Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2013.2
Entscheidungsdatum
18.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2013.2

rs

Lugano 18 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2013 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 31 gennaio 2013 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 13 agosto 2012, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr. 11’194.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 15).

In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati a seguito dell’emanazione della decisione di tassazione relativa al 2010 da cui è emerso un reddito da attività indipendente conseguito dal signor RI 1 superiore a quello considerato nelle decisioni con cui sono stati loro erogati degli assegni integrativi e di prima infanzia per l’anno 2010 (cfr. doc. 15).

Il provvedimento del 13 agosto 2012 è stato confermato con decisione su reclamo del 10 ottobre 2012 rimasta incontestata (cfr. doc. 21).

1.2. Il 10 settembre 2012 i coniugi RI 1 hanno presentato una domanda di condono, sostenendo di avere agito in buona fede e che la restituzione della somma di fr. 11'194.-- rappresenterebbe un onere troppo grave (cfr. doc. 17).

La Cassa, l’11 dicembre 2012, ha conseguentemente emesso una decisione con cui ha negato loro il condono, rilevando:

" (...)

Nel presente caso il presupposto della buona fede non è assolto.

Tale presupposto va infatti esaminato in relazione alle dichiarazioni firmate dal signor RI 1 in data 28 luglio 2009 e 6 maggio 2010, con le quali si è impegnato a restituire gli assegni ai quali non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il redito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2010.9 del 6 settembre 2010 consid. 2.11.).

Con la sottoscrizione di tali dichiarazioni è quindi stata accettata l’erogazione degli assegni, durante un determinato periodo, a titolo provvisorio e ciò fintanto che non venisse accertato in modo definitivo il reddito da attività indipendente effettivamente conseguito; l’erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, partie générale du droit des obligations, Vol. I, Zurigo 1982, n. 2641).

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave difficoltà. (Doc. 23)

1.3. A seguito del reclamo interposto dagli assicurato il 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 25), la Cassa, il 31 gennaio 2013, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

1.4. Con tempestivo ricorso del 28 febbraio 2013 gli assicurati hanno impugnato la decisione su reclamo del 31 gennaio 2013 dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento della loro buona fede e, quindi, il condono dell’importo di fr. 11'194.--, ritenuta la loro situazione economica attuale.

A sostegno della loro pretesa ricorsuale essi hanno, segnatamente, addotto:

" (…)

Vorremmo fare ricorso in quanto questo importo è stato percepito in buona fede e non come invece sostiene l’Istituto delle assicurazioni sociali “la buona fede non può essere riconosciuta”, perché è pur vero che con dichiarazione firmata in data 18 luglio 2009 e 6 maggio 2010 RI 1 si era impegnato a:

tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente

trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonali competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione.

eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione

Ma è palese che ai primi due punti sopracitati ci siamo attenuti e che ci siamo sempre comportati nel rispetto delle leggi, in quanto al momento della dichiarazione del reddito da attività indipendente si tratta di un reddito provvisorio cioè stimato, inoltre nella decisione di tassazione 2010 l’importo da noi dichiarato come reddito attività indipendente principale contribuente ammontava a CHF 43'974.-- e nei dati accertati a CHF 54'000.--, non è da noi stato fatto reclamo in merito, in quanto a livello d’imposte non cambiava nulla.

(…)” (Doc. I)

1.5. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, sottolineando come i ricorrenti, sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 20o9 e del 6 maggio 2010, fossero perfettamente a conoscenza che gli assegni erano stati attribuiti sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali importi ai quali non avrebbero avuto diritto - se nel calcolo fosse stato computato il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale - avrebbero dovuto essere restituiti (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 11’194.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

L’art. 52 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, enuncia che:

" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.5. L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale e del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito dell’AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

Secondo l’art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.

Viceversa l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell’onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, sottoscrivendo le dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6 maggio 2010, essi si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte degli assegni integrativi e di prima infanzia accordati loro alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A; 23).

Gli insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.

Più precisamente essi hanno indicato di aver ossequiato l’obbligo di tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti di reddito, come pure l’impegno di trasmettere immediatamente copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

I ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che, nonostante dalla decisione di tassazione per il 2010 emerga un reddito da attività indipendente di fr. 54'000.-- invece di quello da loro dichiarato di fr. 43'974.--, non hanno interposto reclamo, poiché in ogni caso a livello fiscale non cambiava alcunché.

Gli assicurati hanno infine osservato, per quanto attiene all’impegno sottoscritto di eventualmente restituire gli assegni ai quali non avrebbero avuto diritto conteggiando il reddito risultante dalla decisione di tassazione, che “eventualmente” si riferisce alle loro condizioni economiche, nel senso di rimborsare soltanto nel caso in cui queste ultime lo permettano. Essi, al riguardo, hanno precisato che la loro situazione finanziaria non consente la restituzione (cfr. doc. I).

Questa Corte, in primo luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli assicurati non hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione afferente all’anno 2010, in quanto dal lato dell’imposizione fiscale non cambiava alcunché (cfr. doc. I), è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.

Infatti il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione. E’ in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

In concreto la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 13 agosto 2012 (cfr. doc. 15) con decisione su reclamo del 10 ottobre 2012, nella quale ha precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e risultante dalla decisione di tassazione per il 2010 del 17 gennaio 2012 passata in giudicato (cfr. doc. 21).

La decisione su reclamo del 10 ottobre 2012 è rimasta incontestata.

Ne discende che gli assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a questo Tribunale l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo riferimento al reddito da attività indipendente di fr. 54'000.-- stabilito dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio per il 2010 (cfr. doc. 17c).

Eventuali obiezioni circa l’entità del reddito da attività indipendente computato nei nuovi calcoli degli AFI e API dalla parte resistente, nonché i motivi per i quali non è stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 17 gennaio 2012 andavano fatti valere impugnando davanti al TCA la decisione su reclamo del 10 ottobre 2012 che ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 11'194.--.

Gli assicurati sottolineano di avere rispettato l’obbligo di tenere costantemente informata la Cassa degli eventuali cambiamenti di reddito, nonché l’impegno di trasmettere immediatamente copia della notifica di tassazione cresciuta in giudicato (cfr. doc. I). Queste affermazioni trovano effettivamente riscontro nelle carte processuali.

La parte resistente ha, in effetti, indicato che i coniugi RI 1, il 23 febbraio 2012, hanno inviato copia della decisione di tassazione per il 2010 intimata loro il 17 gennaio 2012 e passata in giudicato (cfr. doc. 21 pag. 3).

Nel caso in esame, tuttavia, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 1 il 28 luglio 2009 e il 6 maggio 2010 con cui si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.11.; STCA39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.11.; 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.11. RI 1, sottoscrivendo il 28 luglio 2009 la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2009 la somma di fr. 21’000.--, poi corretta a fr. 36'000.-- (cfr. doc. 18), si è specificatamente impegnato a:

"

  • tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività indipendente;

  • trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

  • eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 18)

Il ricorrente, il 6 maggio 2010, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”.

Nella stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per l’anno 2010 era di fr. 40'000.--.

L’assicurato, firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:

"

  • tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività indipendente;

  • trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

  • eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 19)

Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.

In effetti, contrariamente a quanto invocato nel ricorso (cfr. doc. l), l’avverbio “eventualmente” di cui alle dichiarazioni del 28 luglio 2009 e del 6 maggio 2010 (cfr. doc. 18, 19) non si riferisce all’ipotesi che, qualora le condizioni economiche degli assicurati siano precarie, la parte di assegni a cui non avrebbero avuto diritto per il 2010 - se dall’inizio dell’erogazione fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo per l’anno 2010 - non va restituita, bensì significa che gli assegni vanno rimborsati nell’eventualità in cui il reddito definitivo risulta essere superiore a quello stimato e considerato nei conteggi iniziali degli assegni

Visto che RI 1, anche nel 2010, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2010, che gli assegni integrativi e di prima infanzia per quell’anno sarebbero stati versati, come per il 2009, provvisoriamente in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2010 (cfr. STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)

2.12. L'erogazione degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2010 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

" (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E', inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

" (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.13. Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1 sottoscritto il 28 luglio 2009 e il 6 maggio 2010 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo nel 2010 esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi e di prima infanzia relativi al 2010 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

Per il periodo gennaio - dicembre 2010 i coniugi RI 1, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2010.

Pertanto i coniugi RI 1, già dal gennaio 2010, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2010 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al 2010.

La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2010, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.11.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 28 luglio 2009, rispettivamente della dichiarazione del 6 maggio 2010, gli assicurati dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi e di prima infanzia erano stati erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

2.14. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 11'194.--, relativi ad assegni integrativi e d prima infanzia percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

La decisione su reclamo del 31 gennaio 2013 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va, pertanto, confermata.

2.15. A titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che agli assicurati viene in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un rimborso rateale (cfr. doc. A pag. 4).

Al riguardo giova segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.

Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

30
  • DTF 126 V 4201.01.2000 · 340 Zitate
  • ATF 124 V 24601.01.1998 · 74 Zitate
  • DTF 123 V 23001.01.1997 · 412 Zitate
  • ATF 122 V 21
  • DTF 122 V 21
  • DTF 122 V 22101.01.1996 · 451 Zitate
  • DTF 118 V 218
  • ATF 117 V 139
  • ATF 112 V 251
  • ATF 111 V 223
  • BGE 105 V 269
  • DTF 79 II 59
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 25/00
  • C 292/02
  • C 328/99
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • P 4/04
  • U 347/98
  • U 75/04