Raccomandata
Incarto n. 39.2010.13-14
rs
Lugano 21 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 24 agosto 2010 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 24 agosto 2010 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha confermato le decisioni del 10 agosto 2010 con le quali aveva riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno integrativo di fr. 913.-- mensili (cfr. doc. 2) e a un assegno di prima infanzia di fr. 1'421.-- al mese con effetto a decorrere dal 1° agosto 2010 (cfr. doc. 1).
Più precisamente l’amministrazione ha ribadito la correttezza del computo nei relativi conteggi dell’importo di fr. 8'955.-- a titolo di pensione alimentare ipotetica, in quanto l’assicurata con dichiarazione sottoscritta il 2 dicembre 2009 ha ribadito di non voler rivelare l’identità del padre di sua figlia __________, nata il 20 giugno 2009, rendendo impossibile per il curatore e la Commissione tutoria regionale __________ accertarne la paternità (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 24 agosto 2010 l’assicurata, rappresentata dal proprio curatore RA 1, nominato dalla Commissione tutoria regionale __________ di __________ il 10 settembre 2009 (cfr. doc. F), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che la voce “pensione alimentare ipotetica” pari a fr. 8'955.-- non venga computata nel calcolo degli assegni di famiglia.
A sostegno della pretesa ricorsuale RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto che la dichiarazione del 2 dicembre 2009 è standard ed è messa a disposizione direttamente dalla Commissione Tutoria Regionale __________ di __________ per tutti i casi simili.
Al riguardo è stato precisato che in un certo senso, per salvaguardare la privacy o il pudore di queste madri, non si chiedono i motivi della rinuncia o dell’incapacità a rivelare le generalità del padre.
Il rappresentante della ricorrente ha, poi, indicato che in concreto si tratta piuttosto di un’incapacità effettiva, essendo il padre biologico di __________ un turista __________ di passaggio in Ticino, con il quale l’assicurata e sua figlia non hanno alcun legame e tanto meno contatti apparenti.
A comprova di quanto sostenuto, la parte ricorrente ha allegato uno scritto del 13 settembre 2010 della CTR__________ che riporta come “(…) la dichiarazione che ha sottoscritto il 12 dicembre 2009 la signora RI 1 è standard e viene fatta sottoscrivere a tutte le madri che non desiderano rivelare l’identità del padre del figlio oppure, come nel caso che ci concerne, viene fatta sottoscrivere a quelle madri che pur conoscendo il nome del padre del figlio non possono indicarne un recapito in quanto nel frattempo l’interessato ha purtroppo lasciato la Svizzera dove si trovava per trascorrere un periodo di vacanza. A dimostrazione di ciò (…) comunichiamo che la scrivente Commissione tutoria in data 16 luglio 2009 aveva infatti inviato uno scritto presso il __________ di __________ al signor __________, cittadino __________, indicato dalla signora RI 1 quale padre di sua figlia. Qualche giorno dopo i gerenti del locale ci hanno telefonicamente comunicato che il signor __________ era partito, probabilmente per la __________. (…)”.
Il rappresentante dell’assicurata ha, quindi, evidenziato che fino a quel momento è risultato impossibile, da un lato, risalire a un recapito e di conseguenza contattare il presunto padre per fargli sottoscrivere la convenzione alimentare. Dall’altro, effettuare un test di paternità.
A mente di RA 1 la responsabilità per il mancato ottenimento di una pensione alimentare non è da imputare direttamente alla volontà dell’assicurata, bensì piuttosto a fattori esterni finora invalicabili (cfr. doc. I).
1.3. Dopo aver concesso alla Cassa, come dalla stessa postulato, una proroga del termine per presentare la risposta di causa di venti giorni (cfr. doc. III; IV), questa Corte, su richiesta dell’amministrazione (cfr. doc. V), ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. VIII), in quanto erano in corso degli accertamenti presso la CTR__________.
1.4. Nella risposta di causa del 29 dicembre 2010 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’assicurata a decorrere dal mese di agosto 2010, abbia computato degli alimenti ipotetici per la figlia __________.
Gli altri elementi dei conteggi risultano, infatti, incontestati.
2.3. L'art. 66 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:
" Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio. (cpv. 1)
L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)"
L'art. 40 del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa che:
" La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv. 1)
Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:
a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
(cpv. 2)"
Al riguardo va rilevato che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
L'art. 66 della Legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del 27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).
Queste ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.
Nel Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Dal punto di vista della politica sociale, il computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque giustificato.
È infatti ai genitori che deve competere, in prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro doveri, vi è ancora un deficit di reddito.
Se quindi, la madre decide senza validi motivi - quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.
La pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/p il figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio, oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad hoc.
Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla LAF." (pag. 82-83)
2.4. Questa Corte ha avuto occasione di esprimersi in merito al computo di alimenti ipotetici, in particolare, in sei occasioni.
Nella sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.
Un’altra sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag. 197, concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio, e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di paternità.
Il TCA ha deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre era all'estero e non poteva entrare in Svizzera era, in questa ottica irrilevante, poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
In una sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere in grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo in cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con persone di cui sapeva poco o nulla.
In una vertenza 39.2009.13-14, conclusasi con un decreto di stralcio dell’8 marzo 2010, la Cassa, dopo un dibattimento davanti al Presidente del TCA, ha concordato con la proposta del giudice di non computare nulla a titolo di alimenti ipotetici nel caso di un’assicurata entrata in Svizzera da un altro paese, con il marito ticinese e la figlia, in quanto se l'assicurata inoltrasse l’azione di mantenimento potrebbero esserci dei rischi per l’integrità fisica o psichica della madre e/o della figlia.
In una sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato e destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, il TCA ha stabilito che in quel caso non doveva essere computata una pensione alimentare ipotetica e si è così espresso:
" (…)
L’11 maggio 2009 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di precisare per quale motivo ha rinunciato a sottoscrivere una convenzione alimentare in favore ed a tutela dei primi tre figli, nonché quanto è stato da lei intrapreso per rintracciare il signor X, nei due anni in cui egli si è reso irreperibile prima che lei decidesse di trasferirsi in Svizzera (cfr. Doc. 7).
Z ha così risposto il 22 maggio 2009:
" (…)
Preciso che la separazione dal signor X è avvenuta nel momento in cui sono rimasta incinta della figlia, A. In precedenza vivevamo insieme e il padre provvedeva al sostentamento mio e dei nostri 3 figli, motivo per cui non si è proceduto alla sottoscrizione di una convenzione alimentare.
Nel momento in cui si è reso irreperibile, quello che ho fatto per tentare di rintracciarlo, è stato di informarmi presso le varie persone che lo conoscevano: amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La sua famiglia non mi ha potuta aiutare, in quanto l’unico parente era un fratello, che abitava vicino a me e non sapeva di nulla. I genitori di Z erano deceduti.” (Doc. 6)
Davanti al Presidente del TCA, l’8 marzo 2010 la ricorrente ha fornito le seguenti ulteriori informazioni:
" (…)
L'ultima volta mio figlio di 19 anni ha sentito suo padre nel mese di novembre 2009.
Sapeva che quella persona lavorava in Y come pescatore. Questa indicazione l'ha ottenuta da un altro figlio del signor X. Sono riusciti a parlarsi un attimo al telefono.
Preciso che questa persona oltre ai miei ha altri 6 figli. Ne ha due più grandi dei miei che vivono con la madre e ne ha avuti ancora 4 (l'ultimo in Y di 1 o 2 anni).
L'assicurata sottolinea che il Comune ha cercato di raggiungerlo ma che non c'è stato niente da fare.
(…)
Il signor C sottolinea che il solo fatto di indicare la professione di pescatore non significa ancora che si tratti di una persona con una precaria situazione economica.
L'assicurata sottolinea al riguardo che il padre dei suoi figli va a lavorare da dipendente quando il lavoro c'è. Non dispone di una barca propria. A volte finisce in prigione perché pescano in acque non autorizzate (pescano in Y ma entrano nelle acque territoriali inglesi e per questo vengono inseguiti).” (Doc. XI)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, alla luce della documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta) e degli elementi emersi nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2010, peraltro non contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos.”), ritiene che, nel caso presente, l’assicurata ha rinunciato ad introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre per giustificati motivi.
Il TCA ritiene che sono adempiute in concreto entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg.LAF e cioè sia il pericolo per l’integrità, fisica e psichica, della madre e/o del figlio sia la possibilità di condizionare l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
Di conseguenza, a torto, la Cassa nel suo calcolo ha preso in considerazione l’importo di una pensione alimentare ipotetica.
Alla medesima soluzione si arriverebbe peraltro anche attraverso le considerazioni che verranno qui sotto esposte.
L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Una disposizione analoga figura nella legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Secondo la giurisprudenza federale relativa alla prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).
Questo é in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza é però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non é in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando questa giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:
" Allo stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui dovesse intentare una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”
Secondo questo Tribunale, anche nella presente fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in applicazione dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 135 V 45) occorre concludere che il debitore degli alimenti non è comunque in grado di mantenere i suoi obblighi di mantenimento.
Ciò risulta in particolare dal fatto che il padre si è reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia della ricorrente; dal fatto che quest'ultimo svolge l'attività di pescatore da dipendente soltanto quando c'è lavoro; dalla circostanza che il domicilio attuale di questa persona non è noto, probabilmente in __________ o a __________ e, soprattutto, dal fatto che egli ha altri sei figli di cui quattro più piccoli dell'ultima figlia dell'assicurata.
In conclusione visto che le pretese di mantenimento sarebbe comunque irrecuperabili, esse non vanno considerate nel calcolo dell'assegno familiare integrativo.
A titolo abbondanziale il TCA rileva quanto segue.
La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per ogni figlio.
L'assicurata ha subito contestato tale importo ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).
Al riguardo questo Tribunale sottolinea innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr. consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia.
Il TCA osserva inoltre che, secondo l'art. 285, il contributo di mantenimento deve tra l'altro, essere commisurato alla situazione sociale e alla possibilità dei genitori. Se il debitore vive all'estero deve versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera (cfr. P. Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, Ed. … Helbing & Lichtenhahn, in Blaser Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: ZGB I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2006, art. 285 n. 26 pag. 1530:
" Wohnt der Pflichtige im Ausland (BezGEr Bülach, ZVW 1993, 129 ff., 133 E. 3d), so kann er nur zu einer seiner effektiven Leistungsfähigkeit und nicht den Bedürfnissen des hiesigen Klägers entsprechenden Leistung verpflichtet werden."
Nella citata sentenza pubblicata nella Zeitschrift für Vormundschatswesen (ZVW) dal 1993 il Tribunale di Bülach ha stabilito quanto segue:
" I Tribunali svizzeri sono competenti per ricevere l'azione di paternità e mantenimento contro un padre residente nella Repubblica Dominicana, per un figlio che al momento della nascita e dell'introduzione della causa aveva la residenza abituale in Svizzera. Applicabile è il diritto svizzero. Il fatto che al convenuto non si è potuta intimare all'estero, nelle forme legali, la citazione per il dibattimento, in quanto il diritto estero non prevede l'intimazione postale di atti giudiziari, è irrilevante se il destinatario ha comunque avuto conoscenza della citazione e non è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti. Il riconoscimento di paternità deve essere ammissibile ed esplicito, Può essere fatto, secondo il diritto zurighese, nel procedimento giudiziale per lettera, malgrado la negligenza del convenuto. Per la fissazione del contributo alimentare si deve tener conto, confrontandoli, dei proventi del padre e della madre. Nel caso in esame il padre, nella Repubblica Dominicana, ha un reddito che corrisponde a fr. 1200.-- mensili, ritenuto che in quel paese il costo della vita è relativamente alto; con ciò egli deve anche contribuire al sostentamento dei genitori. La madre guadagna in Svizzera ca. fr. 4250.--, appena sufficienti per mantenere lei e i quattro figli. Un contributo minimo deve essere fissato, perciò il convenuto è stato obbligato a pagare un importo minimo di fr. 100.-- mensili. L'importo non può essere maggiorato oltre le concrete possibilità che il convenuto ha di pagarlo in vista di percepire l'anticipo degli alimenti."
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che qualora non fossero esistiti nel caso concreto dei motivi atti a giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la somma considerata dalla Cassa nel calcolo avrebbe comunque dovuto essere considerevolmente ridotta per tenere conto della situazione del debitore degli alimenti."
Infine in una sentenza 39.2006.6-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha stabilito che nella fattispecie a ragione l’amministrazione aveva computato degli alimenti ipotetici per i figli, in quanto nessuno dei motivi che permettono di non tenerne conto era realizzato. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di mantenimento nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque state irrecuperabili.
Dall’altra, in primo luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale nel giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, destinato alla pubblicazione in RtiD I-2011, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo conosciuto il nominativo del padre biologico, è possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia.
In secondo luogo, ha quindi annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato gli atti alla Cassa affinché determinasse il diritto all’assegno di prima infanzia computando un importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr. 150.-- - alimenti dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi).
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che con dichiarazione sottoscritta il 2 dicembre 2009 l’assicurata ha confermato di non voler rivelare l’identità del padre della figlia __________, nata il 20 giugno 2009 (cfr. doc. C).
Al riguardo la Commissione tutoria regionale __________ di __________ il 13 settembre 2010 ha precisato che la dichiarazione del 2 dicembre 2009 firmata dalla ricorrente è standard e viene fatta sottoscrivere a tutte le madri che non desiderano rivelare l’identità del padre del figlio oppure, come nel caso concreto, viene fatta sottoscrivere a quelle madri che, pur conoscendo il nome del padre del figlio, non possono indicarne un recapito, in quanto nel frattempo l’interessato ha purtroppo lasciato la Svizzera dove si trovava per trascorrere un periodo di vacanza. La CTR__________ ha, del resto, aggiunto, a dimostrazione di quanto addotto, di avere inviato il 16 luglio 2009 uno scritto al signor __________ - cittadino __________ e indicato dalla signora RI 1 quale padre di sua figlia - presso il __________ di __________ e che qualche giorno dopo i gerenti del locale hanno telefonicamente comunicato alla CTR__________ che il signor __________ era partito, probabilmente per la __________ (cfr. doc. E).
Il 23 settembre 2010 la Cassa ha posto i seguenti quesiti al curatore dell’insorgente:
" 1.
A fronte del fatto che la dichiarazione sottoscritta dalla signora RI 1 è stata da lei definita standard, ragione per cui, nella fattispecie non riporterebbe con precisione la reale situazione, per quale motivo con corrispondenza 15 dicembre 2009 a lei indirizzata, la Commissione tutoria regionale __________ sede di __________, così si esprimeva “…La scrivente Commissione tutoria in occasione della seduta odierna ha preso atto della dichiarazione sottoscritta dalla mamma di __________. L’incarto dovrà rimanere aperto fino al compimento dei 2 ani della bimba, qualora la madre dovesse cambiare idea (sottolineatura nostra)….”.
Per quale motivo è stato de facto impossibile risalire a un recapito e di conseguenza contattare il presunto padre, ritenuto che presso il __________ di __________, egli dovrebbe aver compilato la regolare notifica di arrivo, dalla quale è possibile risalire all’indirizzo di domicilio.
Per quale motivo, nonostante la dichiarazione sottoscritta dalla madre riporti altresì che “…la sottoscritta si assume personalmente ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal suo agire…” come pure “…Prende atto che può in ogni tempo mutare atteggiamento, comunicando alla Commissione tutoria regionale __________, le generalità del padre di __________ …” in presenza della decisione della nostra Cassa 10 agosto 2008, valida dal 1° agosto 2008, dalla quale erano ben chiare le conseguenze derivanti dall’agire della signora, in occasione del reclamo 12 agosto 2010, non sono stati esplicitati gli argomenti esibiti in sede di ricorso.” (Doc. 7)
Il 1° ottobre 2010 RA 1 ha risposto che:
"
__________.
Trattasi di parenti del (presunto) padre e perciò non è stata compilata nessuna notifica di arrivo. La CTR__________ conferma l’impossibilità di risalire al recapito del (presunto) padre e il fatto di aver svolto in prima istanza tali ricerche.
Trattasi pure in questo caso di dicitura CTR__________ standard e fa riferimento in particolare agli aspetti educativi e morali della madre nei confronti della minore. Implicito comunque che, qualora un padre dovesse farsi vivo e rivendicarne la paternità, la procedura per il rimborso degli oneri finanziari di mantenimento sarà riattivata.” (Doc. 9)
Facendo riferimento a uno scritto del 12 ottobre 2010 indirizzato alla Cassa in cui il curatore dell’assicurata, per quanto concerne l’impossibilità di risalire al recapito del presunto padre di , ha invitato l’amministrazione a rivolgersi direttamente alla CTR, quest’ultima, il 21 ottobre 2010, ha rilevato che:
" Facciamo riferimento al suo scritto del 12 ottobre 2010 inviato all’Istituto delle Assicurazioni sociali in merito alla richiesta di prestazioni API a favore della minore citata.
La scrivente Commissione tutoria è tenuta per legge a intervenire ogni qual volta nasce un figlio da genitori non coniugati. Nella presente fattispecie la signora RI 1 si è rivolta al nostro segretariato ancor prima che nascesse la figlia e più precisamente il 20 aprile 2009 per avere tutte le informazioni necessarie relative alle procedure che sarebbero state avviate dopo la nascita.
La signora RI 1 a quel momento diede il nominativo di quello che potrebbe essere il padre del nascituro, __________, presumibile cittadino __________.
Le nostre ricerche ci hanno portato ad __________ al __________, risultato in seguito essere gestito da parenti del signor __________, i quali, in occasione del colloquio telefonico del 25 agosto 2009 con il nostro segretariato, dichiarano che __________ non abita in Svizzera, era passato da loro durante le sue vacanze. Fanno inoltre presente che non hanno più avuto notizie di lui e che non sono in grado di darci ulteriori informazioni, in quanto tra loro non c’è un buon rapporto.” (Doc. 11)
La Cassa, il 12 novembre 2010, accennando alla lettera del 21 ottobre 2010 inviata dalla Commissione Tutoria Regionale __________ a RA 1 e menzionando il relativo contenuto, ha poi interpellato direttamente la CTR__________, ponendole i seguenti quesiti:
" (…)
Considerato come la signora __________ abbia dichiarato il nome e cognome del presunto padre di quali altri dati anagrafici disponete o disponevate?
Considerato come si riferisca che “(…) diede il nominativo di quello che potrebbe essere il padre del nascituro, __________, presumibile cittadino __________ (…) non hanno più avuto notizie di lui e che non sono in grado di darci ulteriori informazioni, in quanto tra loro non c’è un buon rapporto (…)”. E’ stato chiesto ai gestori del __________, parenti del presunto padre di __________, l’ultimo recapito postale o telefonico in loro possesso? E’ in seguito stata fatta una ricerca in questo senso?
Si conosce la presunta attività del padre? Che verifiche sono state fatte in merito? Quali informazioni ha rilasciato la signora RI 1?
Al momento della nascita di __________ tra il presunto padre e la signora RI 1 vi era ancora una relazione sentimentale? Vi era ancora contatto (telefonico, visite, scritti)? Da quanto tempo la signora RI 1 non ha più contatti con il padre?
Per quale motivo sono cessati i contatti tra la signora RI 1 e il presunto padre? Per motivi di mancanza di reciproche informazioni dovuta a questione di reperibilità o vi sono altri motivi?
Non da ultimo, ritenuto che come da voi medesimi affermato, la Commissione tutoria è tenuta per legge a intervenire ogni qual volta nasce un figlio da genitori non coniugati, vi invitiamo a volerci precisare per quali motivi gli accertamenti intesi al riconoscimento della figlia __________ da parte del padre si sono limitati unicamente a un colloquio telefonico con i gestori del __________ e non sono stati fatti degli accertamenti e verifiche tramite ambasciata.” (Doc. 12)
Il 19 novembre 2010 la CTR__________ ha risposto quanto segue:
" (…) In risposta alle cinque domande che lei pone non possiamo che ribadire che una volta assunte le informazioni preliminari già in vostro possesso, nell’impossibilità di reperire ulteriori informazioni in data 24 novembre 2009 la scrivente Commissione tutoria ha istituito a favore di __________ una curatela per l’accertamento paternità e la salvaguardia del diritto di mantenimento e alle relazioni personali, affidando il mandato al signor RA 1.
Compito specifico del curatore era proprio quello di accertare il rapporto di filiazione, inoltrando una petizione presso la competente Pretura e una volta accertato il rapporto di filiazione, se necessario promuovere un’azione di mantenimento.
Qualora il curatore non dovesse riuscire a reperire il padre della minore al compimento dei 2 anni la curatela viene chiusa.” (Doc. 13)
Infine RA 1, nel mese di dicembre 2010, ha trasmesso alla Cassa una dichiarazione sottoscritta dall’assicurata il 15 dicembre 2010 del seguente tenore:
" Io sottoscritta, RI 1 (30.07.1987), dichiaro di non essere de facto in grado di sapere chi è il vero padre di mia figlia __________ (20.06.2009).
Durante il periodo giugno-novembre 2008 lavoravo presso una discoteca di __________ ed ero sempre in contatto con diversi avventori notturni. Per ragioni mie personali, è stato un periodo della mia vita assai spensierato e libertino. Non era mia intenzione legarmi sentimentalmente e a lungo con alcun uomo, perciò ero solita cambiare frequentemente partner. Si trattava spesso di persone che incontravo per una sola notte e a fine lavoro, perciò di molti non sono in grado di fornire le generalità (ed in più non ho pensato a tenere un diario).
Quando nel corso del mese di novembre, mi sono accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbata assai e mi ha però concesso l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel mio stile di vita. Decisi ugualmente di portare avanti la gravidanza e al contempo di dare una regolata alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad esempio la decisione di affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo pure condotto con leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate).
Il nome che feci (__________) è uno a caso e solamente uno dei tanti che mi avevano frequentata. Ho potuto ritenere quel nominativo, perché lo avevo sentito nominare dal mio datore di lavoro, signor __________, che nell’estate del 2008 aveva avuto una divergenza con lui. E’ quindi stato possibile risalire ai suoi dati e al __________.
Oggettivamente però, visto quanto raccontato sopra, non me la sento di indicarlo come il padre biologico di __________, anzi le probabilità sono scarse.
Trattandosi di una situazione delicata, allora pensai utile non rivelare ai quattro venti le mie abitudini sessuali di quel periodo; credetti che sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia paternità della CTR, mi avrebbe permesso di mettere una pietra su quel passato. Purtroppo, a distanza di mesi, non è stato così. L’insistenza delle richieste di precisazione da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari, mi ha messo alle strette (anche dal punto di vista finanziario). Ho deciso quindi di rilevare i retroscena del concepimento di __________ con questa dichiarazione. (…).” (Doc. 14A)
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, alla luce degli elementi risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta), segnatamente dalla dichiarazione 15 dicembre 2010 dell’assicurata, peraltro non contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos.”) e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, rileva che il caso sub judice è analogo a una fattispecie decisa dal TCA con giudizio 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.).
In quel caso questo Tribunale aveva in particolare osservato che:
" (…)
Nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato espressamente previsto il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, di una pensione alimentare ipotetica per il figlio nel caso in cui la madre abbia rinunciato a introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi.
In particolare l'art. 30d LAF, in vigore dal 1° febbraio 2003 e relativo all'assegno integrativo, enuncia:
"1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.
2 L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge."
Secondo l'art. 32 Reg.LAF
"1 La cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.
2 Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:
a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare."
Al riguardo va rilevato che l’art. 32 cpv. 2 Reg.LAF non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
Gli art. 37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il medesimo tenore dei disposti appena menzionati.
2.8.2. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, il 29 settembre 1997, ha sottoscritto la seguente dichiarazione:
"La sottoscritta __________
nata il __________
attinente di __________ domiciliata a
conferma quanto deposto nei verbali della Delegazione Tutoria di __________ il 8 marzo 1996 e ribadisce la sua decisa volontà di non voler rivelare le generalità del padre del suo infante __________, nato/ il __________
Considerato come, nelle riferite circostanze, il curatore e la Delegazione Tutoria sono nell'impossibilità di accertare la paternità, la sottoscritta si assume ogni e qualsiasi responsabilità per questo suo modo di agire.
Prendo atto che il padre di __________ ha la possibilità di riconoscere il figlio in ogni momento davanti all'Ufficiale di Stato Civile e che l'infante può proporre l'azione di paternità entro un anno dalla raggiunta maggiore età.
Inoltre, trascorsi due anni, si dichiara d'accordo che il caso di curatela venga dichiarato chiuso, sapendo che in ogni momento potrà mutare atteggiamento, dichiarando alla Delegazione Tutoria le generalità del padre." (Doc. P)
Di conseguenza il 20 novembre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha dichiarato chiusa la curatela aperta giusta gli art. 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di __________ e ha indicato che l’autorità parentale è esercitata dalla madre senza restrizioni (cfr. doc. 10).
Inoltre il 21 novembre 1997 l’ex curatore di __________, __________, dell’Ufficio del Tutore ufficiale ha confermato che la ricorrente ha deposto di non aver “potuto” – e non voluto
Con il ricorso l’assicurata ha allegato di non aver potuto declinare le generalità del padre di __________, siccome non è in grado di stabilire chi sia il padre del bambino (cfr. doc. I).
In occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 è poi emerso che nel periodo in cui è stato concepito __________ l’assicurata non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di una triste esperienza precedente, ha avuto degli incontri occasionali con persone di cui sapeva poco o nulla (cfr. doc. VIII).
In simili circostanze, questa Corte deve concludere che in concreto sono presenti dei validi motivi che giustificano il fatto che l’assicurata non abbia introdotto un’azione di accertamento della paternità. In sede di udienza pure l'amministrazione si è dichiarata d'accordo con tale soluzione (cfr. Doc. VIII pag. 3).
Nel calcolo concernente l’assegno integrativo non vanno, pertanto, computati gli alimenti ipotetici.”
2.7. Anche in concreto, come nella fattispecie di cui alla sentenza appena citata, l’assicurata ha indicato, segnatamente, che nel periodo giugno-novembre 2008 per ragioni personali era solita cambiare frequentemente partner e che, siccome si trattava spesso di persone che incontrava per una sola notte a fine lavoro, non è in grado di fornire le relative generalità.
Essa ha, inoltre, specificato che il nome di __________ è uno a caso ed è solamente uno dei tanti che l’avevano frequentata in quel lasso di tempo.
La ricorrente ha, poi, spiegato, da un lato, di aver ritenuto quel nominativo, poiché lo aveva sentito menzionare dal suo datore di lavoro che nell’estate 2008 aveva avuto una divergenza con lui. Dall’altro, che le probabilità che questo uomo sia il padre biologico di __________ sono scarse (cfr. doc. 14A).
Pertanto, considerando il periodo particolare vissuto dall’assicurata tra giugno e novembre 2008, la sua giovane età (è nata il 30.7.1987) e la circostanza che in favore della stessa il 10 settembre 2009 era comunque stata istituita una curatela di amministrazione in applicazione dell’art. 393 cpv. 2 CC - secondo cui una tale curatela viene stabilita nel caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la tutela (cfr. doc. F) -, il TCA ritiene che pure nel caso di specie la ricorrente ha rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati motivi ai sensi degli art. 66 Laf e 40 lett. a Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.).
In particolare, da una parte, alla luce di quanto dichiarato dall’assicurata, e meglio che nel periodo in cui è stata concepita __________ cambiava frequentemente partner, trattandosi spesso di persone che incontrava per una sola notte senza conoscerne le generalità, come pure che __________ è stato solo uno dei tanti che ha frequentato e che le probabilità che sia il padre biologico della figlia sono scarse (cfr. doc. 14A), vi è l’impossibilità, o in ogni caso l’estrema difficoltà, a individuare il padre biologico di __________.
Dall’altra, ritenuti gli elementi sopra descritti (periodo particolare della vita, giovane età, curatela amministrativa), pretendere dall’insorgente di ricercare quest’ultimo e intentare contro il medesimo un’azione di accertamento della paternità rischierebbe di compromettere l’equilibrio psicofisico raggiunto dall’insorgente che - giova comunque ribadirlo - ha affermato che “quando nel mese di novembre, mi sono accorta di essere gravida, il fatto mi ha turbato assai e mi ha però concesso l’occasione per riflettere sui rischi legati a quel mio stile di vita. Decisi ugualmente di portare avanti la gravidanza e al contempo di dare una regolata alla mia vita (una delle conseguenze è stata ad esempio la decisione di affidarmi a un curatore amministrativo, perché avevo pure condotto con leggerezza la gestione finanziaria delle mie entrate). (...)” (Doc. 14A)
Del resto non va dimenticato che l’assegno integrativo, che è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, indipendentemente, quindi, dalla qualifica o non qualifica professionale, è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 47, 48 Laf; 24, 25 vLAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11) e fino al massimo la soglia di intervento per i figli definite dalla Laps (cfr. art. 49 Laf).
L'assegno di prima infanzia, che copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 51 lett. a e 52 lett. a Laf; art. 31 lett. a e 32 cpv. 1 lett. a vLAF), dal canto suo, permette, in modo selettivo (cfr. art. 51 lett. d e 52 lett. d Laf; art. 31 lett. d e 32 cpv. 1 lett. d LAF), di coprire il costo dell'intera famiglia durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio, garantendo un reddito minimo (cfr. art. 54 Laf; art. 33 vLAF).
2.8. Nella risposta di causa la Cassa, da un lato, ha preso atto della dichiarazione scritta rilasciata il 22 dicembre 2010 dall’insorgente da cui emerge che il padre biologico di __________ non è noto e che non è quindi possibile esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica (cfr. doc. IX).
Dall’altro, ha menzionato una sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010 emessa da questa Corte, peraltro citata sopra (cfr. consid. 2.4.), rilevando che con la stessa il TCA avrebbe chiarito che l’art. 66 cpv. 2 Laf - ai sensi del quale l’importo della pensione alimentare ipotetica ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell’unità di riferimento - si applica, invece che nei casi in cui l’identità del padre sia nota, piuttosto in caso contrario.
La Cassa ha, in particolare, osservato che:
" (…)
Vedasi ad esempio la sentenza pubblicata del 25 maggio 2010 (inc. no 39.2009.12) che, scostandosi da un’interpretazione letterale della legge, rammenta come nel Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato abbia infine precisato riguardo all’art. 66 Laf. “Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla LAF”.
In quel caso censurando l’operato della Cassa, il TCA ha continuato:
“La Cassa ha conteggiato, a titolo di alimenti ipotetici, un importo di fr. 8'955.-- all'anno, pari a fr. 746.25 al mese, per ogni figlio.
L'assicurata ha subito contestato tale importo ritenendolo del tutto irrealistico (cfr. consid. 1.2).
Al riguardo questo Tribunale sottolinea innanzitutto che, contrariamente alla situazione posta dal Consiglio di Stato a fondamento della scelta di introdurre dei parametri standardizzati (cfr. consid. 2.1. in fine), nel caso concreto, il nominativo del padre biologico è conosciuto. È quindi possibile esperire accertamenti per stabilire la situazione economica. Nel caso concreto l'amministrazione avrebbe pertanto dovuto agire in questo senso, e non limitarsi a riferirsi all'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia”. (cfr. doc. IX)
Questa Corte rileva che a torto l’amministrazione ha fatto riferimento alla sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2011, per confermare il proprio operato.
In effetti, in primo luogo, relativamente allo stralcio del Messaggio n. 5189 citato l’amministrazione ha omesso di indicare che il medesimo preliminarmente prevede, altresì, che la pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/o il figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi e che la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad hoc (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto quanto indicato dall’amministrazione deve essere contestualizzato, nel senso che, solo nell’ipotesi in cui una madre e/o il figlio non abbiano avviato le debite procedure nei confronti del padre biologico senza validi motivi, nel qual caso il nominativo del padre può o meno essere noto all’amministrazione, andrà computata una pensione alimentare ipotetica. Il relativo importo dovrà essere determinato in base a parametri standardizzati certamente qualora le generalità del padre non siano conosciute.
In secondo luogo, con la sentenza a cui si è riferita l’amministrazione, citandola peraltro solo parzialmente (cfr. doc. IX), questo Tribunale ha stabilito che, siccome un’assicurata ha rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre dei suoi quattro figli, le cui generalità erano conosciute all’amministrazione, per giustificati motivi e che le pretese di mantenimento sarebbero comunque state irrecuperabili (cfr. consid. 2.4.), alcuna pensione alimentare andava computata nel calcolo degli assegni di famiglia.
A titolo abbondanziale il TCA ha, inoltre, rilevato che, qualora non fossero esistiti in quel caso dei motivi atti a giustificare la totale incomputabilità di importi di mantenimento ipotetici, visto che il padre era conosciuto, non si sarebbe dovuto in ogni caso computare un importo stabilito sulla base di parametri standardizzati, bensì determinato in virtù dell’effettiva situazione economica del debitore degli alimenti.
La liceità o meno del computo degli alimenti ipotetici nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia di un’assicurata non dipende, quindi, come invece sostiene la Cassa, dal fatto se il padre è conosciuto oppure no all’amministrazione, quanto piuttosto dalla questione di sapere se la mancata introduzione di un’azione di accertamento della paternità sia ascrivibile o meno a giustificati motivi.
Il TCA sottolinea, peraltro, che la Cassa non ha, per contro, fatto alcun accenno alla sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 menzionata sopra e pertinente nel caso di specie.
2.9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che nel calcolo concernente gli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti a RI 1 non vanno conteggiati gli alimenti ipotetici.
La decisione su reclamo impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti alla ricorrente nel periodo a far tempo dal mese di agosto 2010, non computando alcunché a titolo di pensione alimentare ipotetica.
Al riguardo va comunque osservato che, per quanto attiene agli assegni integrativi, anche omettendo il conteggio degli alimenti ipotetici, l’importo assegnato all’assicurata di fr. 913.-- al mese (fr. 746.-- AFI + fr. 167.-- supplemento per misure di sostegno; cfr. doc. 2) non muterà.
La somma di fr. 746.-- corrisponde, in effetti, già all’importo massimo mensile erogabile quale assegno integrativo (cfr. art. 49 Laf).
2.10. Pur vincente in lite e assistita da un curatore l’assicurata non ha diritto a ripetibili, peraltro nemmeno pretese, in quanto dagli atti di causa non risulta che il curatore sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa (cfr. STF K 123/06 del 6 dicembre 2007 consid. 3; K 63/06 del 5 settembre 2007; I 384/06 del 4 luglio 2007 consid 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ L'incarto è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente l’importo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° agosto 2010, non computando alcunché a titolo di pensione alimentare ipotetica.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti