Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2018.1
Entscheidungsdatum
07.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2018.1

VF/DC/sc

Lugano 7 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, sposata con __________, beneficiario di una rendita AVS, è madre di __________, nato il __________ 2003 ed avuto da una precedente relazione. Con decisione del 13 ottobre 2015, valida dal 1° ottobre 2015, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) le ha riconosciuto il diritto ad assegni familiari integrativi (in seguito: AFI) mensili di Fr. 763.--, visto che in quel periodo la ricorrente non esercitava alcuna attività lucrativa ed aveva esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, 1a, 1b, 1c, 1d; doc. I).

1.2. Con decisione del 31 ottobre 2016 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata aveva svolto, dal 1° aprile al 30 settembre 2016, un’attività lavorativa presso il __________ di __________ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b), le ha chiesto di restituire l’importo di Fr. 4’578.-- percepiti indebitamente a titolo di AFI durante quel periodo.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata e il marito hanno inoltrato un tempestivo reclamo, nel quale hanno chiesto l’annullamento della decisione, facendo valere quanto segue:

" (…)

Per questa entrata, già in inizio di settembre, ho avvisato il vostro ufficio, tuttavia, sull’arco dei sei mesi, proprio perché si è trattato di un lavoro su chiamata, prestato a singhiozzo nonostante avrei voluto lavorare regolarmente, ho realizzato un reddito piuttosto modesto, di poco superiore alla stessa cifra che ci viene chiesto di restituire. Anche da questo punto di vista, sono piuttosto sorpresa che mi viene chiesto di restituire tutta la prestazione che mi era stata accordata in precedenza.

Ciononostante, contro la decisione in oggetto, avvalendomi dei rimedi di diritto indicati nel provvedimento medesimo, avanzo reclamo-opposizione cautelare, riservandomi di motivarla più in dettaglio, dopo che mi sarà messa a disposizione la tabella di calcolo, vale a dire il conteggio di dettaglio dal quale s’evince il rapporto tra le entrate e le uscite e quindi il diritto rimanente all’AFI. (…)” (cfr. doc. 6)

1.4. Dopo che la Cassa ha inviato ai signori __________ la tabella di calcolo richiesta, sottolineando in particolare, con scritto del 23 dicembre 2016, che gli importi computati devono essere rapportati su base annua e chiedendo loro di comunicare entro il 15 gennaio 2017 se volevano ancora mantenere il reclamo oppure no (cfr. doc. 7, 7a, 7b, 7c, 7d), i reclamanti, tramite il rappresentante dell’RA 1 __________, hanno chiesto una proroga del termine assegnato (cfr. doc. 9). Il 23 gennaio 2017 la Cassa, di conseguenza, lo ha quindi contattato personalmente chiedendogli di produrre la procura (cfr. doc. 10).

La Cassa ha in seguito sollecitato il rappresentante dell’RA 1 con scritto del 21 febbraio 2017, del 30 marzo 2017, del 2 maggio 2017 ed infine il 24 luglio 2017 tramite e-mail. Non avendo ottenuto alcun riscontro, la Cassa lo ha poi nuovamente contattato il 29 agosto 2017 e di nuovo sollecitato tramite e-mail il 12 ottobre 2017 (cfr. doc. 11, 12, 13, 14, 15, 16). Il 28 novembre 2017 la Cassa si è vista costretta ad inviargli uno scritto raccomandato nel quale gli comunicava che se non avesse risposto, cosa che si è poi in seguito verificata, avrebbe emanato la formale decisione su reclamo inviandola direttamente ai reclamanti (cfr. doc. 17, 17a).

1.5. Nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 la Cassa ha rilevato:

" (…) Oggetto del contendere è pertanto la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno ricalcolato l’AFI, considerando per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, il reddito conseguito dalla signora RI 1 c/o __________.

La Cassa rileva che, l’informazione relativa all’inizio dell’attività lavorativa della signora RI 1, poteva essere trasmessa già nel corso del mese di aprile 2016 (cfr. contrato di lavoro firmato in data 30 marzo 201), mentre la stessa ne è venuta a conoscenza unicamente in data 13 settembre 2016 con l’inoltro della “Richiesta di rinnovo assegno integrativo (AFI)” allegando la copia del contratto di lavoro unitamente ai conteggi stipendio.

Visto quanto sopra, si conferma la correttezza della decisione di restituzione AFI del 31 ottobre 2016 di Fr. 4'578.--, la quale tiene in considerazione il reddito da attività lavorativa della signora RI 1 c/o __________, svolta dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016.

Con il reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono dev’essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato. (…)” (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d).

1.6. Contro la decisione su reclamo il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

" (…)

Motivi

Con la scheda di calcolo del 21.12.2016, la cassa conteggia un reddito computabile di CHF 60’167 che include le rendite del marito per il valore di 38’544, 11 franchi di sostanza e 19’212 franchi di reddito da attività dipendente, che è il valore controverso.

Per determinare quest’importo la cassa, come spiega nella decisione, non ha fatto altro che sommare i 6 mesi lordi di attività, determinare la media e riportare il dato su base annua, a cui ha aggiunto 2'400 di assegno familiare. Di conseguenza, con il reddito complessivo di CHF 60'167, al netto del conteggio non si determina più una alcuna [recte: lacuna] di reddito Laps e pertanto la ricorrete [recte: ricorrente] dovrebbe restituire l’AFI di CHF 763 per 6 mesi, ossia 4'578.

3.1.

In realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della ricorrente, non è possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro, computando su base annua, poiché si viene a creare una condizione non realistica della situazione. Tale reddito invece, va determinato e conteggiato unicamente per l’importo effettivamente percepito, vale a dire per la somma di CHF 9'606 e di conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una lacuna di reddito con il mantenimento all’AFI.

3.2

In primo luogo va evidenziato che si tratta di un’attività lavorativa di durata determinata quindi ben definita, ed in secondo luogo, prima e dopo di questo lavoro, non ha percepito alcun reddito. Va da sé, che occorre basarsi sulla situazione reale e non su una situazione ipotetica.

3.3.

Il principio del riporto di base annua, di per sé, in senso generale, non è contestato, ma in questa specifica fattispecie, esso non può essere utilizzato e le modalità di calcolo devono essere diverse, quindi basate sulla condizione reale e non su una condizione virtuale.

D’altro canto, il riporto su base annua, è una prassi convenzionale, ma non è disciplinato dalla Laps oppure Laf. Sulla base dell’art. 6 Laps, il reddito cumulabile è costituito dai redditi ai sensi della LT, ad esclusione dei redditi imposti separatamente, e quindi trattasi di redditi reali (…).

La presente autorità d’appello, tramite la camera di diritto tributario, sul principio dell’annualizzazione del reddito, e nell’ambito di una controversia in materia di imposizione alla fonte, ha già avuto modo di pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con il rinvio anche alla 80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non periodico, tramite il quale si include e/o si esclude l’annualizzazione del reddito. (…)” (cfr. doc. I)

1.7. Nella sua risposta del 20 febbraio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso, ed osserva in particolare quanto segue:

" (…) Ora, visto che l’oggetto della presente procedura è la definizione del reddito computato a contare dal 1° aprile 2017, la Cassa sottolinea che gli assegni sono sì riconosciuti su base annua, ma è altrettanto vero che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente stabilisce un diritto riportando i dati concreti disponibili su scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull’arco di un medesimo anno, possono esservi dei mesi diritto ed altri no. (…)” (cfr. doc. III; sottolineature della ricorrente)

1.8. Il termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova assegnato da questa Corte alle parti è trascorso infruttuoso (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi spettanti a RI 1 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2016, abbia computato l’importo annuo di fr.19'212.-- quale reddito della sua attività dipendente svolta in questo periodo presso il __________ di __________ (e non di Fr. 9'606, come invece richiesto dal suo patrocinatore), al fine di stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di Fr.4’578.-, corrispondenti agli assegni familiari integrativi percepiti durante i sei mesi in questione.

Gli altri elementi del conteggio, ed in particolare il principio di restituzione in quanto tale, come anche dichiarato dal patrocinatore dell’assicurata in sede ricorsuale (cfr. doc. I pag. 3), risultano, infatti, incontestati.

2.2. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4).”

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell’art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)”

L’art. 9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione

composte da una persona: sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione

composte da due persone sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento importo riconosciuto

composte da più di due dalla legislazione sulle prestazioni

persone: complementari all’AVS/AI per i coniugi

maggiorati del 20% (cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

2.4. Per quel che riguarda la soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha proposto la seguente modifica:

" Adeguamento delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia

L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.

Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola, segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala). Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento, in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10 cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale.

Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DMENSIONE Attuali soglie di Attuale Nuove soglie di Nuova Differenza

UR intervento 2016 scala di intervento 2017 scala di 2016-17

(fr./anno) equivalenza (fr./l’anno) equivalenza (fr./l’anno)

1 17 441 1,00 17 441 1,00 0

2 26 161 1,50 26 032 1,49 -129

3 35 312 2,03 32 434 1,86 -2 878

4 44 462 2,55 37 330 2,14 -7 132

5 50 561 2,90 42 209 2,42 -8 352

6 56 661 3,25 47 087 2,70 -9 574

7 59 711 3,42 51 966 2,98 -7 745

Per ogni

membro 3050 0,17 4’879 0,28 1’829

supplementare

L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps, rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli, e meglio:

Numero di figli Massimale per figlio

in fr. (all’anno)

1 figlio 9’150

2 figlio 9’150

3 figlio 6’100

4 figlio 6’100

Ogni ulteriore figlio 3’050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di prima infanzia.”

Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art. 10 Laps:

" 1.

La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 6'402.--;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

3 Abrogato.”

L’entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2017.

La modifica legislativa è stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).

2.5. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale.

Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

Secondo l’art. 10a Laps, la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

Di conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Nella presente fattispecie la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione degli assegni integrativi da lei già incassati nei mesi da aprile a settembre 2016, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che quest’ultima, in quel periodo, ha esercitato un’attività lavorativa in qualità di cameriera ai piani presso il __________ di __________ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b,).

Sia i ricorrenti nel reclamo, sia il rappresentante in sede ricorsuale hanno, in sostanza, contestato la modalità di conteggio della prestazione, e più precisamente quest’ultimo ha affermato che:

" (…) in realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della ricorrente, non è possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro, computandolo su base annua, poiché si viene a creare una condizione non realistica della situazione. Tale reddito invece, va determinato e conteggiato unicamente per l’importo effettivamente percepito, vale a dire per la soma di CHF 9'606 e di conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una alcuna di reddito con il mantenimento del diritto all’AFI. (…)” (cfr. doc. I)

Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ribadisce innanzitutto in questa occasione che ai fini del calcolo, gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps- la quale determina l’importo annuo dell’assegno sula base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto- corrisponde al fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e delle spese (cfr. consid. 2.4, dove i valori soglia sono calcolati annualmente; STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017).

2.9. Riguardo all’affermazione del patrocinatore della ricorrente, secondo il quale andrebbe preso in considerazione il reddito effettivamente percepito, pari a Fr. 9'606.--, e non quello calcolato su base annua anche per il fatto che la ricorrente, nel periodo prima e dopo questo lavoro, non ha percepito alcun reddito (cfr. doc. I, pag. 3), la Cassa ha giustamente precisato, nella sua risposta del 20 febbraio 2018 che “(…) come gli assegni sono si riconosciuti su base annua, è altrettanto vero che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente stabilisce un diritto riportando per dati concreti disponibili su scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull’arco del medesimo anno, possono esservi dei mesi di diritto e altri no (…)” (cfr. doc. III).

Nei periodi in cui l’assicurata non ha svolto l’attività, l’amministrazione non ha dunque conteggiato il reddito.

Il patrocinatore della ricorrente sostiene inoltre anche che “(…) la presente autorità d’appello, tramite la Camera di diritto tributario, sul principio dell’annualizzazione del reddito, e nell’ambito di una controversia in materia di imposizione alla fonte, ha già avuto modo di pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con il rinvio anche alla 80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non periodico, tramite il quale si include e/o si esclude l’annualizzazione del reddito (…)” (cfr. doc. I).

Nella sentenza sopra citata, la Camera di diritto tributario si è in effetti, con riferimento proprio al principio dell’annualizzazione del reddito, espressa come segue:

" (…)

2.3.2.

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, per il calcolo dell’imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l’annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività (continuativa) a tempo pieno (durante un periodo limitato di tempo) o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l’apposita aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

Il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi invece “distribuisce” i 90 o 120 giorni sull’arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale. È infatti evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all’imposta sul reddito conseguito in tale semestre , con l’aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera per tutto l’anno, per il fatto che sarebbe tassato con un aliquota che è pensata per redditi annuali (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

In un altro caso, relativo ad un dipendente del Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Corte ha stabilito che l’annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all’imposizione alla fonte che eserciti un’attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l’anno civile (CDT n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in re P., in RDAT II-2001 n. 6t).

Dunque, quando un contribuente, assoggettato all’imposta alla finte, esercita un’attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, si giustifica l’annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l’anno civile. In quest’ultimo caso, infatti, l’annualizzazione comporterebbe l’applicazione di un’aliquota calcolata includendo un reddito “virtuale”, che avrebbe cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno.

2.3.3.

Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UIF ha menzionato anche le disposizioni che concernono le basi temporali dell’imposta sul reddito, quando viene applicata la procedura di tassazione ordinaria.

Secondo gli articoli 209 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT, per periodo fiscale si intende l’anno civile. Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa fase. Per proventi periodici l’aliquota di imposta si determina tuttavia in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT).

Se un reddito ha influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva) durante l’intro periodo di assoggettamento, si deve considerare non periodico (BUGNON, in: Nöel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire sur la loi sur l’impòt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913).

Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico (KöNIG/MADUZ, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003). (…)” (cfr. SCDT 80.2016.206 del 20 marzo 2017, consid. 2.3.2, 2.3.3.)

2.10. La Cassa, per definire il reddito disponibile residuale dell’assicurata per il periodo da aprile a settembre 2016, rettamente si è basata sulle condizioni economiche dell’unità di riferimento (composta da 3 persone, e più precisamente dai signori __________ e dal figlio della ricorrente) relative a quei sei mesi.

In seguito, la Cassa ha sommato gli stipendi mensili percepiti dalla ricorrente nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 (fr. 288.50; 1'143.30; 1'453.15; 2'639.30; 2'746.10; 1'335.70; cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e), conseguiti dalla ricorrente per l’attività lucrativa svolta alle dipendenze del __________ di __________ (cfr. doc. 2), ottenendo un ammontare complessivo di Fr. 9'606.05, cifra che risulta anche dal certificato di salario relativo a quel periodo (cfr. doc. 2b).

Il suo reddito è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua come segue:

Fr. 9'606.05/ 6 x 12 = Fr.19'212.--

Al totale di Fr. 19’212.-- devono essere aggiunti Fr. 2'400.-- annui, pari a Fr. 200.-- mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per il figlio __________ (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).

In conclusione, il reddito annuo della ricorrente percepito tramite l’attività lavorativa ammonta a Fr. 21’612.-, come rettamente stabilito dalla Cassa nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d).

All’importo di Fr. 21'612.-- vanno infine aggiunte le rendite del marito pari a Fr. 38'544.-- e Fr. 11.-- di sostanza, voci peraltro rimaste dalla ricorrente incontestate. Pertanto, il reddito globale computabile LAPS determinante per stabilire l’ammontare dell’ AFI effettivamente spettante all’insorgente per i mesi da aprile a settembre 2016 corrisponde, quindi, a Fr. 60'167.-- come emerge dal calcolo effettuato dalla Cassa. Di conseguenza vi è un eccedenza di reddito annuo LAPS pari a Fr. 7'311.-- , superiore al massimo che è pari, conformemente all’art. 49 LAF, a Fr. 6'750.-- (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).

La ricorrente non aveva quindi diritto, nel periodo che va da aprile a settembre 2016, all’assegno AFI, e deve di conseguenza, restituire l’intero importo già incassato in quei mesi, pari a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).

La mancata annualizzazione del reddito in talune circostanze, a livello fiscale, è irrilevante nel presente caso. Le norme da applicare e gli obiettivi perseguiti dal Legislatore sono infatti diversi.

2.11. Da ultimo i signori __________, nel reclamo del 17 novembre 2016, hanno chiesto di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…) ci mette in grandi difficoltà qualora dobbiamo restituire l’importo indicato. Infatti, con la nostra situazione familiare e finanziaria, non siamo assolutamente nella condizione di rimborsare la cifra, di sicuro non in un'unica soluzione (…)” (cfr. doc. 6).

La Cassa, dal canto suo, sostiene, nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018, che “(…) con il reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta in giudicato (…)” (cfr. doc. 19).

Chiamata a pronunciarsi in merito questa Corte conferma quanto sostenuto dalla Cassa, ovvero che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In una sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

Ciò vale anche per i casi in cui, nonostante ci si debba attendere un ordine di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, si è disposto altrimenti delle ulteriori prestazioni riconosciute retroattivamente (cfr. STF 9C_728/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2.; STF 9C_139/2015 del 9 marzo 2015 consid. 6).

Di conseguenza gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché, una volta passata in giudicato la presente sentenza riguardante la restituzione delle prestazioni assistenziali, verifichi, tenendo conto di quanto appena esposto, se nella fattispecie l’onere gravoso - e quindi il condono - può o meno essere negato per principio senza specifico esame delle relative condizioni

Nel caso in cui la possibilità di un condono non sia esclusa a priori, andranno vagliati, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6.), i requisiti della buona fede, rispettivamente dell'onere troppo grave (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps).

2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente del reddito dell’attività lucrativa esercitata dalla ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2016 presso il __________ di __________, non sono state contestate altre voci dei calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale, e ritenuto anche che, prendendo in considerazione il reddito complessivo calcolato dalla Cassa (cfr. consid. 2.8. i.f.), non esiste più una lacuna di reddito Laps, è quindi a giusto titolo che la ricorrente deve restituire l’AFI già incassati durante quei sei mesi, pari quindi a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).

Di conseguenza la decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dalla ricorrente, conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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