RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00029
rs/cd
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di
__________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 febbraio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni del 5 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha riconosciuto a __________, dal 1° marzo 2000, il diritto a un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili a favore della figlia __________ (29.3.2000) e a un assegno di prima infanzia di fr. 222.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° ottobre 2000 l'importo dell'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr. 1'162.-- mensili, mentre l'ammontare dell'assegno integrativo è rimasto invariato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa, dal 1° novembre 2000, ha ridotto la somma erogata a titolo di assegno integrativo a fr. 470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'assegno di prima infanzia ammontava sempre a fr. 1'162.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 2001 l'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 488.-- e l'assegno di prima infanzia in fr. 1'274.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'importo dell'assegno di prima infanzia è poi stato diminuito con decisione del 18 gennaio 2001, a fr. 1'015.-- mensili a far tempo dal 1° febbraio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con ulteriore provvedimento del 17 aprile 2001 la Cassa ha stabilito che, in seguito alla correzione dei premi per l'assicurazione malattia, l'ammontare dell'assegno di prima infanzia, dal 1° febbraio 2001, era di fr. 1'191.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa, con decisione del 13 febbraio 2002, ha negato l'attribuzione dell'assegno di prima infanzia a __________ e a __________ a decorrere dal 1° febbraio 2002, in quanto il relativo importo annuo è inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per un figlio (cfr. doc. _).
L'amministrazione ha per contro continuato a erogare l'assegno integrativo corrispondente a fr. 488.-- mensili (cfr. doc. _).
1.3. Contro il provvedimento relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia emanato dalla Cassa il 13 febbraio 2002 __________ e __________, tramite la loro patrocinatrice, avv. __________, hanno inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale postulano:
" In via principale
II ricorso è accolto. Di conseguenza:
La decisione 13 febbraio 2002 del Servizio prestazioni complementari e assegni famigliari dell'Istituto delle assicurazioni sociali è annullata.
Pertanto la decisione 18 gennaio 2001 del Servizio prestazioni complementari e assegni famigliari dell'Istituto delle assicurazioni sociali viene riconfermata anche per l'anno 2002, concedendo ai ricorrenti l'importo di Fr. 1'015.- quale assegno di prima infanzia.
I signori __________ e __________ sono ammessi al beneficio della più ampia assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata
II ricorso è accolto. Di conseguenza:
La decisione 13 febbraio 2002 del Servizio prestazioni complementari e assegni famigliari dell'Istituto delle assicurazioni sociali è annullata.
Viene emessa una nuova decisione che tenga conto dell'immutata situazione finanziaria dei ricorrenti per rapporto agli anni precedenti con la quale viene concesso un adeguato importo quale assegno di prima infanzia per l'anno 2002.
I signori __________ e __________ sono ammessi al beneficio della più ampia assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
A motivazione del proprio gravame gli assicurati hanno rilevato:
" (…)
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi,
interrogatorio formale perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
Fr. 936.- fino a luglio 2008 e di Fr. 1170.- fino al 31.7.2010. Purtroppo la situazione finanziaria del signor __________ non gli ha mai permesso di far fronte agli impegni presi.
Di fatto la signora __________ si è vista costretta a richiedere l'intervento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per l'anticipo alimenti.
Visto il perdurare della crisi finanziaria il signor __________ a tutt'oggi non è ancora riuscito a rimborsare all'ufficio preposto quanto per lui anticipato a favore della piccola __________ (Doc. _).
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi,
interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
Di fatto l'unica entrata garantita era costituita dal reddito del signor __________ che attualmente corrisponde all'indennità di disoccupazione pari a Fr. 3'088.- (Doc. _ e _). La signora __________ dopo il parto non ha mai potuto riprendere un'attività lavorativa in quanto oltre ad accudire la piccola __________, seri problemi di salute non glielo consentono.
Analizzando attentamente l'attuale situazione finanziaria dei ricorrenti non si può che constatare che la stessa appare quantomeno disastrata.
A carico del signor __________ esiste una serie di attestati di carenza beni pari a Fr. 120'000.- circa (Doc. _), in aggiunta ai quali vanno poi considerate le esecuzioni emesse nei suoi confronti ancora in corso ( Doc. _), come pure le fatture arretrate a seguito delle quali non è ancora stata avviata nessuna procedura esecutiva
(Doc. _ e _).
Per quanto attiene la signora __________ si osserva che la situazione seppure leggermente migliore non appare certo molto rosea. A suo carico esiste una serie di attestati di carenza beni per un complessivo di Fr. 11'000.- circa (Doc. _ e _), come pure una serie di esecuzioni ancora in corso (Doc. _) unitamente a varie fatture arretrate i cui importi sono tutt'altro che esigui (Doc. _).
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi,
interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi, interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
cui importo è sempre comunque stato inserito nel computo del fabbisogno nelle decisioni precedenti, con la decisone impugnata si è deciso senza nessun preavviso di stralciare questa voce di uscita. In merito si osserva che i ricorrenti hanno sempre messo a conoscenza l'ufficio competente del fatto che il signor __________ era impossibilitato a produrre il giustificativo dall'avvenuto pagamento in quanto impossibilitato a causa della situazione finanziaria disastrata a procedere al versamento dello stesso.
Pur non comprendendo il motivo dell'improvviso stralcio di questa voce di uscita, in quanto per rapporto alla situazione precedente non è emerso nessun fatto nuovo di cui l'ufficio competente non fosse già a conoscenza, i ricorrenti chiedono comunque di riconsiderare la decisione impugnata in quanto indipendentemente che venga computato o meno l'importo di
Fr. 10'584.- a titolo di alimenti arretrati quale fabbisogno, esaminando attentamente la loro situazione economica, gli stessi ritengono che senza l'ausilio della concessione dell'assegno di prima infanzia a loro negato, non sono in grado di provvedere al loro sostentamento, non raggiungendo nemmeno il minimo vitale per legge riconosciuto.
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi, interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi, interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa.
Ne consegue pertanto che la presente richiesta è più che giustificata, non essendo inoltre sprovvista di esito positivo.
Prove: documenti, richiamo ed edizione documenti, testi, interrogatorio formale, perizie, sopralluogo, ed ogni altra ammessa." (cfr. doc. _)
1.4. Nella sua risposta dell'11 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Dagli atti all'incarto sono evidenziabili i seguenti punti:
a) con decisioni del 05.07.2000 alla signora __________ veniva riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo di fr. 652.- mensili e ad un assegno di prima infanzia di fr. 222.- mensili a contare dal 01.03.2000;
b) questi diritti erano giustificati dal computo di un obbligo alimentare che il convivente della signora __________ aveva nei confronti della signora __________, sua precedente convivente dalla quale aveva avuto una figlia l'11.07.1992 e della quale aveva riconosciuto la paternità;
c) l'erogazione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia era tuttavia giustificata dalla nascita di __________ che il signor __________ aveva riconosciuto come sua figlia naturale dalla convivenza con la signora __________;
d) il diritto all'assegno di prima infanzia era stato successivamente più volte rivisto ed al 31.01.2002 ammontava a fr. 1191.- mensili.
In occasione dell'ultima revisione la Cassa ha voluto approfondire la questione degli alimenti che il signor __________a versa alla sua ex-convivente per il mantenimento della loro figlia __________. Ha quindi preteso l'invio del cedolino che comprovasse l'effettivo versamento dell'importo di fr. 882.- come stabilito dalla convenzione alimentare sottoscritta il 12.08.1998. Va osservato che la presentazione di questa prova doveva già essere un elemento presente agli atti ma che per ragioni incomprensibili, probabilmente per un'istruttoria carente, non ve n'è traccia.
Questa esigenza ci è imposta dalla direttiva 3016 sulle prestazioni complementari che recita: "Le prestazioni di mantenimento secondo il diritto di famiglia sono considerate quali spese purché sia fornita la prova del loro versamento."
Nella presente fattispecie è stato accertato quanto segue:
a) che nel periodo 01.03.2000/31.01.2002 l'assegno di prima infanzia è stato calcolato tenendo conto dell'obbligo alimentare del signor __________ sulla semplice presentazione della convenzione alimentare;
b) che nel citato periodo da parte del signor __________ non è mai stato ottemperato tale obbligo;
c) che a questo obbligo ha sempre fatto fronte l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nell'ambito della legislazione sull'anticipo degli alimenti;
d) che il signor __________ è stato escusso per il recupero di questi alimenti senza successo (è stato emesso un Attestato carenza di beni e un altro è in procinto d'esserlo).
Da quanto precede è riscontrabile l'illegalità della prestazione percepita fino al 31.01.2002. Questa era commisurata al pagamento degli alimenti, pagamento mai avvenuto. E' ravvisabile un indebito al quale la decisone contestata ha posto fine." (cfr. doc. _)
1.5. L'avv. __________, il 25 aprile 2002, ha inviato al TCA il seguente scritto:
" (…)
in ossequio al termine di 10 giorni assegnato per produrre ulteriori mezzi di prova, per il tramite della presente gli istanti comunicano di non avere null'altro documento da indicare quale mezzo probatorio.
Contestualmente in allegato alla presente, così come richiesto, invio copia della procura della signora _________. Per contro sia la procura del signor _________ che il certificato Municipale seguiranno non appena possibile." (cfr. doc. _)
1.6. Il 23 maggio 2002 la patrocinatrice degli assicurati ha trasmesso a questa Corte il certificato municipale del Comune di _________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria è da decidere secondo i parametri applicati dal cantone (cfr. doc. _).
1.7. Pendente causa questa Corte ha posto i seguenti quesiti alla Cassa:
" Rileviamo poi che per la determinazione del premio della cassa malati computato nel calcolo concernente la decisione impugnata, dal contributo per l'assicurazione malattia lordo avete dedotto l'ammontare massimo di sussidi cantonali.
Inoltre dagli atti emerge che per il 2001 l'istanza di sussidio è stata respinta (doc. _).
Al riguardo vogliate indicare, entro 10 giorni:
se gli assicurati hanno inoltrato istanza di sussidio per il 2002;
se da parte dell'Ufficio assicurazione malattia è stata emessa la relativa decisione (documentare);
nell'ipotesi in cui gli interessati non avessero domandato il sussidio, se sulla base dei loro redditi determinanti, che sono desunti dalla notifica di tassazione 1999/2000 come per il 2001, lo stesso sarebbe comunque erogabile e in tal caso di che importo preciso sarebbe. (Doc. _)
Il 16 ottobre 2002 la Cassa ha risposto:
" (…)
vi comunichiamo che gli assicurati menzionati a margine hanno inoltrato istanza di sussidio per l'assicurazione contro le malattie.
L'istanza della signora _________ è stata accolta mentre quella del signor __________ è tuttora sospesa per accertamenti." (cfr. doc. _)
1.8. I doc. _ e _ sono stati sottoposti all'avv. _________, assegnandole un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Il 7 novembre 2002 la patrocinatrice dei ricorrenti ha precisato:
" (…)
per il tramite della presente gli istanti comunicano di aver preso atto dei contenuto delle lettere 8 ottobre 2002 del TCA rispettivamente 16 ottobre 2002 della Cassa cant. assegni familiari e di non aver nulla da rilevare in merito, riconfermandosi tuttavia nelle richieste ricorsuali del 15 marzo 2002.
Circa la situazione finanziaria attuale degli stessi si rileva che a tutt'oggi non vi è stato nessun miglioramento, anzi si prospetta verosimilmente un aggravamento della situazione
debitoria. I signori _________ e __________ fanno sempre capo alla pubblica assistenza ed un'assistente sociale (Signora __________) si occupa costantemente del loro caso." (cfr. doc. _)
1.9. Il TCA, il 24 ottobre 2002, ha inoltre trasmesso il seguente scritto all'amministrazione:
" in riferimento alla vertenza menzionata a margine, vogliate comunicarci entro 10 giorni come sono stati calcolati i sussidi massimi per il 2002 di fr. 2'346.20 per __________, di fr. 2'143.55 per ___________ e di fr. 675.90 per la figlia ________, da voi dedotti dai premi lordi della cassa malati ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia oggetto del ricorso al TCA.
I signori _________ e _________, che sono conviventi e hanno una figlia in comune, hanno inoltrato istanze di sussidio 2002 separate. L'Ufficio dell'assicurazione malattia ha erogato a __________ un sussidio per il 2002 di fr. 2'399.20 e di fr. 676.-- per __________.
Vogliate indicarci in che misura, dopo che l'Ufficio dell'assicurazione malattia avrà deciso in merito alla domanda di sussidio del signor _________, avete intenzione di modificare il vostro calcolo relativo all'assegno di prima infanzia." (Doc. _)
La Cassa, il 5 novembre 2002, ha puntualizzato:
" (…)
gli importi dei sussidi cassa malati 2002 per ___________ e la figlia __________ sono stati calcolati sulla base di tabelle riassuntive forniteci direttamente dall'Ufficio assicurazione malattia;
dopo che l'Ufficio assicurazione malattia avrà stabilito il sussidio a favore del signor _________, procederemo ad un nuovo calcolo del contributo assicurazione malattia esposto nel fabbisogno e di conseguenza sarà rivisto il calcolo relativo all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia." (cfr. doc. _)
1.10. I doc. _ e _ sono stati trasmessi all'avv. __________ per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
La rappresentante degli insorgenti è rimasta silente.
1.11. I doc. _ e _ sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nella presente fattispecie è controverso il mancato computo nel calcolo relativo all'assegno di prima infanzia degli alimenti che __________ si è impegnato a versare alla figlia _________ (11.7.1992), nata da una precedente relazione (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
Questa circostanza ha portato l'amministrazione a sopprimere l'assegno di prima infanzia erogato a _____________ a partire dal 1° febbraio 2002 (cfr. consid. 1.2.).
L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF e l'art. 36 cpv. 1 LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. La decisione impugnata è stata emessa il 13 febbraio 2002 e si riferisce al periodo a partire dal 1° febbraio 2002, per cui a tale provvedimento vanno applicati i nuovi limiti adeguati dal 1° gennaio 2001.
Il fabbisogno vitale della famiglia di _____________ e di __________, formata dalla madre, dal padre e da una figlia, è pari a fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
Al riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.; RDAT II-2001 N. 22).
La pigione pagata dai ricorrenti ammonta, dedotti il sussidio federale e quello cantonale, a fr. 954.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 11'448.--, a cui si aggiungono fr. 1'800.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Visto che la somma complessiva di fr. 13'248.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr. doc. _).
2.5. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. La Cassa ha negato agli assicurati il diritto all'assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2002, in quanto nel relativo calcolo non ha più computato l'importo degli alimenti che ___________, mediante la convenzione sull'obbligo di mantenimento del 12 agosto 1998 (cfr. doc. _), si è impegnato a versare alla figlia _________ (11.7.1992), nata da una precedente relazione. L'amministrazione ha infatti accertato che ___________, dal 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), non ha mai ottemperato al suo obbligo di mantenimento. Il contributo alimentare a favore della prima figlia è sempre stato anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che ha pure promosso una procedura esecutiva nei confronti del medesimo, terminata con l'emanazione di un attestato di carenza di beni (cfr. consid. 1.2.; 1.4., doc. _).
Gli assicurati, per contro, sostengono che nella loro situazione finanziaria non è intervenuto nessun cambiamento e che, nonostante essi abbiano informato l'ufficio competente che ___________, non effettuando i pagamenti a causa delle condizioni economiche disastrate, era impossibilitato a produrre il giustificativo del versamento degli alimenti a favore di ___________, la Cassa ha sempre computato l'importo della pensione alimentare nel fabbisogno. Essi hanno inoltre asserito che, senza l'ausilio dell'assegno di prima infanzia, non sono in grado di provvedere al loro sostentamento, poiché non raggiungono nemmeno il minimo vitale riconosciuto per legge (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente va sottolineato che la presente vertenza concerne unicamente l'assegno di prima infanzia, in quanto lo stralcio dell'ammontare degli alimenti dal calcolo dell'assegno integrativo non ha influito sull'importo dello stesso.
In proposito va ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC di fr. 8'050.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. consid. 2.3.) dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nel caso di specie quando gli alimenti erano computati nel calcolo dell'assegno integrativo la differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti era maggiore dell'importo massimo erogabile, per cui agli assicurati veniva erogato un assegno integrativo pari alla somma massima e meglio a fr. 488.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Anche omettendo di conteggiare la pensione alimentare il disavanzo è ancora superiore all'ammontare massimo, perciò i ricorrenti ricevono sempre un assegno integrativo di fr. 488.-- al mese.
Ecco perché gli insorgenti non hanno giustamente impugnato il nuovo provvedimento relativo all'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.7. Secondo l'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 36 cpv. 1 LAF (cfr. consid. 2.2.), le spese riconosciute comprendono le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cfr. consid. 2.3.).
I contributi alimentari sono tuttavia deducibili soltanto nel caso in cui essi siano effettivamente versati. Deve essere pertanto provato il relativo pagamento (cfr.STFA del 13 agosto 2001 nella causa K., P 69/99; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 89; Direttive sulle prestazioni complementari emesse dall'UFAS, cifra 3016).
Per inciso va osservato che questo disposto si differenzia dall'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, che enuncia che i redditi determinanti sono costituiti anche dalle pensioni alimentari del diritto di famiglia. Questa norma legale infatti, contrariamente all'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, non prevede che gli alimenti debbano essere realmente erogati. Devono essere conteggiati, quindi, giusta la combinazione degli l'art. 3c cpv. 1 lett. h e g LPC, anche i contributi alimentari convenuti a cui si è rinunciato, a meno che non sia stata obiettivamente stabilita la loro irrecuperabilità. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (cfr. RCC 1989 pag. 350 consid. 3b, RCC 1988 pag. 275 consid. 2b; RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).
Nell'evenienza concreta ______________, sul formulario relativo alla revisione degli assegni familiari per l'anno 2002, ha indicato di avere un debito con lo Stato di fr. 30'000.-- per alimenti arretrati (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa di conseguenza ha proceduto a effettuare degli accertamenti in merito. E' così emerso che effettivamente è l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che versa gli alimenti a _________, in quanto _________, dal 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), non fa fronte al pagamento della pensione alimentare convenuta.
Inoltre è stato appurato che il ricorrente è stato escusso dal cantone Ticino per il recupero dei contributi alimentari anticipati, tuttavia senza successo, visto che è stato emesso un attestato di carenza di beni nei confronti di __________ (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
Pertanto, dato che l'insorgente non provvede all'effettivo pagamento degli alimenti alla sua prima figlia, correttamente l'amministrazione ha stralciato questa voce dal conteggio relativo all'assegno di prima infanzia.
2.8. Quanto invocato poi dagli assicurati a tutela della loro situazione precedente alla decisione impugnata, e meglio che prima del 2002 la Cassa, benché dovesse sapere che __________ non versava gli alimenti a __________, abbia sempre tenuto conto nel calcolo degli assegni familiari dell'importo degli alimenti quale spesa riconosciuta (cfr. consid. 1.3.; 2.6.), è irrilevante ai fini della causa.
Va infatti ricordato che in un altro ambito ma sempre in materia di assicurazioni sociali, in una decisione non pubblicata del 10 settembre 1996 nella causa S., K 174/95, l'Alta Corte ha rilevato che "(…) A torto l'opponente sembra considerare poi che ogni atto concludente da parte dell'amministrazione, come può esserlo il riconoscimento in passato di prestazioni assicurative nella stessa situazione, conduca alla tutela della buona fede. In realtà, come rettamente rileva la ricorrente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che ciò non è necessariamente ravvisabile neanche quando, immutata la situazione giuridica, in precedenza le prestazioni sono state assegnate indebitamente (sentenza inedita del 27 settembre 1993 in re C., K 124/92). (…)." (cfr. STFA del 10 settembre 1996 nella causa S. K 174/95, consid. 3c).
Inoltre la giurisprudenza federale prevede che una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, può essere riesaminata dall'amministrazione se è senza dubbio errata e se la sua rettifica riveste un'importanza notevole (cfr.DLA 2000 N. 40 pag. 208; SVR 1997 ALV N. 101 pag. 309 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 119 V 477; DTF 119 V 184).
L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica errata, un accertamento dei fatti rispettivamente una valutazione errata dei fatti (cfr. DTF 117 V 17, DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, pag. 343). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono essere però grossolani (U. Kieser, Die Abänderung der fomell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, SZS 1991, pag. 135).
A più forte ragione dunque, in caso di errore, una decisione deve essere adeguata alla reale situazione di un assicurato, perlomeno pro futuro.
Chiarita la fattispecie del caso in esame, correttamente quindi nel conteggio relativo all'assegno di prima infanzia non sono più stati computati, quale spesa riconosciuta, gli alimenti dovuti da ___________ alla prima figlia.
2.9. Per quanto attiene al computo del contributo per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato all'art. 36 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia quindi alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 58 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 36 cpv. 3 LAF e 58 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 36 cpv. 3 LAF precisa infatti che bisogna considerare il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella caso di specie il premio di base per il 2002, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 7'196.-- annui (fr. 266.50.-- premio mensile per _____________, fr. 252.70 premio mensile per __________ e fr. 80.50 per la piccola __________ cfr. _).
La Cassa nella decisione impugnata ha computato un premio netto di fr. 2'031.-- (cfr. doc. _).
Da alcuni accertamenti effettuati da questa Corte è emerso che gli assicurati hanno inoltrato istanza di sussidio per l'assicurazione contro le malattie relativa al 2002 e che alla ricorrente, con decisione 30 aprile 2002, è stato riconosciuto un sussidio di fr. 2'399.20 annuo per sé e di fr. 676.-- per la figlia ___________ (cfr. doc. _). L'Ufficio dell'assicurazione malattia non si è per contro ancora pronunciato in merito alla domanda di ___________ (cfr. consid. 1.6.; doc. _).
L'amministrazione ha poi dichiarato che il sussidio considerato nel calcolo dell'assegno di prima infanzia contestato è stato conteggiato sulla base di tabelle riassuntive fornite direttamente dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (cfr. consid. 1.8., doc. _).
In simili condizioni, il TCA ritiene che l'ammontare indicato dalla Cassa nella decisione impugnata a titolo di contributo assicurazione malattie, ottenuto fondandosi su dati provvisori dell'Ufficio assicurazione malattia, possa essere considerato valido ai fini della presente vertenza.
Ciò a maggior ragione se si considera che tale importo non è stato contestato dagli assicurati né con l'atto ricorsuale, né con le osservazioni 7 novembre 2002 (cfr. consid. 1.7.), nelle quali essi hanno unicamente dichiarato di aver preso atto delle verifiche svolte da questo Tribunale.
Va in ogni caso segnalato che allorché l'Ufficio dell'assicurazione malattia avrà emesso una decisione in merito alla richiesta di sussidio di ___________, ossia quando gli assicurati disporranno dei dati definitivi concernenti i loro sussidi, essi, nel caso in cui tali elementi dovessero condurre a un esito differente per quanto concerne il riconoscimento di un assegno di prima infanzia, potranno domandare la revisione della presente sentenza giusta gli art. 14 segg. della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Al tale proposito va di transenna rilevato che anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU del 5 novembre 2002 N. 44), applicabile tuttavia unicamente alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, prevede l'istituto della revisione delle sentenze in caso di scoperta di nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA).
2.10. Alla luce di quanto esposto, a mente di questa Corte non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della Cassa.
Infatti i redditi determinanti ammontano a fr. 46'070.-- (fr. 38'018.-- indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione + fr. 2'196.-- assegno di base + fr. 5'856.-- assegno integrativo), mentre le spese riconosciute sono pari a fr. 46'249.-- (fr. 30'970.-- fabbisogno vitale + fr. 13'248.-- pigione + fr. 2'031.-- contributo assicurazione malattia).
L'art. 35 cpv. 3 LAF enuncia che l'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.
Di conseguenza, benché l'ammontare delle spese riconosciute sia leggermente superiore ai redditi determinanti, agli assicurati non può essere versato un assegno di prima infanzia.
La differenza annua corrisponde infatti a fr. 179.--.
Quest'ultimo importo è inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).
Il TCA, dunque, non può che confermare la decisione impugnata.
2.11. Gli assicurati nell'atto di ricorso hanno pure chiesto di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3.).
Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Abbondanzialmente va rilevato che il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la quale però si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore (cfr. art. 37 Disposizioni finali e transitorie Lag) e quindi non entra in considerazione nel caso presente.
Giova in ogni caso osservare che l'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale, interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
Anche la già citata LPGA prevede che all'art. 61 cpv. 1 lett. f. che:
" deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nell'evenienza concreta, alla luce della LAF, che rinvia alla LPC, delle Direttive sulla prestazioni complementari, della dottrina e della giurisprudenza pubblicata, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In primo luogo risulta, infatti, in modo indubbio dalla documentazione all'incarto che ___________ dal 1998 non ha mai provveduto a far fronte al pagamento degli alimenti a sua figlia ___________. I contributi alimentari sono sempre stati anticipati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. 104 agli atti dell'amministrazione, consid. 1.3.). Non essendo adempiuta la condizione prevista all'art. 3b cpv. 3 LPC, ovvero l'effettivo versamento del contributo (cfr. consid. 2.6.), era evidente che la pensione alimentare non poteva essere computata nel calcolo dell'assegno di prima infanzia quale spesa riconosciuta.
In secondo luogo anche la circostanza che gli assegni di prima infanzia fossero erogati agli assicurati prima del 2002 non aumentava le probabilità di accoglimento del gravame.
Visto che la costante giurisprudenza federale prevede che una decisione già cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, sia riesaminata in caso di errore, appariva chiaramente che a ragione, dopo aver constatato l'errore, la decisione concernente gli assegni di prima infanzia erogati agli insorgenti sia stata modificata pro futuro (cfr. consid. 2.8.).
Il presupposto del reale pagamento e il fatto che l'eventuale buona fede degli assicurati non potesse essere tutelata non lasciano del resto spazio a un certo potere di apprezzamento da parte del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c).
Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre concludere che l'istanza formulata con l'atto ricorsuale dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti