Raccomandata
Incarto n. 39.2022.5
rs
Lugano 22 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento dell’11 gennaio 2022 (cfr. doc. C=45A) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 47'352.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, in quanto il suo centro d’interessi era in Italia e pertanto non andava ritenuta domiciliata nel Cantone Ticino (cfr. doc. A).
L’amministrazione è giunta a tale conclusione considerando l’iscrizione dei figli, __________ e , a una scuola a __________ (), il domicilio del padre di questi ultimi a __________ dove la sua famiglia possiede un appartamento in proprietà, la mancata contestazione delle decisioni del 26 maggio 2021 di soppressione degli AFI e degli API (cfr. doc. 41; 40) e la tempistica dell’annuncio avvenuto il 30 giugno 2021 del trasferimento a __________ dell’assicurata e dei figli (cfr. doc. 43A; A).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
Nell’impugnativa la parte ricorrente ha asserito:
" (…) nessun rilievo ai fini del giudizio può avere il fatto che il signor __________ è domiciliato a __________ (ma vi rientra solo saltuariamente, siccome impiegato altrove).
Come indicato in precedenza, sin dal giorno del matrimonio i coniugi __________ hanno infatti avuto domicilio separato e la specifica circostanza è stata anche riconosciuta, ammessa ed accettata dall'amministrazione, che ha dato atto che l'unità di riferimento era composta dalla sola ricorrente (titolare del diritto) e dai figli __________ e __________.
Dopodiché, parimenti irrilevante risulta essere la frequentazione della scuola in Italia da parte di __________ ed __________.
Nel contesto, si prende naturalmente nota che la Cassa di compensazione non condivide la scelta della ricorrente. Le decisioni in punto all'educazione dei figli rimangono comunque certamente di competenza dei signori RI 1 e non già all'amministrazione cantonale.
Indipendentemente dal fatto - incontestato - che il Cantone Ticino offre un sistema scolastico di qualità, la ricorrente rimane pertanto libera di fare frequentare ai figli le scuole che desidera, anche se ubicate all'estero, assumendosi le trasferte giornaliere, senza che ciò implichi una sua volontà (invero mai esistita fino al 30.06.2021) di trasferire il proprio domicilio da __________.
Del resto, gli orari scolastici sia di __________, sia di __________ (dal 2020), permettevano alla ricorrente di rientrare in Canton Ticino già nel primo pomeriggio.
I figli hanno così sempre avuto modo di continuare a socializzare e frequentare i loro amici di __________, con i quali sono cresciuti sin dalla nascita.
Il tutto come dimostrato dalle dichiarazioni. versate agli atti (docc. E, I, L, M), che la Cassa di compensazione sembra non avere neppure letto.
Ancora meno utile per cercare di suffragare il presunto domicilio estero sin dal 2017 (anche solo a livello del principio della verosimiglianza preponderante) sono poi le puntualizzazioni della Cassa di compensazione circa la mancata contestazione della decisione di soppressione delle prestazioni del 26 maggio 2021.
Fermo restando che, non impugnandola, la signora RI 1 non ha ovviamente leso alcuna norma di legge, non si vede infatti come dall' accettazione di una decisione (errata) che riguarda il versamento di prestazioni sociali relative all'anno 2021 (e solo quelle), la Cassa possa dedurre che il domicilio ed il centro degli interessi della ricorrente era a __________ sin dal 2017.
Semplicemente, nonostante le motivazioni alla base della decisione in esame fossero errate, la signora RI 1 ha cioè liberamente deciso di trasferire il domicilio suo e dei figli in Italia a partire dal 1° luglio 2021.
Scelta questa che non influisce minimamente sul luogo del suo domicilio precedente, che - appunto - era ed è rimasto a __________ fino al 30.06.2021.
Infine, del tutto sprovviste di ogni e qualsiasi parvenza di fondamento, sono le osservazioni della Cassa di compensazione per gli assegni familiari relative alle tempistiche di trasferimento, che sono lungi dall'essere o anche solo apparire "sospette".
Un mese di tempo per raccogliere e spostare i vestiti e gli oggetti personali dall'appartamento dei suoi genitori di __________ (dove la ricorrente ha vissuto ininterrottamente assieme ai figli fin dal 2014 - doc. E) all'appartamento di __________ (di proprietà della famiglia del marito) è del resto più che sufficiente, atteso - oltre tutto - che naturalmente lo spostamento del domicilio non significa che la signora RI 1 ed i di lei figli non abbiano più il diritto di entrare in Svizzera per recarsi dai genitori/nonni e, se del caso, completare con calma il trasloco.
Così evase le censure della Cassa di compensazione, va precisato che, sulla base della documentazione già prodotta in sede di reclamo del 21 febbraio 2022 (che per comodità viene versata agli atti anche del presente procedimento), il principio della verosimiglianza preponderante milita certamente per il riconoscimento del domicilio della ricorrente a __________ fino al 30.06.2021.
Come segnalato nel menzionato reclamo, la signora RI 1 risiedeva infatti a tutti gli effetti a __________, presso i propri genitori, con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Qui trascorreva il proprio tempo libero e qui la maggior parte delle volte la raggiungeva il marito quando rientrava nei fine settimana dai suoi impieghi all'estero (docc. E, I, L, M).
Nel nostro Paese, a __________, pure vive stabilmente l'unica sorella della ricorrente, __________, con il compagno e due figli minorenni.
Sempre in Ticino, segnatamente a __________, la signora RI 1 aiutava gratuitamente il padre nella gestione dello snack-bar __________.
Anche le relazioni sociali della signora RI 1 erano tutte localizzate a __________, e meglio come dalle accluse dichiarazioni di vicine di casa e di amici (docc, I, L. M).
Quando si è reso necessario, in Svizzera la signora RI 1 ha fatto curare ed operare i suoi figli (doc. N).
E, da ultimo ma non ultimo, in Svizzera la signora RI 1 effettuava le spese correnti di una normale economia domestica (docc. O-BB).
Il fatto che, a partire dal 2017, l'interessata abbia scelto di fare seguire ai suoi figli le Scuole dell'infanzia e elementare a __________ non è sufficiente per revocare in dubbio quanto precede.
In siffatte circostanze, chiedere alla ricorrente la restituzione delle prestazioni sociali percepite a partire dal 1° settembre 2017 (iscrizione di __________ alla Scuola dell'infanzia in Italia), è certamente errato, sprovvisto di valide ragioni e arbitrario.
Nella concreta fattispecie non sono infatti adempiuti i presupposti della revisione processuale. (…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 luglio 2022 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha presentato alcune osservazioni e prodotto della documentazione (cfr. doc. V; DD-LL).
1.5. La Cassa ha preso posizione in merito con scritto dell’11 luglio 2022 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente debba o meno restituire l’ammontare di fr. 47'352.--, corrispondenti agli assegni integrativi percepiti dal 1° settembre 2017 al 30 aprile 2021 e agli assegni di prima infanzia ricevuti dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2018.
Più precisamente, va acclarato se a ragione oppure no la Cassa abbia ritenuto che il domicilio della ricorrente, a partire dal mese di settembre 2017, fosse in Italia.
2.2. Secondo l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)"
2.3. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento"
2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale, se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente, o del riesame della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni. L’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione abbia un’importanza rilevante. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (cfr. RCC 1989 pag. 547; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017).
2.5. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.
L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
I requisiti di essere domiciliati nel Cantone al momento della richiesta e del domicilio nel Cantone da almeno tre anni per i cittadini svizzeri previsti dagli art. 47 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1 Laf sussistono dall’entrata in vigore della legge stessa nel gennaio 2009 (cfr. BU 7/2009 del 10 febbraio 2009 pag. 68; Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia).
A norma dell’art. 35 cpv. 1 Reg. Laf. è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.6. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).”
In una sentenza 9C_574/2021, 9C_575/ 2021 del 21 giugno 2022 consid. 5.2.1. l’Alta Corte ha nuovamente ricordato che
" (…) Für die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von Art. 23 Abs. 1 ZGB müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (…)”
2.7. Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
" Articolo 47 – Condizioni del diritto all’assegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 24 LAF; (…)”
come pure che:
" Articolo 52 – Condizioni del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 32 LAF (…)”
Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che
" 4.3.2 Domicilio nel Cantone
4.3.2.1 Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di “domicilio” introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni à periodo di carenza). (…)”
Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:
" (…) Il concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile svizzero, quindi il luogo ove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”
2.8. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata (__________1986), cittadina svizzera, cresciuta a __________ (cfr. doc. 43A), ha sposato __________ (__________1985), cittadino italiano, il __________ 2014 ad __________ (cfr. doc. D).
__________ ha sempre lavorato in Italia e in Francia quale __________ (cfr. doc. DD-HH; I pag. 2). Da ottobre 2017 egli risulta domiciliato a __________ (__________; cfr. doc. GG) dove i suoi genitori, che risiedono nella regione , sono proprietari di un appartamento (cfr. doc. I pag. 3) e dal giugno 2019 è stato assunto a tempo indeterminato dalla __________ sempre con luogo di lavoro a __________ (; cfr. doc. HH).
L’assicurata, del resto, in uno scritto del 28 maggio 2018, ha affermato che suo marito viveva a __________ e già lavorava a __________ (__________) per la ditta __________ (cfr. doc. 10).
Il __________ 2014 è nato __________, primo figlio di RI 1 e __________ (cfr. doc. 1C).
La ricorrente, nel 2016, ha chiesto di poter beneficiare dell’assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. I pag. 2).
In particolare con decisione del 4 maggio 2017 la Cassa, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di due persone, e meglio dell’insorgente e del figlio __________, le ha riconosciuto un assegno integrativo di fr. 563.-- al mese e un assegno di prima infanzia di fr. 826.-- al mese (fr. 836.-- mensili da gennaio 2018; cfr. doc. 3) per il periodo maggio 2017 - aprile 2018 (cfr. doc. 2, 1).
Con decisioni del 23 aprile 2018 l’amministrazione ha stabilito un AFI sempre di fr. 563.-- mensili e un API di fr. 837.-- mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2018 (cfr. doc. 6; 5).
Il __________ 2018 a __________ è nata __________, seconda figlia dei coniugi RI 1 (cfr. doc. 8C).
L’amministrazione, il 7 e l’8 giugno 2018, ha conseguentemente modificato i propri provvedimenti relativi agli assegni.
L’assegno integrativo è stato aumentato a fr. 998.-- mensili dal mese di aprile 2018 al mese di aprile 2019 (cfr. doc. 12; 14), mentre ha negato l’assegno di prima infanzia, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali - Laps (cfr. doc. 11; 13).
Il 7 maggio 2019 è poi stato riconosciuto alla ricorrente un AFI di fr. 1'016.-- al mese da maggio 2019 ad aprile 2020 (cfr. doc. 21), aumentato a fr. 1'018.-- mensili da maggio a dicembre 2020 e ridotto a fr. 848.-- al mese da gennaio ad aprile 2021 (cfr. doc. 28; 30; 34). L’API è stato rifiutato (cfr. doc. 20; 27; 29).
A titolo di spesa per l’alloggio non è mai stato computato alcunché (cfr. doc. 30; 29; 28; 27; 21; 20; 14; 13; 12; 11; 6; 5; 2, 1).
In effetti quale indirizzo della ricorrente risultava “__________” a __________ dove abitavano i suoi genitori (cfr. doc. E).
Contestualmente alla revisione periodica degli assegni (cfr. art. 27 cpv. 1 Laps, 8 Reg.Laps) la Cassa, con decisioni del 26 maggio 2021, ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente al rinnovo degli AFI e all’ottenimento degli API, poiché da informazioni in suo possesso è emerso che il centro degli interessi della ricorrente era in Italia, per cui non risultava domiciliata nel Cantone Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf (cfr. doc. 41; 40).
Più precisamente la parte resistente è venuta a conoscenza del fatto che i figli __________ e __________ non hanno mai frequentato la scuola elementare, rispettivamente la scuola dell’infanzia in Ticino, bensì a __________ (cfr. doc. 39; 42; 44A).
Il 29 ottobre 2021 l’Ufficio Controllo Abitanti di __________ ha comunicato all’amministrazione che la ricorrente il 30 giugno 2021 era partita dalla Svizzera con destinazione __________ (cfr. doc. 43A). L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente a __________ dell’assicurata, nonché dei figli __________ e __________, ha avuto luogo il 9 giugno 2021 con decorrenza da quella data (cfr. doc. H).
L’11 gennaio 2022 la Cassa ha ordinato all’insorgente di restituire la somma di fr. 47'352 percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021e di prima infanzia dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2018, in quanto il suo centro d’interessi era in Italia (cfr. doc. C=45A; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettiva con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Determinante è il luogo dove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
In concreto, come visto, da una parte, l’assicurata in Ticino risultava risiedere presso l’appartamento dei suoi genitori e non aveva a proprio carico alcuna spesa di locazione (cfr. consid. 2.8.). Dall’altra, a __________ il marito disponeva dell’abitazione di proprietà dei suoi genitori che vivono in __________. Egli, del resto, perlomeno da ottobre 2017 era domiciliato a __________ (cfr. doc. GG) e almeno dalla primavera 2018 lavorava a __________, che dista 52 km da __________ (cfr. https://it.viamichelin.ch/).
I figli dell’insorgente, nati nell’ottobre 2014 e nell’aprile 2018, hanno sempre e solo frequentato le scuole dell’infanzia ed elementare a __________.
La ricorrente ha indicato di avere deciso di iscrivere __________ alla scuola dell’infanzia a __________, poiché, siccome “a seguito dell’introduzione del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015 (cfr. Concordato HarmoS), in Cantone Ticino la Scuola dell’infanzia può essere frequentata a partire dai 3 anni, a condizione però di essere nati entro il 31 luglio. In caso contrario la Scuola dell’infanzia può e deve essere frequentata a partire dal 4° anno di età”, non voleva far perdere il primo anno di Scuola dell’infanzia a __________, nato il __________ 2014 (cfr. doc. I pag. 3).
Al riguardo il TCA rileva che è vero che nel Cantone Ticino “rispetto all'inizio della scolarità, il Concordato prevede che a partire dai 4 anni tutti i bambini frequentino obbligatoriamente la scuola dell'infanzia. In Ticino la scuola dell'infanzia prevede una durata di 3 anni, il che significa che vi possono essere ammessi a titolo facoltativo i bambini che hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età. L'obbligo di frequenza inizia con il compimento dei 4 anni entro il 31 luglio. In deroga a questo termine possono essere iscritti - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche i bambini che compiono entro il 30 settembre i 3 anni (per l'entrata facoltativa) o i 4 anni (per l'entrata obbligatoria)” (cfr. https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/armonizzazione-delle-strutture/; art. 6 Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare).
È altrettanto vero, tuttavia, che in casu, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III pag. 2), non sono stati fatti valere particolari effetti negativi per Daniele connessi all’inizio della Scuola dell’infanzia a quasi quattro anni invece che a quasi tre anni. Nemmeno si intravedono vantaggi pratici associati a un inizio anticipato, visto che l’assicurata in ogni caso non svolgeva un’attività lavorativa, per cui non si rendeva necessaria una custodia specifica del figlio da parte di terzi.
Per quanto concerne eventuali colloqui con potenziali datori di lavoro finalizzati a una possibile assunzione, non va dimenticato che in Ticino abitano ad ogni modo i genitori della ricorrente, sua sorella, come pure amici e conoscenti (cfr. doc. I; L; M) a cui se del caso poteva rivolgersi.
In relazione al preteso rientro giornaliero dei figli dell’insorgente in Ticino (cfr. doc. I), va evidenziato che è poco verosimile che ogni mattina dei bambini in tenera età (__________ è nat; doc. 44A; 42), quando a __________ la famiglia disponeva di un’abitazione (cfr. per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4., confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre 2019).
In effetti la parte ricorrente stessa ha sottolineato di aver deciso “di iscrivere il figlio alla Scuola dell’infanzia in Italia, a __________, dove la famiglia del marito - che risiede ed è domiciliata in __________ - possiede un appartamento in proprietà (e dove è domiciliato in signor __________)” (cfr. doc. I pag. 3).
In simili condizioni, tutto ben considerato e ritenuto, da un lato, che giusta l’art. 23 cpv. 2 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cfr. STF 8C_716/2017 del 20 agosto 2018 consid. 5.3.3.1), dall’altro, che in ogni caso l’assicurata, dopo l’emanazione delle decisioni del 26 maggio 2021 di rifiuto degli AFI e degli API in quanto domiciliata in Italia (cfr. doc. 41; 40; consid. 2.8.) - peraltro non impugnate -, il 9 giugno 2021 ha iscritto lei e i figli nell’anagrafe della popolazione residente a __________ (cfr. doc. H), occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, dal settembre 2017, non aveva il proprio domicilio ai sensi degli art. 47 cpv. 1 e 51 cpv. 1 Laf in Ticino, bensì in Italia a __________.
Del resto il fatto che i genitori e la sorella della ricorrente risiedano in Svizzera è ininfluente. Decisivo, nel caso di specie, per stabilire dove si trovasse il suo centro degli interessi personali e familiari (cfr. consid. 2.6.), è piuttosto la frequentazione delle scuole da parte dei suoi figli in Italia, a __________, dove i suoceri sono proprietari di un’abitazione e il marito vi è domiciliato (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Per completezza, con riferimento ad eventuali amici o conoscenze in Ticino (cfr. doc. I; L; M), va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
Abbondanzialmente va osservato che in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha altresì statuito che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2021.1 del 16 agosto 2021.
Neppure gli estratti del conto postale dell’assicurata relativi agli anni 2017 – 2020 (cfr. doc. O) consentono un esito differente della fattispecie. In effetti dagli stessi, che concernono soltanto alcuni mesi del lasso di tempo menzionato, si evincono delle operazioni effettuate (in particolare acquisti) in Ticino, che però non permettono di ritenere che la medesima avesse domicilio in Ticino.
A questo proposito il TCA aderisce a quanto affermato dall’amministrazione, e meglio che il fatto che la ricorrente in alcuni mesi faccia acquisti prevalentemente in Ticino, rispettivamente vi frequenti coi figli dei parchi giochi “non va ad inficiare le conclusioni della Cassa; d’altra parte, che i nonni materni risiedano a __________ e che vi sia stata una frequentazione del loro appartamento può rimanere pacifico” (cfr. doc. III pag. 3).
Il medesimo ragionamento vale in relazione ai consulti medici e all’intervento a cui è stato sottoposto __________ a __________ tra la fine di novembre 2018 e febbraio 2021 (cfr. doc. I pag. 12; N).
Pure il richiamo per analogia della dottrina concernente l’art. 4 LAS formulato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 8-9) non le è di alcun ausilio. Il domicilio assistenziale di cui all’art. 4 LAS fa anch’esso riferimento all’art. 23 CC e va stabilito dove il richiedente l’assistenza sociale risiede di fatto e dove vi è il “centro di vita”, ossia il luogo dove si trovano, si concentrano le sue relazioni personali (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.3.).
L’assicurata, pertanto, non adempiendo a tutte le condizioni previste agli art. 47 e 51 Laf, da settembre 2017 ad aprile 2021, non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia.
2.10. Da un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.
In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano così realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo va evidenziato che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale oggettivamente non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.11. A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo in questione.
Di conseguenza la somma di fr. 47'352.-- chiesta in restituzione dalla Cassa che corrisponde agli AFI e agli API versati all’assicurata in tale lasso di tempo (cfr. doc. C=45A) si rivela corretta.
L’insorgente non ha d’altronde sollevato censure specifiche circa l’ammontare da restituire.
2.12. La parte ricorrente, nell’impugnativa, ha indicato quali prove, oltre al richiamo dell’incarto della Cassa - pervenuto con la risposta di causa (cfr. doc. III) - “doc., testi, (…)” (cfr. doc. I).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del 16 settembre 2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA 31.2019.17 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 9C_360/2020 del 22 febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).
In concreto non sono stati indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione, né sono stati precisati i nominativi dei testi.
Inoltre i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite a torto, nonché il domicilio ai sensi della Laf consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione di prove formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.13. In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 28 aprile 2022 deve essere confermata.
2.14. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti