Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2022.2
Entscheidungsdatum
03.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2022.2

rs

Lugano 3 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 9 febbraio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, con decisione su reclamo del 9 febbraio 2022 (cfr. doc. III1), ha confermato il proprio provvedimento del 12 agosto 2021 (cfr. doc. 47) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 7'575 che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021, in quanto nel corso del mese di marzo 2021 è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata condivideva l’abitazione con il padre di sua figlia __________.

1.2. RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 9 febbraio 2022 con un tempestivo ricorso che la Cassa ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. II).

Nell’impugnativa l’assicurata ha asserito:

" (…) nel periodo dal 1 ottobre 2020 a marzo 2021 il signor __________ aveva solamente l’indirizzo presso il mio domicilio, ma non abbiamo condiviso l’abitazione, tanto meno ha contribuito a pagare l’affitto o qualsiasi atra spesa.

Il signor __________ è stato invitato a uscire nell’immediato dall’appartamento in cui stava in quanto mancato pagamento dell’affitto, vista la situazione e avendo parecchi debiti non riusciva a trovare nulla e temporaneamente ha messo il domicilio qui.

Ripeto, non abbiamo convissuto per quel periodo e non ha mai contribuito alle mie spese o all’affitto.

Aggiungo come già detto l’ultima volta, non avrei approfittato di prendere i soldi, e non credo nemmeno di averli presi in torto come scritto, e tanto meno non avrei fatto mettere lui l’indirizzo qui, avrei potuto tranquillamente farlo di nascosto se volevo approfittare, invece su mio consiglio aveva chiesto i sussidi per la cassa malati, mettendo il mio indirizzo.” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare che “i coniugi separati di fatto, costituiscono unità di riferimento separate solo se adempiute cumulativamente determinate condizioni; tra le quali figura l’avere un domicilio proprio (art. 4cLaps)” (cfr. doc. V).

1.4. Il 28 marzo 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente debba o meno restituire l’ammontare di fr. 7'575, corrispondenti a parte degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Più precisamente, va acclarato se nell’unità di riferimento dell’insorgente, a partire dal mese di ottobre 2020, debba oppure no essere compreso anche __________, padre di sua figlia __________.

2.2. Secondo l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)"

2.3. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento"

2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale, se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente, o del riesame della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni. L’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione abbia un’importanza rilevante. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

2.5. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:

" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.6. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 4c Laps, relativo ai coniugi separati di fatto, prevede:

" 1 Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a) non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);

d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

2 Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Giusta l’art. 1 cpv. 1 Reg.Laps non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.7. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:

" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.8. Nella presente fattispecie dalle carte processuali emerge che l’assicurata, l’8 agosto 2016, si è sposata con __________.

Dalla loro unione, il __________ 2016, è nata la figlia __________.

Il 28 febbraio 2017 i coniugi hanno concluso un contratto di locazione con effetto dal 1° aprile 2017 relativo a un appartamento di 4,5 locali ad __________ in __________ (cfr. doc. 30B; 5A).

Il 1° maggio 2018 __________ si è trasferito a __________ in un appartamento da lui locato mentre la ricorrente e la figlia sono rimaste ad __________ (cfr. doc. 30B).

Il 15 giugno 2018 il Pretore del Distretto di __________ ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi __________ contestualmente alla causa di protezione dell’unione coniugale promossa l’11 giugno 2018 (cfr. doc. 30).

Dalla convenzione dell’11 giugno 2018 si evince, da una parte, che “i coniugi non hanno intenzione di divorziare a breve/medio termine”, ma hanno chiesto al Giudice di ordinare la separazione dei beni ex art. 176 cpv. 1 cifra 3 CC.

Dall’altra, che i medesimi sono stati autorizzati a vivere separati dal 1° maggio 2018, che l’abitazione familiare è stata attribuita all’assicurata, che i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentela sulla figlia __________ il cui affidamento è detenuto dalla madre alla quale il padre avrebbe versato, anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, la prima volta per il mese di luglio 2018, l’importo di fr. 100 a titolo di contributo per __________, assegni familiari esclusi, che __________ avrebbe avuto la più ampia possibilità di reazione con il padre, con il quale avrebbe trascorso fino ai tre anni di età almeno il sabato o la domenica dalle 9:00 alle 18:00 e che non sarebbe stato corrisposto alcun contributo di mantenimento tra i coniugi (cfr. doc. 30D).

L’insorgente ha beneficiato di assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), in particolare dal mese di agosto 2020 al mese di marzo 2021, calcolati tenendo conto di un’unità di riferimento costituita da due persone, e meglio da lei e dalla figlia __________ (cfr. doc. 1, 2, 7, 8, 12, 13).

Dal mese di agosto al mese di ottobre 2020 l’AFI ammontava fr. 569 mensili, mentre l’API a fr. 1'064 (cfr. doc. 2, 1).

Nei mesi di novembre e dicembre 2020 l’AFI corrispondeva a fr. 569 e l’API a fr. 751 (cfr. doc. 8, 7).

Dal mese di gennaio al mese di marzo 2021 l’AFI era pari a fr. 776. L’importo dell’API in gennaio 2021 era di fr. 1'174, in febbraio e marzo 2021 di fr. 1'302 (cfr. doc. 10,13, 12).

Il 9 marzo 2021 il Servizio sussidi ha avvisato la Cassa che da Movpop (Servizio informatico relativo alla banca dati del movimento della popolazione del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000) risultava che __________ vivesse con l’assicurata dall’ottobre 2020 (cfr. doc. 17B).

La ricorrente, il 17 marzo 2021, al riguardo ha affermato:

" (…) Il signor __________ è uscito dal suo appartamento a fine settembre, non avendo un altro posto ho messo il mio indirizzo a disposizione affinché trovasse un altro posto, ad oggi non ha trovato nessuno che gli affittasse un appartamento (nemmeno un garante) in quanto ha parecchi debiti, di cui anche per affitti e swisscaution. Da fine settembre si trova anche in disoccupazione.

Non nascondo che a volte ha dormito qui, quando nessuno poteva ospitarlo, a volte sta da amici, o parenti. (…)” (Doc. 16)

Nella “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 2 ottobre 2020 è stato indicato che __________ si è annunciato per il collocamento il 1° ottobre 2020 alla ricerca di un impiego al 100%. Alla voce “stato civile” è stato precisato “coniugato/UR – separato” e quale indirizzo risulta “__________” (cfr. doc. 29).

Anche i conteggi della Cassa __________ relativi alle indennità di disoccupazione percepite da __________ nei mesi da ottobre 2020 a marzo 2021, come pure la sua polizza d’assicurazione LAMal e LCA valida dal 1° gennaio 2021 ed emessa dalla __________ nell’ottobre 2020 riportano l’indirizzo di __________ ad __________ (cfr. doc. 28-28D; 27-27A; 34B).

Dalla “Notifica di arrivo” del 29 aprile 2021 si evince che __________ dal 1° aprile 2021 si è trasferito a __________ in __________ in un appartamento di 2 locali proveniente da __________ (cfr. doc. 41).

Con decisioni del 12 aprile 2021 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia, in quanto il reddito disponibile della sua unità di riferimento, in cui oltre a lei e a __________, è stato considerato __________, superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 40-40C; 39-39C).

Inoltre l’amministrazione, il 12 agosto 2021, ha emanato nei confronti dell’insorgente una decisione di restituzione della somma di fr. 7'575 versatale a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021, poiché in quel periodo condivideva l’abitazione con __________ (cfr. doc. 47; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 9 febbraio 2022 (cfr. doc. III1; consid. 1.1.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto, da una parte, che l’art. 4 cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.6.), prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal coniuge del titolare del diritto (lett. b), rispettivamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).

Dall’altra, che ex art. 4c cpv. 1 Laps, se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se sono ossequiati cumulativamente determinati presupposti, fra i quali: non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC), non vi è comunione domestica (art. 175 CC) e ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC).

Giusta l’art. 1 cpv. 1 Reg.Laps, poi, non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.

L’art. 2a Reg.Laps sancisce, altresì, che la convivenza è considerata stabile, in particolare, se vi sono figli in comune (lett. a).

In casu, come visto (cfr. consid. 2.8.), i coniugi __________, nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale, sono stati autorizzati dal Pretore del Distretto di __________, che ha omologato la convenzione sottoscritta dai medesimi, a vivere separati dal 1° maggio 2018 (cfr. art. 175 CC).

L’autorizzazione a vivere separati nel contesto delle misure di protezione dell’unione coniugale, che costituiscono misure provvisionali (cfr. STF 5A_1000/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1.; STF 5A_125/2016 del 27 luglio 2016 consid. 2), si distingue dall’istituto della separazione coniugale ai sensi degli art. 117 segg. CC che può essere chiesta alle stesse condizioni del divorzio.

La separazione legale di cui all’art. 1 cpv. 1 Reg.Laps che consente di non considerare due persone quali coniugi ai fini della determinazione dell’unità di riferimento secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b Laps pare corrispondere, quindi, alla separazione contemplata all’art. 117 CC.

In concreto, in ogni caso, tale questione non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti, in primo luogo, ritenendo RI 1 e __________ quali coniugi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b Laps, il padre di __________, nel periodo determinante, ossia dall’ottobre 2020 al marzo 2021, va tenuto conto nell’unità di riferimento della ricorrente, siccome non sono date le condizioni di cui all’art. 4c cpv. 1 Laps affinché ciascuno dei due coniugi separati di fatto possa costituire un’unità di riferimento indipendente.

Più precisamente nel caso di specie non è adempiuto il presupposto secondo cui ogni coniuge deve avere un proprio domicilio.

Da ottobre 2020 a marzo 2021 , benché nel contratto di locazione relativo all’appartamento di __________ vi sia una modifica a mano del 1° novembre 2020, sottoscritta dall’ che rappresenta il locatore, con cui è stato stralciato il suo nominativo quale conduttore (cfr. doc. 5A), risultava essere domiciliato nell’abitazione di __________ dove risiede l’assicurata con la loro figlia e che era stata la loro abitazione coniugale fino al maggio 2018 (cfr. consid. 2.8.).

Egli, del resto, a inizio ottobre 2020 si è annunciato al Comune di __________ e l’indirizzo di __________ ad __________ è stato comunicato agli organi di applicazione della LADI e alla cassa malati (cfr. consid. 2.8.).

Se __________ avesse risieduto prevalentemente, ad esempio, presso i genitori o specifici amici (cfr. doc. 48: reclamo; 16), non si vedono motivi per i quali non avrebbe fornito il loro recapito invece di quello dell’insorgente.

La ricorrente ha, altresì, riconosciuto, pur specificando che accadeva “a volte”, che il padre di __________ dormisse nel loro appartamento.

Pertanto il medesimo non aveva un domicilio proprio distinto da quello dell’assicurata.

In secondo luogo, anche volendo qualificare RI 1 e __________ non più come coniugi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b Laps (art. 1 cpv. 1 Reg.Laps), il padre di __________ deve essere comunque preso in considerazione nell’unità di riferimento dell’insorgente.

L’unità di riferimento, infatti, è composta anche del partner convivente se la convivenza è stabile (art. 4 cpv. 1 lett. c Laps), ossia in particolare allorché vi sono figli in comune (art. 2a lett. a Reg.Laps).

In casu, visto che __________, dall’ottobre 2020 al marzo 2021, risultava domiciliato presso l’assicurata (cfr. consid. 2.8.) dove vive , nata nell’ 2016 dalla loro unione, la convivenza va ritenuta stabile.

D’altronde, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, RI 1 e il padre di sua figlia sono pronti a prestarsi assistenza (cfr. consid. 2.7.; STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 4.2.), come è dimostrato dal fatto che la ricorrente si è resa disponibile ad aiutare __________ quando questi nel settembre 2020, a seguito del mancato pagamento delle pigioni, ha dovuto lasciare il proprio appartamento (cfr. doc. 48; 16; I).

Ne discende che il diritto dell’assicurata agli assegni integrativi e di prima infanzia per il lasso di tempo da ottobre 2020 a marzo 2021 andava stabilito tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima, della figlia __________ e di __________.

2.10. La Cassa, nel mese di agosto 2021, ha calcolato nuovamente gli importi degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’assicurata, computando anche i redditi (indennità di disoccupazione) e le spese di __________.

Dalle relative tabelle emerge che l’AFI di diritto ammonta a fr. 156 per il mese di ottobre 2020 invece della somma di fr. 569 corrispostale e che la medesima non ne avesse diritto nei mesi di novembre e dicembre 2020 (cfr. doc. 42; 43; 47A; consid. 2.8.).

L’AFI di diritto corrisponde, poi, a fr. 533 per gennaio 2021, rispettivamente a fr. 661 per febbraio 2021 e non all’ammontare di fr. 776 mensili erogatole per questi due mesi (cfr. doc. 44, 45, 47A; consid. 2.8.).

Per il mese di marzo 2021, per contro, la somma dell’AFI spettantele di fr. 776 è pari a quella ricevuta (cfr. doc. 46, 47A; consid. 2.8.).

Dai nuovi conteggi è pure risultato che la ricorrente non aveva diritto ad alcun API da ottobre 2020 a febbraio 2021, mentre per il mese di marzo 2021 le spettava un API di fr. 678, invece dell’importo di fr. 1'302 riscosso (cfr. doc. 46C; 47A; consid. 2.8.).

Avendo diritto ad assegni integrativi per i mesi di ottobre 2020, gennaio, febbraio e marzo 2021 e di prima infanzia per il mese di marzo 2021 di importi inferiori rispetto a quelli ricevuti, rispettivamente non avendo diritto ad AFI nei mesi di novembre e dicembre 2020, né ad API da ottobre 2020 a febbraio 2021, l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente almeno parte degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia versati a suo favore dalla Cassa per il periodo ottobre 2020 – marzo 2021.

2.11. La Cassa è venuta a conoscenza del fatto che __________, dal mese di ottobre 2020, avesse il proprio domicilio ad __________ presso la ricorrente nel mese di marzo 2021 (cfr. doc. 17B; consid, 2.8.).

Il TCA ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale delle decisioni iniziali del 4 settembre e del 12 novembre 2020, nonché dell’8 febbraio 2021 (cfr. consid. 2.4., 2.8.; doc. 1, 2, 7, 8, 12, 13) con le quali sono stati attribuiti a RI 1 gli assegni integrativi e di prima infanzia nei mesi da ottobre 2020 a marzo 2021.

Il domicilio del padre di __________ presso l’assicurata e la figlia costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere decisioni differenti.

Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo ottobre 2020 – marzo 2021 (cfr. consid. 2.4.).

In proposito giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.12. A proposito dell’importo da restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell’ammontare di fr. 7'575, corrispondente alla somma di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.1.; doc. 47).

Considerato che l’insorgente durante il periodo in questione ha percepito AFI e API per un importo complessivo di fr. 10'379 (cfr. doc. 47A), mentre, tenendo conto nella sua unità di riferimento anche di __________, aveva diritto a un ammontare di fr. 2'804 (fr. 2'126 di AFI + fr. 678 di API; cfr. doc. 47A; consid. 2.10.), a ragione l’amministrazione le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 7'575 (fr. 10'379 – fr. 2'804).

L’assicurata non ha, peraltro, formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.13. In esito a quanto precede, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 9 febbraio 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.14. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

CC

LPGA

Reg.Laps

  • art. 1 Reg.Laps
  • art. 2a Reg.Laps
  • art. 10 Reg.Laps
  • art. 21 Reg.Laps

RLCAmal

  • art. 10a RLCAmal

Gerichtsentscheide

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