Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2012.2
Entscheidungsdatum
25.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2012.2

dc/sc

Lugano 25 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2011 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 dicembre 2011 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha confermato la decisione del 25 giugno 2010 (cfr. Doc. H) con la quale ha negato a RI 1 il diritto all’assegno per figli quale persona senza attività lucrativa in quanto il reddito imponibile della sua famiglia è superiore all’importo massimo fissato dalla legge per poter beneficiare di questa prestazione.

Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Con decisione 29 agosto 2011 la Cassa rifiuta la richiesta per assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (in seguito PSAL) presentata dalla signora RI 1, in favore delle figlie __________ e __________, nate rispettivamente il 15 agosto 2006 ed il 3 luglio 2009, poiché il reddito accertato dalla Cassa, calcolato per l'anno 2009, comprensivo del reddito conseguito in __________ dal signor __________, marito dell'assicurata e padre di __________ e __________, eccede il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS.

(…)

Nella presente fattispecie la Cassa fa rilevare come nella decisione di tassazione, relativa all'anno 2009, per la famiglia RI 1 figuri un reddito imponibile di CHF 35'600.--.

L'esiguità di tale reddito deriva dal fatto che il marito dell'insorgente svolge un'attività lucrativa, in qualità di salariato, in __________, per la quale risulta un reddito esposto nella decisione di tassazione di CHF 104'270 (cfr. dati al punto 1.1 della decisione su reclamo 9 giugno 2011 emessa dall'Ufficio di tassazione di __________).

In questo caso la Cassa, trovandosi dinnanzi ad una particolare situazione, ha determinato come il reddito conseguito dal marito in __________ da considerare ai fini di poter stabilire correttamente se il diritto agli assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa potesse essere riconosciuto o meno all'insorgente.

La Cassa ha stabilito come l'interpretazione letterale degli artt. 19 cpv. 2 LAFam e 17 OAFami portasse in realtà ad una distorsione della volontà espressa dal legislatore federale, ossia quella di attribuire il diritto agli assegni familiari soltanto alle persone che non esercitano un'attività salariata e si trovano conseguentemente ne bisogno.

Da ciò deriva la scelta della Cassa da considerare, piuttosto del reddito imponibile secondo LIFD quello determinante per il calcolo dell'aliquota. Tale reddito infatti, comprensivo di tutti i redditi della famiglia, nonché delle deduzioni ammesse, meglio rispecchia la vera situazione finanziaria dei signori RI 1.

Da ultimo la Cassa tiene ad informare l'opponente che in due recenti sentenze il Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano ha confermato la buona base delle decisioni emanate dalla Cassa in queste fattispecie, condividendone i termini, come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna." (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto di riconoscerle il diritto all’assegno per figli, argomentando, in particolare:

" (…)

Il tenore dell'art. 17 OAFami è chiaro e pacifico.

" Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta."

Nella propria decisione 27.12.2011 IAS - invece di attenersi al chiaro e pacifico testo di legge - ha "pensato bene" di distanziarsi dal chiaro tenore della norma e di limitare in conseguenza il diritto all'assegno.

E' pacifico che il "reddito imponibile secondo la LIFD" NON comprende quanto il coniuge, che risiede in Svizzera, realizza svolgendo una attività lucrativa dipendente in Italia o altri redditi esteri considerati unicamente ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale.

La circostanza è incontrovertibile e risulta sia dall'art. 6 LIFD, sia dagli impegni assunti con la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni del 9.3.1976 (RS 0.672.945.41).

Con la propria decisione l'IAS rifiuta arbitrariamente di fatto di applicare una norma assolutamente chiara che non necessità di ulteriori approfondimenti.

Un tale procedere costituisce indubitabilmente un chiaro abuso di diritto. IAS non può assumer il ruolo del legislatore e supplire al medesimo inventando condizioni non previste dal chiaro testo di legge.

(…)

La decisione 27.12.2011 dell' IAS è pertanto NON solo contraria al chiaro e pacifico tenore della legge federale ed allo spirito della medesima, essa crea anche delle situazione di disparità di trattamento ingiustificate.

Una vera e propria "distorsione della volontà del legislatore" viene infatti realizzata con la decisione 27.12.2011, non da altro!

Il riferimento al reddito imponibile espresso all'art. 17 OAFami è chiarissimo e preciso.

Soluzioni "creative" che perseguono unicamente lo scopo di limitare le prestazioni dallo Stato previste da una legge sono un esercizio assolutamente arbitrario.

Abbondanzialmente è da osservare come la ricorrente - che, come detto, è madre ed ha scelto di svolgere l'importantissimo ruolo di genitrice al 100% rinunciando a figurare nel mercato del lavoro - si trovi nell'assurda posizione di dover contribuire a finanziare la concessione degli assegni familiari, senza beneficiarne (secondo la decisione IAS) ed essendo oltretutto penalizzata su più fronti a livello fiscale (come visto sopra al punto 4.3).

A scanso di equivoci è pure opportuno sottolineare come il marito, benché salariato, non riceve all'estero alcuna prestazione a titolo di assegno familiare.

Ci si chiede se è così che lo Stato intende promuovere la famiglia: maggiorando gli oneri a carico dei genitori senza attività lucrativa e negando loro gli assegni familiari cui avrebbero diritto per espressa e chiara volontà del legislatore.

Se questo è il nostro sistema di politica famigliare è piuttosto evidente che nessuno mai, avendo la possibilità, sceglierà di svolgere il compito (importantissimo e sempre più negletto) di genitore, come invece ha fatto la ricorrente.

Ad oggi non risulta alla ricorrente che il Tribunale adito abbia emesso sentenze sul tema qui sollevato e ciò benché IAS nella propria decisione su opposizione dica il contrario, senza però citare alcun riferimento (vedi punto 4 in fine).

Sentenze pubblicate al riguardo nemmeno risultano ad una ricerca internet.

Sorprenderebbe per altro negativamente il contrario, dato che la LAFam è una legge quadro che prevede degli standard minimi.

L'invito ai Cantoni non è quindi certamente mai stato quello di ridurre ulteriormente le prestazioni previste, bensì - al contrario - quello di allargare la cerchia dei beneficiari (vedi Kahil-Wolff, Droit Suisse de la sécurité sociale, vol.1, 2010, pag.492." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 7 febbraio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Secondo la marg. 610 DAFam prima frase, se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

Nel caso di specie, il coniuge della ricorrente svolge un'attività lavorativa in __________ e la stessa, che è domiciliata in Svizzera e non lavora, è affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nella categoria delle PSAL.

La ricorrente ritiene giustificato il riconoscimento del diritto agli assegni familiari sia in ragione del suo statuto a livello AVS di PSAL sia del mancato raggiungimento della soglia posta dall'art. 19 cpv. 2 LAFam, atteso che dalla decisione di tassazione anno 2009, il reddito imponibile secondo la LFID ammonta a CHF 35'600.-.

Come espressamente indicato nella LAFam, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Si ritiene essere sempre stato chiaro (cfr. già il rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione sul disegno dell'OAFami) che l'estensione del diritto alle PSAL ha in particolare lo scopo di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro (KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 1 segg.).

A mente della Cassa dovrebbe quindi apparire pacifico che, qualora uno dei coniugi non eserciti un'attività lucrativa, la situazione economica della famiglia sia da valutare in considerazione dei redditi di entrambi i genitori.

L'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS), interpellato al riguardo, ha già avuto modo di evidenziare quale risultato si otterrebbe nel non voler considerare nell'economia della famiglia il reddito da attività lucrativa conseguito all'estero.

Concludere differentemente equivarrebbe, infatti, a ritenere che l'onere finanziario rappresentato dai figli sarebbe sostenuto totalmente o parzialmente (suddividendo il reddito del marito) dal genitore senza attività lucrativa, ciò che rappresenta, sempre a mente della Cassa, una finzione legale non tollerata dalle norme vigenti.

Occorre poi senz'altro rammentare come si sia passati da un regime che non prevedeva alcun assegno per le PSAL (vLaf) alla possibilità di sì riconoscere tale diritto (LAFam) ma limitatamente ai casi dove vi siano redditi modesti (cfr. KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 15).

Ora, le persone che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di PC AVS/Al e se il reddito imponibile federale è inferiore ai limiti indicati, hanno diritto all'assegno.

Secondo il testo dell'art. 19 cpv. 2 LAFam, per la determinazione del reddito delle PSAL è preso in considerazione il reddito imponibile secondo la LIFD.

La Cassa ribadisce tuttavia che nei casi particolari analoghi alla fattispecie che qui ci occupa, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni con recenti sentenze (25.11.2011 e 12.12.2011) ha ritenuto che l'operato della Cassa per la determinazione del reddito dovesse essere approvato, esprimendo in particolare: "E' vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr art. 19 opv. 2 LAFam – "reddito imponibile" - e art. 17 OAFami - "reddito imponibile" secondo la legge federale del 14 dicembre sull'imposta federale diretta").

E' altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore.

Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (...). Ora poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (...). ".

Nel caso concreto, l'esiguità del reddito imponibile (CHF 35'600.-) risultante dalla decisione dell'Ufficio di tassazione __________ 9 giugno 2011 (dopo reclamo) deriva dal fatto che il marito della signora __________ svolge un'attività lucrativa in __________, per la quale ha percepito un reddito di CHF 104'270.-; di conseguenza, per quanto esposto in precedenza, poiché detto reddito supera nettamente il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS, non è possibile riconoscere alla qui ricorrente il diritto agli assegni pretesi.

La Cassa si riconferma pertanto nel provvedimento avversato e postula la reiezione del gravame." (Doc. III)

1.4. Il 15 febbraio 2012 il rappresentante dell’assicurata ha nuovamente chiesto l’accoglimento del ricorso, rilevando:

" (…)

Si ribadisce per contro:

· che, a conoscenza della ricorrente, non vi sono situazioni analoghe già oggetto di una decisione di codesto Tribunale;

· che la normativa non fa riferimento al reddito famigliare, ma al reddito imponibile in Svizzera della persona senza attività lucrativa;

· che la novella legislativa non intendeva affatto limitare "alle situazioni di bisogno" l'attribuzione dell'assegno famigliare,visto che detti assegni non hanno lo scopo di compensare situazioni di bisogno, tant'è che per i dipendenti esso viene concesso indipendentemente dal reddito ..." (Doc. V)

Al riguardo, il 1° marzo 2012, la Cassa si è così espressa:

" (…)

· Mal si comprende come nella sua risposta di causa 7 febbraio 2012 la Cassa avrebbe potuto riferirsi a sentenze pronunciate da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in analoghe fattispecie quali la vertenza che qui ci occupa, e riportarne testualmente alcuni contenuti, in assenza delle stesse.

· Le motivazioni che hanno portato ad uno scostamento rispetto all'applicazione derivante da un'interpretazione puramente letterale degli artt. 19 cpv. 2 LAFam e 17 OAFami, sono state dettagliate nella risposta di causa.

· Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con l'introduzione del limite di reddito previsto all'art. 19 cpv. 2 LAFam, diversamente dalla categoria dei salariati per la categoria delle persone senza attività lucrativa il legislatore ha espressamente voluto riconoscere gli assegni familiari soltanto a determinate condizioni economiche." (Doc. VII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 19 della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

" 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che:

" 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

" 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia).

Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

" Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.").

L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Il Canton Ticino non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

Il legislatore federale ha dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).

Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88).

2.3. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

2.4. Le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:

" 608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35

della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.

609 È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.

610 Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

611 Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti.

612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento"

2.5. In una sentenza di principio 39. 2011.9 del 12 dicembre 2011 questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Nel caso concreto l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per i figli __________, __________ e __________, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 1). L’ amministrazione le ha negato il diritto alla prestazione richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge.

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione IFD , relativa al 2008, per la famiglia X figura un reddito imponibile di fr. 0 (cfr. Doc. A4) mentre che in quella relativa al 2009 figura un reddito imponibile di fr. 400.-- (cfr. doc. A5).

L’esiguità di tali redditi deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario di fr. 108'420.-- (cfr. Doc. 4/6).

Confrontata con questa situazione particolare l’amministrazione ha preso in considerazione il reddito di fr. 60'900 nel 2008 (doc. A4) e di fr. 69'500 nel 2009 (cfr. doc. A5) determinante per l’aliquota ed ha negato il diritto all’assegno per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (nel 2009 e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).

L’operato dell’amministrazione deve essere approvato.

È vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").

È altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore.

Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).

Ora, poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).

La correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità").

A ragione la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.

L’assicurata ritiene che il reddito determinante per l’aliquota debba essere diviso a metà. Questo Tribunale ancora recentemente ha lasciato aperta tale questione in quanto, vista l’entità dei redditi in questione in quei casi, la soluzione non sarebbe comunque cambiata (cfr. STCA 39.2009.9 del 18 novembre 2010 e STCA 39.2011.7 del 25 novembre 2011).

Tale questione deve invece venire affrontata in questa occasione.

Nel senso auspicato dall’assicurata si sono espressi, in dottrina, Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:

" e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non condivide questa interpretazione della dottrina. Infatti, come hanno giustamente sottolineato la Cassa e l’UFAS (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 1.5), lo scopo della legge impone di tenere conto di tutti i redditi a disposizione del nucleo familiare.

D’altra parte va sottolineato che la questione che qui ci interessa è del tutto diversa rispetto a quelle delle modalità di fissazione dei contributi AVS di una persona che non esercita un'attività lucrativa o di quella relativa all’importo massimo della rendita AVS spettante alle persone coniugate (su quest'ultimo aspetto cfr. il consid. 2.4. in fine).

L’assicurata ha poi fatto accenno alla disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr. consid. 1.4).

Al riguardo, secondo questo Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce il reddito.

Inoltre, a proposito del diverso trattamento riservato ai conviventi, il TCA rileva che siccome il riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia di assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag. 130 seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS /AI cfr. DTF 137 V 82).

Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consid. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").

È comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente, come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF 8C_796/2010 del 25 marzo 2011).

E’ infine utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr. il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali"."

2.6. Chiamato a pronunciarsi nel caso concreto questo Tribunale

non può che confermare, per gli stessi motivi, quanto stabilito

il 12 dicembre 2011 nella sentenza 39.2011.9 riprodotta al

considerando precedente.

Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha rifiutato all’assicurata il diritto agli assegni per le figlie, visto che il reddito determinante per l’aliquota fiscale relativo all’anno 2009 (di fr. 113'000.-- per l’IFD, cfr. doc. L) è superiore all’importo corrispondente al 150 per cento di una rendita massima completa dell’AVS (pari a fr. 41'040 annui nel 2009 e nel 2010 e a fr. 41'760.-- nel 2011).

La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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