Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2006.1
Entscheidungsdatum
12.06.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2006.1

rs/td

Lugano 12 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2006 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 12 gennaio 2006 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 3 ottobre 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 14'231.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore dei figli __________, __________ e __________, nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 luglio 2005, a seguito dell’assegnazione a RI 1, per il medesimo lasso di tempo, di una rendita AI e di rendite completive per i figli, oltre che di una prestazione complementare.

Per completezza sia menzionato che l’amministrazione ha quantificato in fr. 26'394.-- la somma complessiva di assegni integrativi ricevuta a torto per tale lasso di tempo.

L’ammontare di fr. 12'163.-- è però stata recuperata mediante la compensazione effettuata con gli arretrati della prestazione complementare erogati a RI 1 (cfr. doc. 16).

1.2. Il 14 ottobre 2005 gli assicurati, tramite il proprio patrocinatore lic. jur. __________ dello Studio legale avv. RA 1, ha inoltrato una domanda di condono, invocando la propria buona fede e una situazione finanziaria precaria (cfr. doc. 20).

Con decisione del 25 ottobre 2005 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

" (…) nel presente caso la buona fede non può essere riconosciuta in quanto con dichiarazione firmata in data 4 luglio 2000 ci avete autorizzato a chiedere la compensazione di eventuali assegni familiari versati in troppo - poiché calcolati sulla situazione economica la quale non comprendeva il versamento della rendita AI e della prestazione complementare.

Da ciò ne discende che eravate perfettamente a conoscenza del fatto che gli assegni familiari vi erano stati accordati a titolo provvisorio, a copertura del vostro fabbisogno, in attesa che si definisse la vostra situazione.

Conseguentemente, l'importo di fr. 12'163.-- verrà compensato direttamente con le prestazioni complementari mentre la differenza, pari a fr. 14'231.-- dovrà essere da voi direttamente rimborsata.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà." (Doc. 21)

1.3. A seguito del reclamo interposto dagli assicurati, sempre rappresentati dallo Studio legale avv. RA 1 (cfr. doc. 23), la Cassa, il 12 gennaio 2006, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

1.4. Gli assicurati, per il tramite dello Studio legale avv. RA 1, hanno tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, postulando, oltre alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria, il riconoscimento del condono dell’importo di assegni integrativi da restituire.

A motivazione delle proprie pretese ricorsuali essi hanno addotto:

" 5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa cantonale per gli

assegni famigliari, ai ricorrenti va riconosciuta la buona fede. I medesimi non hanno infatti agito con negligenza o dolo. In particolare i coniugi __________, al momento della richiesta e dell'esame della medesima, non hanno sottaciuto fatti inerenti la loro situazione economica. In particolare hanno informato la competente autorità che era in corso una procedura AI sottoscrivendo una dichiarazione di cessione degli eventuali arretrati.

Anche l'obbligo d'informazione è stato rispettato dai ricorrenti. La decisione dell'Ufficio Al che ha comportato la decadenza del diritto agli assegni integrativi data infatti solo del 13 maggio 2005. I ricorrenti non potevano pertanto sapere, in precedenza, che al marito sarebbe stata attribuita una rendita AI retroattivamente dal 1. gennaio 2004. Proprio grazie alla dichiarazione di cessione del 4 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni famigliari aveva la possibilità di percepire gli arretrati Al e PC. I beneficiari degli assegni integrativi erano a conoscenza che la Cassa cantonale avrebbe potuto richiedere gli eventuali assegni integrativi versati a torto tramite compensazione con la rendita AI e con la prestazione complementare. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa cantonale tale circostanza conferma la buona fede degli interessati. Grazie a tale dichiarazione la Cassa cantonale avrebbe infatti potuto percepire direttamente gli assegni famigliari versati a torto. I beneficiari non hanno dunque sottaciuto alcunché né al momento dell'esame della loro domanda né dopo l'emissione della decisione Al. Ai medesimi va dunque riconosciuta la buona fede.

Va inoltre sottolineato che i ricorrenti, al momento in cui hanno ricevuto la rendita Al retroattiva, hanno considerato che da tale importo era già stato dedotto quanto spettante alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Vista la dichiarazione di cessione firmata in data 4 luglio 2000 un tale ragionamento è da considerarsi logico e fatto in buona fede. Tale conclusione è sostenuta anche dal fatto che parte delle prestazioni retroattive ricevute dai ricorrenti, e più precisamente quelle provenienti dalla prestazione complementare, sono state recuperate direttamente tramite compensazione. I ricorrenti hanno dunque in buona fede percepito gli arretrati AI ed hanno rimborsato i numerosi prestiti contratti per vivere durante l'attesa della decisione AI. Ora, se non dovesse essere condonato il rimborso preteso dall'IAS, i ricorrenti si troverebbero in una situazione di estremo disagio, non avendo più a disposizione l'importo percepito dall'Ufficio Al. La restituzione delle prestazioni costituisce dunque un onere troppo gravoso per i ricorrenti i quali, proprio in considerazione della loro difficile situazione economica, sono al beneficio di prestazioni complementari.

  1. In conclusione, i ricorrenti devono essere posti al beneficio del condono della restituzione delle prestazioni ricevute dalla Cassa cantonale per gli assegni famigliari in quanto le condizioni della buona fede e dell'onere troppo gravoso sono realizzate nella fattispecie.

Visto l'esito positivo della presente procedura, le tasse e spese di giustizia vanno poste a carico dello Stato mentre allo scrivente legale va riconosciuto un congruo importo a titolo di ripetibili.

  1. In questa sede i coniugi __________ formulano inoltre istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. I ricorrenti infatti non sono in grado di sopperire alle spese della presente lite. Tale circostanza sarà dimostrata, se necessario, mediante il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

La procedura presenta probabilità di esito favorevole. Qualsiasi persona ragionevole, anche di condizioni agiate, non avrebbe rinunciato alla procedura a causa delle spese che la stessa comporta. Non si può infatti ragionevolmente rinunciare al condono della restituzione degli assegni integrativi ricevuti.

I ricorrenti non sono in grado di procedere in causa con atti propri. La necessità dell'assistenza dello scrivente legale è dunque pacifica.

Ne risulta di conseguenza che sono date tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria." (Doc. I)

1.5. L’autorità amministrativa, nella propria risposta di causa del 28 marzo 2006, ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.6. Il 26 aprile 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso il “Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” con alcuni documenti giustificativi (cfr. doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 14’231.-- percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2004 al 31 luglio 2005.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27 LAF prevede altresì che

" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

2.3. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.4. Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

" Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nella presente evenienza la Cassa, con decisione 3 ottobre 2005, ha chiesto agli assicurati la restituzione dell’importo di fr. 14'231.--, relativo ad assegni integrativi percepiti a torto a seguito dell’assegnazione a RI 1 di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre che di quattro rendite completive per figli e di una prestazione complementare (cfr. doc. 15, 16, 12A).

Dagli atti risulta che l’assicurato è stato altresì posto al beneficio di prestazioni di invalidità della previdenza professionale (cfr. doc. 14).

I ricorrenti non hanno impugnato l’ordine di restituzione citato, che è così passato in giudicato, ma si sono limitati a chiederne il condono (cfr. doc. 20; consid. 1.2.).

L’amministrazione ha respinto la domanda di condono, in quanto ai coniugi __________ non può essere riconosciuta la buona fede. Siccome, infatti, l’assicurata, il 4 luglio 2000, ha sottoscritto a favore della Cassa un’autorizzazione a chiedere la compensazione di eventuali assegni di famiglia versati in eccesso, i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza del fatto che agli assegni integrativi venivano loro accordati a titolo provvisorio, a copertura del fabbisogno in attesa che si definisse la situazione dal profilo dell’assicurazione dell’invalidità e delle prestazioni complementari. Essi erano così al corrente di beneficiare di importi non interamente di loro appartenenza (cfr. doc. 21; A).

I ricorrenti, per contro, hanno asserito di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso (cfr. doc. I; 20; 23).

In particolare essi sostengono di essere in buona fede, non avendo mai sottaciuto alcunché all’amministrazione in relazione alla loro situazione economica e avendo informato la stessa che era in corso una procedura di assicurazione invalidità. Gli assicurati hanno inoltre precisato che precedentemente all’emissione della decisone dell’UAI nel maggio 2005 essi non potevano sapere che a RI 1 sarebbe stata attribuita una rendita AI retroattiva al 1° gennaio 2004. Essi, infine, hanno dichiarato che l’autorizzazione a favore della Cassa a compensare con il Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni complementari l’assegno familiare versato, allorché hanno ricevuto la rendita AI retroattiva, hanno considerato che da tale importo era già stato dedotto quanto spettante alla Cassa (cfr. doc. I).

Il TCA constata innanzitutto che la Cassa non ha contestato che gli assicurati l’abbiano sempre informata in merito alla loro situazione finanziaria, specificatamente circa il fatto che era in corso una procedura con l’UAI al fine di ottenere una rendita di invalidità.

In effetti l’amministrazione nella decisione del 3 ottobre 2005 e nella decisione su reclamo del 12 gennaio 2006 ha indicato che il motivo per cui la buona fede dei ricorrenti non può essere ammessa va ricercato nel fatto che essi erano al corrente che gli assegni integrativi venivano erogati a titolo provvisorio, fino al momento in cui le decisioni relative alla rendita AI e alla prestazione complementare fossero state emanate (cfr. doc. A; 16).

In concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 41 cpv. 2 LAF e 30 Laps; consid. 2.4.), bensì in relazione alla dichiarazione firmata da RI 2 il 4 luglio 2000 con cui ha autorizzato la Cassa a compensare con il Servizio rendite e/o con il Servizio prestazioni complementari l’assegno familiare assegnatole a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fossero state computate la rendita AI e la prestazione complementare erogate al marito con effetto dal gennaio 2004 (cfr. doc. 2).

2.10. L’assicurata, il 4 luglio 2000, ha firmato la dichiarazione inviatale dalla Cassa volta ad autorizzare quest’ultima a compensare gli assegni familiari versatile per un determinato periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che sarebbero state riconosciute retroattivamente al coniuge per il medesimo arco di tempo (cfr. doc. 2).

Riguardo alla circostanza che l’amministrazione abbia fatto sottoscrivere alla ricorrente un’autorizzazione a compensare le rendite AI e le prestazioni complementari con gli assegni integrativi già erogatile, è utile osservare che secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V 315; DTF 130 V 505). Nel diritto delle assicurazioni sociali, in particolare, il principio è riconosciuto anche per quegli ambiti che non lo sanciscono specificatamente. In tale evenienza le disposizioni del CO sono applicabili per analogia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 6.2.; DTF 128 V 53 consid. 4a; DTF 128 V 228 consid. 3b).

Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre 1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).

Come nel diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H pag.-. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V 263-264).

Sempre secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991 consid. 5c; DTF 131 V 249 = SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65). Un credito di un istituto di sicurezza sociale non può essere compensato con una prestazione dovuta a un assicurato se in questo modo le risorse di quest’ultimo vengono ridotte al di sotto del minimo vitale (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 6.3.; DTF 128 V 53 consid. 4a).

In concreto i primi due presupposti sono senz'altro dati.

Per quanto concerne il minimo vitale, giova sottolineare, da un lato, che le pretese poste in compensazione sono delle prestazioni (rendite AI e PC) riconosciute al ricorrente a titolo retroattivo, dall’altro, che questi al mese percepisce correntemente una rendita AI di fr. 2'769.--, una rendita di invalidità della previdenza professionale di fr. 2'197.50 e una prestazione complementare di fr. 781.-- (cfr. doc. IX; 14).

In simili condizioni, la compensazione degli assegni integrativi percepiti a torto dal gennaio 2004 al luglio 2005 parzialmente attuata per un importo di fr. 12'163.-- (cfr. consid.1.1.) non ha intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo degli assicurati. Nemmeno la compensazione integrale della somma di fr. 26'394.-- avrebbe, in ogni caso, leso il loro minimo vitale.

2.11. Agli atti dell’incarto risulta, inoltre, uno scritto dell’amministrazione del 28 giugno 2000 in cui è stato espressamente indicato che gli assegni integrativi venivano fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che fosse determinato l’importo della rendita AI e della prestazione complementare e che l’autorizzazione a compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi degli assegni familiari con le altre rendite (cfr. doc. 1).

Visto che questa lettera è stata inviata alla ricorrente con la dichiarazione di autorizzazione (cfr. doc. 1), poi sottoscritta dalla stessa e ritrasmessa alla Cassa, l’assicurata ha preso, o comunque avrebbe dovuto prendere, conoscenza del tenore dello scritto appena menzionato.

Con la sottoscrizione dell'attestazione 4 luglio 2000, la ricorrente ha, quindi, accettato che il versamento degli assegni di famiglia avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza del fatto che il diritto a una rendita AI di RI 1 e a una prestazione complementare non era ancora stato determinato, né quantificato.

Nel momento in cui fosse stato fissato l’importo della rendita AI e della prestazione complementare, la famiglia __________ non avrebbe più avuto diritto

  • o perlomeno parzialmente - all'assegno integrativo, a decorrere dalla data a partire dalla quale il diritto a tali prestazioni sociali sarebbe stato riconosciuto con effetto retroattivo.

L'erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

" (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E', inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

" (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

Secondo il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la ricorrente, sottoscrivendo il 4 luglio 2000 la dichiarazione inviatale dalla Cassa il 28 giugno 2000, ha accettato che gli assegni di famiglia fossero versati sotto condizione risolutiva (cfr. STCA del 16 agosto 2005 nell causa M., 39.2005.8-9; STCA del 18 luglio 2005 nella causa L., 39.2005.3-4; STCA del 9 luglio 2004 nella causa H. 39.2004.2).

E’ vero che l’assicurata, nel mese di luglio 2000, ha sottoscritto un’autorizzazione a compensare gli assegni integrativi con le eventuali rendite AI e prestazioni complementari e non un impegno esplicito a rimborsare gli assegni di famiglia ricevuti in eccesso.

Tuttavia, siccome la ricorrente era stata messa al corrente dalla Cassa che gli assegni le erano accordati a titolo provvisorio fino al momento dell’emanazione delle decisioni in merito alla rendita AI e alla prestazione complementare (cfr. doc. 1), la medesima ben doveva sapere che, nel caso in cui il marito fosse stato posto al beneficio di una rendita AI e di prestazioni complementari con effetto retroattivo, la sua famiglia non avrebbe avuto diritto agli assegni familiari erogati per lo stesso periodo.

Pertanto, benché sia da stigmatizzare il fatto che la compensazione non abbia avuto luogo con le rendite AI retroattive, bensì unicamente con le prestazioni complementari per un importo di fr. 12'163.-- (cfr. doc. 15), la mancata compensazione integrale non rende automaticamente gli assicurati in buona fede.

Ai fini del giudizio prevale, al contrario, la circostanza che la ricorrente, quando nel 2004 e nel 2005 ha percepito gli assegni integrativi, era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, cognita del fatto che se al coniuge fossero state erogate delle prestazioni dell’AI retroattivamente, il diritto all’assegno integrativo sarebbe decaduto con effetto retroattivo.

Del resto l’entità dell’importo delle rendite AI versate a RI 1 a titolo retroattivo dal mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005 (fr. 2'717.-- x 12 mesi per il 2004

  • fr. 2'769.-- x 7 mesi = fr. 51'987.--; cfr. doc. 12A) era tale da permettere ai ricorrenti di riconoscere che la compensazione non aveva avuto luogo per l’intero ammontare degli assegni integrativi percepiti dal mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005 di complessivi fr. 26'394.-- (doc. 16; al riguardo cfr. STCA del 5 aprile 2006 nella causa G., 38.2005.103).

I coniugi __________ dovevano, dunque, attendersi un'eventuale decisione di rimborso.

La loro buona fede non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005.

2.12. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dalla famiglia __________ dal mese di gennaio 2004 al mese di luglio 2005.

La decisione su reclamo del 12 gennaio 2006 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va conseguentemente confermata.

2.13. Il TCA rileva infine che i ricorrenti hanno postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria con dispensa totale dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e al gratuito patrocinio dinanzi al TCA (cfr. doc. I).

2.13.1. Per quanto riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che secondo l'art. 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

Di conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è in ogni caso priva di oggetto (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

2.13.2. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio, secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3 della citata legge prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale, citata al consid. 2.11., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch) e della dottrina, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la buona fede dei ricorrenti, avendo RI 2, il 4 luglio 2000, firmato l’autorizzazione a favore della Cassa a compensare gli assegni familiari versatile per un determinato periodo con le rendite AI e le prestazioni complementari che sarebbero state riconosciute al marito per il medesimo arco di tempo.

Tale autorizzazione, come visto sopra, è del resto stata allegata allo scritto del 28 giugno 2000 in cui l’amministrazione ha espressamente indicato che gli assegni integrativi venivano fissati ed erogati provvisoriamente in attesa che fosse determinato l’importo della rendita AI e della prestazione complementare e che l’autorizzazione a compensare aveva lo scopo di evitare il sovrapporsi degli assegni familiari con le altre rendite (cfr. doc. 1, 2).

Né la dichiarazione del 4 luglio 2000, né lo scritto del 28 giugno 2000 lasciano, d’altronde, spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 16 agosto 2005 nella causa M., 39.2005.8-9; STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

19

CCS

  • art. 3 CCS

LACI

  • art. 65 LACI
  • art. 95 LACI

LAF

  • art. 24 LAF
  • art. 24segg. LAF
  • art. 27 LAF
  • art. 41 LAF
  • art. 44 LAF
  • art. 53 LAF

LAI

  • art. 49 LAI

LAVS

  • art. 47 LAVS

LPC

  • art. 27 LPC

LPGA

  • art. 61 LPGA

LPP

  • art. 39 LPP

LPTCA

  • art. 20 LPTCA
  • art. 21 LPTCA

OACI

  • art. 90 OACI

OAVS

  • art. 79 OAVS

v.LAVS

  • art. 85 v.LAVS

Gerichtsentscheide

46
  • DTF 131 V 24901.01.2005 · 78 Zitate
  • DTF 130 V 32001.01.2004 · 117 Zitate
  • DTF 130 V 50501.01.2004 · 107 Zitate
  • DTF 128 V 53
  • DTF 128 V 228
  • DTF 126 V 4201.01.2000 · 340 Zitate
  • DTF 126 V 263
  • DTF 126 V 315
  • DTF 125 II 26501.01.1999 · 585 Zitate
  • DTF 125 II 275
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • ATF 124 V 24601.01.1998 · 74 Zitate
  • DTF 122 I 26701.01.1996 · 534 Zitate
  • ATF 122 V 21
  • DTF 122 V 21
  • DTF 122 V 22101.01.1996 · 451 Zitate
  • DTF 119 Ia 251
  • DTF 119 Ia 253
  • DTF 118 V 218
  • ATF 117 V 139
  • DTF 114 V 3301.01.1988 · 21 Zitate
  • ATF 112 V 251
  • ATF 111 V 223
  • DTF 110 V 185
  • BGE 105 V 269
  • DTF 79 II 59
  • 1P.569/200117.10.2001 · 90 Zitate
  • 5P.426/200006.03.2001 · 50 Zitate
  • B 45/05
  • C 25/00
  • C 292/02
  • C 328/99
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 173/04
  • I 422/04
  • I 446/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 75/05
  • U 176/02
  • U 220/99
  • U 347/98
  • U 75/04