Raccomandata
Incarto n. 39.2018.10
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Lugano 17 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di
contro
la decisione su reclamo del 27 giugno 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 maggio 2018 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 (unità di riferimento composta dei coniugi __________, del loro figlio __________ - 2008 -, del figlio del marito __________ - 2001 - e dei due figli della moglie __________ e __________ - 2002 e 1999; cfr. doc. 3.1) di restituire la somma di fr. 1'987.-- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2017, in quanto è emerso che __________ beneficia della prestazione complementare (cfr. doc. 3).
1.2. Il 21 maggio 2018 RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione del 14 maggio 2018, facendo valere quanto segue:
" (…) Sono dispiaciuta per il disguido creatosi, premetto anticipatamente che, qualora mi fossi indebitata inappropriatamente di denaro non di mio diritto sia stata un’azione involontaria.
Tuttavia credo che ci sia un errore, perché la stessa cassa AVS vi ha mandato una copia della rendita di __________, detraendo loro stessi dal 2015 la parte già versatami da voi (vedi lettera del 31 ottobre 2016, allegata).
Come può notare dal 2015 mi è stata dedotta la parte che voi nel frattempo mi avevate versato per __________.
E dopo la ricezione da parte vostra di tale documento (AVS) lei stessa il 22-11-2016 mi ha adeguato la rendita degli assegni familiari integrativi (vedi lettera a pagina 5, osservazioni).
Mi auguro che tutto questo sia solo un errore, perché la mia condizione finanziaria non mi permetterebbe la restituzione di tale somma, vista la mia bassa percentuale lavorativa. (…)” (cfr. doc. 10A)
1.3. Con decisione su reclamo del 27 giugno 2018 (cfr. doc. A1) la Cassa ha confermato la decisione del 14 maggio 2018, rilevando in particolare che:
" (…) Nel corso del mese di ottobre 2016 la Cassa è venuta a conoscenza che __________, dal 1° febbraio 2015, è stato posto al beneficio della rendita completiva di invalidità e più precisamente “Rendita figli per rendita AI della madre”.
La Cassa ha pertanto proceduto a richiedere la compensazione relativa agi arretrati della rendita completiva AI.
Visto quanto sopra e considerato che il diritto retroattivo alla rendita completiva AI a favore di __________ corrisponde con il periodo di concessione dell’AFI, una parte dell’importo arretrato per CHF 5'952.--, è stato trattenuto a parziale compensazione dell’importo indebitamente percepito quale AFI per il periodo 1° dicembre 2015 – 28 febbraio 2017.
(…).
In data 2 ottobre 2017 il Servizio PC ha intimato a __________ la decisone PC per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 luglio 2017. L’importo arretrato di CHF 2'540.-- non è stato oggetto di compensazione bensì è stato versato direttamente sul conto di __________ c/o la __________.
La Cassa osserva inoltre che l’importo di CHF 4'740.-- che figura sulla decisione di prestazione complementare di data 8 maggio 2018, compensato dal Servizio PC al Servizio centrale delle prestazioni sociali (SCPS – Fondo di compensazione), è relativo al periodo 1° febbraio 2015 – 30 novembre 2015 quindi, non concernente la decisione di restituzione, oggetto del reclamo in questione.
1.4. Contro la decisione su reclamo RI 1 e RI 2 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) Il fatto che io mi sia arricchita ingiustificatamente di parte di assegni che non mi spettavano è evidente, ma ritengo che questa sia una negligenza da parte della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
Il 31 ottobre 2016 abbiamo ricevuto la decisione per il periodo 01.02.2015 – 30.11-2015 (vedi lettera allegata pg. 2) da parte della Cassa di Compensazione AVS per un totale di 2'288.00.
La medesima decisione sopracitata l’hanno percepita in copia i diversi Uffici Cantonali di competenza tra i quali la Cassa Cantonale di Compensazione, Servizio assegni familiari. (vedi decisione pg. 3).
Ritengo quindi che era responsabilità della Cassa Cantonale di Compensazione Servizio assegni familiari prestare una maggiore attenzione e di conseguenza adeguare i miei assegni mensili percepiti, in seguito alla decisione emanata.
Una volta che ci è pervenuto l’accoglimento dell’assegno familiare integrativo abbiamo dato per scontato che tale assegno fosse stato adeguato in maniera corretta, considerando anche la ingente diminuzione di quest’ultimo (vedi accoglimento dell’assegno familiare integrativo del 22.11.2016).
Ci tenevo a portare avanti le pratiche di questa faccenda, poiché la mia situazione finanziaria non mi permette di rimborsare tale somma anche in modo rateale, in quanto già verso la metà del mese mi ritrovo a contare gli spiccioli, parlando chiaramente.
Inoltre mio figlio __________ già maggiorenne ha concluso il suo apprendistato e al momento non ha un posto di lavoro, ed è un’ulteriore spesa a mio carico. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 31 agosto 2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando che le argomentazioni dei ricorrenti sono volte a richiedere il condono della restituzione e che, come indicato nella decisione su reclamo, la medesima entrerà nel merito della domanda unicamente quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto dell’11 settembre 2018 gli insorgenti hanno addotto che:
" (…) la richiedente Cassa degli Assegni si è accorta di aver fatto l’errore nel conteggio dei premi (nonostante la cassa AVS gli avesse mandato ‘intero incarto in copia) ed ora pretendere di punto in bianco 1900.- CHF, ribadisco per un errore loro, mi sembra poco umano, sapendo che ho 4 figli a carico e lavoro al 40% come cameriera.
Come vi ho già scritto nelle lettere precedenti, io purtroppo non ho la possibilità di restituire questa somma che per me è troppo ingente.
Mi porgo quindi al tribunale di appello per chiedere il condono del pagamento di questa somma. (…)” (Doc. V)
1.7. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."
I cpv. 3 e 4 dell’art. 47 Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:
" Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato (cpv. 3).
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”
Con effetto dal 1° gennaio 2018 l’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf enuncia che:
" c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzeri; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”
Inoltre il cpv. 4 dell’art. 47 Laf è stato abrogato (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:
" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”
Dal 1° gennaio 2017 è peraltro stato introdotto un nuovo cpv. 3:
" Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art. 46 Laf prevede, del resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
2.3. Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.4. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5. Le argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 27 giugno 2018, con la quale la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 14 maggio 2018 emesso nei confronti di RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 3), precisando che la richiesta di condono sarebbe stata esaminata - e al riguardo sarebbe stata emanata una decisione formale - dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo relativa al rimborso degli assegni integrativi (cfr. doc. A1), concernono esclusivamente la buona fede degli insorgenti - i quali sostengono che l’errore relativo al mancato computo delle rendite percepite da __________ sia da attribuire a una negligenza della Cassa e di aver dato per scontato che l’assegno integrativo fosse stato adeguato in modo corretto dall’amministrazione
In proposito giova evidenziare che nel ricorso RI 1 ha d’altronde indicato che “… il fatto che io mi sia arricchita ingiustificatamente di parte di assegni che non mi spettavano è evidente …” (cfr. doc. I; consid. 1.4).
La buona fede e l’onere troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.4.).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le censure sollevate nell’impugnativa sono irricevibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.
L’amministrazione si è, peraltro, già impegnata a esaminare la domanda di condono dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo riguardante la restituzione (cfr. doc. A1; III).
Il presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2017.43 del 23 ottobre 2017; STCA 42.2011.32 del 9 gennaio 2012; per un caso in ambito di assegni familiari in cui invece il TF ha stabilito che a torto il ricorso contro una decisione su opposizione che aveva confermato un ordine di restituzione di fr. 11'600.--, da un lato, era stato ritenuto irricevibile, dall’altro, era stato considerato quale opposizione contro il rifiuto di concedere il condono cfr. STF 8C_77/2018 del 30 aprile 2018. In quel caso di specie l’Alta Corte ha osservato che l’insorgente, oltre ad aver invocato la sua buona fede, si era in ogni caso riferito alle norme relative alla perenzione, le quali vanno fatte valere nel contesto della restituzione. Dopo che la decisione di restituzione è cresciuta in giudicato non è in effetti più possibile prevalersi della scadenza di un termine di perenzione/prescrizione).
2.6. A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.).
In concreto dalle carte processuale emerge che a __________, figlio di RI 2, facente parte dell’unità di riferimento dei ricorrenti e beneficiario di una rendita completiva figli per rendita AI della madre (cfr. doc. A2; 3.1.; A4), con decisione del 2 ottobre 2017 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è stata attribuita una prestazione complementare retroattiva dal 1° dicembre 2015 al 31 luglio 2017 (cfr. doc. 5). L’11 ottobre 2017 l’importo di fr. 2'540.--, corrispondenti alle PC da dicembre 2015 a luglio 2017 (fr. 127.--per il mese di dicembre 2015 + fr. 1'524 per i mesi da gennaio a dicembre 2016 + fr. 889 per i mesi da gennaio a luglio 2017) è stato versato sul conto di RI 2 (cfr. doc. 5A).
Nei calcoli iniziali dell’assegno integrativo concernente il periodo dicembre 2015 – febbraio 2017 la Cassa non ha, pertanto, tenuto conto delle PC spettanti a __________ riconosciutegli il 2 ottobre 2017.
Ne discende che a ragione l’amministrazione ha richiesto agli insorgenti il rimborso di parte degli assegni integrativi percepiti nel lasso di tempo da dicembre 2015 a febbraio 2017 in relazione al quale al figlio del ricorrente, il 2 ottobre 2017, sono state assegnate le PC con effetto retroattivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti