Raccomandata
Incarto n. 39.2010.18-19
rs
Lugano 7 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 novembre 2010 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con quattro decisioni distinte datate 1° giugno 2010 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha negato ad RI 1 il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il mese di aprile 2010 (cfr. doc. 2, 3), come pure il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il periodo dal mese di maggio 2010 (cfr. doc. 4; 5), in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.
1.2. La Cassa, il 18 novembre 2010, ha parzialmente accolto il reclamo interposto dall’assicurato, rappresentato dallo RA 1, contro i quattro provvedimenti menzionati sopra (cfr. doc. 6). L’amministrazione ha riformato le decisioni del 1° giugno 2010 nel senso che ad RI 1 è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 47.-- per i mesi di maggio e giugno 2010 e un assegno integrativo di fr. 567.-- per il lasso di tempo dal luglio al settembre 2010. Per il mese di aprile 2010, per contro, nonostante la modifica delle tabelle di calcolo, non ha potuto essere riconosciuto alcun assegno (cfr. doc. A).
1.3. Contro la decisione su reclamo del 18 novembre 2010 l’assicurato, sempre rappresentato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Egli ha, tuttavia, censurato unicamente il calcolo relativo all’assegno integrativo per i mesi di maggio e giugno 2010, e meglio il reddito da attività dipendente della sua compagna, limitatamente agli introiti percepiti dal Comune di __________, computato. Il ricorrente ha chiesto che per quell’arco di tempo gli venga riconosciuto un assegno di fr. 237.-- mensili.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, ha segnatamente addotto che non può essere ammesso il procedimento della Cassa, la quale ha ripreso lo stipendio della sua compagna ricevuto dal Comune di __________ nel mese di maggio 2010, pari a fr. 511.20 lordi, e l’ha riportato su base annua a partire dal moltiplicatore 13, ottenendo la somma di fr. 6'646.--.
Al riguardo l’insorgente ha osservato che nel corso del 2010 la sua compagna ha percepito dal Comune di __________ per prestazioni effettuate gli importi di fr. 511.20 durante il mese di maggio 2010 e di fr. 191.70 durante il mese di giugno 2010.
Egli concorda con la Cassa in merito al fatto che il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 deve essere considerato oggetto di una valutazione calcolatoria a sé stante con proiezione delle risultanze su base annua, visto che la sua compagna non ha più ripreso questa attività.
Il ricorrente ritiene, tuttavia, che la natura della prestazione effettuata dalla sua compagna non consenta di proiettare gli introiti su 13 mensilità. In proposito egli ha precisato, da un lato, che si trattava della funzione di operatrice di mensa scolastica, a partire da un contratto verbale che si fondava sul principio della chiamata e con rimunerazione delle ore effettivamente prestate. Dall’altro, che proprio per quest’ultima ragione l’introito del mese di giugno 2010 risulta nettamente inferiore a quello di maggio 2010, visto che il periodo scolastico si interrompe nel corso del mese di giugno.
A mente dell’assicurato, quindi, il riporto su base annua deve dipartirsi da una moltiplicazione per 12.
L’insorgente è, inoltre, del parere che il riporto sic et simpliciter della retribuzione di maggio 2010 su 12 mensilità porterebbe a un totale lordo, puramente tecnico, dunque solo e soltanto virtuale di fr. 6'134.40. Egli ha specificato che sarebbe puramente virtuale, in quanto mai e poi mai la sua compagna, pur lavorando effettivamente un anno intero, arriverebbe a tale cifra di introito, non foss’altro che in considerazione del fatto che per alcuni mesi dell’anno gli emolumenti decadono in maniera sensibile per gli effetti delle vacanze scolastiche.
Infine il ricorrente ha affermato che, proiettando su base annua, nell’ipotesi di un lavoro di similare natura sull’arco temporale dell’intero anno civile, l’importo di fr. 702.90 versato alla sua compagna dal Comune di __________ nel corso del 2010, ovvero nei mesi di maggio e giugno 2010, si arriva a un totale lordo di fr. 4'217.40. Secondo l’assicurato tale importo potrebbe sì valere come elemento di riferimento molto più reale in una valutazione di riporto di un introito effettivo percepito per due mesi (cfr. doc. I).
1.4. La Cassa, in risposta, ha postulato il parziale accoglimento dell’impugnativa e conseguentemente la riforma della decisione su reclamo del 18 novembre 2010 nel senso di riconoscere al ricorrente un diritto all’assegno integrativo per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 di fr. 87.-- mensili.
In particolare l’amministrazione ha indicato di aver appurato direttamente presso il Comune di __________ il 20 gennaio 2011 che per i dipendenti non sottoposti al ROD (Regolamento organico dipendenti) ma impiegati su chiamata – come era il caso della compagna dell’insorgente – non viene corrisposta la 13a mensilità.
La Cassa ha rilevato che, pertanto, per il periodo da maggio a giugno 2010 il calcolo dell’assegno integrativo avrebbe dovuto considerare un reddito del lavoro annuo di fr. 6'134.40, ossia il reddito mensile lordo di maggio 2010, unico mese in cui l’attività è stata svolta per l’intero mese, di fr. 511.20 moltiplicato per 12 mensilità (cfr. doc. III).
1.5. Il 28 gennaio 2011 __________ dello RA 1, per conto dell’assicurato, preso atto che la Cassa propone la proiezione su 12 mensilità, in luogo di 13, degli introiti versati dal Comune di __________ alla compagna del suo assistito, si è riconfermato nella richiesta di calcolare il reddito da attività dipendente della medesima riportando su base annua la somma delle entrate di maggio e giugno 2010 pari a fr. 702.90.
E’ stato, altresì, precisato, che l’impostazione avanzata dalla parte ricorrente non si pone in urto con l’art. 27 Laps, e in particolare con il cpv. 5, in quanto questo disposto regola il fattore temporale, ossia il momento in cui l’adeguamento delle prestazioni interviene, ma non già il metodo di calcolo, e meglio il metodo di proiezione su base annua delle entrate dell’utente (cfr. doc. V).
1.6. La Cassa, il 2 febbraio 2011, ha riconfermato integralmente quanto esposto nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il 7 febbraio 2011 la parte ricorrente si è riconfermata nella richiesta di giudizio di cui all’atto di ricorso 15 dicembre 2010 (cfr. doc. IX).
1.8. Il doc. IX è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’importo dell’assegno integrativo riconosciuto ad RI 1 per il lasso di tempo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 sia o meno corretto.
Più precisamente occorre appurare se l’ammontare del reddito da attività dipendente conseguito dalla compagna del ricorrente quale operatrice di mensa scolastica presso il Comune di __________ vada determinato, ai fini del calcolo dell’assegno integrativo, riportando lo stipendio percepito nel mese di maggio 2010 su un anno (fr. 511.20 x 12 mensilità), come effettuato dalla Cassa, oppure riportando la somma delle entrate di maggio e giugno 2010 su un anno [(fr.511.20 + fr. 191.70) : 2 x 12 mensilità], come preteso dall’insorgente.
2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
2.5. RI 1, con il ricorso, ha contestato, da un lato, il fatto che la Cassa, per stabilire l’importo del reddito da attività dipendente conseguito dalla sua compagna presso il Comune di __________, ha proiettato gli introiti su 13 mensilità. A mente dell’assicurato il riporto su base annua deve, per contro, dipartirsi da una moltiplicazione per 12.
Dall’altro, che l’amministrazione ha tenuto conto della retribuzione del mese di maggio 2010 riportata su 12 mensilità. Tale procedere, secondo il ricorrente, porta a un totale lordo, puramente tecnico, dunque solo e soltanto virtuale di fr. 6'134.40. Egli, al riguardo, ha specificato che sarebbe puramente virtuale, in quanto mai e poi mai la sua compagna, pur lavorando effettivamente un anno intero, arriverebbe a tale cifra di introito, non foss’altro che in considerazione del fatto che per alcuni mesi dell’anno gli emolumenti decadono in maniera sensibile per gli effetti delle vacanze scolastiche.
L’assicurato ritiene quale elemento di riferimento molto più reale la somma dei due importi ricevuti dal Comune citato nell’anno 2010, corrispondente a fr. 702.90 (fr. 511.20 relativi al mese di maggio 2010 + fr. 191.70 relativi al mese di giugno 2010; cfr. doc. I).
La Cassa, con la risposta di causa del 24 gennaio 2011, ha indicato di aver appurato direttamente presso il Comune di __________ il 20 gennaio 2011 che per i dipendenti non sottoposti al ROD (Regolamento organico dipendenti) ma impiegati su chiamata – come era il caso della compagna dell’insorgente – non viene corrisposta la 13a mensilità.
La Cassa ha rilevato che, pertanto, per il periodo da maggio a giugno 2010 il calcolo dell’assegno integrativo avrebbe dovuto considerare un reddito del lavoro annuo di fr. 6'134.40, ossia il reddito mensile lordo di maggio 2010 - unico mese in cui l’attività è stata svolta per l’intero mese - di fr. 511.20 moltiplicato per 12 mensilità (cfr. doc. III).
L’amministrazione ha, conseguentemente, proposto il parziale accoglimento dell’impugnativa e conseguentemente la riforma della decisione su reclamo del 18 novembre 2010 nel senso di riconoscere al ricorrente un diritto all’assegno integrativo per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 di fr. 87.-- mensili (cfr. doc. III).
2.6. Chiamato a esaminare l’operato della Cassa, il TCA rileva innanzitutto che l’art. 10a Laps, afferente alla determinazione del reddito disponibile reale, enuncia quanto segue:
" 1Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.
2Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.”
Il regolamento non prevede, tuttavia, alcunché al riguardo.
Ai sensi dell’art. 27 Laps poi:
" 1Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.
2L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite.
3L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.
4Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio dell’assicurazione malattia comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.
5L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente.”
Questo disposto, concernente la revisione periodica e straordinaria, contempla i motivi che conducono l’amministrazione a effettuare una revisione, come pure il momento a partire dal quale interviene l’adeguamento delle prestazioni.
Effettivamente, come accennato dalla parte ricorrente (cfr. doc. V), nulla viene previsto circa le modalità del calcolo.
2.7. In concreto la Cassa, a seguito di una domanda interposta dall’assicurato e dalla sua compagna tendente all’ottenimento di assegni integrativi e di prima infanzia, il 1° giugno 2010 ha emesso quattro decisioni negative. Più precisamente la stessa ha negato ai richiedenti il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infnazia per il mese di aprile 2010 (cfr. doc. 2, 3), come pure il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia per il periodo dal mese di maggio 2010 (cfr. doc. 4; 5; consid. 1.1.).
La Cassa, con decisione su reclamo del 18 novembre 2010, ha poi parzialmente accolto il reclamo interposto dall’assicurato, rappresentato dallo RA 1, contro i quattro provvedimenti del 1° giugno 2010 (cfr. doc. 6). L’amministrazione ha riformato tali decisioni nel senso che ad RI 1 è stato attribuito un assegno integrativo di fr. 47.-- per i mesi di maggio e giugno 2010 e un assegno integrativo di fr. 567.-- per il lasso di tempo dal luglio al settembre 2010.
Per il mese di aprile 2010, per contro, nonostante la modifica delle tabelle di calcolo, non ha potuto essere riconosciuto alcun assegno (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
A tale proposito è utile rilevare che l’amministrazione per il periodo maggio-giugno 2010 ha effettuato dei nuovi conteggi distinti da quelli per il mese di aprile 2010 (cfr. doc. 12H-12U), in quanto nel mese di aprile sono intervenuti dei cambiamenti nella situazione economica del ricorrente e della sua compagna (cfr. art. 27 cpv. 2 e 5 lett. b Laps). Quest’ultima, infatti, dal 2 aprile 2010 non ha più percepito indennità di maternità (cfr. doc. 6I-6N) e a metà del mese di aprile 2010 ha ripreso la propria attività presso la mensa scolastica del Comune di __________ (cfr. doc. 1).
2.8. Per quanto attiene al reddito da attività dipendente della compagna del ricorrente, e meglio il reddito conseguito presso il Comune di __________, risultante l’unica voce del calcolo dell’assegno integrativo afferente al periodo maggio-giugno 2010 contestata (cfr. doc. I), il modo di operare dell’amministrazione di cui alla decisione su reclamo del 18 novembre 2010 non può essere fatto proprio da questa Corte.
In primo luogo, come del resto già proposto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III), il reddito da attività dipendente ottenuto dal Comune di __________ non va conteggiato su base annua tenendo conto di 13 mensilità, come invece effettuato dall’amministrazione nel calcolo afferente alla decisione su reclamo (cfr. doc. A pag. 3), bensì di 12 mensilità.
In effetti il 20 gennaio 2011 il Comune di __________ ha confermato all’amministrazione quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), ossia che per i dipendenti non sottoposti al ROD (Regolamento organico dipendenti) ma impiegati su chiamata – come era il caso della compagna dell’insorgente – non viene corrisposta la 13a mensilità (cfr. doc. III).
In secondo luogo, il fatto di riportare su base annua l’introito del mese di maggio 2010 di fr. 511.20, ad esclusione di quanto percepito dalla compagna dell’insorgente nel mese di giugno 2010, non permette di ottenere un risultato conforme alla reale situazione economica dell’unità di riferimento di RI 1.
In casu non va, infatti, dimenticato, da una parte, che l’attività presso il Comune di __________ era su chiamata, come del resto riconosciuto anche dalla parte resistente (cfr. doc. III).
Dall’altra, che per numerose settimane all’anno (circa 15 su 52 settimane annue oltre ai giorni festivi infrasettimanali) la scuola, e quindi la mensa, è chiusa a causa delle vacanze scolastiche.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la compagna dell’insorgente avesse lavorato tutto l’anno 2010 per il Comune di __________ (questa attività è invece terminata in via definitiva nel giugno 2010; cfr. doc. I) e fosse stata regolarmente chiamata dal datore di lavoro, per diversi mesi all’anno non avrebbe comunque effettuato le ore massime possibili in un mese completo a causa della chiusura delle scuole per vacanze.
In tal caso, inoltre, lo stipendio annuo corrisponderebbe alla somma degli stipendi mensili effettivi varianti da un mese all’altro a seconda che in un determinato mese vi siano state settimane di vacanze o giornate festive. Inoltre nei mesi di luglio e agosto 2010 la retribuzione sarebbe stata pari a zero a causa delle vacanze estive.
Ne consegue che anche nella presente evenienza, in cui la compagna del ricorrente ha ricevuto introiti dal Comune di __________ solamente nei mesi di maggio e giugno 2010, si giustifica stabilire l’ammontare del reddito annuo da questa attività dipendente sommando la retribuzione dei due mesi in questione (fr. 511.20 percepiti nel mese di maggio 2010 + fr. 191.70 percepiti nel mese di giugno 2010) e riportandola su 12 mesi.
E’ vero che la retribuzione di giugno 2010 si riferisce solo a metà mese.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che ciò è dovuto alla chiusura della mensa dopo il 15 giugno per le vacanze scolastiche estive e quindi all’impossibilità in ogni caso di svolgere ulteriori ore in tale mese.
Il conteggio appena indicato (somma di quanto percepito nel mese di giugno 2010 e delle entrate di maggio 2010 riportata su un anno) tiene peraltro debitamente conto del fatto sopra esposto, ossia che l’anno scolastico comprende perlomeno 37 settimane di chiusura degli istituti per vacanze estive, autunnali, natalizie, di Carnevale, di Pasqua.
Giova, d’altronde, evidenziare che la Cassa in casi analoghi, ovvero in fattispecie in cui l’assicurato non ha lavorato l’intero anno presso lo stesso datore di lavoro dove percepiva dei salari irregolari, per ottenere il reddito annuo da attività dipendente ha sommato gli stipendi effettivi percepiti riportando poi il risultato su base annua (cfr. STCA 39.2001.82 dell’11 giougno2002; STCA 39.2001.1 del 18 giugno 2001).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007 relativa a una caso di prestazioni assistenziali per il cui calcolo la Las rinvia alla Laps, in particolare per la determinazione del reddito disponibile residuale, fatte salve alcune deroghe (cfr. art. 22 Las).
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo impugnata deve, dunque essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo dell’assegno integrativo spettante al ricorrente nel periodo maggio-giugno 2010, tenendo conto, a titolo di reddito annuo da attività dipendente percepito dalla compagna presso il Comune di __________, dell’importo di fr. 4'217.-- [(fr. 511.20 retribuzione del mese di maggio 2010 + fr. 191.70 retribuzione del mese di giugno 2010) : 2 mesi x 12 mesi; cfr. consid. 2.8.].
2.10. La Cassa ritiene che in concreto non debbano essere accordate ripetibili, rilevando che le stesse “…peraltro in sede di ricorso non vengono rivendicate…” (cfr. doc. III pag. 3).
Dall’impugnativa emerge, per contro, che il patrocinatore di RI 1 ha richiesto le ripetibili (cfr. doc. I pag. 6).
Il ricorrente, risultando vincente in causa ed essendo patrocinato da __________ dello RA 1, il quale può essere ritenuto persona qualificata per la questione giuridica considerata, ha quindi diritto all’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio 2011).
In proposito è comunque utile evidenziare che di regola l’indennità per ripetibili viene assegnata anche senza un’esplicita richiesta in tal senso (cfr. DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ L'incarto è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.8. e 2.9., l’importo dell’assegno integrativo spettante al ricorrente nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010.
La Cassa cantonale per gli assegni familiari verserà ad RI 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti