Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2011.10
Entscheidungsdatum
23.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2011.10

rs

Lugano 23 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2011 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 25 luglio 2011 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 25 luglio 2011, ha confermato il proprio provvedimento del 16 giugno 2011, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 747.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 (cfr. doc. A; I).

L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, indicando di aver ricalcolato la prestazione di diritto degli assicurati per il periodo in questione, siccome in occasione del rinnovo annuale dell’assegno familiare è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal gennaio 2011 il reddito da attività dipendente del marito è aumentato (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 25 luglio 2011 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto il riconoscimento della loro buona fede nei confronti della Cassa e che venga, pertanto, totalmente condonato l’obbligo di restituzione. Essi hanno, inoltre, evidenziato che il rimborso della somma di fr. 747.-- costituirebbe un onere troppo grave per la loro economia familiare.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, i ricorrenti hanno segnatamente addotto di aver sempre adempiuto il loro compito di informare per tempo l’Istituto delle assicurazioni sociali di ogni cambiamento.

Gli stessi hanno peraltro ribadito con forza la loro buona fede nell’adempimento del loro dovere come onesti cittadini e che ogni cittadino non dovrebbe essere obbligato a conoscere e sapere l’indirizzo preciso dell’ufficio competente di ogni Dipartimento, Istituzione o Pretura, tanto più che nel loro caso non sono stati resi attenti dell’errore delle notifiche di cambiamenti avvenute negli anni precedenti né dall’Ufficio dell’assicurazione malattia, né dall’Istituto delle assicurazioni sociali.

Gli insorgenti hanno evidenziato di non avere mai approfittato della situazione e che, se errore vi è stato, non può certo essere negata loro la buona fede.

Infine essi hanno fatto valere che nella loro situazione economica attuale si deve ritenere pure dato l’oggettivo grave onere qualora venisse confermata la restituzione.

In proposito essi hanno specificato che il rimborso dell’importo di fr. 747.-- per la loro famiglia con due bambini e il cui sostentamento è garantito da un unico stipendio creerebbe un obbiettivo scompenso (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Con scritto del 23 settembre 2011 RI 1 e RI 2 hanno ulteriormente ribadito la loro buona fede nell’ossequiare il dovere di annunciare qualsiasi cambiamento nei termini legali prescritti e hanno prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V; VA-VF).

1.5. La Cassa, il 30 settembre 2011, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. In ordine

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° febbraio - 30 aprile 2011) in cui la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam), la nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) e il nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) erano già in vigore.

Si applicano, quindi, le nuove disposizioni legali.

Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (art. 1 Laf).

2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. Relativamente all’obbligo di informare l'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. A proposito del condono, l’art. 4 OPGA a cui rinvia l’art. 46 Laf, prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cpv. 1). Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (doc. 4). Sul condono è pronunciata una decisione (doc. 5).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.9. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa ha indicato che, in occasione della revisione annuale dell’assegno integrativo concesso alla famiglia RI 1, è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal gennaio 2011 il reddito da attività dipendente del marito è aumentato da fr. 5'850.-- a fr. 6'300.-- (cfr. doc. I).

L’amministrazione ha, conseguentemente, ricalcolato l’importo dell’assegno integrativo spettante agli assicurati e con decisione del 16 giugno 2011 ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire la somma di fr. 747.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 (cfr. doc. I).

Contro il provvedimento del 16 giugno 2011 i coniugi RI 1 hanno interposto reclamo postulando la soppressione dell’ordine di restituzione (cfr. doc. L).

La Cassa, con decisione su reclamo del 25 luglio 2011, ha respinto il reclamo e ha confermato l’ordine di restituzione del 16 giugno 2011 (cfr. doc. A).

Contro la decisione su reclamo del 25 luglio 2011 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto il riconoscimento della loro buona fede nei confronti della Cassa e che venga, pertanto, totalmente condonato l’obbligo di restituzione. Essi hanno, inoltre, evidenziato che il rimborso della somma di fr. 747.-- costituirebbe un onere troppo grave per la loro economia familiare (cfr. doc. I).

2.10. Il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356 consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H 112/02 del 27 marzo 2003);

Nella presente fattispecie gli insorgenti non hanno espresso la volontà di modificare il dispositivo della decisione su reclamo impugnata che stabilisce il principio della restituzione degli assegni integrativi percepiti da febbraio ad aprile 2011 e quantifica in fr. 747.-- l’importo da rimborsare (cfr. doc. I).

Essi, in proposito, hanno peraltro precisato di non contestare il calcolo effettuato dalla Cassa (cfr. doc. I pag. 6).

I ricorrenti hanno, invece, invocato la buona fede e l’onere troppo grave in caso di restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I).

Ora, la buona fede e l’onere troppo grave corrispondono ai presupposti che devono essere ossequiati per poter ottenere il condono di una restituzione (cfr. consid. 2.6.).

La questione dell’adempimento degli stessi deve, però, essere affrontata al momento di esaminare la domanda di condono e non contestualmente alla procedura di restituzione (cfr. consid. 2.8.).

2.11. L'amministrazione, nel caso di specie, non ha emesso alcuna decisione formale in merito al condono.

Pertanto questa Corte non può statuire sulla richiesta dei ricorrenti riguardante la concessione del condono della restituzione della somma di fr. 747.-- (cfr. doc. I pag. 7).

Al riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In casu, come visto, la decisione su reclamo impugnata si limita, in effetti, a confermare l’ordine di restituzione dell’ammontare di fr. 747.-- relativo ad assegni integrativi percepiti a torto da febbraio ad aprile 2011.

Il presente ricorso si rivela, dunque, irricevibile (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 32.2011.116 del 27 ottobre 2011; STCA 39.2001.44 dell’11 giugno 2001).

Gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale relativamente alla domanda di condono della restituzione di fr. 747.-- formulata dagli assicurati, contro la quale i coniugi RI 1 potranno interporre reclamo (cfr. art. 46 Laf; art. 33 cpv. 1 Laps) e successivamente, se del caso, contro la decisione su reclamo che l’amministrazione emanerà potranno ricorrere al TCA (cfr. art. 46 Laf; art. 33 cpv. 2 Laps; art. 1 cpv. 2 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto da RI 1 e RI 2.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

LAFam

LPGA

OPGA

vLAI

  • art. 49 vLAI

vLAVS

  • art. 47 vLAVS

vLPC

  • art. 27 vLPC

Gerichtsentscheide

32