Raccomandata
Incarto n. 39.2011.9
DC/sc
Lugano 12 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 maggio 2011 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha confermato la decisione del 25 giugno 2010 (cfr. Doc. A3) con la quale ha negato a RI 1 il diritto all’assegno per figli quale persona senza attività lucrativa in quanto il reddito imponibile della sua famiglia è superiore all’importo massimo fissato dalla legge per poter beneficiare di questa prestazione.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Con decisione del 25 giugno 2010 la Cassa nega il diritto agli assegni familiari all'opponente, poiché il suo reddito imponibile secondo la Legge federale sull'imposta federale diretta, relativo all'anno 2008, sommato al reddito conseguito in __________ dal signor __________, supera il limite posto dall'art. 19 cpv. 2 della Legge federale sugli assegni familiari, vale a dire, per il biennio 2009-2010, fr. 41'040.-- annui (il valore 2011 equivale a fr. 41'760.--).
(…)
La marginale numero 607 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), modificate in data 1° gennaio 2011 ed applicabili retroattivamente al 1° gennaio 2009 – attualmente disponibili unicamente in lingua francese e tedesca –, precisa che per avere diritto agli assegni familiari non va superato un limite di reddito di 41'040.-- franchi all'anno o 3'420.-- franchi al mese. La Cassa fa osservare che tali limiti si riferiscono al biennio 2009-2010 e che dal 2011 gli stessi corrispongono a 41'760.-- franchi annui, rispettivamente a 3'480.-- franchi mensili.
Prima di emettere la decisione 25 giugno 2010 la Cassa ha preso dapprima contatto con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) chiedendo un parere per la corretta risoluzione di questa fattispecie.
Con e-mail del 5 maggio 2010 l’UFAS risponde "Dans le cas que vous nous avez soumis, il semble que les époux soient imposés en Italie du fait de l'application de la convention contre la double imposition liant la Suisse et l'Italie. Cette convention prévoit l'imposition dans le pays où est exercée l'activité lucrative.
Si l'épouse est effectivement considérée comme sans activité lucrative en Suisse au sens de l'AVS et qu'elle paye des cotisations à ce titre, il convient d'examiner si la limite de revenu est atteinte. L'application stricte de l'art. 19, al. 2 LAFam conduit à un résultat choquant et contraire à l'esprit de la loi. La LAFam introduit un droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative que si elles sont de condition modeste. Par ailleurs, ce droit est subsidiaire par rapport à celui d'un salarié et il n'existe pad de droit à la différence. La situation que vous soumettez nous semble proche de l'abus de droit.
Dans la mesure où la taxation définitive selon la LIFD ne reflète nullement la situation financière du couple, il convient de s'appuyer sur tout autre document ou pièce justificative de nature à établir se le revenu déterminant est supérieur à la limite de revenu. Le n° 610 DAFam donne l'exemple d'une situation où il n'est pas approprié de se baser sur la taxation selon la LIFD pour déterminer le revenu déterminant. Le cas que vous nous avez soumis en est un autre.
Au vu des informations que vous nous avez soumises, en particulier le montant du revenu tiré de l'activité lucrative exercée en Italie, nous sommes d'avis que l'épouse ne peut prétendre à des allocations familiales en tant que non active".
Preso atto di quanto esposto dall'UFAS, e in applicazione delle norme vigenti, la Cassa, emettendo una decisione di rifiuto nei confronti dell'opponente, si è trovata interamente concorde con quanto esso affermato.
Il reddito imponibile stabilito dalla Cassa per l'anno 2008, comprensivo del reddito conseguito in __________, ammonta infatti a 60'900.-- franchi. Per l'anno 2009 tale reddito corrisponde a 69'500 franchi.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione addotta dall'opponente e riferita all'importo calcolato e definito quale rendita massima di vecchiaia dell'AVS per coniugi, si rileva che la stessa è destituita da fondamento.
In effetti, riprendendo quanto disposto dall'art. 19 cpv. 2 LAFam, il diritto agli assegni è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS.
Ritenuto che la rendita di vecchiaia per coniugi non è più in vigore dal 1° gennaio 1997, gli unici valori adottabili corrispondono a quelli di una rendita singola, come peraltro riportato nel testo di legge pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI, intitolato "AF – Assegni familiari, Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali". (…)" (Doc. A3)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto di riconoscerle il diritto all’assegno per figli, argomentando:
" (…)
L'interpretazione letterale di tale articolo vorrebbe che si considerasse pertanto il reddito imponibile di Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400 per il 2009 (vedasi notifiche di tassazione anni 2008 e 2009, allegati n. 4 e n. 5).
Tuttavia il reddito federale dei coniugi, complessivo e mondiale, di cui una parte sottoposto ad imposizione in Italia, ed una parte in Svizzera, ammonta per l'anno 2008 a Chf. 60'900.-- e per l'anno 2009 a Chf. 69'500.--.
E' proprio questo il reddito che è stato considerato dalla signora RI 1 (e dalla Cassa AF) nel giudicare il diritto al percepimento degli assegni familiari (e non quello imponibile, di cui sopra, pari a Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400 per il 2009).
Abbiamo ragione di credere che la fattispecie che è stata sottoposta in esame per email all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dalla cassa AF non corrispondesse alla fattispecie oggetto del presente ricorso; in effetti l'UFAS ritiene che l'applicazione letterale dell'art. 19 cpv. 2 LAFam conduca a un risultato scioccante e contrario alla volontà della legge.
Questa conclusione potrebbe eventualmente trovare fondamenta unicamente nel caso in cui per stabilire il diritto agli assegni familiari si facesse riferimento al reddito di Chf. 0 per il 2008 e Chf. 400 per il 2009: casistica che non è però mai neppure stata considerata dalla signora RI 1 (la stessa, infatti, ha sempre fatto riferimento al reddito mondiale e complessivo di entrambi i coniugi, imponibile o non in Svizzera).
Va detto che per il calcolo dei contributi AVS che le persone senza attività lucrativa coniugate devono pagare, vengono prese in considerazione metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito. L'entità dei contributi vengono fissati tenendo conto della tassazione federale, ed ad ogni coniuge viene attribuito metà del reddito.
Di conseguenza, non essendo specificato nulla sia nella LAFam, sia nell'OAFami, il reddito dei coniugi anche in caso di richiesta degli assegni familiari dovrebbe coerentemente essere diviso a metà fra i coniugi: la signora RI 1, avrebbe quindi un reddito di Chf. 30'450.- per l'anno 2008 e un reddito di Chf. 34'750.- per l'anno 2009, entrambi inferiori alla quota massima di Chf. 41'040.-(importo corrispondente al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS).
In caso contrario vi sarebbe una chiara disparità di trattamento, dettata da una mancata armonizzazione tra due sistemi sociali (quello AVS e quello AF) che di fatto dovrebbero essere ben coordinati tra loro.
Disparità che porta a questo risultato alquanto scioccante e penalizzante per l'assicurato:
· Per la LAVS la signora deve pagare i contributi perché il marito lavora all'estero, quindi la situazione del marito in questo caso non viene presa in considerazione e la signora RI 1 risulta essere una PSAL.
· Per la Cassa AF non vengono accordati gli assegni familiari perché il marito ha un'attività che genera reddito che, in questo caso, viene preso in considerazione al 100% e non solo in misura del 50% come invece sarebbe coerente fare per decidere se la signora ha diritto a percepire le prestazioni familiari.
Se il reddito del marito non viene preso in considerazione quando si deve decidere se la signora RI 1 deve pagare i contributi, non si capisce perché il reddito del marito debba essere invece preso in considerazione addirittura in misura del 100% e non solo al 50%, come invece richiesto dalla assicurata, quando è da decidere se concederle delle prestazioni familiari." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 agosto 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Secondo la marg. 610 DAFam prima frase, se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.
Nel caso di specie, il coniuge della ricorrente svolge un'attività lavorativa all'estero (__________) e la stessa, che è domiciliata in Svizzera e non lavora, è affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale PSAL. A mente della ricorrente si giustifica il riconoscimento del diritto agli assegni familiari sia in ragione del suo statuto a livello AVS di PSAL sia del mancato raggiungimento della soglia posta dall'art. 19 cpv. 2 LAFam atteso che il "reddito federale dei coniugi, complessivo e mondiale" (e non il reddito imponibile) per gli anni 2008 e 2009 ammonta rispettivamente a CHF 60'900.-- e CHF 69'500.--.
Come espressamente indicato nella LAFam, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Si ritiene essere sempre stato chiaro (cfr. già il rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione sul disegno dell'OAFami) che l'estensione del diritto alle PSAL ha in particolare lo scopo di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro (KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 1 segg.).
A mente della Cassa dovrebbe quindi apparire pacifico che, qualora uno dei coniugi non eserciti un'attività lucrativa, la situazione economica della famiglia sia da valutare in considerazione dei redditi di entrambi i genitori.
La presa di posizione dell'UFAS, cui si fa riferimento nella decisione impugnata e nel ricorso, ben evidenzia quale risultato si otterrebbe nel non volere considerare nell'economia della famiglia RI 1 il reddito da attività lucrativa del marito.
Concludere differentemente equivarrebbe, infatti, a ritenere che l'onere finanziario rappresentato dai figli sarebbe sostenuto totalmente o parzialmente (suddividendo il reddito del marito) dal genitore senza attività lucrativa, ciò che rappresenta, sempre a mente della Cassa, una finzione legale non tollerata dalle norme vigenti.
Occorre poi senz'altro rammentare come si sia passati da un regime che non prevedeva alcun assegno per le PSAL (vLaf) alla possibilità di sì riconoscere tale diritto (LAFam) ma limitatamente ai casi dove vi siano redditi modesti (cfr. KIESER / REICHMUTH, Praxiskommentar FamZG, art. 19 nota 15).
Ora, le persone che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di PC AVS/Al e se il reddito imponibile federale è inferiore a CHF 41'040.-- annui (per il biennio 2009-2010) hanno diritto all'assegno.
Per la determinazione del reddito delle PSAL (art. 19 cpv. 2 LAFam), è preso in considerazione il reddito imponibile secondo la LIFD.
Nel caso concreto, con un reddito determinante per l'aliquota di CHF 60'900.--, non è possibile riconoscere il diritto agli assegni pretesi.
Ne consegue che la Cassa si riconferma nel provvedimento avversato e postula la reiezione del gravame." (Doc. III)
1.4. Il 31 agosto 2011 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito al richiesta di determinare il diritto all’assegno considerando la metà dell’importo risultante dalla notifica di tassazione e, al riguardo ha rilevato:
" (…)
Specifichiamo che per il calcolo dei contributi AVS che le persone senza attività lucrativa coniugate devono pagare, viene presa in considerazione metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito dalla coppia. L'entità dei contributi viene fissata tenendo conto della tassazione federale, ed ad ogni coniuge viene attribuito metà del reddito.
Visto che non è specificato nulla né nella LAFam, né nell'OAFami, per stabilire il reddito della persona senza attività lucrativa, il reddito dei coniugi anche in caso di richiesta degli assegni familiari deve coerentemente essere diviso a metà fra i coniugi: la signora RI 1, avrebbe quindi un reddito di Chf. 30'450.-- per l'anno 2008 e un reddito di Chf. 34'750.-- per l'anno 2009, entrambi inferiori alla quota massima di Chf. 41'040.-- (importo corrispondente al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS).
In caso contrario si ammetterebbe che la legge introduca una chiara disparità di trattamento tra famiglie monoparentali o genitori viventi in regime di concubinato, e famiglie classiche.
In effetti riteniamo che per giudicare se una famiglia viva in condizioni modeste determinante sia anche il numero di adulti che la compongono: a dipendenza del numero di adulti il reddito limite fissato per stabilire il diritto o meno ad assegni dovrebbe adeguatamente mutare. Se non è previsto che questo mutui, è perché si ritiene che il reddito fiscale dei coniugi debba essere considerato in misura equa, ossia del 50% per ogni coniuge.
È infatti indubbio che una famiglia con due genitori debba fare fronte a molte più spese rispetto a famiglie costituite unicamente da un genitore.
Sorge tra l'altro spontaneo chiedersi quale calcolo adotterebbe la Cassa AF nel caso di famiglia monoparentale o vivente in regime di concubinato.
La tassazione di riferimento inferiore a Chf. 41'040.-- di una persona concubina, quindi riguardante i fattori di reddito e di sostanza di una sola persona, conferirebbe il diritto agli assegni, nonostante la somma delle tassazioni dei due concubini dovesse ammontare a Chf. 69'500.--?
O ancora, in caso di famiglia monoparentale, verrebbe riconosciuto il diritto in caso di tassazione inferiore a Chf. 41'040.--, (riferita ovviamente ad un solo adulto), mentre lo stesso diritto verrebbe negato ad una famiglia classica, formata da due genitori, dal reddito complessivo di Chf. 41'500.--, che deve sostenere più spese rispetto ad una famiglia monoparentale?
I casi sopra illustrati dovrebbero aver dimostrato come sia evidente che per giungere ad un trattamento equo di famiglie classiche o monoparentali o viventi in regime di concubinato, per definire se il reddito limite conferente il diritto agli assegni sia stato o meno oltrepassato, si renda assolutamente necessario considerare solo il 50% dei redditi della tassazione di riferimento di due coniugi, che per semplice sistematica fiscale vengono sommati e sottoposti ad imposizione in modo globale.
Siamo infatti dell'opinione che accettando l'interpretazione della Cassa AF, (secondo la quale il limite di Chf. 41'040.-- debba essere confrontato alla totalità dei redditi dell'intera famiglia, e non al 50% dei redditi, corrispondenti a quello della singola persona senza attività lucrativa), verrebbe legalizzata una inammissibile disparità di trattamento: famiglie monoparentali o viventi in regime di concubinato riceverebbero infatti assegni che verrebbero invece negati a famiglie con più adulti e viventi, a parità di reddito, in condizioni di reddito molto più modeste.
Precisiamo infine che la signora è stata considerata una PSAL perché secondo l'art. 1 a cpv 1 lett. a LAVS è obbligata ad assicurarsi e pagare i contributi, anche se il marito paga contributi INPS (AVS), sufficienti per entrambi i coniugi, in uno stato membro dell'UE, perché casalinga, dimorante e quindi residente in Svizzera.
Riteniamo che se la Cassa AF ha utilizzato la decisione della LAVS che ha stabilito che la signora RI 1 è una PSAL, la Cassa AF, dovrebbe per coerenza prendere in considerazione lo stesso sistema di attribuzione dei redditi utilizzato dalla LAVS per il pagamento dei contributi AVS, anche quando si deve decidere il riconoscimento degli assegni familiari, visto che, come già detto, non è indicato nulla a tal proposito sia nella LAFam, sia nella OAFami.
E' chiaro che se la Cassa AF ritiene corretta la decisione della LAVS deve utilizzare il criterio di calcolo concepito dalla stessa legge AVS per l'attribuzione del reddito imponibile dei coniugi, che come già detto sopra, viene attribuito a ciascun coniuge il 50%." (Doc. V)
1.5. Il 30 settembre 2011 la Cassa ha riconfermato il rifiuto del diritto all’assegno, argomentando:
" (…)
Riguardo alle argomentazioni addotte dall'insorgente, è bene innanzitutto rilevare che, in ambito di assegni familiari, si è optato di subordinare il riconoscimento del diritto alle PSAL a tre criteri, di cui due fanno riferimento all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l'altro alle prestazioni complementari (PC). I riferimenti alla legge sull'AVS e alla legge sulle PC non implicano però anche l'applicazione di ulteriori loro disposti anche nel settore degli assegni familiari, se non espressamente previsto dalla LAFam. Del resto, il riferimento alla LIFD riguarda solo il reddito imponibile.
In merito a tale reddito, nel caso concreto, lo stesso è stato calcolato ai fini dell'aliquota fiscale (per coniugi), visto che il marito lavora all'estero e, come si evince dalle notifiche di tassazione, tiene conto delle deduzioni fiscalmente ammesse per coniugi.
Ne consegue che il reddito imponibile da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAFam è quello valido fiscalmente ai sensi LIFD per i coniugi RI 1, ossia per il 2008 pari a CHF 60'900.-- mentre per il 2009 pari a CHF 69'500.--.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra persone coniugate, persone sole o in concubinato, premesso come la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari sia tenuta ad applicare quanto previsto dal legislatore, non se ne ravvedono gli estremi. Anzi, è proprio seguendo la tesi della ricorrente che verrebbe a mancare il risultato che gli assegni familiari alle PSAL si prefiggono, ovvero sostenere esclusivamente le PSAL che presentano un reddito modesto." (Doc. IX)
in diritto
2.1. L'art. 19 della legge sugli assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:
" 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."
L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che:
" 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.
2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS."
Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:
" 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.
2Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.
3Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."
La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia).
Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:
" Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;
b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.").
L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Il Canton Ticino non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.
Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
Il legislatore federale ha dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).
Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88).
2.2. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
2.3. Le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che:
" 608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, perchè altrimenti il limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.
609 È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.
610 Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.
611 Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti.
612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento"
2.4. Nel caso concreto l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per i figli __________, __________ e __________, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 1). L’ amministrazione le ha negato il diritto alla prestazione richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione IFD , relativa al 2008, per la famiglia RI 1 figura un reddito imponibile di fr. 0 (cfr. Doc. A4) mentre che in quella relativa al 2009 figura un reddito imponibile di fr. 400.-- (cfr. doc. A5).
L’esiguità di tali redditi deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario di fr. 108'420.-- (cfr. Doc. 4/6).
Confrontata con questa situazione particolare l’amministrazione ha preso in considerazione il reddito di fr. 60'900 nel 2008 (doc. A4) e di fr. 69'500 nel 2009 (cfr. doc. A5) determinante per l’aliquota ed ha negato il diritto all’assegno per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (nel 2009 e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).
L’operato dell’amministrazione deve essere approvato.
È vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").
È altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore.
Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).
Ora, poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al consid.1.1).
La correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità").
A ragione la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.
2.5. L’assicurata ritiene che il reddito determinante per l’aliquota debba essere diviso a metà. Questo Tribunale ancora recentemente ha lasciato aperta tale questione in quanto, vista l’entità dei redditi in questione in quei casi, la soluzione non sarebbe comunque cambiata (cfr. STCA 39.2009.9 del 18 novembre 2010 e STCA 39.2011.7 del 25 novembre 2011).
Tale questione deve invece venire affrontata in questa occasione.
Nel senso auspicato dall’assicurata si sono espressi, in dottrina, Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:
" e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non condivide questa interpretazione della dottrina. Infatti, come hanno giustamente sottolineato la Cassa e l’UFAS (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 1.5) lo scopo della legge impone di tenere conto di tutti i redditi a disposizione del nucleo familiare.
D’altra parte va sottolineato che la questione che qui ci interessa è del tutto diversa rispetto a quelle delle modalità di fissazione dei contributi AVS di una persona che non esercita un'attività lucrativa o di quella relativa all’importo massimo della rendita AVS spettante alle persone coniugate (su quest'ultimo aspetto cfr. il consid. 2.4. in fine).
2.6. L’assicurata ha poi fatto accenno alla disuguaglianza di trattamento tra le coppie sposate e quelle conviventi (cfr. consid. 1.4).
Al riguardo, secondo questo Tribunale, occorre in realtà innanzitutto sottolineare che la soluzione qui adottata permette di trattare allo stesso modo tutte le persone sposate, indipendentemente dallo Stato nel quale il coniuge che esercita un’attività lucrativa percepisce il reddito.
Inoltre, a proposito del diverso trattamento riservato ai conviventi, il TCA rileva che siccome il riferimento al “reddito imponibile”, per determinare in quale vengono notoriamente addizionati i redditi del marito e della moglie, figura esplicitamente nella legge non è possibile per il giudice derogarvi (ad esempio, per un diverso trattamento tra persone sposate e conviventi in materia di assicurazione contro la disoccupazione, cfr. DTF 137 V 133; DLA 2005 N. 9 pag. 130 seg.; STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009; STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007 o di prestazioni complementari all’AVS /AI cfr. DTF 137 V 82).
Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi in presenza di una comunione domestica (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 89 e DTF 137 V 133 consid. 7 pag. 142 "Ehe und Konkubinat sind unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen").
E’ comunque utile precisare che, proprio perché si tratta di prestazioni selettive, la disuguaglianza di trattamento andrà semmai risolta nel senso di considerare anche il reddito della persona stabilmente convivente, come avviene, a livello cantonale, per determinare il diritto agli assegni integrativi e agli assegni di prima infanzia (cfr. art. 47 e art. 51 della Legge sugli assegni di famiglia; art. 4 Laps) o come prescrive la giurisprudenza in materia di assistenza sociale (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011; STCA 42.2010.13 del 19 agosto 2010 contro la quale è stato inoltrato un ricorso giudicato inammissibile dal Tribunale federale, cfr. STF 8C_796/2010 del 25 marzo 2011).
E’ infine utile segnalare che, a livello fiscale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto entro la pausa estiva 2012 che permetta di eliminare la “penalizzazione del matrimonio” (cfr. il comunicato del 12 ottobre 2011 in www.news.admin.ch) e che, inoltre, nel maggio del 2011, è stata lanciata un'iniziativa popolare federale denominata «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» che prevede di introdurre all'art. 14 della Costituzione federale un cpv. 2 secondo cui "il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo o di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali".
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti