Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2012.8
Entscheidungsdatum
09.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2012.8

DC/sc

Lugano 9 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 agosto 2012 emanata da

in relazione al caso:

CO 1

in materia di assegni di famiglia

PI 1

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 13 agosto 2012 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 18 aprile 2012 (cfr. Doc. 5) ed ha stabilito che gli assegni familiari dovuti per i figli __________ e __________ dal 1° aprile 2012 devono essere versati dal datore di lavoro di RI 1 sul conto corrente di TERZ 1.

L'amministrazione, dopo avere confermato che la titolarità del diritto in applicazione dell'art. 7 LAFam spetta al padre, ha stabilito che gli assegni devono essere concretamente versati alla madre visto quanto prescritto agli art. 8 e 9 LAFam (cfr. Doc. d).

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede, in via principale, che il datore di lavoro del ricorrente continui a versare anche dopo il 1° aprile 2012 a lui stesso gli assegni familiari per i figli __________ e __________ e, in via subordinata, che i beneficiari finali degli assegni familiari siano il ricorrente e TERZ 1 in ragione del 50% ciascuno.

Al riguardo egli ha in particolare sottolineato quanto segue:

" (…)

A giusta ragione la Cassa ha concluso il proprio esame dell'art. 7 LAFam affermando che, in ossequio alla lett. e), la titolarità del diritto doveva essere mantenuta a nome dell'insorgente signor RI 1.

La decisione della Cassa doveva limitarsi a determinare a chi versare gli assegni familiari.

Dando prova di una certa confusione, la Cassa si è spinta oltre, andando a voler determinare chi è il destinatario finale degli assegni. Questo diritto spetta unicamente all'autorità giudiziaria.

Sarebbe in effetti semmai il Pretore, debitamente interpellato in merito, a dover interpretare la convenzione, dando se del caso ordine di versare gli assegni a un terzo.

A giusta ragione il datore di lavoro del ricorrente, mancando una decisione formale dell'autorità giudiziaria preposta (la Pretura), si è rifiutato di versare gli assegni direttamente alla madre (doc. F).

Il signor RI 1 chiede pertanto che il ricorso venga accolto e che venga fatto ordine al suo datore di lavoro di continuare a versare allo stesso gli assegni familiari per i figli __________ e __________, tutto ciò conformemente all'art. 7 LAFam, e senza entrare nel merito del beneficiario finale degli assegni.

Prove: doc.

Se codesto Tribunale ritenesse competente pure per determinare chi siano i beneficiari finali degli assegni e in quale misura, valga quanto segue.

2.1.

L'art. 2 LAFam prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Considerato che nel caso in oggetto i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e stanno con loro esattamente in ragione di mezzo mese ciascuno (cfr. punto 1 lett. c convenzione, nonché le 6 dichiarazioni prodotte sub doc. E), chiaro è che gli assegni debbano per toccare ad ogni genitore in ragione del 50% l'uno.

Nella convenzione i genitori hanno previsto la dicitura "assegni familiari esclusi" e non "oltre assegni familiari" come previsto nella vecchia convenzione del 3 febbraio 2006 (doc. G), proprio perché volevano che gli assegni familiari venissero ripartiti in ragione di un mezzo ciascuno.

Prove: doc.

Il riferimento della Cassa all'art. 8 LAFam, che prevede che gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi, è fuorviante.

Il contributo fissato nella convenzione a carico del solo padre è infatti frutto di una compensazione: la madre avrebbe dovuto versare pure lei un contributo alimentare al padre per la metà del mese in cui i bambini sono presso il padre. Per evitare inutili versamenti incrociati tra i genitori, è stato formalmente previsto che è unicamente il padre a versare mensilmente l'importo di attuali CHF 700.-.

Quanto precede è chiaramente comprovato dall'entità del contributo di mantenimento, fissato in "soli" CHF 700.- mensili per bambino (le tabelle di __________ prevedono un fabbisogno di oltre CHF 1'700.- per bambino), a fronte di un reddito del padre di oltre CHF 6'000.- per tredici mensilità. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta dell'8 ottobre 2012 la Cassa, dopo avere ricordato di essere un organo di esecuzione ai sensi dell'art. 14 lett. b LAFam e che nel caso concreto la titolarità del diritto è stata riconosciuta al ricorrente, ha ribadito che gli assegni devono essere versati a TERZ 1 in applicazione dell'art. 8 LAFam.

L'amministrazione si è così espressa:

" (…)

Tenuto conto dalle risultanze delle istruttorie esperite non è stato possibile concludere diversamente, avendo i genitori optato per l'esercizio congiunto sia dell'autorità parentale sia della custodia dei figli come risulta dall'omologata convenzione, la Cassa ha deciso l'attribuzione della titolarità del diritto agli assegni familiari al signor RI 1, in applicazione dei disposti di cui alla lett. e del citato art. 7 LAFam.

La decisione della Cassa è stata sin qui condivisa dal ricorrente.

In simile situazione, analogamente la Cassa ha definito a chi dovessero essere versati gli assegni secondo gli atti ufficiali, vale a dire in considerazione di quanto disposto dalla convenzione alimentare per la quale il signor RI 1 è tenuto a versare alla signora TERZ 1 un contributo per il mantenimento dei figli e quindi in applicazione dell'art. 8 LAFam.

La richiesta della signora TERZ 1 e la contestazione del signor RI 1 – che palesemente dimostrano come, diversamente da quanto sostenuto in sede di ricorso, la volontà dei due genitori non sia univoca – rafforzano il convincimento della Cassa di aver operato una scelta formalmente corretta nell'ottica della legge e peraltro già avallata dalla giurisprudenza.

Dal riassunto della Decisione Verwaltungsgericht Obwalden del 02.04.2012 (cresciuta in giudicato) nella causa X______ contro Ausgleichskasse Obwalden (reperibile all'indicizzo http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/entscheide/index.html?lang=it) emerge infatti che nel contesto del concorso di diritti, articolo 7 cpv. 1 LAFam "… L'examen de la situation effective entraînant un travail disproportionné, il faut se baser sur des documents comme les conventions alimentaire, les conventions de divorce et les injonctions par les autorités (cons. 4.2.6.)".

1.4. Il 10 ottobre 2012 il Presidente del TCA ha decretato la chiamata in causa di TERZ 1 (cfr. Doc. V).

1.5. Il 16 ottobre 2012 TERZ 1 ha sostenuto che:

" Gli assegni devono essere versati alla mia persona perché sono aggiuntivi dei contributi alimentari."

1.6. Il rappresentante del ricorrente il 24 ottobre 2012 ha confermato quanto esposto nel ricorso sottolineando quanto segue:

" (…)

Egli rileva inoltre che la signora TERZ 1 non ha per nulla motivato nè sostanziato per quale motivo gli assegni familiari sarebbero aggiuntivi dei contributi alimentari, ritenuto che i genitori hanno la custodia parentale congiunta e che i figli stanno in egual misura presso ciascuno di loro." (Doc. VIII)

1.7. Il 31 ottobre 2012 la Cassa ha ribadito che, alla luce dell'art. 8 LAFam, gli assegni familiari devono essere versati alla madre in aggiunto al contributo alimentare (cfr. Doc. IX).

Questo concetto è stato riconfermato il 12 novembre 2012, quando l'amministrazione ha rilevato:

" (…)

La Cassa ha accolto la richiesta 15 marzo 2012 della signora TERZ 1 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 LAFam – per il quale gli aventi diritto tenuto a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi – a fronte degli accordi sottoscritti il 27 settembre 2011 ed omologati dalla Commissione tutoria regionale __________ il 20 ottobre 2011, secondo i quali il signor RI 1 è tenuto a pagare alla signora TERZ 1 un contributo alimentare per il mantenimento dei figli (CHF 700.- mensili) ed in considerazione dei giustificativi prodotti dalla signora in occasione della sua richiesta, attestanti l'importo mensile versatole dal signor RI 1 a titolo di assegni familiari, corrispondente unicamente a CHF 200.- (cfr. allegato 4 di cui alla risposta di causa 8 ottobre 2012).

La Cassa ribadisce pertanto che nel rispetto delle disposizioni legali che è tenuta ad applicare nel contesto dei compiti che il legislatore federale le ha attribuito, non avrebbe potuto agire diversamente." (Doc. XIII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli".

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

L’art. 8 LAFam prevede che:

" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."

L'art. 9 LAFam, dedicato al "versamento a terzi", precisa invece che:

" 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esi­gere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 p. 6101) ha così commentato questa norma:

" Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettiva­mente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggioren­ne medesimo).

A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.

In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di manteni­mento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123)

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2012, a pag. 24, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge prevede che:

" La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo.

Esempio:

L'ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto in comune.

Il mancato versamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:

  • un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati per tempo e/o sono inferiori all'importo do­vuto;

  • estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati

per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto.

Se il mancato pagamento è dimostrato in modo plausibile, biso­gna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104."

In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti."

Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto segue:

" d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet wer­den. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater ver­wendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhalts­deckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnis­se zu berücksichtigen sind; freilich werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten (dazu Art. 8 FamZG).

(…)

Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichs­kasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stel­lende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsäch­liche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person ver­letzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszu­richten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Ver­fügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtig­ten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfol­gen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag. 174-175)

2.3. Nella presente fattispecie è incontestato che RI 1 è il titolare del diritto agli assegni familiari in applicazione dell'art. 7 lett. e LAFam (doc. Doc. A).

L'art. 8 LAFam prevede che gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.

Come già sottolineato dal Tribunale federale con l'introduzione di questa norma nella LAFam "il legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se gli assegni familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi alimentari o meno, la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria rispetto al Codice civile svizzero (CC)" (cfr. STF 8C_123/2001, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011).

Anche Kieser-Reichmuth, op.cit., pag. 169, N° 6-7, hanno sottolineato che il diritto pubblico prevede in modo imperativo il versamento degli assegni familiari in aggiunta ai contributi di mantenimento e si sono così espressi:

" Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen dasselbe Ziel der kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und Familienzulagen. Indessen unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die Zivilrechtliche Bestimmung einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt, während die öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren kantonalen Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI, 79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER, welche die Bestimmung als verfehlt betrachtet).

Dass öffentlich-rechtlich – eben in Art. 8 FAMZG – eine zwingende kumulative Ausrichtung der (bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB bestehende Befugnis des Zivilgerichts ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit ist ausgeschlossen, dass zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine Familienzulage an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die Familienzulage in jedem Fall zusätzlich zum unterhaltsbeitrag bezahlt werden. Nicht ausgeschlossen ist indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung des Unterhaltsbeitrags zu erreichen (dazu N 13)."

Dagli atti dell'incarto emerge che RI 1 fino a i 12 anni di età è tenuto a versare un contributo alimentare di "fr. 700.-- mensili (assegni familiari esclusi)" per i figli __________, nato il 18.1.2006 e __________, nata il 3.12.2008; (cfr. "Accordo concernente le responsabilità genitoriali dei signori TERZ 1 e RI 1" del 17 settembre 2011, omologato il 20 ottobre 2011 dalla Commissione tutoria regionale, sede di __________; Doc. C).

Dal 4 ottobre 2011 RI 1 riversa a TERZ 1 solo un assegno familiare (cfr. Doc. 4.1).

In sede ricorsuale il titolare del diritto ha esplicitamente dichiarato di non volere versare alla madre gli assegni per i due figli ma soltanto per uno di essi visto che i genitori dispongono dell'autorità parentale congiunta e i figli vivono metà settimana con ognuno dei genitori (cfr. Doc. I).

Come visto, secondo la legge, la giurisprudenza e la dottrina, gli assegni di famiglia devono essere tuttavia integralmente versati in aggiunta al contributo alimentare. L'assicurato si rifiuta di farlo.

In simili condizioni questo Tribunale deve concludere che, a ragione, gli assegni per il periodo in questione, devono essere versati dal datore di lavoro di RI 1 a TERZ 1 in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LAFam a partire dal 1° aprile 2012 (cfr. STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 e STCA 39.2010 3 del 10 novembre 2010).

La decisione su opposizione del 13 agosto 2012 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

16
  • 8C_123/2001
  • 8C_123/201131.05.2011 · 20 Zitate
  • 8C_132/2011
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98