Raccomandata
Incarto n. 39.2017.15
KE/sc
Lugano 31 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo del 23 maggio 2017, ha parzialmente accolto il reclamo tempestivamente interposto in data 24 aprile 2017 (cfr. doc. 2) da RI 1 contro la decisione del 3 aprile 2017 (cfr. doc. 1). Il diritto all’assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) a decorrere dal 1° aprile 2017 è stato aumentato da fr. 236.-- a fr. 346.-- mensili (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…)
Nel caso concreto, l’unità di riferimento del reclamante è composta da tre persone, e meglio RI 1 (responsabile), __________ (coniuge) e __________ (figlia).
La soglia di accesso annua è così di CHF 32'434.--, e meglio conformemente al seguente calcolo: CHF 17'441.-- + CHF 8'591.-- + CHF 6'402.--.
Anche ad una seconda analisi, il calcolo operato e il nuovo importo di diritto a titolo di AFI si rivelano quindi essere corretti.
Per quanto concerne il reddito da attività dipendente, rileviamo che la signora __________ svolge un’attività quale dipendente c/o __________ di __________. A decorrere dal 1° gennaio 2017, lo stipendio orario lordo è aumentato da CHF 28.40 a CHF 28.95 comprensivo della tredicesima e dell’indennità vacanze.
Nel presente caso, a seguito dell’aumento del salario orario lordo, la Cassa, onde poter accertare un reddito del lavoro il più possibile oggettivo-reale, ritiene opportuno basarsi sulla media salariale considerando i conteggi stipendio dal 1° gennaio 207 (recte: 2017).
Pertanto, la Cassa ha provveduto a ricalcolare il reddito annuo tenendo in considerazione i conteggi stipendio dei mesi da gennaio 2017 a marzo 2017 [(CHF 2'193.20 + CHF 3'373.60 + CHF 2'551.80: 3) x 12 = CHF 32'474.-- ], in aggiunta l’assegno figli annuo a favore di __________ di CHF 2'400.-- per un totale di fr. 34'874.--; le relative deduzioni AVS/AI/IPG/AD/AINP e il II° pilastro sono state considerate quali spese e più precisamente per un importo di CHF 3'506.-- annui.
A seguito della modifica apportata, ne consegue che, dal 1° aprile 2017, il diritto all’AFI è di CHF 346.-- mensili.
(…)
In merito all’attività lavorativa della signora __________, la Cassa rileva che la stessa svolge l’attività lucrativa c/o __________ di __________ quale aiuto inserviente presso la scuola dell’infanzia; la Cassa fa osservare che il reddito del lavoro, durante i mesi di attività, come già indicato, è rapportato su base annua (12 mesi).
A titolo abbondanziale, la Cassa precisa che per i mesi in cui l’attività lavorativa della signora __________ non viene svolta, il reclamante può chiedere alla Cassa (previa dichiarazione del datore di lavoro) il ricalcolo del diritto.” (cfr. doc. A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
Come ho cercato di far notare a Bellinzona mia moglie nei periodi dove le __________ sono chiuse percepisce uno stipendio ridotto o come nel mese di luglio-agosto quasi nullo.
Sicuramente non raggiunge i fr. 34'880.-- / anno come intendono sostenere presso Bellinzona.
(…)
La cassa ha provveduto al ricalcolo basandosi su 3 mesi : 3 x 12 ma non ha tenuto conto che nel periodo dove le scuole sono chiuse mia moglie deve prendersi vacanza senza stipendio per mancanza di lavoro e quindi il reddito computabile LAPS non raggiungerà mai ai fr. 34'880.-- / anno.
Come potete constatare dal certificato di salario 2016 risulta una rendita di fr. 28'413.-- / anno e sicuramente anche se ha ottenuto un aumento di fr. 0.55 / ora (ca. fr. 561.-- / anno) a partire da gennaio 2017 mi sembra sempre eccessivo il loro calcolo della nostra rendita.
(…)
In conclusione secondo un mio calcolo (…) avrei diritto ad un assegno integrativo di fr. 571.-- / mese visto che il loro calcolo è basato su 12 mesi ma mia moglie purtroppo svolge solo 11 mesi.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16 giugno 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
Ora, visto che l’oggetto della presente procedura è la definizione del reddito computato a contare dal 1° aprile 2017, la Cassa sottolinea che gli assegni sono sì riconosciuti su base annua, ma è altrettanto vero che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente stabilisce un diritto riportando i dati concreti disponibili su scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull’arco di un medesimo anno, possono così esservi delle differenze sull’importo di diritto.” (cfr. doc. III pag. 2).
1.4. Con osservazioni del 22 giugno 2017 il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro di __________ (cfr. doc. V e B).
1.5. La Cassa, il 6 luglio 2017, ha osservato che dallo scritto del 22 giugno 2017 del ricorrente non emergono nuovi fatti che permettono di scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi spettanti all’assicurato a decorrere dal mese di aprile 2017, abbia computato l’importo di fr. 34'874.-- quale reddito da attività dipendente di __________.
Gli altri elementi del conteggio risultano, infatti, incontestati.
Va dapprima segnalato che il 1° gennaio 2017 sono entrate delle modifiche della Legge sugli assegni di famiglia (cfr. FU 76/2016 del 23 settembre 2016 pag. 8469 segg.; BU 47/2016 dell’11 novembre 2016 pag. 444 segg.) e il 1° giugno 2015 sono entrate delle modifiche della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. FU 16/2015 del 27 febbraio 2015 pag. 1764 segg.; BU 18/2015 del 21 aprile 2015 pag. 194 segg.).
2.2. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell’art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)”
L’art. 9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da due persone sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da più di due sulle prestazioni complementari
persone: all’AVS/AI per i coniugi maggiorati
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
2.4. Per quel che riguarda la soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha proposto la seguente modifica:
" Adeguamento delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia
L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza
Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.
Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola, segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala). Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita.
La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).
Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento, in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.
L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo dei figli.
Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10 cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.
La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale.
Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.
DIMENSIONE UR
Attuali soglie di intervento 2016 (fr./anno)
Attuale scala di equivalenza
Nuove soglie di intervento 2017 (fr./anno)
Nuova scala di equivalenza
Differenza 2016-2017 (fr./anno)
1
17 441
1,00
17 441
1,00
0
2
26 161
1,50
26 032
1,49
-129
3
35 312
2,03
32 434
1,86
-2 878
4
44 462
2,55
37 330
2,14
-7 132
5
50 561
2,90
42 209
2,42
-8 352
6
56 661
3,25
47 087
2,70
-9 574
7
59 711
3,42
51 966
2,98
-7 745
Per ogni membro supple-mentare
3 050
0,17
4 879
0,28
1 829
L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.
Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps, rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio di Stato.
Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli, e meglio:
Numero di figli
Massimale per figlio in fr. (all’anno)
1 figlio
9’150
2 figlio
9’150
3 figlio
6’100
4 figlio
6’100
Ogni ulteriore figlio
3’050
Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.
Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di prima infanzia.”
Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art. 10 Laps:
" 1.
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:
Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di
a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.
3Abrogato.”
L’entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2017.
La modifica legislativa è stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).
Nella presente fattispecie la Cassa con decisione su reclamo del 23 maggio 2017 ha accordato all’assicurato, a far tempo dal mese di aprile 2017, un assegno integrativo di fr. 346.-- (cfr. consid. 1.1., doc. A1, 4).
Il ricorrente ha, in sostanza, contestato l’importo del reddito da attività dipendente di __________ computato nel calcolo del reddito computabile Laps (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Come sopra esposto (cfr. consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale.
Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
L’art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).
Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
È invece stato introdotto l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
Di conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Alla luce di quanto esposto, l’amministrazione per definire il reddito disponibile residuale dell’assicurato per il periodo a partire dal mese di aprile 2017 rettamente si è basata sulle condizioni economiche dell’unità di riferimento relative al primo trimestre del 2017.
Il certificato di salario prodotto dall’assicurato con il reclamo si riferisce all’anno 2016 (cfr. doc. 5b) e non può essere preso in considerazione per il calcolo dell’AFI mensile a far tempo del mese di aprile 2017.
In primo luogo perché sono intervenuti dei cambiamenti nella situazione personale ed economica della moglie del ricorrente rispetto all’anno 2016. In effetti, nel mese di febbraio 2017, __________ ha ricevuto una comunicazione che il suo salario orario è aumentato da fr. 28.40 a fr. 28.95, comprensivo della tredicesima mensilità e dell’indennità di vacanza pari all’8.33% a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr. doc. 3).
In secondo luogo, il calcolo dell’AFI mensile viene effettuato tenendo conto del reddito mensile relativo al periodo per il quale è chiesto l’AFI, in casu da aprile 2017, riportato su base annua, in particolare per i casi come questo dove vi sono modifiche di stipendio durante l’anno.
Invece il certificato di salario del 2016 di __________ riporta il reddito annuo complessivo da gennaio a dicembre 2016 includendo pure i mesi in cui ha percepito uno stipendio nettamente inferiore.
Viste le modifiche di salario della moglie del ricorrente durante l’anno a seguito del periodo di chiusura delle scuole, la famiglia __________ potrà, se del caso, chiedere il ricalcolo dell’AFI per i mesi in cui il proprio reddito diminuisce.
Per quanto riguarda, più specificatamente, il periodo a partire da aprile 2017 la Cassa, per stabilire l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo a partire da aprile 2017, ha sommato gli stipendi mensili di gennaio (fr. 2'193.20; cfr. doc. 3a), di febbraio (fr. 3'373.60; cfr. doc. 3b) e di marzo 2017 (fr. 2'551.80; cfr. doc. 3c), conseguiti da __________ in qualità di aiuto inserviente della scuola dell’infanzia presso il Comune di __________ (cfr. doc. 5e - 5h), ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 8'118.60. Il suo reddito è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua come segue:
fr. 2'193.20 + fr. 3'373.60 + fr. 2'551.80) / 3 x 12 =
fr. 32'474.-- (cfr. doc. A1)
Al totale di fr. 32’474.-- devono essere aggiunti fr. 2'400.-- annui, pari a fr. 200.-- mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per la figlia __________, nata il __________ 2008 (cfr. doc. A1; 3a - c).
In conclusione, il reddito di __________ ammonta a fr 34'874.--, come rettamente stabilito dalla Cassa nella decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1).
All’importo di fr. 38'874.-- va infine sommato il reddito da titoli e capitali di fr. 6.--, voce rimasta incontestata. Pertanto, il reddito globale determinante per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante all’insorgente a decorrere dal mese di aprile 2017 corrisponde, quindi, a fr. 34'880.--, come emerge dal calcolo della Cassa di cui alla decisione su reclamo (cfr. doc. A1).
2.6. L’insorgente contesta in particolare il reddito computato siccome nel periodo dove le scuole sono chiuse sua moglie percepisce un salario ridotto e nel mese di luglio-agosto quasi nulla (cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA ricorda che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 23 maggio 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Il TCA sottolinea inoltre che per i mesi in cui la moglie del ricorrente non dovesse svolgere l’attività, l’insorgente potrà chiedere alla Cassa il ricalcolo del diritto, previa dichiarazione del datore di lavoro. Ciò è già stato precisato dalla Cassa con la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1 pag. 5).
2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate altre voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi, il ricorso di RI 1 deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti