Raccomandata
Incarto n. 38.2024.8
CL/gm
Lugano 29 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 12) con la quale RI 1 è stata sospesa per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato “senza un valido motivo, l’occupazione assegnatale dall’URC il 24 agosto 2023, come impiegata specializzata in contabilità, presso la __________, a tempo pieno, di durata indeterminata e libera da subito” (cfr. all. 1 a doc. III).
In particolare, nel proprio provvedimento del 20 dicembre 2023, l’amministrazione ha, dapprima, rilevato quanto segue:
" (…) La signora RI 1 ha usufruito di giorni esenti dall’obbligo di controllo dal 21 agosto al 31 agosto 2023.
Il 24 agosto 2023 alla signora RI 1 è stato assegnato un posto di lavoro presso l’azienda __________, libero da subito, a tempo pieno, di durata indeterminata come impiegata specializzata in contabilità. Sul precitato documento era precisata la modalità di candidatura, ovvero inviando i documenti di candidatura tramite posta elettronica.
Mediante il formulario esito della candidatura ad un posto di lavoro compilato dal datore di lavoro il 31 agosto 2023, il signor __________ della __________ ha indicato che “La candidata non ha mai preso contatto con noi”. Dal canto suo l’assicurata il 15 settembre 2023, con il formulario esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro, ha riferito di non essere stata assunta in quanto avrebbe “telefonato ma non ho ricevuto risposta, né richiamato” (…)”.
La Sezione del lavoro ha poi stabilito che:
" (…) il comportamento della signora RI 1, che non ha contattato immediatamente il datore di lavoro al suo rientro dalle vacanze è assimilabile al rifiuto di un’occupazione adeguata. (…) L’assicurata, rientrata dalle vacanze avrebbe dovuto controllare la posta, considerato che ella, controllando la disoccupazione, di regola, deva poter essere contattata entro 1 giorno dal servizio competente (art. 21 cpv. 1 OADI). Pertanto, al termine delle vacanze avrebbe dovuto controllare subito la posta, dovendosi rendere reperibile per l’URC entro 1 giorno. Non avendolo fatto ella con il suo comportamento (non controllando la posta e di conseguenza non contattando immediatamente il datore di lavoro) ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato diversamente (…).
Riguardo al fatto che l’assicurata riteneva di non avere le competenze per svolgere il lavoro, non merita tutela considerato che il datore di lavoro con le risposte del 3 ottobre 2023, ha affermato che vista la formazione e l’esperienza della medesima come aiuto contabile, ella era “potenzialmente in linea con la posizione. Il profilo personale sarebbe stato approfondito in sede di colloquio”.
Inoltre (…) non è peraltro determinante il fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato l’assunzione per altri motivi, costituendo il comportamento dell’assicurata una concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro (cfr. STF 8C_487/2007 consid. 4.1. e 4.2.).
Il desiderio dell’assicurata di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non può tuttavia essere tutelato, considerato che l’impiego offerto adempie i presupposti dell’art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale aspetto nell’ambito dell’adeguatezza dell’occupazione offerta.
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo, in particolare, valere quanto segue:
" (…) Non ho mai chiesto che venissero ritirati tutti i giorni di sospensione ma (…) io continuo a non essere d’accordo sulla colpa grave e su tanti altri “art” e “cpv”. (…) Il mio problema non sono le persone, ma chi non sa fare il suo lavoro con una certa morale e dignità. Io mi ritrovo disoccupata ma ci metto la mano sul fuoco che farei un lavoro migliore della metà di chi ha un posto in Cantone. (…)
Siamo in migliaia a chiedere di rivedere queste cavolo di leggi scritto nell’83 quando il TOTALE dei disoccupati ticinesi era di 1'953 persone.
(…) In vacanza arriva un’assegnazione di un posto di lavoro per un’azienda discutibile già solo da come si presentava online.
Specifico ancora una volta che avevo già la data di inizio della scuola. Io era già pronta a uscire dalla disoccupazione, non avrei mollato tutto per un lavoro di quel genere. Questo non è “un rifiuto di un’occupazione adeguata”, questo è voler rovinare il futuro a qualcuno. Avrei mollato tutto per un lavoro che fosse adatto alle mie competenze, con un salario adeguato, con dei compiti e delle mansioni adatti al mio modo di lavorare, e che fosse più allettante di una scuola alberghiera privata con un diploma simile al mio ma con un valore più alto, rapporto a ciò che avrei dovuto fare.
Allego alla presente anche il mio CV (…) e capirete voi stessi che sulla base delle mie competenze, non sono specializzata in contabilità. Sono un’ottima centralinista, segretaria assistente. Sono competente in ciò che faccio e ho sempre detto alla mia consulente che non avrei accettato lavoro, anche se ben pagati, che però vanno a minare le conoscenze e ridurre la possibilità di carriera. Purtroppo io e la contabilità non siamo mai andate d’accordo. È anche questo motivo di sospensione? Non credo dato che, sempre alla consulente, dissi che AVREI preferito un lavoro che avesse meno a che fare con la contabilità e più con mansioni simili al lavoro svolto presso __________. (…)
Vero anche che le mie competenze contabili sarebbe state eventualmente valutate in sede di colloquio, ma questo non cambia il fatto che la notifica mi è arrivata esclusivamente per posta, durante le ferie, e soprattutto non l’ultimo giorno di ferie, ma quando mancava ancora una settimana al rientro escludendo la domenica.
In seguito il posto è stato assegnato già ad inizio settembre per l’11 settembre come data di inizio. Io tutto questo continuo tutt’ora a trovarlo assurdo. Mi fosse stata inviata in cc un’e-mail avrei alzato le mani ma qua stiamo esagerando. Capisco i 5 giorni per capriccio così imparo a non aprire la posta al rientro, ma mettermi della situazione di avere indietro affitto, tasse, telefono e tutto il resto perché tutto quello che viene fatto è consultare un sito cercando per parole.
Aggiungo, Job room non è altro che un sistema utile a chi fa il consulente, non a noi che cerchiamo lavoro.
Il mio “prima possibile” era ben definito. Secondo quell’altro adorabile articolo (16-17) se non erro che recita “l’assicurato deve fare tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione" era in linea. Non so in che lingua dirlo ma avevo già l’iscrizione pagata, avevo già un periodo di inizio. Non ancora la data ma si sapeva già che sarebbe iniziata tra settembre e ottobre. Era però chiaro che nel momento in cui avrei iniziato la scuola, avrei chiuso la disoccupazione, o, in caso di rifiuto della borsa di studio, valutato la percentuale. Non avendo mami e papi, non riuscendo mai a risparmiare guadagnando massimo 3'000.- e dovendo badare da sola a me stessa, sinceramente non ci ho visto nulla di assurdo nel percepire la disoccupazione per trovare un lavoro estivo con cui mettere qualcosa da parte in vista degli studi. La volta prima che usufruii del servizio di disoccupazione, in tre mesi mi sono trovata un posto in __________ da sola, con le mie competenze. Il contratto era determinato ma io ho chiuso direttamente il tutto, sicura delle mie capacità. Da quattro mesi sono rimasta un anno. E non grazie all'assegnazione di un posto di lavoro. Non capisco cosa non sia chiaro e cosa di tutta questa situazione cozza con gli articoli menzionati. Facile avere le paginone piene di articoli "interpretabili”. lo ho sempre avuto a mente la LADI, so come aprire una pagina internet e cercare informazioni, per fortuna. (…) Sta di fatto che poi torno dalle ferie e succede quanto poi è successo, per mia negligenza sì, ma anche per accanimento.
Le ricerche sono pure arrivate in ritardo quel mese, proprio perché emotivamente ero del tutto instabile ed ho gestito male il tutto. Ho cercato durante il colloquio successivo di spiegare che c'è stata confusione, con la totale tranquillità di chi sa di aver fatto un errore ma che sta già rimediando. La faccia della consulente era già "si, certo. Il famoso cane che mangia i compiti”.
Che questo basti o meno, io ho utilizzato la sincerità per uscire da questa situazione fin dal principio. Ho ammesso e ammetto di aver sbagliato e oggi mi ritrovo con un totale di due stipendi in meno perché la signora in questione si è divertita anche a schiacciare sui miei tasti dolenti, nonostante io stessi cercando di fare del mio meglio per migliorare la mia situazione. Tra marzo e settembre : J'ai amélioré mon français, écrit et parlé, en autodidacte. Je pense que je suis passé d'un niveau A1 à un A2. Gli accenti lo ammetto me li ha corretti Word.
Visto l'imminente inizio della scuola a __________, non mi aspettavo sicuramente l'assegnazione (ricordiamo, entro 24 ore, mentre ero in ferie per la prima volta in tutto l'anno) ad un posto al 100% indeterminato a partire da immediatamente. lo continuo a non capire proprio il senso di tutto questo.
Non dico di essere speciale e di poter eludere le leggi ma la mia situazione era chiara fin a quando all'__________ non mi hanno rinnovato il contratto solo ed esclusivamente perché volevo e dovevo studiare. Per me, per il mio futuro e per le mie tasche. Il mio allora capo (il Signor __________ per cui nutro profonda stima tutt'oggi), mi ha congedata quasi con tristezza. Lo cito solo perché so di aver fatto un buon lavoro. Ero e sono determinata. (…)
Lavorare per un'azienda che tratta plastiche e petrolio per me è l’equivalente di mettermi alla mercé di signori di mezza età con una vita matrimoniale spenta.
Purtroppo non riesco a fare a meno del sarcasmo, tutto questo mi sembra un circo ed ora sto pregando che almeno il tribunale cantonale delle assicurazioni non sia parte di questo circo. (…)
A quest'ora oggi avrei dato gli esami, fra un mese/due sarei stata su un volo __________ a servire anche voi.
Sono ovviamente pronta a sostenere tutto quanto detto con prove e mezzi vari, e se necessario con un incontro individuale di persona. (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28 febbraio 2023, la Sezione del lavoro si riconferma nella propria decisione su opposizione, propone di respingere il ricorso ed osserva che, sostanzialmente, in sede ricorsuale RI 1 “ribadisce (…) quanto indicato nei suoi precedenti scritti (…) e non porta dunque argomenti nuovi”. L’amministrazione rileva, in particolare, quanto segue:
" (…) l’inizio della scuola non era certo, ma esso dipendeva dall’esito della decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio, come peraltro dichiarato dall’assicurata stessa in occasione del colloquio di consulenza del 15 settembre 2023 (…). Non essendo stata accolta la domanda volta all’ottenimento della borsa di studio, la signora RI 1 ha dunque rinunciato ad iniziare la formazione. Vista l’incertezza dell’ottenimento della borsa di studio, l’insorgente, in ossequio all’obbligo di diminuire il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 17 LADI), avrebbe dovuto senza indugio accettare l’occupazione assegnata. In merito all’affermazione relativa al fatto ch’ella non aveva le competenze contabili corrispondenti ai requisiti richiesti dal potenziale datore di lavoro, si ribadisce che essa non merita tutela in quanto il datore di lavoro ha asserito che l’assicurata possedendo “una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione”. Di conseguenza, l’occupazione proposta non era inadeguata dal profilo delle capacità della ricorrente conformemente all’art. 16 lett. b LADI (per un caso analogo: cfr. STCA del 29 gennaio 2024, inc. 38.2023.63 consid. 2.11 e riferimenti ivi citati non ancora cresciuta in giudicato)” (cfr. doc. VI).
1.4. Con replica del 4 marzo 2024, la ricorrente osserva quanto segue:
" (…) gli allegati raccontano la storia parallela a questa che è la richiesta di aiuto allo studio. Anche lì una barzelletta. (…) Ad agosto/settembre quando ho ricevuto il primo no dalla borsa di studio mi sono subito mobilitata per trovare una soluzione con quello che avevo. Mio padre si era dichiarato disposto eventualmente ad aiutarmi anch’esso con le sue disponibilità, che non erano chissà che ma essendo un ex tossicodipendente assente per tutta la mia adolescenza, causa dei problemi economici di mia madre e poi miei, cerca da dieci anni di recuperare come può. Ed io sono stata ben disposta ad accettare.
Inizio a fare due calcoli e come vede, avevo la possibilità di pagare in rate (cosa che con la borsa di studio non avrei fatto, chiaramente) e ho deciso sia per un ricorso contro la decisione dell’ufficio aiuto allo studio, sia di continuare nonostante tutto su questa strada, che ormai era già stata decisa a gennaio 2023.
(…) Inoltre la mia “rinuncia” (che è in realtà una posticipazione dell’iscrizione a febbraio 2024) è avvenuta solo in un secondo momento, quando ho capito che questa situazione non si sarebbe risolta molto facilmente.
Come già ho detto molteplici volte, in ufficio non ci volevo tornare eppure, eccoci ad oggi, che ho dovuto di nuovo chinare la testa per non dire tutta la schiena. FINALMENTE l’Ufficio regionale di collocamento fa il suo lavoro e grazie al nuovo consulente troviamo diverse “assegnazioni” interessanti, inerenti le mie competenze. Mi impegno e mando una candidatura fatta bene per __________, il sindacato. Mi chiamano, fissiamo un colloquio, due ore dopo di esso mi hanno telefonata per comunicarmi la mia assunzione. Sono in gamba ed ho sempre saputo di esserlo.” (cfr. doc. VIII)
1.5. In sede di duplica (trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 9 aprile 2024; cfr. doc. XI), la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto già indicato nella propria risposta di causa (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante presso __________, a mente dell’amministrazione parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, l’Alta Corte ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il Tribunale federale ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In un giudizio STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007, l’Alta Corte, nel caso di un assicurato che, addormentatosi, non si era poi presentato al colloquio relativo ad un impiego assegnatogli e che era stato sanzionato con una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere contribuito alla mancata conclusione di un contratto di lavoro, ha confermato che determinante in ragione dell’obbligo di ridurre il danno incombentegli è il comportamento dell’assicurato che in concreto ha pregiudicato una sua possibile assunzione e questo a prescindere dalle valutazioni da parte dell’eventuale datore di lavoro, e meglio come segue:
" 4.2 Sämtliche Einwendungen des Beschwerdeführers vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
Er macht geltend, ob ihn die Firma Y.________ überhaupt eingestellt hätte, hänge nicht nur von seinem persönlichen Erscheinen ab. Im Vordergrund stehe bei einer Selektion bekanntlich die Eignung, die ihm bei einem späteren Bewerbungsgespräch für die gleiche Stelle bei einer anderen Filiale der Firma Y.________ abgesprochen worden sei. Diese Frage ist indessen nicht entscheidend. Denn für die Erfüllung des Einstellungstatbestandes reicht es aus, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten (Verschlafen) mitursächlich dazu beigetragen hat, dass es nicht zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kam (in BGE 130 V 125 nicht veröffentlichte E. 1, zitiert in SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31, C 162/02; ARV 1999 Nr. 33 S. 193 E. 2; vgl. auch Urteil C 181/00 vom 12. März 2001, E. 2b). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Versicherte aus dem Argument, die Firma Y.________ habe keine Terminverschiebung gewähren wollen, obwohl er ihr 20 Minuten vor dem vereinbarten Bewerbungstermin telefonisch mitgeteilt habe, er könne diesen nicht einhalten.
Nicht gefolgt werden kann dem Vorbringen des Versicherten, die vorinstanzliche Feststellung, er sei mit dem Nichterscheinen zum Vorstellungsgespräch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen, sei willkürlich, da sie seine übrigen Anstrengungen zur Schadenminderung durch Erzielung von Zwischenverdienst seit November 2005 missachte.
Weiter wendet der Versicherte ein, es habe sich um ein einmaliges Missgeschick gehandelt, weshalb es ihm nicht als schweres Verschulden angelastet werden könne. Er habe vor und nach dem "verpatzten" Bewerbungsgespräch sämtliche Kontrollvorschriften und Weisungen der zuständigen Amtsstelle ordentlich befolgt. Wenn schon wäre ein leichtes Verschulden anzunehmen und die Einstellungsdauer entsprechend zu reduzieren. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Entgegen der Auffassung des Versicherten kann in der Einstellungsdauer von 36 Tagen weder eine Ermessensüberschreitung noch eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erblickt werden (vgl. E. 3.2 hievor). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann er aus dem Urteil C 207/05 vom 31. Oktober 2006, in dem eine Einstellungsdauer von 31 Tagen (schweres Verschulden) gegenüber einem Versicherten ausgesprochen wurde, der vom Arbeitgeber entlassen worden war, weil er trotz dreier schriftlichen Mahnungen mehrmals zu spät zur Arbeit erschienen war. Aus diesem Urteil kann nicht geschlossen werden, das einmalige Verschlafen des Beschwerdeführers dürfe nicht als schweres Verschulden taxiert werden.” (consid. 4.2.).
In una sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il Tribunale federale ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”
Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con giudizio 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.
Il Tribunale federale, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.
In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21), l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre, la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro, non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).
2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il Tribunale federale ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il Tribunale federale ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il Tribunale federale ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il Tribunale federale ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.
Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.
L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanazione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale p stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sanzione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha stabilito quanto segue:
" 3.2. On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).
L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).
3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d'une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d'un emploi convenable d'une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d'un entretien téléphonique du 6 août 2021 avec C., l'intimé n'avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était proposé, mais avait répondu qu'il allait "y réfléchir". Cela n'était pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel employeur était réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI. S'agissant de l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'aurait pas accepté le poste au motif qu'il aurait reçu une promesse d'engagement au 1 er septembre 2021 du patron de B., l'instance précédente a retenu qu'il était probable qu'au moment de son contact avec C., l'intimé n'avait pas encore obtenu l'assurance d'un tel engagement. Le fait qu'un contrat de travail pour un emploi (à 60 %) auprès de B. avait finalement été conclu le 1 er septembre 2021, soit peu de temps après le 6 août 2021, ne palliait pas le risque pris par l'intimé de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste assigné chez C.________. Par conséquent, l'intimé n'avait aucune excuse valable de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait échouer l'engagement. Il s'était par là même accommodé du risque que l'emploi ait été occupé par quelqu'un d'autre. C'était dès lors à bon droit que le recourant avait retenu l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
4.2. En ce qui concerne la quotité de cette suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de l'intimé de grave et prononcer une suspension d'une durée de 35 jours contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à l'intéressé d'avoir retardé la diminution du dommage entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021. Or une suspension de 35 jours était d'une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à l'assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s'écarter de l'art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l'art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité.
5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre 2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure.
5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le recourant. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois constituer un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI. Au moment des faits reprochés à l'intimé, à savoir le 6 août 2021, celui-ci n'avait pas encore été engagé par B., le contrat de travail ayant été conclu le 1 er septembre 2021 même. La cour cantonale a par ailleurs retenu que l'intimé et cet employeur n'avaient pas non plus, au 6 août 2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel contrat à l'avenir. Les premiers juges en ont conclu à juste titre que l'intimé n'avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l'emploi qui lui était proposé par C.. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux ne pouvaient pas prendre en compte le fait - postérieur au manquement fautif du 6 août 2021 - qu'un contrat avec B.________ avait finalement été conclu pour qualifier la faute de gravité moyenne, d'autant moins qu'ils avaient préalablement considéré que l'intimé n'avait aucune excuse valable de refuser le poste chez C.________ malgré ses contacts avec B.. On notera encore que ledit poste pouvait être exercé à 80 % et que l'intimé n'a été engagé par B. qu'à 60 %. Il convient en outre de constater que le recourant, en prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 35 jours, a infligé à l'intimé une sanction proche du seuil minimal prévu par la loi et le barème du SECO (cf. consid. 3.3 supra). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
5.3. Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d'une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien fondé et la décision sur opposition du recourant du 3 février 2022 doit être confirmée”.
2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di giorni di sospensioni
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
2
“ 2 settimane
L
6-10
3
” 3 settimane
L
10 - 15
4
” 4 settimane
L - M
15 - 20
5
” 2 mesi
M
20 - 27
6
” 3 mesi
M
23 - 30
7
” 4 mesi
M - G
27 - 34
8
” 5 mesi
G
30 - 37
9
“ 6 mesi
G
34 - 41
10
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
2
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46 - 60
3
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.
Si veda anche Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, pp. 315-316 e 329-330).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Cfr. pure STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. e la STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 suindicata.
2.9. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il __________ 1996, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, si è (re)iscritta in disoccupazione dal 27 aprile 2023 a valere dal 1° maggio seguente, alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare quale impiegata di commercio (art. 16 cpv. 3bis LADI).
L’assicurata ha lavorato da ultimo presso __________ da maggio 2022 al 30 aprile 2023 (cfr. doc. 1 e 6/3).
Dal curriculum vitae in atti emerge che, prima di essere operativa allo __________, la ricorrente ha lavorato in qualità di “assistente d’ufficio, aiuto contabile” presso __________, dal maggio 2019 al dicembre 2021.
In precedenza, aveva rivestito il ruolo di collaboratrice domestica presso __________, lavoro, questo, che aveva già svolto tra il 2017 ed il 2018 per __________.
In merito alla formazione di RI 1, dall’incarto risulta che la medesima (scolarizzata per quanto concerne le scuole dell’obbligo tra __________, __________, __________ e __________) ha svolto, tra il 2015 ed il 2017, il proprio apprendistato presso la __________, mentre frequentava il __________ (cfr. doc. 6/3).
Relativamente alla sanzione inflitta alla ricorrente, pari a 31 giorni di sospensione dal diritto alle prestazioni LADI, giova rilevare che in data 24 agosto 2023, mediante posta semplice, l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di Lugano, ha trasmesso ad RI 1 un’assegnazione ad un posto di lavoro presso __________.
La medesima è stata, così, invitata a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore e ad inviare la documentazione di candidatura per la posizione vacante presso la __________ al signor __________, via e-mail.
Il profilo ricercato era quello di un “impiegato specializzato in contabilità” / “accounting and administration employee”, che si occupasse delle seguenti mansioni:
" (…)
Registrazioni contabilità generale, clienti e fornitori
Registrazione incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa
Riconciliazioni contabili
Gestione delle attività di back office a supporto dell’area trading
Gestione delle attività amministrative, segreteria, organizzazione dell’ufficio
Supporto al team di tesoreria e contabilità con attività ad hoc
Conoscenza dei sistemi informativi e gestionali”
I requisiti richiesti per la posizione in questione, a tempo indeterminato al 100%, libera da subito, erano i seguenti:
" (…)
AFC quale impiegato/a di commercio
Pluriennale esperienza professionale in posizione analoga, indispensabili le competenze contabili
Buona capacità di comunicazione in inglese” (cfr. doc. 3/6).
Nell’assegnazione, l’assicurata è stata resa attenta del fatto che “(…) il rifiuto ingiustificato di un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d) LADI)” (cfr. doc. 3/6).
Dall’esito della candidatura al posto di lavoro presso la __________ – che dall’estratto del Registro di commercio risulta essere attiva nel settore che comprende la “commercializzazione, l'importazione, lo stoccaggio e l'esportazione di gas naturale, energia elettrica, petrolio grezzo, altri prodotti petroliferi e tutti i prodotti legati al settore energetico e delle commodities in generale sia in Svizzera che all'estero” (cfr. www.zefix.ch) -, sottoscritto dalla società in data 31 agosto 2023, emerge che la candidata non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 3/5).
Dall’esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro sottoscritta, invece, dalla ricorrente il 15 settembre 2023, emerge che la medesima ha contattato telefonicamente la società (solamente) l’11 settembre 2023. RI 1 ha precisato di non essere, però, stata assunta poiché ha “telefonato ma non ho ricevuto risposta, né richiamato” (cfr. doc. 3/4).
In occasione del colloquio tenutosi presso l’URC, pure il 15 settembre 2023, laddove il modulo “azioni di reinserimento” è stato sottoscritto tanto dalla consulente, quanto dalla ricorrente, risulta quanto segue:
" (…) Presso __________ la data di inizio è il 02.10.2023. Non ha ricevuto conferma da parte della borsa di studio. In caso non ricevesse la borsa di studio, rinuncia alla scuola.
Ricerche di lavoro ad agosto risultano mancanti, motivo per cui viene consegnata la richiesta di giustificazione.
Assegnazione presso __________, consegnata risposta alla assegnazione, non ha preso contatto per mail come da istruzione ma ha voluto contattarli telefonicamente non ha trovato nessuno. Viene mandato a casa un accertamento fatti al quale dovrà rispondere per iscritto. Il datore di lavoro ha già risposto che non è stato contattato.” (cfr. doc. 3/3).
Quello stesso giorno, l’URC ha quindi provveduto a richiedere, nell’ambito di un “accertamento dei fatti (posto di lavoro)”, osservazioni alla ricorrente in merito al fatto che in data 24 agosto 2023 le era stato segnalato un posto di lavoro e, in particolare, che “non è chiaro per quale motivo per una posizione quale impiegato in contabilità non abbia mandato la candidatura per e-mail come richiesto e nemmeno per quale motivo abbia aspettato fino al 11.09.2023 per prendere contatto con la ditta” (cfr. doc. 3/2).
Nella propria risposta del 22 settembre 2023, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue:
" (…) premettendo che il 06.08.23 ho scritto una mail per chiedere dei giorni di vacanza dal 21 al 31 agosto e che appena rientrata non ho aperto la posta fino al 10.09.2023, io mi permetto di essere in disaccordo perché in data 11.09 ho appunto telefonato (ho le telefonate salvate se servono). Il motivo per cui non ho scritto la mail è innanzitutto che ho inavvertitamente messo nella cesta della carta la parte con l’indirizzo. Inoltre avevo velocemente letto le mansioni e i requisiti e, ringraziando anche per l’idea che ha delle mie competenze, volevo direttamente telefonare per capire meglio il lavoro, perché onestamente non penso proprio di essere qualificata per il posto. Tralasciando il fatto che avevo già espresso il volere di dirigermi verso altri fronti lavorativi” (cfr. doc. 3/1).
Il 29 settembre 2023, l’URC ha quindi sottoposto alla Sezione del lavoro il caso della di RI 1, precisando, oltre agli elementi relativi all’assegnazione del posto presso __________ di fine agosto 2023, in particolare, quanto segue:
" (…) durante il primo colloquio del 30.05.2023 comunica di essersi iscritta presso __________. Scuola che si svolge in presenza, da settembre 2023. In tal senso ha richiesto una borsa di studio. Durante il colloquio del 17.07.2023 conferma che in caso di occupazione adeguata non è intenzionata a lasciare la scuola.” (cfr. doc. 3).
In data 2 ottobre 2023, la parte resistente ha assegnato alla ricorrente un termine per formulare le proprie osservazioni in merito a quanto avvenuto tra fine agosto e metà settembre 2023 (cfr. doc. 4).
Contestualmente, la Sezione del lavoro ha sottoposto i seguenti quesiti alla __________:
" (…)
Il posto di lavoro che avrebbe offerto all’assicurata prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d’inizio e di fine dell’occupazione.
Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.
Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessata presso la vostra azienda?
L’occupazione offerta era a tempo pieno, parziale o ad ore? Se a tempo parziale voglia indicarci il grado di occupazione. Se l’occupazione fosse stata ad ore, voglia indicarci il minimo di ore che gli [recte: le] avrebbe garantito.
In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessata?
Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a? Se sì da quando?
Conferma che la signora RI 1 non ha mai preso contatto con voi?
Il profilo (sia personale che professionale) dell’interessata era conforme alla posizione vacante?
Le chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contratto di lavoro che avreste offerto all’interessata in forma anonima” (cfr. doc. 6/1).
Con e-mail del 3 ottobre 2023, la società ha risposto come segue alle domande della parte resistente:
" (…)
Posto di lavoro a tempo indeterminato;
Orario di lavoro standard (40 ore settimanali, dalle 08:30 alle 17:30 con un’ora di pausa pranzo);
Mansioni di contabilità e reception;
Occupazione a tempo pieno;
Reddito lordo mensile di CHF 4'166 (CHF 50k/anno);
Il posto è stato occupato (altro candidato proposto da URC) dal giorno 11/09/23;
Il giorno 11/09 alle ore 13:33 abbiamo ricevuto una telefonata (a cui non abbiamo potuto rispondere), abbiamo richiamato lo stesso giorno alle ore 13:37 (senza risposta). Allego screenshot telefonate intercorse;
Sulla base del CV allegato alla comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione. Il profilo personale sarebbe stato approfondito in sede di colloquio;
Allego contratto anonimo” (cfr. doc. 6).
Ai fini della presente vertenza giova, in particolare, rilevare che dallo screenshot trasmesso alla parte resistente dalla __________ emerge, d’un lato che l’11 settembre 2023 la società ha ricevuto una telefonata dal numero di cellulare +41 79 604 70 54 alle 13:33, alla quale non ha risposto (“chiamata persa”).
D’altro lato, risulta che la __________ ha richiamato il numero in questione quattro minuti dopo, e meglio alle 13:37 (“chiamata in uscita”; cfr. doc. 6/4).
Trattasi del numero di telefono mobile in uso alla ricorrente (cfr. doc. 1).
Preso atto delle risposte fornite dalla __________, la ricorrente – allegando uno screenshot dal quale risulta una chiamata in uscita verso il numero 091 910 56 30 effettuata l’11 settembre 2023 alle ore 13:33 (cfr. doc. 8/1) - ha osservato quanto segue:
" (…) Tutto inizia quando ad inizio agosto decisi di sfruttare finalmente i giorni fruttati durante l'anno per andare a trovare mia nonna e mia mamma in __________, in provincia di __________. (…) Sta di fatto che il 6 agosto scrivo una mail alla Signora __________ per comunicarle la decisione e lei mi risponde con un nuovo appuntamento.
Ebbene sì! Abbiamo anche spostato un appuntamento da fine agosto a metà settembre. Vado in vacanza tranquilla, vivo la mia best life a bordo piscina (lu sule lu mare lu jentu, una casetta in campagna, una cagnolina (...).
Purtroppo, a fine agosto il sogno finisce e si torna alla realtà.
Momento drama: Sono una un po' depressa (seguo una terapia tranquilli, se non lo fate consiglio altrettanto è una figata), procrastino un po' la posta e quelle cose lì.
Questo ci porta al momento chiave della storia.
Era il 10 settembre quando, rincasando dalla passeggiata con il mio cucciolone di 11 kg (…) decido di aprire la cassetta della posta e lì la sorpresa!
Il 24 agosto, giorno in cui io sono andata al mare col cucciolo (allego foto prova) e mangiato alla trattoria __________, ad __________ sempre la signora __________, evadendo pratiche e facendo il lavoro che svolge diligentemente da almeno trent'anni, ha ben deciso di inviare una lettera in cui mi si assegnava un posto di lavoro, da contattare entro 24 ore.
Momento buffo e onesto: aprendo la busta abbastanza svogliatamente, ho letto le mansioni e quale fosse il posto, ma non ho visto che sotto la scritta 24 ore ci fosse il contatto ed ho tenuto solo il foglio necessario all'ufficio di collocamento, buttando quindi il resto nella carta. Soprattutto perché abbastanza irritata dalla scritta in grassetto entro 24 ore. Va bene che siamo al 10 di settembre ma mi conceda che la posta del dopo vacanza è una noia.
Al che ho cercato informazioni e numero su internet (…) ed ho deciso di telefonare direttamente per capire meglio cosa cercassero perché non sembrava affatto un posto per me. Altro fatto buffo: avevo già espresso alla Signora __________ di non poter e voler tornare in alcun modo in ufficio a condizioni non del tutto favorevoli. Quasi testualmente le ho spiegato che ho avuto troppi problemi di salute a causa dello stile di vita e non fa per me, me lo faccia dire. Rispetto totalmente chi è in grado di farlo quindi sono abbastanza certa che sappia di cosa parlo ma ho lavato gabinetti e sale operatorie in ospedale, ho pure consegnato giornali in giro per __________, ma soprattutto ho lavorato seduta ad una scrivania, fatto contabilità e segretariato. Glielo riconfermo per iscritto, tornerei a trascinare carretti a piedi o a smacchiare macchie di liquidi umani piuttosto che fissare uno schermo per otto ore al giorno. E mi scuso per la principesca descrizione ma penso che a questo punto si sia capito che non sono parecchio di buon umore dopo aver aperto questa ennesima lettera.
Ma torniamo a noi! Chiamo, squilla a vuoto per un sacco e scatta la segreteria. Non lascio messaggi perché non mi sembrava sensato. "Mi richiameranno" ho scioccamente pensato. Niente. I giorni passano e quel lavoro come impiegato specializzato in contabilità cade nel dimenticatoio, concentrandomi su altri problemi quali la borsa di studio che in due mesi e mezzo non era stata in grado di formulare una banale risposta (ricevuta dopo innumerevoli solleciti) quale "la scuola da lei scelta non è tra quelle sussidiate dal cantone, cordiali saluti". Questo risponde anche alla vostra domanda sulla scuola, che a causa di ciò sono costretta a non frequentare.
Eeeeh sì. (…) la Signora __________ dovrebbe prepensionarsi ed io in ufficio non ci torno, tantomeno a fare contabilità, materia tra quelle menzionate sempre alla consulente come "sfavorevole". La mia storia pecca totalmente di negligenza nella mia gestione della posta e della contabilità personale ma questo la può dire lunga su quale problema sto cercando di risolvere.” (cfr. doc. 8).
Con scritto del 6 ottobre 2023, la parte resistente ha, quindi, ritenuto necessario “approfondire maggiormente” la “disponibilità sul mercato del lavoro” della ricorrente, cui ha sottoposto le seguenti domande:
" (…)
· Nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato di non voler tornare a lavorare in ufficio in quanto le precedenti esperienze professionali le hanno causato dei problemi di salute.
A tale proposito le chiediamo di volerci indicare, se sussistono, delle restrizioni o limitazioni mediche per attività lavorative in abiti amministrativi (Ufficio). Voglia inoltre allegare la relativa documentazione medica che comprovi tali restrizioni.
· Siccome, sempre nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato "io in ufficio non ci torno", voglia indicarci per quale motivo nelle ricerche di lavoro dei mesi di giugno e luglio 2023 su 24 ricerche di lavoro totali, ben 12 le ha svolte come impiegata in Ufficio (con mansioni da impiegata di back office, impiegata amministrativa, impiegata amministrativa nel settore immobiliare, impiegata ufficio acquisti, Junior assistent, contabile junior, segretaria back office assistent).
Con osservazioni del 12 ottobre 2023, RI 1 ha comunicato alla Sezione del lavoro che:
" (…)
Se nel precedente scritto non fosse stato chiaro, per questa posizione ammetto senza problemi che il mio interesse non era particolarmente alto. Ma ho comunque fatto la mia parte secondo me.
Ribadisco il pensiero che a differenza di quelle che sono le mie ricerche ponderate, questa non aveva a che fare nulla con le mie competenze né tantomeno con i miei interessi e se vogliamo, anche i miei princìpi. Penso che dopo 5 "consulenze" un collocatore dovrebbe aver capito le esigenze del disoccupato e non solo quelle del mercato del lavoro secondo i siti online.
Potrei fare da aiuto contabile, fare registrazioni semplici dare avere ma non ho il permesso di toccare bilanci ed altro.
Non escludo che anche questa volta potrei tardare nella consegna, a meno che non voglia contattarle direttamente lei, anche se non mi sembra il caso. Non ho nessun documento alla mano, sono sempre riuscita a spiegare la mia situazione a parole e non credevo di dovermi far esonerare, sto solo cercando di uscire da una situazione che sembra essere maledetta.
Le faccio anche presente che l'URC ha agli atti tutti i certificati del caso, le buste paga con dentro le malattie detratte che per me se vuole può richiedere, anche perché le uniche due disoccupazioni fatte risalgono nello stesso termine quadro, e osservando in ordine cronologico la documentazione può solo fare i collegamenti necessari con tutta questa storia infinita che le sto raccontando. (…)
Ultimo punto ma non meno importante punta sul fatto che quando la consulente dell'ufficio regionale di collocamento, con molteplici anni di esperienza alle spalle spiega durante il primo e gli altri colloqui "lei deve cercare ovunque, anche e soprattutto per l'ultima posizione occupata, nonostante voglia dirigersi su altro", chiaramente lo si fa, per evitare anche di finire in queste situazioni sgradevoli. Io ho SOLO dato delle clausole di cosa per me fosse o meno favorevole. Ad esempio, no contabilità e no lavoro troppo sedentario. Uno sportello come segretaria al 50 e il restante 50 come cameriera, babysitter, aiuto domestico? Quelle sono le mie competenze ed è già fattibile, ma avrei comunque fatto un colloquio prima.
Chiedo umilmente perdono se mi sono permessa di avanzare addirittura pretese per un posto di lavoro che tocca a me frequentare eventualmente per decenni. Nel caso di un colloquio con un'azienda non avrei avuto problemi a specificare la mia situazione, ed eventualmente se entrambi interessati trovare un'alternativa, soprattutto perché ora come ora sarei dovuta essere a scuola almeno nella misura del 50%. Ricordo ancora una volta che avevo un piano ben preciso per il periodo di studio che sarebbe stato di 4 miseri mesi e le ricerche fatte erano parte del ragionamento. Infatti questo mi aveva portato a inviare candidature in posti anzitutto di settori diversi dagli ultimi in cui ho lavorato (o a primo impatto più seri) e in misure inferiori al 100%.
Vero che sono tenuta a cercare un posto a tempo pieno ma fare più lavori non mi ha mai creato problemi e quasi lo preferirei, sempre in collegamento a quanto detto sulla sedentarietà. Inoltre, la scelta non è che sia poi tanto variata, già arrivare a 12 ricerche è un miracolo. E sono disposta a cambiare cantone. (…)
In ufficio, io, non ci torno. Se non a condizioni favorevoli, decise da entrambi in base alle mie esigenze e quelle del datore. Non voi. Da fuori, seduti sulle vostre sedie ergonomiche e che il mercato del lavoro lo conoscete solo per numeri e "termini per osservazioni". (…) Sulle lettere grigie suona sempre come se fossimo noi poveri scemi i colpevoli, mai voi. Voi vi parate il culo con le vostre "ambiguità", con le frasette da "secondo gli articoli" preimpostate e del tutto impersonali. Zero empatia. Non esiste capire la situazione del prossimo. lo pensavo veramente di sbrigarmela con una simpatica lettera ironica e auto ironica pensando che addirittura dal mio curriculum vitae si capisse che vita ho avuto fino ad oggi ma a quanto pare pretendo veramente veramente troppo.” (cfr. doc. 10).
Con decisione del 23 ottobre 2023, la Sezione del lavoro ha inflitto alla ricorrente una sanzione, sospendendola dal diritto alle prestazioni LADI per 31 giorni sulla base delle seguenti argomentazioni:
" Per il caso in oggetto dagli accertamenti svolti presso il datore di lavoro è emerso che il posto vacante presso la ditta __________ prevedeva mansioni di contabilità e reception, era a tempo pieno (40 ore settimanali) di durata indeterminata, con uno stipendio di CHF 4'166.00.
Visto quanto precede, il posto di lavoro in questione era senz'altro adeguato e conforme ai sensi dell'art.16 LADI ed il salario mensile lordo che avrebbe percepito le avrebbe peraltro permesso di uscire definitivamente dalla disoccupazione riducendo in questo modo il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione nonché migliorare la sua situazione economica.
Le motivazioni addotte dall’interessata non sono ritenute sufficienti a giustificare il suo modo di agire che è assimilato al rifiuto di un'occupazione adeguata.
Infatti, anche se all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto, violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti, se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra, Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato).
L'aspirazione dell'assicurata di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione offerta.
Ritenuto il dovere di ridurre il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione. Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve sopportarne le conseguenze.
Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Di regola, il rifiuto di un'occupazione adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45 giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta pertanto adeguata e proporzionata una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 31 giorni.
Infine, visto il tenore inutilmente polemico, ironico e talvolta offensivo utilizzato dalla signora RI 1 in diversi passaggi contenuti nelle risposte agli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria, l'amministrazione l'avverte che futuri atti indirizzati allo scrivente Ufficio, formulati in modo sconveniente, saranno rinviati al mittente con l'invito a rifarli entro un termine adeguato, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili” (cfr. doc. 12).
Con opposizione del 25 ottobre 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi confornti, facendo valere, in particolare che:
vi sarebbero delle incongruenze in merito al guadagno assicurato e di non aver mai percepito fr. 4'113.-;
la Sezione del lavoro non ha “neanche atteso che vedessi la mia terapeuta per valutare di segnalare i miei problemi nero su bianco”;
“il posto non è stato da me rifiutato. Ho detto solo che l’interesse era poco e che a fine settembre, inizio ottobre io avrei dovuto iniziare un percorso scolastico che andava a contraddirsi col posto proposte, levandomi finalmente sto peso di essere disoccupata”;
“Sì, ho detto alla consulente e lo ripeto anche qua, non avrei accettato un posto se questo andava a minare il mio cambio di stile di vita, di nuova la mia salute, e la scuola. E ancora, lo ripeto, quello per la __________ non era adatto a me.”;
“il mio CV non menziona l’essere specializzata in contabilità. Segna che io abbia fatto da aiuto contabile, ma questo non significa che io sia contabile. Cos’altro ha evinto dal mio CV, per intendere che la contabilità fosse la mia materia? Formazione accademica? L’aver frequentato la __________? Ripeto anche questo, quella scuola è inutile come la sabbia nei pantaloni. Il livello di contabilità e tutto il resto con cui si esce da quella scuola non è che basilare. Tanto da non permettere l’ingresso in altre scuole se non con un diploma aggiuntivo o la maturità (…) quindi non è una preparazione accademica.”;
““Qualsiasi occupazione adeguata”. Adeguata solo secondo la LADI 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 ma non secondo buon senso. Di seguito però le dico i miei motivi più che validi per cui non era adeguata, tralasciando la salute psicofisica da parte, ancora una volta.
· La mia formazione non era adeguata al contesto;
· l’obbligo di contatto è arrivato mentre ero in ferie;
· è reato procrastinare? Dovrei andare in polizia ad autodenunciarmi allora, per non aver aperto la posta i primi 10 giorni in cui sono tornata? Non sono ironica, chiedo sul serio;
· in sei mesi la spettabilissima consulente è riuscita a trovarmi solo questo lavoro? (…);
· il lavoro era a tempo pieno, indeterminato, segnalato a fine agosto, un mese prima di iniziare la scuola, quando il mio percorso era ancora chiaro in testa.”;
“ancora prima di entrarci in disoccupazione, sapevo già cosa fare. I miei datori, lo sapevano e sono stati comprensivi. Avevo già pagato l’iscrizione di 700 franchi mangiando riso col tonno per un mese. (…) se la borsa di studio mi avesse avvertito prima avrei avuto margine di capire cosa fare e trovare un posto adeguato (…) ora sto rivalutando per febbraio, dato che la scuola a causa della disdetta tardiva vuole il 50% della retta (…)” (cfr.doc. 13).
Su richiesta della Sezione del lavoro, il 20 novembre 2023 RI 1 ha completato il proprio gravame con argomentazioni sostanzialmente analoghe alle precedenti, rilevando che 31 giorni di sanzione “mi sembrano esagerati per aver solo rimandato la posta di qualche giorno. Tutto il resto è stata una malaugurata coincidenza” (cfr. doc. 16).
Con la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 18).
Giova rilevare che agli atti figura, innanzitutto e come in parte anticipato, il modulo “azioni di reinserimento” sottoscritto dalla ricorrente. In particolare, se sin dal primo colloquio, avvenuto il 30 maggio 2023, emerge che RI 1 avesse problemi di salute che ne hanno comportato un’inabilità dal 3 al 31 maggio, alla ricorrente è stato poi chiesto di presentare un “ulteriore certificato medico di inabilità lavorativa” che indicasse “se caso quali attività sono da evitare”.
Nulla figura però essere stato trasmesso in tal senso, men che meno in sede di opposizione o ricorsuale.
Sin dal 30 maggio 2023, RI 1 aveva comunicato alla propria consulente di essersi “iscritta presso una scuola a __________, la __________, da settembre, serale ma in presenza”.
Nulla emerge, per contro, nel senso di quanto preteso dalla ricorrente circa il fatto ch’ella avrebbe sempre riferito alla propria consulente di non volersi più dedicare, in buona sostanza, al lavoro d’ufficio.
In occasione del secondo colloquio presso l’URC, tenutosi il 17 luglio 2023, l’assicurata avrebbe dichiarato che le sarebbe stato possibile seguire le lezioni di __________ anche da remoto, motivo per il quale aveva dichiarato che “non ha intenzione di trasferirsi”. Ella ha precisato di aver richiesto una borsa di studio, per la quale ancora non aveva ricevuto un riscontro, e di non essere “intenzionata a lasciare la scuola in caso reperisse un’occupazione adeguata”. “La sua intenzione è comunque di chiudere la disoccupazione”, ha precisato contestualmente la consulente (cfr. doc. 19).
Per quanto concerne il colloquio del 15 settembre 2023, invece, già si è detto (cfr. supra).
Merita, poi, di essere sottolineato il fatto che le ricerche di lavoro effettuate dalla ricorrente concernono (oltre ad impieghi come cameriera) in gran parte posizioni in qualità di impiegata amministrativa, segretaria, back office e front desk (cfr. doc. 11).
Il TCA rileva, poi, che dal curriculum vitae prodotto da RI 1 in sede ricorsuale, differente da quello precedentemente versato agli atti e trasmesso dall’amministrazione alla __________, risulta che, in qualità di “aiuto contabile”, la ricorrente si è occupata di:
" (…)
Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di persone fisiche con attività indipendenti;
gestione fatture in entrata e uscita;
controllo debitori e creditori;
gestione cassa interna;
inventario,
preparazione dichiarazioni fiscali persone fisiche (cfr. all. B a doc. I).
Infine, dagli atti risulta che con decisione del 30 gennaio 2024, ad RI 1 è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione da questa nuovamente richieste a decorrere dal 3 gennaio 2024 poiché “durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 3 gennaio 2022 al 2 gennaio 2024, può dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione solo per 11 mesi e 17 giorni” (cfr. doc. 21) e che la ricorrente ha, poi, reperito un’occupazione dal 16 marzo al 15 giugno 2024 presso __________ (cfr. doc. 22).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’assicurata, a settembre 2023, non ha espressamente rifiutato l’impiego presso __________, ma si è messa nelle condizioni di non conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi a sua volta conoscere e ricevere quindi una concreta proposta di impiego.
Quanto precede in ragione del fatto che, rientrata dalle annunciate ferie in __________, RI 1 ha immotivatamente atteso, mentre era soggetta agli obblighi di controllo, dieci giorni per aprire la corrispondenza e prendere atto dell’assegnazione ad un posto di lavoro intimatale il 24 agosto dell’URC.
Successivamente, e meglio il giorno dopo, ha poi disatteso le chiare istruzioni che le imponevano di trasmettere la propria candidatura ed i necessari documenti alla __________ via mail.
Ella ha fatto una singola telefonata al potenziale datore di lavoro, l’11 settembre alle ore 13:33. Dapprima, alla segreteria la ricorrente non ha lasciato alcun messaggio “perché non mi sembrava sensato”, e poi, contrariamente a quanto RI 1 ha preteso e come emerge, invece, dallo screenshot versato agli atti dalla __________, quattro minuti più tardi, è stata richiamata dalla società, ma ha deciso di non rispondere, né di richiamare, dimostrando, in tal modo, scarsissimo interesse (peraltro poi ribadito a chiare lettere dall’assicurata medesima) per quella posizione. La mancaza di interesse per l’occupazione in questione è stata poi più vole ribadita dall’assicurata (cfr. consid. 2.9.).
Quanto alla posizione oggetto dell’assegnazione, questa Corte rileva, che - al di là delle preferenze della ricorrente, che ha fatto valere di aver comunicato di non volere più svolgere dei lavori d’ufficio, allorquando d’un lato, nulla emerge circa una simile indicazione dai moduli (sottoscritti dall’assicurata) relativi colloqui presso l’URC, e, d’altro lato, ella ha fatto ricerche di lavoro ripetute per posizioni di questo tipo - sin dal descrittivo della posizione ricercata dalla __________, trasmesso alla ricorrente dall’URC, era chiaro che si trattava di un posto destinato ad un impiegato di commercio AFC, com’è il caso di RI 1.
Le mansioni ch’ella avrebbe dovuto svolgere, per di più, sono in linea non solamente con la formazione acquisita, ma con la precedente esperienza lavorativa della ricorrente ed ancor di più con le conoscenze vantate da RI 1 nel curriculum vitae trasmesso in sede ricorsuale. Il confronto tra le mansioni ricercate dalla __________ e quelle svolte dalla ricorrente, non lascia spazio a dubbi, laddove, per esempio:
__________ cercava un addetto alle “registrazioni contabili in generale, clienti e fornitori” e RI 1 indica nel proprio curriculum “Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di persone fisiche con attività indipendenti”;
__________ cercava un addetto a “registrazione incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa”, rispettivamente, “riconciliazione contabile” (operazione che sostanzialmente consiste nella verifica delle voci presenti nei conti bancari/delle registrazioni contabile) e la ricorrente offre “gestione fatture in entrata e uscita” e “gestione cassa interna” (cfr. supra consid. 2.9.).
Del resto, è stata la stessa __________ a far valere che “Sulla base del CV allegato alla comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione” (cfr. supra consid. 2.9.). Cosa si intendesse per “accademica” risultava, peraltro, evidente, da un lato, alla luce del fatto che tale indicazione risulta accostata alla precisazione “in contabilità” nonché all’ “esperienza quale aiuto contabile”, ciò che di tutta evidenza non corrisponde ad una preparazione universitaria. D’altro lato, nell’assegnazioneera chiaramente indicato qual’era il requisito formativo richiesto: l’AFC quale impiegato di commercio.
Dal profilo della formazione della ricorrente, l’impiego assegnato ad RI 1 era, quindi, adeguato.
Del resto, ed in ogni caso, l’insorgente, se avesse nutrito dei dubbi in proposito alle proprie competenze, avrebbe potuto acclarare tali punti interpellando l’URC prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non le impediva comunque di manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno il proprio interesse per l’occupazione.
Nonostante fosse, quindi, adeguatamente formata per la posizione ricercata, rispettivamente, malgrado vanti un’esperienza in campo contabile, che ha puntualmente indicato nel proprio curriculum vitae, RI 1 non ha, di fatto, dato seguito all’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ che era conforme alle ricerche di lavoro della ricorrente anche dal profilo del tipo di occupazione (a tempo pieno) e degli orari.
Per quanto attiene all’obiezione della ricorrente secondo cui ella ad ottobre avrebbe in ogni caso lasciato un’eventuale occupazione reperita in favore della frequenza di una scuola a __________, giova rilevare che dagli atti risulta che la frequenza dell’istituto in questione, in __________, ancora in data 15 settembre 2023, e meglio quando ha presenziato ad uno dei colloqui presso l’URC, era subordinata ad una decisione positiva da parte dell’Ufficio dell’aiuto allo studio. Al momento in cui, rientrata dalle ferie, non ha dato seguito all’assegnazione del posto di lavoro segnalatole, quindi, ella non aveva la certezza che di lì a breve avrebbe fatto altro.
Con riferimento alla reticenza mostrata e comunicata dalla ricorrente alla Sezione del lavoro circa il fatto, più volte ribadito (cfr. supra consid. 2.9.) di non volere, in poche parole, tornare a lavorare davanti ad un PC, in ufficio, il TCA rileva che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).
In conclusione, rinunciando a trasmettere nei modi e nei tempi indicati, quindi appena rientrata dalle ferie, la propria candidatura, nonché ad esternare tempestivamente e senza indugio la propria intenzione ad accettare un possibile impiego presso __________, RI 1 ha vanificato ogni possibilità di essere assunta a fronte di un annuncio per un posto di lavoro che era a tempo indeterminato, con entrata in funzione immediata ed oltremodo concreto, tant’è che alla società è, poi, bastato poco tempo per assumere un altro assistente (cfr. supra consid. 2.9.).
È quindi per la mancanza di interesse della candidata e qui ricorrente (che ha poi trovato una nuova occupazione, a tempo determinato, solamente oltre cinque mesi più tardi, quando aveva esaurito il diritto alle prestazioni LADI) che non si è giunti, con __________, alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro.
Stante quanto indicato, giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.2. e 2.7.).
In proposito cfr. STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale Federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata; STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020.
2.11. Da quanto sopra discende che con il suo comportamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente interesse a concludere un contratto di lavoro con __________, com’ella ha del resto poi confermato a più riprese.
RI 1 avrebbe, invece, dovuto manifestarlo anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù, come visto, del suo obbligo di ridurre il danno.
D’altra parte, e come visto, l’occupazione proposta non era inadeguata dal profilo delle capacità dell’assicurata giusta l’art. 16 lett. b LADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.10.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).
La potenziale datrice di lavoro ha, d’altronde e come visto, affermato che il profilo della ricorrente era conforme alla posizione di lavoro ricercata e che il profilo personale della ricorrente sarebbe stato valutato in sede di colloquio (cfr. supra consid. 2.9.).
La ricorrente, avendo quindi rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (punto D79 della Prassi LADI ID; cfr. supra consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.
In concreto non esistono elementi atti a qualificare il comportamento di RI 1, come visto parificabile alla mancata accettazione dell’impiego, non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid. 2.4., 2.6.-2.8.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 e riprodotta in esteso al consid. 2.7.); DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.; STF 8C_7/2012 del 4 aprile 2012).
La sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e 2.10.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).
In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 20 dicembre 2023 deve essere confermata.
2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti