Raccomandata
Incarto n. 39.2011.11
rs
Lugano 12 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2011 di
contro
la decisione su reclamo del 5 luglio 2011 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 18 ottobre 2010, ha confermato il proprio provvedimento del 21 maggio 2010, con cui ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l’importo di fr. 30’910.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008 (cfr. doc. 1; inc. 39 2010.17 doc. B; 18).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione di un controllo spontaneo nel corso del mese di marzo 2010 ha reperito le decisioni di tassazione relative agli anni 2006, 2007 e 2008 da cui sono emersi degli importi di reddito da attività indipendente conseguito da RI 1 superiori a quelli considerati nelle decisioni con cui agli assicurati è stato erogato un assegno integrativo per gli anni 2006, 2007 e 2008.
1.2. Con sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 il TCA ha accolto il ricorso interposto dagli assicurati, rappresentati dall’avv. RA 1, contro la decisione su reclamo del 18 ottobre 2010, con il quale avevano contestato la richiesta di rimborso degli assegni relativi al 2006 e 2007. I coniugi RI 1 non hanno, per contro, contestato la restituzione degli assegni concernenti l’anno 2008 (cfr. inc. 39. 2010.17 doc. I).
Questa Corte ha stabilito che “la decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che i coniugi __________ sono tenuti a restituire l'importo di fr. 10’026.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008”.
Per quanto riguarda gli assegni integrativi percepiti nel 2006 e nel 2007, il TCA ha ritenuto che al momento in cui è stato emesso l’ordine di restituzione del 21 maggio 2010 il diritto della Cassa di chiedere il relativo rimborso era perento.
1.3. Con decisione su reclamo del 5 luglio 2011 la Cassa ha, poi, confermato la precedente decisione del 5 aprile 2011 con cui aveva respinto la richiesta di condono della restituzione della somma di fr. 10'026.-- interposta dai coniugi RI 1 (cfr. doc. 6). L’amministrazione ha motivato il proprio diniego, rilevando di non poter riconoscere la buona fede degli assicurati avendo il marito, il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008, sottoscritto una dichiarazione con cui si è impegnato a restituire gli assegni ai quali non avrebbe avuto diritto, se fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo (cfr. doc. B).
1.4. Con ricorso del 31 agosto 2011 gli assicurati, sempre patrocinati dall’avv. RA 1, hanno impugnato la decisione su reclamo del 5 luglio 2011 dinanzi al TCA, chiedendo il condono della restituzione dell’ammontare di fr. 10'026.--, corrispondenti agli assegni integrativi percepiti nel 2008.
Gli insorgenti hanno, altresì, postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.
A sostegno della loro pretesa ricorsuale essi hanno addotto, relativamente al presupposto della buona fede, di aver agito per anni nello stesso modo senza mai essere oggetto di contestazione alcuna e senza nemmeno l’intenzione di sottacere alcunché.
Gli insorgenti hanno sottolineato che il TCA con sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 ha accertato che il loro comportamento non è stato scorretto, riconoscendo, per quanto attiene alle prestazioni percepite negli anni 2006 e 2007, la loro buona fede. A mente degli assicurati la buona fede deve, pertanto, essere ammessa anche per il 2008, visto che il loro modo di agire è stato perfettamente conforme a quanto già avvenuto negli anni 2006 e 2007.
Al riguardo essi hanno precisato, da un lato, di aver presentato allo Sportello Laps di __________, per ogni anno in cui richiedevano gli assegni integrativi, l’ultima decisione di tassazione in loro possesso, che poi veniva trasmessa alla Cassa. Dall’altro, che tale circostanza è stata accertata anche da questa Corte con sentenza del 17 febbraio 2011.
I ricorrenti hanno rilevato che, agendo in tal modo, erano convinti di tenere costantemente informata la Cassa della loro reale situazione finanziaria e questo periodicamente, ogni volta che presentavano la domanda per l’anno successivo.
Gli insorgenti hanno sottolineato che, come accertato dal TCA nell’ambito della procedura di cui all’inc. 39.2010.17, le decisioni di tassazione sono state trasmesse loro un anno o addirittura due anni dopo rispetto all’inoltro della dichiarazione fiscale all’Ufficio di tassazione e che ciò è successo anche con la decisione relativa all’anno 2008, la quale è pervenuta loro il 30 settembre 2009.
Gli stessi hanno osservato che la decisione di tassazione per il 2008 è poi stata trasmessa allo sportello Laps di __________ con la domanda di assegno integrativo per l’anno 2010.
Inoltre gli assicurati hanno evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione dei dati fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione di tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per esaminare se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della decisione, che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio del mese di febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il 2007.
I ricorrenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010 l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010.
Essi sono, di conseguenza, del parere che la Cassa, non riconoscendo il requisito della buona fede, abbia violato l’art. 26 Laps.
Gli assicurati hanno, altresì, fatto valere una situazione finanziaria estremamente precaria tanto da rendere la restituzione degli assegni integrativi un onere eccessivo che non può essere sopportato. In proposito esso hanno osservato di avere d’altronde ottenuto gli assegni integrativi anche per gli anni 2010 e 2011, non riuscendo a far fronte a tutte le spese e al mantenimento dei figli con le sole entrate garantite dall’attività dell’assicurato (cfr. doc. I).
1.5. In risposta la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo del 5 luglio 2011 e ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 10'026.-- percepito a torto a titolo di assegni di integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
2.3. Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).
Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002; STFA K 133/01 20 gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso in esame la lite verte sul condono o meno della restituzione di assegni integrativi percepiti dai ricorrenti nell’anno 2008, ossia si riferisce a un periodo precedente l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).
Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).
2.4. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)
... (cpv. 3)."
L'art. 27 LAF prevede altresì che
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)
In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."
2.5. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.6. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare
"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."
L'art. 30 cpv. 1 Laps prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione."
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che
" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."
L'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché sottoscrivendo le dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 essi si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente del marito stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A1; STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 consid. 2.11.; 2.16.).
Gli insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.
Più precisamente essi hanno indicato di aver agito per anni nello stesso modo senza mai essere oggetto di contestazione alcuna e senza nemmeno l’intenzione di sottacere alcunché.
Gli assicurati hanno sottolineato che il TCA con sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011 ha accertato che il loro comportamento non è stato scorretto, riconoscendo, per quanto attiene alle prestazioni percepite negli anni 2006 e 2007, la loro buona fede. A mente dei ricorrenti la buona fede deve, pertanto, essere ammessa anche per il 2008, visto che il loro modo di agire è stato perfettamente conforme a quanto già avvenuto negli anni 2006 e 2007.
Gli assicurati hanno, inoltre, evidenziato che il TCA, quanto alla comunicazione dei dati fiscali per il 2007, ha stabilito, ritenuto che la relativa decisione di tassazione era stata emessa il 29 ottobre 2008 e che il termine per esaminare se inoltrare o meno reclamo era di 30 giorni dalla notifica della decisione, che i medesimi, avendo indicato allo Sportello Laps il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale per il 2007 all’inizio del mese di febbraio 2009, potevano legittimamente credere di avere ossequiato il loro dovere di comunicare tempestivamente all’amministrazione i dati fiscali per il 2007.
Gli insorgenti ritengono che tale argomento ben si applica anche alle prestazioni percepite per l’anno 2008, visto che la decisione di tassazione per il 2008 è stata loro notificata il 30 settembre 2009 e che agli inizi di febbraio 2010 l’hanno prodotta unitamente al rinnovo della richiesta di assegni per il 2010
Quanto al presupposto dell’onere gravoso, essi hanno fatto valere una situazione finanziaria estremamente precaria (cfr. doc. I).
In proposito questa Corte constata che la tassazione determinante in concreto si riferisce all’anno 2008 ed è stata emessa dal competente Ufficio di tassazione il 30 settembre 2009 (cfr. doc. I).
Gli assegni integrativi di cui è richiesta la restituzione sono stati percepiti dal gennaio al dicembre 2008, ovvero prima dell’emissione della decisione di tassazione per il 2008.
Di conseguenza, anche ritenendo che i ricorrenti agli inizi di febbraio 2010 (cfr. doc. I) hanno proceduto a una comunicazione tempestiva dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2008, la stessa non poteva evitare alla Cassa il versamento degli assegni non dovuti per il 2008, in quanto tali prestazioni erano già state da tempo corrisposte.
Nel caso in esame, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.6.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 1 il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 con cui si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).
2.12. RI 1, sottoscrivendo il 22 gennaio 2007 la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2007 la somma di fr. 40'000.-- (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 7), si è specificatamente impegnato a:
"
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 7)
Il ricorrente, il 24 gennaio 2008, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”.
Nella stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato era di fr. 45'000.-- per l’anno 2008.
L’assicurato, firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:
"
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. inc. 39.2010.17 doc. 10)
Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate, gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, venissero erogati di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.
Visto che RI 1, anche nel 2008, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni integrativi per il 2008 sarebbero stati versati, come per gli anni precedenti (cfr. STCA 39.2010.17 del 17 febbraio 2011), provvisoriamente in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2008.
2.13. L'erogazione degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2008 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).
Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
E' inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)
Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.
2.14. Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo __________ sottoscritto il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo nel 2008 esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno accettato che gli assegni di famiglia relativi al 2008 fossero loro versati sotto condizione risolutiva (cfr. inc. 39. 2010.17 doc. 7; 10).
Per il periodo gennaio - dicembre 2008 essi, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2008.
Pertanto i coniugi RI 1, già dal gennaio 2008, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione.
La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2008 (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).
La sentenza 39.2010.17 emessa da questa Corte il 17 febbraio 2011 e invocata dagli insorgenti per comprovare la loro buona fede per il 2008 non è loro di alcun ausilio.
In effetti con tale giudizio che, peraltro, verteva unicamente sulla correttezza o meno della richiesta di rimborso degli assegni integrativi percepiti dai coniugi RI 1 nel 2006 e nel 2007 (al riguardo cfr. consid. 2.8.: “E’ tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto”), il TCA, come già rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.2.), ha stabilito che al momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 21 maggio 2010 il diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni corrisposti agli assicurati nel 2006 e nel 2007 era perento.
Al contrario questo Tribunale non si è pronunciato in merito alla buona fede degli stessi nel ricevere gli assegni nel periodo 2006-2007, e quindi tantomeno relativamente al 2008.
2.15. I ricorrenti hanno richiamato, oltre all’incarto della Cassa prodotto dall’amministrazione con la risposta di causa (cfr. doc. III) e all’incarto 39.2010.17 del TCA, a cui, come d’altronde indicato ai precedenti considerandi, questa Corte ha fatto esplicito riferimento, l’incarto fiscale per il periodo 2006-2010 dall’Ufficio di tassazione di __________ (cfr. doc. I pag. 7).
Il TCA non vede quali elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata dagli assicurati possa mettere in luce. Né del resto i ricorrenti l’hanno indicato.
Di conseguenza la richiesta degli insorgenti di richiamare l’incarto fiscale deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.7.; 2.9.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla famiglia RI 1 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
La decisione su reclamo del 5 luglio 2011 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va, pertanto, confermata.
2.17. A titolo abbondanziale va segnalato che dalla decisione su reclamo si evince che la Cassa ha indicato che un’eventuale richiesta di soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato (cfr. doc. A1).
Al riguardo giova ribadire che a giusta ragione la parte resistente ha precisato che un eventuale accordo per il rimborso adeguato alla situazione dei ricorrenti deve essere stabilito con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
2.18. Gli assicurati hanno chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I pag. 6).
In realtà la domanda dei ricorrenti di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3 Lag prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 35.2004.24 del 25 ottobre 2004 consid. 2.14.; STCA 38.03.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale, citata al consid. 2.13., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch) e in riviste specialistiche, nonché della giurisprudenza cantonale pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la buona fede dei ricorrenti, avendo RI 1, il 22 gennaio 2007 e il 24 gennaio 2008, firmato le due dichiarazioni riportate al consid. 2.12., con cui si è impegnato a rimborsare gli assegni familiari assegnatigli provvisoriamente per il 2008, nel caso in cui, a seguito della determinazione definitiva del reddito da attività indipendente da lui conseguito nel 2008, fosse risultato che la sua famiglia non ne aveva diritto.
Le dichiarazioni del 22 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2008 non lasciano, d’altronde, spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti