Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2011.14
Entscheidungsdatum
15.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2011.14

DC/sc

Lugano 15 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 28 ottobre 2011 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 3 dicembre 2010, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 5’323.-- che ha percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2009 al 30 settembre 2010 (cfr. doc. 5).

In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto in occasione della revisione annuale nel settembre 2010 ha rilevato che dal 1° novembre 2009 lo stipendio mensile lordo di RI 1 ammonta a fr. 1'980 ed è quindi superiore al reddito annuo lordo di fr. 10'534 da lei considerato (cfr. doc. 5).

1.2. Con ulteriore decisione del 5 aprile 2011 la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’ assicurata, pervenutale il 29 dicembre 2010 (cfr. doc. 8 e 9), in quanto non le può essere riconosciuta la buona fede visto che non avrebbe comunicato all’amministrazione l’estensione della sua attività lavorativa dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 10).

1.3. A seguito del reclamo fatto inoltrare dall’ assicurata (cfr. doc.12), la Cassa, il 28 ottobre 2011, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato che la richiesta dell’assicurata del 7 ottobre 2009 di calcolare gli assegni integrativi modificando l’unità di riferimento, accompagnandola dalla copia di un’ istanza di misure di protezione dell’unione coniugale inviata alla Pretura del Distretto di __________ non costituisce una comunicazione sufficiente riguardo alla modifica della sua situazione economica.

Inoltre l’amministrazione ritiene che la buona fede non possa essere riconosciuta anche per il fatto che dall’esame delle tabelle allegate alla decisione l’assicurata avrebbe potuto constatare che era stato considerato un salario diverso da quello da lei conseguito.

Infine la Cassa rifiuta di riconoscere le ripetibili in sede amministrativa (doc. A).

1.4. La decisione su reclamo del 1° dicembre 2011 è stata tempestivamente impugnata da RI 1.

Il suo patrocinatore ritiene che l'assicurata abbia adempiuto correttamente il suo obbligo di informare e che l'amministrazione sia stata negligente nell'esaminare la documentazione ricevuta.

Secondo il rappresentante non può neppure essere messa in dubbio la buona fede della ricorrente, anche qualora quest'ultima non avesse letto attentamente i conteggi allegati alla decisione con la quale le è stato riconosciuto il diritto agli assegni integrativi.

Infine egli chiede l'assegnazione di ripetibili per la procedura amministrativa (cfr. doc. I).

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 5’323.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2009 al 30 settembre 2010.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.7. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P. 42/04 del 20 giugno 2005., , consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’ assicurata, poiché RI 1 non avrebbe esplicitamente comunicato l’aumento del suo reddito da attività lavorativa a partire dal 1° ottobre 2009 e, quindi, il cambiamento intervenuto nella sua situazione finanziaria.

La ricorrente sostiene, per contro, di avere agito in buona fede e di avere adeguatamente informato l’amministrazione mediante la documentazione inviatale il 7 ottobre 2009 (cfr.doc.1)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”

Il Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:

" Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari (cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Inoltre, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

2.10. In concreto il 7 ottobre 2009 l’assicurata ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:

" Richiesta di assegno integrativo per modifica situazione familiare

Gentile signora __________,

in allegato trasmetto copia di istanza di separazione inviata al Pretore, con validità 1. novembre 2009, permettendomi di chiedere se vi è la possibilità di ricevere per me e le mie tre figlie, un assegno integrativo che possa aiutarmi nella conduzione economica del mio nuovo nucleo familiare.

Nel mese di settembre u.s., era appena stata inoltrata (come da voi richiesto) tramite il Municipio di __________ (LAPS) la revisione del nostro caso.

Allora, il nostro nucleo familiare risultava ancora di 5 persone e con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno risultava essere nullo.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli in merito, e in attesa, porgo i miei migliori saluti." (Doc. 1)

Nell’istanza di misure di protezione dell’unione coniugale del 7 ottobre 2009 figura in particolare la seguente indicazione:

" (…)

RI 1 – pur essendo intenzionata nel tempo ad incrementare la propria attività lavorativa, tenuto comunque oggettivamente conto di come la stessa debba continuare ad occuparsi delle tre figlie, ancora in tenera età – lavora oggi come oggi a tempo parziale in qualità di segretaria presso uno studio medico in quel di __________ e percepisce a fare tempo da 1 ottobre 2009 un salario lordo mensile di base pari a Fr. 1980.-- per dodici mensilità. (…)" (Doc. 1B)

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, se è vero che nella lettera inviata dalla ricorrente all’amministrazione si fa principalmente accenno alla modifica della composizione del nucleo familiare, è altrettanto vero, però, che in tale scritto si fa esplicitamente riferimento ad una precedente richiesta di assegni e al fatto che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa.

Inoltre e soprattutto nell’istanza di misura di protezione dell’unione coniugale figura esplicitamente l’importo del salario mensile lordo conseguito dall’assicurata (fr. 1'980).

Di fatto la ricorrente ha così comunicato all’amministrazione anche il reddito da porre alla base del nuovo calcolo, ragione per cui, secondo questo Tribunale, in queste circostanze può esser imputata alla ricorrente al massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negarle la buona fede, cfr. consid. 2.7), per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione anche su questo aspetto.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come giustamente sottolineato dal suo patrocinatore (cfr. Doc. I, pag. 2), la ricorrente aveva allegato alla sua lettera alla Cassa un solo documento e con il suo reddito indicato in grassetto.

Per un diverso caso cfr. la STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011 consid. 2.13 relativo a della documentazione inviata all'amministrazione senza alcun riferimento alla domanda di revisione di una precedente decisione.

La decisione su reclamo contestata deve tuttavia essere confermata per un altro motivo.

2.11. In effetti alla ricorrente il 26 novembre 2009, è stata notificata una decisione , con la quale è stata posta al beneficio, per il periodo dicembre 2009 – settembre 2010, di un assegno integrativo di fr. 1'390.-- al mese (Doc. 4).

Nella tabella di calcolo allegata figura un reddito di attività dipendente di RI 1 di fr. 10'534.-- annui (cfr. Doc. 4E) ben inferiore ai fr. 23'760.-- da lei conseguiti sulla base del nuovo stipendio mensile di fr. 1'980 x 12 mensilità ( cfr. Doc. 1B).

Il Tribunale federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

L’Alta Corte,al riguardo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.1 Aufgrund der verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich am 9. September 2009 verheiratet und die Eheschliessung der Ausgleichskasse rechtzeitig gemeldet hat. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung blieb diese Tatsache indessen unbeachtet. Insbesondere rechnete die Verwaltung weiterhin den Lebensbedarf für Alleinstehende an und liess die Arbeitslosenentschädigung der Ehefrau des Versicherten unberücksichtigt. Hiefür hat nicht der Beschwerdeführer einzustehen.

3.2 Es fragt sich jedoch, ob aus der korrekten Meldung der Heirat durch den Versicherten unter den gegebenen Umständen auf seinen guten Glauben und damit die Erfüllung der ersten Erlassvoraussetzung zu schliessen ist, oder ob andere Gründe gegeben sind, welche der Annahme des guten Glaubens entgegenstehen.

3.2.1 Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich auf den Standpunkt, der Beschwerdeführer habe die EL-Berechnungsblätter nicht mit hinreichender Sorgfalt geprüft. Andernfalls wäre ihm nicht entgangen, dass sich infolge der Heirat ab 1. September 2009 Änderungen hätten ergeben müssen. Namentlich die Höhe des Lebensbedarfs von Fr. 18'720.- sei für zwei Personen sehr tief; zudem sei die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin in der Höhe von Fr. 42'414.- unbeachtet geblieben. Diese Verletzung der Prüfungspflicht nach Erhalt der Verfügung vom 9. September 2009 schliesse den guten Glauben aus.

3.2.2 Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber die Auffassung, als Laie habe er nicht erkennen können, ob die EL-Berechnung für eine ledige Person oder ein Ehepaar erfolgt sei. Ebenso wenig habe er wissen können, dass bei den Einnahmen auch die von seiner Ehefrau bezogenen Taggelder der Arbeitslosenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen. Für Fehler, die von einem Laien offensichtlich nicht erkannt werden können, habe die EL-Durchführungsstelle einzustehen.

4.1 Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die rechtzeitige und korrekte Meldung der Heirat nicht vom Vorwurf grober Nachlässigkeit zu entlasten vermag. Dass diesbezüglich die EL-Durchführungsstelle fehlerhaft gehandelt hat, indem sie es versäumt hat, nach dem Hinweis des Versicherten auf die Hochzeit vom 9. September 2009 die Leistungen neu zu berechnen, führt entsprechend den Erwägungen des kantonalen Gerichts nicht dazu, dass der Bezug überhöhter Ergänzungsleistungen als rechtmässig betrachtet werden müsste. Eine mit zumutbarer Sorgfalt vorgenommene Prüfung des der Verfügung beigelegten EL-Berechnungsblattes hätte ganz erhebliche Unstimmigkeiten aufgezeigt. Auch ohne spezielle Kenntnisse der EL-Berechnung hätte ihm selbst als Laie dabei auffallen müssen, dass trotz Heirat keine Änderungen vorgenommen worden waren. Der Lebensbedarf betrug nunmehr für zwei Personen nach wie vor Fr. 18'720.-, und die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin im Betrag von Fr. 42'414.- hatte in der Berechnung keine Berücksichtigung gefunden.

Trotz dieser fehlerhaften Berechnung hat der Beschwerdeführer von einer Rückfrage bei der Verwaltung abgesehen, obwohl im Verfügungstext erwähnt ist, dass bei Heirat und anderen Zivilstandsänderungen Meldung zu erstatten ist; dies weist klar darauf hin, dass die Eheschliessung zu einer Neuberechnung des EL-Anspruchs führt. Wenn der Versicherte unter diesen Umständen die Ergänzungsleistungen weiterhin im Betrag, der für eine alleinstehende Person ermittelt wurde, entgegengenommen hat, hat er nicht nur in leichter Weise gegen die Sorgfaltspflicht verstossen. Die Vorinstanz hat den guten Glauben damit zu Recht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.

4.2 Die in der Beschwerde vorgetragenen Einwendungen vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen. Die vorinstanzlich gestellten Anforderungen an die gebotene Aufmerksamkeit des Beschwerdeführers und die Zumutbarkeit einer Überprüfung der Berechnung halten vor Bundesrecht stand. Ob dem EL-Berechnungsblatt der Zivilstand entnommen werden kann oder nicht, ist nicht entscheidend. Massgebend und auch für einen Laien erkennbar ist die trotz Heirat nicht wesentlich veränderte Höhe des EL-Anspruchs ab September 2009 im Vergleich zu den früheren Leistungen. Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen. Ebenso konnte er aufgrund der ihm gemäss Hinweis auf die Meldepflicht auf der Rückseite der EL-Verfügung bekannten Tatsache, dass für die Berechnung sämtliche Einkommensbestandteile von Bedeutung sind, nicht davon ausgehen, dass die von seiner Ehegattin bezogene Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 42'414.- ohne Einfluss auf den EL-Anspruch bleiben würde.

4.3 Da der gute Glaube fehlt, erübrigt sich die Prüfung der grossen Härte als zweiter Erlassvoraussetzung.“

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente della morte della madre - beneficiaria delle PC - l’autorità competente, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

Il TFA ha in particolare sottolineato che:

" (...)

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst."

In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

" (...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

Nel caso concreto il TCA constata che il reddito conseguito dall'assicurata è più che raddoppiato rispetto a quello considerato dall'amministrazione, ragione per cui non poteva sfuggire alla ricorrente che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull'importo dell'assegno integrativo spettantele.

Questa soluzione si giustifica tanto più che se si considera che dal tenore del suo scritto del 7 ottobre 2009 risulta evidente che l'assicurata era cosciente del fatto che il diritto all'assegno integrativo e il relativo importo dipendeva anche dal reddito conseguito dai componenti dell'unità di riferimento (cfr. Doc. 1: "Allora il nostro nucleo familiare risultava ancora di 5 persone e con due redditi (mio e di mio marito). Infatti l'assegno risultava nullo.").

Inoltre il 26 novembre 2009, a seguito di una domanda del 16 settembre 2009, la Cassa ha emesso anche una decisione relativa ai mesi precedenti nella quale figuravano i redditi di fr. 76'335.-- per __________ e di fr. 10'534.-- per RI 1 (cfr. Doc. 3B), mentre nella decisione relativa al periodo successivo al 1° dicembre 2009 figurava ancora un reddito del lavoro della ricorrente di fr. 10'534.-- (cfr. Doc. 4E).

Un'attenta lettura della Tabella di calcolo AFI (cfr. Doc. 8: "ho controllato le tabelle (per me abbastanza incomprensibili), ma non mi sono accorta dell'errore, forse umanamente e involontariamente commesso"), avrebbe permesso all'assicurata di constatare che ogni mese percepiva un assegno superiore a quello di diritto a causa di un errore della Cassa che aveva computato il "vecchio" salario.

L'assicurata doveva così accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo all'amministrazione. Non avendolo fatto non può essere riconosciuta la sua buona fede, visto anche, e lo si ripete, la grossa entità della differenza tra il reddito considerato e quello conseguito (cfr. STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

Da rilevare peraltro che, secondo la giurisprudenza federale, l'errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede del ricorrente (cfr. DLA 2006 N. 29 pag. 312).

Infine va ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

2.12. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 28 ottobre 2011 della Cassa.

A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell'assicurata deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 5).

Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.13. Visto l'esito della vertenza non si assegnano ripetibili nè davanti al TCA (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca: "il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale), nè per la procedura amministrativa (cfr. art. 52 cpv. 3 LADI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

25
  • DTF 123 V 23001.01.1997 · 412 Zitate
  • DTF 122 V 21
  • DTF 122 V 22101.01.1996 · 451 Zitate
  • DTF 118 V 218
  • BGE 110 V 181
  • DTF 79 II 59
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_453/201115.09.2011 · 53 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 103/06
  • C 25/00
  • C 264/05
  • C 292/02
  • C 70/03
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • P 32/04
  • U 347/98