Raccomandata
Incarto n. 39.2011.12
rs
Lugano 6 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2011 di
contro
la decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 22 giugno 2011, ha ordinato a RI 1di restituire l’importo di fr. 9’170.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° settembre 2010 al 30 aprile 2011 (cfr. doc. 1).
In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione annuale nel maggio 2011 è venuta a sapere che la figlia __________ (4.6.1990) il 1° agosto 2010 ha iniziato un’attività lavorativa presso l’Ospedale Regionale di ____________________ la __________ in qualità di praticante (cfr. doc. 1).
1.2. Con ulteriore decisione del 25 agosto 2011 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati pervenutale il 7 luglio 2011 (cfr. doc. 3), in quanto agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 4).
1.3. A seguito del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. 6), la Cassa, il 4 ottobre 2011, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato che il rapporto personale degli assicurati con la figlia non può essere ritenuto rilevante ai fini della valutazione della buona fede.
La Cassa ha evidenziato che determinante è invece la mancata comunicazione del cambiamento finanziario subentrato nella loro situazione a seguito dell’inizio della pratica presso l’Ospedale __________ da parte della figlia (cfr. doc. A).
1.4. La decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 è stata tempestivamente impugnata da RI 1, i quali hanno chiesto che venga loro concesso il condono.
A motivazione del proprio ricorso gli assicurati hanno addotto di avere agito in buona fede e che il rapporto con la figlia __________ è ridotto allo stretto necessario.
Gli stessi hanno, inoltre, indicato di essere stati convinti che l’attività della figlia presso l’Ospedale Regionale di __________ non fosse retribuita, visto che quest’ultima ha sempre chiesto loro del denaro per far fronte alle proprie spese mensili.
Gli insorgenti hanno, infine, rilevato di aver domandato, dal settembre 2011, di essere posti al beneficio di prestazioni assistenziali, peggiorando ulteriormente la loro situazione finanziaria (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. I coniugi RI 1 si sono nuovamente espressi in merito alla fattispecie con scritto del 24 novembre 2011 (cfr. doc. V), che è stato immediatamente trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.7. Pendente causa questa Corte ha richiamato dalla Cassa l’incarto completo concernente i ricorrenti, comprendente in particolare le decisioni AFI e API relative al periodo 1.9.2010 – 30.4.2011 (cfr. doc. VII).
L’amministrazione ha dato seguito alla richiesta del TCA il 12 gennaio 2012 (cfr. doc. VIII; 1-40).
1.8. Il 24 gennaio 2012 gli insorgenti, ai quali è stato assegnato un termine di dieci giorni per esaminare l’incarto e presentare osservazioni (cfr. doc. IX), hanno comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale (cfr. doc. X).
1.9. Il 26 gennaio 2012 il doc. X è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 9’170.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° settembre 2010 al 30 aprile 2011.
2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
2.4. L’art. 52 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.5. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. L'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi non hanno comunicato l’inizio di un’attività lavorativa quale praticante presso l’Ospedale Regionale __________ e, quindi, il cambiamento finanziario intervenuto nella loro situazione (cfr. doc. 4; A).
Gli insorgenti, i quali, non impugnando l’ordine di restituzione del 22 giugno 2011, hanno riconosciuto il fatto che la figlia nell’agosto 2010 ha cominciato a lavorare presso l’Ospedale Regionale di __________, sostengono, per contro, di avere agito in buona fede e che il rapporto con la figlia __________ è ridotto allo stretto necessario.
Gli stessi hanno, inoltre, fatto valere di essere stati convinti che l’attività della figlia presso l’Ospedale Regionale di __________ non fosse retribuita, visto che quest’ultima ha sempre chiesto loro del denaro per far fronte alle proprie spese mensili (cfr. doc. I; V).
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’art. 21 Laps, relativo alla collaborazione nell’esecuzione, prevede quanto segue:
" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.”
Il Consiglio di Stato nel messaggio relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha indicato che:
" Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43 LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari (cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Inoltre, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rile-vante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
2.12. In concreto giova, inoltre, evidenziare che nelle decisioni concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia per il lasso di tempo settembre 2010 – aprile 2011 emesse nei confronti degli insorgenti il 19 maggio 2010 e il 12 novembre 2010 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare l’inizio, la cessazione o l’interruzione dell’apprendistato, oppure la fine o l’interruzione della formazione scolastica, come pure l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa (cfr. doc. 22A; 23A; 25A; 26A).
Va, peraltro, osservato che tale indicazione risulta pure sulle decisioni del 13 ottobre 2009, del 5 gennaio 2010, del 7 gennaio 2010 e del 30 marzo 2010 afferenti agli assegni integrativi e di prima infanzia attribuiti ai ricorrenti per i periodi antecedenti il mese di settembre 2010 (cfr. doc. 8, 14, 15, 16, 17, 20A).
Pertanto gli assicurati, dopo aver ricevuto le decisioni relative agli assegni integrativi e di prima infanzia, avrebbero dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sui provvedimenti, come visto, è d’altronde chiaramente indicato che deve essere comunicato l’inizio di un’attività lucrativa, rispettivamente di un apprendistato.
2.13. Gli insorgenti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 30 Laps, non hanno tempestivamente comunicato all'organo amministrativo competente l’inizio, a decorrere dal 1° agosto 2010, dell’attività lavorativa della figlia __________ quale praticante presso l’Ospedale Regionale __________.
In effetti la Cassa ha indicato di essere venuta a conoscenza dell’attività della figlia dei ricorrenti unicamente nel maggio 2011 in sede di revisione annuale (cfr. doc. 1).
Tale circostanza non è, peraltro, stata contestata dagli assicurati.
Gli stessi, dunque, dal mese di settembre 2010 al mese di aprile 2011, hanno senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.
I ricorrenti non solo non hanno informato l'amministrazione dell’attività lavorativa della figlia presso l’Ospedale __________ senza indugio al momento dell’inizio della stessa, ma nemmeno nei mesi seguenti, nonostante nel mese di novembre 2010 avessero ricevuto delle nuove decisioni di attribuzione di assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.12.) con menzionato il chiaro ed esplicito avvertimento d'annunciare ogni cambiamento, segnatamente l’inizio di un’attività lucrativa, rispettivamente di un apprendistato.
Quanto fatto valere dagli insorgenti, ossia che il rapporto con la figlia __________ è ridotto allo stretto necessario (cfr. doc. I; V), non è loro di alcun ausilio.
In effetti il fatto di aver implicitamente affermato una mancanza di comunicazione con la figlia non giustifica i ricorrenti per non aver comunicato tempestivamente alla Cassa perlomeno l’inizio dell’attività di __________ presso l’Ospedale __________.
Se l’amministrazione fosse stata senza indugio informata di tale circostanza, avrebbe potuto, se del caso, esperire degli accertamenti direttamente presso il datore di lavoro della figlia al fine di sapere se l’attività svolta da __________ era o meno retribuita e, in caso di risposta affermativa, l’entità dell’importo del salario.
Gli insorgenti, d’altronde, nemmeno erano legittimati a credere che l’attività della figlia non fosse retribuita soltanto perché quest’ultima chiedeva loro del denaro per far fronte alle proprie spese mensili (cfr. doc. I).
A mente di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’inizio dell’occupazione della figlia presso l’Ospedale Regionale di __________ a far tempo dall’agosto 2010.
2.14. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 4 ottobre 2011 della Cassa.
A titolo abbondanziale giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. doc. A pag. 3).
Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti