinque persone, la cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono il convivente, RI 2, ed i tre figli della coppia, nati tra il 2009 ed il 2015), per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3, plico 2), rispettivamente dal 1° luglio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 4, plico 2) e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 5, plico 2), a valere quali “Interessi ipotecari per l’abitazione primaria” ha conteggiato fr. 6'856.-.

Ciò ritenuto anche che unitamente alla “richiesta di rinnovo dell’assegno integrativo (AFI)” sottoscritta il 13 gennaio 2021, i ricorrenti avevano prodotto il “contratto di credito base ipoteca” sottoscritto tra la Banca __________ società cooperativa e RI 2, dal quale emerge che l’istituto ha concesso al ricorrente, per l’immobile di cui è proprietario, sito sul fondo di cui al mappale n. __________ ed in cui risiede con RI 1 ed i tre figli, un prestito ipotecario di fr. 215'000.- ad un tasso di interesse del 2.875% all’anno (cfr. doc. 25-32, plico 1).

A gennaio 2022, e meglio quando RI 1 e RI 2 hanno, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni a valere per il 2022 (cfr. doc. 3, plico 3), è emerso che il 3 febbraio 2021, ad integrazione del contratto di credito base ipoteca suindicato, la Banca __________ società cooperativa e RI 2 avevano “concordato (…) una convenzione di interesse fisso” che ha modificato al ribasso il tasso di interesse, e meglio all’1.18% annuo fisso dal 31 maggio 2021 sino al 31 maggio 2031 (cfr. doc. 55, plico 3).

Venuta a conoscenza della variazione del tasso di interesse ipotecario, l’amministrazione ha, dunque, proceduto al ricalcolo delle prestazioni di diritto per il periodo giugno-dicembre 2021 e meglio come indicato in entrata (cfr. supra consid. 1.1.).

Ai fini della presente vertenza giova rilevare che le singole decisioni di “accoglimento dell’assegno familiare integrativo (AFI)” in atti (cfr., per il 2021, doc. 1, 2, 3, 4, 5, plico 2) riportano – oltre all’invito (cui la ricorrente fa riferimento) a trasmettere “copia dei conteggi stipendio” dei tre mesi che di volta in volta precedono il periodo per il quale vengono concesse le prestazioni - la seguente avvertenza:

" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.”.

Anche sulla “richiesta di rinnovo assegno integrativo (AFI)” sottoscritta dai ricorrenti il 13 gennaio 2021, appena sopra allo spazio dedicato all’apposizione delle firme dei richiedenti, figura un’avvertenza sostanzialmente analoga, e meglio:

" Rendiamo attenti che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’UR che dovesse intervenire dopo l’emanazione della nuova decisione in esito alla revisione deve essere annunciato immediatamente all’organo competente per la decisione e meglio al seguente recapito esatto: Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona” (cfr. doc. 1, plico 1).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa della modifica del tasso di interesse ipotecario, ritiene utile ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notifica in caso di cambiamento delle condizioni ed applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid. 2.2.).

Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

2.9. In concreto va, poi, osservato che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo per il periodo aprile-giugno 2021, emessa a favore degli insorgenti l’11 maggio 2021 (e quindi già nel primo provvedimento successivo alla convenzione con __________ che ho ribassato il tasso di interesse) è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.) stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione.

Pertanto gli assicurati, consapevoli della modifica del tasso di interesse, dopo aver ricevuto la decisione dell’11 maggio 2021, nonché - ed a maggior ragione - quelle del 13 luglio e del 6 ottobre 2021 potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid. 2.3.) deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

Cambiamento che in questo caso è stato comunicato solo successivamente, e meglio a gennaio 2022, peraltro allo sportello Laps, unitamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere per il 2022 e che, quindi, l’amministrazione non ha potuto tenere in considerazione nei conteggi elaborati per il periodo dal giugno al dicembre 2021.

Ciò nonostante anche la domanda di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a gennaio 2021 riportasse chiaramente (ed in evidenza) l’indicazione per cui “ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’UR che dovesse intervenire dopo l’emanazione della nuova decisione in esito alla revisione deve essere annunciato immediatamente all’organo competente per la decisione (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).

Questa Corte, quanto alla censura relativa alle pretese informazioni telefoniche ricevute dall’amministrazione, nel senso, stando a RI 1, di dover “portare ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni anno tutto e di più inerente alla nostra vita (…)” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. XI), rileva che né in sede di reclamo contro la decisione di restituzione (cfr. supra consid. 1.1.), né contro la decisione di negazione del condono (cfr. supra consid. 1.3.), né nel ricorso di data 12 luglio 2022 (cfr. supra consid. 1.4.) i ricorrenti avevano fatto valere di aver ricevuto telefonicamente pretese informazioni incomplete da parte della Cassa.

Secondariamente, questo Tribunale rileva che le asserite informazioni ricevute dalla Cassa non sono state in altro modo circostanziate e non sono, peraltro, supportate da alcun elemento documentale, non essendo, in tal senso, comprovante l’indicazione manoscritta da parte della ricorrente di un numero di telefono e di un nominativo asseritamente riconducibili ad una collaboratrice attiva presso lo IAS. Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In ogni caso, il TCA rileva che la pretesa informazione incompleta da parte della Cassa non soccorrerebbe comunque la posizione dei ricorrenti, ritenuto che già da una semplice lettura delle tabelle di calcolo e delle decisioni di accoglimento delle prestazioni atti, ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, risulta chiaramente che ogni modifica delle situazione finanziaria dell’unità di riferimento andava comunicata alla Cassa ed in concreto avrebbe permesso agli insorgenti di constatare che l’amministrazione non aveva tenuto conto della diminuzione del tasso di interesse dell’ipoteca di fr. 215'000.-, computandolo, quindi, in eccesso rispetto a quanto effettivamente doveva essere conteggiato alla luce della modifica intervenuta il 3 febbraio 2021 con effetto dal 31 maggio 2021.

Gli insorgenti avrebbero, perciò, come visto, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva conteggiato il nuovo tasso di interesse bensì il precedente e, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.

A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non può essere ammessa.

2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa del 13 giugno 2022 per quanto concerne al principio della negazione del condono della restituzione di quanto effettivamente dovuto alla diminuzione del tasso di interesse ipotecario.

Su questo punto, infatti, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La decisione di data 17 febbraio 2022, tuttavia, fonda l’ordine di restituzione su due motivi: d’un lato, la diminuzione del tasso di interesse ipotecario a decorrere dal 31 maggio 2021, d’altro lato sull’“effettivo salario percepito per il periodo oggetto del ricalcolo” da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 8a, plico 2).

Sulla questione del ricalcolo e della conseguente restituzione per quanto attiene ai salari effettivamente percepiti dal ricorrente, però – malgrado la domanda di condono concernesse l’intero importo chiesto in restituzione di fr. 4'152.- (cfr. supra consid. 1.1. ed all. B3 a doc. VII) -, la resistente non si è pronunciata né nella decisione del 28 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.2. ed all. B2 a doc. VII), né nella decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3. ed all. A a doc. I).

Nella misura in cui il diniego del condono trova, come visto, conferma nel principio per quanto attiene all’importo che dei fr. 4'152.- chiesti in restituzione concerne effettivamente la diminuzione del tasso di interesse – e che la Cassa è chiamata a quantificare -, la restituente dovrà, invece, esprimersi, in ossequio al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.), sulla richiesta di condono concernente l’altra parte della somma chiesta in restituzione, e meglio quella che concerne, invece, i salari percepiti dal ricorrente tra giugno e dicembre 2021.

Gli atti sono, pertanto, rinviati alla Cassa affinché si pronunci sulla richiesta di condono formulata dai ricorrenti per quanto attiene alla parte della somma chiesta in restituzione relativamente ai salari effettivamente percepiti da RI 2 nel periodo di ricalcolo.

2.11. La parte ricorrente ha chiesto di “essere chiamata in ufficio da voi per chiudere questa situazione” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. XI).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2021.5. del 7 marzo 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma dopo aver indicato di essere asseritamente telefonicamente stata informata dalla Cassa di dovere produrre unicamente “ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni anno tutto e di più inerente la nostra vita”, RI 1 ha chiesto il proprio interrogatorio, a valere, quindi, quale ulteriore mezzo di prova (cfr. supra consid. 1.8. e doc. XI).

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all’incarto, come pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr. supra consid. 2.4. e 2.5.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione di RI 1 deve essere respinta.

L’insorgente ha, peraltro, potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

2.12. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui ai ricorrenti è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari percepiti da giugno a dicembre 2021 per l’importo che concerne i salari effettivamente percepiti nel periodo oggetto del ricalcolo da RI 2.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi del considerando 2.10.

§§§ Per gli altri aspetti la decisione su reclamo è confermata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

LPGA

  • art. t. c LPGA

CC

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LPGA

LPGA

Gerichtsentscheide

49