Raccomandata
Incarto n. 39.2015.11
cr
Lugano 14 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa), con decisione su opposizione del 14 agosto 2015, confermando il proprio provvedimento del 3 luglio 2015 (cfr. doc. 3), ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di assegni familiari percepiti a torto dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014, ritenuto che durante tale periodo egli, separato di fatto dalla moglie, la quale era rimasta a vivere insieme alla figlia presso l’abitazione coniugale, aveva costituito un proprio nucleo familiare separato.
In particolare l’amministrazione ha rilevato che essendo entrambi i genitori della figlia __________ salariati e avendo l’autorità parentale congiunta, il titolare del diritto a percepire gli assegni di famiglia è, a norma dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, non più il padre, bensì la madre, la quale dovrà pertanto rivendicare, con effetto retroattivo a partire dal 1° marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il diritto agli assegni familiari in favore della figlia presso la Cassa alla quale è affiliato il suo datore di lavoro.
Quanto alle argomentazioni del signor RI 1 in merito al fatto di avere percepito nel periodo in discussione gli assegni familiari, conformemente a quanto stabilito dal giudice civile al momento del divorzio, la Cassa ha sottolineato che “eventuali assetti stabiliti in altre sedi, che non considerano le disposizioni di cui alla LAFam, non hanno valore giuridico e non sono vincolanti per gli organi di applicazione della legge” (doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 agosto 2015, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha ribadito che la Cassa non ha tenuto in debita considerazione quanto stabilito dal giudice civile al momento del divorzio, allorquando egli è stato legittimato, fino al 31 dicembre 2014, ad incassare gli assegni di famiglia a favore della figlia per poi riversarli alla moglie.
A mente del patrocinatore del ricorrente, l’ordine stabilito dall’art. 7 cpv. 1 LAFam al fine di determinare il titolare del diritto agli assegni di famiglia non sarebbe vincolante, potendovi derogare in situazioni particolari quali sono i casi di separazione e divorzio.
Il legale ha considerato che la Cassa, emettendo l’ordine di restituzione qui impugnato nei confronti dell’assicurato, abbia peccato di formalismo eccessivo, risultando molto più semplice effettuare un recupero/compensazione tra Casse competenti, anziché pretendere da ex-coniugi, spesso in difficoltà economiche, il rimborso degli assegni familiari percepiti a torto dal padre, ma riversati alla madre di __________ (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. In data 19 ottobre 2015, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori prove da presentare, osservando nuovamente che “la questione da dirimere verte essenzialmente sul diritto a percepire gli assegni familiari alla luce della sentenza di divorzio prolata dal Giudice civile” (doc. VII).
Queste considerazioni del legale dell’interessato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. L'art. 7 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2013), relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è
prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L'art. 14 precisa che:
" Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari:
a.professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni;
b.cantonali;
c.gestite dalle casse di compensazione AVS.”
2.2. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, a pag. 39, marginale 401.1 e 404.1 a proposito dell'art. 7 della legge prevede che:
“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C 927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 segg.).
404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
A proposito della determinazione del primo avente diritto secondo la priorità stabilita secondo la lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, la marginale 406.2 prevede, in particolare, che “se il figlio rimane (o va a vivere) con il padre, l’avente diritto prioritario è il padre. Se il figlio rimane (o va a vivere) con la madre, l’avente diritto prioritario è la madre”.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, la Cassa ha ritenuto che nel periodo determinante (marzo 2014-dicembre 2014), l’avente diritto prioritariamente all’assegno di famiglia a favore della figlia __________ fosse inderogabilmente la madre, e non più il padre, chiedendo conseguentemente a quest’ultimo la restituzione di fr. 2'000 percepiti indebitamente.
E questo a prescindere da qualsiasi forma di accordo tra le parti, omologato dal Giudice civile, che non può essere avallato in quanto contrario alla legge.
Dagli atti dell'incarto emerge che entrambi i genitori di __________ adempiono i presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam, circostanza che non è contestata.
Altrettanto incontestato è il fatto che, a norma dell’art. 7 capoverso 1 lettera c LAFam, l’avente diritto, a seguito del divorzio e meglio a partire dal momento in cui il padre ha lasciato l’abitazione coniugale (vale a dire da marzo 2014), è divenuta la madre, la quale effettivamente, secondo diritto, a partire dal 1° gennaio 2015 riceve la prestazione in questione.
Il ricorrente sostiene, tuttavia, da una parte, che l’ordine degli aventi diritto stabilito dall’art. 7 cpv. 1 LAFam non sia assoluto ma ammetta delle deroghe e, dall’altra, che egli ha incassato l’assegno di famiglia per il periodo compreso fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014, conformemente a quanto stabilito dal Giudice civile, riversandolo comunque alla sua ex moglie.
Dagli atti emerge che il 25 novembre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa tra i coniugi in data 25 novembre 2014, la quale, per quanto qui di interesse, stabilisce che:
" (…)
CHF 600.00 fino al compimento del dodicesimo anno di età;
CHF 700.00 dal compimento del dodicesimo anno.
(…)
L’assegno figli, non compreso nel contributo di mantenimento, pertocca alla madre, in aggiunta al contributo di cui sopra. Il medesimo verrà percepito a far tempo dal 1° (primo) gennaio 2015 (duemilaquindici) direttamente dalla madre.
(…)
Le parti danno atto che il saldo per contributo alimentare e assegno figli per l’intero anno 2014, dedotti i versamenti fatti dal padre, ammonta a complessivi fr. 7'600.-.
Detta somma verrà compensata con l’importo a liquidazione di cui al punto 8 cpv. 3. (…).”
Da questa convenzione risulta, dunque, in particolare, che benché il titolare del diritto agli assegni di famiglia sia divenuta la madre, in quanto unica convivente con la figlia, ciononostante, per il periodo compreso da marzo fino a dicembre 2014, sia stato il padre a riceverli, riversandoli poi o compensando le somme percepite con quanto spettantegli da parte della sue ex moglie.
2.4. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che effettivamente, come correttamente indicato dalla Cassa, le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1 LAFam sono immediatamente applicabili qualora, come nel caso di specie, più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti domanda di assegni familiari.
Inoltre, dalle Direttive sopra esposte al considerando 2.2. emerge chiaramente che la LAFam non permette né agli aventi diritto, né agli organi di esecuzione competenti, di decidere, in caso di concorso di diritti, chi sia il primo titolare.
Sempre secondo le Direttive, poi, il primo avente diritto deve essere stabilito esclusivamente dalla Cassa competente.
Nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale” (sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può quindi condividere la tesi ricorsuale sostenuta dal legale dell’assicurato, secondo la quale la determinazione a cascata dell’avente diritto agli assegni a norma dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non avrebbe valore assoluto, ma sarebbe derogabile.
Il TCA non può fare propria neppure l’altra giustificazione fornita dal legale del ricorrente, vale a dire il fatto che l’assicurato abbia percepito gli assegni familiari nel periodo contestato, nonostante titolare prioritariamente del diritto fosse la madre di __________, perché così è stato espressamente indicato nella sentenza di divorzio da parte del Giudice civile.
Come ricordato nella cifra marginale 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.2., infatti, se un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
Il TCA rileva quindi che competente a determinare quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione era esclusivamente la Cassa e non il Giudice civile (art. 14 LAFam).
Pertanto, nel caso di specie, è a torto che il Pretore, nella sentenza di divorzio, dopo avere correttamente indicato che “l’assegno figli non compreso nel contributo di mantenimento pertocca alla madre”, ha indicato che lo stesso sarebbe stato percepito direttamente dalla stessa solo a partire dal 1° gennaio 2015, mentre per il 2014, avendolo ricevuto il padre, si poteva procedere ad una compensazione tra quanto dovuto dalla ex moglie al marito a titolo di conguaglio (cfr. doc. C, punti 5 e 8).
Come correttamente indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata, essendo la madre di __________ divenuta, fin dal mese di marzo 2014, ex art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, prima titolare del diritto all’assegno per figli, spettava a lei inoltrare la richiesta per assegni familiari alla Cassa presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro anche per il periodo compreso fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014.
Il TCA ritiene quindi che sia a giusta ragione che la Cassa abbia considerato che, durante tale periodo, il signor RI 1 abbia percepito in maniera indebita gli assegni per figli e che debba, pertanto, restituirli.
Del resto, ciò è conforme alla giurisprudenza federale.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_927/2012 / 8C_933/2012 del 5 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 429, a proposito del concorso di diritti previsto dall’art. 7 cpv. 1 LAFam, ha evidenziato che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla.
Stante quanto sopra esposto, la decisione su opposizione della Cassa del 14 agosto 2015 deve essere confermata e, conseguentemente, il ricorso dell’assicurato respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti