Raccomandata
Incarto n. 38.2025.3
CL/sc
Lugano 28 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 5 luglio 2024 (cfr. doc. 17), con il quale aveva considerato RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° maggio 2024 “in considerazione delle limitazioni da lui poste nella ricerca di un impiego da salariato”.
In particolare, l’amministrazione motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…)
Nella presente fattispecie l'assicurato si è concretamente adoperato nel portare avanti la sua attività presso la __________ Sagl. Questa ferma intenzione traspare dalle dichiarazioni dello stesso, dal conto economico della società che ha registrato dei ricavi lordi di CHF 89'256.00 nel 2021 e di CHF 79'324.00 nel 2022, dal fatto che tale società esiste già dal 2017 (vedasi estratto RC) e in generale per tutto il tempo, l'impegno e la dedizione investiti a tale scopo. Infatti egli ha dichiarato di lavorare al 70/75% per la sua società (vedasi scritto del 7 giugno 2024). Ne consegue che l’attività indipendente del signor RI 1 va ritenuta attività principale di carattere duraturo (cfr. al proposito Prassi LADI ID 2024 B238 ss.). Per quanto concerne l'attività come dipendente per la quale egli si è iscritto in disoccupazione, si ricorda che la stessa deve potersi conciliare alla sua attività principale. In nessun caso l'assicurazione contro la disoccupazione deve garantire il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un’attività lucrativa menò retribuita (cfr. TCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018, consid. 2.4 con tutti i riferimenti).
In merito alla disponibilità lavorativa, inizialmente l'assicurato aveva indicato di essere disponibile il pomeriggio (cfr. azioni di reinserimento del 22 maggio 2024), limitando però le ricerche di lavoro al Luganese in quanto "in caso di bisogno posso intervenire nell’arco di 15 min" (risposta a UG del 7 giugno 2024). Quando gli è stato chiesto di indicare degli orari precisi nei quali sarebbe stato disponibile, egli si è limitato a rispondere che "Come ho già spiegato nelle risposte precedenti, il mio lavoro è molto particolare. Se riuscissi a trovare un lavoro con flessibilità oraria sarebbe l'ideale" (risposta a UG del 7 giugno 2024).
Da queste dichiarazioni, rese inizialmente, appare evidente come l'assicurato da un lato dia evidentemente un'importanza maggiore all'attività svolta presso la sua società e dall'altro pretenda di trovare un'altra attività salariata complementare dove sia il datore di lavoro ad adeguarsi alle sue esigenze orarie e non il contrario.
Successivamente, in fase di opposizione, è stata resa una versione differente. In particolare il legale ha ridotto la percentuale lavorativa dell'attività indipendente dal 70/75% (cfr. scritto del 7 giugno 2024) ad un"60% (a cui si aggiunge un 10% di "extra" quando possibile anche se del caso durante la giornata del sabato)" (cfr. opposizione, pag. 4).
Inoltre, nell'opposizione il rappresentante del signor RI 1 ha definito meglio la disponibilità lavorativa riguardante l'attività cercata e meglio: "Tutti i martedì mattina; il sabato e/o il sabato pomeriggio; Tutti i pomeriggi/sere della settimana per un paio d'ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00” (opposizione, pag. 4 s.).
Non da ultimo, per quanto concerne la necessità di doversi assentare dall'attività dipendente per poter seguire i mandati della sua società, nell'opposizione il legale ha specificato che a dipendenza "del tipo e del grado d'urgenza (ma anche del momento in cui l’urgenza si presenta) può variare dai 15 ai 45 minuti, ma anche a diverse ore o la giornata seguente" sottolineando che comunque i casi urgenti si verificano unicamente "2-3 volte a/ mese" (opposizione, pag. 5 s.). Infine, per quanto riguarda la limitazione geografica, in fase di opposizione il rappresentante ha riportato che"[...] egli sarebbe comunque disposto a cercare ed accettare un impiego anche all'infuori della sola regione del Luganese, a dipendenza delle circostanze, degli orari di lavoro e dell’eventuale flessibilità del nuovo datore di lavoro" (opposizione, pag. 6).
Non da ultimo, le condizioni poste nel Verbale di reinserimento del 14 ottobre 2024 differivano ulteriormente rispetto a quanto indicato in opposizione, nel senso che egli sarebbe stato disponibile, accordandosi con il datore di lavoro, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14:00 alle 17:00.
Nell’opposizione è stata dunque diminuita la percentuale del lavoro presso la sua società durante la settimana, sono state definite delle fasce orarie e dei giorni quali disponibilità lavorativa e i casi d'urgenza sono stati relativizzati ad un paio di casi al mese, per i quali si può avere un margine d'azione più ampio rispetto alla prima dichiarazione. Ne deriverebbe quindi una migliore disponibilità al collocamento. Tale situazione tuttavia non sarebbe più attuale, in quanto nelle azioni di reinserimento è stata nuovamente mutata la disponibilità dell'assicurato, togliendo la disponibilità del lunedì pomeriggio, del martedì mattina e del sabato, nonché diminuendo l'orario di fine dalle 20:00 alle 17:00.
A tal proposito si rammenta che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, quando vi sono versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo momento non possono integrare in modo più dettagliato le prime contestazioni, in particolar modo se queste le contraddicono (TCA 38.2024.19 del 20 giugno 2024, consid. 2.6 con tutti i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
In applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, va dunque considerata la prima versione resa dal signor RI 1. Appare in effetti molto più plausibile che:
egli sia occupato al 70/75% anche in considerazione delle cifre indicate nel conto economico;
non riesca a definire gli orari in cui è disponibile per una nuova attività salariata, visto che dipende dai mandati da effettuare presso la sua società - essendo l'unico lavoratore - e di conseguenza sarebbe preferibile poter avere degli orari flessibili e che infine debba intervenire nell'arco di 15 minuti e per questo sia limitato geograficamente al Luganese.
4.2 In considerazione di quanto sopra, si ricorda che l'assicurato dimostra una disponibilità lavorativa sufficiente quando può dedicare un lasso di tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo.
Assicurati che a causa di ulteriori impegni vogliono lavorare solo in certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento solo in modo molto condizionato (TCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018, consid. 2.2 con tutti i riferimenti).
L'assicurato nel caso concreto ha posto delle condizioni estremamente limitanti. Egli infatti non è in grado di fornire ad un potenziale datore di lavoro un lasso di tempo nel quale può assicurare la sua presenza sul posto di lavoro. In primo luogo perché non può sapere in anticipo se ci saranno dei mandati da svolgere per la sua società e in secondo luogo perché potrebbe doversi assentare da un momento all'altro per un caso d'urgenza sempre dovuto agli stabili che gestisce.
Oltretutto, la probabilità di trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo viene ancor più ristretta dal fatto che, come dichiarato inizialmente dal signor RI 1, egli si è reso disponibile a reperire un impiego unicamente nel luganese. A tal proposito si ricorda che un'occupazione è da ritenersi adeguata se necessita di un tragitto fino a due ore per recarsi sul posto di lavoro (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Ne consegue che, come puro riferimento oggettivo, non è pensabile limitare le sue ricerche solo ad un luogo raggiungibile in 15 minuti rispetto agli immobili interessati dalla sua società.
Parallelamente vi à poi la questione che egli dà manifestamente priorità alla sua attività indipendente. Come spiegato dettagliatamente nell'opposizione: "Tale esigenza è dettata dall’incarico e dall'impiego che l'opponente ha preso nei confronti dei clienti della propria ditta.
Egli presta molta cura nell’esecuzione del proprio lavoro e dà grande importanza al fatto che possa essere reperibile e disponibile ad intervenire quanto prima per rispondere ad eventuali esigenze urgenti dei propri mandanti. Tale necessità si impone per il fatto che si tratta di un lavoratore coscienzioso, efficace e fedele." (opposizione, pag. 5 s.).
È quindi chiara la volontà dell'opponente di dedicarsi alla sua attività indipendente quale realizzazione del suo progetto di vita, come peraltro dimostrato dalla contabilità prodotta (cfr. conto economico e bilancio anni 2021 e 2022). Le condizioni poste dal signor RI 1 non sono compatibili con, quanto normalmente richiesto da un datore di lavoro. Infatti, ammesso e non concesso che si riescano a fissare degli orari nei quali egli debba presentarsi al lavoro, appare difficilmente credibile che un normale datore di lavoro possa tollerare che egli debba assentarsi improvvisamente e che, con ogni probabilità, non sappia nemmeno comunicargli per quanto tempo sarà assente rispettivamente se quel giorno potrà tornare al lavoro. Si ricorda che, come indicato nella Prassi LADI e al punto 2.2 della presente decisione, un assicurato non è da considerare idoneo al collocamento se non vuole fissare le ore in cui è disponibile al collocamento, rispettivamente se gli orari dell'attività indipendente impediscono di esercitarne una dipendente (Prassi LADI ID B241 s.).
Non da ultimo, vi è anche la questione che, continuando a mutare la sua disponibilità lavorativa e le condizioni di accettazione di un’eventuale occupazione (vedasi opposizione del 5 settembre 2024 e azioni di reinserimento del 14 ottobre 2024), non risulta credibile che l'assicurato sia effettivamente disposto ad accettare un impiego proposto secondo i normali standard richiesti da un datore di lavoro.
A tal proposito si ricorda che nel diritto delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale il giudice dovrebbe statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato. In questo settore il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie di legge, sui fatti che, in mancanza di essere accertati in maniera inconfutabile, presentano un grado di verosimiglianza preponderante;
tra tutti gli elementi di fatto allegati o che possono essere presi in considerazione, il giudice deve, all'occorrenza, considerare quelli che gli appaiono maggiormente probabili (cfr. STF 8C 746/2007 dell'l1 luglio 2008, consid. 5.1).
Ne consegue che il signor RI 1 è talmente limitato nelle sue possibilità di assumere un'altra occupazione, da non essere disponibile sul mercato del lavoro.” (cfr. all. A doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento e, conseguentemente, postulando di essere ritenuto idoneo al collocamento ed avere, quindi, diritto alle indennità di disoccupazione, dal maggio 2024.
A sostegno delle proprie ragioniRI 1 – protestando il riconoscimento di “spese e ripetibili” - ha personalmente fatto valere quanto segue:
" (…)
In virtù della libertà contrattuale e dell’obbligo di negoziare in buona fede direttamente con i possibili datori di lavoro, preferivo comunicare in modo trasparente la mia disponibilità per un posto di lavoro al 30% portando comunque attenzione al 70% rimanente della mia attività indipendente. Non penso che in questo modo pongo limitazione nella ricerca di un impiego al 30%.
Non ho manifestato nessuna intenzione refrattaria nel partecipare ai provvedimenti di reintegrazione lavorativa e sono sempre stato disposto ad accettare una occupazione adeguata.
Nonostante la mia attività da indipendente, sono sempre stato disponibile ad esercitare una attività da dipendente al 30% presso qualsiasi datore di lavoro disposto ad assumermi in quanto io e la mia famiglia ne abbiamo veramente bisogno economicamente.
La mia disponibilità nei confronti del datore di lavoro rientra nelle trattative pre-contrattuali che possono concludersi con un accordo d’intenti. Sono liberamente e facilmente occupabile, si tratta di negoziare in buona fede per portare ad una conciliabilità e non a un’inidoneità al collocamento.
Non manifesto nessuna intenzione di far prevaricare le mie esigenze orarie su quelle del datore di lavoro pertanto non pretendo di adeguarsi alle mie esigenze, ma cerco in buona fede e trasparenza di esporre le mie richieste al fine di trovare un’intesa confacente.
In merito alla decisione del 3 dicembre 2024 contesto integralmente le considerazioni dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, in quanto non ho assolutamente manifestato atteggiamenti che possano precludere una mia possibile assunzione.
Non comprendo come questa situazione si è potuta identificare così grave da portare ad una tale decisione. Inoltre, mi preme ribadire che ho sempre cercato nei miei impegni quotidiani di non essere a carico delle indennità sociali e di non pesare sulla società. Ho __________ anni e spero di poter trovare un’altra occupazione parziale che mi consentirebbe di arrivare serenamente all’età pensionabile. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 28 gennaio 2025, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
2.1 Nell'atto ricorsuale (doc. l TCA) il signor RI 1 ha esposto che la sua percentuale lavorativa riguardo all'attività indipendente ammonta al 70% e non al 60% come invece dichiarato in opposizione (doc. 18, pag. 4; doc. 20, pag. 6 in alto). Con quest'affermazione l'assicurato non fa altro che confermare la sua dichiarazione della prima ora, secondo la quale la sua percentuale lavorativa si situa tra il 70 e il 75% (doc. 13). Per il resto si rimanda integralmente a quanto già esposto nella decisione su opposizione (…).
2.2 L'assicurato ha ribadito la sua volontà di trovare un impiego al 30% in considerazione "della libertà contrattuale e dell’obbligo di negoziare in buona fede direttamente con i possibili datori di lavoro".
In particolare ha sottolineato che "Non penso che in questo modo pongo limitazione nella mia ricerca di un impiego al 30%" e "La mia disponibilità nei confronti del datore di lavoro rientra nelle trattative pre-contrattuali che possono concludersi con un accordo d'intenti. Sono liberamente e facilmente occupabile [... ]. Non manifesto nessuna intenzione di far prevaricare le mie esigenze orarie su quelle del datore di lavoro pertanto non pretendo di adeguarsi alle mie esigenze, ma cerco in buona fede e trasparenza di esporre le mie richieste al fine di trovare un'intesa confacente".
Quanto sollevato dal ricorrente va contestato.
Innanzitutto egli si contraddice all'interno dello stesso atto ricorsuale, quando afferma da un lato di voler trovare un accordo con il datore di lavoro in base alla propria disponibilità e dall'altro di essere liberamente e facilmente occupabile. Inoltre, queste affermazioni differiscono pure da quelle rese all’UG durante gli accertamenti (vedasi doc. 20, consid. 4.1 e 4.2 con riferimenti).
Anche in questo caso trova applicazione il principio della dichiarazione della prima ora, secondo il quale, quando vi sono versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo momento non possono integrare in modo più dettagliato le prime contestazioni, in particolar modo se queste le contraddicono (TCA 38.2024.19 del 20 giugno 2024, consid. 2.6 con tutti i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
Dai primi accertamenti svolti dall'UG è emerso infatti che il signor RI 1:
non riesce a definire gli orari in cui è disponibile per una nuova attività salariata, visto che dipende dai mandati da effettuare presso la sua società - essendo l'unico lavoratore - e di conseguenza sarebbe preferibile poter avere degli orari flessibili e che
deve intervenire nell'arco di 15 minuti e per questo è limitato geograficamente al Luganese (doc. 20, pag. 6 con tutti i riferimenti).
Si ricorda inoltre che l'assicurato dimostra una disponibilità lavorativa sufficiente quando può dedicare un lasso di tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo. Assicurati che a causa di ulteriori impegni vogliono lavorare solo in certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali possono essere riconosciuti idonei al collocamento solo in modo molto condizionato (TCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018, consid. 2.2 con tutti i riferimenti).
Nel caso specifico, l'assicurato vorrebbe trovare un impiego che si adatti perfettamente ai suoi orari, tenuto conto della sua attività principale come lavoratore indipendente. Tuttavia, ciò che egli sembra non considerare è che tali condizioni risultano estremamente restrittive per un potenziale datore di lavoro, in particolare laddove il ricorrente debba assentarsi improvvisamente per recarsi, entro un lasso di tempo di 15 minuti, presso uno degli stabili di cui si occupa, senza poter garantire alcuna previsione sulla durata dell'assenza dal posto di lavoro. Come ampiamente esposto in opposizione (alla quale si rimanda, doc. 20 pag. 7), questa modalità di disponibilità lavorativa è talmente limitante, da precludere il signor RI 1 dal mercato del lavoro.” (cfr. doc. III).
1.4. Il 29 gennaio 2025, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della parte resistente, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire da maggio 2024, oppure no.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
2.3. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
In una sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, nel caso di un assicurato che, iscrittosi in disoccupazione al 50%, attivo come indipendente per il restante 50% al fine di portare a termine dei progetti, si era detto “disposto ad accettare un impiego a tempo pieno”, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento e si è così espresso:
" (…)
6.2. Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
In proposito va rilevato che sin dall'iscrizione alla disoccupazione l'interessato si è sempre dichiarato disposto ad accettare un lavoro a tempo pieno, precisando di iscriversi al 50% per portare a termine, quale indipendente, determinati progetti per i quali avrebbe lavorato personalmente nel corso dell'anno 2000 e che avrebbero condotto alla conclusione di contratti di fornitura dei propri materiali. Durante l'audizione avvenuta presso gli uffici amministrativi il 4 aprile 2001, C.________ ha inoltre precisato di avere tutti i giorni cercato di vendere in blocco tutti i prodotti della propria attività; in altre parole, avrebbe venduto le conoscenze acquisite dalla società, che avrebbero permesso all'acquirente di produrre, aggiungendo che se gli fosse stato offerto un lavoro salariato adeguato a tempo pieno e di durata indeterminata, lo avrebbe accettato senza esitazione; non avrebbe avuto infatti alcun impegno da rispettare per quanto riguardava l'attività indipendente. Tali affermazioni sono supportate dai fatti e quindi provati con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali.
In effetti, in seguito alla revoca del finanziamento da parte della Banca Y.________, che ha praticamente bloccato la realizzazione concreta dei progetti intrapresi con la SA per mancanza di fondi, l'attività indipendente svolta dal ricorrente dopo il licenziamento non poteva senz'altro consistere nella continuazione della precedente attività, bensì nella sua conclusione, e, meglio, come da lui stesso affermato, nella vendita dei progetti rispettivamente del "know how" delle società per recuperare perlomeno parte delle spese. È pertanto verosimile che l'attività era tesa più che altro a vendere i progetti a terzi, affinché fossero realizzati, nell'attesa di trovare un'altra occupazione. Essa può quindi essere considerata, ai sensi della succitata giurisprudenza, un'attività transitoria che comporta investimenti minimi e che è quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno. (…)".
Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.
Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato, da una parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.
L’Alta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.
Il TF, al riguardo, ha osservato:
" (…)
6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale, concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti, concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta B., che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del ricorrente nell'attività con la ditta B. era notevole. Come rettamente considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile sul mercato del lavoro."
Con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.
La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:
" (…) emerge in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni", aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita (sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_331/2017 dell’8 marzo 2018, ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato che con un socio domiciliato in Bosnia-Erzegovina aveva costituito una Sagl il cui scopo erano lavori nel settore della costruzione, nonché il commercio di merci e materiali di costruzione e che aveva concluso con la Sagl un contratto di impiego quale direttore al 50% con salario mensile di fr. 2'250.-- non prevedente giorni di lavoro specifici o orari fissi.
Il Tribunale federale ha, in effetti, ritenuto che la Corte cantonale non avesse violato il diritto federale negando al ricorrente l’idoneità al collocamento, visto che non emergeva che la stessa fosse caduta nell’arbitrario considerando che l’assicurato, la cui disponibilità residua per un potenziale datore di lavoro era poco chiara, occupasse nei fatti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che non fosse disposto ad abbandonare tale ruolo per un’occupazione salariata.
In una sentenza 8C_394/2023 del 13 dicembre 2023, pubblicata in DLA 2024 Nr. 3 pag. 116 segg., il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che, iscrittosi in disoccupazione si era detto a disposizione del mercato del lavoro al 100% ma intendeva avviare un’attività indipendente, ha stabilito che in quella fattispecie, il ricorrente aveva chiaramente dichiarato che la ricerca di un’attività dipendente aveva unicamente lo scopo di “copertura in vista di un piano B”. Il suo obiettivo principale era quello di intraprendere un’attività lucrativa indipendente, che avrebbe lasciato solo se e nella misura in cui non avesse avuto successo come lavoratore indipendente. Sulla base di queste dichiarazioni, rilasciate dal disoccupato, l’Alta Corte ha concluso che egli non era disposto a rinunciare in alcun momento al suo impegno volto ad avviare l’attività indipendente.
In una sentenza 8C_753/2023 del 19 aprile 2024, il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che come dipendente aveva lavorato come tassista, prima, poi come autista, e che dopo la fine dell’ultimo rapporto lavorativo si era iscritto in disoccupazione a valere dal 1° giugno 2022, per poi disiscriversi a decorrere dal 31 agosto successivo al fine di dedicarsi all’attività di tassista indipendente, che in realtà svolgeva sin da giugno 2022 - ha stabilito che quel ricorrente, malgrado sostenesse di avere intrapreso l’attività indipendente in sola risposta al licenziamento, per evitare di dovere ricorrere alle prestazioni LADI, non era idoneo al collocamento.
D’un lato, ha stabilito l’Alta Corte, egli non era, infatti, disposto a rinunciare all’attività indipendente che aveva intrapreso in favore di un’attività dipendente, mentre, d’altro lato, egli già da giugno 2022, quando aveva postulato le prestazioni LADI, aveva effettivamente intrapreso l’attività indipendente, effettuando scarse ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, candidandosi, poi, per posizioni per le quali non aveva esperienza, rendendo così illusoria la possibilità di ricevere delle offerte di lavoro, a maggior ragione ritenuto che la sua disponibilità ad accettare un’attività dipendente era sin dal principio da considerarsi limitata nel tempo (consid. 5.1.).
2.4. In una sentenza 38.2015.75 del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività indipendente, rilevando poi che la sua intenzione era chiaramente quella di incrementare, nel giro di pochi mesi, l’attività fino a un grado del 100%, ragione per la quale le possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano comunque ridotte a causa della breve durata di disponibilità prevedibile.
La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.
In particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:
" (…)
3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”
Al riguardo, cfr. anche la STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 e la STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018, contro la quale è stato inoltrato un ricorso che l’Alta Corte ha respinto con la STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019 e la STCA 38.2024.19 del 20 giugno 2024.
2.5. La Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), relativamente all’ “idoneità al collocamento e perdita di lavoro computabile di persone che esercitano un’attività indipendente a carattere duraturo”, ai punti B238-242, prevede:
" B238 Il fatto di esercitare un’attività indipendente a carattere duraturo non esclude necessariamente l’idoneità al collocamento e, di conseguenza, il diritto all’ID. Il servizio cantonale competente deve stabilire in quale misura tale attività riduce la perdita di lavoro computabile. In questo caso non è importante sapere se l’assicurato esercitava già tale attività indipendente prima dell’iscrizione alla disoccupazione o se l’ha intrapresa o estesa successivamente. Il servizio competente deve indicare alla cassa la perdita di lavoro computabile.
Se durante la sua ultima occupazione l’assicurato lavorava tutta la giornata e ora dedica una parte di tale tempo a un’attività indipendente a carattere duraturo, la perdita di lavoro computabile diminuisce in proporzione al tempo impiegato per tale attività. La diminuzione della perdita di lavoro non può essere compensata da lavori occasionali al di fuori delle ore di lavoro abituali per l’assicurato.
ð Esempio L’assicurato vuole esercitare un’attività indipendente a carattere duraturo per 12 ore a settimana, il lunedì (8 ore) e il martedì mattina (4 ore). Se prima della disoccupazione l’assicurato lavorava 40 ore a settimana, la sua perdita di lavoro ammonta al 70 % (28 ore su 40). Le disposizioni prese dall’assicurato comportano sicuramente una riduzione della perdita di lavoro, ma questa diminuzione non ostacola in alcun modo l’idoneità al collocamento dell’assicurato, in quanto con una disponibilità di 3 giorni e ½ non vi sono in genere problemi a trovare un’altra occupazione. In tal caso occorre riconoscere all’assicurato un’idoneità al collocamento per un tasso di occupazione del 70%.
B239 Se l’assicurato esercita un’attività indipendente a carattere duraturo durante la giornata ma con un orario che non gli permette di essere disponibile in modo ottimale durante il tempo rimanente, la perdita di lavoro subita può risultare ridotta in misura superiore al tempo dedicato all’attività indipendente. (…)
B241 L’assicurato deve indicare precisamente in quale misura e a quali orari vuole esercitare l’attività indipendente a carattere duraturo per poter determinare la perdita di lavoro computabile. La sua disponibilità dovrà essere iscritta dall’URC in un verbale. Gli assicurati non sono considerati idonei al collocamento se, da un lato, persistono nella propria idea di voler esercitare un’attività indipendente e, dall’altro, non vogliono fissare le ore in cui sono disponibili per il collocamento.
B242 Se gli orari in cui è svolta l’attività indipendente impediscono di esercitare un’attività dipendente, l’assicurato è inidoneo al collocamento. Se la cassa o l’URC ha dei dubbi, il caso va trasmesso al servizio cantonale per decisione.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (cittadino svizzero nato il __________; cfr. doc. 3) è stato attivo dal __________ 2016 al __________ 2024 in qualità di “uomo tutto fare presso __________” (cfr. doc. 4), ove era impiegato nella misura del 30%, con un salario mensile pari a fr. 1'500.- (cfr. doc. 10).
Il rapporto di lavoro, disdetto dalla datrice per il 31 marzo 2024, è poi effettivamente terminato il 30 aprile 2024 (cfr. doc. 11).
Annunciatosi all’URC il 20 febbraio 2024, il ricorrente ha chiesto che gli venissero riconosciute le indennità di disoccupazione dall’aprile successivo, dando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 5).
Dal modulo “azioni di reinserimento” ed in particolare dal dettaglio del colloquio di consulenza presso l’URC del 28 febbraio 2024 emerge quanto segue:
" (…) Dal 01.09.2016 lavora quale uomo tutto fare presso __________ con un contratto ad ora ma impiegato circa al 50%, rapporto di lavoro disdetto dal datore di lavoro in da 25 gennaio per il 31 marzo 2024. Dal 2017 è socio e gerente della ditta __________ Sagl (…), si occupa di manutenzione degli stabili con orario flessibile, salario 5'500.- al mese circa, variabile. Inabilità 100% dal 23 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, abile dal 01 febbraio 2024 al 100%.
L’assicurato cerca solo nel Luganese poiché se si allontana dal suo luogo di lavoro indipendente rischia di perdere dei mandati. La sua consulente dovrà valutare il caso in riferimento all’idoneità al collocamento. Non può alzare pesi, farà avere il certificato medico.
S’iscrive in disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 50% poiché non intende lasciare la sua attività indipendente che gestirà al mattino. Disponibile dal 01 aprile 2024 – dal lunedì al sabato dalle ore 13:30 alle ore 18:00.” (cfr. doc. 6).
In occasione, invece, del colloquio del 22 maggio 2024, è emerso quanto segue:
" (…) il sig. RI 1 si annuncia in disoccupazione il 01.05.2024. Ha concluso la sua attività professionale presso __________ il 30.04.2024.
Inabile al lavoro dal 20.03.2024 al 30.04.2024 pagato dalla __________, assicurazione, assicurazione del datore di lavoro __________. Ritorna abile al lavoro dal 01.05.2024, può sollevare pesi massimo 20 kg. (…)” (cfr. doc. 7).
Quello stesso giorno, l’URC __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la propria “richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento” per quanto concerne il ricorrente, precisando che quest’ultimo:
" (…) si è annunciato in assicurazione disoccupazione dal 01.05.2024 al 50%, disponibile al collocamento il pomeriggio dalle 13:30 alle 18:00. Dal 2017 è socio gerente della __________, che si occupa della manutenzione stabili con orario flessibile. L’assicurato afferma di voler cercare un impiego solo nel Luganese poiché se si allontana dal suo luogo di lavoro di attività indipendente, rischia di perdere i mandati. L’assicurato ha concluso l’attività professionale presso __________, come uomo tutto fare / custode, contratto di lavoro 30%” (cfr. doc. 8).
Il 24 maggio 2024, la Sezione del lavoro ha quindi sottoposto a RI 1 una serie di domande, alle quale il medesimo ha risposto come segue in data 7 giugno 2024:
" (…)
La data d’inizio e di fine dell’attività lavorativa;
Il genere di lavori svolti;
I giorni e gli orari di lavoro;
La percentuale d’occupazione.
Dal __________1994 ho lavorato in qualità di custode e uomo tutto fare presso lo stabile dove attualmente c’è __________. Dal 2016, __________ è diventata proprietaria di questo stabile ed io ho continuato a collaborare con loro, sempre in qualità di custode e tutto fare, fino al 31.03.2024. Mi sono occupato di diversi tipi di riparazioni, controllo degli impianti e preparazione della sala conferenza con mobili ed impianti audio e video. Non avevo orari definiti, e non timbravo il cartellino all’ingresso (come invece fanno gli altri dipendenti), ero a disposizione in base ai loro bisogni durante la giornata. La percentuale d’occupazione era all’incirca tra il 20% ed il 25%.
Nella lettera di disdetta il motivo non è specificato. Mi hanno anticipato a voce durante un colloquio che avevano preso la decisione di licenziarmi a causa di una “riorganizzazione interna”. Preciso che ho avuto gravi problemi alla schiena, a causa di un’ernia discale multipla. Di conseguenza, sono stato costretto ad andare in malattia per sei mesi. Spesso venivo contattato telefonicamente dalla __________, che mi chiedeva quando avrei ripreso a lavorare. Io trasmettevo regolarmente i certificati medici e spiegavo man mano la mia situazione. Finché a gennaio 2024 mi è stato comunicato che avevano decisione di licenziarmi, cosa che reputo alquanto scorretta dopo tutti gli anni di collaborazione e servizio, senza essermi mai ammalato prima o stato assente.
Il genere di lavori svolti;
I giorni e gli orari di lavoro;
La percentuale d’occupazione.
Ho costituito io la __________ nel 2017. Sono l’unico dipendente della società e, di conseguenza, tutte le funzioni le svolgo io. Mi occupo della manutenzione degli stabili, di piccole riparazioni e del controllo dei funzionamenti di diversi impiantistiche, quali l’automatizzazione degli stabili, gli impianti di ventilazione e di climatizzazione, gli impianti di riscaldamento ecc. non ho orari precisi, mi organizzo in base ai lavori che devo svolgere. La percentuale d’occupazione è all’incirca tra il 70% ed il 75%. Solitamente inizio al mattino presto, verso le 7. Qualche volta lavoro anche il sabato.
Il bilancio del 2022 ve l’ho già trasmesso, mentre quello del 2023 sarà pronto la prossima settimana. In allegato trovate la lista dei contributi AVS e il conguaglio per l’anno 2023.
Sono l’unico dipendente della __________, non ho una busta paga ma prendo acconti mensili. Alla fine dell’anno viene dichiarato tutto e pagato il conguaglio (come potete vedere che è stato fatto anche per l’AVS).
Non ho stipulato un contratto di lavoro con la __________.
Sono stato dipendente per sette atti della __________ e sono stato licenziato (ancora durante il periodo di malattia), quindi è nel mio diritto chiedere la disoccupazione per la percentuale lavorativa che sono stato loro dipendente, ovvero ca. 25% (considerano che la percentuale di occupazione alla __________ è intorno al 70/25%).
Sono alla ricerca di una tipologia di lavoro come quella che ho svolto per 42 anni. Sette nel mio paese d’origine, in __________, e 35 anni in Svizzera, sempre come un uomo tutto fare, manutentore o custode degli stabili commerciali o residenziali.
Ho ripreso a lavorare il 1° maggio 2024. Non sto ancora del tutto bene, ma grazie al mio lavoro in proprio posso permettermi di avere frequenti riposi e di eseguire esercizi di stretching e ginnastica per rilassare la schiena. Non sono ancora in forma al 100% ma riesco a farcela, anche se alla fine della giornata la schiena lo risente. Sono nato il __________ e fra due anni e mezzo dovrei andare in pensione.
Le mie ricerche sono limitate a Lugano e dintorni, dove in caso di bisogno posso intervenire nell’arco di 15 min. Per quanto riguarda la sua domanda “se rifiuterei un mandato di custode di stabili nel Mendrisiotto” le rispondo che non si tratta della distanza in chilometri, quanto il tempo impiegato per arrivare. Se prendiamo in considerazione anche solo il traffico causato giornalmente dai frontalieri, si potrebbe impiegare anche più di un’ora ad arrivare a Mendrisio, cosa che potrebbe causare non pochi disagi quando si tratta di un lavoro urgente da svolgere (es. danni causati dal maltempo, inondazioni, intasamenti, ecc.).
Vi informo che non ho mai fatto le pulizie negli uffici e nelle industrie. Il mio lavoro attuale, come quello che ho svolto in questi 35 anni da quando sono in Svizzera, richiede una disponibilità di intervenire in qualsiasi momento giorno, notte e festivi inclusi. Essere vincolato a dei precisi orari lavorativi potrebbe non farmi rispettare i miei mandati. E se questo succedesse, io rimarrei senza lavoro e non avrei la possibilità di usufruire della disoccupazione, visto che tutti i lavori che svolgo sono presso la mia società.
Sono disponibile ad una percentuale lavorativa intorno al 30%.
Come ho già spiegato nelle risposte precedenti, il mio lavoro è molto particolare. Se riuscissi a trovare un lavoro con flessibilità oraria sarebbe l’ideale.
Per quanto riguarda i corsi e i programmi occupazione, lo vedrei poco produttivo nel mio caso, considerando che a breve andrò in pensione. Considererei più utile un aiuto da parte vostra per trovare un lavoro a tempo parziale, in modo da poter arrivare tranquillo al pensionamento.” (cfr. doc. 12 e 13).
Dagli allegati prodotti dal ricorrente, emerge che la __________ Sagl, nel 2021, ha indicato nel conto economico costi netti per il personale di fr. 55'040.- (oltre oneri sociali per fr. 16'600.-) e per il 2022 di fr. 46'302.- (oltre oneri sociali per fr. 17'393.-, cfr. doc. 13/1).
Dalla dichiarazione de salari per il 2023, emerge inoltre che la società ha versato al RI 1 un salario soggetto ad obbligo contributivo di fr. 68'400.- (cfr. doc. 13/2), sul quale sono poi stati conteggiati i contributi paritetici (cfr. doc. 13/3).
Il 24 giugno 2024, la registrazione nel sistema COLSTA del ricorrente ha visto una diminuzione della percentuale lavorativa per la quale il medesimo era disponibile, passata dal 50% al 30% (cfr. doc. 14).
Il 27 giugno 2024, la Sezione del lavoro ha sottoposto al ricorrente i seguenti quesiti:
" (…)
Nel caso in cui dovesse trovare un lavoro al 30% senza possibilità di assentarsi durante il tempo di lavoro, come si comporterebbe?
Dalle annotazioni relative al colloquio di consulenza URC del 2 luglio emerge quanto segue:
" (…) L’ufficio giuridico sta decidendo in merito alla disponibilità reale di collocamento, che il sig. RI 1 conferma essere il 30% come è stato richiesto e comunicato all’Ufficio giuridico. 12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00” (cfr. doc. 7).
Il 4 luglio 2024, RI 1 ha risposto come segue alle domande postegli dalla Sezione del lavoro il 27 giugno precedente:
" (…)
Negli ultimi 30 anni ho lavorato sempre per agenzie immobiliari. Ho avuto interventi di tutti i tipi e non è mai mancata la comprensione da parte dei miei datori di lavoro. A mio avviso, appena si trova un potenziale datore di lavoro è giusto chiarire questo fatto fin dall’inizio in modo da riuscire a trovare un compromesso.
Per quanto riguarda la mia disponibilità sul mercato del lavoro, la informo che è già stata comunicato alla signora __________, la mia collocatrice presso l’Ufficio di lavoro a __________. Secondo la signora __________, anche questa è una cosa che si può tranquillamente discutere e concordare con il potenziale datore di lavoro.” (cfr. doc. 16).
Con decisione del 5 luglio 2024, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° maggio 2024. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…) Dal conto economico della società __________ Sagl risultano ricavi lordi per l’anno 2021 di CHF 89'256.00 e per l’anno 2022 di CHF 79'324.00 (per l’anno 2023 il bilancio e il conto economico non sono ancora a disposizione). In considerazione di questi redditi, l’attività dell’assicurato non appare possibile quantificarla al 70/75% circa.
(…) considerato che l’assicurato restringe oltremodo le possibilità di collocamento ponendo delle limitazioni geografiche nella ricerca di un nuovo lavoro (Lugano e dintorni) a seguito della necessità di intervenire per le attività della propria società entro 15 minuti e la richiesta ad un potenziale datore di lavoro di potersi assentare durante il tempo di lavoro, in caso di necessità, per poter espletare le urgenze relative all’attività della propria società, riteniamo che l’assicurato non è in grado di fornire una sufficiente disponibilità al collocamento e pertanto è da ritenere inidoneo al collocamento dal 01.05.2024.” (cfr. doc. 17 e supra consid. 1.1.).
Rappresentato dall’avv. __________ e dalla MLaw __________, il 5 settembre 2024 RI 1 ha impugnato il provvedimento reso dalla Sezione del lavoro nei suoi confronti.
Egli ha fatto valere di essere alla ricerca di un impiego “con un pensum lavorativo pari al 30%, in un’occupazione adeguata tenuto conto delle proprie competenze e della propria esperienza di lavoro”, restando “in ogni modo disposto anche ad adattarsi e intraprendere mansioni anche diversa da quelle sin ora esercitate (comprese quelle di pulizia, benché non di pulizie specializzate (…))”, pur esplicitando “la necessità di potersi assentare di tanto in tanto, in caso di urgenza e a dipendenza delle circostanze, per far fronte alle incombenze derivanti dalla sua attività indipendente”. Urgenze, queste, che ha indicato capitare “mediamente solo 2-3 volte al mese” ed a cui “deve, per quanto possibile e nel peggior dei casi, sapere rispondere anche in un termine ristretto di circa 15-45 minuti (…)” e “nei migliori dei casi (…) anche nell’arco della giornata oppure nella giornata seguente”.
L’allora opponente ha quindi esplicitato di ritenere che “la limitazione o condizione posta (…) sia di fatto non trascurabile ma accettabile, e non in contrasto con una possibile nuova assunzione (non discostandosi di molto dal genitore con obblighi familiari (…))”.
Precisando di essere “impegnato con la propria azienda su 3 fronti, che rappresentano un pensum lavorativo pari al 60% (a cui si aggiunge un 10% di “extra” (…))”, RI 1 ha, poi, indicato di essere impegnato “1) Lunedì e giovedì mattina a __________, per un paio di ore ogni volta; 2) Lunedì, mercoledì e venerdì mattina a __________ all’incirca 2 ore ogni volta; 3) tutti i giorni della settimane dalle 14:00 via a __________ per all’incirca 2 ore ogni volta” e di essere, quindi, “liberamente e facilmente occupabile” “tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00”.
Precisando di essersi “adoperato attivamente nella ricerca di un nuovo impiego”, RI 1 ha poi fatto valere che “a dipendenza degli orari proposti dal nuovo datore di lavoro”, avrebbe potuto “accettare anche un impiego (…) all’infuori della regione del luganese”.
L’allora opponente ha, inoltre, posto in evidenza il fatto di non essersi rifiutato di seguire eventuali provvedimenti del mercato del lavoro, dicendosi anzi disposto ad intraprenderne.
Infine, RI 1 ha fatto valere di essere idoneo al collocamento, precisando che ciò vale “anche per quanto concerne la disponibilità in termini geografici”, dicendosi “disponibile per un lavoro che gli permetta in casi urgenti (2-3 volte al mese) di recarsi a __________ in tempi adeguati, che a dipendenza del tipo e del grado d’urgenza (ma anche al momento in cui l’urgenza si presenta) può variare dai 15 ai 45 minuti, ma anche a diverse ore o la giornata seguente. Ciò affinché il nuovo impiego possa conciliare con la sua attività indipendente”. “Tale necessità”, ha fatto valere l’assicurato, “si impone per il fatto che si tratta di un lavoratore coscienzioso, efficace e fedele. La serietà per l’impegno preso nei confronti di __________ è pertanto l’unico motiva a fondamento della richiesta di poter assentarsi di tanto in tanto in caso di urgenza (non trattandosi in nessun caso di un capriccio).” (cfr. doc. 18).
Il 14 ottobre 2024, dopo avere ricevuto la decisione resa dalla parte resistente circa la sua inidoneità al collocamento, il ricorrente ha comunicato alla propria consulente URC di lavorare “per la sua azienda al 70%” (cfr. doc. 7).
Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento.
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro debba essere tutelato e che a ragione, quindi, la parte resistente ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° maggio 2024.
In tal senso, il TCA rileva, innanzitutto, che la __________ Sagl è stata fondata dal ricorrente, che ne è unico socio e gerente, nel 2017. Lo scopo sociale è costituito dall’ “esercizio e la gestione di un'impresa di pulizia generale (pulizia, disinfezione, disinfestazione, ecc.), la manutenzione di stabili commerciali, industriali, abitativi e di giardini, unitamente al servizio di portineria e custodia; l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il commercio di prodotti, macchinari, utensili e attrezzatura per la pulizia generale” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet: www.zefix.ch).
I ricavi annui lordi della Sagl ammontavano, per il 2021 a fr. 89'256.-, rispettivamente, a fr. 79'324.- nel 2022.
Nel 2023 - ritenuto come il conto economico ed il bilancio che a fine maggio 2024 il ricorrente aveva indicato sarebbe stato “pronto” di lì ad una settimana (cfr. supra consid. 2.6.) non è mai stato versato agli atti - questa Corte rileva, poi, che il salario lordo percepito dal ricorrente per l’attività svolta per conto della sua società ammontava a fr. 68'400.-.
Circa fr. 5'500.- al mese è, inoltre, l’importo che RI 1 ha indicato quale “salario” in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC (cfr. supra consid. 2.6.).
Per tale attività, duratura, indipendente e svolta a titolo principale, il ricorrente ha, in un primo momento, indicato di essere operativo “all’incirca tra il 70% ed il 75%” (cfr. supra consid. 2.6.).
Solo successivamente, opponendosi alla decisione resa nei suoi confronti dalla Sezione del lavoro il 5 luglio 2024, RI 1 ha, invece, preteso che per la propria società egli sarebbe attivo nella misura, fissa, del 60%, cui si aggiungerebbe un 10% “extra” (cfr. supra consid. 2.6.).
L’attività svolta per la Sagl, inoltre, gli imporrebbe, stando a quanto inizialmente dichiarato, “in caso di bisogno” di “intervenire nell’arco di 15 min” conformemente ai mandati assunti dalla società, motivo per il quale, “essere vincolato a dei precisi orari lavorativa potrebbe non farmi rispettare i miei mandati”.
Per tale ragione, RI 1 limitava le proprie ricerche di lavoro generalmente al Luganese, tenuto conto che “non si tratta della distanza in chilometri, quanto il tempo impiegato per arrivare. Se prendiamo in considerazione anche solo il traffico causato giornalmente dai frontalieri, si potrebbe impiegare anche più di un’ora ad arrivare a Mendrisio, cosa che potrebbe causare non pochi disagi quando si tratta di un lavoro urgente da svolgere”.
Successivamente, invece, il ricorrente ha indicato che l’urgenza degli interventi sarebbe, invero, meno pressante, i tempi di una sua presenza in loco potendo variare “dai 15 ai 45 minuti, ma anche a diverse ore, o la giornata seguente” e ricorrerebbe con una frequenza di “2-3 volte al mese”, di modo che la sua necessità, in caso di reperimento di una nuova occupazione, di assentarsi dal posto di lavoro, non si discosterebbero “di molto dal genitore con obblighi familiari” (cfr. supra consid. 2.6.).
Anche le disponibilità orarie fornite dal ricorrente, inizialmente iscrittosi in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 50%, sono molto variate, passando sostanzialmente da:
una disponibilità tutti i pomeriggi (dal lunedì al sabato) dalle 13:30 alle 18:00;
all’impossibilità di essere “vincolato ad orari precisi” dovendo poter intervenire in ossequio ai mandati assunti dalla __________ Sagl in 15 minuti;
ad una disponibilità lavorativa “intorno al 30%”, idealmente per un lavoro “con flessibilità oraria”;
ad una disponibilità di “12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00”;
alla possibilità di essere “liberamente e facilmente occupabile” “tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00” (cfr. supra consid. 2.6.).
Laddove in sede ricorsuale il ricorrente pretende, poi, che “non manifesto nessuna intenzione di far prevaricare le mie esigenze orarie su quelle del datore di lavoro pertanto non pretendo di adeguarsi alle mie esigenze, ma cerco in buona fede e trasparenza di esporre le mie richieste al fine di trovare un’intesa confacente” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che, inizialmente, la posizione di RI 1 era invece la seguente:
“L’assicurato cerca solo nel Luganese poiché se si allontana dal suo luogo di lavoro indipendente rischia di perdere dei mandati”;
“Le mie ricerche sono limitate a Lugano e dintorni, dove in caso di bisogno posso intervenire nell’arco di 15 min”;
“Il mio lavoro attuale (…) richiede una disponibilità di intervenire in qualsiasi momento giorno, notte e festivi inclusi. Essere vincolato a dei precisi orari lavorativi potrebbe non farmi rispettare i miei mandati.” (cfr. supra consid. 2.6.).
Rammentato, innanzitutto, che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546), questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dal ricorrente non possono essere tenute in considerazione.
Determinanti, quindi, sono le risposte fornite dall’assicurato in risposta alle domande postegli dalla parte resistente proprio al fine di determinare s’egli fosse, o meno, da considerare idoneo al collocamento.
Alla luce di tutto quanto precede, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche.
Per tali ragioni, il TCA non può che concludere che la disponibilità dell’assicurato è al massimo del 30%. Tuttavia, essa è del tutto teorica in quanto subordinata allo svolgimento dell’attività indipendente, duratura e principale, in termini di effettivi orari, presenza e luogo di lavoro.
Queste condizioni rendono la scelta di eventuali posti di lavoro talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (cfr. supra consid. 2.4.).
Del resto, a fronte del fatto che sulla questione non vi è solo una seconda (“12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00”), ma anche una terza versione (“tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00”) e che quanto inizialmente riferito nel senso di una disponibilità al 50% è insostenibile a fronte di un’attività indipendente svolta al 70-75%, in definitiva, per questa Corte nemmeno è possibile comprendere quando RI 1 si renderebbe disponibile (in tal senso cfr. la Prassi LADI ID riportata al consid. 2.5.), in ogni caso, peraltro, alla condizione, troppo restrittiva per qualsiasi datore di lavoro, di potersi assentare improvvisamente ed immediatamente in caso di necessità, più volte al mese, a beneficio della propria attività indipendente.
In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. supra consid. 2.2.-2.4.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra riassunta (cfr. supra consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 1° maggio 2024 non era idoneo al collocamento.
La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni