Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2011.1
Entscheidungsdatum
16.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2011.1

rs

Lugano 16 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 7 dicembre 2010 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione 1° ottobre 2010 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato ad RI 1 di restituire l’importo di fr. 7'889.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni di prima infanzia per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010, a seguito del riconoscimento ai figli __________ ed __________, dopo il decesso del padre avvenuto il 16 agosto 2009 (doc. VA), di una rendita per orfani AVS, di una prestazione complementare e di una pensione orfani del secondo pilastro con effetto retroattivo al 1° settembre 2009 (cfr. doc. 12).

La Cassa ha precisato che l’ammontare totale percepito a torto dall’assicurata è di fr. 15'121.--, ma che una parte è stata compensata con gli importi arretrati della rendita orfani (fr. 2'724.--) e della prestazione complementare (fr. 4'508.--; cfr. doc. 12 pag. 2).

1.2. Con ulteriore decisione del 20 ottobre 2010 la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurata il 13 ottobre 2010 (cfr. doc. 13), in quanto alla stessa non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 14).

1.3. A seguito del reclamo interposto dall’assicurata (cfr. doc. 15), la Cassa, l’11 novembre 2010, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

In particolare l’amministrazione ha rilevato che l’assicurata non l’ha informata della possibilità che le fossero riconosciute delle prestazioni per orfani e che, benché in possesso del documento attestante il riconoscimento di una Pensione orfani del 7 luglio 2010, non l’ha trasmesso alla stessa, bensì unicamente al servizio delle Prestazioni complementari e allo Sportello Laps in occasione della revisione avvenuta durante il mese di agosto 2010, violando così il suo obbligo di informare.

La Cassa ha precisato, da un lato, di aver reperito tale documento direttamente dal Servizio PC al momento in cui è avvenuta la compensazione.

Dall’altro, che il fatto che l’assicurata abbia tralasciato di comunicarle il riconoscimento con effetto retroattivo della Pensione orfani, le ha precluso il diritto di operare una compensazione.

L’amministrazione è del parere che l’assicurata, essendo da anni al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia e conoscendo quindi sufficientemente la modalità di calcolo degli stessi, non possa validamente sostenere di non immaginare che il riconoscimento di una o più prestazioni monetarie con effetto retroattivo abbia quale conseguenza il ricalcolo degli assegni attribuiti (cfr. doc. A2).

1.4. La decisione su reclamo dell’11 novembre 2010 è stata tempestivamente impugnata da RI 1

A motivazione del proprio ricorso l’assicurata ha addotto segnatamente che la comunicazione del pagamento retroattivo le è stata data soltanto in agosto 2010, per cui non ne era al corrente prima della revisione.

Essa ha specificato che, siccome durante la revisione non vengono versati assegni finché non viene presa una decisione in merito, per due mesi non ha ricevuto alcun assegno, trovandosi costretta a chiedere prestiti ai genitori e ad alcuni conoscenti.

L’insorgente ha rilevato che essendo sola con due bambini di 5 e 2 anni da crescere e seguire, delle pratiche si occupa una signora. Al riguardo essa ha indicato che ciò non la porta a discolparsi di probabili mancanze, ma ha anche assicurato che da parte loro tutto è stato condotto in buona fede.

Infine la ricorrente ha sottolineato che le è davvero impossibile restituire la somma di fr. 7'889.-- (cfr. doc. I).

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 2 febbraio 2011 il Comune di __________ ha inviato uno scritto, al quale ha allegato della documentazione, a sostegno della buona fede dell’assicurata (cfr. doc. V + A-L).

1.7. La Cassa si è espressa al riguardo con osservazioni del 14 febbraio 2011 (cfr. doc. VII) che sono state trasmesse per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

1.8. Pendente causa questa Corte ha chiesto all’insorgente di inviare gli estratti conto di tutti i suoi conti bancari (in particolare dei suoi conti presso __________ e __________ di __________ e postali relativi al periodo dal mese di luglio al mese di dicembre 2010 (cfr. doc. IX).

L’assicurata ha dato seguito a tale richiesta il 28 febbraio 2011 (cfr. doc. X; B1-7).

1.9. L’amministrazione ha preso posizione in merito il 9 marzo 2011 (cfr. doc. XII).

1.10. Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 7'889.-- percepito a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010.

L’art. 51 Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps.”

Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. L'art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nel caso in esame, relativamente all’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, dagli atti risulta che il 16 agosto 2009 __________, padre dei figli dell’assicurata, __________ (6.4.2005) ed __________ (19.3.2008) è deceduto (cfr. doc. VE).

A seguito della morte di __________ l’insorgente ha postulato il riconoscimento di prestazioni per superstiti a favore dei suoi figli (cfr. doc. VA).

Con decisione del 28 ottobre 2009 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha attribuito a ciascun bambino una rendita ordinaria semplice per orfano d. fr. 681.-- al mese a decorrere dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 3).

Le rendite arretrate relative a settembre e ottobre 2009 per complessivi fr. 2'724.-- sono state oggetto di compensazione con assegni familiari percepiti dall’assicurata in quei mesi (cfr. doc. 3).

Il 7 luglio 2010 la Cassa Pensioni __________ __________ ha poi riconosciuto una pensione orfani di complessivi fr. 479.30 (fr. 239.65 per ciascun figlio; cfr. doc. VH) al mese.

L’importo di fr. 5'751.60 pari alle pensioni orfani arretrate per il periodo settembre 2009 – luglio 2010 è stato corrisposto alla ricorrente l’11 agosto 2010 (cfr. doc. VH; 17; B1).

Inoltre la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, con decisioni del 26 agosto 2010, ha assegnato ai figli dell’assicurata una prestazione complementare alla rendita AVS per orfani di fr. 623.-- mensili a fare tempo dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 9; 10).

Quella Cassa ha proceduto alla compensazione degli arretrati per il lasso di tempo settembre-dicembre 2009, corrispondenti a fr. 2'492.--, con assegni di prima infanzia ricevuti in quel periodo dall’insorgente (cfr. doc. 9).

Per quanto attiene alle PC arretrate per l’arco di tempo gennaio – luglio 2010 di complessivi fr. 4'361.--, la somma di fr. 2'016.-- è stata oggetto di compensazione con assegni di prima infanzia di cui ha beneficiato l’assicurata (cfr. doc. 10).

L’ammontare di fr. 2'968.-- è, invece, stato versato alla ricorrente il 27 agosto 2010 (cfr. doc. 10; B3).

E' pacifico pertanto che, essendo i figli dell’assicurata stati posti al beneficio di rendite per orfani (AVS; PC; Cassa pensioni) e avendo ricevuto delle prestazioni a titolo retroattivo da parte dell’AVS, delle PC e della Cassa pensioni, attinenti al medesimo periodo in cui la ricorrente ha percepito gli assegni di famiglia, le entrate della famiglia RI 1 erano, per il lasso di tempo citato, superiori a quelle effettivamente computate nel calcolo degli assegni di famiglia.

Di conseguenza è evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo degli assegni di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili condizioni l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia afferenti al periodo settembre 2009-luglio 2010 per un importo complessivo - tenuto conto tenuto conto della parziale compensazione con fr. 2'724.-- di rendite AVS per orfani arretrate per settembre e ottobre 2009, fr. 2'492.-- di PC arretrate da settembre a dicembre 2009 e fr. 2'016.-- di PC arretrate da gennaio 2010 (cfr. doc. 3, 9, 10) - di fr. 7’889.-- (cfr. consid. 2.6.; doc. 12).

2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

Al riguardo con sentenza C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, la nostra Alta Corte ha, poi, deciso che:

" (…) il n'y a pas lieu d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA, relative aux conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la forme d'un capital. Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances a rendre cette jurisprudence conservent leur pertinence et les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas de retenir, comme on l'a vu, la volonté du législateur de modifier, à cet égard, les règles matérielles telles que définies sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 79 al. 1bis aRAVS.

5.3.4 Il s'ensuit que le recourant est en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé par l'assurance-invalidité à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l'entrée en force de la décision de restitution, soit au 31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 11 juin 2003 par le Service de l'emploi (cf. consid. 5.2 supra). Contrairement à l'opinion des premiers juges, il ne se justifie pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en se dessaisissant du capital versé par l'assurance-invalidité. Il convient plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé a des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (sur cette question, voir en particulier : Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 46/2002 p. 417 ss; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC), RSAS 1996 p. 208 sv.). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l'art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI, en relation avec la distraction du capital versé par l'assurance-invalidité, n'entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul. (…)”

2.11. Nell’evenienza concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), la somma di fr. fr. 2'724.--, concernente le rendite AVS per orfani retroattive relative ai mesi di settembre e ottobre 2009 riconosciute con decisione del 28 ottobre 2009, è stata immediatamente versata al fondo di compensazione assegni di familiari (cfr. doc. 3).

Anche l’ammontare di fr. 2'492.--, afferente alle PC arretrate per il lasso di tempo settembre-dicembre 2009, nonché l’importo di fr. 2'016.--, relativo alle PC arretrate per l’arco di tempo gennaio – luglio 2010, riconosciuti con decisioni del 26 agosto 2010, sono stati direttamente girati al fondo di compensazione assegni di prima infanzia (cfr. doc. 9; 10).

Al contrario la somma di fr. 2’968.--, corrispondente a una parte di PC arretrate relative al lasso di tempo gennaio - luglio 2010 secondo la decisione del 26 agosto 2010 (cfr. doc. 10), come pure l’importo di fr. 5'751.60 concernente le pensioni orfani arretrate per il periodo settembre 2009 – luglio 2010 ai sensi della decisione della Cassa pensioni __________ del 7 luglio 2010 (cfr. doc. VH), sono stati corrisposti all’assicurata.

Una compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa resistente non è, dunque, più possibile.

Questo Tribunale ritiene, inoltre, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che gli importi di fr. 5'751.60 e di fr. 2'968.-- delle PC e delle pensioni orfani della previdenza professionale versati a titolo retroattivo all’insorgente l’11 agosto 2010, rispettivamente il 27 agosto 2010 (cfr. doc. B1; B3), non erano più disponibili già nella prima metà del mese di novembre 2010, ossia nel momento in cui l’ordine di restituzione del 1° ottobre 2010 è passato in giudicato e avrebbe dovuto quindi avere luogo il rimborso (cfr. SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55; STFA C 267/99del 16 marzo 2000).

In effetti dagli estratti dei conti bancari della ricorrente, richiesti da questa Corte (cfr. consid. 1.8.), emerge un saldo alla fine di ottobre 2010 di fr. 6.96 presso __________ e di fr. 32.51 presso , rispettivamente a metà del mese di novembre 2010 di fr. 486.26 presso e di fr. 699.19 presso __________; cfr. doc. B1; B5; B6).

Alla fine di dicembre 2010 il saldo dei conti dell’assicurata era, d’altronde, di fr. 26.69 presso __________ e di fr. 242.19 presso __________ (cfr. doc. B1; B7).

Al riguardo va rilevato, da un lato, che quando, nel mese di agosto 2010, l’assicurata ha ricevuto le PC e le pensioni orfani della Cassa pensioni arretrate di cui sopra, la stessa beneficiava unicamente di una rendita AVS per orfani di fr. 1'362.-- (cfr. doc. B1; B3).

Il versamento di assegni familiari era stato sospeso, essendo pendente la procedura di revisione (cfr. doc. I; B3; B4).

Dall’altro, nella domanda di condono la ricorrente ha elencato le spese correnti (pigione, cassa malati, AIL, spese mediche non coperte dalla LAMal, telefono, assicurazione domestica, alimentari, abbigliamento, spese auto, ecc.), ammontanti a circa fr. 3'800.-- / fr. 3'900.-- al mese, che deve sostenere per far fronte al sostentamento minimo suo e soprattutto dei suoi bambini (cfr. doc. 13).

Gli importi di prestazioni arretrate versati all’insorgente nell’agosto 2010 sono, di conseguenza, stati utilizzati in esecuzione di un obbligo legale, ossia dell’obbligo di mantenimento dei figli sancito dall’art. 276 CC, ottenendo delle controprestazioni equivalenti (cfr. consid. 2.10.; SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55).

Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267 e SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007; 39.2004.9 del 16 dicembre 2004 e per dei caso analoghi in ambito LADI cfr. pure STCA 38.2007.48 del 18 ottobre 2007; 38.99.00162 del 4 gennaio 2000).

2.12. Per quanto attiene al requisito della buona fede, va evidenziato che la Cassa ha negato l’adempimento di tale presupposto indicando principalmente che l’assicurata non l’ha informata della possibilità che le fossero riconosciute delle prestazioni per orfani a favore dei suoi figli (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).

A tale proposito il TCA ritiene che, anche considerando che l’assicurata non ha debitamente comunicato alla Cassa l’inoltro della richiesta di prestazione complementare alla rendita AVS o AI del 10 novembre 2009 (cfr. doc. VC) e della domanda di prestazioni della previdenza professionale, alla stessa, per il periodo settembre 2009 – luglio 2010, nonostante il suo dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare ogni cambiamento (cfr. consid. 2.4.), non deve comunque essere imputata tale mancanza.

L’assicurata, fino alla notifica della comunicazione del 7 luglio 2010 della Cassa Pensioni __________ con cui è stata informata che ai suoi figli era stata attribuita, con effetto retroattivo al 1° settembre 2009, una rendita per orfani (cfr. doc. VH) e delle decisioni del 26 agosto 2010 con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG aveva riconosciuto ai figli della ricorrente delle PC retroattive a far tempo dal settembre 2009 (cfr. doc. 9; 10), non sapeva se ai suoi figli sarebbero state effettivamente riconosciute delle PC e delle prestazioni della previdenza professionale, né era al corrente dell’importo delle rendite che gli sarebbero state erogate, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto tale diritto.

Un eventuale avviso alla Cassa della richiesta di PC e di prestazioni della previdenza professionale per superstiti e dunque dell'ipotetica pretesa di tali rendite non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini dell’importo dell’assegno da erogare, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla comunicazione del 7 luglio 2010 della Cassa Pensioni __________ e alle decisioni del 26 agosto 2010 della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, dell’inoltro della domanda di prestazioni della previdenza professionale e di PC da parte dell’insorgente, avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi e di prima infanzia a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4)

  • per esempio indicando che, qualora l’assicurata avesse ricevuto una rendita da parte della Cassa pensioni e delle PC, avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate tali prestazioni -, l’omissione della ricorrente non costituisce in ogni caso una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può essere negata.

Nella sentenza già menzionata, pubblicata anche in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg. l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" (…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de l'intimée, encore convient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi."

Pertanto occorre concludere che nel periodo dal settembre 2009 al luglio 2010 la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.

Del resto non risulta che la parte resistente, allorché ha saputo della decisione emessa il 28 ottobre 2009 dalla Cassa di compensazione AVS con cui a ciascun figlio dell’assicurata era stata attribuita una rendita per orfano dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 3) - a seguito della quale la Cassa AF medesima il 20 ottobre 2009 ha chiesto la compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (cfr. doc. 1) -, abbia approfondito la questione relativa all’eventuale diritto ad altre prestazioni per superstiti, interpellando l’assicurata stessa e se del caso subordinando l’attribuzione degli assegni familiari a una condizione o a una riserva.

2.13. Quanto fatto, segnatamente, valere dalla Cassa, ossia che la buona fede dell’assicurata deve essere negata non avendola tempestivamente informata in merito alla comunicazione della Cassa pensioni del luglio 2010, ma essendosi limitata a trasmetterla al servizio delle PC e allo Sportello Laps in occasione della revisione avvenuta nel mese di agosto 2010 (cfr. doc. A2), non è tale da sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

In effetti è vero che l’autorità competente per una determinata prestazione sociale va informata ai sensi dell’art. 30 Laps (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

Non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

Il TFA, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

Per inciso è utile rilevare che il TCA, in una recente sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011, passata in giudicato incontestata, afferente a un caso di perenzione del diritto alla restituzione di assegni integrativi versati a degli assicurati, ha lasciato insoluta la questione di sapere se gli Sportelli Laps vadano o meno considerati un organo amministrativo che unitamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari concorre alla determinazione della pretesa di restituzione e quindi, qualora lo Sportello Laps sia stato informato di un fatto rilevante ai fini della determinazione del diritto e se del caso dell’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia, se torni applicabile oppure no la giurisprudenza afferente all’inizio del termine di perenzione nel caso la determinazione della pretesa di restituzione presupponga il concorso di parecchi organi amministrativi (cfr. DTF 112 V 180; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; STCA 38.2000.162 pubblicata in RDAT II-2001 N. 95).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che in casu, la comunicazione del 7 luglio 2010 della Cassa pensioni e le decisioni del 26 agosto 2010 riguardanti le PC sono state emesse quando l’assicurata aveva già percepito gli assegni di prima infanzia per il periodo settembre 2009 – luglio 2010.

Al riguardo è utile ricordare che giusta l’art. 68 Laf l’assegno di prima infanzia è versato al beneficiario all’inizio di ogni mese.

Ne discende che quanto allegato dalla parte resistente non ha in ogni caso alcuna influenza sulla presente questione della buona fede al momento in cui l’assicurata ha percepito gli assegni di prima infanzia per l’arco di tempo settembre 2009 – luglio 2010.

Neppure una comunicazione più tempestiva direttamente alla Cassa di quanto stabilito dalla Cassa pensioni nel luglio 2010 avrebbe evitato il versamento all’insorgente degli API da settembre 2009 a luglio 2010.

2.14. Per quanto attiene, infine, alla dichiarazione del 2 febbraio 2011 del Comune di __________, evidenziata dalla Cassa (cfr. doc. VII), secondo cui dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni per superstiti “…la signora RI 1 ha continuato, come da prassi, a beneficiare degli assegni per poter vivere e mantenere la famiglia cosciente del fatto che si trattava di versamenti a titolo provvisorio” (cfr. doc. V), giova osservare innanzitutto che nello stesso scritto il Comune ha pure affermato che:

" (…)

E’ comunque praticamente impossibile in questi casi per un utente calcolare le varie compensazioni e gli effettivi importi di spettanza finali (…).

Confermiamo quindi che la signora RI 1 si è comportata in modo corretto e i ritardi che si sono verificati e che hanno portato a questa spiacevole conseguenza sono stati indipendenti dalla sua volontà.” (Doc. V)

Si tratta, peraltro, di un’asserzione formulata a posteriori da terzi, ovvero dall’autorità comunale, la quale non ha comunque sostenuto di avere, tramite l’Agenzia AVS, espressamente reso attenta l’assicurata del fatto che se la Cassa pensioni e/o le PC avessero attribuito delle prestazioni ai suoi figli, avrebbe eventualmente dovuto restituire la parte di assegni di prima infanzia ricevuti a torto.

Di conseguenza quanto dichiarato dal Comune di __________ non permette di concludere che l’assicurata, nel percepire gli assegni di prima infanzia per il periodo settembre 2009 – luglio 2010, fosse cosciente di irregolarità o perlomeno non in modo tale da ritenerla colpevole di una negligenza grave.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.

  1. E' riconosciuta la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010.

Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 7’889.-- e pronunci una nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

15

aLAVS

  • art. 47 aLAVS

aRAVS

  • art. 79 aRAVS

CC

CCS

  • art. 3 CCS

LAI

LAVS

LPC

OAVS

  • art. 79 OAVS

OJ

  • art. 105 OJ

OPC

  • art. 17a OPC
  • art. 24 OPC
  • art. 27 OPC

OPGA

Gerichtsentscheide

32