Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2015.10
Entscheidungsdatum
22.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2015.10

rs

Lugano 22 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione del 31 luglio 2015 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 24 aprile 2013, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 38’650.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. A2/1).

In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto a seguito dell’emanazione delle decisioni di tassazione d’ufficio relative agli anni 2009, 2010 e 2011 è emerso un reddito da attività indipendente superiore rispetto a quello inizialmente computato dalla Cassa, per il 2009 di fr. 36'000.-- (cfr. doc. 47A) invece di fr. 23'000.-- (cfr. doc. 1; 2), per il 2010 di fr. 42’000.-- (cfr. doc. 46A) invece di fr. 30'000.-- (cfr. doc. 3; 4) e per il 2011 di fr. 50’000.-- (cfr. doc. 45B) invece di fr. 30'000.-- (cfr. doc. 6; 7; A2/1).

1.2. Il 30 aprile 2013 RI 2, a seguito dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013, ha chiesto alla Cassa un colloquio personale per esaminare la sua situazione e chiedere un condono di pagamento (cfr. doc. 18).

1.3. Dopo alcune convocazioni senza esito (cfr. doc. 19; 20A; 21; 22; 23), il 29 ottobre 2013 ha potuto avere luogo un incontro tra RI 2, __________ e __________, questi ultimi per la Cassa. Dal relativo protocollo firmato dalle parti presenti emerge che:

" (…)

La signora RI 2 precisa che la decisione di tassazione è errata e a causa di un’errata convinzione non ha inoltrato reclamo. La decisione di tassazione è stata effettuata d’ufficio, in quanto i signori RI 1 non hanno compilato e trasmesso le imposte all’autorità fiscale. La signora RI 2 ha portato con sé tutta la contabilità degli anni precedenti.

Il signor __________ comunica che sarebbe dovuto essere stato notificato ogni cambiamento alla Cassa, nonché trasmetterci copia della decisione di tassazione. La Cassa è venuta a conoscenza delle tassazioni con la documentazione trasmessa dallo Sportello regionale Laps al momento della revisione annua.

Il signor __________ spiega che pur essendo comprensibile l’errore, lo stesso non può essere considerato dalla Cassa per non procedere con l’incasso dell’importo versato a torto, ritenuta la legge che ci impone di emanare le decisioni fondandosi sulle decisioni fiscali passate in giudicato.

Dal momento in cui pure la situazione contributiva ha delle lacune, il signor __________ consiglia alla signora RI 2 di prendere contatto e chiedere un incontro con il tassatore, allo scopo di mostrare la reale situazione. Chiedendo non di modificare la decisione di tassazione cresciuta in giudicato per gli anni 2010 e 2011 (eventualmente 2009), ma di valutare come sarebbe la decisione di tassazione nel caso in cui fosse stato inoltrato un reclamo tempestivo.

Il signor __________ è disponibile a tenere in sospeso la decisione dell’ordine di restituzione, per dare la possibilità alla signora RI 2 di prendere, al più presto, contatto con il tassatore. Senza una dichiarazione dall’Ufficio circondariale di tassazione attestante una presunta decisione di tassazione a seguito di un reclamo, la cassa dovrà procedere all’incasso dell’attuale ordine di restituzione.”

(Doc. 24=A2/7)

1.4. Il 3 giugno 2014 __________, Capo ufficio tassazioni __________, ha comunicato a __________ della Cassa quanto segue:

" (…) confermo che nell’ambito della procedura di tassazione per gli anni 2012-2011-2010 i contribuenti non hanno collaborato con l’autorità fiscale nel senso di diminuire il loro onere d’imposta. Per tali motivi le decisioni in questione sono regolarmente cresciute in giudicato. Il vostro invito, esteso alla moglie del contribuente, di rivolgersi all’autorità fiscale che ha emanato le decisioni affinché si approntasse un accertamento su dati unilaterali (vedi vostro verbale di audizione del 29 ottobre 2013 allegato al nostro incarto) non può essere raccolto dall’ufficio che rappresento in quanto non fa parte dei compiti ai quali siamo preposti. A mio modo di vedere se le vostre disposizioni interne per l’applicabilità della legge che regola gli AFI/API prevede il ricorso alle decisioni di tassazione definitive non è nostro compito procedere a degli accertamenti successivi che nulla hanno a che fare con la procedura di tassazione. Al vostro interno dovrebbero esserci dei sistemi che permettano eventualmente di rivedere delle decisioni che sono immodificabili da parte dell’autorità fiscale. L’accertamento fiscale parte dall’analisi di un insieme di dati che devono concorrere alla definizione della capacità contributiva del soggetto fiscale, la semplice analisi di un elemento (nel caso specifico la contabilità dell’attività aziendale del signor RI 1) non può essere sufficiente per ottenere l’obiettivo al quale è volto il diritto fiscale.” (Doc. 29=A2/13).

1.5. In una nota interna della Cassa dell’11 marzo 2015, allestita a seguito di un colloquio telefonico intercorso con l’avv. __________ della __________ che dal febbraio 2015 rappresentava i coniugi RI 1 (cfr.doc. 30; 31), è stato indicato che:

" In data 10.03.2015 ho contattato telefonicamente l’Avv. __________ in merito alla sua e-mail del 12.02.2015 e del 23.02.2015. Ho comunicato che, in merito alla decisione di restituzione del 24.04.2013, la Cassa non può scostarsi dai dati accertati dal fisco in quanto per gli anni 2009, 2010 e 2011 vi è un dovuto di imposte e non da ultimo i contributi AVS per gli anni citati sono stati pagati sul reddito da attività indipendente accertato da FISCO. L’Avv. comunica di non essere d’accordo in quanto i signori RI 1 sono stati tassati d’ufficio in quanto non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposte. Trasmetterà uno scritto con indicato quanto detto telefonicamente chiedendo di rivedere la decisione di restituzione. Ha chiesto INFO in merito a un eventuale condono, ho comunicato che il condono non sarà concesso in quanto i signori RI 1 hanno sottoscritto la dichiarazione per l’indipendente.

Ho comunicato che la procedura di incasso sarà tenuta in sospeso unicamente sino alla fine del corrente mese. Da aprile 2015 la stessa sarà ripristinata in quanto ai signori RI 1 diminuisce il numero di rate possibili per la restituzione rateale dell’importo dovuto (attualmente sono 47 – vedi programma OR).” (Doc. 32)

1.6. Il 22 marzo 2015 RI 1 e RI 2, rappresentanti dall’avv. __________, hanno inoltrato alla Cassa un’istanza tendente alla concessione del condono della somma di fr. 38'650 e in via eventuale al riesame dell’intera loro pratica e sub eventuale all’applicazione del caso di rigore.

Contestualmente è stato addotto che:

" (…)

a) Il signor __________ comunica alla Signora RI 2 che ogni cambiamento avrebbe dovuto essere notificato alla cassa: esaminando i fatti sopra esposti, dal 10.07.2009 (data della prima decisione della Cassa) al 01.09.2011 (data dell’ultima modifica degli ass.) si evince che in tutto quel periodo per i coniugi RI 1 non si è verificato nulla di nuovo da riferire o da comunicare alla Cassa, in effetti fino a tale data non era stata emessa nessuna decisione di tassazione e la documentazione contabile prodotta alla Cassa non evidenziava nessun cambiamento per il quale vi fosse l’obbligo di comunicazione. Mal si comprende il rimprovero testé formulato nei confronti della famiglia RI 1, che pertanto non ha violato nessun obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa. Unico elemento rilevante era che, vuoi per ignoranza, vuoi per mancata adeguata informazione/sensibilizzazione vuoi per qualsiasi altro motivo, esclusa la furbizia e/o volontà di ottenere vantaggi ingiustificati/illegali, la famiglia RI 1 non ha e ha continuato a non inoltrare la dichiarazione fiscale, fatto questo che la Cassa, come ha fatto dopo l’incontro del 29.10.2013, prendendo contatto con l’ufficio di tassazione, avrebbe potuto accertare velocemente e senza troppi disturbi (oso dire “bastava una telefonata o un e-mail a capo ufficio di tassazione”) sin dal mese di maggio del 2010 (confronta punto 1.5);

b) Il signor __________ comunica alla signora RI 2 che la Cassa è venuta a conoscenza delle tassazioni con la documentazione trasmessa dallo Sportello regionale Laps al momento della revisione. Qui sorge la domanda, come mai nei diversi precedenti momenti di revisione (vedi punto 1.2) lo Sportello regionale Laps non ha mai fatto alcuna comunicazione alla Cassa? Le conseguenze di questo eventuale disfunzionamento devono essere sopportate unicamente dalla famiglia RI 1? Questo sicuramente non può essere il senso della Laps e non può neppure essere la volontà del legislatore e degli organi competenti per l’applicazione della Laps.

2 Conclusioni

A fronte dei fatti e delle considerazioni sopra esposte si evince che:

a) La famiglia RI 1 non ha voluto approfittare del sistema sociale del Cantone Ticino;

b) Una tassazione d’ufficio, nella misura in cui è il risultato di una inconsapevolezza/ignoranza amministrativa e non di un’astuzia premeditata, non può essere e presa, al pari di una tassazione ordinaria, come base di giustificazione di una decisione di rimborso dei contributi versati ai sensi dello scopo della Laps.

Laddove il legislatore prevede che le decisioni della Cassa si debbano fondare sulle decisioni di tassazione cresciute in giudicato, sicuramente non intendeva anche le tassazioni eseguite d’ufficio. Anzi, nel caso in cui un beneficiario della Cassa non dovesse inoltrare le dichiarazioni fiscali, sono a sostenere che l’interpretazione della Laps, secondo il proprio scopo che è di aiutare e sostenere chi ha veramente bisogno (nella forma economica economico pure nella forma di sostegno amministrativo) e sanzionare i furbi, debba obbligare la Cassa a bloccare tempestivamente l’erogazione delle prestazioni fino al chiarimento del motivo del non inoltro della dich. fiscale. Ciò permette di distinguere subito i “furbi in cattiva fede” dagli “sprovveduti in buona fede” e quindi di evitare il ripetersi della situazione come quella che ci occupa. (…)” (Doc. 49=A2)

1.7. Il 16 aprile 2015 la Cassa ha interpellato l’avv. __________ chiedendo di chiarire se lo scritto del 22 marzo 2015 doveva essere considerato quale richiesta di revisione (nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti in precedenza), di riconsiderazione (errori manifesti al momento della decisione di restituzione) oppure di condono (analisi dei presupposti della buona fede e dell’onere troppo grave; cfr.doc. 50).

L’avv. __________, a nome e per conto dei coniugi RI 1, il 26 aprile 2015, ha risposto:

" (…) vi chiedo di voler considerare tale mia istanza come una richiesta di riconsiderazione. Considerato come la richiesta di riconsiderazione non ha effetto sospensivo, in funzione dei motivi esposti, a prescindere dai formalismi, vi chiedo di voler tenere in sospeso le azioni di incasso.

Per il buon ordine, a dipendenza dell’esito della vostra riconsiderazione mi riservo già sin d’ora la possibilità di inoltrare una domanda di condono.

(…)” (Doc. 52)

1.8. La Cassa, il 31 luglio 2015, ha emesso una decisione di non entrata in materia in relazione alla domanda interposta il 22 marzo 2015 di riconsiderare l’ordine di restituzione del 24 aprile 2013, rilevando che:

" (…)

Pacifica quindi la mancata pretesa dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps, occorre ritenere quale rimedio straordinario e giusta l’art. 24 cpv. 2 Laps (norma che riprende il tenore dell’art. 53 LPGA), che la Cassa può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate (fondandosi sulla situazione giuridica esistente al momento della loro pronuncia) e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

(…)

L’amministrazione non è poi tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né il giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato).

Il Tribunale federale ha infatti statuito, in diverse occasioni (cfr. ad es. DTF 133 V 50), che una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione (nel caso, reclamo). Queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso).

In concreto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere considerata manifestamente errata, l’amministrazione non è pertanto tenuta a riconsiderarla e decide di non procedere in tal senso.

E’ quindi solo a titolo abbondanziale che, comunque, si rileva come nemmeno appaiano di primo acchito esservene i presupposti (nessuna evidenza di manifesta irregolarità ed anzi corretto il principio di rifarsi a quanto stabilito fiscalmente).

(…)” (Doc. A1)

1.9. Contro la decisione di non entrata in materia del 31 luglio 2015 RI 1 e RI 2, il 14 settembre 2015, hanno inoltrato, personalmente, un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, oltre alla concessione dell’effetto sospensivo, “che la domanda di riconsiderazione sia ammessa e che di conseguenza che la pretesa di restituzione di CHF 38'650.-- dell’Istituto delle assicurazioni sociali sia dichiarata perenta” (cfr. doc. I).

Gli insorgenti, al riguardo, hanno segnatamente fatto valere:

" (…)

L’Istituto delle assicurazioni sociali non solo con la dovuta attenzione da esso ragionevolmente esigibile sarebbe stato a conoscenza della situazione bensì era chiaramente a conoscenza di tutta la situazione e di tutta la necessaria documentazione, in particolare quella fiscale (cresciuta in giudicato), e questo sia perché da noi in buona fede consegnata e sia, come già ammette l’Istituto delle assicurazioni sociali da loro richiesta alla competente autorità, e questo ben oltre un anno prima del 24 aprile 2013 e quindi il suo diritto ad esigere la restituzione è perento secondo gli art. 26 cpv. 2 LAPS e 25 cpv. 2 LPGA. I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio. Tale eccezione non è però stata sollevata d’ufficio.

Secondo quanto esposto nella decisione che qui contestiamo, l’istituto del riesame ha come scopo quello di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata e l’Istituto delle assicurazioni sociali sostiene che non ci siano i presupposti per il riesame, ma l’errore in questione è decisamente manifesto e grossolano e le disposizioni fondamentali (art. 26 cpv. 2 LPAS e 25 cpv. 2 LPGA) non sono state rispettate, per modo che nel nostro caso in particolare, essendo tutti i presupposti della riconsiderazione dati, si chiede che la domanda di riconsiderazione sia ammessa e le prestazioni perente considerate tali.

In funzione di quanto già esposto nella domanda di riconsiderazione del 22 marzo 2015 che alleghiamo, evidenziante in particolare anche la nostra precaria situazione economica, non da ultimo derivante dalle tassazioni d’ufficio cui siamo stati imposti per gli anni in questione che non rispecchiano i reali nostri redditi percepiti in quegli anni, essendo di gran lunga inferiori, chiediamo qui l’effetto sospensivo e ci riconfermiamo con quanto già notificato con la predetta nostra domanda di riconsiderazione.

(…)” (Doc. I)

1.10. Con la risposta di causa del 30 settembre 2015 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, osservando, per quanto attiene alla richiesta di concedere l’effetto sospensivo, che i rimedi straordinari previsti all’art. 24 Laps non comportano una sospensione in tal senso.

L’amministrazione, richiamate le proprie motivazioni, si è peraltro riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda dei ricorrenti di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 consid. 7.; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Nel merito

2.3. L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che

" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

Giusta l’art. 24 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):

" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.4. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA enuncia che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

2.5. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre va osservato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.6. Nel caso di specie questo Tribunale, in primo luogo, rileva che i coniugi RI 1, interpellati dalla Cassa in proposito, il 26 aprile 2015 per il tramite dell’avv. __________ hanno espressamente indicato che l’istanza inoltrata il 22 marzo 2015 (cfr. consid. 1.6.) era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia del 24 aprile 2015 a esclusione di un’istanza di revisione di quest’ultimo provvedimento (cfr. doc. 50; 52).

Del resto i ricorrenti non hanno sollevato obiezione alcuna riguardo alla considerazione espressa dall’amministrazione nella decisione del 31 luglio 2015, secondo cui è “pacifica quindi la mancata pretesa dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps” (cfr. consid.1.8.; doc. A1; I).

In secondo luogo, deve essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50).

In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 14 settembre 2015 inoltrato dai coniugi RI 1 contro la decisione del 31 luglio 2015 con cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013. In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.8.) è, pertanto, irricevibile (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

2.7. A titolo abbondanziale il TCA osserva comunque che la decisione del 24 aprile 2013 con cui la Cassa ha chiesto ai coniugi RI 1 la restituzione della somma di fr. 38'650.-- corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia che avrebbero percepito indebitamente nel periodo marzo 2009 – dicembre 2011 (cfr.doc. A2; consid. 1.1.) non si rivela manifestamente errata (cfr. consid. 2.5.).

In effetti la Cassa ha rivisto i calcoli degli AFI e degli API sulla base del reddito da attività indipendente esercitata dal marito risultante dalle decisioni di tassazione d’ufficio emesse per l’anno 2009 il 9 marzo 2011 (cfr. doc. 47), per il 2010 il 21 marzo 2012 (cfr.doc. 46) e per il 2011 il 17 ottobre 2012 (cfr. doc. 45) cresciute in giudicato incontestate (cfr. doc. A2/1).

A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242segg.).

Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19 ottobre 2010).

Al riguardo cfr. pure STF 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 e STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD I-2014 N. 6 pag. 23.

In concreto l’importo di tassazione non è nullo, né risulta irrilevante per la famiglia RI 1 al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia, siccome, da un lato, tale ammontare è pari per il 2009 a fr. 276.80 di imposta cantonale + fr. 36 di imposta federale (cfr. doc. 47; 47C), per il 2010 a fr. 459.45 di imposta cantonale + fr. 96 di imposta federale (cfr. doc. 46; 46D) e per il 2011 a fr. 503.35 di imposta cantonale (cfr.doc. 45).

Dall’altro, i ricorrenti stessi hanno affermato che la loro precaria situazione economica è derivante, non da ultimo, dalle tassazioni d’ufficio a cui sono stati sottoposti per gli anni in questione (cfr.doc. I).

Per quanto concerne la perenzione del diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni integrativi e di prima infanzia fatta valere nel ricorso (cfr. doc. I), giova evidenziare che la stessa andava semmai sollevata con reclamo contro la decisione di restituzione del 24 aprile 2013 e poi eventualmente con ricorso al TCA contro la relativa decisione su reclamo.

In effetti la perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

Pertanto, visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità del ricorso interposto contro la decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 di non entrata in materia in relazione all’istanza del 22 marzo 2015 di riesame dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 2.6.), non è legittimato a esaminare nel merito la domanda di riconsiderazione, nemmeno può pronunciarsi sulla perenzione.

Al riguardo cfr. STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STFA H 341/00 del 15 marzo 2001; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007 consid. 2.4.

Va, ad ogni modo, rilevato, per quanto attiene perlomeno agli anni 2010 e 2011, che le relative decisioni di tassazione d’ufficio sono state emesse il 21 marzo 2012 per il 2010, rispettivamente il 17 ottobre 2012 per il 2011 (cfr. doc. 45; 46).

Tenuto conto del termine per il reclamo di 30 giorni, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione nell’aprile 2013, la perenzione non era perciò ancora intervenuta.

2.8. Questa Corte, infine, evidenzia che il 26 aprile 2015 nello scritto in cui gli insorgenti, per il tramite dell’avv. __________, hanno indicato che l’istanza del 22 marzo 2015 era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 1.7.) è stato precisato che “per il buon ordine, a dipendenza dell’esito della vostra riconsiderazione mi riservo già sin d’ora la possibilità di inoltrare una domanda di condono.” (cfr. doc. 52).

Al riguardo va osservato che la facoltà dei ricorrenti di richiedere il condono della somma chiesta in restituzione resta impregiudicata.

Per completezza è, tuttavia, utile rilevare che la buona fede, primo presupposto per il condono ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 Laps, non può essere ammessa nel caso di assicurati che firmano una dichiarazione con la quale acconsentono a che gli assegni integrativi e/o gli assegni di prima infanzia vengano loro erogati a titolo provvisorio fino all’accertamento del reddito effettivamente conseguito e si impegnano a rimborsare quella parte di assegni ai quali non avrebbero avuto diritto se fosse stato computato inizialmente il reddito corretto.

In effetti in tal modo questi assicurati accettano che gli assegni vengano loro versati sotto condizione risolutiva e devono attendersi un’eventuale decisione di restituzione (cfr. DTF 126 V 42; STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013).

Va, comunque, sottolineato che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.17.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.16.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

LAPS

  • art. 26 LAPS

LPAS

  • art. 26 LPAS

LPGA

Gerichtsentscheide

55