Raccomandata
Incarto n. 39.2012.3
rs
Lugano 12 marzo 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2012 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 16 gennaio 2012, ha confermato il proprio provvedimento del 30 settembre 2011, con cui, a seguito dell’emanazione della notifica di tassazione per l’anno 2009, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 23’783.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° febbraio al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. A1; 97).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato che l’assicurato, mediante sottoscrizione della dichiarazione del 23 febbraio 2009, era stato perfettamente informato che il reddito accertato dall’autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la determinazione dell’importo degli assegni di diritto e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio sarebbero stati chiesti in restituzione, se il reddito risultante dalla decisione di tassazione fosse risultato superiore rispetto al reddito precedentemente considerato.
La Cassa ha, inoltre, rilevato che i coniugi RI 1 avrebbero semmai dovuto inoltrare reclamo contro la decisione di tassazione che, al contrario, è passata in giudicato incontestata.
L’amministrazione ha poi osservato, da una parte, che la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanata l’8 febbraio 2011 dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, riporta un reddito aziendale definitivo per il 2009 basato su quello accertato dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione per l’anno 2009. Dall’altra, che la decisione dell’8 febbraio 2011 è anch’essa passata in giudicato incontestata e che l’importo relativo ai contributi AVS/AI/IPG stabilito sulla base del reddito quale indipendente per il 2009 è stato interamente versato (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 16 gennaio 2012 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno fatto valere la veridicità del reddito da attività indipendente da loro dichiarato ai fini dell’imposizione fiscale per il 2009 pari a fr. 41'475.--.
Gli insorgenti hanno, inoltre, trasmesso la decisione di tassazione dopo reclamo per l’anno 2010 da cui emerge un reddito da attività indipendente accertato su reclamo di fr. 44'300.-- (cfr. doc. A2). Al riguardo essi hanno precisato che la decisione di tassazione per il 2010 emessa in prima battuta riportava, come per l’anno 2009, un reddito da attività indipendente accertato di fr. 65'000.--, in quanto l’ufficio di tassazione non sarebbe stato a conoscenza degli assegni integrativi, per cui risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa il TCA ha invitato l’amministrazione a produrre copia della “Dichiarazione dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente” sottoscritta da RI 1 il 9 febbraio 2011 e menzionata nella risposta di causa (cfr. doc. V).
Il 5 marzo 2012 la Cassa ha inviato il documento richiesto (cfr. doc. VI + BIS), che è stato trasmesso per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di fr. 23’783.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal mese di febbraio al mese di dicembre 2009.
2.3. Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° febbraio - 31 dicembre 2009) in cui la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) erano già in vigore. Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali per l’intero lasso di tempo in questione.
Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
2.5. L’art. 52 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.6. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Dal 1° gennaio 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).
2.7. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.8. Relativamente all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.9. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.10. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.9.).
2.11. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel marzo e nell’aprile 2009 sono stati calcolati l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia per il periodo a far tempo dal mese di febbraio 2009, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti il reddito da attività indipendente conseguito nel 2009 da RI 1.
L’amministrazione si è, perciò, basata su un reddito provvisorio di fr. 32'000.--, dichiarato dall’assicurato (cfr. doc. 96C; 95C; 94C; 93C; 22).
In effetti l’insorgente, il 23 febbraio 2009, ha compilato e sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2009 corrispondeva a fr. 32'000.-- e impegnandosi a:
"
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 22)
L’Ufficio di tassazione di __________ il 13 ottobre 2010 ha emanato la notifica di imposte relativa ai coniugi RI 1 per l’anno 2009. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale del contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 65'000.--, invece dell’importo di fr. 41'475.-- dichiarato (cfr. doc. 50).
Contro tale decisione gli assicurati non hanno interposto reclamo (cfr. doc. 99). Il provvedimento emesso dal fisco è, quindi, passato in giudicato incontestato.
Il guadagno annuo di fr. 65’000.-- risultante dalla tassazione 2009 – come pure del resto l’importo dichiarato all’autorità fiscale dai ricorrenti di fr. 41'475.-- (cfr. doc. 50) – si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni di marzo e aprile 2009 concernenti il periodo febbraio-dicembre 2009 sulla base di quanto indicatole dal ricorrente stesso nel febbraio 2009, ossia della somma di fr. 32'000.-- (cfr. doc. 22; 96C; 95C; 94C; 93C).
E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia afferenti al periodo febbraio-dicembre 2009.
Essi vanno così restituiti già a prescindere dalla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente il 23 febbraio 2009 di cui sopra, mediante la quale RI 1 si è impegnato a rimborsare quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dallo stesso forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 22).
2.12. Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.
Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”
Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.11.), dai dati fiscali relativi al 2009, rimasti incontestati, risulta che il reddito da attività indipendente conseguito dall’insorgente in quell’anno accertato dal fisco corrisponde a fr. 65'000.-- (cfr. doc. 50).
Al riguardo i coniugi RI 1, nel reclamo del 27 ottobre 2011 (cfr. doc. 99), hanno asserito che il reddito da attività indipendente nell’anno 2009 è stato di fr. 41'475.--, come dagli stessi esposto nella relativa dichiarazione d’imposta.
Essi hanno, inoltre, affermato di non avere erroneamente interposto reclamo contro la decisione di tassazione per l’anno 2009 che ha accertato un reddito di fr. 65'000.--.
Con il ricorso gli stessi, dopo aver ribadito che per il 2009 il reddito da attività indipendente effettivamente conseguito corrisponde a fr. 41'475.--, hanno fatto riferimento alla decisione di tassazione per l’anno 2010, indicando che la stessa riportava, come per il 2009, un reddito da attività indipendente accertato di fr. 65'000.-- e che solo a seguito del reclamo tale reddito è stato ridotto a fr. 41'475.--. E’ stato, altresì, specificato che l’Ufficio di tassazione non era a conoscenza degli assegni integrativi e che per questo motivo risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria (cfr. doc. I).
In proposito va, tuttavia, rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).)
Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).
Eventualità, quest’ultima, non verificatasi in concreto (cfr. doc. 50A; 50C).
E’, inoltre, utile evidenziare che il ricorrente, il 9 febbraio 2011, compilando la “Dichiarazione dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente”, da un lato, ha indicato al p.to B relativo al reddito annuo come indipendente figurante nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, e meglio in quella del 2009, un importo di fr. 65'000.-- e al p.to C afferente al reddito annuo netto stimato per l’anno in corso, ossia il 2011, l’ammontare di fr. 40'000.--.
Dall’altro lato, egli ha motivato l’importante riduzione del suo reddito da attività indipendente per il 2011 rispetto al reddito annuo accertato nella decisione di tassazione per l’anno 2009, dichiarando di aver stimato per il 2011 delle entrate pari a fr. 40'000.--, poiché a inizio 2011, pianificando i lavori futuri, si è accorto che in previsione ci sarebbe stato meno lavoro rispetto al 2009, anno che è stato considerato dal medesimo particolarmente fortunato dal profilo dell’attività professionale (cfr. doc. VI/BIS).
Del resto la Cassa, nella decisione su reclamo, ha puntualizzato che la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanata l’8 febbraio 2011 dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, riporta un reddito aziendale definitivo per il 2009 basato su quello accertato dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione per l’anno 2009 del 13 ottobre 2010, come pure che tale decisione dell’8 febbraio 2011 è anch’essa passata in giudicato incontestata e l’importo relativo ai contributi AVS/AI/IPG stabilito sulla base del reddito quale indipendente per il 2009 è stato interamente versato dagli insorgenti (cfr. doc. A1).
Gli assicurati non solo non hanno censurato quanto affermato dalla Cassa, ma nemmeno hanno preso posizione al riguardo.
Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2009 dei coniugi RI 1 - e meglio dall’importo di fr. 65'000.-- non contestato in sede fiscale - per quanto attiene alla determinazione del reddito da attività indipendente del marito.
Il fatto che per l’anno 2010 il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale di fr. 65'000.--, corrispondente a quello per il 2009, sia stato, a seguito del reclamo interposto dai ricorrenti, ridotto a fr. 44'300.-- (cfr. doc. A2; I) si rivela ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.
In effetti si tratta di un differente anno fiscale (2010) rispetto a quello in questione nel caso di specie (2009).
Al riguardo giova ricordare che nella “Dichiarazione dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente” del 9 febbraio 2011 l’assicurato ha attestato che l’anno 2009, dal profilo delle entrate connesse all’esercizio della sua attività professionale indipendente, è stato un anno particolarmente fortunato. Ciò sta a significare che l’andamento dell’attività lavorativa del ricorrente variava effettivamente di anno in anno, per cui il reddito concernente il 2010 non ha rilevanza per la valutazione degli introiti del 2009.
D’altronde la circostanza che la decisione di tassazione per il 2010, a differenza di quella per l’anno 2009, sia stata tempestivamente contestata tramite l’inoltro di un reclamo può al contrario dimostrare che i ricorrenti hanno condiviso la valutazione dell’autorità fiscale per il 2009.
2.13. Non sono, poi, state sollevate ulteriori censure in merito alle singole voci di reddito e delle spese computate per determinare l’importo dell’assegno integrativo e di prima infanzia a cui gli assicurati avevano realmente diritto per il periodo febbraio - dicembre 2009.
Rettamente, quindi, la Cassa, tenendo conto del reddito annuo da attività indipendente risultante dalla decisione di tassazione per il 2009 di fr. 65'000.-- (cfr. consid. 2.12.), invece dell’importo di fr. 32'000.-- conteggiato nelle decisioni di marzo e aprile 2009 (cfr. doc. 96C; 95C; 94C; 93C), ha stabilito che per tale lasso di tempo agli insorgenti non spettava né un assegno integrativo, né un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 97A).
Ne discende che a ragione l’amministrazione ha chiesto ai ricorrenti la restituzione dell’importo di fr. 23'783.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente dal mese di febbraio al mese di dicembre 2009.
La decisione su reclamo del 16 gennaio 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14. A titolo abbondanziale e in riferimento alla richiesta di condono formulata dai ricorrenti contestualmente al reclamo del 27 ottobre 2011, (cfr. doc. 99), giova rilevare che giusta l’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cfr. consid. 2.9.).
Il condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione su reclamo impugnata si limita a confermare l’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nell’arco di tempo in questione (cfr. A1).
La Cassa, inoltre, rettamente non ha ancora emesso un provvedimento formale concernente il condono, visto che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Questa Corte prende, comunque, atto del fatto che l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha già anticipato che una decisione sul condono sarà emanata quando sarà passata in giudicato la decisione di rimborso (cfr. doc. A1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti