Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2025.25
Entscheidungsdatum
12.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2025.25

rs

Lugano 12 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 10) con la quale RI 1 (__________.1994) era stato sospeso per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego a tempo pieno e di durata indeterminata quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________, __________, assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ l’8 agosto 2024 (cfr. doc. 3/5).

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

" (…) Dalle dichiarazioni dell’Hotel __________, emerge chiaramente come il signor RI 1 si sia limitato a proporre di lavorare qualche giorno in agosto 2024, ma non oltre, assumendo in questo modo un comportamento assimilabile ad un rifiuto di un'occupazione adeguata.

Quanto sopra è stato confermato in modo lineare e costante da parte del potenziale datore di lavoro con gli scritti del 21 settembre 2024 e del 13 gennaio 2025 in cui l'atteggiamento dell'interessato relativo al fatto che egli era disposto a lavorare unicamente la settimana di agosto 2024 e non oltre, viene indicato senza equivoci quale motivo per la mancata assunzione, unitamente alla questione legata alla distanza del luogo di lavoro al proprio domicilio ("Ribadiamo che vista la difficoltà nel trovare personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per assumere personale anche a percentuali inferiori. Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere disponibile a fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________"):

Visto quanto precede è necessario accordare credibilità alla dichiarazione dell’Hotel __________ e concludere che vista l'urgenza manifestata da quest'ultimo nel reperire un ausiliario se il signor RI 1 avesse manifestato chiaramente ed inequivocabilmente il suo interesse per il lavoro offerto, il datore di lavoro lo avrebbe certamente assunto e anche con una percentuale lavorativa inferiore al 100%. Ma ciò non è avvenuto. Tutte le giustificazioni fornite dall'assicurato per spiegare l'esito negativo della trattativa, appaiono dei tentativi per celare la mancanza di chiarezza che egli, invece, avrebbe dovuto avere al momento del colloquio telefonico. Le domande poste dall’Hotel __________ sulla distanza e sull'interesse dell'opponente nell'ambire a trovare un lavoro come gerente, erano volte a testare il reale interesse del medesimo. Egli avrebbe dovuto rispondere alle stesse senza aggiungere commenti (come ad es. "sarebbe bello lavorare sotto casa") che hanno fatto sorgere nel datore di lavoro l'impressione di una scarsa propensione ad accettare l'occupazione offerta. Anche la tesi del signor RI 1 relativa ai tempi di attesa per l'Hotel, dovuti ai termini di disdetta dal contratto di lavoro con il Bar __________, con la quale lascerebbe intendere che l'Hotel non lo avrebbe comunque assunto, non merita tutela.

Infatti, il datore di lavoro, pur avendo una forte necessità di assumere personale, ha occupato il posto vacante unicamente nel mese di ottobre 2024. (…)" (Doc. A=18)

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…) Di professione gerente nel settore alberghiero e della ristorazione, l’assicurato si è iscritto al collocamento (termine quadro: 27.04.2023 - 26.04.2026 (recte: 2025 cfr. doc. III)) alla ricerca di un impiego a tempo pieno (ausiliario di servizio - esercente albergatore).

Dal 1º gennaio 2024 è entrato alle dipendenze della società __________ __________ che gestisce il bar __________ in __________. Attività svolta a tempo parziale su chiamata. Dal 1° dicembre 2024 non figura più iscritto presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC), lavorando a tempo pieno presso lo stesso esercizio pubblico.

La LADI, conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, ha previsto che le persone iscritte al collocamento debbano fare tutto quanto è nelle loro possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Fatta questa premessa, l'assicurato ribadisce di non aver rifiutato l'impiego offerto presso l'Hotel __________ in __________, tantomeno che il suo comportamento costituisca una “concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro”.

Egli, al riguardo, sottolinea che la sua disponibilità è stata immediata, come ribadito nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2025 indirizzata all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

Il 12 agosto l'assicurato si era sentito telefonicamente con una, da lui definita così, "giovane donna di cui non ricordo nome né qualifica nell'attività" per riferire di essere già impiegato su chiamata con una media di 40-50 ore mensili. Ore di lavoro già pianificate in anticipo dall’attuale datore di lavoro. Lui stesso dichiara di essersi proposto per presentarsi la sera stessa del colloquio telefonico per definire gli accordi contrattuali. Soprattutto per conoscersi e per impostare il lavoro della settimana corrente.

A suo giudizio, ciò conferma chiaramente ed esplicitamente un concreto interesse per il posto di lavoro offerto:

Nelle considerazioni personali contenute nella lettera da lui indirizzata il 2 dicembre 2024 alla Sezione del lavoro, egli indicava che "essendo già impiegato, avrei dovuto inoltrare regolare disdetta (o sbaglio?) al mio datore di lavoro, cosa condivisa anche dalla donna con cui ho parlato, la quale criticava le assegnazioni dell'URC di persone già impiegate quando la necessità di assumere era immediata.

Nella mia utopica, visti gli svolgimenti, previsione, avrei potuto essere libero al 100% dal contratto e dalla disoccupazione nel giro di pochi giorni sempre se il datore avesse voluto accordarsi per lasciarmi libero prima rispetto ai regolari tempi di disdetta".

...omissis...

Inoltre poiché allora e ancora attualmente lavoro a 1km da casa la donna stessa mi “metteva in guardia” dalla posizione dell’Hotel poiché distante circa 30 km da casa e in montagna.

La mia risposta è stata sorridente e informale come il colloquio telefonico stesso: "è bello lavorare vicino a casa ma ho avuto molte altre esperienze di lavoro in cui dovevo spostarmi per raggiungere il luogo, sono automunito e mi sposto senza problemi".

Va pur considerato che nel settore alberghiero e della ristorazione, nel quale vige un contratto collettivo nazionale di lavoro, nel primo anno di attività dopo il periodo di prova, le parti (datore e dipendente) possono validamente disdire un rapporto di lavoro con un preavviso di un mese (art. 6 CCNL).

Come poteva regolarsi diversamente l'assicurato in una simile circostanza, sapendo che un'eventuale disdetta dell'attività lavorativa presso il bar __________ lo avrebbe liberato al più presto solo dal 30 settembre 2024?

Riteniamo, pertanto, che la sospensione di 35 giorni inflitta al nostro assistito debba essere annullata." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 20 maggio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

Il TF ha puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla colpa grave.

La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)"

Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.

Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Con sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Con sentenza 8C_350/2024 del 19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che, non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli, ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Infine in un giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025 la nostra Massima Istanza ha deciso che a ragione un assicurato, nato nel 1988 e che nel 2021 aveva concluso un apprendistato nel settore edile, era stato sospeso (per 29 giorni) a causa del rifiuto di un’occupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più richiamato, dopo un colloquio di presentazione e un termine di riflessione, il potenziale datore di lavoro attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva informato che l’avrebbe assunto.

L’impiego era, del resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Con sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

In una sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che, siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di 45 giorni.

L’Alta Corte, nelle sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

In un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando così un serio interesse per quest’ultimo.

In una sentenza 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione, violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

Al riguardo è stato evidenziato che non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e, dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi restrittivamente.

L’autorità decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35 giorni inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben superiori a quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un impiego di durata indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto dal TCA); STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede, in particolare, quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di giorni di sospensioni

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

2 settimane

L

6-10

3

3 settimane

L

10 - 15

4

4 settimane

L - M

15 - 20

5

2 mesi

M

20 - 27

6

3 mesi

M

23 - 30

7

4 mesi

M - G

27 - 34

8

5 mesi

G

30 - 37

9

6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9. Nel caso concreto dalle carte processuali emerge che RI 1 si è annunciato per il collocamento il 24 aprile 2023 con effetto dal 27 aprile 2023, dichiarando di ricercare un impiego a tempo pieno quale ausiliario di servizio (ristorante) ed esercente albergatore (cfr. doc. 1; A=18).

All’assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 27 aprile 2023 al 26 aprile 2025 con un guadagno assicurato di fr. 4’298.-- (cfr. doc. A=18; III).

Il 1° gennaio 2024 l’insorgente ha concluso con Bar __________ un contratto di lavoro per impieghi irregolari con salario orario tutto compreso di durata indeterminata in qualità di cameriere su chiamata (cfr. doc. 2).

L’URC, l’8 agosto 2024, gli ha assegnato un’occupazione presso l’Hotel __________ di __________ come ausiliario di servizio a tempo pieno con inizio “da subito”. Nell’assegnazione è stato indicato che “il datore di lavoro è alla ricerca urgente per entrata immediata per il picco estivo di due cameriere-a (…)”, oltre ai seguenti dettagli:

" - impiego da subito al 100% a tempo indeterminato, può essere

valutata anche una percentuale di occupazione minore e con contratto a tempo determinato, determinante è la disponibilità immediata ad entrare in servizio.

  • lavoro a turni, lavoro domenicale e festivo, orari e giorni da concordare

  • salario secondo CCNL settore alberghiero" (Doc. 3/5)

Il ricorrente è stato invitato a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc. 3/5).

Il potenziale datore di lavoro, il 21 agosto 2024, ha compilato il modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurato l’ha contattato per iscritto il 10 agosto 2024 e che ha avuto luogo un colloquio telefonico.

In relazione alla richiesta di “osservazioni e motivi della mancata assunzione” il potenziale datore di lavoro ha affermato che “il signor RI 1 ci ha detto di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a casa e come gerente. Si è reso disponibile per svolgere alcune ore di lavoro compatibilmente al suo impiego attuale al 30% (escluso settembre per progetti già organizzati / ferie)” (cfr. doc. 3/4).

Il ricorrente, nell’“Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro”, il 22 agosto 2024 si è limitato a indicare di non essere stato assunto e che era stato “contattato dalla resp. HR telefonicamente in data 12/08/24 per colloquio conoscitivo. Non c’è stato più seguito” (cfr. doc. 5/2).

Il 2 settembre 2024 l’URC, dopo aver segnalato all’assicurato, da un lato, che il potenziale datore di lavoro aveva comunicato che la trattativa non si era potuta concludere, in quanto RI 1 l’aveva informato di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a casa e compatibile all’attività al 30% svolta in quel periodo, dall’altro, che “in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal diritto all’indennità (30 LADI)” e avergli trasmesso l’Esito della candidatura (cfr. doc. 3/4), l’ha invitato a formulare eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2024 (cfr. doc. 3/2).

Il ricorrente, il 4 settembre 2024, ha asserito che l’URC ha frainteso le parole della responsabile dell’Hotel __________ e ha precisato:

" (…) Nella conversazione che è durata circa 10 min le mie intenzioni erano:

  • Dare disponibilità immediata per quella settimana (12-19 Agosto) compatibilmente ai turni di lavoro a me già stati assegnati dal mio datore; accordarmi successivamente con quest’ultimo così da poter essere libero dall'impiego nei termini e nei tempi giusti e rendermi disponibile alla Sig.ra __________ già per la settimana corrente a lavorare nei giorni in cui ero off da __________ e anche nel resto delle ore delle giornate impiegate. L'ufficio Urc fa risultare invece, dopo aver considerato le parole della __________, che io abbia richiesto, non solo per la settimana corrente, ma a tempo indeterminato, un impiego in una percentuale di ore complementare a quella svolta presso __________ (es.20% __________ 80% Hotel __________).

Vorrei ricordare che più volte anche in fase di colloquio Urc ho affermato di essere disponibile a lasciare il mio attuale posto di lavoro per un contratto al 100%. Sarebbe stato per questo motivo da parte mia insensato richiedere un contratto aggiuntivo a quello su chiamata, a discapito del solo contratto a tempo pieno offerto e preferire due posti di lavoro piuttosto che uno.

Per quanto riguarda il discorso della distanza è stato travisato il mio stupore nel venire a conoscenza di dove si trovasse __________ e l’ubicazione della struttura dato che purtroppo non avevo avuto ancora il tempo di andare a guardare la distanza da casa. Conosco inoltre le numerose regole imposte dall’Urc, di accettare qualsiasi impiego offerto anche a distanze molto maggiori (forse fino a 100km giornalieri) di quella che c’è tra __________ (35km); quindi posso affermare che non ho mai ostacolato la trattativa menzionando la distanza da casa né tantomeno ho rifiutato la proposta, tra l'altro molto interessante, consapevole di poter incappare in sospensioni e di gravare anche sulla mia personale situazione economica. (…)" (Doc. 3/1)

Riguardo all’affermazione della responsabile dell’Hotel di __________ secondo cui egli ricercava un impiego come gerente, il medesimo ha puntualizzato che “è stata fraintesa la mia ambizione e la volontà approfondendo troppo poco la questione. In una di queste frasi si afferma che io fossi alla ricerca di migliorarmi sempre a livello professionale, la quale credo sia una qualità da trasmettere alla persona a cui ci si riferisce in un colloquio di lavoro per l’eventuale apertura ad esempio di nuove posizioni o ruoli. Durante questo periodo di disoccupazione, ho inviato tante candidature come esercente e non senza mai disdegnare le varie posizioni da cameriere per cui mi sono candidato né tantomeno quella che lei e voi Urc mi stavate offrendo” (cfr. doc. 3/1).

L’URC, il 9 settembre 2024, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 3).

Il 18 settembre 2024 la Sezione del lavoro ha interpellato l’Hotel __________ come segue:

" (…)

  1. Conferma di avere offerto un impiego in qualità di ausiliario di servizio al signor RI 1?

  2. quando? In quale forma?

  3. conferma che l'assicurato non è stato assunto? con quali motivazioni?

  4. conferma che l'impiego era a tempo pieno e di durata indeterminata?

  5. conferma che l'impiego prevedeva un salario secondo il CCNL del settore alberghiero?

  6. l'impiego era libero da subito?

  7. il candidato avrebbe potuto iniziare anche successivamente preso atto dell'esercizio di un'attività a tempo parziale?

  8. il candidato avrebbe potuto iniziare immediatamente, a tempo parziale, sulla base dei suoi impegni professionali?

  9. corrisponde al vero che il candidato ha dato la propria disponibilità ad assumere l'impiego a tempo pieno dopo il regolare periodo di disdetta dal proprio impiego a tempo parziale, dando completa disposizione immediata per la settimana dal 12 al 19 agosto, compatibilmente ai turni e orari di lavoro già assegnati dal datore di lavoro?

  10. corrisponde al vero che il candidato non ha ostacolato le trattative menzionando problemi di distanza dal suo domicilio al posto di lavoro?

  11. L'assicurato ha dichiarato che sarebbe stato assente per ferie (impegni familiari)? Durante quale periodo esatto?" (Doc. 6)

Il 21 settembre 2024 sono pervenute all’amministrazione le risposte del potenziale datore di lavoro, il quale ha dichiarato:

" - sottostiamo al CCNL del settore alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri salari e le condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio della nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi previsti e abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario.

Alla ricerca di un cameriere per il nostro ristorante, abbiamo avuto un colloquio telefonico con il signor RI 1 il 10 agosto 2024 (il nostro annuncio era stato pubblicato su Jobroom e l'URC ci aveva mandato una decina di candidature secondo lui adatte, tra le quali quella del signor RI 1).

Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale di impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________.

Siccome noi eravamo disperatamente alla ricerca di aiuto per tamponare l'emergenza che avevamo, abbiamo chiesto al signor RI 1 se eventualmente sarebbe stato disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non era di turno presso il suo datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la disponibilità per alcune giornate a ridosso della chiamata, durante le quali non doveva lavorare avendo già ricevuto il piano delle presenze dal datore (le giornate sarebbero state 14, 15, 17 e 18 agosto).

La nostra necessità di assumere un cameriere non riguardava solo il periodo di agosto, infatti cerchiamo da tempo questa figura e per un lavoro su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con il signor RI 1, per capire le sue disponibilità successive per un impiego di maggiore percentuale e di durata indeterminata. Vista la difficoltà nel trovare personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per forme di lavoro discusse con i candidati (pur cercando una persona al 100%, se qualcuno si propone con una percentuale di lavoro ridotta lo accettiamo vista la grande necessità che abbiamo; purtroppo vista l'ubicazione della nostra struttura non possiamo "scegliere").

Il signor RI 1 ci ha confermato appunto di essere disponibile a fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________ (noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.

In considerazione di questi aspetti, abbiamo deciso di non proporgli nessun contratto, non essendoci secondo noi un reale interesse e una reale disponibilità da parte di questo candidato.

Ci permettiamo di sottolineare che il colloquio telefonico con il signor RI 1 è avvenuto più di un mese fa, pertanto a distanza di questo tempo non è possibile ricordare con precisione tutti i dettagli che ci chiedete: avevamo solo preso nota degli aspetti principali ma avendo appunto visto che non era disponibile non abbiamo protocollato per esteso." (Doc. 7)

La Sezione del lavoro, il 23 settembre 2024, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 3 ottobre 2024, evidenziando che, non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso e allegando in particolare l’accertamento esperito presso il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 8).

Il ricorrente, il 2 ottobre 2024, ha specificato:

" (…) Vorrei in primis far presente che il colloquio telefonico non è avvenuto direttamente con il Sig. __________ da voi interpellato ma con una sua collaboratrice che avrà riportato la telefonata oralmente dopo più di un mese. È quindi palese come dicono anche loro che è difficile ricordare i dettagli che inoltre, tramandati a voce, subiscono sempre modifiche.

Ribadisco e confermo che non c'è stata nessuna offerta di lavoro concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni in cui ero libero) da parte dell'Hotel e che quindi non c'è stato nessun rifiuto da parte mia. Anzi sono stato io stesso a propormi per lavorare da subito (nella settimana della telefonata quando avevo già ricevuto i turni) per sopperire alle loro esigenze e alla loro disperata ricerca di personale senza però alcun seguito. Quell'incontro imminente sarebbe stato poi il momento per conoscerci di persona e chiarire tutti gli aspetti. Non credo che i contratti seppur ci fossero stati si firmino telefonicamente.

La telefonata intercorsa tra me e la responsabile è stata una "chiacchierata" e niente di più.

Se cercassi solo ed esclusivamente un posto da gerente probabilmente non lavorerei più essendo le offerte di lavoro come esercente una piccolissima percentuale della sfera della ristorazione. Nella "chiacchierata" ho espresso che in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto lavorare come esercente ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. Quindi ribadisco, come scritto anche nelle osservazioni da me inviate precedentemente, che non c'è stato nessun impedimento da parte mia da questo punto di vista.

La distanza dalla mia abitazione, inoltre, non è mai stata menzionata come motivo ostativo ma come già detto in precedenza è stato un "pour parler" in quanto non ero a conoscenza di dove si trovasse __________. Sono patentato e automunito e non ho problema a spostarmi per lavoro come già ho fatto quando sono stato impiegato a __________ o __________.

La "reale disponibilità" che il responsabile nella mail dice di non esserci invece c'è stata e sta nella mia disponibilità a lavorare da subito e anche a presentarmi immediatamente per un colloquio di persona.

Per quanto riguarda la menzionata assenza di un "reale interesse" penso che sia solo ed esclusivamente una supposizione senza fondamento ed una cosa alquanto irreale basata su delle sensazioni che non sono prove oggettive." (Doc. 9)

Con decisione del 31 ottobre 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere precluso, con il suo comportamento, qualsiasi possibilità di continuare le trattative per un’eventuale assunzione presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).

Il nominativo del ricorrente è stato annullato dalla banca dati COLSTA il 2 dicembre 2024 a far tempo dal 30 novembre 2024, avendo iniziato a lavorare a tempo pieno presso il Bar __________ (cfr. doc. 12; A).

A seguito dell’opposizione contro il provvedimento del 31 ottobre 2024 interposta il 2 dicembre 2024 dall’insorgente (cfr. doc. 11=C), l’amministrazione, il 4 dicembre 2024, ha contattato l’Hotel __________, inoltrandogli copia delle osservazioni del ricorrente del 2 ottobre 2024 e della sua opposizione del 2 dicembre 2024 per una presa di posizione in merito (cfr. doc. 14).

Il 13 gennaio 2025 il potenziale datore di lavoro si è così espresso:

" - Durante la chiamata del 12 agosto con il signor RI 1, avevamo

subito preso nota degli aspetti salienti come nostra abitudine. Quanto vi abbiamo comunicato in precedenza non è quindi frutto della ricostruzione effettuata “a memoria” ad un mese di distanza, quanto dell'elaborazione degli appunti presi durante la conversazione.

Vista la necessità che avevamo (eravamo letteralmente disperati), eravamo disponibili anche ad assumere persone che offrissero percentuali di impiego inferiori al 100%, e non era necessario che il posto di lavoro aperto presso l'URC fosse ricoperto da un'unica persona.

Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale di impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________ (quindi apparentemente un po' di più rispetto alle 40-50 ore indicate nell'ultima comunicazione).

  • Siccome noi eravamo davvero disperatamente alla ricerca di aiuto per tamponare l'emergenza che avevamo, oltre a necessitare di una figura assunta durante tutto l'anno, abbiamo chiesto al signor RI 1 se eventualmente sarebbe stato disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non era di turno presso il suo datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la disponibilità per alcune giornate a ridosso della chiamata, durante le quali non avrebbe dovuto lavorare secondo il piano delle presenze già ricevuto dal suo datore (le giornate sarebbero state 14, 15, 17 e 18 agosto).

Come suddetto, la nostra necessità, di assumere un cameriere non riguardava solo il periodo di agosto, infatti cercavamo da tempo questa figura e per un lavoro su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con il signor RI 1, per capire le sue disponibilità successive per un impiego di maggiore percentuale e di durata indeterminata. Ribadiamo che vista la difficoltà nel trovare personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per assumere personale anche a percentuali inferiori.

Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere disponibile a fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________ (noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.

La tematica della distanza tra domicilio e posto di lavoro è stata sollevata da noi, ponendo la domanda diretta al signor RI 1, avendo visto che stava lavorando nello stesso villaggio in cui risiede. Volevamo infatti evitare di "perder tempo" con qualcuno di poco interessato oppure di assumere qualcuno che dopo due settimane se ne andasse lasciandoci di nuovo in grandi difficoltà (essendo a corto di risorse, anche il tempo speso per la selezione è un tempo sacrificato ad altre attività). (Peraltro, e in base alle informazioni raccolte, nella zona di __________ c'erano tanti locali pubblici in cerca di personale, quindi non sarebbe stato difficile per il signor RI 1 trovare un posto vicino a casa).

L'impressione avuta durante il colloquio telefonico è che non ci fosse un reale interesse per il posto messo a concorso soprattutto sul medio periodo, nonostante la disponibilità a svolgere qualche giornata da noi. Da parte nostra abbiamo continuato la ricerca e abbiamo poi assunto una persona a partire dal 3 ottobre (data di inizio del contratto di lavoro).

Abbiamo parlato appunto di impressione perché è personale e soggettiva. Avendo già diversi anni di esperienza nella selezione e nell’assunzione, possiamo dire di aver sicuramente apprezzato il modo energico e solare che il signor RI 1 ha dimostrato nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire da noi nelle giornate di agosto. Altri candidati interpellati non hanno comunque mostrato la stessa disponibilità.

Siamo a conoscenza delle disposizioni dell'URC come pure del fatto che spesso i candidati siano obbligati a mandare delle candidature quando in realtà non hanno nessun interesse per il posto messo a concorso. Ci è ancora capitato recentemente di avere ricevuto una candidatura da una persona che ne aveva ricevuto l’incarico dall’URC e la stessa persona al momento in cui le abbiamo dato riscontro ci ha detto che non sarebbe venuta comunque perché non aveva intenzione di mettersi in gioco presso un altro datore di lavoro a pochi anni dalla pensione. D'altro canto, per la nostra realtà e per l'ubicazione in cui ci troviamo è davvero molto difficile trovare personale da assumere. Non possiamo permetterci di "scegliere" perché non disponiamo di un ampio bacino di candidati." (Doc. 15)

L'insorgente, il 16 gennaio 2025, ha segnatamente replicato:

" (…)

La mia disponibilità è stata immediata come confermato più volte dall'Hotel. Ho dato io stesso disponibilità la sera stessa della telefonata per un colloquio di persona per conoscenza o addirittura per una prova di lavoro e come già ribadito, ulteriore disponibilità per quella settimana nei giorni già menzionati. In quegli incontri si sarebbe potuta chiarire la percentuale di lavoro offerta affinché la settimana successiva avrei potuto incastrare i due impegni lavorativi o dare disdetta al mio ancora attuale datore per il posto al 100% offerto dall'hotel __________.

Il mio impiego presso il bar __________ fino alla fine di Novembre è stato sempre di 40/50 ore mensili ed essendo un contratto variabile ho parlato sempre di una percentuale media.

Ribadisco ancora che la "impressione" che la donna al telefono ha avuto a mio parere è stata pienamente errata poiché come nell'ultimo scritto lascia intendere nuovamente, oltre alle giornate a ridosso della chiamata in cui ho dato disponibilità, io abbia fatto credere che il posto di lavoro non mi interessasse.

La mia disponibilità non è stata data solamente per le giornate di Agosto; quelle giornate sarebbero potute essere, se la responsabile non si fosse basata su un’impressione, l’inizio di un rapporto lavorativo con l’unica richiesta delle vacanze che avevo già programmato da tempo per vari impegni familiari (cosa da me comunicata telefonicamente per correttezza poiché avevo impegni in quel periodo).

Aggiungo che la responsabile al telefono non mi abbia mai comunicato che lei pensasse che non ero interessato anzi io ho pensato che il mostrarmi disponibile subito per un colloquio o per una prova fosse la mossa migliore per dimostrare che fossi interessato al posto di lavoro e infatti mi aspettavo di essere chiamato a lavorare di lì a poco poiché la telefonata si era chiusa con un "ci risentiamo nei prossimi giorni". (…)" (Doc. 17=D)

Con decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 31 ottobre 2024 (cfr. doc. A=18; consid. 1.1.).

2.10. Chiamata a dirimere la presente evenienza, questa Corte rileva che è vero che il ricorrente, dopo aver ricevuto l’assegnazione dell’8 agosto 2024 relativa a un posto di lavoro presso l’Hotel __________ quale ausiliario di servizio, con diponibilità immediata a iniziare l’attività, a tempo pieno e di durata indeterminata (ma con la possibilità di valutare una percentuale di occupazione minore e una durata determinata del contratto; cfr. doc. 3/5; consid. 2.9.), ha contattato, tramite posta elettronica, il potenziale datore di lavoro il 10 agosto 2024, ha svolto con quest’ultimo un colloquio telefonico il 12 agosto 2024 e ha indicato senza indugio di essere disponibile a effettuare delle ore di lavoro dal 12 al 19 agosto 2024 compatibilmente con l’impiego su chiamata presso il Bar __________ con un pensum di circa il 30% (cfr. doc. 3/4; 3/3; 3/1; 7; consid. 2.9.).

È altrettanto vero, però, che l’assicurato non ha immediatamente e chiaramente manifestato il proprio interesse a concludere un contratto di lavoro di più lunga durata con l’Hotel __________.

Corrisponde alla realtà dei fatti che l’insorgente non ha espressamente rifiutato il posto di lavoro.

Tuttavia il medesimo, nato nel 1994 e automunito (cfr. consid. 1.2.; 2.9.), in virtù dell’obbligo di ridurre il danno valido nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.; STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.3.; DTF 134 V 109 consid. 10.2.7.; STFA C 108/04 del 3 maggio 2005; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003), avrebbe dovuto, in ogni caso, esprimere subito al potenziale datore di lavoro piena disponibilità per l’occupazione in questione, ritenuto peraltro che si trattava di un impiego a tempo pieno, mentre la sua attività presso il Bar __________, a quel momento, era soltanto su chiamata e con un grado di occupazione di circa il 30% (cfr. doc. 2; 11=C; 15; 7).

In proposito giova ricordare che il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente, con il proprio atteggiamento si è, così, messo in condizione di non essere assunto.

In effetti, benché sia vero che, come sostiene l’assicurato, “non c'è stata nessuna offerta di lavoro concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni in cui ero libero) da parte dell'Hotel” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), il potenziale datore di lavoro – che vanta diversi anni di esperienza nella selezione e nell’assunzione di candidati (cfr. doc. 15) – ha affermato di aver deciso di non proporre al ricorrente alcun contratto, avendo avuto l’impressione che non ci fosse un reale interesse e una reale disponibilità da parte sua per il posto in questione soprattutto sul medio periodo, tenuto conto che, a parte aver indicato di essere disponibile a lavorare qualche giornata in agosto, egli ricercava un impiego come gerente e vicino a casa, ovvero a __________, mentre __________ si trova a circa 25 minuti di distanza (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.).

Il TCA non ignora che l’insorgente ha contestato di aver ostacolato la trattativa menzionando la distanza da casa e di essere stato alla ricerca esclusivamente di un impiego quale gerente. Al riguardo egli ha puntualizzato che lo stupore nel venire a sapere di dove si trovasse __________ - che non conosceva in precedenza - era dovuto al fatto che non aveva ancora avuto tempo di verificare dove fosse ubicato, rispettivamente che è stata fraintesa la sua ambizione e volontà di migliorarsi sempre a livello professionale, come pure che durante la disoccupazione ha sì inviato molte candidature come esercente, ma senza disdegnare le varie posizioni come cameriere per le quali si è pure proposto (cfr. doc. 3/1; 9; consid. 2.9.)

Considerata, però, l’urgenza dell’Hotel __________ di reperire un ausiliario di servizio (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.), come attestato già nell’assegnazione dell’8 agosto 2024 (cfr. doc. 3/5), nonché la circostanza che il potenziale datore di lavoro ha ad ogni modo precisato di aver preso nota degli aspetti principali emersi durante il colloquio telefonico avuto luogo poco dopo l’assegnazione da parte dell’URC (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.), non vi è motivo di dubitare che la mancata proposta di un contratto di impiego da parte del potenziale datore di lavoro sia stata dettata dal comportamento dell’assicurato che non ha immediatamente manifestato di essere disposto a entrare alle dipendenze dell’Hotel __________ per un periodo più lungo rispetto a qualche giornata lavorativa.

Ciò a maggior ragione se si pone mente, in primo luogo, al fatto che il potenziale datore di lavoro ha dichiarato “di aver apprezzato il modo energico e solare che il signor RI 1 ha dimostrato nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire da noi nelle giornate di agosto. (…)” (cfr. doc. 15; consid. 2.9.).

In secondo luogo, a quanto asserito dal ricorrente, e meglio che nella “chiacchierata” avvenuta durante il colloquio telefonico del 12 agosto 2024 (cfr. doc. 3/3) “(…) ho espresso che in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto lavorare come esercente ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. (…)” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.).

Non risulta, d’altronde, che l’assicurato, dopo il 12 agosto 2024, abbia interpellato il potenziale datore di lavoro per sapere se il colloquio telefonico potesse avere un seguito, rispettivamente la propria consulente del personale per avere ragguagli in merito a come procedere al fine di cercare di ottenere l’impiego a __________, il quale, come visto, avrebbe potuto anche prevedere un grado di occupazione inferiore al 100% (cfr. doc. 3/5; 15; consid. 2.9.), eventualmente inizialmente nel periodo di disdetta dall’attività su chiamata a __________.

La censura ricorsuale secondo cui l’assicurato sarebbe stato libero al più presto dal 30 settembre 2024, ritenuto il mese dell’eventuale disdetta (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, dunque, priva di fondamento.

Abbondanzialmente è utile segnalare che il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato deve essere disposto a lasciare un impiego sicuro, a carattere stagionale, per un'altra occupazione adeguata di durata indeterminata. In caso contrario egli rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008; STCA 38.2008.12 del 21 agosto 2008 relativa a un’assicurata iscrittasi in disoccupazione poiché la sua attività al 30% per una Cassa di disoccupazione non le garantiva un’entrata sufficiente e sospesa per 31 giorni per non avere iniziato un lavoro con grado occupazionale del 50% presso una ditta, assegnatole da un URC).

2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con l’Hotel __________ di __________.

Egli avrebbe, per contro, dovuto manifestare completa disponibilità anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative sulla base, come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra parte l’occupazione proposta dal potenziale datore di lavoro e assegnata al ricorrente l’8 agosto 2024 era adeguata.

In particolare l’impiego in qualità di ausiliario di servizio presso l’Hotel __________ era nella professione ricercata dall’assicurato (cfr. doc. 2.9.).

Del resto, da un lato, il medesimo ha asserito di aver svolto diverse ricerche come cameriere (cfr. doc. 3/1; consid. 2.9.; 2.10.). Dall’altro, l’attività di cameriere corrispondeva a quella su chiamata svolta per il Bar __________ dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. 2).

Anche dal profilo salariale l’occupazione offerta dall’Hotel di __________ all’insorgente - il cui guadagno assicurato per il termine quadro di riscossione delle prestazioni 27 aprile 2023 – 26 aprile 2025 ammonta a fr. 4'298.-- (cfr. doc. 10; A=18), si rivela conforme a quanto contemplato dall’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Già nell’assegnazione del posto di lavoro dell’8 agosto 2024 era infatti, previsto un “salario secondo CCNL settore alberghiero” (cfr. doc. 3/5).

Inoltre il potenziale datore, il 21 settembre 2024, ha specificato che “sottostiamo al CCNL del settore alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri salari e le condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio della nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi previsti e abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario” (cfr. doc. 7).

L’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, relativo ai salari minimi, nel suo tenore valido dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024, enuncia:

" 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni:

I a) Collaboratori senza apprendistato 3666.–

b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una

formazione Progresso 3892.–

II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di

base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente 4018.–

III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente 4470.–

b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale

di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL 4576.–

IV Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27 lettera a) LFPr 5225.–

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell’8% mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro. Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda assoggettata al presente CCNL. (cfr. FF 2024 380: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione - Modifica del 15 febbraio 2024)

Va, comunque, osservato che la retribuzione oraria stipulata nel contratto del 1° gennaio 2024 concluso tra l’assicurato e il Bar __________ era di fr. 20.14, corrispondente al salario minimo orario per il 2024 in relazione a una settimana di 42 ore per un dipendente senza apprendistato (cfr. https://gastrosuisse.ch/assets/it/diritti/ccnl/salari-minimi-ccnl/gastrosuisse-foglio-informativo-tabella-salari-minimi-ccnl-2024.pdf), (cfr. doc. 2).

Per inciso si rileva, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio).

Con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può, poi, eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente non ha, d’altronde, sollevato obiezioni in merito a ulteriori aspetti di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. b-h LADI.

Avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, l’assicurato deve essere, perciò, sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione dell’impiego presso Hotel __________ non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

Nel caso in esame la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

A titolo abbondanziale va, infine, rilevato che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid 2.12.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

2.13. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 18 marzo 2025 deve essere confermata.

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

73