Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2010.7
Entscheidungsdatum
30.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2010.7

CI/DC/sc

Lugano 30 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2010 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2010 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 maggio 2007 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa) ha ordinato ad RI 1 e RI 2 la restituzione di fr. 3'312.-- indebitamente percepiti a titolo di assegno integrativo nel periodo tra il 1° giugno 2005 ed il 31 maggio 2006 (cfr. doc. 3A).

1.2. L’ordine di restituzione è cresciuto in giudicato incontestato. Con scritto del 7 giugno 2007 i coniugi __________ hanno domandato il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. 6). La domanda di condono è stata respinta con decisione del 18 giugno 2007 (cfr. doc. 7A), confermata con decisione su reclamo del 6 novembre 2007 (cfr. doc. 11).

1.3. In seguito al ricorso interposto dagli assicurati tramite il loro rappresentante (cfr. doc. 12A) questo Tribunale, sentite le parti in udienza (cfr. doc. A3), con decreto del 17 aprile 2008 ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta soluzione transattiva. La decisione su reclamo del 6 novembre 2007 è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti e nuova decisione (cfr. doc. 17).

1.4. Esperiti ulteriori accertamenti (cfr. doc. 18, doc. 19) e sentiti gli assicurati (cfr. doc. 21, doc. A2), con decisione del 15 gennaio 2010 la Cassa ha nuovamente respinto la domanda di condono (cfr. doc. 24). In seguito al reclamo interposto dagli assicurati ancora tramite il loro rappresentante (cfr. doc. 25), con decisione su reclamo del 27 aprile 2010 la Cassa ha confermato il contenuto della propria precedente decisione (cfr. doc. A1).

1.5. Con ricorso del 27 maggio 2010 RI 1 e RI 2, sempre tramite il loro rappresentante, hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento della domanda di condono.

A sostegno delle loro pretese ricorsuali, gli assicurati hanno fatto valere di aver sempre prodotto ogni documento e informazione utile all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alle prestazioni richieste, e di dovere, perciò, essere considerati in buona fede.

Non corrisponderebbe al vero che i documenti prodotti dai ricorrenti presso lo sportello Laps di __________ fossero incompleti. Sarebbe invece gravemente negligente il comportamento dell’amministrazione che, nella denegata ipotesi in cui il contratto di locazione dell’abitazione dei ricorrenti non fosse stato consegnato allo sportello nella sua completezza, non ne avrebbe richiesto la produzione e la verifica.

Infine, la decisione della Cassa del 15 gennaio 2010 sarebbe ampiamente perenta e la prestazione fornita non più esigibile (cfr. doc. I).

1.6. In risposta, la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa riconfermandosi interamente negli argomenti della propria precedente decisione e rilevando inoltre che la decisione del 15 gennaio 2010 non sarebbe perenta, riferendosi alla domanda di condono e non all’ordine di restituzione, emesso il 15 maggio 2007 e pacificamente cresciuto in giudicato (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso in esame la lite verte sul condono o meno della restituzione di assegni integrativi percepiti dai ricorrenti nel lasso di tempo giugno 2005 - maggio 2006.

Di conseguenza i nuovi disposti della LAFam non sono applicabili in concreto.

2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27 LAF prevede altresì che

" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.4. Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

" I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

" Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

2Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, per quanto attiene al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia, rinvia alla Laps.

2.5. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.6. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30 cpv. 1 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4) "

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 54 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Per quanto riguarda la perenzione del diritto alla restituzione, è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 44 cpv. 4 LAF (cfr. consid. 2.7.), prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI, art. 47 cpv. 2 vLAVS; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 25 n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431 consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Nel caso in cui è necessaria la collaborazione tra più autorità, la ragionevole conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della restituzione è data quando è ascrivibile ad una delle unità amministrative competenti (DTF 119 V 431 consid. 3a, pag. 433; STFA I 62/02 del 2 aprile 2004 consid. 4.2.).

I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione.

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

2.10. In una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, emessa in ambito LADI, il TF era chiamato ad esprimersi in merito alla restituzione di indennità di disoccupazione indebitamente percepite e alla perenzione dell’ordine di restituzione fatta valere dalla ricorrente. In particolare, al consid. 6 l’Alta Corte si è così espressa:

" 6.3 Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione).

6.4 In concreto non è soltanto incontestato, ma addirittura ammesso dalla Sezione del lavoro - la quale ha precisato che il provvedimento di restituzione avrebbe dovuto essere emanato immediatamente dopo la decisione con cui essa aveva decretato l'inidoneità al collocamento dell'interessata e non solo dopo la sentenza con cui il Tribunale federale delle assicurazioni aveva confermato definitivamente detta decisione - che la Cassa ha statuito sull'esistenza di un diritto nel frattempo estinto, in seguito a perenzione.

La decisione è pertanto gravemente viziata nel merito (sentenza del Tribunale federale 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995 pubblicata in RDAT 1996 I n. 49 pag. 137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la carenza inoltre, pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia, la richiesta di restituzione era giustificata in quanto l'inidoneità al collocamento dell'assicurata e quindi il fatto che abbia percepito a torto indennità di disoccupazione sono stati confermati in ultima istanza (RDAT 1996 I n. 49 pag. 139 consid. 5b). Alla luce della suesposta giurisprudenza quindi, malgrado l'intervenuta perenzione, la decisione è annullabile e quindi in concreto definitiva. Una modifica potrebbe infatti intervenire solo tramite riesame da parte dell'amministrazione (si confronti RCC 1988 pag. 261 consid. 3c.).

Su questo punto, in quanto conforme al diritto federale, il giudizio impugnato va confermato." (STF 8C_383/2007, consid. 6)

2.11. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.12. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.13. Gli assicurati, nell’atto di ricorso, hanno fatto valere che la decisione di condono (recte: di restituzione) è nulla ab initio essendo intervenuta dopo il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. doc. I).

Il TCA constata che l’amministrazione è venuta a conoscenza della convivenza di __________ con i ricorrenti il 10 maggio 2006 (cfr. doc. 24B in alto), mentre l’ordine di restituzione è del 15 maggio 2007 (cfr. doc. 3A). La Cassa ha dunque effettivamente statuito sull'esistenza di un diritto nel frattempo estinto, in seguito a perenzione.

La decisione è pertanto gravemente viziata nel merito (sentenza del Tribunale federale 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995 pubblicata in RDAT 1996 I n. 49 pag. 137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la carenza inoltre, pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia, la richiesta di restituzione era giustificata ed è passata in giudicato incontestata. In effetti gli assicurati, come visto, hanno unicamente postulato il condono della restituzione (cfr. doc. 6). Alla luce della giurisprudenza esposta al consid. 2.10., quindi, la decisione di restituzione essendo annullabile e non nulla, come preteso nel ricorso e non essendo stata contestata, è definitiva.

Per casi analoghi, cfr. STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007, consid. 2.4. e STCA 38.2006.92 del 13 giugno 2007, consid. 2.5.

2.14. In seguito al decreto di stralcio del 17 aprile 2008 (cfr. doc. 17), i rappresentanti della Cassa hanno convocato il signor __________ del Servizio centrale delle prestazioni sociali ed il signor __________ dello sportello regionale Laps di __________, al fine di esperire ulteriori accertamenti in merito alla modalità di svolgimento della procedura di richiesta per assegni integrativi e di prima infanzia.

Dall’incontro, che ha avuto luogo il 30 aprile 2008, è emerso che, in base agli atti, la check list della richiesta dei coniugi __________ è stata consegnata dal Signor __________ (cfr. doc. 18) e non da una ragazza come dichiarato dagli assicurati nel corso dell’udienza del 17 aprile 2008 dinanzi al TCA (cfr. doc. A3). Il signor __________ ha inoltre precisato che, al momento in cui un assicurato si presenta allo sportello per la richiesta di prestazioni, l’operatore inserisce i dati alla presenza del richiedente, in base alla documentazione che questi consegna al momento e sulla scorta dei dati fiscali visualizzati secondo l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato. I documenti sono già verificati nella loro completezza al momento in cui è fissato l’appuntamento per l’inoltro della domanda.

Il signor __________ ha poi spiegato che in caso di dubbi in merito ai membri facenti parte dell’economia domestica, l’operatore dello sportello effettua le verifiche mediante l’apposito programma in dotazione a diversi comuni. Nel caso dei coniugi __________, non si è ritenuto di dover effettuare ulteriori verifiche, visto che dalla prima pagina del contratto di locazione risultava che l’appartamento, adibito ad abitazione familiare per tre persone, era già occupato dalle quattro persone facenti parte l’unità di riferimento.

Il signor __________ ha infine confermato che tutti i documenti consegnati in occasione dell’appuntamento per l’inoltro della domanda sono presenti nell’incarto dello sportello Laps. Considerato che, nel caso di specie, nell’incarto dello sportello Laps risulta unicamente la prima pagina del contratto d’affitto, è verosimile che fosse l’unica pagina consegnata in quell’occasione (cfr. doc. 19, doc. 19A).

Nelle loro osservazioni del 14 luglio 2008, gli assicurati hanno contestato quanto affermato dal signor __________ e certificato dal signor __________, ribadendo di aver consegnato i documenti richiesti, tra cui tutte le pagine del contratto di locazione, ad un’impiegata (cfr. doc. A2).

Il 15 gennaio 2010, ossia quasi un anno e mezzo dopo che gli assicurati hanno prodotto le loro osservazioni, la Cassa ha respinto la domanda di condono.

Da una parte, l’amministrazione si è basata sulla conferma, fornita dal signor __________, che tutti i documenti consegnati in occasione dell’appuntamento per l’inoltro della domanda sono contenuti nell’incarto dello sportello Laps. Dall’altra, la Cassa ha rilevato che sia per la richiesta di assegni familiari del 2005 che per la richiesta del 2006, la documentazione trasmessa dallo sportello Laps competente comprende esclusivamente la prima pagina del contratto di locazione. Inoltre, in seguito alla decisione valida a decorrere dal 1° giugno 2006, non ritenendo corretta la spesa per l’alloggio ritenuta dalla Cassa e precisando di inviare il contratto di locazione ed il versamento mensile, la signora RI 2 ha nuovamente allegato unicamente la prima pagina del contratto.

Sulla scorta di queste considerazioni, a mente della Cassa appare altamente inverosimile che due diversi responsabili dello sportello Laps di __________ - nel 2005 __________, nel 2006 __________ - abbiano smarrito la medesima documentazione prima di inoltrare la richiesta alla Cassa, e che pure il funzionario incaricato della Cassa abbia smarrito proprio le pagine da 2 a 6 del contratto di locazione inviatogli da RI 2 il 10 giugno 2006.

D’altro canto, i coniugi __________ hanno fornito a __________ la prima e la quinta pagina - quella dove figura che l’appartamento viene occupato anche dalla madre di RI 1 - del contratto di locazione proprio affinché parte della pigione fosse computata nell’ambito della prestazione complementare. Del resto, già nell’agosto 2000 __________ aveva dichiarato all’Ufficio delle prestazioni di volere e dovere, date le circostanze, partecipare anche lei alla spesa per l’alloggio (cfr. doc. 24).

2.15. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, analizzando la fattispecie alla luce degli accertamenti esperiti dalla Cassa in seguito al decreto di stralcio del 17 aprile 2008 (cfr. doc. A3), ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che gli assicurati non abbiano prodotto il contratto di locazione completo in nessuna delle tre circostanze menzionate dalla Cassa e, fino al mese di maggio 2006, non abbiano informato nemmeno in altro modo l’amministrazione della convivenza di __________. Il fatto che il 10 maggio 2006 l’operatore dello sportello Laps di __________ __________ abbia dovuto personalmente annotare che, citiamo, “L’istante (…) divide l’economia domestica, oltre che con il marito ed i due figli, anche con la suocera” (cfr. doc. 24B), rende ulteriormente verosimile che, fino a quel giorno, la Cassa non sapesse della convivenza di __________ con i ricorrenti.

Nel fornire a __________ le pagine rilevanti del contratto di locazione al fine dell’ottenimento della prestazione complementare, i coniugi __________ hanno dimostrato di comprendere a sufficienza la procedura di richiesta di prestazioni complementari e, di riflesso anche la procedura di richiesta di assegni familiari. Pertanto, essi non potevano ignorare che l’omissione di comunicare allo sportello Laps e alla Cassa un elemento determinante ai fini del diritto ad assegni familiari avrebbe costituito una violazione dell’obbligo di informare stabilito dall’art. 21 Laps. Essi non possono pertanto essere considerati in buona fede in applicazione dell’art. 26 cpv. 3 Laps.

Venendo a cadere il presupposto della buona fede, non è necessario approfondire la questione di sapere se sia soddisfatto il requisito dell’onere troppo gravoso.

La decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 27 aprile 2010 deve quindi essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

16

CC

LAF

  • art. 24 LAF
  • art. 27 LAF
  • art. 31 LAF
  • art. 32 LAF
  • art. 35 LAF
  • art. 41 LAF
  • art. 44 LAF
  • art. 54 LAF

LAI

LAVS

LPC

LPGA

OAVS

  • art. 79 OAVS

vLADI

  • art. 95 vLADI

vLAVS

  • art. 47 vLAVS

Gerichtsentscheide

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