Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2025.35
Entscheidungsdatum
20.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2025.35

CL/DC/gm

Lugano 20 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per 3 giorni a partire dal 21 marzo 2025, per non avere “preso contatto con il datore di lavoro come indicato sull’assegnazione nr. __________” del 17 marzo 2025 e non avere, quindi, rispettato le istruzioni dell’amministrazione (cfr. doc. 15-16 dossier n. 5).

1.2. Il 30 maggio 2025 l’assicurato si è opposto alla decisione resa nei suoi confronti, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) riguardo l’ammonimento per il ristorante __________ mi giustifico dicendo che io giorno 07/02/2025 ho inviato il curriculum e preso contatto e che giorno 12/2/2025 è avvenuto il colloquio, sfortunatamente con esito negativo. In allegato a questo giustificativo c’è la conferma da parte degli uffici del ristorante __________ che conferma la mia presa di contatto e il mio avvenuto colloquio” (cfr. doc. 7 dossier n. 5).

1.3. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Nel caso concreto l’assicurato non ha inviato la propria candidatura entro 24 ore, per posta elettronica, come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro nr. __________ inviata dal nostro ufficio in data 17.03.2025. Infatti il datore di lavoro il 02.04.2025 ha ritornato l’esito dell’assegnazione indicando che l’interessato non ha mai preso contatto per candidarsi alla posizione segnalata.

Di conseguenza è stata trasmessa in data 15.04.2025 una richiesta di giustificazione, alla quale l’interessato ha risposto il 18.04.2025 affermando di avere svolto un colloquio di lavoro con il potenziale datore di lavoro in data 12.02.2025 che ha in seguito confermato, tramite una dichiarazione scritta, tale avvenimento.

Tuttavia, tale circostanza non può giustificare di non avere trasmesso nuovamente la propria candidatura alla posizione offerta come richiesto dall’URC. Comportandosi in questo modo, l’assicurato non ha dunque osservato le istruzioni del servizio competente, decidendo autonomamente di non ottemperare a quanto indicato nell’assegnazione ufficiale. Ne caso di dubbi sul corretto modo di agire, avrebbe potuto contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio. (…)” (cfr. doc. 12-14 dossier n. 5 ed all. A a doc. I).

1.4. Contro la decisione su opposizione, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere le proprie ragioni come segue:

" (…) in data 28/04/2025 ho ricevuto un ammonimento riguardo il non avvenuto contatto con il ristorante __________, in realtà io avevo preso contatto seguendo l’obbligo di candidatura datomi dalla mia consulente e fatto il colloquio con il proprietario del ristorante __________ in data 12/02/2025, poi un mese dopo la mia consulente mi rimanda lo stesso obbligo di annuncio per lo stesso ristorante, io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho ricontattato, per questo ho ricevuto l’ammonimento. Non sono d’accordo con questa decisione perché mi sembra ingiusto che debba ricevere un ammonimento per non aver preso contatto con il ristorante __________ quando in realtà l’ho fatto con esito negativo.

Dal momento che ritengo questo ammonimento un errore da parte dell’URC di __________ inoltro una regolare opposizione [recte: ricorso] a tale provvedimento e richiedo il ripristino della situazione regolare e il pagamento delle indennità mancanti. (…)” (cfr. doc. I).

1.5. Con risposta del 20 giugno 2025, l’URC ha considerato corretta la decisione di sospensione e, in particolare, ha osservato quanto segue in merito alle giustificazioni fornite dall’assicurato su richiesta dell’amministrazione nell’aprile 2025, per le quali meglio si dirà nel prosieguo:

" (…) riteniamo che tale motivazione non possa giustificare di non avere trasmesso nuovamente la propria candidatura alla posizione offerta come richiesto dall’URC. Comportandosi in questo modo, l’assicurato non ha dunque osservato le istruzioni del servizio competente decidendo autonomamente di non ottemperare a quanto indicato nell’assegnazione ufficiale. Nel caso di dubbi sul corretto modo di agire, avrebbe potuto contattare la propria consulente personale di riferimento per un consiglio. Inoltre il signor RI 1 non poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era precedentemente candidato e non poteva dunque preventivamente dedurre di non avere possibilità di essere, in questa occasione, assunto dal citato esercizio pubblico (…)” (cfr. doc. III).

1.6. In data 23 giugno 2025, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della parte convenuta, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

1.7. In data 29 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla consulente di riferimento di RI 1 presso l’URC (__________) di precisare, in primo luogo, “per quali ragioni il ricorrente è stato assegnato, nel giro di poco più di un mese, due volte ad un posto di lavoro per la posizione di “impiegato di ristorazione” presso il medesimo esercizio pubblico” per il quale, sostenuto un primo colloquio, egli era stato ritenuto dal potenziale datore di lavoro “non idoneo”.

In secondo luogo, con riferimento alla pretesa ricorsuale secondo cui, afferma il ricorrente, “io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho ricontattato” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), il TCA ha chiesto alla signora __________ di precisare se “è stata, o meno, contattata telefonicamente dal ricorrente in merito all’assegnazione del 17 marzo 2025” e, in caso di risposta affermativa, l’ha invitata ad “indicarci quanto discusso con il medesimo” (cfr. doc. V).

1.8. Con osservazioni dell’8 ottobre 2025, __________ ha precisato quanto segue:

" (…) L’assicurato è stato nuovamente assegnato alla posizione vacante presso __________ siccome il posto di lavoro offerto risultava adeguato al suo profilo professionale. Corrisponde alla realtà che il datore di lavoro, in occasione di una precedente assegnazione, aveva indicato di non averlo assunto perché ritenuto “non idoneo”. Dal momento però che la posizione era stata riaperta, ho ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che magari questa volta potesse avere maggiore successo. Inoltre, sapendo che i proprietari gestiscono anche altri esercizi pubblici, ho reputato che l’interessato potesse essere indirizzato verso altri loro locali.

Nei giorni successivi all’invio della seconda proposta di lavoro presso __________ rammento di avere sentito telefonicamente l’assicurato diverse volte. Inizialmente abbiamo discusso in merito all’invio dell’assegnazione, poi dell’accertamento fatti e della successiva richiesta di giustificazione. In seguito mi aveva nuovamente contattato per sapere come fare opposizione alla decisione di sanzione del 28.04.2025.

Come d’abitudine, nel caso di dubbi e per evitare eventuali problemi, consiglio sempre agli assicurati di inviare comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione ufficiale” (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione, o meno, sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 3 giorni a causa del fatto ch’egli non ha dato seguito all’assegnazione ad un posto di lavoro (n. __________; cfr. doc. 40 dossier n. 1) del 17 marzo 2025 presso l’esercizio pubblico (in seguito: EP) __________.

2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

Ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI:

" L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.”.

Ai sensi, poi, dell’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI, i Servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3 LADI.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso concreto, RI 1 - cittadino italiano nato nel 2002, a beneficio di un permesso di dimora “B” (cfr. doc. 5 e dossier n. 1) – si è iscritto all’URC a decorrere dal febbraio 2025, annunciando una disponibilità lavorativa al 100% (cfr. doc. 7 dossier n. 2).

Dal maggio 2023 al 31 gennaio 2025, l’assicurato era stato attivo presso __________ quale “demi chef de rang” (cfr. doc. 9 e 33 dossier n. 1 e doc. 7 dossier n. 2).

Al ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati doversi posti di lavoro.

Dagli atti risulta che la prima assegnazione ad un posto di lavoro indirizzatagli, datata 4 febbraio 2025, concerneva la posizione quale “Impiegato di ristorazione” presso l’EP __________ (persona di riferimento __________). Questi i dettagli:

" (…) il datore di lavoro è alla ricerca di quattro:

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

Cura degli ospiti

Servizio

Accoglienza e ospitalità

Requisiti:

Esperienza minima di 5 anni in ambito alberghiero ristorativo

Conoscenza specifica su vini e sul servizio dei vini

Buone conoscenze della lingua italiana, tedesca ed inglese

Dettagli impiego:

Sede di lavoro __________

Grado di impiego 100%, inizio da concordare, a tempo indeterminato

Lavoro a turno, domenicale e festivo

Retribuzione in base a CCNL del ramo” (cfr. doc. 63-65, dossier n. 4).

L’11 febbraio 2025 il ricorrente è stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________, come impiegato di ristorazione, sempre con persona di riferimento __________ (cfr. doc. 57-59).

L’insorgente, il quale ha contattato per iscritto il potenziale datore di lavoro il 7 febbraio 2025 e ha partecipato a un colloquio alla presenza di __________ (amministratore unico de __________; www.zefix.ch) il 12 febbraio 2025, non è stato assunto in quanto “non idoneo” (cfr. doc. 53 dossier n. 4).

Analogo esito ha avuto la candidatura presentata per la posizione vacante presso __________, per il quale il ricorrente ha sostenuto uno stesso colloquio, rispetto a quello per __________, con il medesimo potenziale datore di lavoro, __________ (AU anche di __________; cfr. doc. 51 dossier n. 4).

Il 25 febbraio 2025, RI 1 è stato assegnato ad un posto vacante presso l’Hotel __________, alla ricerca di un impiegato di ristorazione (cfr. doc. 47-49 dossier n. 4).

Il 17 marzo 2025, precisando di avere da parte sua preso contatto con il potenziale datore di lavoro, il ricorrente ha comunicato all’URC che quest’ultimo non lo aveva, da parte sua, ricontattato (cfr. doc. 44 dossier n. 4).

Il 17 marzo 2025, il ricorrente è stato nuovamente assegnato ad un posto vacante quale impiegato di ristorazione presso La Lanchetta, alla ricerca, questa volta, di sei impiegati, per i quali ha precisato le seguenti condizioni:

" (…)

Il datore di lavoro è alla ricerca di sei

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

Cura degli ospiti

Servizio

Accoglienza e ospitalità

Requisiti:

Esperienza minima di 5 anni in ambito alberghiero ristorativo

Conoscenza specifica su vini e sul servizio dei vini

Buone conoscenze della lingua italiana, tedesca ed inglese

In grado di lavorare in team

Cordialità e collaborazione verso colleghe e superiori

Pulizia ed igiene secondo gli standard vigenti

Dettagli impiego:

Sede di lavoro __________

Grado di impiego 100%, inizio da concordare, a tempo indeterminato

Lavoro a turno, domenicale e festivo

Retribuzione in base a CCNL del ramo” (cfr. doc. 40-42, dossier n. 4).

Dall’“esito della candidatura ad un posto di lavoro” n. 6887645 sottoscritto da __________ il 31 marzo 2025, risulta che il ricorrente non ha mai preso contatto con la società (cfr. doc. 37 dossier n. 4).

L’8 aprile 2025, al ricorrente è stato trasmesso uno scritto “accertamento dei fatti (posto di lavoro)” da parte dell’URC di __________, nel quale l’amministrazione ha indicato quanto segue:

" (…) in data 17.03.2025 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità di impiegato di ristorazione presso __________. Il datore di lavoro ci segnala che non ha mai preso contatto in merito all’assegnazione allegata, del 20.03.2025.

Le segnaliamo che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal diritto alle indennità (art. 30 LADI).

Prima di procedere in questo senso, la invitiamo a voler formulare per iscritto, entro 5 giorni dalla data della ricezione della presente comunicazione, eventuali osservazioni in merito a quanto da lei fatto ed esposto sopra. Se le giustificazioni fornite non saranno ritenute valide, o giungeranno oltre il termine stabilito, il caso sarà valutato dall’Ufficio competente” (cfr. doc. 18 dossier n. 4).

Nella risposta all’ “accertamento dei fatti” del 9 aprile 2025 destinata alla propria collocatrice di riferimento, RI 1 ha precisato “avevo già effettuato un colloquio con __________. Il proprietario mi doveva contattare e non mi ha più contattato” (cfr. doc. 29 dossier n. 4).

Il 15 aprile 2025, poi, l’URC ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornire una giustificazione per la sua condotta, e meglio come segue:

" (&) la invitiamo a volerci giustificare il fatto di non aver preso contatto con il datore di lavoro. Ha deciso autonomamente di non prendere contatto con il ristorante __________, perché lo aveva già fatto in precedenza. Avrebbe potuto consultarsi con la sottoscritta prima di decidere autonomamente di non procedere come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro.

Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (non ha osservato le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del lavoro), tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (…)” (cfr. doc. 19 dossier n. 7).

Questo il riscontro fornito all’URC dall’assicurato:

" (…) io ho preso contatto con il ristorante __________ giorno 07/02/2025. Giorno 11/02/2025 le loro risorse umane mi hanno contattato e giorno 12/02/2025 alle ore 15:00 ho fatto il colloquio con il proprietario __________, concludendo dicendo che dovevo fare una prova di lavoro. Dopo quel giorno non mi hanno più contattato, così sotto consiglio della mia consulente ho richiamato, hanno risposto e poi nuovamente non mi hanno più contattato. Io ho preso contatto con questo ristorante” (cfr. doc. 17 dossier n. 7).

Con decisione del 28 aprile 2025, l’URC ha sospeso RI 1 dal diritto alle prestazioni LADI per 3 giorni (cfr. supra consid. 1.1.).

Inizialmente, anziché firmata e tramite posta, il ricorrente aveva consegnato direttamente all’URC la propria opposizione (poi tempestivamente presentata, nella forma corretta, come indicato al consid. 1.2.), e meglio come risulta da una mail del 28 maggio 2025 ch’egli ha trasmesso all’amministrazione:

" (…) un mese fa ho ricevuto una sanzione da parte della mia consulente __________ per non aver contattato il ristorante __________, tutto ciò non è vero perché io ho contattato il ristorante La Lanchetta e ho fatto pure il colloquio, in questo mese ho consegnato la mia opposizione e un foglio scritto da parte del ristorante __________ che conferma l’avvenuto colloquio, e al giorno 20 maggio la mia consulente mi conferma di aver ricevuto quei documenti. Stamattina ho scoperto che la sanzione non è stata tolta, chiamo il mio consulente e lei mi dice che questi documenti non li ho consegnati al suo superiore e che dovevo fare come indicato nel foglio dell’opposizione che mi è stato recapitato a casa però leggendo il foglio c’è scritto che io dovevo solo recapitarlo all’URC come ho fatto, perciò credo di non aver sbagliato. In aggiunta la mia consulente mentre cercavo di far capire che l’errore l’ha fatto lei mi ha chiuso in faccia la telefonata. Per confermare quel che ho detto manderò tutti gli allegati dei fogli che confermano quello che è avvenuto. Detto ciò dovrei ricorrere ad una denuncia formale?” (cfr. doc. 5 dossier n. 7).

__________, capogruppo dei consulenti del personale presso l’URC, ha risposto poco dopo al ricorrente, precisando che, come “indicato a calce del nostro scritto del 28 aprile scorso”, avrebbe dovuto trasmettere la propria opposizione in forma cartacea e con la propria firma originale, entro il 30 maggio seguente (cfr. doc. 4-5 dossier n. 7).

Qualche minuto più tardi, il capogruppo ha nuovamente contattato l’assicurato, comunicandogli di “averlo trovato [ndr: l’opposizione] ora nella mia posta” ed ha assegnando a RI 1 un termine di ulteriori 5 giorni per sottoscrivere il gravame (cfr. doc. 4 dossier n. 7).

Se per il contenuto dell’opposizione già si è detto al consid. 1.2., il TCA rileva che in allegato alla stessa RI 1 aveva presentato una dichiarazione sottoscritta il 6 maggio 2025 da __________, nella quale la società confermava “che il signor RI 1 ha effettuato un colloquio di lavoro con il signor __________ presso i nostri uffici in data 12 febbraio 2025; tale colloquio ha avuto esito negativo” (cfr. doc. 8 dossier n. 7).

Con decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che il ricorrente, nel giro di poco più di un mese, è stato assegnato due volte ad un posto di lavoro presso __________, alla ricerca, in entrambi i casi, di “impiegati di ristorazione” (cfr. supra consid. 2.4.).

In sede di risposta di causa, l’amministrazione indica che il ricorrente “non poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era precedentemente candidato”. Il TCA ritiene, invece, che non solo la posizione lavorativa ricercata nell’EP __________ a distanza di un mese dalla prima assegnazione era, stando alle due assegnazioni, la medesima, ma anche che i requisiti richiesti non solo erano rimasti gli stessi, e che, anzi, se ne erano aggiunti di ulteriori rispetto a quando il ricorrente era stato ritenuto non idoneo dal potenziale datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.).

Al riguardo sorprende il fatto che, prima di riassegnare al ricorrente un’occupazione analoga a quella segnalatagli un mese prima offerta dal medesimo potenziale datore di lavoro, l’URC non abbia verificato presso quest’ultimo le relative condizioni per chiarire se si trattasse sempre della stessa posizione lavorativa.

È, quindi, auspicabile da parte dei consulenti un esame preliminare attento e circostanziato degli impieghi da proporre agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifici approfondimenti presso i potenziali datori di lavoro in merito ai requisiti concernenti le occupazioni assegnabili (cfr. al riguardo STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e la STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Con riferimento, poi, a quanto indicato alla richiesta di precisazioni di questa Corte dalla consulente del personale dell’URC, __________, nel senso che “sapendo che i proprietari [ndr: del __________] gestiscono anche altri spazi pubblici, ho ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che magari questa volta potesse avere maggiore successo” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. VI), il TCA constata che il ricorrente l’11 febbraio 2025 era anche stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________, avente quale persona di riferimento, la medesima indicata per le posizioni vacanti presso __________ ed il medesimo AU di quest’ultima.

Il 12 febbraio 2025 RI 1 ha sostenuto il colloquio tenutosi per la prima assegnazione inerente __________ anche per la posizione, sempre come “impiegato di ristorazione”, presso __________, con il medesimo potenziale datore di lavoro, risultando parimenti “non idoneo” (cfr. doc. 51 dossier n. 4).

Il ricorrente, quindi, al momento della seconda assegnazione presso __________ del 17 marzo 2025, già non aveva riscosso il “maggiore successo” auspicato presso il medesimo potenziale datore di lavoro in un altro degli EP di sua proprietà/gestione.

Questa Corte ritiene che in definitiva l’assegnazione trasmessa a RI 1, per due volte in poco più di un mese presso lo stesso EP per il quale era già stato ritenuto una prima volta non idoneo, senza esperire ulteriori verifiche prima della seconda assegnazione a parità di posizione offerta, mansionario e requisiti richiesti, deve essere considerata verosimilmente una svista da parte dell’URC.

Relativamente a quanto ancora affermato dall’URC nella decisione su opposizione, in merito al fatto che l’assicurato avrebbe “potuto contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio”, questa Corte rileva che __________ ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, che ha fatto valere di essersi rivolto telefonicamente alla medesima per ottenere delle spiegazioni al riguardo (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.).

La consulente del personale, infatti, ha “rammentato” di essere stata a più riprese contattata dall’interessato nei giorni seguenti la seconda assegnazione presso __________. Ella ha, inoltre, precisato che “nel caso di dubbi e per evitare eventuali problemi” consiglia “sempre agli assicurati di inviare comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione ufficiale” (cfr. supra consid. 1.8.).

Secondo questa Corte nel caso concreto l’assicurato poteva legittimamente ritenere che la seconda assegnazione presso __________ fosse una svista. E ciò a maggior ragione se si considera che si trattava della terza assegnazione in poco più di un mese presso il medesimo potenziale datore di lavoro che già lo avevo ritenuto non idoneo.

Va inoltre sottolineato che l’assicurato alle altre assegnazioni trasmessegli per ulteriori posizioni lavorative, ha sempre fornito puntuale riscontro e non risulta essere stato sospeso per non aver ossequiato altre istruzioni dell’URC.

Egli, in concreto, accortosi della svista, ha peraltro preso immediato contatto con la sua consulente ed in conseguenza di quelle telefonate, è pure rimasto sorpreso nello scoprire, quasi un mese dopo, che la “sanzione non è stata tolta” (cfr. doc. 5 dossier 7).

In simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non si giustifica una sanzione nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere dato seguito alle istruzioni dell’URC.

La decisione su opposizione del 5 giugno 2025 deve, pertanto, essere annullata.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2025 è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

20