Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2021.1
Entscheidungsdatum
16.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2021.1

CL/RS

Lugano 16 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 2 marzo 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 6 luglio 2016, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha riconosciuto ad RI 1 il diritto a beneficiare di un assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) mensile di fr. 563.- (cfr. doc. 1) – tenendo in considerazione un’unità di riferimento composta da tre persone: la richiedente, il figlio __________ (1998) e la figlia __________ (2008) - a decorrere dal 1° maggio 2016 (cfr. doc. 1). Ricalcolato nell’ottobre 2017, l’ammontare dell’assegno integrativo è rimasto invariato anche dopo l’uscita dall’unità di riferimento del primogenito (cfr. doc. 6), mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato aumentato a fr. 569.- mensili in considerazione dei nuovi limiti di reddito Laps, rispettivamente dei nuovi importi massimi dell’assegno integrativo e dei nuovi parametri per la spesa di cassa malati (cfr. doc. 10).

1.2. Con la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 24'844.-, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2019. Al riguardo l'amministrazione ha precisato quanto segue:

" (…) da informazioni in nostro possesso rileviamo che dall’anno 2015 sino a dicembre 2019, lei e la figlia __________, avete risieduto in Italia (...).

Venuta a conoscenza di queste nuove informazioni, la Cassa ha provveduto a controllare la correttezza delle precedenti decisioni e meglio a ricalcolare il diritto alle prestazioni sociali. In conclusione è emerso che nel periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2019 non sussisteva il diritto alle prestazioni sociali. L’importo di CHF 24'844.- risulta pertanto indebitamente percepito.” (cfr. doc. 18)

1.3. Contro la decisione del 6 novembre 2020, RI 1 ha interposto reclamo. L’impugnativa (non datata) è pervenuta all’amministrazione il 1° dicembre 2020. A sostegno delle proprie prese, la reclamante ha fatto valere quanto segue:

" (…) Non ho mai risieduto in Italia negli anni contestati.

Contrariamente a quanto da Voi affermato ho sempre risieduto in Svizzera nel periodo che mi state contestando (così come adesso), la prova è data dal consumo di elettricità di cui vi posso allegare la fatturazione relativa all’anno 2018 dov’è possibile rilevare un consumo pari a 422 kw e da cui si evince il dettaglio mensile.

Nella fatturazione di elettricità dell’anno 2020 risulta un consumo pari a 1'331 Kw in quanto l’appartamento dove risiedevo fino a ottobre 2020 era sempre lo stesso. Questo consumo è maggiore sia per il trasferimento di mia figlia __________ e sia per la situazione sanitaria attuale (COVID-19). Per evitare qualsiasi tipo di contagio abbiamo passato la maggior parte del tempo libero presso la mia abitazione. Dal 1. novembre 2020 io e mia figlia __________ abbiamo cambiato appartamento all’interno dello stesso stabile immobiliare. Tale cambio di appartamento è dovuto alla crescita di mia figlia __________, in questo modo dispone di una sua camera privata.

La proprietaria __________ dell’appartamento che ho preso in locazione può confermare che ho sempre risieduto qui.

Come da documentazione in Vostro possesso, in quanto per ottenere gli assegni devo esibirvi gli estratti conti mensili della mia carta di credito __________ (dove peraltro lavoravo prima di essere licenziata per ragioni “riorganizzative”), la mia vita si svolge integralmente e normalmente in Svizzera;

Ø mi presento alle richieste di colloqui di lavoro organizzati dall’assistenza,

Ø faccio spesa, benzina e compro i miei vestiti in Svizzera,

Ø dispongo di una vettura immatricolata in Svizzera, ed ho la patente svizzera con la relativa assicurazione,

Ø mi sono sottoposta a diversi interventi chirurgici presso la Clinica __________ e sono paziente della dott.ssa __________ e dei __________ e __________,

Ø dispongo di un numero di cellulare svizzero come di uno italiano, di ciò è al corrente l’ufficio assistenza in quanto, abitando sul confine, spesso prende meglio la linea italiana e, pertanto, mi costa meno fare una ricarica telefonica che un abbonamento telefonico in Svizzera,

Ø ho sempre lavorato in Svizzera e mi sono sempre resa disponibile alle attività proposte dall’Ufficio assistenza;

Ø ho sempre ritirato la posta nonché le raccomandate ecc.

Ø e non ho mai ricevuto un’ispezione del controllo abitanti.

La ragione per cui mi sono recata spesso in Italia negli ultimi tre anni consiste nel fatto che i miei genitori risiedono entrambi in __________ così come anche il mio ex compagno ossia il padre di mia figlia.

Purtroppo mio padre si è ammalato di tumore a partire dall’anno 2017 (ottobre) ed è infatti venuto a mancare il 9 aprile 2019, ciò ha comportato una mia necessaria maggiore presenza presso i miei genitori per assisterli, perché le mie sorelle non potevano aiutarli in quanto lavorano entrambe a tempo pieno mentre io, essendo disoccupata, potevo stargli maggiormente vicina.

Per quanto riguarda mia figlia , inizialmente io e il mio ex compagno avevamo deciso di iscriverla in Italia presso l’Istituto __________ di __________ perché il padre risiede in __________ e quindi ciò agevolava la loro frequentazione senza pregiudicare il mio diritto di visita posto che ero spesso dai miei genitori in Italia; inoltre essendo sola, mia mamma si occupava di lei quando io dovevo recarmi alle chiamate di lavoro temporaneo (programmi occupazionali, come fatto ai tempi dell’_ di __________) che mi sottoponeva l’Ufficio dell’Assistenza.

Infatti, dopo la morte di mia padre, visto che è venuto meno il motivo dell’assistenza prestata ai miei genitori in Italia, ho trasferito __________ presso una scuola svizzera. (…)” (cfr. doc. 20)

1.4. Con la decisione su reclamo del 2 marzo 2021 la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 6 novembre 2020, motivando il proprio provvedimento come segue:

" Nel corso del mese di dicembre 2019 la Cassa ha attivato, tramite il Municipio di __________, risp. le __________ di __________, dei controlli atti a stabilire se la reclamante, unitamente alla figlia __________, risiedeva stabilmente in __________.

In data 9 gennaio 2020 la Polizia __________ trasmette alla Cassa il rapporto di servizio. Dallo stesso rileviamo che dall’11 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020, sono stati effettuati dei controlli mirati; in base alle verifiche si è potuto concludere che la signora RI 1 e la figlia __________ non dimorano in __________ e meglio: “(…) Da parte nostra abbiamo effettuato diversi controlli (vedi allegato) e non abbiamo mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________. Da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana. Anche la RI 1 dovrebbe dormire lì. (…)”.

Dall’esito della richiesta esperita c/o __________, si riscontra:

per il periodo dall’11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (giorni 309) il consumo dell’energia in kWh è stato di 485.00;

per il periodo dal 16 settembre 2016 al 16 ottobre 2017 (giorni 396) il consumo dell’energia in kWh è stato di 613.00;

per il periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018 (giorni 379) il consumo dell’energia in kWh è stato di 422.00;

per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 7 novembre 2018 (giorni 30) il consumo dell’energia in kWh è stato di 22.00;

per il periodo dall’8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 (giorni 358) il consumo dell’energia in kWh è stato di 326.00;

Le __________ osservano come: “(…) il consumo medio di un’economia domestica composta da due locali con piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui (fonte: Commissione federale dell’energia elettrica __________).

Una differenza tra consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno o in più), può essere semplicemente imputabile all’utilizzo quotidiano della cucina: ci permettiamo di sottolineare come un utilizzo razionale ed ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a LED, Stand-By, ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media (…)”.

Anche volendo considerare un consumo minore rispetto alla media indicata, perciò deducendo del 30% il consumo della media nazionale si arriva a kWh 1'120.00 annui, importo nettamente superiore rispetto al consumo effettivo dell’economia domestica della signora RI 1.

La Cassa non è in possesso dei dati per il periodo novembre e dicembre 2019; tuttavia ritiene comunque sufficienti i dati rilasciati per stabilire che il basso consumo di energia elettrica riscontrato per l’economia domestica della signora RI 1 non è un usuale consumo quotidiano per due persone.

In data 13 gennaio 2020 la Cassa ha pertanto convocato presso gli Uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali la signora RI 1.

Alla luce del rapporto di servizio del 9 gennaio 2020 redatto dalla Polizia __________ come pure dei documenti relativi al consumo di elettricità (entrambi i documenti mostrati in visione alla reclamante) si chiede di esporre le proprie osservazioni.

“(…) La signora RI 1 spiega che la bambina va a scuola in Italia. Suo padre si è ammalato un anno fa e pertanto sosteneva la madre, ultimamente è stata più da sua madre in Italia (…) La signora sostiene che dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera arrivava un po’ più tardi e andava a dormire subito per questo forse il consumo non è conforme. Comunica che spesso è in Italia per problemi familiari, spesso dorme dalla madre perché ora è da sola. Qualche notte durante il periodo oggetto dei controlli di Polizia ha dormito nell’appartamento a __________ (…)”.

In occasione di tale incontro, si informava già sin da subito la reclamante che la Cassa avrebbe valutato se le prestazioni erogate dalla Cassa, erano effettivamente dovute e, in caso negativo, le stesse sarebbe state chieste in restituzione.

Si osserva che la signora RI 1 non ha sollevato obiezione alcuna ed ha sottoscritto il verbale di incontro del 13 gennaio 2020.

(…).

  1. Per la Cassa è evidente che in considerazione di quanto esposto, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2019 è indubbio che non si possa ritenere domiciliate nel Cantone Ticino la signora RI 1 e la figlia __________. Il domicilio nel Cantone Ticino della signora RI 1 e della figlia __________ appare unicamente una residenza di opportunità, mentre il vero centro di interessi, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2019, risultava all’estero.

  2. Considerato tutto quanto esposto e più precisamente, la presa di posizione della signora RI 1 in merito al rapporto di servizio della Polizia __________, la verifica del consumo dell’energia elettrica, nonché l’iscrizione in Italia della figlia __________, si conclude che il centro degli interessi della signora RI 1 e della figlia __________ non era, per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2019, nel Cantone Ticino.

La decisione di restituzione di data 6 novembre 2020 dell’importo di CHF 24'844.- è pertanto confermata. (…)” (cfr. doc. 21)

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso al TCA, ha chiesto l'annullamento della decisione su reclamo, dell’ordine di restituzione dell’importo di fr. 24'844.- e postulato spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato).

A motivazione di tali richieste, il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:

" (…)

  1. Con decisione sul reclamo interposto datata 2.03.2021, la Cassa rigettava il reclamo della signora RI 1, sull'assunto che risulterebbe provata l'assenza della ricorrente dal proprio domicilio svizzero per più di 12 mesi consecutivi, in quanto:

a. Il rapporto di servizio della Polizia __________ avrebbe appurato l'assenza della signora RI 1 dal suo domicilio,

b. il consumo di energia elettrica annuale non rientrerebbe nella media di un'economia domestica composta da due locali con piastre elettriche,

c. e che l'iscrizione in Italia della figlia __________, sposterebbe il centro degli interessi familiari della ricorrente in Italia

(…).

risulta evidente che la decisione oggetto di ricorso è illegittima, e dovrà pertanto essere annullata per i motivi che di seguito si esporranno in diritto punto per punto.

(…).

  1. Motivo n. l di rigetto del reclamo: sul rapporto di servizio del 9.01.2020 della Polizia del __________. Contestato.

La Polizia del __________, nel proprio verbale di ispezione, riferisce di non aver mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________ presso il loro domicilio in occasione dei controlli mirati eseguiti tra l'11.12.2019 ed il 9.01.2020.

Per quanto riguarda il periodo tra I'11.12.2019 ed il 23.12.2019 è necessario rilavare che la presenza della signora RI 1 e della figlia __________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola.

Per quanto riguarda il periodo dal 24.12.2019 al 9.01.2020, trattandosi di festività natalizie, è altresì evidente l'assenza della ricorrente e della figlia dall'appartamento di residenza perché hanno passato le vacanze con le sorelle e la madre della signora RI 1 (le prime risiedono in Svizzera), essendo quello del 2019 il primo Natale senza il padre della ricorrente, morto in Aprile.

Pertanto, basare il rigetto del reclamo interposto su tale assunto, comporta il difetto della decisione di rigetto del reclamo per eccesso di potere, non evincendosi elementi probatori a sostegno del trasferimento della signora RI 1 in Italia dal suddetto verbale di ispezione, che peraltro si è svolto solo nell'ultimo periodo della presunta assenza della ricorrente e in occasione delle festività natalizie.

  1. Motivazione n. 2: l'esiguo consumo di energia elettrica. Contestato.

Come si è detto, il nucleo familiare della signora RI 1 a partire dal gennaio 2018 è composto da sole due persone ossia la figlia, assente per buona parte della giornata perché a scuola durante il giorno (o impegnata in attività sportive) e rientrante a casa la sera quando non risiede dal padre, e la signora RI 1, sempre fuori per cercare lavoro, svolgere i lavori saltuari o altre incombenze.

Ebbene è errato e contrario alla legge stabilire la permanenza o meno della signora RI 1 in Svizzera sulla presunta congruità del consumo di energia elettrica tenendo come riferimento il calcolo eseguito dalla Commissione federale dell'energia elettrica __________ sulla media del consumo di un'economia domestica composta da due locali e due piastre elettriche.

Il calcolo preso ad esempio dall'istituto non fa riferimento al numero di membri della famiglia (in due locali ben potrebbero trovarsi più di due persone) e inoltre non c'è alcuna menzione alle abitudini ed alla tipologia di persone che vivono nei suddetti due locali (single, famiglie con figli, anziani ecc.). II calcolo posto dall'lstituto a sostegno della propria motivazione di rigetto non fa distinzioni tra persone che abitualmente sono a casa da quelle che invece sono fuori casa per la

maggior parte del tempo e, pertanto, lo stesso non può assurgere a prova del presunto trasferimento in Italia della signora RI 1 per il periodo contestato.

  1. Motivazione n. 3 iscrizione in Italia della figlia __________. Contestato.

Il terzo motivo posto a fondamento del rigetto del reclamo da parte della Cassa risiede nel fatto che, essendo all'epoca la figlia __________ iscritta ad una scuola italiana, il centro degli interessi della signora RI 1 e della figlia __________ non era, per il periodo dal 1.05.2016 al 31.12.2019, nel Canton Ticino.

Tale ultima motivazione è contraria alla norma di legge stabilita dalla Lafam nonché al Codice Civile.

Ebbene la signora RI 1 è separata dal compagno il quale risiede in Italia, quindi la figlia __________, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori).

La scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva all'epoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita del padre.

Per cui, nel caso in esame, è senz'altro realizzata la condizione prevista dall'art. 47 Lafam, in virtù della quale il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente ricorrono le seguenti condizioni:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (condizione assolutamente presente per la signora RI 1).

b) coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio (anche tale condizione presente nel caso in esame, considerato altresì che il figlio __________ non si è mai spostato dalla Svizzera).

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni (anche tale condizione è avverata).

Peraltro l’assegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede all'estero e ciò in virtù dell'art. 4 cpv. 3 legge Lafam.

A ciò si aggiunga, a prova del fatto che il centro degli interessi affettivi e lavorativi della signora RI 1 era in Svizzera anche per il periodo contestato, che il maggior numero dei membri della famiglia della ricorrente risiede in Svizzera: infatti non solo la figlia __________ risiede in Svizzera, ma anche entrambe le sorelle della ricorrente (__________ e __________), nonché i 5 nipoti, con cui ha un rapporto molto stretto, essendo in Italia solo la madre ormai rimasta vedova.

Inoltre, contrariamente a quanto posto a fondamento della decisione sul reclamo, la signora RI 1 non ha mai avuto intenzione di trasferirsi in Italia neanche nel periodo contestato, avendo sempre avuto intenzione di stare in Svizzera durevolmente (intenzione che si è palesata esternamente attivandosi ad eseguire i lavori temporanei - programmi occupazionali- a lei procurati dall'ufficio Assistenza e svolgendo regolarmente la sua vita in Svizzera).

Come già argomentato nel reclamo, è stata la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia, ma con rientro della ricorrente al proprio domicilio in Svizzera comunque la sera (salvo eccezioni); la situazione sopra descritta, che si è venuta a creare per evidenti ragioni di necessità certo non può inficiare l’effettività della permanenza in Svizzera della signora RI 1 o l'intenzione di quest'ultima di risiedervi durevolmente ex art. 35 Rlaf.”

(cfr. doc. I)

1.6. L’amministrazione, con risposta del 28 aprile 2021, ha, in particolare, osservato quanto segue:

" (…) Premesso come vi sia un diritto agli assegni in oggetto esclusivamente per chi risiede in Ticino (vuoi quale condizione iniziale ai sensi dell'art. 47 Laf, vuoi quale condizione per evitare sospensione o decadenza del diritto; cfr. art. 65 Laf), pure ricordando che i motivi dell'assenza dal Ticino sono irrilevanti, si ritiene qui occorra poi sottolineare quanto segue.

Da un lato, a sostegno delle conclusioni tratte dalla Cassa (assenza del diritto all'AFI per il periodo interessato), abbiamo:

il fatto che la signora RI 1 si è trovata a restare "spesso (...) in Italia per problemi familiari", p. es. per sostenere la madre quando il padre s'è ammalato risp. dormendo spesso con la madre sola (cfr. verbale d'incontro 13 gennaio 2020);

il fatto che la figlia ha frequentato le scuole in Italia, con al riguardo la dichiarazione del 13 gennaio 2020 della signora RI 1 sull'intenzione di (poi) iscrivere la bambina in Ticino;

il fatto che la residenza in Italia della figlia a) garantisse così il diritto di visita della madre, in quanto anch'essa in Italia per assistere i genitori (cfr. reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020) e b) permettesse alla nonna di occuparsene quando la signora RI 1 doveva recarsi in Ticino "alle chiamate di lavoro temporaneo" o per altre faccende (cfr. medesimo reclamo);

il fatto che la figlia si sia traferita in Ticino solo successivamente, come dichiarato con reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020;

un consumo d'energia elettrica in Ticino nettamente inferiore alla media (1'600 kWh/annui), e pensiamo p. es. (e da ultimo) ai ca. 326 kWh/annui;

le verifiche (18 controlli) effettuate in loco sull'arco di un mese, dove non è mai stata riscontrata la presenza della signora RI 1 oppure della figlia presso l'abitazione di __________ (cfr. rapporto di servizio della polizia del 9 gennaio 2020);

le circostanze riconoscibili da terzi ("la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana. Anche la RI 1 dovrebbe dormire lì"; cfr. rapporto di servizio della polizia del 9 gennaio 2020).

Dall'altro, con il ricorso oggetto della presente procedura si sostiene che l'assenza durante il periodo dei controlli di polizia non farebbe testo in quanto si tratta di un mese di intensa attività lavorativa (comunque mai comprovata) risp. di festeggiamenti (Natale) fuori casa. Così come neppure andrebbero considerati i bassi consumi d'energia elettrica, in quanta il dato di raffronto (una media, ovvero 1'600 kWh/annui) potrebbe ben considerare anche situazioni dove due locali sono abitati da più di due persone o sono maggiormente frequentati durante il giorno. Argomentazioni queste che non convincono, oppure basate sulla normativa sbagliata (l'art. 4 cpv. 3 LAFam non è applicabile agli assegni cantonali).

In conclusione, non si riscontrano nuovi elementi di giudizio tali da potere sovvertire l'apprezzamento dello stato di cose effettuato dalla Cassa, che va così confermato con la decisione impugnata. Si osserva in ogni caso che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse esservi un dubbio "preponderante" circa la residenza all'estero della signora RI 1, pacifico (cfr. da ultimo il ricorso: "l’assegno (...) è dovuto anche se il figlio risiede all'estero") risulta invece il domicilio all'estero della figlia __________. Cosicché, ricordato che i figli che di fatto risiedono all'estero non solo non possono essere inclusi nell'unità di riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma ovviamente neppure possono dare diritto alle prestazioni in oggetto, il diritto all'assegno per __________ andrebbe comunque negato.” (cfr. doc. III)

1.7. Con replica del 12 maggio 2021, il legale della ricorrente – segnalando di non aver ulteriori mezzi di prova da presentare – ha, da parte sua, osservato quanto segue:

" (…) si vuole solo contestare appositamente quanto dedotto dalla Cassa nella parte in cui afferma che la figlia della signora RI 1 sia stata residente in Italia nel periodo contestato. La figlia della signora RI 1 infatti è sempre stata residente con la madre in Ticino, limitandosi a frequentare solamente le scuole in Italia, ma rincasando la sera con la madre presso la residenza di quest’ultima in Svizzera.

Infatti la frequenza in Italia della scuola da parte della figlia della ricorrente serviva a garantire NON il diritto di visita della madre (che non ne aveva bisogno perché genitore affidatario), ma il diritto di visita del padre residente in Italia. La figlia della signora RI 1 non si è trasferita in Ticino successivamente, in quanto già vi [recte: era] residente, ma ha cambiato solo scuola successivamente, frequentandone una in Ticino. Per cui, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, non c’è mai stato il domicilio all’estero della figlia __________.” (cfr. doc. V)

1.8. Con duplica di data 25 maggio 2021 - trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) -, la resistente, richiamata la propria risposta di causa del 28 aprile precedente, ha osservato quanto segue:

" (…) Non si può ad ogni modo non osservare nuovamente che la residenza in Italia della figlia garantisse la possibilità della madre di vedere/seguire la piccola, od almeno così si spiega con reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020: “io ed il mio ex compagno avevamo deciso di iscriverla in Italia (…) perché il padre risiede (…) e quindi ciò agevolava (…) senza pregiudicare il mio diritto di visita posto che ero spesso (…) in Italia”.

Mentre sul trasferimento della figlia in Svizzera, sempre con reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020 si riferiva d’un maggior consumo elettrico “per il trasferimento di mia figlia” risp. del fatto che “dopo la morte di mio padre, visto che è venuto meno il motivo dell’assistenza (…) in Italia, ho trasferito __________ presso una scuola in Svizzera”.

Ad ogni modo, ancora sul domicilio della figlia, se non credute le testimonianze raccolte dalla Polizia (“la figlia (…) dorme sempre in Italia; cfr. rapporto del 9 gennaio 2020), si sottolinea nuovamente che, in prima battuta e quando se ne ignorava le conseguenze giuridiche (ritenuto infatti applicabile l’art. 4 cpv. 3 LAFam), è proprio con l’atto ricorsuale che s’è concluso: “l’assegno (…) è dovuto anche se il figlio risiede all’estero”.” (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha ordinato alla ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 24'844.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2019.

2.2. Gli assegni integrativi (alla pari di quelli di prima infanzia) sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21, pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale delle assicurazioni” in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 seg.).

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf, nella sua versione in vigore la ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto a percepire gli assegni integrativi, prevedeva quanto segue:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”

Dal 1° gennaio 2021, l’art. 47 Laf, stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). (cpv. 1bis).

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2).

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.--;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.--;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.--. (cpv. 1)

(…)

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3).”

A norma dell’art. 35 cpv. 1 Reg. Laf. è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

L’art. 54 Laf, nella sua versione in vigore dal 1° settembre 2020, enuncia inoltre che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25)

2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Dagli atti emerge che in data 4 dicembre 2019, l’amministrazione ha richiesto al Comune di __________ l’esperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti, al fine di stabilire l’effettivo domicilio di RI 1 (nata nel 1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016 (cfr. doc. 13).

Il medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle __________, la trasmissione di “copia dei consumi elettrici dell’appartamento in cui risiede la signora RI 1 – __________, per il periodo da dicembre 2015 a tutt’oggi” (cfr. doc. 14).

In data 12 dicembre 2019, l’__________ ha trasmesso alla Cassa la documentazione richiesta ed osservato quanto segue:

" (…) il consumo medio di un’economia domestica comporta da due locali con piastre elettriche è di1’600kWh/annui (fonte: Commissione federale dell’energia elettrica __________).

Una differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno o in più), può essere semplicemente imputabile all’utilizzo quotidiano della cucina; ci permettiamo di sottolineare come un utilizzo razionale e ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a LED, Stand-by, ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media.” (cfr. doc. 15)

Dalla documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall’__________ si evincono consumi pari a:

326 kWh tra l’8 novembre 2018 ed il 31 ottobre 2019 (di cui energia diurna 221 kWh ed energia notturna 105 kWh);

22 kWh tra il 9 ottobre ed il 7 novembre 2018 (di cui energia diurna 16 kWh ed energia notturna 6 kWh);

422 kWh tra il 17 ottobre 2017 ed il 30 ottobre 2018 (di cui energia diurna 287 kWh ed energia notturna 135 kWh);

613 kWh tra il 16 settembre 2016 ed il 16 ottobre 2017 (di cui energia diurna 410 kWh ed energia notturna 203 kWh);

485 kWh tra l’11 novembre 2015 ed il 15 settembre 2016 (di cui energia diurna 325 kWh ed energia notturna 160 kWh) (cfr. doc. 15 ed allegati).

Dal Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia __________, emerge quanto segue:

" (…) Abbiamo provveduto a verificare la presenza della signora RI 1 presso la sua abitazione a __________.

Da parte nostra abbiamo effettuato diversi controlli (…) e non abbiamo mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________.

Da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana. Anche la RI 1 dovrebbe dormire lì.” (cfr. doc. 16)

Questo l’elenco dei diciotto controlli effettuati, tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, presso l’abitazione di RI 1 a __________ dalla Polizia __________:

" ME 11 dicembre 2019 17:15

GI 12 dicembre 2019 07:25

GI 12 dicembre 2019 14:00

GI 12 dicembre 2019 18:00

VE 13 dicembre 2019 19:40

SA 14 dicembre 2019 20:40

LU 16 dicembre 2019 07:10

MA 17 dicembre 2019 12:30

MA 17 dicembre 2019 16:15

ME 18 dicembre 2019 07:30

GI 19 dicembre 2019 07:20

GI 19 dicembre 2019 21:20

VE 20 dicembre 2019 12:00

SA 21 dicembre 2019 10:30

SA 04 gennaio 2020 11:00

MA 07 gennaio 2020 21:30

ME 08 gennaio 2020 11:40

GI 09 gennaio 2020 07:20.” (cfr. doc. 16a)

Il 13 gennaio 2020, allo “(…) scopo di verificare se la signora RI 1 e la figlia __________ risiedono effettivamente sul territorio ticinese”, si è tenuto un incontro presso gli uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che, sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri interlocutori quanto di seguito:

" (…) la bambina va a scuola in Italia. Suo [ndr: di __________] padre si è ammalato un anno fa pertanto sosteneva la madre, ultimamente è stata più da sua madre in Italia. Comunica che vuole iscrivere la bambina a scuola in Ticino e più precisamente a __________. La signora sostiene che dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a dormire subito per questo forse il consumo non è conforme. Comunica che spesso è in Italia per problemi familiari, spesso dorme con la madre perché ora è da sola. Qualche notte durante il periodo oggetto dei controlli di Polizia ha dormito nell’appartamento di __________.”

La Cassa comunica che non è possibile che la signora abitava nell’appartamento in questione visto i documenti in atti; infatti dal 2015 non risulta consumo elettrico pertanto non stava nel suo appartamento.

" (…) La Cassa comunica alla signora RI 1 che il presente verbale come pure i documenti in possesso della Cassa (documenti __________, rapporto di servizio) saranno trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Sarà valutato se le prestazioni erogate alla signora erano effettivamente dovute ed in caso negativo le stesse saranno chieste in restituzione.” (cfr. doc. 17-17a)

Con la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr. doc. 18, supra consid. 1.2.).

Questo provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere, sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, __________, stata residente in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto all’assegno integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a), coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c). Domicilio che, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale residenza effettiva con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione all’art. 23 CC).

Esaminati gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione - che chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.

Dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che l’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a .

Al riguardo va evidenziato, in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia __________ emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari differenti tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si trovava presso la sua abitazione di __________.

Sulla contestazione ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall’11 al 23 dicembre 2019, “la presenza della signora RI 1 e della figlia _________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola”, giova rilevare che dal citato rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni, sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore 20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dall’avv. RI 1, la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.

L’assenza negli orari in cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla base del fatto che RI 1 era “sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori saltuari”. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi, comunicato di essere “spesso in Italia” e di essere “ultimamente (…) stata più da sua madre” (cfr. doc. 17).

Nemmeno soccorre la ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare l’assenza dall’abitazione di __________ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020.

In primo luogo si rileva che l’avv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l’8 gennaio alle ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia si trovavano presso la loro abitazione.

In occasione dell’incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a __________. Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito, nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone, precisando che “(…) magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a dormire subito” (cfr. doc. 17).

Sebbene il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un fattore che contrasta con il preteso domicilio a __________, visto che la presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, l’assenza da __________) sarebbe stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto successivamente.

Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che sarebbe stata “la malattia del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia” – l’assidua presenza in Italia di RI 1 non si è, quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.

In particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall’11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nell’aprile 2019. Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e corrispondono, per l’intervallo dall’8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326 kWh.

Con verosimiglianza preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a __________ durante l’intero periodo contestatole dall’amministrazione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.

Le censure mosse dall’avv. RA 1 a quanto comunicato dall’__________ sul consumo medio di un’economia domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non convincono già solamente per il fatto che, quand’anche la ricorrente non avesse utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente) a dormire nella propria abitazione, ciò giustificherebbe una diminuzione dei consumi nell’ordine del 30%, corrispondente a consumi annui nell’ordine di 1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e ottobre 2017, sia ai 422 kWH consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.

Nel caso di specie, le decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo considerare un uso parsimonioso e ridotto dell’elettricità, i consumi annui testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della figlia) a __________ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Alla luce degli elementi qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio dell’insorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.

Per costante giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica __________ o che, a maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre svizzera e di un’automobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Neppure giova alla sua posizione la circostanza ch’ella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto benzina nel nostro Analoga conclusione vale per il fatto che RI 1 si sia “(…) sempre resa disponibile alle attività proposte” dall’Ufficio per il sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.

Il fatto, poi, che le sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante: decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, __________, nata nel 2008 e che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Per completezza, con riferimento ad eventuali amici o conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.

In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:

" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel __________, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Con riferimento alla minore, il TCA constata che dal Rapporto della Polizia __________ si evince che “da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana”, ciò che il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio 2021 ha contestato.

Al riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dell’incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di __________ all’abitazione di __________, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, “(…) dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a dormire subito (…)”.

Nemmeno in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità per l’appartamento di __________ sono stati maggiori, rispetto a quelli precedentemente registrati, anche “per il trasferimento di mia figlia __________”, ciò che, semmai, depone in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse in Italia, e meglio, d’un lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della ricorrente, domiciliato a __________ (provincia di __________, in modo che figlia e genitore potessero vedersi) e, d’altro lato, presso i nonni materni, ciò che permetteva ad RI 1 di non “pregiudicare il [mio] diritto di visita” alla figlia, dal momento che la ricorrente era anch’ella, per suo stesso dire, spesso dai propri genitori.

In sede ricorsuale, il legale di RI 1 ha rilevato che, essendo quest’ultima “separata dal compagno il quale risiede in Italia, (…) la figlia __________, per metà del proprio tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i genitori)” e che, quindi, “la scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in Svizzera risiedeva all’epoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre”, riferendo, altresì, che __________ faceva rientro a __________ “la sera quando non risiede dal padre” e rilevando che “peraltro l’assegno familiare è dovuto anche se il figlio risiede all’estero e ciò in virtù dell’art. 4 cpv. 3 legge Lafam”.

Con la replica di data 12 maggio 2021, invece, l’avv. RA 1 ha riferito che __________, allorquando frequentava la scuola in Italia, a __________, rincasava “la sera con la madre presso la residenza di quest’ultima in Svizzera”.

Nell’ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

L’Alta Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che, in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.

Questa Corte rileva, in primo luogo, che il preteso rientro serale di __________ a __________ contrasta con le iniziali dichiarazioni rese dalla ricorrente, cui deve essere data priorità.

Secondariamente è, peraltro, poco verosimile (cfr. per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4., confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre 2019) che ogni mattina una bambina di 10 anni circa, considerato che __________ è nata nel 2008, effettuasse la trasferta __________ - __________ (distanti, a seconda del percorso 20-25 chilometri, con inizio lezioni ore 07:55; cfr. https://__________).

Il TCA ritiene che nemmeno __________, quindi, tra maggio 2016 e dicembre 2019 era domiciliata a __________, bensì in Italia.

L’amministrazione ha giustamente sottolineato che “i figli che di fatto risiedono all’estero non solo non possono essere inclusi nell’unità di riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma ovviamente neppure possono dare diritto alle prestazioni in oggetto”, di modo che il diritto all’assegno per ___________ andrebbe, comunque, negato. Ciò, in particolare, ritenuto che gli assegni integrativi sono proprio destinati a coprire in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino ai 15 anni (art. 47 e 48 Laf; STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 e STCA 39.2014.5 del 29 settembre 2014).

Del resto, qualora, per mera ipotesi di lavoro, si volesse ritenere RI 1 effettivamente domiciliata a __________ tra maggio 2016 e dicembre 2019 e la di lei figlia, invece, in Italia, la ricorrente non avrebbe, comunque, avuto diritto a percepire gli assegni, ritenuto, in particolare, che non avrebbe adempiuto la condizione dell’almeno parziale coabitazione con la minore (art. 47 cpv. 1 lett. b Laf).

Se ne deve concludere che da un profilo oggettivo, RI 1 ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio 2016 – dicembre 2019.

La Cassa, essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.6) poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione.

Nel calcolo volto a determinare l’importo che la ricorrente è chiamata a restituire, l’amministrazione ha tenuto conto, d’un lato, degli assegni integrativi percepiti dalla medesima tra maggio 2016 e dicembre 2018 (fr. 563.- mensili per 32 mesi), pari a totali fr. 18'016.-, e tra gennaio e dicembre 2019 (fr. 569.- per 12 mesi), di complessivi fr. 6'828.- e di quanto RI 1 avrebbe avuto diritto a percepire, vale a dire, alla luce di quanto suesposto, nulla. Ne è risultato un saldo a favore della resistente di fr. 24'844.-.

L’importo chiesto in restituzione (fr. 24’844.-), è rimasto incontestato nel suo ammontare, corrisponde agli AFI incassati nel periodo menzionato ed in concreto non presta fianco a critiche.

La decisione su reclamo del 2 marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9. In ambito di prestazioni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 12 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni familiari cantonali per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

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33