Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2016.18
Entscheidungsdatum
14.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2016.18

DC/sc

Lugano 14 dicembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Marco Lucchini (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1961, si è sposato il 28 febbraio 2003 con __________, nata nel 1965 (cfr. doc. A5).

La moglie era divorziata ed aveva un figlio, __________, nato il 20 gennaio 1994 (cfr. doc. A8 e A9).

I coniugi __________ hanno poi avuto una figlia, __________, nata il 3 giugno 2003.

__________ è purtroppo prematuramente deceduta il 7 febbraio 2012 (cfr. Doc. A2, Doc. A6).

1.2. Il 27 giugno 2016 RI 1, che lavora come __________ (direttore della ), presso l’ in misura del 50%, dal 1° gennaio 2015 ha chiesto di poter beneficiare degli assegni familiari dall’inizio del rapporto di lavoro (cfr. doc. A2).

Alla domanda egli ha allegato una dichiarazione di __________, del 25 maggio 2016, del seguente tenore:

" … dichiaro che durante i miei studi presso il __________ di __________, dopo la morte di mia madre __________ il 7 febbraio 2012, continuo a fare parte dell’economia domestica del di lei vedovo RI 1, via __________, __________.

Pertanto attesto che RI 1 ha provveduto, provvede e provvederà ad occuparsi del mio sostentamento fino al termine degli studi universitari.” (Doc. A10)

1.3. Con decisione del 4 luglio 2016 la Cassa CO 1 ha riconosciuto il diritto agli assegni dal 1° gennaio 2015 per __________, ma non per __________, argomentando:

" (…)

Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam. (…)” (Doc. A12)

Questa decisione è stata confermata nella decisione su opposizione del 23 agosto 2016 nella quale l’amministrazione ha ancora precisato:

" (…)

Nel presente caso, in considerazione del fatto che la madre di __________ è deceduta, sono venuti a cadere gli obblighi che il signor RI 1 aveva nei confronti del figliastro __________, sanciti dall’art. 278 CC.

Difatti, nelle direttive d’applicazione della legge, alla marg. 235.2 DAFam, è precisamente indicato che se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi dell’art. 278 CC cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro.

Stante quanto precede è quindi corretto che la Cassa abbia negato il diritto agli assegni al signor RI 1, ritenuto ch’egli, nei confronti del giovane, non può (più) vantare alcuno dei legami indicati all’art. 4 cpv. 1 LAFam, fatto questo che lo esclude già inizialmente dalla rosa degli aventi diritto. Conseguentemente le altre condizioni di diritto non devono essere esaminate. (…)” (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Dopo avere sottolineato che la motivazione della decisione deve essere comprensibile per un normale cittadino, egli chiede che gli venga riconosciuto il diritto all’assegno per __________ dal 1° gennaio 2015 rilevando in particolare quanto segue:

" (…)

È indubbio che l'esigenza stessa sentita dalla Confederazione di emanare una Direttiva in merito al quesito da me sollevato lascia intravvedere perlomeno un'incertezza del diritto, incertezza che merita, come detto sopra, un approfondimento da parte di un organismo giuridico e non amministrativo.

Ma ci sono anche le conseguenze pratiche – e forse anche emozionali nell'ambito delicato degli affetti familiari – dell'attuale situazione normativa, emessa – Io ribadisco – a livello di direttiva, che devono interrogare i giudici. Conseguenze, evocate del resto già nell'opposizione, che potrebbero arrivare al punto di consentire a un patrigno (specularmente a una matrigna) di letteralmente buttare in strada un figliastro che, fino al decesso della madre naturale e ancor dopo, era interamente integrato nell'economia domestica e affettiva del patrigno e magari dei fratellastri.

Come detto nella precedente opposizione, l'OAFami, all'art. 4, al contrario di quanto ritiene nella sua decisione l'Istituto, sembra far prevalere questi aspetti pratici rispetto a quelli evocati nella DAFam, ossia il fatto che il figliastro può beneficiare dell'assegno se "vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età" e si può pertanto giustamente ritenere che la DAFam, art. 235.2, 1/11 costituisca, seppur emanata dal Consiglio federale che ne ha la competenza, un inseverimento arbitrario e inappropriato della LAFam o perlomeno della OAFami, all'art. 4 già citato, per le conseguenze che ne possono sorgere evocate qui sopra e nella precedente opposizione.

A questo punto ci si potrebbe anche interrogare, rinviando anche a quanto già detto nell'opposizione sotto il titolo Nel merito personale, con quale statuto __________, questo è il nome della persona intorno a cui si discute, resti nella mia economia. Secondo il CC non posso più considerarlo figliastro, ma forse un ospite occasionale, cui provvedo per 6 materialmente benché sullo stesso non avrei più alcun obbligo ma nemmeno nessun diritto, per esempio quello di incoraggiano nello studio o di rimproverarlo per qualche sua mancanza. (…)” (Doc. I)

Nell’opposizione del 27 luglio 2016 RI 1 aveva in particolare ricordato che:

" (…)

Sono entrato nella vita di __________ quando lui aveva cinque anni, ho quindi sposato sua madre __________, con la quale abbiamo avuto la figlia __________, ho partecipato in tutto e per tutto alle necessità della famiglia, fino e dopo la morte di mia moglie.

Oggi __________ frequenta con profitto la S__________ (in __________), dove soggiorna per gli studi, non beneficia di alcuna borsa, ma cade interamente sotto la mia economia domestica, che provvede a coprire tutte le sue spese. Il padre naturale, __________, beneficia di una rendita Al al 100% in quanto seriamente ammalato (sclerosi multipla).

Ora la legge mi dice che il mio rapporto con __________ è sciolto, che non ho più diritto a percepire gli assegni familiari per il mio "figliastro", anche se lo considero un figlio a tutti gli effetti. Di converso non avrei nemmeno alcun dovere nei suoi confronti. Eppure continuo a sostenere tutte le sue spese, come farebbe un qualsiasi altro padre, anche e forse soprattutto in quanto vedovo.

Dalla mia prospettiva personale, ma estensibile anche a tutti i casi analoghi, è piuttosto difficile condividere la bontà di questo articolo di legge.” (doc. 3/3)

1.5. Nella sua risposta del 10 ottobre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione ha innanzitutto ricordato di essersi fondata su una precedente presa di posizione dell’UFAS:

" (…)

Quale organo di esecuzione della LAFam, designato tale dal legislatore federale (art. 14 lett. b. LAFam), alla Cassa non è data facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme; in particolare nel caso di specie, la Cassa ha applicato le disposizioni così volute dal legislatore, nella situazione in cui – già interpellato per un'analoga fattispecie – l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) così si era espresso al riguardo: "… Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere gli assegni familiari per un figliastro se lui vive prevalentemente nella economia domestica del patrigno/della matrigna (art. 4 OAFami). Poiché l'esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l'estinzione del rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari per l'ex figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam. …”. (…)” (doc. III pag. 2)

Nel merito la Cassa ha poi rilevato che:

" (…)

Poiché l'esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il genitore naturale condizione per il rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con /a morte del genitore naturale. Con l'estinzione del rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari per l'ex-figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b. LAFam.

Per quanto disposto dal citato art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam , nel suo caso non sussistono i presupposti per poterle riconoscere il diritto agli assegni e pertanto la sua richiesta in favore di __________ non può essere accolta.

Così come espressi, per la Cassa i motivi di rifiuto del diritto sono stati illustrati in maniera facilmente comprensibile ed i contenuti dell'art. di legge 4. cpv. 1 lett. b. LAFam riportati per esteso, senza quindi indurre il destinatario a dover effettuare particolari ricerche per acquisirne il significato. (…)” (Doc. III pag. 4)

1.6. Il 19 ottobre 2016 l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito la sua richiesta ed ha rilevato quanto segue:

" (…)

Ma c'è un aspetto non trascurabile di carattere linguistico nei disposti della Direttiva, perché lascia intendere che la stessa sia applicabile (solo) nel caso di un comportamento attivo (per non dire colposo), da parte di uno dei partner, nello scioglimento del matrimonio: infatti la Direttiva recita, ricordando che fa testo quanto scritto nella rispettiva lingua, che "Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene sciolto, l'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 278 CC cessa … ." Orbene, un comportamento attivo non è certo ipotizzabile quando il matrimonio si scioglie (e non viene sciolto) per decesso di uno dei due partner. Non è escluso che un'analisi del messaggio relativo alla LAFam, del commento in esso agli articoli, in particolare al suo art. 4, dei verbali commissionali e del dibattito nelle due Camere possa dare indicazioni in proposito, perché davvero non si capisce la "ratio legis" che misconosce i legami affettivi, psicologici, sociali oltre che economici che possono legare ancora il patrigno o la matrigna a un (secondo il CC) ex-figliastro o a una ex-figliastra. (…)” (Doc V)

Il 26 ottobre 2016 la Cassa si è così espressa:

" (…)

Come detto in sede di risposta di causa, la Cassa ribadisce che nell'esercizio delle sue funzioni, non le è data facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle disposizioni di cui alla Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), all'Ordinanza sugli assegni familiari e alle relative Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam).

Nel caso di specie, ha pertanto dato seguito alle indicazioni che l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) ha disposto ed ha così voluto in analoga fattispecie, sennonché in tal caso fosse deceduto il padre anziché la madre. (…)” (doc. VII)

1.7. Il 7 novembre 2016 il segretario del TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere “una copia (anonimizzata) dello scambio di corrispondenza con l’UFAS da voi citato al punto 1 della risposta di causa” (doc. IX).

L’8 novembre 2016 (cfr. doc. X) la Cassa ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta.

Si tratta di una domanda sottoposta all’UFAS il 17 marzo 2014:

" La nostra Cassa è confrontata con la determinazione del diritto agli assegni familiari in una particolare fattispecie, che le esponiamo di seguito per un vs. cortese parere ai fini di una corretta decisione

Genitori divorziati, entrambi affiliati alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nella categoria delle persone senza attività lucrativa, ai quali era stata attribuita l’autorità parentale congiunta e la custodia alternata nei confronti della figlia V. nata il …. (ora quindi maggiorenne) in formazione.

A seguito del nuovo matrimonio contratto dal padre, presso il quale V. risultava domiciliata ai sensi del diritto civile, la nostra Cassa ha riconosciuto la titolarità del diritto all’assegno di formazione alla nuova moglie (matrigna), in applicazione dei disposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam e marg 234 DAFam.

Il 20.02.2014 il padre di V. è deceduto.

La questione che si pone ora è a sapere se a seguito del decesso del padre, la matrigna adempie ancora ai requisiti per l’ottenimento degli assegni di formazione in favore del figlio del coniuge e, in caso affermativo, a quali condizioni?

In caso contrario, alla matrigna potrebbe essere riconosciuto il diritto agli assegni in favore dell’affiliato se i requisiti previsti per questa categoria fossero assolti?

Avuto riguardo al fatto che, nel caso concreto, la figlia è maggiorenne, come dovrebbe essere determinato il diritto all’assegno in analoga situazione se il figlio fosse minorenne?” (Doc. X/1)

L’UFAS ha così risposto il 20 marzo 2014:

" L’anno scorso una richiesta simile si è stata sottoposta internamente ne abbiamo discusso molto e abbiamo anche consultato l’Ufficio federale di giustizia. Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere gli assegni familiari per un figliastro se lui vive prevalentemente nella economia domestica del patrigno/della matrigna (art. 4 OAFam).

Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del rapporto con il figliastro. Il patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam. Il fatto che il figliastro sia maggiorenne o minorenne è irrilevante in questo caso.

Quindi la matrigna non ha più il diritto di richiedere gli assegni familiari per V. E sua madre naturale che può reclamare gli assegni familiari in qualità di persona senza attività lucrativa a condizione che il suo reddito imponibile non ecceda CHF 42'120 (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LAFam.” (Doc. X/1)

Il 9 novembre 2016 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte al riguardo (cfr. doc. XI). Egli è rimasto silente.

in diritto

2.1. L’art. 4 della legge sugli assegni familiari (LAFam) prevede che danno diritto agli assegni familiari:

" a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai

sensi del Codice civile;

b. i figliastri;

c. gli affiliati;

d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.”

Il cpv. 2 stabilisce che “il Consiglio federale disciplina i dettagli.”

L’art. 4 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) precisa che:

" 1Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

2Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.”

Sul tema cfr. STF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 2.2.

2.2. Le Direttive concernenti la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue a proposito dell’art. 4 cpv. 1 OAFami:

" (…)

231 In questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie affinché il patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere gli assegni familiari per un figliastro (figlio della moglie/del marito). Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi a un’altra persona è stabilito in base all’articolo 7 LAFam (v. N. 401–439).

232 Il patrigno/la matrigna non ha diritto agli assegni familiari se il

4/12 figliastro non vive prevalentemente nella sua economia domestica. Se non è adempiuta questa condizione, non vi ha diritto nemmeno se versa i contributi di mantenimento al figliastro al posto della moglie/del marito.

Nei casi in cui è applicabile l’ALC o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell’UE/AELS, anche se questi non vive in comunione domestica con lui o lei (art. 1 lett. i n. 3 del regolamento (CE) n. 883/04, v. sentenza del TF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 3.4).

233 A titolo di esempio, un figlio che abita con la madre e il patrigno durante la settimana e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente nell’economia domestica della madre e del patrigno.

234 I genitori divorziati o non sposati che esercitano l’autorità parentale congiunta possono optare per la custodia alternata e dedicare lo stesso tempo alla cura del figlio (che, ad esempio, sta una setti-mana dalla madre e una settimana dal padre). In questo caso, il figlio vive dunque in alternanza da ciascuno dei genitori e non da uno in particolare. Al nuovo coniuge del padre o della madre va riconosciuto il diritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive la metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti supporre che provveda anche al suo mantenimento. I contributi versati da terzi per il mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del patrigno o della matrigna agli assegni familiari.

235 Il figliastro che vive in istituto o in comunità di accoglienza o

1/11 che durante la settimana vive fuori dalla famiglia a scopo di formazione può dar diritto agli assegni familiari se soggiorna dal genitore e dal coniuge di quest’ultimo durante i fine settimana e le vacanze.

235.1 I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni

1/11 familiari.

235.2 Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro

1/11 viene sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 278 CC cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro. (…)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3. L’art. 278 CCS stabilisce al cpv. 1 che “durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale” e al cpv. 2 che “i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio”.

Questa norma concretizza, anche relativamente alla famiglia ricostituita, il dovere di assistenza reciproca fra coniugi (art. 159 cpv. 3 CCS) e il dovere di mantenimento comune (art. 162 CCS). Tuttavia essa non crea una pretesa diretta al mantenimento del figliastro nei confronti del coniuge del genitore. Questi non è tenuto a provvedere al sostentamento del figlio del coniuge, bensì soltanto ad assistere il/la consorte nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei suoi figli (cfr. DTF 111 III 13 consid. 6e; DTF 128 V 116 consid. 4b; STF del 6 ottobre 2000 nella causa R., 5c.133/2000, consid. 3a; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 278 CCS, n. 4).

Al riguardo la dottrina sottolinea che “les prestations que le beau-père ou la belle-mère fournissent directement à l’enfant du conjoint constituent dans la règle des donations ou des prestations d’accomplissement d’un devoir moral (CO 239 III) ; ces prestations ne sont pas rapportables légalement au décès, à moins que l’enfant gratifié ne soit devenu descendant du défunt.” (cfr. Commentaire Romand, Code civil I - Denis Piotet, art. 278 n. 4 pag. 1757-1758).

Tale dovere di assistenza implica dapprima che il nuovo coniuge contribuisca in modo più rilevante al mantenimento dell'attuale famiglia, affinché l'altro coniuge possa destinare una parte maggiore del suo reddito al mantenimento dei suoi figli nati prima del corrente matrimonio (cfr. STF del 31 gennaio 2000 nella causa D., 5C.239/1999, consid. 6b; questa situazione si riscontra qualora il coniuge che ha avuto dei figli prima dell'attuale unione coniugale non ne ha la custodia e deve versare loro degli alimenti).

L'onere di mantenimento del genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione è in effetti preminente sul dovere di assistenza del coniuge del genitore. L'adeguata assistenza ex art. 278 cpv. 2 CCS può essere pretesa da quest'ultimo, nei casi in cui l'altro genitore, tenuto a prestazioni pecuniarie in quanto non vive con il figlio (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS), non mantiene il figlio o non in maniera sufficiente e provvede integralmente a far fronte ai propri obblighi di mantenimento. Per il genitore che ha stabilito un vincolo di filiazione con il proprio figlio, ma che non ha la custodia di questi, il (nuovo) matrimonio dell'altro genitore che vive con il figlio deve in linea di principio essere neutro dal profilo dei costi: egli infatti non può pretendere dal coniuge dell'altro genitore di suo figlio di essere sgravato dal suo obbligo di mantenimento, né deve sopportare maggiori oneri (cfr. Basler Kommentar, ad art. 278 CCS, n. 6; DTF 127 III 68 consid.3; DTF 120 II 285).

Pertanto il dovere di prestazione per il mantenimento del figlio del coniuge nato precedentemente al matrimonio è solo sussidiario (cfr. DTF 126 III 353 consid. 4b; DTF 120 II 285).

L'art. 278 cpv. 2 CCS si riferisce comunque unicamente ai figli nati prima dell'attuale matrimonio. Al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio da una relazione extra coniugale devono così provvedere i relativi genitori (cfr. Basler Kommentar, ad art. 278 CCS, n. 5; DTF 126 III 353).

A questo proposito, in una sentenza 5A_440/2014 del 20 novembre 2014 l’Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

4.3.2.1. Le recourant soutient qu'il appartient aux parents biologiques de l'enfant de contribuer à son entretien, sa propre obligation étant subsidiaire. Il ajoute que l'intimée a une fortune de 200'000 fr., la fille de celle-ci une fortune de 35'000 fr., et que cette dernière perçoit une contribution d'entretien de son père. Enfin, l'intéressée étant majeure, il n'aurait en tout cas plus aucun devoir d'entretien envers elle.

4.3.2.2. Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (cf. arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

4.3.2.3. En l'espèce, par les arguments qu'il soulève, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Même si son devoir d'assistance est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des parents biologiques, il a accepté, en connaissant la situation financière tant de l'enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien. C'est donc sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a pris en compte cette convention dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et ce quand bien même la fille de l'intimée est devenue majeure (cf. supra consid. 4.3.2.2). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit, partant, être rejeté. (…)”

Nella sentenza pubblicata in FamPra.ch 2006 pag. 950 seg., il Tribunale federale aveva sottolineato che:

" (…)

Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass die Beschwerdegegnerin auf den Unterhaltsbeitrag seitens des leiblichen Vaters verzichtet hat und der Beschwerdeführer während der Ehe im Bewusstsein um den Verzicht der Beschwerdegegnerin für sämtlichen Barbedarf des Stiefkindes aufgekommen ist. Insoweit wurde demnach unter den Parteien eine Vereinbarung über die eheliche Unterhaltspflicht (Art. 163 Abs. 1 und 2 ZGB), insbesondere über die Höhe des finanziellen Beitrages, getroffen, durch welche sich der Beschwerdeführer verpflichtet hat, sämtliche Barkosten seiner Stieftochter zu tragen. Von dieser Vereinbarung über die Erfüllung der ehelichen Unterhaltspflicht ist grundsätzlich auch im Eheschutzverfahren auszugehen (BGE 128 III 65 E. 4a S. 67). Diese Lösung erscheint insbesondere auch deshalb als verfassungskonform, weil die Beschwerdegegnerin offenbar immer noch eine gewisse Betreuungsarbeit leistet, zumal das Kind nur tagsüber im Institut weilt. Von Willkür bzw. von einer Verletzung von Art. 8 BV kann demnach keine Rede sein. (…)”

In una sentenza 39.2003.14 del 7 aprile 2004 pubblicata in RtiD II-2004, a proposito di una disposizione della legge cantonale, che aveva soppresso il diritto agli assegni di base e di formazione per il figlio del coniuge, il TCA aveva deciso che l’art. 3 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, che non riconosce più il diritto agli assegni di base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore - anche quando i due genitori non sono salariati - di principio non viola né la Costituzione federale, né quella cantonale. Infatti, dal profilo dell’onere di mantenimento, la situazione della famiglia rimasta unita con figli propri è differente rispetto a quella delle famiglie ricomposte, nelle quali in ogni caso sono i genitori che devono provvedere al sostentamento del figlio.

In taluni casi, tuttavia, l’applicazione della nuova LAF ingenera delle inammissibili disuguaglianze di trattamento, segnatamente trattandosi di famiglie ricostituite in cui l’altro genitore del figlio del coniuge non è più vivente o comunque è dimostrato che non è, o non è più, in grado di provvedere al mantenimento del figlio. In tali ipotesi, se il/i genitore/i non è /sono salariato/i, le condizioni finanziarie del genitore che coabita con il figlio e del figlio stesso non sono tali da permettere un completo sostentamento del figlio e il nuovo coniuge fa effettivamente fronte, almeno in modo preponderante, al suo obbligo sussidiario di mantenimento del figlio del coniuge ai sensi del diritto civile, l’assegno ordinario deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato del genitore del figlio.

Tali deroghe non valgono in caso di conviventi, visto che il dovere sussidiario di mantenimento del figlio del coniuge, ai sensi del diritto civile, sussiste soltanto in caso di matrimonio.

La questione di sapere se le condizioni per avere eccezionalmente diritto agli assegni ordinari da parte del nuovo coniuge sono o meno adempiute deve essere comunque valutata secondo esigenze severe.

In quell’occasione la decisione di rifiutare l’assegno di base all’assicurato per la figlia della moglie, nata da un precedente matrimonio, è stata annullata e gli atti rinviati alla Cassa competente per verificare, sulla base di quanto verrà allegato dall’assicurato, se sono ossequiati i presupposti per potergli eccezionalmente concedere l’assegno.

2.4. Nella presente fattispecie con il matrimonio con __________, avvenuto nel 2003, RI 1 è diventato patrigno di __________, nato nel 1994. A quel momento sono sorti per l’assicurato gli obblighi sanciti all’art. 278 cpv. 2 CCS e ricordati al consid. 2.3. Nel 2003 è poi nata la figlia __________.

Il 7 febbraio 2012 __________ è deceduta.

RI 1 ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.).

A mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta.

Ciò si realizza nel caso concreto.

Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 23 agosto 2016 è annullata. RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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