Raccomandata
Incarto n. 39.2017.21
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Lugano 22 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 giugno 2015 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha attribuito a RI 1 un assegno integrativo di fr. 215.-- al mese per il periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2015. L’amministrazione ha considerato un’unità di riferimento composta dell’interessata, del marito, __________, e dei loro quattro figli, nati nel 2004, 2006, 2009 e 2011.
A titolo di sostanza computabile come reddito Laps non è stato computato alcunché, in quanto dalla sostanza immobiliare (abitazione primaria) di fr. 382'837.-- (fr.191'418 RI 1 e fr. 191’419 __________) è stato dedotto il debito ipotecario di fr. 300'000.-- (fr. 150’000 RI 1 e fr. 150’000 __________), oltre che la quota esente di fr. 100'000.--.
Nelle spese sono state conteggiate, tra l’altro, le spese di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio (fr. 1'770 RI 1; fr. 1'770 __________) e gli interessi ipotecari per l’abitazione primaria (fr. 2’868 RI 1; fr. 2’868 __________; cfr. doc. A1).
1.2. Il 15 settembre 2015 la Cassa ha rifiutato la concessione di un assegno integrativo a RI 1, poiché il reddito disponibile della sua unità di riferimento (sempre tenendo conto del debito ipotecario, delle spese di gestione manutenzione fondi, nonché degli interessi ipotecari) superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. A2).
1.3. A seguito della separazione dal marito nell’ottobre 2015 RI 1 a cui sono stati affidati i quattro figli e a cui è stata assegnata in uso l’abitazione coniugale di __________ (cfr. doc. 2B-2C), ha interposto una nuova domanda tendente all’ottenimento di un assegno integrativo.
La Cassa le ha riconosciuto, con decisione del 7 gennaio 2016, un AFI di fr. 1'742.-- per il mese di ottobre 2015 (cfr. doc. 1=A3) e con decisione dell’11 gennaio 2016 un AFI di fr. 863.-- per il mese di novembre 2015 (cfr. doc. 3=A4).
In entrambi i conteggi è stata considerata una sostanza computabile come reddito Laps di fr. 6'094.--, in quanto è stato tenuto conto di una sostanza immobiliare (abitazione primaria) di fr. 91'418.-- (fr. 191'418 proprietà fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria di RI 1 – fr. 100'000.-- quota esente). Non è stato, però, conteggiato alcun debito ipotecario. A titolo di spese sono state prese in considerazione i costi di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio, ma non gli interessi ipotecari (cfr. doc. 1D; 3D).
La decurtazione dell’importo dell’AFI da fr. 1'742.-- per il mese di ottobre 2015 a fr. 863.-- per il mese di novembre 2015 è dovuta al computo dei contributi alimentari dovuti, a partire dal mese di novembre 2015 (cfr. doc. 2; 2A), dal marito alla moglie e ai figli (cfr. doc. 3D).
Con decisione del 12 gennaio 2016 l’amministrazione, tenuto conto della riduzione degli alimenti dovuti da __________ (cfr. doc. 2A), ha erogato all’assicurata un assegno integrativo di fr. 1'742.-- per il mese di dicembre 2015 (cfr. doc. 4=A5).
1.4. La Cassa, poi, con ulteriori provvedimenti del 13 gennaio e del 3 ottobre 2016, ha attribuito a RI 1 un AFI di fr. 1'742.-- al mese da gennaio a settembre 2016, rispettivamente da ottobre 2016 a settembre 2017.
Nei relativi calcoli, come per i mesi da ottobre a dicembre 2015, l’amministrazione non ha computato alcunché a titolo di debito ipotecario e di interessi ipotecari (cfr. doc. 5=A6; A7).
1.5. Nel mese di gennaio 2017 la Cassa ha informato l’assicurata che dal 1° gennaio 2017 l’ammontare dell’assegno integrativo sarebbe stato di fr. 1'653.-- mensili in considerazione dell’adeguamento dei dati di cassa malati (cfr. doc. 8).
Con decisione del 6 febbraio 2017 l’importo dell’AFI per il periodo febbraio – settembre 2017 è stato determinato in fr. 1'656.-- al mese (cfr. doc. 9=A8).
Dal relativo calcolo emerge che il valore della proprietà fondiaria - abitazione primaria di RI 1 è aumentato da fr. 191’418.-- a fr. 225'108.--, con conseguente incremento della sostanza computabile come reddito Laps da fr. 6'094.-- a fr. 8'340.-- (cfr. doc. 9D).
Nulla è stato conteggiato a titolo di debito ipotecario e di interessi ipotecari (cfr. doc. 9D).
1.6. La Cassa, nel mese di febbraio 2017, ha comunicato a RI 1 che:
" in considerazione della modifica dell’art. 10 Laps, concernente le nuove soglie d’accesso agli AFI, approvata dal Gran Consiglio il 20 settembre 2016 e dal popolo in occasione della votazione del 12 febbraio 2017, abbiamo proceduto al ricalcolo del suo assegno.
A decorrere dal 1° marzo 2017 l’importo della succitata prestazione è così adeguato:
Assegno integrativo: da CHF 1656.00 a CHF 960.00 mensili. (…)” (Doc. 10)
Con decisione del 12 settembre 2017 l’amministrazione ha confermato l’erogazione di un AFI di fr. 960.-- al mese anche per l’arco di tempo ottobre 2017 – 30 settembre 2018 (cfr. doc. 11=A9).
Nel relativo calcolo non è stato conteggiato alcun debito ipotecario, né interessi ipotecari (cfr. doc. 11D).
1.7. A seguito di una segnalazione del 3 ottobre 2017 da parte dell’USSI riguardo al mancato computo del debito ipotecario nel calcolo dell’assegno integrativo (cfr. doc. 12), la Cassa, nella medesima data, ha emanato una nuova decisione con la quale, per il periodo ottobre 2017 - settembre 2018, ha riconosciuto a RI 1 un AFI di fr. 1'742.-- mensili, tenendo conto sia di un debito ipotecario di fr. 150'000.-- in deduzione della sostanza immobiliare abitazione primaria, che, nelle spese, di interessi ipotecari di fr. 2'868.-- annui (cfr. doc. 14-14E=A10).
1.8. Il 7 ottobre 2017 RI 1 ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Nell’ottobre 2015 la sottoscritta si separa dal marito e restando c/o l’abitazione di proprietà a __________ (su cui grava un mutuo ipotecario) con i 4 figli fa domanda tramite il Municipio di __________ di ottenere gli AFI tramite l’IAS Bellinzona, presentando tutta la documentazione necessaria.
La richiesta viene accolta e riconosciuta n fr. 1'742.-- mensili successivamente modificata in fr. 1'656.--.
Nel corso del mese di febbraio 2017 l’Istituto comunica alla sottoscritta un drastico decurtamento dell’assegno in fr. 960.-- mensile.
La sottoscritta trova questa decisione abbastanza singolare considerata la situazione finanziaria invariata anzi aggravata dalla separazione.
Pertanto
la sottoscritta chiede:
La revisione/riconsiderazione di tutta la pratica a partire dalla richiesta effettuata nel 2015.
Sicuramente gli arretrati a partire dal mese di marzo 2017 quando è avvenuto il versamento di fr. 960.-- fino al mese di settembre 2017. (…)” (Doc. V1)
1.9. La Cassa, il 13 novembre 2017, ha emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale non è entrata nel merito della domanda del 7 ottobre 2017, rilevando che:
" (…)
In data 7 gennaio 2016 la Cassa ha emanato una decisione per un AFI di CHF 1'742.-- mensili, valida dal 1° ottobre 2015. Gli importi della prestazione AFI sono stati successivamente adeguati, come da decisioni 11/12/13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016 e 6 febbraio 2017.
Per l’art. 24 cpv. 1 Laps, le decisioni formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e meglio nella procedura precedente tramite un rimedio di diritto ordinario (reclamo).
Nel caso che qui ci occupa non vi sono gli estremi per entrare nel merito di una domanda di revisione in quanto il dato relativo al mutuo ipotecario non è un fatto nuovo che non poteva essere sollevato in precedenza.
Riguardo all’istituto del riesame (art. 24 cpv. 2 Laps), l’amministrazione non è poi tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ne ha unicamente la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta ingiudicato). Basti pensare che una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione (nel caso, reclamo) e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che le decisioni in questione possano o meno essere oggi considerate errate, la Cassa non è tenuta a riconsiderarle e non procede in tal senso. (…)” (Doc. A11)
1.10. Contro la decisione del 13 novembre 2017 di non entrata nel merito della sua domanda del 7 ottobre 2017 di revisione/riconsiderazione dei provvedimenti datati 7, 11, 12 e 13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016, 6 febbraio e 12 settembre 2017 relativi all’assegno integrativo RI 1, il 26 novembre 2017, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa, nonché l’adeguamento retroattivo dell’AFI considerando, segnatamente, la sostanza, il debito, gli interessi passivi e le spese di manutenzione, come da decisione del 3 ottobre 2017.
L’insorgente, al riguardo, ha in particolare fatto valere di avere più volte, nel 2016 e nel 2017, contattato telefonicamente l’ufficio degli assegni familiari, come pure il Comune e lo Sportello Laps, per chiedere una verifica dei calcoli dell’AFI essendo impossibile far fronte alle spese correnti, soprattutto dopo la riduzione della prestazione avvenuta nel 2017 da fr. 1'656.-- a fr. 960.--.
L’assicurata ha aggiunto, da un lato, di non essere esperta e che la tabella di calcolo allegata alle decisioni non è di facile comprensione. Dall’altro, che si è sempre sentita rispondere che era tutto a posto e che non si poteva fare nulla.
La medesima ha, poi, rilevato di aver mostrato, a seguito di una decisione negativa del settembre 2017 da parte dell’assistenza sociale alla quale si era rivolta vista la situazione finanziaria talmente difficile, il tutto a una sua amica esperta nella materia, la quale si è immediatamente accorta che dal conteggio - anche dell’AFI per i periodi precedenti - non risultavano computati il debito ipotecario, né gli interessi ipotecari passivi.
La ricorrente ha indicato di avere ricevuto, dopo qualche giorno, una nuova decisione della Cassa che aumentava l’importo dell’AFI da fr. 960.-- a fr. 1'742.--, ma solo da ottobre 2017 e senza alcuna spiegazione.
In proposito l’assicurata ha precisato che anche prima della separazione beneficiava di un AFI calcolato tenendo conto, oltre che della sostanza immobiliare, del debito ipotecario e dei relativi interessi passivi. Grazie alle copie delle decisioni 2016/2017 ricevute dall’amministrazione ha potuto constatare che è a partire dalla decisione del 7 gennaio 2016, che contemplava la nuova situazione finanziaria legata alla separazione dal marito, che il debito ipotecario e gli interessi passivi sono scomparsi per poi riapparire nella decisione del 3 ottobre 2017.
L’insorgente ha, infine, affermato che la documentazione concernente la sostanza immobiliare, debito e interessi passivi è sempre stata regolarmente consegnata allo Sportello Laps e che quindi le informazioni riguardanti gli elementi appena menzionati erano già presenti nel suo incarto, ma per un motivo a lei sconosciuto non sono stati correttamente computati nelle decisioni precedenti l’ottobre 2017 (cfr. doc. I).
1.11. Nella risposta di causa del 6 dicembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che le argomentazioni della ricorrente sono già state trattate nella decisione su domanda di revisione/riconsiderazione (cfr. doc. III).
1.12. L’11 dicembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti non hanno prodotto alcuna nuova prova.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Innanzitutto occorre rilevare che la decisione del 12 settembre 2017, di cui la ricorrente ha pure chiesto la riconsiderazione / revisione (cfr. doc. I; V1), non era cresciuta in giudicato al momento della sua istanza del 7 ottobre 2017 (art. 46 Laf; art. 33 cpv. 1 Laps: “Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione”).
Con decisione del 12 settembre 2017 è, tuttavia, stato attribuito all’assicurata un AFI di fr. 960.-- per il periodo ottobre 2017 – settembre 2018 (cfr. doc. A9).
La Cassa ha sostituito tale provvedimento emettendo la decisione del 3 ottobre 2017 con cui ha erogato all’insorgente un AFI di fr. 1'742.-- dal mese di ottobre 2017 al mese di settembre 2018, computando sia il debito ipotecario che, nelle spese, gli interessi ipotecari passivi (cfr. doc. A10).
La vertenza riguardante la decisione del 12 settembre 2017 è, pertanto, priva di oggetto.
Nel merito
2.3. L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che:
" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
Giusta l’art. 24 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):
" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:
" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”
2.4. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53 LPGA enuncia che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
2.5. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
Inoltre va osservato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
2.6. Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti;).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione
I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b).
2.7. Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag 145segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).
L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
2.8. Nella presente evenienza, per quanto attiene alla richiesta di riconsiderazione delle decisioni emesse il 7, l’11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017 dalla Cassa (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.5.), deve essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50).
In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 26 novembre 2017 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 13 novembre 2017 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione delle decisioni sopra menzionate. In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.
Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 13 novembre 2017 (cfr. consid. 1.9.), per quanto concerne la contestazione della non entrata in materia della domanda di riconsiderazione dei provvedimenti menzionati, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
2.9. Per quanto concerne la domanda di revisione delle decisioni emesse dall’amministrazione il 7, l’11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017, va dapprima rilevato che la Cassa nella decisione del 13 novembre 2017 ha stabilito la non entrata nel merito della richiesta di revisione, in quanto il dato relativo al mutuo ipotecario non è un fatto nuovo che non poteva essere sollevato in precedenza (cfr. doc. A11 pag. 3).
Questa Corte osserva che tale motivazione, ossia la circostanza di non essere in presenza di un fatto nuovo, implica la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015) invece della non entrata nel merito, come deciso dalla Cassa.
Inoltre nella decisione del 13 novembre 2017, relativamente alla revisione, quale rimedio di diritto avrebbe dovuto essere indicata la facoltà di interporre reclamo all’amministrazione stessa giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011;STCA 35.2015.46 del 19 agosto 2015; STCA 35.2014.74 del 1° aprile 2015).
In concreto si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), di rinunciare ad annullare la decisione del 13 novembre 2017 in relazione alla domanda di revisione processuale e a rinviare gli atti alla Cassa in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione delle decisioni (cfr. doc. A11; consid. 1.9.), ribadite nella risposta di causa (cfr. doc. IV), e il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).
2.10. Nel merito è utile evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), che la revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si giustifica quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente.
In concreto l’esistenza di un debito ipotecario, nonché dei relativi interessi a cui l’assicurata deve far fronte non costituisce un fatto nuovo, visto che la medesima ne è al corrente perlomeno dalla conclusione della convenzione di rinnovo per credito ipotecario avvenuta nel settembre 2012 tra lei e il marito, da una parte, e la __________, dall’altra (cfr. doc. 13A).
Il TCA non ignora che la ricorrente ha asserito, da un lato, di non essere esperta nella materia e che la tabella di calcolo allegata alle decisioni dell’assegno integrativo non è di facile comprensione e, d’altro lato, che, interpellati più volte nel 2016 e nel 2017 la Cassa, il Comune e lo Sportello Laps per chiedere una verifica dei calcoli dell’AFI essendo impossibile far fronte alle spese correnti, si è sempre sentita rispondere che era tutto a posto e che non si poteva fare nulla (cfr. doc. I; consid. 1.10).
Tuttavia l’insorgente, se avesse fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse conseguentemente esaminato con attenzione le decisioni emanate dalla Cassa riguardanti gli AFI al momento in cui le sono state notificate, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che a partire dal gennaio 2016 ,con effetto già dal mese di ottobre 2015, a differenza della decisione del 22 giugno 2015 (cfr. doc. A1; consid.1.1.), non è più stato tenuto conto, in deduzione della sostanza immobiliare - abitazione primaria, del debito ipotecario, rispettivamente, nelle spese, degli interessi ipotecari (cfr. doc. A3; consid. 1.3.).
In quel caso la ricorrente sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in questione senza indugio (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Al riguardo giova, del resto, rilevare che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia.
Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione delle decisioni riguardanti gli assegni integrativi emanate dalla Cassa il 7, l’11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017.
2.11. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione del 13 novembre 2017 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 26 novembre 2017, nella misura in cui contesta la non entrata in materia della Cassa in relazione alla domanda del 7 ottobre 2017 di riconsiderazione / revisione della decisione del 12 settembre 2017, è stralciato da i ruoli, in quanto privo di oggetto.
Il ricorso del 26 novembre 2017, nella misura in cui contesta la non entrata in materia della Cassa in relazione alla domanda del 7 ottobre 2017 di riconsiderazione delle decisioni datate 7, 11, 12 e 13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016 e 6 febbraio 2017, è irricevibile.
3 Il ricorso del 26 novembre 2017, nella misura in cui contesta la mancata revisione da parte della Cassa delle decisioni datate 7, 11, 12 e 13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016 e 6 febbraio 2017 richiesta il 7 ottobre 2017 è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti