Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2010.12
Entscheidungsdatum
29.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2010.12

rs

Lugano 29 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2010 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 17 giugno 2010 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione su reclamo del 17 giugno 2010, ha confermato il proprio provvedimento del 15 aprile 2010, con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 3'212.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009 (cfr. doc. A1; A2).

In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in occasione della revisione ordinaria operata dallo Sportello Laps di __________ in data 28 aprile 2009 è emerso che nelle decisioni del 7 maggio 2008 era stato computato un ammontare di spese professionali non rispecchiante la reale situazione economica dell’unità di riferimento.

La Cassa ha, inoltre, rilevato che a partire dal mese di gennaio 2009 RI 1 ha beneficiato di un aumento di stipendio (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 17 giugno 2010 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Essi hanno censurato gli importi conteggiati nei nuovi calcoli degli assegni integrativi e di prima infanzia a titolo di spese di trasporto e di spese per doppia economia domestica.

Gli insorgenti, al riguardo, hanno segnatamente osservato che:

" (…)

Come si evince dalla tabella di calcolo API rispettivamente AFI (n.d.r.: del 15 luglio 2009), acclusa alla decisione (n.d.r.: decisione su reclamo del 17 giugno 2010), la Cassa ha apportato in deduzione per

  • spese professionali di trasporto fr. 3'861.--

  • spese doppia economia domestica fr. 536.--

Prove: decisione 15.07.2009 + tabella di calcolo AFI + API

A mente nostra, quanto attribuito a tiolo di spese risulta errato. Infatti, saputo che ai fini della determinazione delle spese professionali tornano applicabili le disposizioni della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 e che di regola si calcolano 220 giorni lavorativi all’anno, ne consegue ai sensi dell’art. 4 del “Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche” siano date le seguenti deduzioni:

Anno 2008

  1. spese di trasporto auto privata:

gg.lav. 110 x km 36 al giorno = km 3’960

gg.lav. 110 x km 18 al giorno = km1’980

km 5'940 x fr. 0.65 = fr. 3'861.00

  1. spese per doppia economia domestica

torna applicabile l’art. 7 del prefato “Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche” cosicché lavorando a turni la deduzione da ammettere pari a fr. 3'200.-- o nella peggiore delle ipotesi, evento escluso, per 100 giorni, fr. 1'600.--

Anno 2009

  1. spese di trasporto auto privata

km 5'940 x fr. 0.70 (importo valido dal 01.01.2009) = fr. 4'158.--

  1. spese doppia economia domestica = fr. 3'200.-- / fr. 1'600.--

(…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 9 settembre 2010 i coniugi __________ hanno comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e di riconfermarsi nel proprio ricorso (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr.d oc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se gli assicurati devono oppure no restituire l’ammontare di fr. 3'212.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal mese di maggio 2008 al mese di aprile 2009.

Più precisamente deve essere appurato se a ragione o meno la Cassa, nei nuovi calcoli degli assegni di famiglia relativi al periodo 1° maggio 2008 – 30 aprile 2009, ha computato a titolo di spese professionali di trasporto e di doppia economia domestica gli importi di fr. 3'861.--, rispettivamente fr. 536.--.

2.3. Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dai ricorrenti nel lasso di tempo maggio 2008-aprile 2009.

Di conseguenza i nuovi disposti della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf tornano applicabili nel caso concreto unicamente per i mesi da gennaio ad aprile 2009.

Al riguardo va, in ogni caso, evidenziato che la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) regola l’assegno per i figli e l’assegno di formazione (art. 3 LAFam), mentre le prestazioni familiari cantonali, segnatamente l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia, restano disciplinate esclusivamente dalla Legge sugli assegni di famiglia del cantone Ticino (art. 1 Laf).

Per il periodo da maggio a dicembre 2008 vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).

2.4. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27 LAF prevede altresì che:

" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

L’art. 47 della nuova Laf, valida dal 1° gennaio 2009, relativo all’assegno integrativo riprende sostanzialmente le medesime condizioni di cui all’art. 24 LAF, e meglio:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

2.5. Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 32 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

" I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio; (cpv. 1)

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un’attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un’attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 3)"

L’art. 35 LAF enuncia inoltre che:

" Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L’art. 52 della nuova Laf, afferente all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, contempla, poi, gli stessi presupposti di cui all’art. 32 LAF.

Il relativo tenore è, in effetti, il seguente:

" I genitori hanno diritto al’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimenti è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un redditi ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)”

Per quanto attiene all’importo massimo erogabile, l’art. 54 Laf prevede che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

Dai disposti appena menzionati emerge che anche la nuova Laf, per la determinazione dell’ammontare dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, fa riferimento alla Laps.

2.6. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

  1. gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
  2. LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo

del diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite

na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona sola

c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo

la terza persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo

quinta persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo

ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il quinto figlio"

mento:

Il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Secondo, poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono i limiti di cui all’art. 10 Laps.

2.7. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

" Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30 Laps prevede che:

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che:

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

Con la nuova Laf restano applicabili l’art. 30 Laps e l’art. 10 Reg.Laps.

In effetti la Laf rinvia in maniera generale alla Laps, sempreché la legge stessa non preveda espressamente una deroga (cfr. art. 46 lett. a Laf; Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla nuova legge sugli assegni di famiglia p.to 5.2.1.)

2.8. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che:

" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

L’art. 26 Laps torna pure applicabile sotto il regime della nuova Laf in virtù del rinvio di cui all’art. 46 lett. a Laf.

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.9. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame.

In effetti, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I pag. 9), l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido.

È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).

2.10. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa sostiene che dalla documentazione consegnata dai ricorrenti in occasione della revisione periodica degli assegni di famiglia è emerso, da un lato, che nei calcoli relativi alle decisioni 7 maggio 2008 con cui agli stessi sono stati erogati un assegno integrativo e un assegno di prima infanzia a fare tempo dal 1° maggio 2008 (cfr. doc. 2, 2e) le spese professionali erano state erroneamente conteggiate. Dall’altro, che dal 1° gennaio 2009 RI 1 ha beneficiato di un aumento di stipendio (cfr. doc. A2, A1, III).

Gli insorgenti, dal canto loro, hanno in buona sostanza contestato unicamente l’ammontare delle spese professionali (di trasporto e di doppia economia domestica) considerato nei nuovi calcoli degli assegni. Essi hanno precisato che le spese professionali per il 2008 e il 2009 corrisponderebbero a un ammontare (per il 2008: fr. 3'861.-- a titolo di spese di trasporto con l’auto privata e fr. 3'200.-- o nella peggiore delle ipotesi fr. 1'600.-- quali spese per doppia economia domestica; per il 2009: fr. 4'158.-- a titolo di spese di trasporto con l’auto privata e fr. 3'200.-- o nella peggiore delle ipotesi fr. 1'600.-- quali spese per doppia economia domestica; cfr. doc. I) superiore a quello indicato dall’amministrazione (fr. 3'861.-- per le spese professionali di trasporto e fr. 536.-- per le spese di doppia economia domestica sia per il 2008 che per il 2009; cfr. doc. 12d-12m) e che il relativo computo escluderebbe la restituzione (cfr. doc. I).

2.11. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che dalle carte processuali risulta che effettivamente il ricorrente, attivo quale assistente di cura presso la Casa __________ (cfr. doc. 7c), ha beneficiato, a partire dal gennaio 2009, di un aumento di salario.

Più precisamente lo stipendio mensile lordo dell’assicurato, che nel 2008 era pari a fr. 4'651.25 mensili (cfr. doc. 10c), è stato incrementato nel 2009 a fr. 4'796.-- al mese (cfr. doc. 10d).

Inoltre da uno scritto del 28 aprile 2009 di __________ dello Sportello Laps di __________ si evince che in sede di revisione è emerso che nei conteggi degli assegni di famiglia del maggio 2008 era stato considerato un ammontare complessivo di spese professionali eccessivo (fr. 1'122.-- a titolo di spese professionali di trasporto + fr. 1'500.-- a titolo di spese professionali per doppia economia domestica + fr. 4'600.-- quali altre spese professionali = fr. 7'222.--; cfr. doc. 2-2i), poiché probabilmente gli importi erano stati ripresi dai dati fiscali e non erano stati aggiornati (cfr. doc. 5).

E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia andava rivisto.

Giova, del resto, ribadire che deve essere restituito quanto un assicurato, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente, a prescindere dalla buona fede o meno del medesimo (cfr. consid. 2.9.).

Gli insorgenti non hanno peraltro sollevato obiezione alcuna in merito all’aumento di salario ritenuto dall’amministrazione.

Contestato, per contro, come già indicato, è l’importo delle spese professionali, sia di quelle di trasporto che di quelle per doppia economia domestica (cfr. consid. 2.10.; doc. I).

2.12. In relazione alle spese professionali, il TCA osserva che l’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, il quale enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 LT (cfr. consid. 2.6.), prevede che il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata.

L’art. 4a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, afferente alle spese per il conseguimento del reddito dei salariati, prevede che:

" Per spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due chilometri. (cpv. 1)

La spesa di doppia economia domestica è riconosciuta soltanto se il richiedente non può consumare il pasto principale al suo domicilio a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o della brevità della pausa per il pasto impostagli dall’attività professionale. (cpv. 2)

Per altre spese professionali si intendono le spese necessarie all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente. (cpv. 3)”

Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese professionali, e meglio i costi di trasferta e per i pasti fuori domicilio, per l’anno 2008 l'autorità fiscale si appoggia sul Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 emesso dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 2007 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401).

Per l’art. 4, relativo alle spese di trasporto, del Decreto appena citato

" Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. (cpv. 1)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili. (cpv. 2)

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3200.– l’anno). (cpv. 3)”

Per l’anno 2009 l’art. 4 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009 del 23 dicembre 2008 enuncia che:

" Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. (cpv. 1)

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili. (cpv. 2)

La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3’200.– l’anno). (cpv. 3)

A titolo di costi per le trasferte possono, dunque, essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto soltanto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, pag. 52 e 53).

2.13. In concreto RI 1 abita a __________ e lavora a __________.

La Casa __________ ha attestato che l’assicurato svolge i seguenti turni di lavoro:

" - Turno 1 dalle 07.00 alle 12.00 dalle 12.30 alle 15.30

  • Turno 2 dalle 07.00 alle 12.00 dalle 17.00 alle 19.30” (Doc. 7c)

Il collegamento con i mezzi pubblici è garantito da autobus, ma non è diretto. Occorre cambiare a __________ e prendere la linea verso __________, __________.

Il primo bus del mattino parte da __________ alle 6:35 e arriva a __________ alle 7:20 (cfr. www.ffs.ch).

Iniziando a lavorare alle ore 7:00 (cfr. doc. 7c), l’utilizzo di un mezzo pubblico non è, perciò, esigibile dall’assicurato, come del resto riconosciuto dalla Cassa (cfr. doc. III).

Con l’automobile privata la distanza da percorrere tra __________ e __________ è di 9 km (cfr. www.tcs.ch).

Per stessa indicazione dei ricorrenti, RI 1 per metà del numero dei giorni lavorativi annui percorre il tragitto domicilio – luogo di lavoro due volte al giorno e per l’altra metà quattro volte al giorno (cfr. doc. I pag. 9).

Egli, quindi, svolge il turno 1 (dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle15:30) per il 50% del suo tempo lavorativo e il turno 2 (dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle19:30) per il restante 50%.

Ne discende che per il 2008 la somma di fr. 3'861.-- [(fr. 0.65 x km 9 x 4 x 110 giorni) + (fr. 0.65 x km 9 x 2 x 110 giorni)] computata dalla Cassa quale spesa professionale per il trasporto automobilistico non presta fianco a critiche.

Tale importo è, in ogni caso, stato riconosciuto anche dai coniugi __________ (cfr. doc. I pag. 9).

Per l’anno 2009, invece, l’importo di fr. 3'861.-- considerato dall’amministrazione non risulta corretto.

Infatti, da una parte, l’ammontare ammesso in deduzione per ogni chilometro percorso con la propria automobile di cui all’art. 4 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche è stato aumentato per il 2009 a fr. 0.70 dopo che per molti anni era rimasto invariato a fr. 0.65 (cfr. Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del 3 settembre 2002; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005 consid. 2.11.).

Dall’altra, in ambito Laps, relativamente alla determinazione delle spese professionali di trasporto, non vengono applicate deroghe a quanto previsto a livello fiscale (al riguardo cfr. pure Direttiva Laps 1/2004 attualmente ancora valida cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2381; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias).

Questa Corte, dunque, al fine di stabilire le spese professionali da computare nel calcolo Laps e quindi, in casu, degli assegni di famiglia, non vede valide ragioni per non adeguare, come per il settore fiscale, l’importo deducibile per ogni chilometro effettuato con una vettura privata da fr. 0.65 a 0.70.

Di conseguenza per il 2009 la Cassa, a titolo di spesa professionale per il trasporto, deve conteggiare la somma di somma di fr. 4'158.-- [(fr. 0.70 x km 9 x 4 x 110 giorni) + (fr. 0.70 x km 9 x 2 x 110 giorni)], come preteso dagli insorgenti (cfr. doc. I).

2.14. Per quanto concerne le spese per doppia economia domestica, l’art. 5 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 prevede che:

" Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio. (cpv. 1)

La deduzione è stabilita come segue:

a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;

b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6400.– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno. (cpv. 2)

Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto. (cpv. 3)”

Del medesimo tenore risulta l’art. 5 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009.

Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).

Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.

In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto, la deduzione non è concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).

Relativamente al lavoro a turni o notturno l’art. 7 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 enuncia che:

" Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3’200.– l’anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l’anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’art. 5. (cpv. 1)

Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario. (cpv. 2)

Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta. (cpv. 3)

Il Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009 non ha apportato modifiche all’art. 7.

Infine dev'essere rilevato che la Laps, per definire la soglia di intervento, fa riferimento agli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. art. 10 Laps; consid. 2.6.).

Pertanto, anche in ambito Laps, come precedentemente per la v.LAF, in vigore relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia fino al 31 gennaio 2003 (cfr., ad esempio, STCA del 30 settembre 2002 nella causa E., 39.2001.77), resta valido quanto previsto nel settore della LPC, ossia che a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno (cfr. Direttiva Laps 2/2004). Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 10.-- (cfr. STFA P 28/95 dell'11 dicembre 1997, pubblicata in DTF 123 V 258).

Di conseguenza, poiché l'importo relativo alla soglia di intervento tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 15.-- - fr. 10.--).

2.15. Nel caso di specie la Cassa, nei nuovi conteggi riferiti al periodo maggio 2008-aprile 2009, a titolo di spese professionali di doppia economia domestica ha computato l’importo di fr. 536.--, corrispondente all’importo massimo riconosciuto annualmente nel caso in cui il pasto possa essere consumato in una mensa del datore di lavoro (cfr. consid. 2.14.; doc. A1; III).

Gli assicurati, dal canto loro, hanno chiesto di tener conto di un ammontare di fr. 3'200.--, in applicazione dell’art. 7 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche oppure, nella peggiore delle ipotesi, di fr. 1'600.-- (cfr. doc. I).

Il TCA ritiene che in casu, dal momento che l’assicurato svolge un’attività lavorativa a turni (cfr. doc. 7c; consid. 2.13.) e che uno dei due tipi di turni effettuati, il turno 1 (cfr. doc. 7c), si estende su otto ore consecutive, fatta salva una pausa di mezzora (cfr. consid. 2.13.), trovi applicazione la regolamentazione prevista al riguardo.

Di conseguenza per ogni giorno di lavoro svolto secondo l’orario del turno 1, a prescindere dalla questione di sapere se effettivamente il datore di lavoro disponga o meno di una mensa, l’assicurato ha diritto a una deduzione di fr. 5.-- (fr. 15.-- previsti dall’art. 7 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido sia per il periodo fiscale 2008 e dall’art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido sia per il periodo fiscale 2009 – fr. 10.-- già compresi nell’importo della soglia di intervento di cui all’art. 10 laps; cfr. consid. 2.14.).

L’ammontare totale da dedurre a titolo di spese professionali supplementari per lavoro a turni sia per l’anno 2008 che per l’anno 2009 è, quindi, pari a fr. 550.-- (fr. 5.-- x 110 giorni; cfr. consid. 2.13.).

In proposito è utile ribadire che la deduzione per il lavoro a turni non può essere cumulata con le decurtazioni per spese supplementari per doppia economia domestica (cfr. consid. 2.14.).

Nella concreta fattispecie ciò non comporta, in ogni caso, degli svantaggi per gli assicurati.

In effetti, tenendo conto che l’assicurato non può rientrare al proprio domicilio per il pranzo unicamente nei giorni di lavoro in cui la pausa è di una sola mezzora, dalle 12:00 alle 12:30 (cfr. consid. 2.13.), a titolo di spese per doppia economia domestica si potrebbe computare al massimo il medesimo importo considerato per il lavoro a turni di fr. 550.-- (fr. 5.-- per pasto fuori casa, cfr. consid. 2.14., x 110 giorni).

Nell’ipotesi in cui, poi, il datore di lavoro disponesse di una mensa, l’ammontare da conteggiare risulterebbe inferiore, e meglio di fr. 275.-- (fr. 5.-- : 2 - metà dell’importo per pranzo fuori casa senza mensa, cfr. art. 5 cpv. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il 2008 e art. 5 cpv. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il 2009 – x 110 giorni).

2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché, dapprima, operi dei nuovi calcoli degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti ai ricorrenti nel periodo da maggio 2008 ad aprile 2009 che contemplino gli importi delle spese professionali stabiliti da questo Tribunale (cfr. consid. 2.13.; 2.15.).

Più precisamente andrà conteggiato un importo di spese professionali di trasporto di fr. 3'861.-- per il 2008 e di fr. 4'151.-- per il 2009 (cfr. consid. 2.13.).

A titolo di spese supplementari per lavoro a turni andrà, invece, computato un ammontare di fr. 550.-- sia nei calcoli relativi al 2008, che a quelli afferenti al 2009.

In seguito l’amministrazione, sulla base dei nuovi conteggi degli assegni di famiglia, rideterminerà la somma di assegni percepita indebitamente dagli insorgenti nel lasso di tempo maggio 2008-aprile 2009 da restituire.

2.17. A titolo abbondanziale e in riferimento a quanto i ricorrenti hanno sostenuto nel reclamo del 14 maggio 2010, ossia di avere percepito gli assegni di famiglia nel periodo maggio 2008-aprile 2009 in buona fede e che il relativo rimborso costituirebbe per loro un onere troppo grave (cfr. doc. A3), giova rilevare che giusta l’art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cfr. consid. 2.8.).

Il condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione su reclamo impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nell’arco di tempo in questione.

La Cassa, inoltre, rettamente non ha ancora emesso un provvedimento formale concernente il condono, visto che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Questa Corte prende comunque atto del fatto che l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha già anticipato che una decisione sul condono sarà emanata quando sarà passata in giudicato la decisione di rimborso (cfr. doc. A1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo 17 giugno 2010 è annullata.

§ L'incarto è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.13. e 2.15., l’importo di assegni integrativi e di prima infanzia versati ai ricorrenti nel periodo maggio 2008 ad aprile 2009 da restituire.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

34

LAF

  • art. 24 LAF
  • art. 27 LAF
  • art. 31 LAF
  • art. 32 LAF
  • art. 35 LAF
  • art. 40 LAF
  • art. 41 LAF
  • art. 44 LAF

LAFam

LPC

LT

OAVS

OPC

Reg.Laps

  • art. 4a Reg.Laps
  • art. 10 Reg.Laps

vLAI

  • art. 49 vLAI

vLAVS

  • art. 47 vLAVS

vLPC

  • art. 5 vLPC
  • art. 27 vLPC

vOAVS

  • art. 79 vOAVS

Gerichtsentscheide

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