Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2012.11
Entscheidungsdatum
05.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2012.11

rs

Lugano 5 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2012 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 12 ottobre 2012 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 12 ottobre 2012, ha confermato il proprio provvedimento del 30 gennaio 2012, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr. 8’944.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° febbraio al 30 settembre 2011 (cfr. doc. A2; 33).

In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione del caso nel settembre 2011 è venuta sapere che RI 2 era al beneficio di indennità di disoccupazione non computate nella decisione con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo dal febbraio 2011.

La Cassa ha poi considerato infondata la censura di perenzione relativa del diritto di richiedere il rimborso di assegni integrativi formulata nel reclamo, indicando, da un lato, che il termine annuale non può cominciare a decorrere prima che l’amministrazione abbia perlomeno statuito sull’assegnazione delle prestazioni e/o versato le medesime. Dall’altro, che in considerazione di come la decisione errata dati 3 marzo 2011, mentre la decisione di restituzione sia sta emessa il 30 gennaio 2012, non si comprende in che modo quest’ultima possa essere ritenuta perenta (cfr. doc. A2).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 12 ottobre 2012 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto l’annullamento della stessa, nonché della decisione di restituzione del 30 gennaio 2012.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, i ricorrenti hanno addotto:

" (…)

Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che per il periodo dal mese di febbraio al mese di settembre nei calcoli eseguiti dalla Cassa per il signor RI 2 a torto non è stata considerata alcuna indennità di disoccupazione; segnatamente, dagli atti emerge che per questo periodo secondo la Cassa nei calcoli si sarebbero dovute considerare indennità di disoccupazione nella misura di fr. 30'753.-; segnatamente di fr. 23'175.-. In quest’ordine di idee per la Cassa l’assicurato sarebbe tenuto a restituire l’importo di fr. 8'944.-.

Sennonché, l’importo di fr. 30'753.-, segnatamente di fr. 23'175.- nel caso concreto è solo frutto di un’ipotesi. Se quest’ultimo modo di procedere può essere condiviso nel contesto della procedura necessaria per valutare il diritto alle prestazioni questo medesimo modo di procedere non può invece essere condiviso nel contesto di una procedura di revisione processuale o riconsiderazione. In queste ultime determinante è piuttosto la situazione reale e non invece nuovamente quella ipotizzata. Analogo discorso vale per le persone esercitanti un’attività indipendente. Per queste ultime inizialmente si esegue infatti un calcolo prettamente ipotetico che alla fine dell’anno viene debitamente rivisto sulla base dei risultati effettivi.

Stando quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto e ribadito dalla Cassa, quale indennità di disoccupazione nei calcoli eseguiti dalla Cassa in concreto va preso in considerazione l’importo di complessivi fr. 15'908.- così come certificato dalla competente Cassa di disoccupazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 23). Eseguendo i calcoli con quest’ultimo importo in concreto non emerge alcuna indennità erogata in eccesso. Segnatamente, per questo medesimo motivo non si giustifica pertanto chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite.” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 29 novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa si è pronunciata al riguardo il 14 dicembre 2012 (cfr. doc. VII).

1.6. Il 19 dicembre 2012 il patrocinatore degli assicurati ha inviato un ulteriore scritto (cfr. doc. IX).

1.7. La parte resistente, il 10 gennaio 2013, si è riconfermata nei contenuti della risposta di causa e delle osservazioni del 14 dicembre 2012, ribadendo la propria richiesta di vedere confermata la decisione impugnata (cfr. doc. XI).

1.8. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono o meno restituire l’ammontare di fr. 8’944.--, corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nel periodo dal mese di gennaio al mese di febbraio al mese di settembre 2011.

Più precisamente andrà verificato se il calcolo dell’assegno integrativo andava effettivamente rivisto e se l’importo chiesto in restituzione risulta corretto.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.2. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo tenore è il seguente:

" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

  1. gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
  2. LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo

del diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite

na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona sola

c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo

la terza persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo

quinta persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo

ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Per l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

"

  • per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)

2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione del caso nel settembre 2011 è venuta sapere che RI 2 era al beneficio di indennità di disoccupazione non computate nella decisione con cui agli stessi è stato erogato un assegno integrativo dal febbraio 2011 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Gli insorgenti, dal canto loro, hanno fatto valere che gli importi annui di fr. 30'753.--, rispettivamente di fr. 23'175.-- considerati dalla Cassa nei nuovi calcoli dell’assegno integrativo a titolo di indennità di disoccupazione sono solo frutto di un’ipotesi.

A mente dei ricorrenti questo modo di procedere può essere condiviso nella procedura volta alla valutazione del diritto alla prestazione, ma non nel contesto di una procedura di revisione processuale o riconsiderazione, poiché in quest’ultimo caso determinante è piuttosto la situazione reale e non quella ipotizzata.

Gli assicurati, al riguardo, hanno precisato che analogo discorso vale per le persone esercitanti un’attività indipendente, relativamente alle quali inizialmente si esegue un calcolo prettamente ipotetico che alla fine dell’anno viene debitamente rivisto sulla base dei risultati effettivi.

Essi ritengono, quindi, che quale indennità di disoccupazione nei calcoli eseguiti dalla Cassa, in concreto, vada preso in considerazione l’importo di complessivi fr. 15'908.- così come certificato dalla competente Cassa di disoccupazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Gli insorgenti hanno infine sottolineato che, eseguendo i calcoli con quest’ultimo importo non emerge alcuna indennità erogata in eccesso (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nel ricorso, a giusta ragione, gli assicurati non hanno più sostenuto, come invece invocato nel reclamo (cfr. doc. 36), che il diritto della Cassa di chiedere la restituzione degli assegni integrativi percepiti da febbraio a settembre 2011 sia perento (cfr. doc. I).

In effetti l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.3.), prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.9.).

In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.9.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

Cfr. pure STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata corrisposta (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Nel caso di specie la Cassa ha riconosciuto agli assicurati un assegno integrativo a far tempo dal 1° febbraio 2011 con decisione del 3 marzo 2011 (cfr. doc. 27; A13).

Il termine di perenzione di un anno ha iniziato a decorrere al più presto nel marzo 2011 (nel caso in cui l’amministrazione fosse già a conoscenza nel marzo 2011 del fatto che il ricorrente percepiva delle indennità di disoccupazione – ipotesi questa che in ogni caso si rivela alquanto improbabile alla luce della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 pervenuta alla Cassa l’8 febbraio 2011 da cui emerge che RI 2, annunciatosi all’URC il 14 gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione; cfr. doc. 28) ed è scaduto nel marzo 2012.

Allorché la Cassa, il 30 gennaio 2012, ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni percepite da febbraio a settembre 2011 (cfr. doc. 33), il diritto al rimborso della stessa non era, dunque, ancora perento.

2.9. Per quanto riguarda il principio della restituzione, va evidenziato che la Cassa, quando il 3 marzo 2011 ha deciso di accordare un assegno integrativo agli assicurati per il periodo febbraio – settembre 2011, quale reddito computabile, ha tenuto conto unicamente del reddito da attività dipendente della moglie di fr. 43'574.-- e del reddito della sostanza di fr. 24.-- (cfr. doc. 27).

A titolo di indennità della disoccupazione non è stato computato alcunché sulla base della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 7 febbraio 2011 in cui è stato indicato che RI 2, annunciatosi all’URC il 14 gennaio 2011 con effetto dal 26 gennaio 2011, aveva esaurito il diritto a indennità di disoccupazione (cfr. doc. 28).

A seguito della revisione del caso degli assicurati nel settembre 2011 è, invece, emerso che il marito beneficiava di indennità di disoccupazione già dal mese di gennaio 2011, successivamente alla fine (il 25 gennaio 2011) del suo rapporto di impiego con la Clinica Sant’Anna (cfr. doc. 33; A2; 6-6h; 10).

In particolare per il periodo rilevante, ossia da febbraio a settembre 2011, dai conteggi della Cassa di disoccupazione si evince che l’assicurato nel mese di febbraio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'362.-- lordi (fr. 118.10 indennità giornaliera x 20 giorni controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di marzo 2011 ha ricevuto indennità per fr. 2'716.30 lordi (fr. 118.10 indennità giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b), nel mese di aprile 2011 ha percepito indennità pari a fr. 2'480.10 lordi (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni controllati; cfr. doc. 6a), nel mese di maggio 2011 gli sono state versate indennità di complessivi fr. 1’958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6d), nel mese di giugno 2011 ha ricevuto indennità per fr. 1'958.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6e), nel mese di luglio 2011 ha percepito indennità pari a fr. 1'424.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni controllati; cfr. doc. 6f), nel mese di agosto 2011 gli sono state corrisposte indennità di complessivi fr. 1’602.-- lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 18 giorni controllati; cfr. doc. 6g) e nel mese di settembre 2011 ha percepito indennità pari a fr. 525.10 lordi (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità giornaliere indennizzabili; cfr. doc. 6h).

E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo febbraio – settembre 2011.

La Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

2.10. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per quanto concerne il reddito costituito da indennità di disoccupazione percepite da Vincenzo Cavaliere nel periodo da febbraio a settembre 2011, peraltro unica voce del nuovo conteggio contestata dagli assicurati, va evidenziato, da un lato, che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.

Dall’altro, che come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari.

Le Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2013), al p.to 4620.02 enunciano:

" Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Nel caso di specie il modo di procedere della Cassa che ha considerato i conteggi mensili della Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 6a-6h), tenendo conto in modo astratto dell’ammontare dell’indennità giornaliera riportato su base mensile (moltiplicando la somma dell’indennità giornaliera x 21,7; cfr. art. 40a OADI), rispettivamente su base annua, e meglio ha effettuato due nuovi conteggi dell’assegno integrativo computando in uno un reddito annuo da indennità di disoccupazione di fr. 30'753.-- (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21.7 x 12 mesi) e nell’altro un reddito annuo da prestazioni LADI di fr. 23'175.-- (fr. 89.-- indennità giornaliera x 21,7 x 12 mesi), senza considerare le indennità percepite, non si rileva corretto, poiché non attinente alla realtà dei fatti.

Per inciso giova osservare che, ad ogni modo, erroneamente l’amministrazione ha tenuto conto del reddito da indennità di disoccupazione riportato su base annua di fr. 30'753.-- (cfr. consid. 2.10.; fr. 118.10 x 21,7 x 12 mesi) per il periodo febbraio – maggio 2011 (cfr. doc. A2 pag. 6; doc. A20; A21), quando invece, l’indennità giornaliera di fr. 118.10 si riferisce esclusivamente ai mesi da febbraio ad aprile 2011 (cfr. doc. 6a- 6c). da maggio 2011 l’indennità giornaliera è diminuita a fr. 89 (cfr. doc. 6d).

La Cassa, quando ha emesso l’ordine di restituzione il 30 gennaio 2012 disponeva, infatti, dei conteggi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione realmente percepite dal ricorrente nell’arco di tempo febbraio – settembre 2011, pervenuti alla stessa il 22 novembre 2011 (cfr. doc. 6a - 6h).

L’amministrazione, dunque, al fine di calcolare l’importo dell’assegno integrativo effettivamente spettante agli assicurati nel periodo in questione avrebbe dovuto far capo a tali dati reali.

Più specificatamente, pertanto, nel calcolo volto alla determinazione dell’ammontare di assegni integrativi da restituire per il lasso di tempo febbraio – settembre 2011, a titolo di indennità di disoccupazione va considerata la somma delle indennità di disoccupazione lorde mensili versate all’insorgente dal febbraio al settembre 2011, pari a fr. 15'025.50 [fr. 2'362.-- lordi di febbraio 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 20 giorni controllati; cfr. doc. 6a) + fr. 2'716.30 lordi di marzo 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 23 giorni controllati; cfr. doc. 6b) + fr. 2'480.10 lordi di aprile 2011 (fr. 118.10 indennità giornaliera x 21 giorni controllati; cfr. doc. 6a) + fr. 1’958.-- lordi di maggio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6d) + fr. 1'958.-- lordi di giugno 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 22 giorni controllati; cfr. doc. 6e) + fr. 1'424.-- lordi di luglio 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 16 giorni controllati; cfr. doc. 6f) + fr. 1’602.-- lordi di agosto 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 18 giorni controllati; cfr. doc. 6g) + fr. 525.10 lordi di settembre 2011 (fr. 89.-- indennità giornaliera x 5.9 indennità giornaliere indennizzabili; cfr. doc. 6h)], riportata su base annua corrispondente a fr. 22'538.16 (fr. 15'025.50 : 8 mesi - da febbraio a settembre 2011 – x 12 mesi).

Non può, invece, essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui la Cassa avrebbe dovuto computare, a titolo di indennità di disoccupazione, la somma di fr. 15'908.-- dichiarata dalla Cassa di disoccupazione per il 2011 (cfr. doc. I).

In effetti l’importo di 15'908.-- risultante dal certificato del 29 maggio 2012 allestito dalla Cassa di disoccupazione a fini fiscali è al netto e riguarda l’intero 2011 (cfr. doc. A23)

Dal certificato del 29 maggio 2012 si evince peraltro che il ricorrente nel mese di dicembre 2011 non ha controllato alcun giorno di disoccupazione (cfr. doc. A23).

Nel mese di gennaio 2011, inoltre l’assicurato era ancora, fino al 25 gennaio 2011, attivo professionalmente (cfr. doc. 33; 10).

Far capo, quindi, a tale ammontare annuo per stabilire il reale importo mensile dell’assegno integrativo a cui avevano diritto i ricorrenti da febbraio a settembre 2011 non rispecchierebbe la realtà della situazione economica degli insorgenti nel periodo determinante (febbraio – settembre 2011).

Per quanto attiene al raffronto con i lavoratori indipendenti di cui all’impugnativa (cfr. doc. I pag. 6), va osservato che è vero che dapprima si esegue un calcolo fondato su dati ipotetici e in seguito quest’ultimo viene rivisto sulla base dei risultati effettivi.

E’ altrettanto vero, però, che se emerge che l’attività indipendente è stata svolta unicamente in alcuni mesi dell’anno e quindi il reddito effettivamente conseguito si riferisce soltanto ad alcuni mesi (ad esempio agli ultimi sei), non si tiene conto di tale importo per ogni mese dell’anno, bensì solo per gli ultimi sei mesi in cui è stato conseguito riportato su base annua.

2.11. Come già evidenziato, l’unica voce contestata dei nuovi conteggi, sia relativamente ai redditi che alle spese computabili (cfr. doc. A21; A22), è il reddito da indennità di disoccupazione.

In proposito è utile rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195;, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; STFA P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Nel caso di specie il ricorrente non ha portato elementi tali da dimostrare l'inesattezza di alcuna altra delle voci dei nuovi conteggi della Cassa.

Di conseguenza, alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli atti vanno rinviati alla Cassa affinché, dapprima, operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante ai ricorrenti nel periodo da febbraio a settembre 2011 che contempli, a titolo di indennità di disoccupazione la somma di fr. 22'538.16 (cfr. consid. 2.10.).

In seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni di famiglia, rideterminerà la somma di assegni integrativi percepita indebitamente dagli insorgenti nel lasso di tempo febbraio – settembre 2011 da restituire.

2.12. Parzialmente vincenti in causa i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo impugnata è annullata.

§ L'incarto è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di assegni integrativi versati ai ricorrenti nel periodo febbraio – settembre 2011 da restituire.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà ai ricorrenti la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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