Raccomandata
Incarto n. 38.2024.6
CL/gm
Lugano 15 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 27 ottobre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione erogate a favore dell’assicurato per il periodo di controllo di settembre 2023 (pari a totali fr. 1'138.15) ritenendo che il medesimo non aveva “indicato sul modulo IPA di settembre 2023 che era stato assente durante il periodo dal 15.09.2023 al 25.09.2023. Infatti per i giorni di assenza non ha diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 8).
Dal conteggio di “restituzione” allegato alla decisione emerge, poi, che oltre al periodo di assenza suindicato e sempre per il mese di settembre 2023 dovevano essere computati anche otto giorni di sospensione dal diritto alle prestazioni LADI, a valere quale sanzione pronunciata nei confronti dell’assicurato, e meglio come si vedrà nel prosieguo (cfr. all. a doc. 22).
1.2. Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2024 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione tempestivamente interposta, per conto di RI 1, dal padre, RA 1 (cfr. doc. 9).
La Cassa ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Nel modulo IPA (Indicazioni della persona assicurata) del mese di settembre 2023, consegnato in data 16.10.2023, alla domanda nr. 6a, ha indicato di non aver usufruito di giorni di vacanza.
Tramite conteggio del 18.10.2023, la Cassa le ha versato, per il periodo di controllo del mese di settembre 2023, dal 05.09.2023 al 30.09.2023, l’indennità di disoccupazione per un importo totale netto di CHF 1'138.15.
In data 25.10.2023, l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sospeso il suo diritto alle indennità di disoccupazione per la durata di 11 giorni a partire dal 05.09.2023. Lei non ha fatto opposizione a questa decisione ed è conseguentemente cresciuta in giudicato. Di questi 11 giorni, 8 giorni sono stati trattenuti nel mese di settembre 2023, mentre i restanti nel mese di ottobre 2023.
Con e-mail del 26.10.2023, l’Ufficio regionale di collocamento ci ha comunicato la sua assenza per vacanza dal 19.09.2023 al 25.09.2023.
Tramite decisione del 27.10.2023 la Cassa ha richiesto in restituzione l’importo complessivo di CHF 1'138.15, trattenendo 8 giorni di sospensione dell’Ufficio regionale di collocamento e non pagando, erroneamente, il periodo di vacanza non maturato dal 15.09.2023 al 25.09.2023 anziché il periodo dal 19.09.2023 al 25.09.2023,
Come già sopra menzionato, la Cassa è tenuta a ristabilire la situazione conformemente alla legge. Per il mese di settembre 2023 lei aveva diritto a percepire l’importo complessivo di CHF 359.40 anziché di CHF 1'138.15, più precisamente:
· Dal 05.09.2023 al 30.09.2023 19 giorni lavorativi
indennizzabili;
· Vacanza non pagata dal 19.09.2023 al 25.09.2023, 5 giorni lavorativi;
· Ammortamento 8 giorni di sospensione (vedi punto 10);
· Per il mese di settembre ha diritto a 6 indennità giornaliere
(19-5-8).
L’importo di CHF 359.40 è stato compensato riducendo la restituzione da CHF 1'138.15 a CHF 778’75.
In virtù di quanto precede, l’opposizione del 28.10.2023 è parzialmente accolta, la decisione del 27.10.2023 è annullata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF 778.75.” (cfr. doc. 23 ed all. a doc. I)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dal padre, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Premetto che il ragazzo ha ben chiarito alla sua iscrizione sin dall’inizio all’Ufficio disoccupazione di __________ la sua durata breve solo di 3-4 mesi in quanto avrebbe iniziato con probabile certezza la scuola reclute il mese di gennaio così poi si è verificato con prove già in possesso dell’ufficio disoccupazione di __________ quale dichiarazione ordine di marcia.
Ora sappiamo e conosciamo bene i problemi nella ricerca di un posto di lavoro nel Canton Ticino ed assumere un dipendente per solo 3 mesi come un ragazzo appena uscito da una formazione di tirocinio con poca esperienza lavorativa la probabilità di essere assunto è molto bassa. Il ragazzo ha inoltre rinunciato alle indennità del mese di dicembre 2023 dove peraltro ha annunciato l’annullamento alla cassa disoccupazione per la data 31.12.2023 a proseguire in quanto avrebbe iniziato la scuola reclute il 15.01.2024. Quindi un mese (perdonate il termine) regalato nonostante abbia eseguito ricerche.
Preciso il ragazzo come già dichiarato non si è recato all’estero a meno che non possiate voi stessi provare il contrario bensì per cause che non mi sono ben chiare sia stato indotto a dichiarare altro e qui non mi è ben chiaro cosa sia successo oppure l’ufficio di collocamento il quale ha redatto il rapporto abbia preso la palla al balzo per porre il ragazzo in difficoltà con una probabile partenza (cause legati a gravi problemi di salute a famigliare per i quali non entro in merito del discorso privato) e quindi assegnargli giorni di sospensione in più a favore della cassa disoccupazione. Questa è una mia opinione e non posso provarla in non presente al colloquio e in quanto maggiorenne non necessaria la mia presenza ma conoscenza il ragazzo non è in grado di gestire questi colloquio e non sia stato di spiegarsi al meglio quando affronta determinati colloqui con la cassa disoccupazione vista la sua giovane età.
Pertanto senza inoltrarmi nel dettaglio e senza discriminare nessuno chiedo di rivedere tale decisione in quanto il ragazzo ha rinunciato al mese di dicembre nonostante abbia dato disdetta il 31.12.2023 quindi chiedendo il supporto della cassa disoccupazione per soli 3 mesi rinunciando alla continuità durante la scuola reclute dove avrebbe potuto continuare l’assistenza alla disoccupazione.
Tali fatti dovrebbero essere presi in considerazione in quanto il ragazzo è stato ben chiaro dall’inizio della sua iscrizione di soli 4 mesi di cui 1 (dicembre) rinuncia all’indennità e a proseguire da gennaio in avanti senza più richiedere l’aiuto della cassa disoccupazione. Messo inoltre in difficoltà causa della sua età e della sua inesperienza nella conoscenza delle leggi in merito alla Cassa disoccupazione presso tali uffici durante i colloqui.” (cfr. doc. I)
1.4. Con risposta del 26 febbraio 2024, la Cassa, oltre a riconfermarsi nella propria decisione su opposizione, ha osservato quanto segue:
" (…) Il modulo ADR “Azioni di reinserimento” è stato redatto in data 03.10.2023 dove il ricorrente ha dichiarato di essere partito il 19.09.2023 per la __________. Quindi appare anomala l’affermazione “probabile partenza”. Il 03.10.202 era perfettamente a conoscenza se si era recato all’estero il giorno 15.09.2023.
1.5. In data 28 febbraio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV), poi scaduto infruttuosamente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
Per costante giurisprudenza, quindi, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
In concreto, oggetto della decisione su opposizione del 31 gennaio 2024 è unicamente la restituzione di fr. 778.75 che la Cassa imputa al ricorrente di avere percepito a torto quali prestazioni LADI per il periodo di controllo relativo al mese di settembre 2023.
Ogni altra questione, segnatamente relativa i motivi ed ai tempi per i quali RI 1 avrebbe richiesto le prestazioni LADI, oppure alle indennità di disoccupazione cui egli avrebbe avuto (o meno) diritto nei mesi successivi, esula dalla presente vertenza ed è pertanto irricevibile.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 778.75 che il medesimo ha percepito, a mente della parte resistente indebitamente, per il mese di settembre 2023 quali indennità di disoccupazione.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. L’art. 8 cpv. 1 LADI, relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:
" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art. 12);
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).”
L’art. 8 cpv 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
L’art. 17 LADI stabilisce che:
" 1L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.2
3L’assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.”
L’art. 27 OADI prevede invece che:
" 1Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).
2Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.
3L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.
4L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.
5L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il responsabile del programma.
6L'assicurato non può prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all'estero (art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall'obbligo di controllo.”
2.5. Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1 – cittadino svizzero, nato nel 2005 – si è annunciato in disoccupazione a decorrere dal 5 settembre 2023 alla ricerca di un impiego a tempo pieno dopo aver terminato in data 31 luglio 2023 l’apprendistato quale muratore AFC presso la __________ (cfr. doc. 2 e 3).
Dal formulario Indicazioni della persona assicurata (in seguito: IPA) relativo al mese di settembre 2023, sottoscritto dal ricorrente il 10 ottobre 2023, emerge che il medesimo, alle domande a sapere se “ha usufruito di giorni di vacanza” oppure se “è stata/o assente per altri motivi”, ha risposto negativamente (cfr. doc. 21).
Dal conteggio elaborato dalla Cassa in data 18 ottobre 2023, risulta che al ricorrente, a fronte di un guadagno assicurato di fr. 1'762.00, erano state riconosciute indennità giornaliere pari a fr. 64.95.
Per il mese di settembre (e meglio dal 5 al 30 settembre 2023), egli aveva, quindi, beneficiato di prestazioni LADI calcolate sulla base di 19 indennità giornaliere, per un totale di fr. 1'138.15 (cfr. all. a doc. 22).
Nei confronti del ricorrente, l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha emesso in data 25 ottobre 2023 una decisione di sanzione (poi cresciuta incontestata in giudicato), sospendendolo dal diritto alle indennità LADI per 11 giorni a decorrere dal 5 settembre 2023 ritenuto che l’assicurato non ha comprovato sforzi sufficienti inerenti ricerche di lavoro svolte tra il 4 giugno ed il 4 settembre 2023. In particolare, al ricorrente sono stati inflitti 4 giorni di sanzione per le mancate ricerche di lavoro per il mese di giugno 2023, 4 giorni per il mese di luglio 2023 e 3 giorni per il mese di agosto 2023, ritenuto che “le giustificazioni consegnate il 13.10.2023 non possono essere accolto in quanto l’assicurato, non avendo una garanzia scritta di assunzione (contratto di lavoro) avrebbe dovuto attivarsi immediatamente alla ricerca di un nuovo impiego” (cfr. doc. 4).
Con una seconda decisione di sanzione, pure del 25 ottobre 2023, l’URC ha, poi, sanzionato RI 1 infliggendogli una sanzione di 5 giorni a decorrere dal 1° ottobre 2023 per non avere comprovato ricerche di lavoro sufficienti nemmeno per il mese di settembre 2023, precisando che “le giustificazioni consegnate in data 13.10.2023 non possono essere accolta in quanto già all’annuncio in disoccupazione presso lo sportello URC, aveva ricevuto l’istruzione di svolgere almeno 12 ricerche mensili. Istruzione che gli è stata ribadita anche in data 15.9.2023, in occasione della consegna di alcuni dei documenti mancanti e della comunicazione che si sarebbe assentato all’estero dal 18.09 al 24.09.2023, in cui è anche stato informato della necessità di continuare a svolgere le ricerche di lavoro” (cfr. doc. 5).
Tale provvedimento è stato confermato dall’URC con decisione su opposizione del 15 dicembre 2023 (avverso la quale non risulta essere stato interposto ricorso al TCA), nella quale l’amministrazione ha, fra l’altro, ribadito che “il primo colloquio di consulenza, pianificato per il 21.09.2023 presso URC __________ (…) è stato posticipato al 03.10.2023 poiché l’assicurato il 15.09.2023 ha preso contatto con il segretariato dell’URC per comunicare che dal 18.09.2023 al 23/24.09.2023 si sarebbe recato all’estero” (cfr. all. a doc. VI).
Con mail del 26 ottobre 2023, __________, collaboratore dell’URC di __________, ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" Dopo verifica dell’incarto, abbiamo rilevato che l’assicurato ha omesso di registrare sul formulario IPA per il mese di settembre 2023 l’assenza per vacanze per il periodo dal 19 al 25.09.2023.” (cfr. doc. 6)
Dal modulo “azioni di reinserimento” inerente la persona del ricorrente (che lo ha sottoscritto) ed in particolare il colloquio del 3 ottobre 2023 che RI 1 ha avuto con il collaboratore dell’URC, risulta, tra l’altro, quanto segue:
Data colloquio Cognome funzionario Tipo di colloquio
Punto della situazione
03.10.2023
1C-Primo colloquio
L’assicurato ha una formazione come muratore co AFC ottenuta a luglio 2023 il contratto di tirocinio presso __________ si è concluso il 31.07.2023. Si è annunciato presso il nostro ufficio il 05.09.2023 per fare l’annuncio. Afferma che il 19.09.2023 è partito per la __________ ed è rientrato il 25.09.2023 spiegato che sarà un congedo non pagato – dato indicazioni su come compilare formulario IPA. Si dichiara disponibile al collocamento al 100% a decorrere dal 05.09.2023 dal lunedì alla domenica dalle 07:00 al 23:00. Vincolato agli orari dei mezzi pubblici. Per il momento è disponibile a ricercare solo nelle regioni __________ causa mancanza di un mezzo privato di trasporto – sostiene che da casa non riesce a raggiungere prima delle 07:00 __________. L’assicurato dichiara che prossimamente deve fare due giornate di reclutamento – da gennaio 2024 è sicuro che parte scuola reclute.
(cfr. doc. 7)
Preso atto di quanto precede, con decisione del 27 ottobre 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1'138.15 a titolo di prestazioni LADI percepite indebitamente per il mese di settembre 2023, computando, quale periodo di vacanza/assenza non segnalato dall’assicurato sul modulo IPA e per il quale l’interessato non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, il lasso temporale dal 15 al 25 settembre 2023 (cfr. supra consid .1.1. e doc. 8).
Il giorno seguente, RI 1, già rappresentato da padre, si è opposto al provvedimento in questione, facendo, in particolare, valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Tornando al discorso tra il 15.09.2023 e il 25.09.2023 dove si presume abbia fatto vacanze (e vacanze non sarebbero state comunque in quanto era più una situazione famigliare interna) avete o potete dimostrare il quanto con fatti reali e/o fisicamente dimostrabili? Il ragazzo vi ha comunicato una probabile assenza non conoscendo i dettagli della mia richiesta di partire assieme a suo padre legato a dei motivi famigliare e non vacanza come inoltrato dall’interlocutore assegnatogli.
Il ragazzo mi ha raccontato anche che nell’ultimo intervento il vostro operatore della cassa di disoccupazione gli ha chiesto come fossero andate le vacanze? Per quale motivo lo avete chiesto se vacanze non erano? Avete chiesto prove comprovanti le sue ferie o le chiedere solo alle ricerche di lavoro eseguite dal ragazzo? Credo ci sia un grosso problema di comunicazione tra l’interlocutore e il ragazzo e pertanto chiedo che questo sia sostituito se purtroppo non dovesse funzionare o migliorare l’approccio.
Ad ogni modo le date dell’assenza e non vacanza legate a motivi famigliari sono state dal 21.09.2023 al 24.09.2023 quindi ho richiesto a RI 1 di comunicarvelo come prescrive la legge; erroneamente non ha compilato il modulo in modo corretto del paragrafo 6b. Quindi ho dovuto spiegargli come funziona la compilazione in dettaglio. Qui è un suo errore non volontario. (…)” (cfr. doc. 9)
Con e-mail del 2 gennaio 2024, la Cassa ha sottoposto all’URC di __________ i seguenti quesiti:
" (…)
L’assenza comunicata dall’assicurato si tratta di vacanza o assenza per motivi familiari?
L’assicurato in quale data e per quale periodo ha richiesto vacanza o assenza per motivi familiari?
Se si tratta di assenza per motivi familiari, i primi tre giorni vengono da voi autorizzati secondo l’art. 25 lett. e OADI?
Durante la sua assenza ha svolto le ricerche di lavoro?
L’assicurato ha fatto opposizione alla decisione di sanzione (…) di 11 giorni dal 05.0.2023?” (cfr. doc. 15)
Il 15 gennaio successivo, l’URC ha fornito il seguente riscontro:
" (…) l’assicurato si è annunciato presso il nostro ufficio il 05.09.2023 ed è stato convocato per il primo colloquio il 21.09.2023 – ha annunciato l’assenza allo sportello il 15.09.2023 (ha semplicemente dichiarato che partiva per la __________ per il periodo dal 18 al 23-24 settembre). Il colloquio d’iscrizione è stato posticipato al 03.10.2023. Durante il colloquio d’iscrizione l’assicurato ha confermato il soggiorno all’estero dal 19 al 25.09.2023 e non ha precisato i motivi. Il signor RI 1 è stato sentito appositamente durante un colloquio in merito alla vostra mail del 02.01.2024 e possiamo rispondere come segue:
L’assenza è da ritenersi assenza per vacanza.
L’assicurato non ha richiesto in anticipo i giorni di esonero – si è presentato allo sportello il 15.09.2023 dichiarando che partiva per la __________. Dagli ultimi accertamenti risulta che si è assentato per vacanza durante il periodo dal 19 al 25 settembre 2023.
Nel caso specifico non si tratta di un’assenza per motivi familiari quindi viene a cadere l’eventuale procedura per autorizzare secondo l’art. 25 lett. e OADI.
Durante il periodo di assenza ha svolto unicamente due RL non documentate. È stato sanzionato (vedi decisione di sanzione nr. __________ del 25.10.2023 e la relativa decisione su opposizione).
L’assicurato non si è opposto alla decisione di sanzione (…) di 11 giorni” (cfr. doc. 17)
Dagli atti emerge che il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA in data 16 gennaio 2024. Egli non figurava più iscritto l’URC in qualità di persona in cerca d’impiego dal 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 19).
Con conteggio del 1° febbraio 2024, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni LADI cui RI 1, per il mese di settembre 2023, avrebbe effettivamente avuto diritto, tenuto conto della sanzione comminatagli e del periodo di assenza, stabilendo che all’assicurato sarebbero spettate indennità di disoccupazione per complessivi fr. 359.40 (cfr. doc. 22 ed all.).
Con la decisione su opposizione del 31 gennaio 2024, la Cassa ha, come visto, respinto l’opposizione presentata dall’assicurato (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 23).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, rileva, innanzitutto, che la decisione di sanzione (cresciuta incontestata in giudicato) mediante la quale RI 1 è stato sospeso dal diritto alle indennità LADI per undici giorni è stata emessa in data 25 ottobre 2023 ed è quindi successiva rispetto al conteggio datato 18 ottobre 2023 relativo alle prestazioni LADI per settembre 2023 effettuato dalla Cassa ed alla loro erogazione (cfr. supra consid. 2.5.).
Alla luce di quanto precede, il ricorrente, per il mese di settembre 2023 ha, dunque, beneficiato di otto indennità di disoccupazione a cui in parte non aveva oggettivamente diritto.
Giova rilevare, inoltre, che già dal conteggio del 27 ottobre 2023, emesso, come visto (cfr. all. a doc. 22), in corrispondenza della decisione di restituzione, emergeva che degli undici giorni di sanzione, otto giorni sono stati trattenuti dalla Cassa nel mese di settembre 2023, mentre i restanti sarebbero stati conteggiati nel mese successivo.
Tale ripartizione dei giorni di sospensione inflitti a RI 1 (peraltro confermata nel conteggio successivamente elaborato dalla Cassa; cfr. supra consid. 2.5. ed all. a doc. 22) non è stata contestata da parte del qui ricorrente.
2.7. In relazione, invece, all’assenza all’estero del ricorrente, il TCA rileva che altrettanto successivamente al conteggio del 18 ottobre 2023 la parte resistente è venuta a conoscenza del fatto che nel corso del mese di settembre 2023, quando aveva percepito diciannove indennità di disoccupazione, il ricorrente si era recato all’estero.
Tale informazione, in particolare, è stata trasmessa alla Cassa dall’URC di __________ il 26 ottobre 2023, allorquando è stato comunicato che “(…) l’assicurato ha omesso di registrare sul formulario IPA per il mese di settembre 2023 l’assenza per vacanze per il periodo dal 19 al 25.09.2023” (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 7).
Nel modulo IPA, per contro, RI 1 ha indicato sia di non aver usufruito di giorni di vacanza, sia di non essersi assentato per altri motivi (cfr. supra consid. 2.5. ed all. a doc. 21).
Dagli atti risulta, però, d’un lato, che in occasione del colloquio tenutosi presso l’URC di __________ il 3 ottobre 2023, laddove il modulo “azioni di reinserimento” è stato sottoscritto, oltre che dal collaboratore dell’URC, anche dal ricorrente, quest’ultimo ha affermato “che il 19.09.2023 è partito per la __________ ed è rientrato il 25.09.2023”. D’altro lato emerge dal medesimo documento che RI 1 è stato informato anche in merito a “come compilare il formulario IPA” (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 7).
Formulario IPA che il ricorrente ha poi compilato una settimana dopo, e meglio il 10 ottobre 2023, come visto negando di essere stato in qualsiasi modo ed a qualunque titolo assente (cfr. supra consid. 2.5.).
Contrariamente a quanto RI 1 ha affermato il 3 ottobre 2023 presso gli uffici dell’URC (rammentato che il modulo inerente il colloquio in questione ed il suo contenuto è stato anche sottoscritto dal ricorrente che nulla ha eccepito al riguardo), in sede di opposizione il rappresentante dell’assicurato aveva fatto valere che la Cassa “presume” che questi “abbia fatto vacanze” e precisato, d’un lato, che “vacanze non sarebbero state comunque in quanto era più una situazione familiare interna”, di non meglio precisata natura, e, d’altro lato “che il ragazzo vi ha comunicato una probabile assenza non conoscendo i dettagli della mia richiesta di partire assieme a suo padre legato a dei motivi famigliari e non vacanze”, chiedendo all’amministrazione se avesse a sua volta domandato all’assicurato “prove comprovanti le sue ferie” e comunicando che “l’assenza e non vacanza” si era in realtà protratta dal 21.09.2023 al 24.09.2023 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 9).
In sede ricorsuale, invece, da una parte è stata fornita un’ulteriore differente versione, secondo la quale “il ragazzo come già dichiarato non si è recato all’estero a meno che non possiate voi stessi provare il contrario”. D’altra parte, il rappresentante del ricorrente ha addotto che il figlio, “per cause (…) non (…) ben chiare sia stato indotto a dichiarare altro” al fine di “assegnargli giorni di sospensione in più a favore della Cassa disoccupazione”
Quanto precede ritenuto, peraltro, che RI 1, a mente del padre, “non è in grado di gestire questi colloqui o non sia stato in grado di spiegarsi al meglio quando affronta determinati colloqui con la Cassa disoccupazione vista la sua giovane età” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).
In altre parole, l’assicurato, rispettivamente il suo rappresentante sono passati dal riferire che RI 1 è stato all’estero dal 19 al 25 settembre 2023, al precisare che il viaggio era dovuto a motivi familiari, che l’assenza sarebbe, diversamente da quanto precedentemente riferito, perdurata unicamente dal 21 al 24 settembre 2023, al negare, infine, di essersi recato al di fuori dei confini nazionali (a meno, stando al ricorrente, che l’amministrazione non possa provare il contrario), e pretendere che l’assicurato, sentito presso l’URC il 3 ottobre 2023, avrebbe invece detto di essere stato in __________ dal 19 al 25 settembre precedenti poiché così indotto dai collaboratori dell’URC al fine, pretende il ricorrente, di garantire alla Cassa un minor esborso in termini di indennità LADI.
Al riguardo ed fronte del fatto che il ricorrente ed il suo rappresentante giungono sino a negare quanto precedentemente riferito senza riserve, e meglio di essere mai stato all’estero nel settembre 2023, il TCA si limita a rammentare che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
In concreto, quindi, le dichiarazioni fornite in un secondo momento dal ricorrente e dal padre, che lo rappresenta, non ne soccorrono la posizione. È quanto dichiarato inizialmente da RI 1 – che ha peraltro sottoscritto il modulo relativo al colloquio nel corso del quale aveva dichiarato di essere stato in __________ dal 19 al 25 settembre 2023 – che è in concreto decisivo.
Ne consegue che dal 19 al 25 settembre 2023, allorquando ha dichiarato che si trovava in __________, RI 1 non adempiva i presupposti per potere beneficiare delle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in particolare lett. g (cfr. supra consid. 2.4.).
In tale periodo, dunque, egli non aveva diritto alle indennità di disoccupazione che ha, dunque, oggettivamente percepito a torto.
2.8. Stante quanto precede, questa Corte ritiene che il ricorrente, nel mese di settembre 2023 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui in parte non aveva oggettivamente diritto, avendo ricevuto diciannove indennità giornaliere, allorquando a fronte di quattordici giorni controllati (19 giorni – 5 giorni lavorativi tra il 19 ed il 25 settembre 2023) anziché diciannove, dedotti gli otto di sanzione, avrebbe dovuto percepire sei indennità (14 indennità – 8 indennità come sanzione).
In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale con la quale sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurato per il mese di agosto 2018 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La circostanza emersa secondo cui l’insorgente dal 19 al 25 settembre 2023 il ricorrente era all’estero, per asseriti motivi familiari che nullamente sono stati comprovati, costituisce, infatti, alla pari della sanzione pronunciata nei suoi confronti il 25 ottobre 2023, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito al diritto all’indennità di disoccupazione.
Ne discende che in concreto il ricorrente è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, versatogli erroneamente dall’amministrazione (cfr., tra le altre, STCA 38.2019.9 del 13 maggio 2019; 38.2017.67 del 18 aprile 2018 consid. 2.10.; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.; STCA 38.2005.90 del 20 marzo 2006 consid. 2.9.).
Giova in tal senso rammentare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale oggettivamente non aveva diritto o che gli è stata versata di un importo superiore a quello spettantegli (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
Alla luce di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che a ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI di cui il ricorrente aveva, indebitamente, beneficiato per settembre 2023.
2.9. Le motivazioni addotte, d’un lato, con l’opposizione, laddove il rappresentante di RI 1 ha preteso che il figlio – come visto informato in sede di colloquio presso l’URC del 3 ottobre 2023 in merito alla completazione del formulario IPA che ha poi inoltrato alla Cassa un settimana dopo - “erroneamente non ha compilato il modulo in modo corretto al paragrafo 6b (…) è un suo errore non volontario”, rispettivamente, in sede ricorsuale, circa la giovane età del ricorrente e l’inesperienza del medesimo con riguardo alla LADI, attengono alla buona fede e sono pertanto afferenti ad un’eventuale successiva richiesta di condono.
In tal senso, il TCA rammenta che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.10. A proposito dell’importo da restituire di fr. 778.75, questa Corte evidenzia che lo stesso, non oggetto di contestazione puntuale, corrisponde a quanto effettivamente erogato, a torto, dalla Cassa a al ricorrente per settembre 2023.
In concreto, nemmeno da questo profilo il modo di procedere della resistente presta, dunque, fianco a critiche.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti