Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2022.4
Entscheidungsdatum
16.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2022.4

rs

Lugano 16 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 22 aprile 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21 settembre 2021 (cfr. doc. A1=13 1/10) con la quale, da un lato, aveva soppresso con effetto retroattivo dal 3 settembre 2019 il diritto di RI 1 ad assegni familiari a favore del figlio __________ (__________ 2006), in quanto da quella data quest’ultimo vive in via prioritaria presso il padre, __________ (art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam) e dall’altro, aveva chiesto alla medesima la restituzione della somma di fr. 3'186.60 corrispondenti agli assegni familiari percepiti indebitamente dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. A7=16 1/5).

Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

" (…) la Cassa sottolinea che anche considerando il momentaneo trasferimento di __________ dal 3 settembre 2019 al 19 maggio 2020, divenuto definitivo con il provvedimento del 19 maggio 2020 notificato dal Pretore aggiunto __________ e sebbene l’opponente abbia regolarmente versato gli alimenti e gli assegni familiari al signor __________, la titolarità del diritto a nome della signora RI 1 non può essere in ogni caso mantenuta e pertanto la decisione 21 settembre 2021 è integralmente confermata.

La Cassa non è competente ad intervenire in merito agli assegni familiari versati dalla signora RI 1 al signor __________ da maggio 2020 a settembre 2021. Tali controversie dovranno semmai essere risolte in sede civile. (…)” (Doc. A7=16 4/5 pag. 4)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 22 aprile 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di riconoscerle gli assegni familiari fino a dicembre 2020 avendoli versati al padre di __________ e fino a settembre 2021 al suo datore di lavoro in modo da poter riceverli da quest’ultimo avendoli già corrisposti al padre di suo figlio e “ritornati al mio datore di lavoro con storno dagli stipendi”.

L’insorgente non si oppone al versamento degli assegni a __________ dal mese di ottobre 2021 (cfr. doc. I pag. 2).

Con decisione del 19 maggio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, in effetti ha segnatamente stabilito che RI 1 avrebbe versato a __________ mensilmente “l’assegno familiare attualmente percepito (CHF 200.--)”, come pure l’importo di ulteriori fr 200.-- (cfr. doc. A4).

A sostegno delle proprie pretese l’assicurata ha sostanzialmente addotto di aver bonificato al padre di __________ gli assegni familiari come deciso del Pretore __________ il 19 maggio 2020, precisando che __________ “era al corrente e in accordo, tanto è che nulla ha avuto da ridire quando da ottobre 21 ho versato solo l’importo al netto di questi”. (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 13 giugno 2022 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa e si è riconfermata nella decisione su opposizione del 22 aprile 2022, evidenziando che “(…) l’art. 7 cpv. 1 LAFam si applica senza deroghe e che la controversia in merito agli assegni familiari versati dalla ricorrente al padre deve essere risolta in sede civile” (cfr. doc. III).

1.4. Il TCA, il 15 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure non la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto agli assegni familiari a favore del figlio __________ a far tempo dal 3 settembre 2019 e le ha richiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'186.60 relativo agli assegni percepiti a torto dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.

2.2. L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.

In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

2.3. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2022, versione 20), a proposito dell'art. 7 della legge, ai p.ti 401.1 e 404.1 introdotti nel gennaio 2014 nonché 406.2 inserito nel gennaio 2017, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

(…)

406.1 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.”

2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6. Nella presente evenienza la Cassa, con decisione del 21 settembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 22 aprile 2022, dopo aver appreso che __________, figlio di RI 1, dal 3 settembre 2019 viveva presso il padre, ha negato alla ricorrente il diritto agli assegni familiari con effetto dal 3 settembre 2019 e le ha chiesto la restituzione degli assegni percepiti a torto dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 13 2/10; 16 4/5; consid. 1.1.).

Dalla documentazione agli atti emerge che al momento dello scioglimento della comunione domestica tra RI 1 e __________ nell’agosto 2018 (cfr. doc. 14 14/48; 14 44/48), la madre ha avuto l’affidamento e il diritto di custodia su __________ (cfr. doc. 2 13/15; 14 27/48).

Nel mese di settembre 2019 RI 1 ha informato l’Autorità Regionale di Protezione __________ del mancato rientro al domicilio di __________ che si trovava presso il padre (cfr. doc. 14 29/48). L’Autorità in questione, il 27 settembre 2019, ha ordinato a __________ di riaccompagnare il figlio al domicilio della madre entro il 30 settembre 2019 (cfr. doc. 14 30/48).

Dal verbale del 23 ottobre 2019, allestito in occasione di un incontro dei genitori di __________ presso l’ARP, si evince, da un lato, che il giovane di fatto si è trasferito dal padre dal 3 settembre 2019, dall’altro, che egli è stato informato che “in considerazione dell’affidamento alla madre, dovrebbe tornare a casa ciò fino a che un giudice non avrà eventualmente deciso altrimenti”. Il presidente aggiunto ha peraltro reso attento __________ che poteva procedere con l’istanza di modifica dell’affido, fino al momento di modifica dell’affido occorreva tuttavia ristabilire la legalità (cfr. doc. 14 34/48; 14 35/48).

__________ ha promosso una causa davanti alla Pretura di Lugano. Durante l’udienza del 5 maggio 2020 il Pretore aggiunto Avv. __________ ha preso atto che __________ risiedeva sempre dal padre come pure che un accordo sulla sua custodia non era a quello stadio possibile e ha ritenuto necessari degli approfondimenti istruttori specialistici. Le parti e il Giudice hanno in particolare concordato che “lo statu quo relativo alla residenza di __________ presso il padre viene provvisoriamente adottata come assetto pendente causa, rinviando la decisione sull’affidamento al merito della procedura una volta esperiti tutti i necessari approfondimenti istruttori” (cfr. doc. 15 2/3).

Il 19 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha poi deciso che __________ “è provvisoriamente affidato alla custodia del padre” e che le relazioni con la madre a quel momento bloccate avrebbero dovuto evolvere verso un assetto usuale, ossia quello fissato all’udienza del 6 dicembre 2019 (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì). E’ stato inoltre stabilito che RI 1 “versa nelle mani del padre, __________, mensilmente: - l’assegno famigliare attualmente percepito (CHF 200.--) - l’importo di CHF 200.--” e che l’obbligo di mantenimento del padre di fr. 300.-- mensili era sospeso a partire dal mese di novembre 2019cfr. doc. 14 41/48, 42/48).

Nel messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2021 la ricorrente ha specificato che il Pretore aggiunto __________ ha lasciato __________ presso l’abitazione del padre (cfr. doc. 12 1/1).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale osserva innanzitutto che non risulta alcuna contestazione circa l’adempimento da parte dei genitori dei presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam (attività lucrativa da parte di entrambi e autorità parentale congiunta; cfr. doc. 2 13/15; 14 27/48; 14 42/48; A9; I).

Per quanto attiene alla lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam (il diritto spetta alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente) è utile evidenziare che il concetto del luogo dove vive prevalentemente il figlio previsto all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam si indirizza al principio della custodia, e meglio la persona presso la quale abita il figlio e che provvede ai suoi bisogni primari quotidiani deve poter beneficiare degli assegni familiari. Determinanti sono innanzitutto le circostanze fattuali. Visto, però, che spesso le stesse possono essere chiarite con difficoltà, è possibile fondarsi su dei documenti come, tra l’altro, gli accordi di mantenimento, le convenzioni di divorzio o disposizioni dell’autorità. Si giustifica un esame a lungo termine, poiché delle droghe di poco conto o delle brevi interruzioni della regolamentazione non sono rilevanti (cfr. DTF 144 V 299 consid. 5.2.1).

Inoltre ai fini dell’applicabilità dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LAFam non è determinante il domicilio ai sensi del diritto civile. Ci si dovesse basare sul domicilio, a cui il tenore del disposto legale non fa peraltro alcun riferimento, non vi sarebbe infatti spazio per un esame secondo la lettera c (cfr. DTF 144 V 299 consid. 5.2.3).

In concreto, tenuto conto di quanto esposto al precedente considerando e tutto ben considerato, occorre concludere che fino al mese di ottobre 2019, quando, da una parte, l’ARP, ancora il 23 ottobre, aveva sollecitato __________ a tornare a casa dalla madre

  • che aveva l’affidamento sul medesimo dalla fine della convivenza con il padre (cfr. consid. 2.6.) - fino a che un giudice non avesse eventualmente deciso altrimenti (cfr. doc. doc. 14 34/48; 14 35/48; consid. 2.6.), dall’altra, il padre era tenuto al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio (il Pretore ha sospeso tale obbligo dal mese di novembre 2019; cfr. doc. 14 42/48; consid. 2.6.), la ricorrente aveva la custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam di __________.

L’insorgente ha, conseguentemente, diritto agli assegni familiari a favore di suo figlio __________ per i mesi di settembre e ottobre 2019. La relativa richiesta di restituzione formulata dalla Cassa risulta, quindi, ingiustificata.

2.8. Differente, per contro, deve essere il giudizio per i mesi da novembre 2019 a dicembre 2020.

In tale periodo il trasferimento del figlio dell’insorgente dal padre è stato riconosciuto dalle autorità.

In proposito va evidenziato che il Pretore aggiunto di __________, sia durante l’udienza del 5 maggio 2020, che nella decisione del 19 maggio 2020 si è riferito all’udienza del 6 dicembre 2019 in cui è stato fissato l’assetto delle relazioni personali tra __________ e la ricorrente che prevedeva un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì (cfr. doc. 15 3/3; 14 41/48; consid. 2.6.).

Da ciò si desume che la madre non era più considerata quale genitore affidatario. L’art. 273 CC prevede, infatti, che i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (cfr. STF 5A_475/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 4).

In seguito, nel maggio 2020, il Pretore aggiunto, ritenuto lo statu quo relativo all’effettiva residenza di __________ presso __________, l’ha poi provvisoriamente affidato alla custodia del padre, sospendendo a far tempo dal mese di novembre 2019 l’obbligo di mantenimento a carico del padre (cfr. doc. 15 3/3; 14 41/48; consid. 2.6.).

In simili condizioni, a decorrere dal mese di novembre 2019 non è più la ricorrente ad adempiere il presupposto contemplato all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, bensì il padre di __________.

RI 1, dal mese di novembre 2019, non ha pertanto più diritto agli assegni familiari.

2.9. La Cassa è venuta a conoscenza del trasferimento di __________ dal padre nel mese di settembre 2021 (cfr. doc. 12 1/1).

Il TCA ritiene, dunque, che nella presente evenienza, in relazione agli assegni familiari percepiti da novembre 2019 a dicembre 2020, siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale delle decisioni iniziali con le quali sono stati attribuiti all’insorgente gli assegni familiari, oltre che per i suoi primi due figli, per __________.

La circostanza che il figlio dell’insorgente viva dal padre costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere decisioni differenti.

Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo novembre 2019 – dicembre 2020 (cfr. consid. 2.5.).

In proposito giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.11.; 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto che la ricorrente abbia corrisposto al padre di __________ gli assegni familiari percepiti, asserendo che in tal modo ha ossequiato quanto previsto dal Pretore nel maggio 2020, e meglio che la stessa doveva versare mensilmente a __________ l’assegno familiare di fr. 200.-- percepito a quel momento e un ulteriore importo di fr. 200.-- (cfr. doc. 15 3/3, 14/ 42/48), non consente di giungere a una soluzione diversa per il periodo novembre 2019 – dicembre 2020.

Come ricordato al p.to 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.3., se un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

Competente a determinare quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione era esclusivamente la Cassa (cfr. art. 14 LAFam) e non il Giudice civile.

Al riguardo cfr. STCA 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 con cui il TCA ha confermato quanto stabilito dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire quanto percepito indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni alla madre.

Come indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A7=16 4/5; III), l’eventuale controversia tra la ricorrente e il padre di suo figlio __________ riguardante gli importi degli assegni familiari a lui bonificati, va semmai sottoposta al Giudice civile.

2.10. A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di novembre 2019 al mese di dicembre 2020, va considerato che l’insorgente non ha diritto agli assegni familiari durante il periodo in questione.

Di conseguenza la somma da restituire ammonta a fr. 2'800.-- [fr. 200 assegno familiare mensile (art. 5 LAFam; 3 Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino) x 14 mesi (2 mesi anno 2019 + 12 mesi anno 2020)].

2.11. L'assicurata, che non ha più diritto agli assegni familiari per il figlio __________ dal mese di novembre 2019 (cfr. consid. 2.8.), deve, perciò, restituire gli assegni percepiti indebitamente dal mese di novembre 2019 al mese di dicembre 2020 per complessivi fr. 2'800.-- (cfr. consid. 2.9.; 2.10.).

Per quanto attiene, invece, ai mesi di settembre e ottobre 2019, gli assegni erogatile non vanno rimborsati (cfr. consid. 2.7.).

La decisione su opposizione del 22 aprile 2022 deve, dunque, essere rettificata nel senso che il diritto della ricorrente agli assegni familiari per __________ è limitato al 31 ottobre 2019 e che la somma da restituire ammonta a fr. 2'800.-- (cfr. consid. 2.7.).

Infine giova rilevare che la richiesta di condono formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3) è irricevibile, in quanto per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Nella decisione su opposizione la Cassa ha ad ogni modo già anticipato che si determinerà in merito quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. A7=16 5/5).

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e riformata nel senso che:

  • il diritto di RI 1 agli assegni familiari per il figlio __________ è limitato al 31 ottobre 2019;

  • l’insorgente è tenuta a restituire l’importo di fr. 2'800.-- a titolo di assegni familiari percepiti a torto dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2020.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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