Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2025.32
Entscheidungsdatum
26.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2025.32

rs

Lugano 26 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 aprile 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1976, al termine del proprio contratto di lavoro stagionale con il __________ di __________, si è nuovamente annunciata per il collocamento dal 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; 4; I; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.7.).

Dal 1° marzo 2025 la medesima ha ripreso la propria attività stagionale (cfr. doc. 4; I).

1.2. Con decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 21 febbraio 2025 (cfr. doc. 3) con il quale aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 (per ottobre 2024 anche quantitativamente non valide).

L’amministrazione, al riguardo, ha indicato:

" Dall’esame delle ricerche di lavoro svolte dall'interessata durante il periodo da febbraio 2024 a novembre 2024, è emerso che si trattava di candidature tutte spontanee svolte unicamente di persona, effettuate principalmente a __________ e __________ (in poche occasioni l'assicurata si è recata fino a __________, __________). In particolare, nel mese di ottobre, ha svolto una candidatura di persona presso Io stesso datore per ben due volte in due occasioni distinte (c/o __________ e __________; __________ __________ e __________).

Con l'opposizione in esame, l'avvocato RA 1, rappresentante legale della signora RI 1, postula l’accoglimento della stessa. Riguardo alle motivazioni contenute nell'opposizione, lo scrivente Ufficio precisa che non possono essere condivise. Infatti, l'assicurata, iscritta in disoccupazione dal 2006, ha ricevuto le adeguate informazioni sulla modalità delle ricerche di lavoro da effettuare da tale anno. Le ultime indicazioni sono contenute nel Protocollo Colloquio, sottoscritto dall'opponente il 17.11.2023. Peraltro, in merito all'obbligo di informazione relativo alle ricerche di lavoro, è importante precisare che il Tribunale federale ha "stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta" (cfr. STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024, consid. 2.7. pag. 12 e riferimenti ivi citati). Oltre a ciò, gli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l'altra o durante le vacanze scolastiche, devono svolgere ricerche di lavoro durante tutto il periodo lavorativo, anche al di fuori della propria professione e in attività realmente esistenti sul mercato del lavoro, allo scopo di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023, consid. 2.4. e riferimenti ivi citati).

La tesi relativa al fatto che le candidature doppie di ottobre fossero destinate a quattro aziende diverse poiché trattasi di due entità giuridiche separate, segnatamente per __________ e __________, oppure di settori commerciali disparati, nello specifico per __________ e __________, non è esente da critiche. Tuttavia, l'aspetto quantitativo non merita di essere approfondito, per contro merita maggiore attenzione l'aspetto qualitativo. Infatti, nel mese di ottobre, l'opponente ha effettuato ricerche candidandosi spontaneamente senza rispondere ad alcuna offerta del mercato del lavoro. Ella ha adottato la stessa identica modalità per tutto il periodo in esame (dal 12.02.2024 al 30.11.2024).

Un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online, relativi a posti vacanti concreti. È in caso di assenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee. Il fatto di candidarsi per impieghi che risultano da annunci pubblicati, non significa, ad ogni modo, che venga annullata la possibilità di interagire personalmente con il potenziale datore di lavoro, presentandosi se del caso sul luogo di lavoro. (…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, facendo valere quanto segue:

" (…)

L'assicurata contesta fermamente la valutazione dell'URC in merito alla qualità e alla quantità delle sue ricerche di impiego, ritenendo che queste sono state giudicate in modo arbitrario e infondato. In particolare la qui ricorrente sottolinea che si è rivolta a quattro aziende distinte e separate per la ricerca di un'occupazione: __________ e __________ (due entità giuridiche chiaramente separate, una __________ e una __________, ciascuna con sede e indirizzo distinti a __________, come risulta dai rispettivi estratti RC qui prodotti) e __________ e __________, entrambe ditte individuali con lo stesso titolare ma operanti in settori commerciali diversi (venditrice e parrucchiera).

La ricorrente rileva che, sebbene le due aziende (__________ e ____________________) risultano rappresentate dagli stessi organi, esse non possono certamente venir considerate come un unico datore di lavoro, poiché sono due entità giuridiche autonome:

ognuna con una propria personalità giuridica. Pertanto, l'affermazione dell'URC secondo cui l'assicurata si sarebbe rivolta allo stesso datore di lavoro risulta speciosa, priva di ogni fondamento giuridico e contraria ai principi di diritto societario.

Lo stesso discorso vale per le due ditte individuali __________ e __________, che pur appartenendo alla medesima persona e situandosi allo stesso indirizzo di __________, operano in due ambiti professionali distinti. La variata ricerca di lavoro

dell'assicurata, che si è dedicata a ricerche in due campi professionali diversi (venditrice e parrucchiera), non può quindi, senza sfociare nell'arbitrio, essere considerata quantitativamente e qualitativamente insufficiente, come erroneamente sostenuto dall'URC, per infliggere alla medesima una sanzione di ben 16 giorni di sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa delle ricerche di lavoro poste in atto dalla signora RI 1, l'assicurata contesta fermamente che queste possano essere giudicate "qualitativamente insufficienti".

Questa unilaterale e tendenziosa valutazione è considerata meramente soggettiva ed arbitraria, poiché non esiste una graduatoria legale tra le modalità di ricerca (ad esempio, presentarsi di persona o inviare candidature per posta). Inoltre le professioni ricercate nel caso di specie non sono tanto specialistiche da dover giustificare un ampliamento geografico della ricerca. Non da ultimo vi è da sottolineare che le ricerche fatte in modo diretto, presentandosi personalmente sul posto di lavoro, sono certamente equivalenti, se non più valide ed efficaci, rispetto a una ricerca effettuata non di presenza in modo sistematico con modello di lettera standard, magari per posta elettronica.

Pertanto, la signora RI 1 ritiene che le modalità di ricerca di lavoro da lei messe in atto risultano sia per qualità che quantità perfettamente efficaci e conformi alla legge ed alle disposizioni del protocollo 17 novembre 2023, al quale l'URC si riferisce.

La decisione su opposizione dell'URC, che impone una sospensione di 16 giorni, su un massimo di 25, appare quindi infondata, arbitraria ed anche lesiva del principio di proporzionalità, soprattutto tenuto conto che il periodo di disoccupazione effettiva dell'assicurata va dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 e della comunque contestata colpa. (…)” (Doc. I)

1.4. L’URC, con risposta del 12 giugno 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 13 giugno 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di ricerche di lavoro insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per stabilire se un assicurato si sia sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’URC ha constatato che la ricorrente, contestualmente al suo annuncio per il collocamento a partire dal 1° dicembre 2024, e meglio dalla fine della stagione lavorativa presso il __________ di __________, aveva dichiarato di aver svolto, nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024, 62 ricerche di lavoro (4 a febbraio 2024, 5 a marzo 2025, 4 ad aprile 2024, 4 a maggio 2024, 4 a giugno 2024, 4 a luglio 2024, 4 ad agosto 2024, 12 a settembre 2024, 10 a ottobre 2024 e 12 a novembre 2024; cfr. doc. 1; 6).

La consulente del personale, rilevando che l’assicurata “(…) ha presentato delle ricerche di lavoro svolte solamente di persona (timbri), la sua zona di ricerca è stata principalmente __________ in un paio di occasioni è arrivata a __________ a scendere a __________ e __________ e una volta un paio di ricerche a __________ e . Le ricerche di lavoro presentate sono state valutate dal nostro ufficio qualitativamente insufficienti per tutto il periodo, nel mese di ottobre ha presentato delle ricerche anche quantitativamente insufficienti presentando 2 timbri presso lo stesso datore di lavoro ( e ) e ()”, il 13 gennaio 2025 le ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 20 gennaio 2025, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 1).

L’insorgente, il 20 gennaio 2023, ha risposto:

" Le ricerche che ho svolto a novembre 2024 presso __________ a __________ e a __________ sono due negozi separati. Uno è intimo donna e l’altro è un parrucchiere. Sono uno accanto all’altro ma gestiti da due persone diverse, sono imparentati uno lo gestisce la mamma e l’altro la figlia.

Le ricerche che ho svolto a ottobre 2024 presso __________ a __________ e __________ sono due società diverse che sono gestite dalla stessa persona.

Mi impegnerò in futuro a scrivere più lettere.

Queste sono le mie giustificazioni.” (Doc. 2)

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 21 febbraio 2025, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 aprile 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.6. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza ha precisato che quell’assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento, il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi.

L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In una sentenza 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei anni attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un impiego soltanto negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso una disparità di trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di disoccupazione, i quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7.

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che effettivamente le modalità con le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 non siano conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Al riguardo va osservato che l’insorgente nell’arco di tempo in questione ha sì indicato di aver effettuato 62 ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6.), tuttavia le stesse sono state svolte candidandosi spontaneamente (cfr. doc. 1; 3; A1; consid. 1.2.).

Contrariamente a quanto preteso dalla parte ricorrente, la quale sostiene che non esista una graduatoria tra le modalità di ricerca (cfr. doc. I; consid. 1.3.), un assicurato deve, invece, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.9., STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

L’insorgente doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in primo luogo, che nella sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4. e 2.7. questa Corte, pur limitando l’esame delle ricerche di lavoro esperite da RI 1 agli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del 1° novembre 2022, ha evidenziato, conformemente a quanto indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A1; III), da un lato, che la giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale (come nel caso, già allora, della ricorrente) prevede che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Dall’altro, che un assicurato deve prioritariamente fare riferimento ad annunci di lavoro pubblicati.

In secondo luogo, che il 17 novembre 2023 la ricorrente ha firmato un protocollo di colloquio in cui era stato specificato:

" (…) In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e quantitativa, si richiede pertanto un impegno serio e concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo d'inattività.

In particolare le ricerche di lavoro devono essere:

nel corso della stagione lavorativa almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, sono richieste almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l'arco del mese;

effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione:

giornali, siti aziendali, piattaforme internet, riviste settoriali, servizio di informazione presso l'URC www.job-room.ch;

rispettati i requisiti posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla propria formazione, all’esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali;

effettuate candidature spontanee solo in assenza di annunci d'impiego di posti vacanti adeguati al proprio profilo.

Si chiede di candidarsi anche per offerte di lavoro fuori Cantone, ad esempio per impieghi durante la stagione invernale.

Per il settore gastro-alberghiero, in particolare, si segnalano i siti, www.hoteljob.ch e www.hotelcareer.ch.

Tutta la documentazione (copie delle domande e risposte ricevute) dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione all’URC.

La informiamo che se non dovesse attenersi alle disposizioni ricevute sarà decisa una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione oppure la sua idoneità al collocamento potrebbe essere valutata e, il suo diritto alle indennità di disoccupazione negato.” (Doc. 5)

Gli annunci di lavoro sono, del resto, consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (cfr. www.cdt.ch; www.laregione.ch; www.nzz.ch; cfr. STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la ricerca di lavoro (cfr. www.indeed.ch; www.carriera.ch).

È vero che un incontro di persona con il potenziale datore di lavoro è certamente importante e decisivo al fine del reperimento di un impiego.

È altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di candidarsi prioritariamente per occupazioni che risultano da annunci pubblicati non significa, comunque, che non vi sia la possibilità di interagire di persona con il potenziale datore di lavoro, proponendosi, se del caso e a seconda dell’ambito professionale, direttamente presso il luogo di lavoro oppure durante un primo colloquio conoscitivo.

A quest’ultimo riguardo si evidenzia che un curriculum vitae che metta ben in evidenza le proprie competenze è utile per destare l’interesse di un potenziale datore di lavoro e quindi per avere più probabilità di essere convocati a un incontro (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.9. relativa alla ricorrente; doc. A1; consid. 1.2.).

Va, altresì, sottolineato che le ricerche svolte nell’arco di tempo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 sono state compiute prevalentemente a __________, ossia nella zona limitrofa al domicilio di __________ dell’assicurata.

Soltanto una quindicina di ricerche, su 62 effettuate, sono state intraprese nel __________ e nel __________ (cfr. doc. 6).

Al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.3.), proprio perché gli sforzi compiuti dalla ricorrente al fine di reperire una nuova occupazione, quasi esclusivamente quale venditrice e parrucchiera, non sono specialistici, si giustificava, in concreto, un ampliamento territoriale e regionale dei luoghi dove ricercare un impiego.

L’insorgente, diversamente da quanto enunciato nel Protocollo del 17 novembre 2023, nemmeno si è candidata “(…) per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio per impieghi durante la stagione invernale)” (cfr. doc. 5).

Il TCA ha, d’altronde, già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.38 del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).

Per completezza è, infine, utile ribadire (cfr. doc. A1; consid. 1.2.) che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, come già evidenziato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego, a prescindere dall’aspetto quantitativo, valide dal profilo qualitativo.

L’insorgente, in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

A ragione, dunque, l’URC l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.2.).

2.8. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'allora Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che:

" (…)

  1. Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…).

  1. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

" (…) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.”

(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In proposito cfr. STCA 38.2023.32 del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.10.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 (cfr. consid. 2.7.) per sedici giorni (“3 giorni per mese per i mesi di novembre, ottobre, settembre, 1 giorno per mese per i mesi di agosto, luglio, giugno, maggio, aprile e marzo, febbraio 2024”; cfr. doc. 3).

Tutto ben ponderato e ritenuto, segnatamente, che l’assicurata era già stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre 2022, in particolare in quanto si era candidata unicamente in modo spontaneo senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (questo Tribunale con sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 ha ridotto la sanzione da tre a due giorni, tenendo conto del fatto che grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla disoccupazione l’insorgente aveva comunque potuto svolgere delle ore di lavoro nel mese di novembre 2022 e conseguire così un guadagno intermedio), la sospensione di sedici giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Va, infine, rilevato che il breve periodo di iscrizione in disoccupazione dell’insorgente dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.3.) non è rilevante ai fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Cfr. pure STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.

2.9. La decisione su opposizione del 28 aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

80