Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2019.1
Entscheidungsdatum
17.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 39.2019.1

dc/sc

Lugano 17 aprile 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 18 gennaio 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 20 marzo 2018, ha ordinato a RI 2 e a RI 1 di restituire l'importo di fr. 8’715.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati sulla base della decisione di tassazione relativa all’anno 2016 da cui è emerso un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 18'000.--) conseguito da RI 1 superiore a quello considerato (fr. 4’000.--) nelle decisioni con le quali al momento in cui sono stati erogati ai coniugi __________ gli assegni per il periodo in questione.

Il 30 agosto 2018 la Cassa ha respinto il reclamo inoltrato dagli assicurati contro questa decisione, rilevando:

" (…)

Mediante sottoscrizione delle dichiarazioni 15 ottobre 2015 e 28 settembre 2016, il signor RI 1 era stato perfettamente informato che il reddito accertato dall'Autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell'importo degli assegni di diritto (sottolineatura nostra) e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio sarebbero stati chiesti in restituzione (restituzione per la quale il signor RI 1 si era impegnato), se il reddito risultante dalla decisione di tassazione fosse risultato superiore rispetto al reddito precedentemente considerato. La Cassa non può quindi scostarsi dal reddito accertato dall'Autorità fiscale competente ritenuto che la decisione di tassazione relativa all'anno 2016 non è stata contestata e di conseguenza è cresciuta incontestata. I signori RI 2 e RI 1 avrebbero semmai dovuto prestare maggiore attenzione e inoltrare reclamo contro la medesima decisione di tassazione.

La Cassa dopo le necessarie verifiche ha pure potuto rilevare, come la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali per indipendenti, emanata in data 30 marzo 2018, dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riporti un reddito soggetto a contribuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 di CHF 19'000.— (CHF 18'000.— riportati al lordo dei premi AVS/AI/IPG); la decisione 30 marzo 2018 è passata in giudicato incontestata.

Anche volendo considerare quanto affermato dai signori RI 2 e RI 1 e meglio che la decisione di tassazione relativa all'anno 2016 riporti un reddito da attività indipendente non veritiero, ai fini della commisurazione del reddito aziendale per l'anno 2016, la mancata contestazione della decisione di fissazione dei contributi, è da ritenersi un elemento sufficientemente fondante per concludere e confermare un reddito da attività indipendente conseguito di CHF 18'000.— per l'anno 2016.

Stante a quanto precede, ritenuto il reddito da attività indipendente accertato dall'Ufficio circondariale di tassazione con decisione del 19 dicembre 2017, nonché la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali per indipendenti del 30 marzo 2018, entrambe cresciute in giudicato incontestate, la Cassa non può che riconfermare integralmente la decisione di restituzione del 20 marzo 2018 dell'importo di CHF 8'715.--.

Con il reclamo del 28 marzo 2018, i signori RI 2 e RI 1 chiedono anche che l'importo totale da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di restituzione del 20 marzo 2018, la richiesta di condono deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta in giudicato. Prima che la decisione di restituzione sia cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa non ha la facoltà di entrare nel merito di una domanda di condono, considerato che il credito non è ancora esigibile.

La richiesta di condono sarà quindi esaminata soltanto dopo la crescita in giudicato della formale decisione su re lamo. Sulla richiesta di condono sarà in seguito emanata una formale decisione.” (Doc. 4B-4C)

1.2. Con decisione del 19 ottobre 2018 la Cassa ha negato agli assicurati il condono, rilevando che sottoscrivendo le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016 i coniugi __________ si sono impegnati a restituire gli assegni a cui la famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo. Dovendo aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni, in caso di un reddito effettivo superiore a quello stimato e considerato nei conteggi degli assegni integrativi, i coniugi __________ non possono quindi invocare la loro buona fede (cfr. doc. A1).

1.3. A seguito del reclamo interposto dagli assicurati, il 18 gennaio 2019 la Cassa ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 19 ottobre 2018.

L'amministrazione ha, in particolare, osservato che:

" (…) A titolo abbondanziale, la Cassa fa presente che quanto indicato con reclamo al condono del 13 novembre 2018 e meglio: “(…) Come ogni anno però, il fisco non ha mai accettato quanto da noi annunciato (…) Tuttavia, nel 2016 avendo cambiato il fiduciario, ed egli non conoscendo appieno il nostro istoriato, nonostante un reddito dichiarato al fisco di fr. 7'604 e l’accertato di fr. 18'000, per nostro sconcerto e su nostra insistenza, pure lui ci sconsigliò di fare ricorso. Purtroppo abbiamo seguito il suo suggerimento e tutt’ora non ci spieghiamo di come il fisco sia arrivato alla cifra di fr. 18'000 che non corrisponde assolutamente al reale (…)”, è già stato trattato con decisione su reclamo del 30 agosto 2018, la quale è passata in giudicato incontestata. (…)” (Doc. A2 pag. 4)

1.4. Contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2019 gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il loro patrocinatore chiede di accordare il condono e di rinviare gli atti per esaminare l’onere gravoso, sottolineando che:

" (…)

  1. Pacifico che l'importo reclamato sia corretto e dovuto, poggiandosi su una decisione regolarmente cresciuta in giudicato.

Tuttavia come esposto nei paragrafi precedenti nella procedura di condono vanno esaminati i presupposti della buona fede e dell'onere gravoso, condizioni cumulative. La concessione degli AFI a titolo provvisorio era basata su una indicazione di reddito da indipendente di CHF 4'000.--, importo che l'autorità fiscale ha adeguato d'ufficio con un ripresa a CHF 18'000.--. Questa decisione non è stata contestata per una ignoranza dei reclamanti che non avuto coscienza delle conseguenze che il mancato reclamo comportava.

  1. La tassazione 2016 riporta un reddito da indipendente irrealistico. Per la tassazione del 2017 i reclamanti, preso coscienza che un mancato reclamo contro la decisione di tassazione avrebbe avuto conseguenze gravi, ha interposto reclamo e l'autorità fiscale ha ridotto il reddito da CHF 20'000.-- a CHF 2'000.--, riconoscendo l'incongruità della loro valutazione. La situazione finanziaria del 2017 era pressoché identica a quella del 2016, per cui essi hanno potuto agire per tempo nella consapevolezza che hanno potuto correggere la situazione unicamente perché hanno avuto coscienza dell'irregolarità del calcolo e delle sue conseguenze unicamente perché nel 2018 sono state emesse le decisioni della cassa di compensazione riferite al 2016, permettendo così ai ricorrenti di agire per tempo. Non vi è stato dolo nè negligenza grave non avendo coscienza dell'irregolarità.

  2. In siffatte circostanze si chiede alla luce di quanto esposto di riconoscere ai ricorrenti il principio della buona fede e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per la valutazione dell'onere gravoso, nella misura in cui codesta autorità giudiziaria non possa esprimersi in merito.” (Doc. I)

1.5. Nella risposta di causa del 27 febbraio 2019 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa, precisando che “(…) le argomentazioni dei ricorrenti sono già state trattate nelle precedenti procedure relative alla decisione di restituzione, reclamo, condono e reclamo al condono. In particolare, volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa osserva come la giurisprudenza cantonale ha più volte chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra ritenere che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando i debitori dovevano aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni.” (cfr. doc. V).

1.6. Il 28 febbraio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc VI). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 8’715.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

L’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.3. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati poiché, avendo RI 1 sottoscritto le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016, essi si sono impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata loro a titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività indipendente stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2016 (cfr. consid. 1.1).

Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, in quanto il reddito che figura sulla tassazione 2016 è irrealistico” e non è stato contestato “per una ignoranza” (cfr. doc. I).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, RI 1, il 28 settembre 2016, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente", (“Tango argentino” – attività al 20% –) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2016 la somma di fr. 3-5’000.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2016 pure l’ammontare di fr. 2’000.--.

Dall'altro, egli si è impegnato a:

“- tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente;

  • trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

  • eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 12)

Il 15 ottobre 2015 RI 1 aveva sottoscritto un analogo formulario nel quale risultava un reddito annuo netto per il 2015 (scuola ballo) stimato in fr. 4'000.--, un reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS di fr. 2'000.-- e un reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (2013) di fr. 0.--.

Il 18 novembre 2015 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno integrativo per il periodo dal 1° ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'125.-- mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente accessorio provvisorio del contribuente di fr. 4'000.--.

Questo importo è stato versato agli assicurati anche dal 1° al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 9).

Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, in particolare dell’anno 2016, fossero erogati, ritenuta l’attività indipendente accessoria del marito che non consentiva di determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).

2.8. L'erogazione degli assegni integrativi relativi all’anno 2016 è stata, di conseguenza, sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).

Per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.9. Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2016 ha esercitato un’attività a titolo indipendente, firmato il 15 ottobre 2015 e il 28 settembre 2016 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi relativi all’anno 2016 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

Per il periodo gennaio - dicembre 2016 i coniugi __________, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2016.

Pertanto i coniugi __________, già dalla fine del 2015/inizio 2016, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2016, accertato dall’autorità fiscale, fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi concernenti il 2016.

La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2016, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 15 ottobre 2015, rispettivamente della dichiarazione del 28 settembre 2016, gli assicurati dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi erano stati loro erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 e STF 8C_178/2019 del 20 marzo 2019 con la quale il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

Riguardo alla circostanza che l’importo del reddito da attività indipendente di fr. 18'000.-- che figura nella notifica di tassazione 2016 (cfr. doc. 10E) e pure nella decisione di tassazione di contributi professionali per indipendenti per l’anno 2016 (cfr. doc. 7), sarebbe irrealistico (tanto più che per il 2017, dopo reclamo, l’importo di fr. 2'200.-- è stato ridotto a fr. 2'000.--) il TCA non può che constatare che tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

A nulla muta il fatto che sarebbe stato il loro fiduciario a sconsigliare agli assicurati di “fare ricorso” (cfr. doc. 2).

Infatti, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 8’715.-- relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

La decisione su reclamo del 18 gennaio 2019, emanata dalla Cassa, deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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