Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2012.14
Entscheidungsdatum
20.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2012.14

rs

Lugano 20 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2012 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 3 dicembre 2012 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 7 giugno 2011, ha ordinato ai coniugi RI 1 e RI 1 di restituire l’importo di fr. 7’940.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2011 (cfr. doc. A2).

In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto da accertamenti effettuati è emerso, da un lato, che l’attività lucrativa di RI 2 presso __________ è iniziata il 1° giugno 2010 e non soltanto nell’agosto 2010, dall’altro, che lo stipendio conseguito da RI 1 presso la __________ ammontava a fr. 4'000.--, anziché fr. 3'000.-- (cfr. doc. A2).

1.2. Con ulteriore decisione del 2 gennaio 2012 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata dagli assicurati il 9 giugno 2011 (cfr. doc. 13), poiché non poteva essere loro riconosciuta la buona fede, visto che, in primo luogo, non avrebbero comunicato tempestivamente all’amministrazione l’inizio da parte della moglie nel giugno 2010 dell’attività lavorativa presso la __________.

In secondo luogo, a prescindere da una violazione dell’obbligo di informare riguardo all’entità del salario percepito dal marito presso la __________, gli assicurati, quando hanno avuto conoscenza dell’importo degli assegni e soprattutto degli elementi di calcolo, avrebbero dovuto perlomeno dubitare della correttezza dei conteggi e contattare la Cassa per segnalare l’errato computo o comunque chiedere ragguagli in merito (cfr. doc. 15).

1.3. A seguito del reclamo degli assicurati (cfr. doc. 16), la Cassa, il 3 dicembre 2012, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato che, siccome l’inizio dell’attività lavorativa presso la __________ il 1° giugno 2010 è stato comunicato il 23 luglio 2010, gli assicurati hanno violato l’obbligo di informare e, quindi, deve essere loro negato il presupposto della buona fede.

Inoltre, per quanto attiene all’entità del salario del marito, gli assicurati, al più presto dalla notifica della decisione del 21 luglio 2010 afferente agli assegni, considerando gli importi in questione della retribuzione - si passa da uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-- x 13 mensilità a un salario lordo mensile di fr. 4'000.-- x 13 mensilità, avrebbero dovuto contattare la Cassa e segnalare l’errore o perlomeno chiedere spiegazioni (doc. A1).

1.4. La decisione su reclamo è stata tempestivamente impugnata dai coniugi RI 1, i quali si sono così espressi:

" (…) riteniamo di essere sempre stati tempestivi a notificare ogni cambiamento nell’economia famigliare e non riteniamo giusto che ci venga contestata la nostra negligenza per non aver notato l’errore fatto dalla cassa che bensì ha ammesso il suo errore nel calcolo del reddito del sottoscritto RI 1. Sino alla decisione di restituzione dell’ass. integr. e ass. prima inf. fattaci il 07.06.2011 non ci siamo resi conto dell’errore, poiché non sapevamo nemmeno come interpretare la tabella dei calcoli, ci basavamo solo sulla somma effettiva versata poiché era quella che ci interessava e naturalmente nutrivamo piena fiducia nel calcolo fatto dall’ente. Solo quando effettivamente ci siamo recati in sede il 13.01.2012 per contestare la decisione ci è stato spiegato dove dovevamo prestare attenzione in futuro.

Ci teniamo a ripetere la nostra onestà dei fatti e ci appelliamo alla clemenza del Tribunale d’Appello.

Facciamo bensì presente che non siamo in possesso di tale somma e a peggiorare la nostra situazione economica abbiamo altri debiti di somme elevate in corso.

(…)” (Doc. I)

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato ai coniugi RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 7’940.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° luglio 2010 al 31 gennaio 2011.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché non avrebbero comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività lucrativa della moglie presso la __________.

Inoltre, riguardo al salario del marito che è stato erroneamente conteggiato in misura di fr. 3'000.-- al mese x 13 mensilità, invece di fr. 4'000.-- al mese x 13 mensilità, gli assicurati hanno sì debitamente informato dell’aumento, tuttavia gli stessi non hanno contattato l’amministrazione segnalando l’errore o perlomeno chiedendo ragguagli. Gli assicurati, però, prestando l’attenzione da loro ragionevolmente esigibile alle decisioni degli assegni, avrebbero potuto rendersi conto dell’errato calcolo (cfr. doc. A1; 15).

I ricorrenti sostengono, per contro, di avere agito in buona fede e di avere tempestivamente notificato ogni cambiamento all’amministrazione, come pure di non essersi resi conto dell’errore fino all’emanazione della decisione di restituzione, poiché non sapevano come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari (cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Inoltre, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

2.11. In concreto il 28 giugno 2010 RI 1 ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:

" Lodevole istituto,

vi trasmetto documenti relativi al cambiamento della nostra situazione economica familiare.

Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e confido in un riesame della suddetta pratica nel minor tempo possibile

Vogliate nel frattempo gradire i miei cordiali saluti.

__________, 28.06.2010

Allegati: contratto lavoro marito

busta paga marito

contratto lavoro moglie

busta paga moglie” (Doc. 5)

Il “contratto lavoro marito” annesso allo scritto del 28 giugno 2010 corrisponde al contratto di lavoro con la ditta __________ concluso il 16 giugno 2010 che prevedeva l’assunzione di RI 1 dal 8 giugno 2010 in qualità di posatore con una retribuzione lorda di fr. 4'000.-- al mese (cfr. doc. 4).

Il conteggio salario allegato è quello relativo al mese di giugno 2010, e meglio al lasso di tempo 8-30 giugno 2010 in cui l’insorgente ha lavorato per la ditta di __________ (cfr. doc. 3).

Dallo stesso emerge che il salario lordo del marito per il periodo di giugno 2010 in cui ha lavorato era di fr. 3'000.--. E’ stato, al riguardo, precisato che in quel mese egli è stato attivo al 75% e che il salario base mensile lordo era di fr. 4'000.-- (cfr. doc. 3).

Il “contratto lavoro moglie” trasmesso alla Cassa con la lettera del 28 giugno 2010 coincide con il contratto di lavoro concluso tra RI 2 e la __________.

La ricorrente è stata assunta dal 1° giugno 2010 quale responsabile ordine e pulizie con uno stipendio di fr. 250.-- lordi al mese (cfr. doc. 2).

Il conteggio di stipendio annesso si riferisce all’ __________ (cfr. doc. 1).

Il 23 luglio 2010 i ricorrenti hanno, poi, inviato un ulteriore scritto alla Cassa a cui hanno allegato ulteriori documenti relativi al cambiamento della loro situazione familiare, denominati “contratto di lavoro e busta paga moglie” (cfr. doc. 9)

Il contratto di lavoro si riferisce all’impiego dell’insorgente presso la __________ in qualità di responsabile ordine e pulizie, iniziato il 1° giugno 2010 con una retribuzione mensile di fr. 550.-- lordi (cfr. doc. 8).

Dal conteggio di salario del 5 luglio 2010 afferente al mese di giugno 2010 emerge effettivamente uno stipendio di fr. 550.-- lordi al mese (cfr. doc. 7).

2.12. Attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA rileva, per quanto riguarda le occupazioni svolte da RI 2, che alla lettera inviata dal ricorrente il 28 giugno 2010 è stato annesso unicamente il contratto di lavoro concluso dalla moglie con la __________ a partire dal 1° giugno 2010 ad esclusione del contratto di impiego con la __________ sempre iniziato il 1° giugno 2010.

Quest’ultimo contratto è stato tuttavia inviato all’amministrazione il 23 luglio 2010 (cfr. doc. 9; 8) con il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 (cfr. doc. 7).

Al riguardo va osservato che il conteggio di salario dell’occupazione di RI 2 presso la __________ è stato rilasciato soltanto il 5 luglio 2010 (cfr. doc. 7), a differenza del conteggio di salario del mese di giugno 2010 relativo all’attività presso la __________, emesso il 18 giugno 2010 (cfr. doc. 3), e del conteggio del mese di giugno 2010 attinente all’impiego presso la __________ a disposizione della ricorrente perlomeno dal 28 giugno 2010 (cfr. doc. 5; 1).

E’, quindi, altamente verosimile che l’assicurata abbia ricevuto lo stipendio del mese di giugno 2010 unicamente nel mese di luglio 2010.

Il contratto di lavoro concluso dal marito con la __________rl con effetto dal 8 giugno 2010 che enuncia a chiare lettere che la retribuzione era di fr. 4'000.-- lordi al mese è stato, inoltre, allegato dai ricorrenti allo scritto del 28 giugno 2010 (cfr. doc. 4).

Il conteggio di salario del mese di giugno 2010, anch’esso trasmesso alla Cassa il 28 giugno 2010, indica poi il motivo per il quale la retribuzione lorda di quel mese ammontava a fr. 3'000.-, invece di fr. 4'000.--, ossia poiché l’assicurato ha lavorato non per l’intero mese, ma dal 8 al 30 giugno 2010 (75% di fr. 4'000.-- = fr. 3'000).

Di fatto i ricorrenti, entro il 23 luglio 2010, hanno così comunicato all’amministrazione tutti i loro nuovi impieghi iniziati nel mese di giugno 2010 con i rispettivi salari da porre alla base dei calcoli dell’assegno integrativo e di prima infanzia.

Del resto con lo scritto del 28 giugno 2010 gli insorgenti hanno inviato la documentazione afferente alle nuove occupazioni, confidando nel riesame della pratica di assegni familiari (cfr. doc. 5).

Con lo scritto del 23 luglio 2010 a cui hanno allegato il contratto di lavoro con la __________ e il relativo conteggio di salario del mese di giugno 2010 essi hanno, altresì, fatto riferimento al “cambiamento” intervenuto nella loro economia familiare (cfr. doc. 9).

Alla fine di luglio 2010 la Cassa avrebbe, dunque, potuto già adeguare i conteggi degli assegni dal mese di giugno 2010 e non solo da agosto 2010 (cfr. doc. 10).

In queste circostanze secondo questo Tribunale agli assicurati può esser imputata al massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negare loro la buona fede, cfr. consid. 2.7), per non avere inviato già il 28 giugno 2010 perlomeno il contratto di lavoro con la __________ e per non avere in seguito, il 23 luglio 2010, attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione sul fatto che anche il contratto con la __________ aveva avuto inizio il 1° giugno 2010 e che da quel mese la ricorrente aveva percepito lo stipendio.

Per un diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla domanda di revisione di una precedente decisione.

Per quanto concerne, poi, l’entità dello stipendio conseguito dal marito presso la __________, come visto, dai documenti allegati dai ricorrenti allo scritto del 28 giugno 2010 risulta chiaramente che il salario ammontava a fr. 4'000.-- (cfr. doc. 5, 4, 3).

In effetti relativamente a questo punto anche la Cassa ha indicato che non si tratta di stabilire se vi sia stata oppure no violazione dell’obbligo di informare, visto che gli assicurati con lettera del 28 giugno 2010 l’hanno effettivamente informata che dal 8 giugno 2010 il marito ha iniziato un’attività lucrativa presso la __________ con uno stipendio lordo di fr. 4'000.-- (cfr. doc. 15).

La decisione su reclamo contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro motivo.

2.13. Ai ricorrenti, a seguito del loro scritto del 28 giugno 2010 e dell’annessa documentazione (cfr. consid. 2.11.), è stata notificata una decisione del 21 luglio 2010, con la quale sono stati posti al beneficio, per il periodo luglio 2010 – gennaio 2011, di un assegno integrativo di fr. 1'260.-- al mese (cfr. doc. 6).

Nella tabella di calcolo allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 47'050.-- annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1 e di fr. 3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 (cfr. Doc. 6).

Inoltre, sulla base della lettera e dei documenti del 23 luglio 2010 (cfr. consid. 2.11.), il 18 agosto 2010 all’attenzione degli assicurati è stata emanata un’ulteriore decisione valida dall’agosto 2010 al gennaio 2011 con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo di fr. 1'197.-- (cfr. doc. 10).

Nella tabella di calcolo allegata figura un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 54'200.-- annui, composto di fr. 43'800.-- reddito da attività dipendente di RI 1, di fr. 3'250.-- reddito da attività dipendente di RI 2 e di fr. 7'150.-- reddito da attività dipendente di RI 2 (cfr. doc. 10).

Tuttavia il reddito di RI 1 presso la __________ ammontava in realtà a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x 13) e non solo a fr. 43'800.--, come invece conteggiato nelle decisioni della Cassa.

Inoltre il conseguimento del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________ di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8) ha avuto inizio prima dell’agosto 2010, contrariamente a quanto considerato dall’amministrazione.

2.14. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.

2.15. Nel caso concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che il reddito di RI 1 presso la __________ ammontava a fr. 52'000.-- annui (fr. 4000.-- x 13) e non solo a fr. 43'800.-- come considerato dalla Cassa nelle decisioni del 21 luglio 2010 e del 18 agosto 2010 (cfr. doc. 6; 10).

Inoltre, il conseguimento del reddito da attività dipendente di RI 2 presso la __________ di fr. 7'150.-- annui (fr. 550 x 13, cfr. doc. 8) ha avuto inizio prima dell’agosto 2010.

Se gli assicurati avessero prestato la debita attenzione alle Tabelle di conteggio degli assegni, non avrebbero potuto non rilevare una differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione e quanto tenuto in considerazione dalla Cassa.

Tale differenza, per quanto riguarda il salario conseguito da RI 1 presso la __________, è pari a fr. 8'200.-- annui (fr. 52'000.-- - fr. 43'800.--), importo che l’amministrazione a torto non ha computato nel reddito da attività dipendente del marito.

Per il mese di luglio 2010, poi, indipendentemente dall’esame della correttezza delle cifre, già doveva attirare l’attenzione dei ricorrenti il fatto che nei conteggi degli assegni non fosse indicato il reddito di RI 2 percepito presso la __________.

Tenendo conto che quest’ultimo corrisponde a fr. 7'150.-- annui e sommando tale ammontare a fr. 8'200.--, si ottiene una differenza tra quanto effettivamente guadagnato dagli assicurati nel mese di luglio 2010 calcolato su un anno (fr. 52'000.-- + fr. 3'250.-- + fr. 7'150.--= fr. 62'400.--; cfr. doc. 3; 1; 7) e quanto computato dalla Cassa (fr. 43'800.-- + fr. 3'250.-- = fr. 47'050.--; cfr. doc. 6) di fr. 15'350.--.

Vista l’entità degli importi di reddito erroneamente non conteggiati dalla Cassa, ai ricorrenti non poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull'importo degli assegni spettanti loro.

Questa soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del loro scritto del 28 giugno 2010 alla Cassa risulta evidente che gli assicurati, che erano al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia dal febbraio 2010 (cfr. doc. A2), erano coscienti del fatto che il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia e il relativo importo dipendeva anche dal reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr. doc. 5: "vi trasmetto documenti relativi al cambiamento della nostra situazione economica familiare. Resto a vostra disposizione pr qualsiasi chiarimento e confido in un riesame della suddetta pratica (…) Allegati: contratto lavoro marito, busta paga marito, contratto lavoro moglie, busta paga moglie”).

Un'attenta lettura delle Tabelle di calcolo degli assegni del 21 luglio 2010 e del 18 agosto 2010 (cfr. doc. 6, 10) avrebbe permesso agli assicurati di constatare, in primo luogo, che nel mese di luglio 2010 hanno ricevuto assegni di importo superiore a quello di diritto, in quanto la Cassa non aveva computato il reddito conseguito dalla moglie presso la __________ e aveva tenuto conto di un salario inferiore a quello reale per il marito.

In secondo luogo, che ogni mese percepivano assegni il cui ammontare risultava più elevato di quello realmente spettante loro sempre a causa dell’errore della Cassa che aveva conteggiato un salario inferiore a quello effettivamente versato a RI 1.

Non è di ausilio alcuno agli assicurati l’asserzione ricorsuale secondo cui non sapevano come interpretare la tabella dei calcoli (cfr. doc. I).

Infatti, perlomeno per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni familiari e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle prestazioni.

Ognuno sa quanto guadagna e, quindi, già una semplice lettura della tabella, che per di più nella presente evenienza indica specificatamente “Reddito attività dipendente contribuente RI 1” e “Reddito attività dipendente coniuge RI 2” (cfr. doc. 10; 6), permette di constatare se gli importi considerati dalla Cassa equivalgono o meno a quelli percepiti mensilmente dalla famiglia.

I ricorrenti dovevano così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione. Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la loro buona fede, visto anche, e lo si ripete, la rilevante entità della differenza tra il reddito considerato e quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

Da rilevare, peraltro, che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Infine va ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

Per un caso analogo cfr. STCA 38.2011.14 del 15 febbraio 2012, con cui il TCA ha confermato il diniego del condono dell’obbligo di restituire degli assegni integrativi percepiti indebitamente da un’assicurata a causa dell’estensione dell’attività lavorativa.

Questa Corte, da un lato, ha rilevato che all’assicurata, la quale in una lettera alla Cassa, in cui si faceva principalmente accenno alla modifica della composizione del nucleo familiare, aveva indicato che entrambi i coniugi lavoravano e aveva allegato l’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale in cui figurava esplicitamente l’importo del suo salario mensile lordo, poteva essere imputata al massimo una negligenza lieve per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione anche sull’aspetto del reddito da lei conseguito.

Dall’altro, ha, però, stabilito che la buona fede dell’assicurata andava negata, visto che non aveva informato la Cassa dell’errore circa il computo del reddito. In effetti, visto che un’attenta lettura della Tabella di calcolo AFI le avrebbe permesso di immediatamente constatare che il reddito computato dalla Cassa era nettamente inferiore (della metà) rispetto a quello conseguito e che quindi l’assegno di cui beneficiava era superiore a quello di diritto, avrebbe dovuto segnalare l’errore all’amministrazione.

2.16. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 3 dicembre 2012 della Cassa.

A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli assicurati deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A1 pag. 4).

Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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