RI 1Raccomandata
Incarto n. 38.2025.17-18
CL/gm
Lugano 12 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 14 e 17 marzo 2025 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 5 e del 7 marzo 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 24 giugno 2024, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha ordinato a RI 1 la restituzione di complessivi fr. 1'210.80.
Da una parte, le ha rimproverato di avere percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione per il periodo da giugno a luglio 2023 e, d’altra parte, l’ha sospesa dalle prestazioni LADI per cinque giorni per “aver omesso di comunicare l’attività svolta presso l’azienda __________ (Ristorante __________)”; sospensione questa che la Cassa ha ammortizzato retroattivamente (cfr. doc. 36).
1.2. Con decisione del 13 dicembre 2023, confermata mediante decisione su opposizione del 28 maggio 2024, la Cassa, a causa di “assenze ingiustificate durante il programma occupazionale __________”, aveva inoltre chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione erogate a favore dell’assicurata per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2023 (pari a totali fr. 2'611.-; cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024).
1.3. Contro quella decisione su opposizione, RI 1 ha presentato ricorso davanti al TCA. Una parte delle motivazioni esposte in quell’occasione esulavano rispetto all’oggetto di quella vertenza, ed in particolare:
" (…)
Argomentazioni giuridiche
Ritengo che la decisione sia viziata per i seguenti motivi:
Assenza di indebita percezione delle prestazioni
Non ho mai ottenuto prestazioni in maniera indebita. Ho sempre agito in buona fede, rispettando le norme e le procedure previste. In particolare, ho sempre dato priorità alla ricerca di un’occupazione e ho tempestivamente informato la mia consulente URC delle mie attività lavorative.
Ho costantemente informato la mia consulente URC riguardo alla mia situazione lavorativa e ai miei impegni. Tuttavia, la stessa consulente mi ha denunciato all’Ispettorato del lavoro senza preavviso, continuando comunque a svolgere il ruolo di mia consulente. Questo comportamento ha causato un conflitto di interessi e ha minato il rapporto di fiducia necessario per una corretta gestione della mia pratica.” (cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024)
In sede di replica, inoltre, RI 1 aveva, inoltre, indicato:
" (…)
Punto 3 e 4: violazione dell’obbligo di informare e annunciare
Sottolineo che non ho intenzionalmente fornito informazioni inveritiere o incomplete. Le mie attività presso il ristorante __________, di proprietà della __________ dove il mio compagno __________ lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare.
Punto 6: sospensione per indicazioni inveritiere o incomplete
Nonostante la mia presenza presso il ristorante nei giorni specificati (25.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023), segnalate dalla mia collocatrice URC __________ non ho percepito alcun compenso per tali attività e non ritengo che tali episodi possano essere classificati come impiego retribuito. Ritengo quindi che la gravità della colpa debba essere valutata come lieve (inesistente) dato che non c’è stato alcun beneficio economica da parte mia.
Conclusioni
Considerando quanto sopra esposto, chiedo che il Tribunale delle Assicurazioni riconsideri la decisione di sospensione e la richiesta di restituzione delle indennità percepite. Ribadisco che, date le circostanze e l’assenza di un reale vantaggio economico derivante dalla mia presenza sporadica presso il ristorante, la sospensione debba essere valutata in modo più clemente.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per fornire qualsiasi documentazione aggiuntiva (…)” (
cfr. consid. 1.4. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024)
1.4. Per quanto attiene a tali contestazioni, esulanti rispetto all’oggetto della vertenza di cui alla STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024, il TCA aveva ritrasmesso gli atti alla Cassa “affinché valuti se quanto fatto valere dalla ricorrente in questa sede può costituire un’opposizione contro l’ordine di restituzione emesso nei suoi riguardi” (cfr. STCA 38.2024.31 consid. 2.1.).
1.5. L’amministrazione ha ritenuto che tali documenti costituissero una valida opposizione e l’ha esaminata nel merito.
Con una prima decisione su opposizione del 5 marzo 2025, la Cassa ha confermato la propria decisione del 24 giugno 2024 per quanto attiene alle prestazioni indebitamente percepite per giugno e luglio 2023, per un totale che l’amministrazione ha indicato in fr. 2'611.- (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.18). La Cassa ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Giorno
Salario orario
ore settimanali
ore effettuale
Salario ipotetico
25.06.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
26.06.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
03.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
11.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
20.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
Totale
895.02
Ha di conseguenza computato quale guadagno intermedio l'importo di CHF 3258.- [recte: fr. 385.-] per il mese di giugno 2023 e CHF 537.-per il mese di luglio 2023.(…)
Dalla documentazione in possesso della cassa risulta che in differenti occasioni sono state fornite delle versioni contrastanti, in particolare il datore di lavoro inizialmente ha dichiarato che lei ha lavorato per i mesi di giugno e luglio 2023, in chiaro contrasto a quanto asserito successivamente dove nega che lei abbia prestato la sua opera per il Ristorante __________.
Confrontati con diverse versioni fornite si rammenta che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni date nella prima ora, quando si ignorava le conseguenze giuridiche.
Ragion per cui, in considerazione di quanto appena indicato, la cassa ritiene di poter fondare Ia propria valutazione su quanto dichiarato inizialmente dal datore di lavoro, tanto più che ha firmato tale dichiarazione.
Anche lei ha fornito versioni diverse, inizialmente per giustificare la sua presenza al Ristorante ha indicato: "... Vi scrivo riguardo la vostra lettera del 21.03.2024 pervenuta oggi. Confermo di non aver avuto nessun tipo di lavoro nei mesi di giugno e luglio, in diverse occasioni sono venuta a mangiare con mio figlio __________, 09.12.2020 al ristorante __________.
In quei giorni abbiamo consumato diversi pasti. Siccome il menu concordato era molto economico per me e mio figlio mi sono sentita in dovere in alcune occasioni ad aiutare il mio compagno a sbarazzare i piatti che abbiamo consumato io e mio figlio ...".
Ed in seguito ha affermato: "Le mie attività presso il ristorante __________, di proprietà di __________ dove il mio compagno __________ lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare ..."
La teoria del "aiutare in situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare" non trova riscontro nelle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione; un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall’inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito. Direttiva LADI C134
Anche se l'assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo) DTF 8C 774/2008 del 3.4.2009.
In virtù di quanto precede, l'opposizione del 25.02.2024 è respinta (…)” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.18)
1.6. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione del 5 marzo 2025 innanzi al TCA, chiedendone l’annullamento e che vengano presi in considerazione “la mia buona fede, le eventuali irregolarità procedurali, la mancanza di prove concrete e la mia situazione economica”.
La ricorrente ha motivato tali richieste sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Motivazioni del ricorso:
Buona fede: ho percepito prestazioni in totale buona fede, senza alcuna intenzione di ottenere indebitamente somme non dovute. Non mi è stato comunicato in modo chiaro alcun errore relativo ai pagamenti ricevuti. Confermo pienamente le mie dichiarazioni, così come quelle rese dalla società.
Errore procedurale e calcoli ipotetici: ritengo che vi sia un errore da parte della Cassa Disoccupazione nell’erogazione delle prestazioni e che la richiesta non tenga conto di eventuali mancanze procedurali da parte dell’ente stesso. Inoltre, i calcoli effettuati dalla Cassa sono puramente ipotetici e privi di prove tangibili che dimostrano l’effettiva irregolarità.
Origine della contestazione: la presente situazione è stata generata da una segnalazione infondata della mia ex collocatrice dell’URC, la quale ha basato le sue affermazioni su supposizioni, senza alcuna verifica concreta, semplicemente passando in bicicletta.
Situazione finanziaria: la richiesta di restituzione dell’importo in questione rappresenta per me un onere finanziario significativo. Tale importo, se restituito, mi metterebbe in una situazione di grave difficoltà economica, compromettendo il mio sostentamento.” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.18)
1.7. Nella propria risposta di causa del 3 aprile 2025, la Cassa chiede la reiezione del ricorso e richiama la propria decisione su opposizione (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.18).
1.8. Con un’altra decisione su opposizione del 7 marzo 2025, la Cassa ha confermato la decisione del 24 giugno 2024 anche in merito alla sospensione inflitta all’assicurata, motivandola, in particolare, come segue:
" (…)
Se per le ore di lavoro prestate lei non abbia ricevuto alcun salario è ininfluente, anomalo infine il fatto che, trattandosi di un esercizio pubblico a carattere stagionale (estivo), lei sia stata licenziata proprio all’inizio della stagione turistica dove l’afflusso di avventori è presumibilmente maggiore.
Come già menzionato il mero tentativo di percepire indebitamente l’indennità di disoccupazione costituisce già un motivo di sospensione. Occorre pronunciare una sospensione del diritto all’indennità per ogni colpa, anche se si tratta di una semplice negligenza (colpa lieve).
Se l’assicurato ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’ID, l’organo esecutivo interessato esamina se occorre sporgere una denuncia penale in virtù dell’art. 105 o 106 LADI.
Considerato il fatto che la sospensione è stata ammortizzata retroattivamente ed ha generato una decisione di restituzione l’importo di CHF 565.10, corrispondente a 5 giorni per il periodo di controllo di gennaio 2024.
In virtù di quanto precede, l’opposizione del 01.07.2024 è respinta e la decisione del 24.06.2024 confermata.
L’assicurata è tenuta a rimborsare alla Cassa l’importo complessivo di CHF 565.10 (…)”
(cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.17)
1.9. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato anche questa seconda decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, nonché di “prendere in considerazione le circostanze particolari del caso e applicare il principio di proporzionalità” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.17). A sostegno della propria richiesta, la ricorrente si è così espressa:
" (…)
La decisione della Cassa si basa sull’errata interpretazione della mia presenza presso il Ristorante __________ di __________. Come dichiarato nelle mie precedenti comunicazioni, la mia presenza in quei giorni era dovuta esclusivamente a motivi personali e familiari, senza alcuna intenzione di svolgere un’attività lavorativa retribuita.
Non ho ricevuto alcun compenso per le mie attività svolte, e tali attività erano sporadiche, volontarie e occasionali. Non esisteva alcun contratto di lavoro o impegno formale con il ristorante.
La sospensione di 5 giorni appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla presunta colpa lieve. La mia azione non ha portato ad alcun beneficio economico indebito, e la valutazione della mia condotta come negligente è discutibile.
La decisione si basa su dichiarazioni non precise e su supposizioni non suffragate da prove concrete che dimostrino l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa continuativa e remunerata” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.17)
1.10. Nella sua risposta di causa del 3 aprile 2025, la Cassa chiede la reiezione del ricorso e rinvia alla propria decisione su opposizione (cfr. doc. III, inc. 38.2025.17).
1.11. Il 7 aprile 2024, il TCA ha trasmesso alla ricorrente le risposte di causa formulate dalla resistente (cfr. doc. IV inc. TCA 38.2025.17-18) ed ha assegnato ad entrambe le parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova.
Tale termine è scaduto infruttuosamente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse dalla medesima Cassa, su temi peraltro inizialmente oggetto di una singola decisione, che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro.
Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2025.17 e 38.2025.18 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto, oggetto delle decisioni su opposizione impugnate innanzi a questa Corte sono la restituzione delle prestazioni LADI che la Cassa imputa alla ricorrente di avere percepito a torto quali prestazioni LADI per i periodi di controllo giugno e luglio 2023 e la sospensione di 5 giorni inflittale.
Ogni altra questione, segnatamente relativa all’operato dell’URC, piuttosto che ad imprecisati errori “da parte della Cassa CO 1 nell’erogazione delle prestazioni” risulta dunque irricevibile.
2.3. Con riferimento, infine, a quanto fatto valere dalla ricorrente circa la propria buona fede e ad eventuali difficoltà finanziare nelle quali ella si verrebbe a trovare dovendo restituire quanto richiestole (cfr. supra consid. 1.6.), questa Corte rileva che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono.
Ora, per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le relative censure sollevate nell’impugnativa sono, pertanto, irricevibili e saranno esaminate nella eventuale procedura successiva relativa al condono.
nel merito
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno e luglio 2023 e l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni ex art. 31 cpv. 1 lett. e LADI.
2.5. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TF, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.7. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
L’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre il TF ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.
Il TF ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)
2.8. Per quanto riguarda le attività non remunerate, Boris Rubin (in Assurance-chômage et service public d’emploi, Schulthess Verlag, Zurigo, 2019, pag. 83) pone in evidenza quanto segue:
" Dès qu’il existe un contrat de travail (selon la présomption de l’art. 320 al. 2 CO) ou une activité indépendante qui, habituellement, serait rémunérée, un gain intermédiaire doit être pris en compte, à hauteur de la rémunération usuelle que le partenaire contractuel aurait dû verser pour le type de prestation accomplie (art. 24 al. 3 LACI). En revanche, aucun gain intermédiaire n’est imputable en cas: d’activité exercée à titre de pur hobby sans espoir d’en retirer une rémunération; de service rendu au sein de la famille ou entre amis, par pure complaisance ou à titre d’échange de bons procédés ; d’activité bénévole de peu d’importance ; d’activité associative prenant peu de temps et usuellement non rémunérée ; de bref essai de quelques heures destiné à évaluer les possibilités d’un engagement."
La nostra Alta Corte ha stabilito i criteri che consentono di determinare quando un’attività svolta a titolo benevolo o di favore debba essere considerata paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Ciò è il caso se, conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene normalmente versato un salario o una controprestazione (cfr. DLA 2000 n. 32 pag. 172 consid. 1c; STFA C 278/03 del 17 febbraio 2004 consid. 2.1.2; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003 consid. 3.2).
Al riguardo va ricordato che i principi che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere remunerate (cfr. DTF 120 V 519 consid. 4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.1).
A proposito di un’attività non remunerata, in una sentenza C 107/05 del 18 luglio 2006 l’Alta Corte, pronunciandosi sul caso di un’assicurata a beneficio delle indennità di disoccupazione che aveva annunciato alla Cassa un guadagno intermedio percepito grazie ad un’occupazione svolta nella misura del 30% presso la società del marito ma che, era poi emerso, lavorava anche volontariamente e senza remunerazione per la medesima società oltre alla percentuale di occupazione annunciata, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.
4.1 Dans l'arrêt cité par la juridiction cantonale (arrêt non publié K. du 28 février 1997, C 263/96), le Tribunal fédéral des assurances a retenu que les critères décisifs pour considérer qu'une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance devait être assimilée à un rapport de travail étaient au nombre de deux: d'une part, il importe de savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus. Ce n'est qu'en l'absence de ces deux conditions que le travail ou les services rendus seront considérés comme résultant d'actes de pure complaisance et que celui qui les accomplit n'entrera pas dans un rapport de travail (voir aussi DTA 2000 n° 32 p. 172 [arrêt X. du 11 janvier 2000, C 217/99]; arrêt K. non publié du 5 mars 1999, C 121/98). La Cour de céans a précisé au préalable que les principes posés par le législateur en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient être normalement rémunérés (ATF 120 V 519 consid. 4b/bb).
4.2 En l'occurrence, il faut admettre avec les premiers juges que l'activité déployée par F.________ au service de la société ne résultait pas d'actes de pure complaisance ou du bénévolat, mais relevait d'un rapport de travail. S'occupant de travaux de secrétariat, elle a accepté d'assister A.________ dans le cadre de la gestion de la société (courrier du prénommé parvenu à l'intimé le 15 avril 1998) en plus de son activité de 30 %. Elle assumait en outre régulièrement une présence dans les bureaux de la société lorsque la comptable ne pouvait assurer son temps de travail de trois jours par semaine, l'une ou l'autre étant en permanence présente durant les heures d'ouverture aux clients (courrier de la société à l'intimé du 15 juin 1998). Alors que la société se devait, notamment, de mettre à la disposition de la recourante les locaux et le matériel nécessaires à l'exécution de son travail, celle-ci s'était engagée à fournir les tâches susmentionnées; on doit dès lors admettre que la société et la recourante avaient des droits et obligations réciproques. Au regard des usages professionnels, il ne fait par ailleurs pas de doute que l'activité exercée par F.________ justifiait une rémunération, ce qui est déjà démontré par le fait qu'elle gagnait 1000 fr. par mois pour une partie des tâches exécutées (à 30 %). C'est en vain que la recourante invoque ici les règles sur la dissolution de la société simple en rapport avec sa relation de concubinage, puisque celles-ci sont applicables, selon les circonstances, aux prétentions que fait valoir un concubin à l'égard de l'autre dans le cadre de la dissolution de l'union libre (ATF 109 II 230) qui n'est pas en cause en l'espèce.
4.3 Dans ces circonstances, l'activité déployée par la recourante au service de la société doit être considérée comme une activité intermédiaire dépendante au sens de l'art. 24 LACI. Le fait qu'une partie du travail en cause n'a pas été rétribuée ne s'oppose pas à sa prise en compte à titre de gain intermédiaire; même en cas d'activité non rémunérée, il faut prendre en considération un gain conforme aux usages professionnels et locaux pour le travail effectué (cf. art. 24 al. 3 LACI) (DTA 2000 n° 32 p. 173 consid. 2b, déjà cité; voir aussi ATF 120 V 519 consid. 4b; arrêt H. du 5 août 2002, C 175/00, consid. 3.2.3 et arrêt non publié K. du 5 mars 1999, C 121/98). »
Cfr. anche le STCA 38.2021.22 del 27 settembre 2022.
2.9. A proposito della determinazione del tempo di lavoro, Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, ed. Schulthess 2014, pag. 268, n. 26 ad art. 24 LADI, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Détermination du temps de travail.
In “Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schulthess 2019 pag. 84, marg. 395, il medesimo autore ha indicato quanto segue:
" Lorsque l’horaire de travail n’est pas contrôlable, faute de renseignements suffisamment fiables de la part de l’assuré, la caisse sera en droit de présumer que celui-ci a travaillé à plein temps. Elle pourra lui imputer un gain correspondant. Cette présomption ne pourra toutefois s’appliquer que si la caisse a tenté au préalable de recueillir d’office les renseignements nécessaires et de recouper les informations obtenues.”
2.10. Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 della Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), al punto C134 (mantenuto invariato anche nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023) ha stabilito che:
" C134
Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per l’attività interessata. La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle associazioni professionali. Un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito. Nel caso di una rimunerazione non commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato. Può succedere che un assicurato, al fine di adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di «periodo di pratica» un’attività normale la cui rimunerazione non è conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo. Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario effettivamente versato.
Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)
DTFA C 308/02 del 27.7.2005 (Un‘attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali)
DTF 8C_774/2008 del 3.4.2009 (Anche se l’assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.11. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare.
Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015 consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).
B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 320, sottolinea che:
" (…)
76 Il y a violation de l’obligation de renseigner lorsque l’assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles d’avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s’abstient de répondre aux questions posées par l’ORP dans le cadre de ses attributions légales. (…)”
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni. Devono di conseguenza essere fornite tutte le indicazioni necessarie per valutare l’adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
A proposito dell'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza C 89/00 del 20 ottobre 2000, consid. 2a, la nostra Massima Istanza ha condiviso l'opinione del TCA che aveva confermato una sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. È quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione.
b) Anche la commisurazione della sanzione non appare criticabile. Basti pensare, come esattamente rilevato dal primo giudice, che il legislatore ha inasprito le sanzioni con la modifica legislativa entrata in vigore all'inizio del 1996, segnatamente che la durata massima della sospensione in caso di colpa lieve è stata aumentata da 10 a 15 giorni. Va inoltre rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento, senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 123 V 151 consid. 2). (…)"
In una sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, l’Alta Corte ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che durava già da circa due mesi.
Al riguardo B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 a pag. 320-321, rileva che:
" (…)
76 Il y a violation de l'obligation de renseigner lorsque l'assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles d'avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s'abstient de répondre aux questions posées par l'ORP dans le cadre de ses attributions légales. Les indications figurant sur les formules précitées sont des informations essentielles permettant d'indemniser l'assuré (v. les art. 23 et 29 OACI). Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes, indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (communication à la caisse d'une copie d'un contrat de travail sans indiquer de prise d'emploi dans les documents de contrôle: arrêt du 10 novembre 2010 [8C_457/2010]). Les questions auxquelles les assurés doivent répondre peuvent concerner des restrictions en matière d'aptitude au placement (art. 17 al. 1 let. c LACI), d'éventuelles périodes d'incapacité de travail (art. 28 LACI), l'exercice d'une activité rémunérée ou censée l'être (gain intermédiaire ou emploi convenable), la présence en Suisse (DTA 2004 p. 190; arrêt du 15 janvier 2004 [C 261/03]), un éventuel changement d'adresse, etc. Dans la LPGA, l'obligation de renseigner de façon complète et exacte est codifiée aux art. 28 al. 2, 29 al. 2, 31 al. 1 et 43.
(…).
78 Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210). Une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI ne peut être évitée que si l'assuré était de parfaite bonne foi. Cette jurisprudence semble ne pas s'accorder avec l'art. 20 let. f de la Convention OIT n° 168, qui présuppose une action ou une omission frauduleuse (v. N 11 ci-dessus), à savoir précisément le type de comportement réprimé par l'art. 30 al. 1 let. f LACI (arrêt du 9 mars 2012 [8C_225/2011]).”
Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.59 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2019.27 5 settembre 2019; STCA 38.2018.45 del 31 agosto 2018; STCA 38.2009 .79 del 23 novembre 2009; STCA 38.2007.74 del 13 febbraio 2008.
2.12. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72). Per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019.
La Tabella prevede una colpa da lieve a grave in caso un assicurato che ha fornito informazioni inveritiere o incomplete alla cassa (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.10.
2.13. Nella presente fattispecie, dalle carte formanti l’incarto emerge che RI 1 - cittadina __________ nata nel 1981 a beneficio di un permesso di dimora “B” - si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% dal 1° giugno 2023 dopo avere lavorato dal 1° luglio 2022 sino al 31 maggio 2023 in qualità di cameriera / “ausiliaria di sala” a tempo parziale (al 40%, pari a 16 ore settimanali), indeterminato, presso __________, nell’esercizio pubblico (in seguito: EP) Ristorante __________ (cfr. doc. 1, 2, 3 e 6). Lo stipendio, pari a fr. 3'500.- al mese secondo il contratto di lavoro in atti (cfr. doc. 5),veniva corrisposto alla dipendente in contanti (cfr. doc. 6).
Dall’ “attestato del datore di lavoro” è, invece, indicato che RI 1 era impiegata presso il Ristorante __________ a tempo pieno, e meglio nella misura di 42 ore settimanali (cfr. doc. 5).
Dagli atti emerge che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società è giunto al termine in conseguenza della disdetta intimata il 30 aprile 2023 dalla Sagl per la fine del mese successivo (cfr. doc. 4), per una “riorganizzazione personale”.
Nel modulo “indicazioni della persona assicurata” (IPA) per il mese di giugno 2023, la ricorrente ha indicato di non avere lavorato per nessun datore di lavoro (cfr. doc. 58.1.).
Analogamente ha provveduto per il mese di luglio 2023 (cfr. doc. 58.2.).
Per quanto attiene, invece, al mese di agosto, ella ha annunciato l’attività svolta presso il ristorante __________ nei (soli) giorni del 6 e del 7 agosto 2023 (cfr. doc. 58.3.). Sempre per agosto 2023 è anche stato versato agli atti il relativo attestato di guadagno intermedio sottoscritto dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 60.1.)
Il 26 luglio 2023, la Cassa ha comunicato alla ricorrente le principali condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione (IDI), informandola, in particolare, del fatto che, a fronte di un guadagno assicurato pari a fr. 3'500.-, l’indennità giornaliera veniva fissata in fr. 129.05 lordi e l’indennità mensile media in fr. 2'800.40 (cfr. doc. 7).
Contestualmente, la Cassa ha invitato la ricorrente a produrre il “modulo Attestato di guadagno intermedio del mese di giugno 2023, compilato dal datore di lavoro” (cfr. doc. 8).
Con mail del 2 agosto 2023, RI 1 ha comunicato alla Cassa “che durante il mese di giugno non ho fatto il guadagno intermedio” (cfr. doc. 10).
Da uno scambio di mail in atti risulta che __________, allora collocatrice della ricorrente presso URC, in data 12 luglio 2023 ha comunicato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro quanto segue:
" (…) ogni sera in settimana in estate esco a fare il mio consueto giro in bicicletta come anche di domenica mattina. Faccio notare che anch’io sono domiciliata a __________.
Per rientrare a casa attraverso il nucleo di . Inevitabilmente passo davanti ai ristoranti e di conseguenza anche davanti all’. Quindi nelle seguenti occasioni ho visto l’assicurata lavorare presso il ristorante __________ e nello specifico:
Prima volta, domenica 25.06.2023 ore 11:30 – stava uscendo dal ristorante e con vassoio in mano e si recava nella terrazza (vestita di giallo). Segnalazione fatta alla Cassa CO 1.
" Ovviamente dopo averla vista la prima volta, ogni volta che passavo in bici davanti al ristorante, prestavo maggior attenzione.
Lunedi 26.06.2023 ca. alla stessa ora – stava sistemando lavagna menu del ristorante
Domenica 03.07.2023 ore 10:30: l’assicurata era all’interno del ristorante dietro al bancone
Ieri ore 20:00 – usciva dal ristorante e si recava sulla terrazza (vestita di bianco)
Tutt’oggi il ristorante non ha fornito alcun formulario “attestato di guadagno intermedio” alla Cassa CO 1
Pertanto vi invito a voler procedere con i dovuti accertamenti.”
(cfr. doc. 11)
Dagli atti emerge che la ricorrente e la __________ hanno, poi, sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, con valenza dal 18 settembre 2023, con orario variabile (cfr. doc. 14).
Dal Rapporto dell’Ufficio ispettorato del lavoro del 18 dicembre 2023 risulta che il 12 luglio precedente erano stati avviati degli accertamenti nei confronti della ricorrente, la cui presenza presso il ristorante è stata, in aggiunta a quanto precede, rilevata il 20 luglio 2023, mentre la medesima era intenta a fare le “pulizie”.
Il 21 settembre 2023 è stato fatto un controllo presso il Ristorante __________, nel corso del quale è stato sentito __________, indicato quale titolare dell’EP.
Dal modulo “LLN Controllo ispettivo” del 21 settembre 2023 risulta che, __________ ha dichiarato e sottoscritto quanto segue:
" (…) La mia compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel corso dei mesi di giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato durante il servizio ai tavoli ed alla cassa.” (cfr. doc. 19)
In relazione a tale attività svolta presso il ristorante __________ in giugno e luglio 2023, la Cassa ha chiesto in data 10 gennaio 2024 alla __________ di trasmettere il modulo “Attestato di guadagno intermedio” per quei due mesi (cfr. doc. 20).
In assenza di un riscontro in tale senso, la società è stata sollecitata a provvedere come richiesto il 26 gennaio 2024 (cfr. doc. 22).
Nuovamente rimasta senza risposta da parte della società, in data 26 gennaio 2024 la Cassa ha chiesto alla ricorrente a “contattare personalmente il datore di lavoro, invitandolo a rispondere entro una settimana alla (…) richiesta di documentazione” (cfr. doc. 23).
Il 18 gennaio 2024, la ricorrente ha sottoscritto con la __________ un contratto di lavoro a tempo pieno dal 1° marzo successivo (cfr. doc. 24).
Con mail ha comunicato alla Cassa che “Come si può vedere dalla vostra documentazione la signora RI 1 nei mesi di giugno e luglio 2023 non ha fatto da noi il lavoro ridotto” (cfr. doc. 27).
Alla luce della discrepanza tra tale dichiarazione e quanto emerge dalla segnalazione della Sezione del lavoro (cfr. supra) il 9 febbraio 2024 la Cassa ha nuovamente sollecitato alla __________ la trasmissione degli attestati di guadagno intermedio per giugno e luglio 2023 (cfr. doc. 28).
In assenza di riscontro, la società è stata un’altra volta invitata a procedervi il 27 febbraio 2024 (cfr. doc. 29), data in cui alla ricorrente è stato chiesto di attivarsi presso il datore di lavoro (cfr. doc. 30).
Con scritto di data non precisata, la __________ ha comunicato alla Cassa che:
" (…) Il Ristorante __________ conferma che la signora RI 1 non ha lavorato presso il nostro ristorante nei mesi di giugno e luglio. Abbiamo visto la lettera del ufficio del ispettorato ed confermiamo che la signora non ha lavorato nel nostro ristorante. Quanto e stato scritto su essa non conferma la vostra acusa. Questo e ennesima volta che vi confermiamo che la signora RI 1 ha comunicato il suo percorso lavorativo solo nel mese di settembre.”
(cfr. doc. 31, rammentato che in realtà, presso quello stesso EP la ricorrente aveva già lavorato dal 2022; cfr. supra).
Il 21 marzo 2024, quindi la Cassa si è rivolta all’assicurata:
" (…) a seguito di una segnalazione giunta nei nostri uffici, lei ha svolto un’attività presso il ristorante __________, __________. Nel corso del controllo ispettivo del 21.09.2023, il signor _______, suo compagno, dichiarava: “la mia compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel coro dei mesi di giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato con il servizio ai tavoli ed alla cassa”.
Con dichiarazione da noi ricevuta il 05.03.2024, in totale contraddizione con quanto sopra riportato, il gerente __________ della __________, afferma che nei mesi di giugno e luglio 2023 lei non ha prestato servizio.
La invitiamo a volerci comunicare, entro e non oltre il 31.03.2024, i giorni e le date esatte da lei prestate nei mesi di giugno e luglio 2023.” (cfr. doc. 32)
Con scritto non datato, RI 1 ha risposto alla Cassa come segue:
" (…) confermo di non aver avuto nessun tipo di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2023, in diverse occasioni sono venuta a mangiare con il mio figlio __________ __________.2020 al ristorante __________. In qui giorni abbiamo consumato diversi pasti. Siccome il menu concordato era molto economico per me e mio figlio mi sono sentita in dovere in alcune occasioni di aiutare il mio compagno a sbarazzare i piatti che abbiamo consumato io e mio figlio. Trovo ingiusto dover giustificare un comportamento che ogni persona avrebbe fatto al posto mio. Anche il fatto di dover giustificare che il mio compagno mi chiede di portare un conto, mentre scambia due chiacchiere con mio figlio. Adesso spero che la cosa sia chiarita.” (cfr. doc. 33)
Con decisione del 24 giugno 2024, la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni LADI percepite per i giorni in cui è stata vista presso il ristorante __________ dalla propria collocatrice, rispettivamente, dall’Ispettorato, sulla base di un orario di lavoro pari a 5 ore al giorno.
Per giugno 2023, quindi, è stato computato un guadagno intermedio di fr. 358.- (fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore settimanali) x 2 giorni (25 e 26 giugno 2023)).
Per luglio 2023, il guadagno ipotetico è, invece, stato calcolato in fr. 537.- (fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore settimanali) x 3 giorni), per un totale sui due mesi di fr. 895.-.
Dai conteggi mensili rielaborati dalla Cassa sulla base di quanto precede risulta che, a fronte dei guadagni intermedi suindicati, è stato chiesto il rimborso di fr. 257.65 per il mese di giugno 2023 e di fr. 388.05 per luglio 2023 (cfr. doc. 71.1 – 71.2.), per totali fr. 645.70.
A questi, l’amministrazione ha aggiunto la restituzione di fr. 565.10, ritenuto che l’assicurata è stata sospesa per 5 giorni dal diritto alle IDI, ma “la sospensione non può essere ammortizzata e deve pertanto essere richiesta la restituzione delle indennità equivalenti”, ritenuto che dal 29 febbraio 2024 l’assicurata si era disiscritta dal sistema COLSTA (cfr. doc. 36).
La Cassa ha considerato le motivazioni espresse dall’assicurata a luglio 2024, nel ricorso e nella replica presentati da RI 1 innanzi al TCA nell’ambito di un diverso procedimento (cfr. supra consid. 1.3.), come opposizione alla decisione del 24 giugno 2024.
Il 12 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto al gerente della __________, e per essa al gerente, __________, una serie di domande alle quali l’interessato ha dato seguito, dopo svariati solleciti e pretendendo di avervi proceduto prima via mail, solamente dopo che la società è stata segnalata alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 61-65). Queste le risposte infine fornite dalla Sagl:
" (…)
No. Non è impiegato della società.
Nessuna, vedi risposta 1.
Economista aziendale SUP.
Non abbiamo un organigramma vista la piccola dimensione dell’azienda.
Il sig. __________, cittadino svizzero nato il ________.1975.
Dal signor __________
Sì, dopo l’01.06.2024.
Alleghiamo la tabella dei giorni e ore lavorato per l’anno 2024.”
(cfr. doc. 61 e 66)
Con mail del 3 febbraio 2025, il responsabile del centro di competenze della Cassa ha posto a __________ i quesiti seguenti:
" (…)
Quanti dipendenti ha la società __________?
Attualmente la società non impiega nessun dipendente.
Il sig. __________ ha una procura per poter firmare i documenti in rappresentanza della società?
Sì, ha la procura per firmare.
È possibile avere la tabella dei giorni lavorati dalla dipendente RI 1?
Sono già stati inviati allegati alla nostra lettera
Ci può fornire la contabilità completa per gli anni 2022 e 2023?
Mi spiace ma non forniamo la contabilità della nostra società. Non ci sono motivi validi per divulgare queste informazioni.” (cfr. doc. 67-68)
Con mail del 6 febbraio 2025, la Cassa ha indicato a __________ quanto segue:
" (…) in merito ai giorni lavorati, mi scusi la svista, non ho indicato che la richiesta era per i mesi di giugno e luglio 2023 non 2024.”
(cfr. doc. 69)
Questo il riscontro del gerente della Sagl:
" (…) in base alla sua richiesta non mi risulta per i mesi da lei indicati un’attività lavorativa. Non ho quindi un documento con le ore. (…)” (cfr. doc. 70)
La Cassa di è poi espressa con le decisioni su opposizione del 5 e del 7 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.5. e 1.8.).
2.14. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che, nel principio, l’operato dall’amministrazione che ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI percepite indebitamente da RI 1 per giugno e luglio 2023 deve essere tutelato.
Alla luce di quanto emerge dagli atti, infatti, è a ragione che la Cassa ha ritenuto che, quantomeno, nei giorni in cui la sua presenza è stata riscontrata presso il Ristorante __________, dalla precedente collocatrice URC e/o dall’Ispettorato, ella abbia a tutti gli effetti prestato l’attività lavorativa. Attività lavorativa presso quel medesimo EP in cui, del resto, RI 1 aveva prestato il proprio operato sino a maggio 2023 per poi riesservi attiva a tutti gli effetti da agosto 2023.
Al di là delle discordanti e contrastati dichiarazioni rilasciate tanto dalla ricorrente, quanto dalla società, e per essa dal suo compagno che gestisce il Ristorante __________ - ricordato che nel settore delle assicurazioni sociali vige il criterio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – risulta, infatti, che RI 1 fosse operativa presso l’EP almeno per cinque giorni tra giugno e luglio 2023.
Non solo ella è stata vista dall’allora sua collocatrice che l’ha poi segnalata all’Ispettorato mentre svolgeva delle funzioni da dipendente, ma la sua presenza è stata riportata anche dai collaboratori di quest’ultimo.
Del resto, in un primo momento, anche il compagno della ricorrente ha dichiarato e sottoscritto che “La mia compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel corso dei mesi di giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato durante il servizio ai tavoli ed alla cassa” (cfr. supra consid. 2.13. e doc. 19). Attività, quelle indicate dal compagno, che collimano peraltro con quanto la collocatrice ha visto RI 1 fare in occasione dei suoi passaggi davanti all’EP.
È vero che l’uomo, interpellato successivamente dalla Cassa, ha poi cambiato versione, negando ripetutamente che la compagna abbia lavorato nei mesi di giugno e luglio 2023.
Tali ultime dichiarazioni, però non possono essere seguite, nella misura in cui, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Il TCA evidenzia, del resto, come, in buona sostanza, innanzi a questa Corte, già in sede di replica per quanto attiene all’inc. TCA 38.2024.31, la ricorrente – dopo avere inizialmente riferito che in giugno e luglio 2023, si era limitata a sparecchiare i piatti che lei ed il figlio aveva utilizzato per mangiare presso il Ristorante __________ ed a consegnare un conto (cfr. supra consid. 2.13 e doc. 33) - abbia ammesso di essere stata operativa per qualche giorno, tra giugno e luglio 2023, presso il Ristorante __________, limitandosi, semmai e nel contestare l’ordine di restituzione, a far valere che ciò sarebbe avvenuto a titolo gratuito, senza retribuzione, e meglio:
“Le mie attività presso il ristorante __________, di proprietà della __________ dove il mio compagno __________ lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare.” (cfr. supra consid. 1.3.);
“Nonostante la mia presenza presso il ristorante nei giorni specificati (25.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023), segnalate dalla mia collocatrice URC __________ non ho percepito alcun compenso per tali attività e non ritengo che tali episodi possano essere classificati come impiego retribuito” (cfr. supra consid. 1.3.);
“(…) assenza di un reale vantaggio economico derivante dalla mia presenza sporadica presso il ristorante” (cfr. supra consid. 1.3.);
“(…) presso il Ristorante __________ di __________ (…) la mia presenza in quei giorni era dovuta esclusivamente a motivi personali e familiari, senza alcuna intenzione di svolgere un’attività lavorativa retribuita.
(…) Non ho ricevuto alcun compenso per le mie attività svolte, e tali attività erano sporadiche, volontarie e occasionali. Non esisteva alcun contratto di lavoro o impegno formale con il ristorante.” (cfr. supra consid. 1.9.).
Ora, anche nell’eventualità in cui l’attività svolta da RI 1 tra giugno e luglio 2023 fosse stata prestata a titolo gratuito (rammentato che quando ciò non era il caso ed ella si trovava a tutti gli effetti alle dipendenze della società ella veniva salariata in contanti), considerato che la medesima è stata vista servire ai tavoli, stare alla cassa, scrivere il menu sulla lavagna, fare le pulizie e quindi svolgere mansioni per le quale nel ramo della ristorazione viene normalmente versato un salario, essa è comunque paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 10 LADI (cfr. supra consid. 2.8. ed in particolare la STF C 107/05 del 18 luglio 2006, consid. 4.1. “(…) d'une part, il importe de savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus”).
E questo che sussista, o meno, un contratto di lavoro cartaceo.
In concreto, infatti, quanto svolto dalla ricorrente presso l’EP non può essere considerata come una mera attività svolta a titolo benevolo.
Ne consegue, quindi, che l’attività svolta da RI 1 presso il Ristorante __________ tra giugno e luglio 2023 doveva essere considerata nell’ambito del guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI, secondo il guadagno conforme agli usi professionali e locali la professione esercitata dall’assicurata (cfr. STF C 107/05 del 18 luglio 2006 citata al consid. 2.8.).
Al riguardo questa Corte ribadisce, infatti, che i principi che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere remunerate (cfr. supra consid. 2.8.; DTF 120 V 519 consid. 4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.1).
A proposito della determinazione del tempo di lavoro, il TCA rileva che a giusta ragione la Cassa, dopo aver a più riprese vanamente tentato di ottenere il dettaglio delle ore di lavoro effettivamente svolte RI 1 nel periodo oggetto della presente vertenza, rivolgendosi sia alla medesima, che alla __________, ha tenuto conto di un’occupazione svolta a tempo pieno quantomeno per i giorni nei quali la sua presenza presso l’EP è stata osservata tanto dalla collocatrice quanto dall’Ispettorato (cfr. in tal senso supra consid. 2.9).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente, nei mesi di giugno e luglio 2023, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui parzialmente non aveva oggettivamente diritto, visto che nei relativi calcoli non erano stati conteggiati (la Cassa essendo all’oscuro dell’attività svolta da RI 1) i guadagni intermedi che le andavano imputati in relazione all’attività che la medesima ha svolto presso il Ristorante __________.
In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per l’arco di tempo giugno-luglio 2023.
L’attività svolta presso il Ristorante __________ costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito all’entità delle indennità di disoccupazione spettanti all’insorgente.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante l’arco di tempo giugno-luglio 2023 (cfr. supra consid. 2.5.; STCA 38.2019.45 del 27 aprile 2020; STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018; STCA 38.2017.37 del 25 ottobre 2017; STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio STF 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.15. Nel suo principio, anche la sospensione dal diritto alle prestazioni LADI è corretta. Al riguardo, questa Corte rileva che, come visto al consid. 2.13., nel compilare i formulari “informazioni sulla persona assicurata” relativi a giugno e luglio 2023 ha risposto “no” alla domanda (univoca), volta a sapere se “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”, allorquando, come indicato al considerando precedente, ella era invece attiva presso il Ristorante __________.
L’assicurata, così facendo, ha violato il suo obbligo di informare secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI ed il suo comportamento deve essere sanzionato.
Secondo il TCA, la durata della sospensione inflitta a RI 1 e quindi l’entità della sanzione, corrisponde, come visto (cfr. supra consid. 2.12.) ad una colpa comunque lieve, come preteso dalla ricorrente, e non presta, quindi, fianco a critiche né lede il principio di proporzionalità.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 3; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.16. Le due decisioni su opposizione impugnate dalla ricorrente davanti a questa Corte devono, quindi, essere confermate nel loro principio.
2.17. A proposito, invece, dell’importo da restituire e della sua correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa, con decisione su opposizione del 5 marzo 2025, ha chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. “2'611.-” per quanto attiene alle prestazioni indebitamente percepite, e con decisione su opposizione del 7 marzo 2025, di fr. 565.10 in relazione alla sospensione inflittale, allorquando, in prima battuta, con decisione del 24 giugno 2024, aveva ordinato a RI 1 la restituzione di complessivi fr. 1'210.80.
Avuto riguardo al primo importo pari a fr. 2'611.-, questa Corte rileva che esso non è di tutta evidenza corretto ed è molto verosimilmente frutto di un errato copia e incolla da parte della stessa Cassa dalla decisione su opposizione resa nei confronti della medesima ricorrente il 28 maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Ciò premesso, il TCA rileva che, in ogni caso, dalla decisione su opposizione del 5 marzo 2025 non emerge a quanto dovrebbe ammontare quanto chiesto in restituzione dalla Cassa a titolo di prestazioni indebitamente ricevute da RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2023.
Gli unici dati reperibili nella contestata decisione su opposizione riguardano, infatti, i guadagni intermedi imputati alla ricorrente per i giorni di presenza presso il Ristorante __________, ove peraltro sono erroneamente indicate 5 ore di lavoro quotidiano a fronte di un GI poi calcolato sulla base di 8.4 ore lavorative, pari ad un lavoro quotidiano a tempo pieno sulla base delle 42 ore settimanali lavorative. Guadagni intermedi che, pure, indicano erroneamente, per il mese di giugno 2023, l’ammontare di fr. 3'258.-, anziché di fr. 358.-.
I conteggi in atti, sostituitivi di quelli elaborati nel 2023, d’altra parte, sono peraltro successivi alla decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.13.).
Gli atti devono, pertanto, essere ritrasmessi alla Cassa affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo chiesto in restituzione in relazione a quanto percepito indebitamente da RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2023.
Per quanto attiene al secondo importo chiesto in restituzione, la Cassa ha indicato che “tale restituzione è stata ammortizzata retroattivamente ed ha generato una decisione di restituzione l’importo di CHF 565.10, corrispondente a 5 giorni per il periodo di controllo di gennaio 2024.” (cfr. supra consid. 1.8).
In concreto, dal conteggio in atti, datato 14 febbraio 2024 e riferito al mese di gennaio 2024, risulta che 5 giorni di sospensione siano già stati ammortati/imputati e le prestazioni per quel mese conseguentemente ridotte, avendo la Cassa tenuto conto di soli 15.7 giorni indennizzabili (cfr. doc. 71.8).
Dal conteggio poi elaborato dalla Cassa il 25 giugno 2024, risulta, poi, che l’amministrazione è computato altri 5 giorni di sospensione, tenendo in considerazione per l’erogazione delle prestazioni 10.7 giorni indennizzabili per gennaio 2024 (cfr. doc. 71.8).
Non è, quindi, chiaro se della sospensione di 5 giorni inflitta alla ricorrente l’amministrazione aveva già tenuto conto nella diminuita erogazione delle prestazioni LADI per gennaio 2024.
Anche su questo punto, gli atti sono ritornati alla Cassa affinché emetta una nuova decisione.
2.18. In esito a quanto sopra, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e le decisioni su reclamo sono annullate unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo chiesto in restituzione.
2.19. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 38.2025.17 e 38.2025.18 sono congiunte.
I ricorsi sono parzialmente accolti.
§ Le decisioni su opposizione del 5 e del 7 marzo 2025 sono
annullate limitatamente all’importo chiesto in restituzione.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto indicato al consid. 2.17.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti