Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2014.4
Entscheidungsdatum
14.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2014.4

rs

Lugano 14 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2014 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 emanata da Cassa CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa CO 1 (di seguito la Cassa), il 27 maggio 2013, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione della somma di fr. 4'310.-- corrispondenti a assegni integrativi percepiti indebitamente nel periodo maggio – settembre 2012, in quanto sono emersi dei redditi non dichiarati (cfr. doc. 4).

1.2. Con decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 (cfr. doc. A1) la Cassa ha ridotto l’importo da restituire a fr. 3'386.--, con la seguente motivazione:

" (…)

Al fine di procedere al riesame della pratica, con scritti 16 agosto 2013, 27 settembre 2013 e 21 gennaio 2014 la Cassa ha richiesto alla signora RI 1 di dettagliare e supportare dai relativi giustificativi, gli elementi di calcolo contestati (in particolare la cassa ha richiesto alla signora i giustificativi inerenti gli alimenti percepiti, nonché i passi intrapresi per l’ottenimento degli stessi).

A seguito della documentazione pervenutaci in data 13 gennaio 2014 e 7 febbraio 2014, la Cassa ha potuto appurare come durante i mesi di giugno e luglio 2012 la signora RI 1 non ha percepito alcun contributo alimentare a suo favore.

La Cassa, sulla base della nuova situazione, ha quindi nuovamente verificato, stralciando il contributo alimentare, se vi fosse un importo percepito in troppo dal 1° maggio 2012 al 30 settembre 2012.

(…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, censurando, in primo luogo, il computo dei contributi alimentari dovuti dal suo ex marito, poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior parte degli stessi stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.

Al riguardo l’insorgente ha precisato che il suo legale si sta occupando al fine di recuperare i soldi dovuti dall’ex marito, ma che ciò sarà impossibile siccome il medesimo ha attestati carenza beni per circa fr. 200'000.--.

La ricorrente, in secondo luogo, ha contestato il conteggio della pigione, facendo valere di pagare mensilmente fr. 1'500.--. La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le avrebbe diminuito l’assegno in quanto possiederebbe un posteggio, quando, invece, lei non ha alcun parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente.

Infine l’assicurata ha rilevato di non avere incassato nel 2012 dalla sua attività lavorativa stagionale fr. 37’950.--, come invece sostenuto dall’amministrazione, bensì fr. 20'440.--.

L’insorgente ha evidenziato di aver pagato con il denaro ricevuto dalla Cassa somme dovute arretrate, come ad esempio i premi della cassa malati, per tentare di sanare tutti i debiti. La stessa ha affermato di essere quindi in buona fede, poiché non ha voluto semplicemente incassare soldi e contrarre ulteriori debiti.

La ricorrente ha concluso chiedendo pure il condono totale della somma di fr. 3'386.--, visto che tale importo sarebbe ingiustamente dovuto e rappresenta un onere troppo grave avendo tanti debiti e due figli da mantenere (cfr. doc. I).

1.4. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Relativamente alla richiesta di condono, l’amministrazione ha osservato che la stessa sarà esaminata dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo riguardante la restituzione. La Cassa ha precisato, in proposito, di non avere, prima di tale momento, la facoltà di entrare nel merito della domanda di condono, considerato che il credito non è ancora esigibile (cfr. doc. III).

1.5. L’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 12 aprile 2014 (cfr. doc. V).

1.6. La Cassa, il 22 aprile 2014, si è riconfermata nei contenuti della propria risposta di causa, ribadendo la richiesta di vedere confermata la decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. VII).

1.7. Il 2 dicembre 2014, su richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), l’amministrazione ha trasmesso copia dei contratti di locazione conclusi dall’assicurata nell’agosto 2011 e nel settembre 2012 (cfr. doc. X + 1/2).

1.8. Il TCA, il 3 dicembre 2014, ha inviato alla Cassa e in particolare a __________, capo del __________, il seguente scritto:

" (…)dal ricorso del 24 marzo 2014 interposto al TCA da RI 1 contro la vostra decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 rileviamo, segnatamente, quanto segue:

“ (…)

Vorrei comunicare che io pago di affitto mensile 1500 chf al mese e non ho il posteggio auto (ma l’ufficio CO 1 ha scritto che io ho il posteggio auto e hanno diminuito l’assegno), perché non ho l’automobile che è un mezzo impossibile di avere nella mia situazione economica attuale e più precisamente non ho la patente di guida. (…)”

Voglia, per cortesia, prendere posizione al riguardo, precisando in particolare, da un lato, come avete calcolato la pigione di fr. 15'525.-- annui computata nel calcolo dell’assegno integrativo del 16 marzo 2012 (documentando debitamente).

Dall’altro, se nella determinazione dell’importo dell’assegno avete tenuto conto di un parcheggio a scapito della ricorrente, come la medesima sostiene, oppure no.

(…)” (Doc. XI)

__________ ha dato seguito alla richiesta di questo Tribunale il 9 dicembre 2014 (cfr. doc. XII+1), evidenziando, segnatamente:

" (…)

La Cassa - con riferimento ai contratti di locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011, rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo seguente:

(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF 15'525.--.

Per quanto riguarda la presunta deduzione relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo sopra riportato.” (Doc. XII)

1.9. Il 20 dicembre 2014 l’assicurata ha osservato che il signor __________ non vivrebbe con lei ma nell’appartamento adiacente e di avere dei debiti nei suoi confronti connessi al pagamento delle pigioni. La medesima ha, inoltre, rinnovato la domanda di condono della somma richiestale in restituzione (cfr. doc. XIV).

1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc.XV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 3'386.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2012.

Più precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo tenore è il seguente:

" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo

del diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite

na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona sola

c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo

la terza persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo

quinta persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo

ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Per l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

  • per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

  • per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

  • per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

  • per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)."

Gli importi della soglia di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012, 2013 e 2014 (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2014%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2014).

Con l’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 26 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la soglia di intervento per gli anni 2015 e 2016 è stata modificata come segue.

" a) CHF 17'441.- per il titolare del diritto;

b) CHF 8'720.- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento;

c) CHF 9'150.- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento;

d) CHF 6'100.- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento;

e) CHF 3'050.- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 56/2014 del 28 novembre 2014)

2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.8. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto in occasione del rinnovo annuale dell’assegno integrativo nell’ottobre 2012 è venuta a sapere che RI 1 dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato presso la ditta __________ di __________ percependo un salario mensile lordo di fr. 2'550.--, pari, sommato agli assegni familiari di fr. 400.-- e rapportato su base annua, a fr. 37'950.-- (cfr. doc. A1; III).

L’insorgente, dal canto suo, ha fatto valere di avere incassato per il suo lavoro stagionale l’importo di fr. 20'440.-- e non di fr. 37'950.-- come, invece, ritenuto dalla Cassa.

La medesima ha inoltre contestato il computo dei contributi alimentari dovuti dal suo ex marito, poiché questi si sarebbe trattenuto illegalmente la maggior parte degli stessi stabiliti dal Pretore in fr. 800.-- al mese.

La ricorrente ha poi censurato il conteggio della pigione, facendo valere di pagare mensilmente fr. 1'500.--. La medesima ha, inoltre, asserito che la Cassa le avrebbe diminuito l’assegno in quanto possiederebbe un posteggio, quando, invece, lei non ha alcun parcheggio, non possedendo né un’auto, né la patente (cfr. doc. I).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il principio della restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 16 marzo 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal mese di aprile 2012, a titolo di reddito, ha tenuto conto unicamente degli alimenti per la stessa di fr. 9'600.-- annui, a esclusione di qualsiasi reddito da attività lavorativa (cfr. doc. 1D).

Nel mese di ottobre 2012 a seguito del rinnovo annuale è, invece, emerso che la ricorrente dal 1° aprile al 15 ottobre 2012 ha lavorato quale cameriera ai piani al 75% presso la __________ di __________ con una retribuzione lorda di fr. 2'762.50 mensili, comprensivi di fr. 2'550.-- quale salario mensile lordo e di fr. 212.50 pari alla quota mensile lorda della 13a mensilità (cfr. doc. 2; 2C-2D).

E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo maggio – settembre 2012.

La Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurata era in buona fede, come da lei sostenuto (cfr. doc. I), oppure no quando ha ricevuto gli indebiti assegni integrativi (cfr. consid. 2.7.).

Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.15.).

2.10. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per quanto concerne il reddito del lavoro dell’assicurata costituito dagli stipendi percepiti lavorando presso la __________ dall’aprile 2012, va evidenziato, da un lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.

Dall’altro, che come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari.

Le Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

" Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Inoltre per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).

Infatti, per quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

La Laps, poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.3.).

L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.

Pertanto a ragione la Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione economica della ricorrente nel periodo maggio-settembre 2012, tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base annua (cfr. STCA 39.2013.5 del 28 novembre 2013).

2.11. In concreto, come visto, l’assicurata presso la __________ ha percepito fr. 2'762.50.-- lordi al mese (cfr. consid. 2.9.), che riportati su base annua corrispondono a fr. 33'150.-- (fr. 2'762.50 x 12 mesi).

A tale importo deve poi essere aggiunta la somma di assegni familiari percepita per i due figli di fr. 400.-- complessivi al mese (fr. 200.-- cfr. art. 5 cpv. 1 LAFam x 2 figli minorenni; doc. 2C-2G), pari a fr. 4'800.-- annui (cfr. STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014).

Si ottiene così l’ammontare di fr. 37'950.-- (fr. 33'150.-- + fr. 4'800) rettamente computato dalla Cassa (cfr. doc. 3E; A1, III).

Va, del resto, sottolineato che se, da una parte, la Cassa nei nuovi calcoli ha tenuto conto del reddito da attività lavorativa lordo, dall’altra, la stessa ha dedotto a titolo di spese computabili gli oneri sociali a carico dell’assicurata conteggiati su base annua, e meglio i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 2'897.-- e i contributi alla previdenza professionale di fr. 645.-- (cfr. doc. 3E; 2C-2G).

2.12. L’assicurata ha contestato il computo degli alimenti a suo favore da parte dell’ex marito (cfr. doc. I).

La Cassa, nella decisione su reclamo impugnata, ha precisato che dagli accertamenti esperiti in sede di reclamo è emerso che nei mesi di giugno e luglio 2012 la ricorrente non ha percepito alcun contributo alimentare. L’amministrazione ha conseguentemente stralciato l’importo degli alimenti per i mesi di giugno e luglio 2012 nei nuovi calcoli volti a determinare l’importo da restituire (cfr. doc. A1).

Dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata e l’ex marito, __________, sono stati autorizzati a vivere separati con decisione della Pretura di __________ dell’8 giugno 2010, la quale ha pure regolato le conseguenze accessorie relative alla sospensione dell’unione coniugale. In particolare è stato previsto il versamento di un importo di fr. 800.-- al mese a titolo di alimenti a favore dell’insorgente da parte di __________ (cfr. doc. 14E; 14F).

Il divorzio è poi stato pronunciato con sentenza del 15 luglio 2013 (cfr. doc. 14F).

Dagli estratti conto del conto privato presso __________ della ricorrente emerge, inoltre, che __________ ha versato all’assicurata la somma di fr. 800.-- nel mese di maggio, nel mese di agosto e nel mese di settembre 2012. Non è per contro stato corrisposto alcun importo nei mesi di giugno e luglio 2012 (cfr. doc. 9B-9S).

Ne discende che a ragione la Cassa, per calcolare l’ammontare di assegni integrativi percepiti da maggio a settembre 2012 da restituire, ha tenuto conto per i mesi di maggio, agosto e settembre 2012 del contributo alimentare dovuto all’insorgente dall’ex marito ed effettivamente corrispostole.

2.13. La ricorrente ha pure contestato l’importo della pigione di fr. 15’525.-- all’anno considerato dalla Cassa, sostenendo di pagare fr. 1'500.-- al mese, pari a fr. 18'000.-- annui (cfr. doc. I).

Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), l’art. 9 cpv. 1 Laps prevede che la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte di più di due persone come quella della ricorrente (la medesima e i due figli), pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del 20%, ossia corrispondente a fr. 18'000.--.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali in vigore fino al 31 dicembre 2014:

" La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."

Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

Per completezza giova rilevare che il nuovo tenore dell’art. 5 Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio 2015, è il seguente:

" 1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferi-mento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del nu-mero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 60/2014 del 19 dicembre 2014)

Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).

Con una sentenza 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 questa Corte ha deciso che a torto l’USSI aveva suddiviso la pigione effettiva della ricorrente per due e le aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali dal giugno 2007 al dicembre 2008. Dal 2003, infatti, il figlio aveva un’abitazione indipendente e nel 2007 si era trasferito fuori cantone. Secondo il principio della probabilità preponderante egli non abitava più nell’economia domestica della madre. Il mantenimento del domicilio presso la madre per l’invio della posta era irrilevante, visto che determinante è unicamente la convivenza effettiva con il beneficiario di una prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.

Il TCA ha stabilito che la divisione per due della pigione non si giustificava nemmeno ponendo mente al fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia domestica si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo gran parte dell’abitazione.

In quel caso di specie, in effetti, vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della madre per due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, andava comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente fosse occupata in gran parte unicamente da quest’ultima.

2.14. Nel caso di specie dai contratti di locazione agli atti (cfr. doc. X1; X2) validi dal 1° settembre 2011, rispettivamente dal 1° settembre 2012 conclusi con il locatore __________ che concernono in ogni caso sempre il medesimo appartamento di 3 1/2 locali a __________ risulta che la pigione mensile è di fr. 1'500.-- e che le spese accessorie ammontano a fr. 50.-- al mese.

La Cassa, sia nella decisione iniziale del 16 marzo 2012 che nei nuovi conteggi volti a stabilire l’importo di assegni integrativi da restituire, ha computato a titolo di spesa d’alloggio la somma di fr. 15'525.-- (cfr. doc. 1D; 3E).

L’amministrazione, interpellata riguardo al calcolo dell’ammontare di fr. 15'525.-- dal TCA (cfr. doc. XI), il 9 dicembre 2014 ha precisato che

" (…)

Nella concreta fattispecie, considerato il fatto che il signor __________ risulta domiciliato in __________ a __________, unitamente alla signora RI 1 e i di lei figli, la cassa, per il tramite dello sportello Laps di __________, ha chiesto alla signora RI 1 di prendere posizione in merito alla convivenza con il signor __________.

Con dichiarazione (cfr. dichiarazione allegata) del 09 novembre 2011, la signora RI 1 comunica:

“(…) Con la presente dichiaro di vivere a __________, io con i miei due figli, nell’appartamento messomi a disposizione dal signor __________ e confermo che con lo stesso signor __________ non esiste nessuna relazione personale. Anzi vi preciso che il signor __________ ogni tanto si assenta dall’appartamento e quando è presente dorme su un divano (…)”.

La Cassa - con riferimento ai contratti di locazione sottoscritti dall’assicurata con inizio il 1° settembre 2011, rispettivamente 1° settembre 2012, sui quali risulta una pigione netta pari a CHF 18'000.-- - considerato che il signor __________ risulta domiciliato con la signora RI 1 e in base a quanto affermato dalla stessa, ha quindi dedotto dalla spesa per l’alloggio la quota-parte imputabile alla persona non facente parte dell’UR, computando una spesa per l’alloggio di CHF 15'525.-- calcolata ne modo seguente:

(18'000 / 100 x 115) = 20'700 / 4 x 3 = CHF 15'525.--.

Per quanto riguarda la presunta deduzione relativa a una spesa per un parcheggio, la Cassa conferma che nel calcolo relativo al computo della spesa per l’alloggio, non è contemplata una deduzione riguardante la spesa relativa a un parcheggio, come ben si deduce dal calcolo sopra riportato.” (Doc. XII)

L’assicurata, il 20 dicembre 2014 ha replicato asserendo che il signor __________ non vivrebbe con lei, ma nell’appartamento adiacente al suo, sempre in __________ a __________ (cfr. doc. XIV).

Alla luce delle risultanze agli atti il TCA ritiene corretto il modo di procedere della Cassa.

In effetti nella dichiarazione del 9 novembre 2011 l’insorgente ha affermato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una relazione personale tra loro, che l’appartamento di 3 ½ locali a __________ veniva condiviso per la maggior parte del tempo, oltre che con i suoi due figli, con il signor __________ (cfr. doc. XII1).

Ininfluente si rivela l’asserzione dell’assicurata secondo cui ad oggi __________ abiterebbe nell’appartamento adiacente al suo.

Rilevanti, infatti, risultano essere le circostanze esistenti nel 2012, quando la ricorrente ha percepito gli assegni integrativi richiesti in restituzione.

In simili condizioni, non essendo in concreto adempiuti i presupposti delle eccezioni (che vanno comunque concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente; cfr. consid. 2.12.) che derogano al principio della suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente coloro i quali fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in quattro parti e computato in ragione di 3/4.

All’insorgente va, dunque, computato a titolo di pigione lorda l'importo di fr. 1'293.75.-- mensili [fr. 1’500 + fr. 225 (15% di fr. 1'500 ex art. 5 Reg.Laps) : 4 coinquilini x 3], pari a fr. 15’525.--annui, come riconosciuto dalla parte resistente.

In proposito è peraltro utile ricordare che l’importo di fr. 15'525.--era stato già computato a titolo di spese d’alloggio nella decisione iniziale del 16 marzo 2012 con cui alla ricorrente era stato accordato un assegno integrativo dall’aprile 2012 (cfr. doc. 1D). Non risulta, però, che allora la medesima abbia sollevato obiezioni al riguardo.

Va, infine, osservato che, contrariamente a quanto fatto valere dall’assicurata (cfr. doc. I), dall’importo dell’assegno integrativo spettantele non è stata dedotta a suo scapito alcuna somma riconducibile a un posteggio (cfr. doc. XII; 3).

2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto che le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi da rimborsare contestate dalla ricorrente, e meglio l’entità del reddito da attività lavorativa, gli alimenti e la pigione, si sono rivelate corrette così come conteggiate dall’amministrazione (cfr. consid. 2.10-2.14.), la decisione su reclamo impugnata con cui all’assicurata è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 3'386.-- deve essere confermata.

Relativamente alla domanda di condono formulata dall’assicurata (cfr. doc. 6; I) l’amministrazione si pronuncerà dopo che sarà cresciuta in giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr. 3’386.--, come d’altronde indicato dalla Cassa stessa (cfr. doc. III).

Per costante giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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30

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25