Raccomandata
Incarto n. 39.2010.3
DC/sc
Lugano 10 novembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2010 di
contro
in relazione al caso:
Cassa CO 1,
in materia di assegni di famiglia
PI 1, rappr. da: RA 2,
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 novembre 2008 RI 1 ha inviato alla Cassa CO 1 uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Con la presente vi chiedo di voler immediatamente interrompere il versamento dell'assegno familiare che la mia ex moglie sta ricevendo indebitamente da gennaio 2008.
Come potete infatti vedere dalla sentenza allegata, dall'8 gennaio 2008, mia figlia RI 2 è stata affidata a me e vive con me a __________. La mia ex moglie ha un diritto di visita subordinato alla volontà della figlia di incontrarla.
Da gennaio 2008 non è più andata nemmeno una notte a dormire con sua mamma, che non contribuisce più in nessun modo al suo mantenimento.
In base all'art. 5 della Legge cantonale degli assegni familiari, rispettivamente all'art.3 del Regolamento di applicazione, vi chiedo quindi di provvedere da subito (novembre 2008) al pagamento diretto dell'assegno sul mio conto CCP 65-270018-5." (Doc. C)
1.2. Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2010 la Cassa CO 1, per il tramite dell'Ufficio stipendi e assicurazioni del personale della __________, ha confermato la decisione dell'11 gennaio 2010 (cfr. Doc. I) con la quale ha rifiutato di versare gli assegni familiari direttamente a RI 1, rilevando:
" In risposta alla sua lettera del 9 febbraio scorso (indirizzata alla nostra Cassa di compensazione e girataci per competenza), ribadiamo nuovamente quanto già dichiarato nel nostro scritto dell'11 gennaio scorso e cioè che secondo l'art. 7 della LAFam, il diritto agli assegni familiari spetta innanzitutto alla persona che esercita un'attività lucrativa, per cui alla signora PI 1; essendo il signor RI 1 a beneficio di una rendita d'invalidità.
Confermiamo pertanto che senza una modifica dell'assetto (Decreto della Pretura) non possiamo cambiare il destinatario del pagamento degli assegni famigliari.
Precisiamo inoltre che le affermazioni attribuite al signor __________ nel suo scritto del 9 febbraio 2010 sono totalmente soggettive e non hanno alcun fondamento di veridicità." (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 21 febbraio 2010, RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede, in via principale, di versare direttamente gli assegni all'assicurato, in subordine alla figlia RI 2, a far data dal gennaio 2008 e al riguardo osserva:
" (…)
Ø con allegato decreto 3 luglio 2008 la Pretura di __________ ha omologato la convenzione tra la signora PI 1 e il signor RI 1 secondo la quale la figlia RI 2 è affidata per le cure e l'educazione al padre RI 1. Detto altrimenti, comprovato che la figlia RI 2 abita con il padre RI 1 a far data 8 gennaio 2008 (doc. J);
Ø la signora PI 1 non intrattiene alcuna relazione con la figlia RI 2;
Ø la signora PI 1 non provvede in alcun modo al sostentamento della figlia, non si fa carico di nessun impegno economico (e non economico) relativo alla di lei figlia;
Ø la signora PI 1 trattiene e utilizza per sé medesima, da sempre, gli assegni per figlia a lei erogati, senza mai averli versati e/o impiegati a favore della figlia RI 2, né tanto meno riversati al padre RI 1, che si occupa da solo della figlia.
(…)
A fronte della documentazione qui ancora allegata, alla luce del fatto che la madre non ha mai versato gli assegni per figli a chi realmente si occupa della di lei figlia e che gli stessi vengono utilizzati ad altro fine non pertinente, comprovato altresì che la figlia, che non intrattiene più alcuna relazione con la madre, abita presso il padre, la Cassa __________ non è legittimata a negare l'autorizzazione al versamento degli assegni per figli direttamente alla beneficiaria, per il tramite del signor RI 1, unica ed effettiva persona che si prende cura della bambina RI 2.
Di converso, proprio nell'ottica di una corretta applicazione della vigente legislazione, specificatamente dell'art. 9 LAFam, qualora gli assegni per figli non siano impiegati debitamente, la Cassa CO 1 deve autorizzare il versamento alla terza persona, a meno che l'avente diritto alle allocazioni non provi che abbia proceduto ai versamenti a tempo e per l'intero ammontare o che gli stessi siano stati utilizzati a compensare un onere finanziario della figlia, la qualcosa evidentemente non è data, poiché mai avvenuta!
Il succitato disposto si prefigge proprio di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tale fine, è reso possibile il versamento a un terzo (da Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, ad art. 9 LAFam).
Di siffatte considerazioni, in applicazione dell'art. 9 LAFam, a codesta lodevole Corte si chiede il versamento dell'assegno per figli direttamente alla figlia, unica e legale beneficiaria del medesimo, per il tramite dello stesso RI 1, in modo tale da permettere che il medesimo venga finalmente impiegato allo scopo prefisso e conformemente ai dettami di legge e non altrimenti.
Per quanto attiene gli assegni indebitamente riscossi dalla madre, signora PI 1, specificatamente da gennaio 2008 data a partire dalla quale la madre non si è più assunta nessuna spesa di mantenimento o quant'altro riguardante la figlia RI 2, si chiede che gli stessi vengano restituiti e riversati alla legittima beneficiaria. (…)" (Doc. I)
1.4. Il 21 aprile (in lingua tedesca, cfr. Doc. VI e Doc. VII) e il 3 maggio 2010 (in lingua italiana) la Cassa CO 1 ha trasmesso al TCA la seguente risposta di causa:
" (…)
L'estratto del verbale dell'11 maggio 2000 conferma che la figlia RI 2 vive presso la madre e che al padre è stato concesso il diritto di visita. Siccome il padre gode di una rendita Al e quindi non ha diritto agli assegni familiari, abbiamo versato tali assegni alla signora CO 1 tramite il datore di lavoro __________.
In un recente accordo tra RI 1 e PI 1 del 10 giugno 2008 si dichiara che ora la figlia RI 2 vive presso il padre. Dal punto di vista finanziario è stato deciso di versare al padre la rendita per i figli Al. Non è stato fatto invece alcun riferimento agli assegni familiari.
Abbiamo provveduto a comunicare alla madre di RI 2 che gli assegni familiari vanno utilizzati per il mantenimento della figlia. Abbiamo anche chiesto alla signora PI 1 di farci pervenire una comunicazione scritta sull'effettivo utilizzo degli assegni familiari. Tuttavia, la signora PI 1 e il suo avvocato si rifiutano di inviarci tale conferma. Per ulteriori dettagli a riguardo è possibile consultare lo scambio di e-mail tra il datore di lavoro __________ e la nostra cassa di compensazione familiare.
In qualità di beneficiario di rendita Al, il signor RI 1 non ha potuto richiedere nessun assegno e la signora PI 1 rimane quindi l'unica ad usufruire delle indennità. Questa è stata la nostra decisione. Tuttavia, non siamo a conoscenza delle misure adottate dalla signora PI 1 per il mantenimento di sua figlia.
Abbiamo deciso quindi di bloccare i versamenti delle indennità familiari alla signora PI 1 a partire dal 31 marzo 2010 finché non sarà deciso chi sarà il beneficiario delle stesse indennità.
In allegato trovate i diversi documenti." (Doc. XII)
1.5. Il 29 aprile 2010 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per esaminare l'intero incarto e per formulare osservazioni (cfr. Doc. XI).
Il 12 maggio 2010 il patrocinatore di PI 1 si è così espresso:
" (…)
A nome e per conto della signora PI 1, comunico che la stessa é sempre stata dell'idea che questo assegno fosse a favore della figlia RI 2.
Tuttavia non era d'accordo di trasmetterlo nelle mani dell'ex marito; tant'è che gli accordi presi avevano previsto il regime attualmente in vigore.
Purtroppo il padre è riuscito a plagiare la figlia al punto che, non solo ella vive con il padre, ma non vuole più vedere la mamma.
La mia cliente accetterebbe che RI 2 stia con RI 1, a condizione però di beneficiare regolarmente del diritto di visita. Così facendo, la figlia potrebbe ricevere l'importo dell'assegno.
Alla signora PI 1 interessa solo il bene della figlia, mentre che all'ex marito interessano solo i soldi, al punto che non si accorge del male che procura a una figlia che oggi detesta (per influenza paterna) la madre.
La resistente voleva poter puntualizzare questi fatti, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.
E' vero che non é questa la sede per far valere il diritto di visita e per richiedere le eventuali misure per la tutela dei minori (che siamo convinti siano necessarie), ma era giusto rendere edotto questo Tribunale dei motivi per cui si é giunti a questo punto." (Doc. XIII)
Al proposito la Cassa CO 1 il 25 aprile 2010 ha rilevato:
" (…)
· Non facciamo alcun commento sulla lettera dello studio legale notarile __________ del 12 maggio 2010.
· Dal momento che manca a tutt'oggi la documentazione necessaria per un cambiamento del concorso di diritto, un eventuale cambiamento avverrà al più presto nell'aprile 2010." (Doc. XV)
1.6. Il 29 maggio 2010 il rappresentante di RI 1 e RI 2 ha inviato uno scritto al TCA nel quale sottolinea in particolare:
" (…)
A prescindere dallo sconcertante comportamento della madre, ciò che emerge e che maggiormente lascia interdetti risulta essere l'atteggiamento della stessa CC CO 1, la quale, benché fosse a conoscenza della reale situazione di fatto già a far data dal 18 novembre 2008 e più volte sollecitata a valutare la questione, nulla ha mai intrapreso al fine di ossequiare i propri obblighi a tutela della beneficiaria degli AF, la piccola RI 2, in antitesi con le norme in vigore.
Solo una volta interposto ricorso presso questo lodevole Tribunale, la CC CO 1 si è realmente attivata (cfr. scambio di e-mail tra datore di lavoro e CC CO 1 in cui si richiede solo in data 31 marzo 2010 la prova del riversamento degli AF al signor RI 1 da parte della signora PI 1) al fine di chiedere e reperire quelle informazioni atte a permettere un'attenta analisi della fattispecie, conseguentemente a determinarsi circa il reale indebito impiego degli AF erogati alla madre che ne faceva uso e consumo a suo piacimento e per sé medesima a discapito della di lei figlia.
Mal riposta e quindi ovviamente contestata risulta quindi ora la speranza da parte della CC CO 1 di limitarsi ad una eventuale erogazione degli AF a favore di RI 2 direttamente nelle mani del padre RI 1 solo a partire dal mese di aprile 2010.
La CC CO 1, contravvenendo ai propri obblighi di accertamento, deve rifondere a RI 1, in rappresentanza della figlia RI 2, nonché unica persona che realmente si prende cura della piccola, anche l'ammontare di tutti gli assegni indebitamente erogati alla signora PI 1 negli anni in questione.
D'altronde, sin da subito era pacifico come la figlia abitasse con il padre, il quale si occupa(va) e provvede(va) - nonostante i limitatissimi mezzi finanziari a sua disposizione - da solo della figlia; altrettanto inconfutabile il fatto che la madre signora PI 1 non vede(va) e non si occupa(va) in alcun modo della bambina e che gli AF percepiti da gennaio 2008 venivano dalla stessa utilizzati non a favore di RI 2.
Alla luce dei fatti, specificatamente di cotanta imperizia e negligenza manifestata della stessa cassa erogatrice CO 1, a fronte delle molteplici richieste da parte di RI 2 e del padre RI 1 presentate a tutela dei propri giustificati interessi, mai l'adagio "chi paga male paga due volte", appare più indicato! (…)" (Doc. XVII)
Il 19 agosto 2010 il rappresentante di PI 1 ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni (cfr. doc. XXIII).
in diritto
2.1. L'art. 7 della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L'art. 9, dedicato al "versamento a terzi" precisa invece che:
" 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 p. 6101) ha così commentato questa norma:
" Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo).
A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.
In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123)
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° aprile 2010, a pag. 23, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge prevede che:
" La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo.
Esempio:
L'ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto in comune.
Il mancato versamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:
un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto;
estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati
per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto.
Se il mancato pagamento è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104.3."
Dal canto loro, U. Kieser e M. Reichmith, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito dell'art. 9 LFAmm., rilevano in particolare quanto segue:
" d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater verwendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten (dazu Art. 8 FamZG).
(…)
Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).
Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag. 174-175)
2.2. La Legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, nella versione modificata il 26 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003, e abrogata con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (cfr. art. 7 e art. 78), conteneva un articolo 5 cpv. 1 secondo cui il pagamento può essere fatto a chi cura il figlio a richiesta motivata.
L'art. 3 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg.LAF) aveva il seguente tenore:
" 1Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro del titolare del diritto.
Se entrambi i genitori sono titolari del diritto, la richiesta è inoltrata alle rispettive Casse per gli assegni familiari.
2La Cassa per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento a terzi è sufficientemente motivata. Se la richiesta è inoltrata a due Casse differenti, esse si accordano sulla concessione del versamento a terzi.
3Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati.
Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta."
2.3. Nella presente fattispecie il TCA è chiamato a stabilire, se in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LAFam, RI 1 ha il diritto di ottenere il versamento dell'assegno per la figlia RI 2. Quest'ultima è nata il 20 agosto 1997 (cfr. Doc. 2) per cui l'art. 9 cpv. 2 LAFam non entra in considerazione.
Dagli atti dell'incarto si rileva innanzitutto che il 3 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha omologato una transazione giudiziale, del seguente tenore:
" Premesso che:
A. Con sentenza del 19 agosto 2002, codesto Pretore dichiarava sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra le parti in data 16 maggio 1997, e nel contempo omologava la convenzione tra gli stessi sottoscritta (doc A e inc. __________ della Pretura di __________).
B. Nella predetta pronuncia (doc. A) le parti stabilivano che la figlia RI 2 sarebbe stata affidata alla madre (§ 2.2.), e che l'autorità parentale sarebbe stata esercitata in comune.
C. Con transazione giudiziaria del 12.7.2006 (doc. B), le parti hanno modificato la sentenza di divorzio (inc. di questa Pretura n. DI.2005.19) riguardante l'assetto contributivo a favore della figlia, nel senso che quale contributo alimentare per la figlia la madre avrebbe percepito la rendita completiva Al, mentre al padre rimaneva la rendita per figli erogata dal secondo pilastro.
D. Con petizione del 15 gennaio 2008 (inc. OA.2008.12) il padre postulava l'attribuzione della custodia della figlia RI 2, la quale vive presso di lui dal giorno 8 gennaio 2008;
E. Le Parti intendono ora comporre bonalmente la vertenza;
si conviene quanto segue:
2.2.
La figlia RI 2 è affidata per le cure e l'educazione al padre.
2.4
Alla madre è riservato il più ampio diritto di visita sulla figlia RI 2, da esercitarsi secondo accordi diretti con il padre, ritenuto che in caso di mancato accordo varrà il seguente assetto, tenendo conto dei desideri di RI 2:
un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera dopo le lezioni scolastiche alla domenica sera alle ore 18.00;
tre settimane durante le vacanze estive;
cinque giorni a Natale e Pasqua, inclusa alternativamente la festività.
2.5.
In considerazione della sua attuale situazione finanziaria la madre non versa un contributo alimentare, mentre al padre spetta il diritto di ricevere la rendita completiva Al per figli (a partire dal gennaio 2008) e le rendita per figli che già percepisce dalla __________.
L'autorità parentale rimane congiunta conformemente alla clausola 2.3 della convenzione.
Con la presente pattuizione il padre potrà chiedere all'ufficio competente che la rendita completiva per figli venga a lui direttamente versata.
La presente transazione verrà sottoposta al Pretore per omologazione. La causa pendente verrà stralciata dai ruoli e le ripetibili saranno compensate. Le spese, riservata la concessione dell'assistenza giudiziaria, rimarranno a carico delle parti in misura della metà ciascuna." (Doc. 4)
Da questa transazione emerge dunque in particolare che la custodia di RI 2 è stata attribuita al padre, presso il quale la figlia vive dall'8 gennaio 2008, che la madre non versa alcun contributo alimentare e che il padre ha il diritto di ottenere anche la rendita completiva per figli dall'AI.
Dalla documentazione agli atti risulta inoltre che il 31 marzo 2010 la Cassa CO 1, mediante un messaggio di posta elettronica, ha invitato il responsabile degli stipendi e delle assicurazioni del personale della __________ a contattare PI 1 chiedendole di comprovare (mediante un ordine bancario o postale) che versa regolarmente l'assegno familiare al padre di RI 2.
PI 1 avrebbe affermato verbalmente a __________ di non avere mai versato gli assegni di famiglia al padre di RI 2, rifiutandosi tuttavia di confermarlo per iscritto, dopo essersi consultata con il suo avvocato (cfr. Doc. 8).
Nel suo scritto del 29 maggio 2010 il patrocinatore della parte interessata ha sostanzialmente confermato che PI 1 non ha versato l'assegno (cfr. consid. 1.6.: "tuttavia non era d'accordo di trasmetterlo nella mani dell'ex marito"; "la mia cliente accetterebbe che RI 2 stia con RI 1, a condizione però di beneficiare del diritto di visita. Così facendo, la figlia potrebbe ricevere l'importo dell'assegno").
Alla luce di tutti questi elementi il TCA deve concludere che sono dati in concreto i presupposti per ordinare il versamento a RI 1 dell'assegno per la figlia RI 2 ai sensi dell'art. 9 LAFam (cfr. consid. 2.2).
È peraltro evidente, come ammesso pure dal patrocinatore di PI 1 (cfr. consid. 1.5), che non è questa la sede per regolare eventuali problemi insorti a proposito del diritto di visita della madre.
L'unica questione qui di rilievo è di fare in modo che l'assegno di famiglia venga destinato allo scopo per il quale viene versato, cioè il sostentamento della figlia RI 2 (cfr. art. 2 LAFam: "Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.").
Con il ricorso viene postulato il versamento dell'assegno di famiglia a RI 1 dal gennaio 2008.
In realtà il padre di RI 2 ha inoltrato la domanda alla Cassa di compensazione AVS il 18 novembre 2008. Ora, alla luce delle disposizioni di diritto cantonale a quel momento in vigore, egli ha diritto al versamento dell'assegno dal 1° dicembre 2008 (cfr. consid. 2.2).
In questo senso il ricorso è parzialmente accolto.
Esula invece dalla presente vertenza la questione di un'eventuale restituzione degli assegni già ricevuti da PI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ RI 1 ha diritto al versamento dell'assegno di famiglia per la figlia RI 2 dal 1° dicembre 2008.
La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti