Incarto n. 38.2024.59 38.2025.2
CL/gm
Lugano 31 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 30 dicembre 2024 e del 7 gennaio 2025 di
RI 1 (inc. 38.2024.59) RI 2 (inc. 38.2025.2)
contro
le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 36-38) mediante la quale aveva respinto la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1 il 3 maggio 2024 (cfr. 47-48).
L’amministrazione ha, in particolare, motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…) L’opponente è figlio di RI 2 e fratello di __________. Tutti risultano residenti al medesimo indirizzo. Tutti e tre hanno inoltrato domanda di II per il medesimo datore di lavoro:
__________ per il periodo dal 1.11.2023 al 18.12.2023
RI 1 e RI 2 per il periodo dal 1.1.2024 al 9.4.2024.
Orbene a mente della Cassa appare più che verosimile che i tre componenti della famiglia, viventi sotto lo stesso tetto, fossero a conoscenza della situazione di mancato pagamento dei salari da parte dello stesso datore di lavoro e ciò sin dal mese di novembre 2023 e, in maniera più generale sulla precaria situazione finanziaria della società. E di conseguenza per il qui opponente l’elevato rischio di non vedersi versare i salari completi.
Pertanto si contesta quanto affermato dall’opponente che al momento della sottoscrizione del contratto l’11 dicembre 2023 non era a conoscenza di eventuali difficoltà economiche o di mole di lavoro ridotto dell’azienda allorquando la sorella era già stata lasciata a casa in quanto non vi era più alcuna attività da svolgere a fare tempo dal 6 dicembre 2023. Ancor meno credibile l’affermazione secondo cui l’opponente e la madre erano certi di essere confrontati con un datore di lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagare lo stipendio.
Ma v’è di più.
In fase d’opposizione l’assicurato tramette alcuna mail a comprova degli sforzi effettuati atti a rivendicare il pagamento dei salari. In particolare il do.
Verificando nel registro di commercio, risulta riconducibile alla società __________, il cui gerente è proprio il signor Sprugasci. Il sito internet della società riporta quale contatto, il numero cellulare della signora RI 2. L’opponente, unitamente alla sorella hanno inoltre beneficiato di indennità per insolvenza a seguito del fallimento della __________, in liquidazione (amministratrice unica la mamma RI 2).
Entrambe le società testé citate hanno la propria sede a __________ al medesimo recapito di __________.
Tutte queste circostanze avvalorano la tesi della Cassa, riguardo la conoscenza della situazione finanziaria della società in oggetto (__________), da parte del qui opponente.
Infine, ad abundantiam, quanto alle rassicurazioni del datore di lavoro (seppure non comprovate) per giurisprudenza le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4.). Risultano del tutto inefficaci le richieste di pagamento inviate per lettera semplice (non sussiste infatti alcuna prova dell’invio effettivo) o le richieste inviate via mail” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
Con un’altra decisione su opposizione, sempre datata 10 dicembre 2024, la Cassa ha confermato la precedente decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 74-76) mediante la quale aveva respinto anche la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2 l’8 maggio 2024 (cfr. 79-80).
L’amministrazione ha, in particolare, motivato la propria decisione su opposizione sulla base di argomentazioni analoghe a quelle fatte valere per suo figlio, RI 1 (cfr. supra e doc. A1 all. a doc. I, inc. TCA 38.2025.2).
1.2. Contro la decisione su opposizione, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, del quale ha chiesto l’accoglimento, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento delle indennità per insolvenza come richieste (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
In particolare, a sostegno delle proprie ragioni, l’assicurato fa valere quanto segue:
" (…) Vero è che con la mia famiglia viviamo allo stesso indirizzo a __________. Vero non è che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________, come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per mia sorella __________ al 11.12.2023, quando ho sottoscritto il mio contratto di lavoro con il signor __________.
Inoltre, vero non è, come scrive la Cassa, che fossimo a conoscenza in maniera più generale sulla precaria situazione finanziaria della società __________.
Mia sorella __________ era stata lasciata a casa dal 6 dicembre perché la sua posizione era stata assorbita da altra persona al proprio domicilio. Si contesta pertanto che tale situazione fosse
è in uso da sempre a mia madre e mai lo è stato per la società che amministrava __________ né tantomeno lo è stato, o lo è, per la società del signor __________ __________.
Che le due società abbiano avuto lo stesso indirizzo è vero, ma non è vero per quanto riguarda il periodo.
Non si comprende come tale affermazione da parte della Cassa abbia una rilevanza in questa pratica.
Sono stato assunto in qualità di aiuto contabile anche in considerazione del nuovo progetto che il sig. __________ aveva e che ha mostrato di avere possibilità di successo. Infatti, per i mesi in qui ho prestato lavoro, il progetto definito stava progredendo positivamente con l’organizzazione di eventi e presentazione di spezie a vari clienti, nonché gli acquisiti e rivendita sul territorio.
Gestivo il conto cassa dal quale prelevavo per pagare fornitori e spese di trasferte per le consegne, come anche le spese vive della società. Ai conti bancari non avevo accesso, ma che avrei dovuto avere non appena il signor __________ fosse rientrato alla normalità dal suo problema in Italia. Non potevo quindi conoscere le effettive entrate della società se non quelle per cassa.
Si contesta che sia io che mia madre eravamo a conoscenza di una così detta precaria situazione finanziaria come descrive la Cassa di disoccupazione ma a noi totalmente sconosciuta. Inoltre, __________ ha sempre parlato del signor __________ come una persona con notevoli capacità organizzative e finanziarie. Impegnato su più fronti e con consolidata esperienza negli affari.
I reali motivi per cui la Cassa di disoccupazione indica che il sottoscritto unitamente alla sorella abbiano beneficiato di indennità di insolvenza per la ditta __________ sarebbero da spiegare da parte della Cassa in quanto la ditta in liquidazione non ha mai avuto nulla a che fare con il signor __________.
Avere beneficiato in precedente di indennità per insolvenza non deve assolutamente pregiudicare questa domanda soprattutto, ma non unicamente, dal fatto che si tratta di un’altra società esterna alla presente domanda.
Si contesta pertanto che la situazione sopra esposta avvalori la tesi della Cassa riguardo la conoscenza della situazione finanziaria della società in oggetto.
Inoltre, i miei richiami in modo costante al datore di lavoro sono stati inviati per lettera e per email. Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro. Ho dimostrato in modo non equivoco e riconoscibile dal signor __________ il carattere serio del mio credito salariale.
Il salario per il mese di gennaio è scaduto il 5 febbraio, è da questa data che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto per la riscossione del credito salariale. Pertanto con lettera del 8.4.2024 comunicavo, congiuntamente a mia madre, che avrei proceduto con le vie legali. Purtroppo la ditta è entrata in liquidazione nei giorni seguenti. Il tempo intercorso è di soli due mesi, periodo ritenuto prettamente insufficiente per procedere a vie legali soprattutto quando il rapporto di lavoro è ancora in essere.” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
Anche RI 2 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di quanto postulato a titolo di indennità per insolvenza sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…) ho ricevuto la lettera di licenziamento da parte dell’Ufficio Fallimenti il 27 aprile 2024 ed ho presentato domanda di insolvenza il 2 maggio 2024.
È vero che alcuni componenti della mia famiglia hanno accettato di lavorare per il signor __________. Mia figlia __________ dal mese di agosto 2023 presso l’ufficio di __________ e mio figlio ed io dal mese di gennaio 2024 con differenti mansioni.
Non è vero che c’è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono stati pagati. Quando mia figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________, dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________, che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.
Faccio fatica a capire come avrei dovuto conoscere la situazione, a detta della Cassa, precaria, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro del 14 dicembre 2023. Avere chiuso un contratto a tempo determinato con due settimane di anticipo non è un indicatore di precarietà anche perché le attività proseguivano e il nuovo progetto spezie sarebbe iniziato con il mese di gennaio 2024.
Non capisco cosa intend
è esclusivamente mia, ed è per questo che è stata usata per scrivere le mail al signor __________ da parte mia. Secondo la Cassa da quale indirizzo avrei dovuto scrivere se non dal mio? Questa è la mia email da sempre. Non è mai stata usata per nessuna società del signor __________, in questo caso, __________.
È vero che io ero amministratrice unica della __________ fino al 26 gennaio 2023 quando, purtroppo, entrò in liquidazione su istanza in Pretura da parte della banca creditrice, ma non per la __________, attività condotta dal signor __________; questo può unicamente confermare l’esperienza manageriale per la gestione di società a vario scopo del signor __________.
Vero che i miei figli hanno beneficiato di una parte delle indennità di insolvenza per la __________, di cui avevano diritto, ma non si capisce la grande importanza che la Cassa dia a questo elemento che riguarda una ditta per la quale il signor __________ non ha mai avuto alcun ruolo.
Certo che l’indirizzo di __________ è una locazione in affitto di proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una pigione mensile. Fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________, dopo questa data è stata pagata dal signor __________. Ancora una volta, non si comprende il motivo per cui questo sia di rilevanza per la Cassa.
Che queste circostanze avvalorino la tesi della Cassa, riguardo a mia conoscenza di una presunta precaria situazione finanziaria della ditta __________ solo perché il signor __________ ha ripreso il contratto di locazione della __________ non ha alcuna logica.
Le mie richieste di pagamento del salario, con lettere, email e messaggi whatsapp, iniziate già dal mese di febbraio, sono state inviate e ricevute dal signor __________. Le stesse confermano in modo inequivocabile il mio salario per i mesi scoperti.
Io ho lavorato per questa azienda, ho dato tutta a mia forza e preparazione per la buona riuscita del progetto in cui ho creduto sin dall’inizio. Non appena saputo del fallimento ho fatto tutto il possibile per ricevere il mio salario convenuto e quanto indica la Cassa come “inefficace” è del tutto sproporzionato. Cosa avrei dovuto fare nei due mesi di tempo precedenti la dichiarazione di fallimento mentre il mio contratto era agli inizi?” (cfr. doc. I inc. TCA 38.2025.2).
1.3. Nella sua risposta del 22 gennaio 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso presentato da RI 1 ed in particolare osserva quanto segue:
" (…) Si ribadisce (…), in relazione a quanto esposto nella decisione contestata – e in nesso di causalità diretta – la tardività delle presunte richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non era ormai più in grado di pagare alcunché. Presunte poiché agli atti non è stata fornita la prova di invio delle lettere (per lettera semplice) e di ricezione delle email.
Gli elementi ulteriormente richiamati dalla Cassa, atti a comprovare che il ricorrente non potesse misconoscere la situazione precaria della società, già al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, sono integralmente confermati anche in questa sede.
Così come si conferma che il ricorrente – cognito in materia – non poteva non conoscere gli obblighi a lui afferenti nell’ambito della richiesta di indennità per insolvenza. In tale ottica si riferisce il richiamo alla domanda di insolvenza presentata per la società __________.
Sarà codesto lodevole Tribunale a valutare una volta acquisiti gli atti, se necessario sospendere la procedura in attesa dell’esito del procedimento penale” (cfr. doc. III inc TCA 38.2024.59).
Analoghe considerazioni e richieste emergono dalla risposta di causa della Cassa al ricorso presentato anche da RI 2 (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.2).
1.4. Con replica del 30 gennaio 2025, il ricorrente ribadisce quanto già esposto in sede ricorsuale ed in aggiunta osserva:
" (…)
Contrariamente a quanto afferma la Cassa io non ero a conoscenza di “una precaria situazione finanziaria della società”. Infatti, durante il rapporto di lavoro confermo che c’era lavoro da svolgere e che questo mi confermava che la società poteva versarmi i salari spettanti. Non vi era idea che in aprile la società sarebbe fallita. Si chiede alla Cassa delucidazioni in merito a questa cosiddetta precaria situazione finanziaria e come ne sarei dovuto essere a conoscenza.
In riferimento agli obblighi di riduzione del danno ritengo di aver adempiuto totalmente sia prima del fallimento che in seguito seguendo tutta la procedura necessaria.
La cassa scrive “si ribadisce pertanto, … la tardività delle presunte richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non era ormai più in grado di pagare alcunché” (pag. 3 p. 1).
Ho posto richieste al datore di lavoro già da febbraio 2024 e fino al fallimento e meglio quando avrei dovuto aspettarmi il salario di gennaio e seguenti. Si contesta quindi una cosiddetta tardività nelle richieste di pagamento del salario.
Si ribadisce nuovamente che non ho ancora potuto comprendere come la Cassa possa affermare che io fossi a conoscenza della “precaria situazione finanziaria”.
Mentre in riferimento al punto 2 osservo quanto segue:
preciso che, di questo procedimento penale, sono venuto a conoscenza ora con la risposta della Cassa. Non si comprende la rilevanza tra la mia richiesta di indennità e il procedimento penale aperto a carico del datore. La Cassa indica che vi sono presunti indizi che indichino incongruenze con il mio rapporto di lavoro svolto per il datore. Si chiede quindi alla Cassa di voler indicare questi presunti indizi in considerazione del fatto che non ho elementi con cui poter dare risposta a queste affermazioni. Per il momento si contesta la rilevanza del punto 2.” (cfr. doc. V, inc. TCA 38.2024.59).
Con replica del 30 gennaio 2025, RI 2 ha, da parte sua, osservato quanto segue:
" (…) contrariamente a quanto riferisce la Cassa io ho intrapreso ogni passo possibile per tutelare i miei crediti salariali e non ho assolutamente commesso una negligenza grave. Mi sono subito adoperata nel contattare il datore di lavoro con telefonate, lettere, email e messaggi whatsapp sin dal mese di febbraio 2024 (che sono già agli atti) ed ho continuato fino al fallimento nel mese di aprile. (…)
Nella sua lettera la Cassa ha sostanzialmente ribadito quanto già scritto nella precedente e tale scritto non corrisponde a nessun tipo di verità pertanto si contesta nuovamente, ribadendo che non ci sono stati grandi ritardi nelle richieste e che le stesse no erano da inviare per raccomandata obbligatoriamente, se no l’avrei fatto. E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp. Visto la mia ignoranza in materia di tecnologia chiedo alla Cassa, ancora una volta, come potevo inoltrare le prove di ricezione di quanto inviato.
La presunta precarietà della società non è stata spiegata dalla Cassa neppure nella loro ultima lettera inviata, confermando unicamente che con la riduzione del tempo di lavoro previsto sul contratto di mia figlia __________ sia un indicativo di precarietà cosa che non prova assolutamente nessun tipo di insolvenza. Confermo nuovamente quanto già detto nella mia precedente e contesto quanto la Cassa pensa in merito.
In riferimento alla __________ e __________ non capisco quali siano i legami così stretti dato che il signor Sprugasci non ha mai lavorato o partecipato in nessuna delle attività di __________ neppure durante la liquidazione.
La __________ ha unicamente rilevato il contratto di locazione e se questo è uno stretto legame commerciale a detta della Cassa, la stessa dovrebbe, come richiesto, anche spiegare quali siano i punti che possano determinare questa relazione così importante come la definisce la Cassa.
Si contestano pertanto le frasi raccontate dalla Cassa nel merito di una relazione commerciale in quanto totalmente fantasiosa.
Per quanto attiene al procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico contro il signor __________ non ne ero per nulla a conoscenza fino alla ricezione della raccomandata di questo Tribunale del 24 gennaio 2024 [recte. 2025].
Per quanto riguardo il lavoro che io svolto per la __________ posso confermare che ho lavoro per tutti i mesi per i quali ho richiesto il salario. L’attività è stata presente e attiva a contrari di questi indizi di cui io non ne sono a conoscenza. Chiara l’intenzione della Cassa di non volere versare le dovute indennità, richiamando un incarto penale allo stadio di apertura, ben sapendo i tempi che saranno necessari e che sicuramente andranno a danneggiare ancora di più la mia situazione che resta in attesa ormai da quasi un anno” (cfr. doc. V, inc. TCA 38.2025.2).
1.5. Con dupliche dell’11 febbraio 2025, trasmesse ai ricorrenti il giorno seguente (cfr. doc. VIII inc. TCA 38.2024.59 e inc. 38.2025.2), la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e chiesto a questa Corte di “decidere come richiesta con la risposta di causa” (cfr. doc. VII, inc. TCA 38.2024.59 e 38.2025.2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza per uno stesso periodo, fondate, rispettivamente, per madre e figlio, componenti di una stessa economica domestica, sulle medesime motivazioni.
I fatti oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.
È dunque accertata la connessione tra loro.
Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2024.59 e 38.2025.2 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. Nelle proprie risposte di causa (cfr. supra consid. 1.3.), l’amministrazione ha formulato la richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________, amministratore unico della __________ (ora in liquidazione).
Al riguardo questo Tribunale rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)
È comunque utile osservare - rammentato peraltro che il procedimento penale pendente nei confronti di __________, stando a quanto comunicato a questa Corte dalla Cassa, concerne, a questo stadio, quest’ultimo solamente e non anche i qui ricorrenti - che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
Pertanto nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere i ricorsi interposti contro le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 senza sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale.
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste dai medesimi per i crediti salariali vantati per il periodo da gennaio al 9 aprile 2024.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002 pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg., il Tribunale federale ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In una sentenza 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27. August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde. Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019) jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre. So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”
Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.
6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
2.4. RI 1, nato nel 2002, ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ (ora in liquidazione) l’11 dicembre 2023. Egli è così stato assunto alle dipendenze della società in qualità di aiuto contabile a decorrere dal 2 gennaio 2024, per 40 ore settimanali, con un salario mensile lordo di fr. 4'800.- per tredici mensilità (cfr. doc. 43-45, inc. TCA 38.2024.59).
Anche sua madre, RI 2 - cittadina americana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, nata nel 1969 - è stata assunta alle dipendenze della medesima società, e meglio come risulta dal contratto di lavoro sottoscritto il14 dicembre 2023, dal quale emerge ch’ella occupava la posizione di segretaria di direzione amministrativa, per 45 ore alla settimana, con un salario lordo mensile pari a fr. 6'500.- per tredici mensilità (cfr. doc. 81-83, inc. TCA 38.2025.2).
La __________ (ora in liquidazione), con sede a __________, era attiva nel settore della “produzione, sviluppo, acquisto, vendita, commercializzazione e intermediazione di beni e prodotti mobili, in particolare ma non esclusivamente, di beni alimentari e integratori per l'alimentazione, comprese bevande, alcooliche o non, di prodotti legati all'energia, di prodotti legati alla cosmetica, alla salute e alla medicina”,
La società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ dell’8 aprile 2024 a far tempo dal giorno seguente.
La procedura fallimentare è stata, poi, sospesa per mancanza di attivo con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 24 maggio 2024.
Amministratore unico della SA, sin da maggio 2023, era __________ (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile sul sito internet www.zefix.ch).
Giova rammentare - a maggior ragione ritenuto che in sede di opposizione la ricorrente ha, come si vedrà, fatto valere che “Nei mesi di novembre e dicembre 2023 il signor __________, titolare della __________ e che fino a quel momento non conosceva personalmente ma solo di vista aveva esposto all'opponente il nuovo progetto”; cfr. infra
Anche quest’ultima, assunta a tempo determinato a decorrere dal 22 settembre sino al 18 dicembre 2023, ha chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in ragione di pretesi crediti salariali che ha fatto valere di vantare nei confronti della società per i mesi di novembre e dicembre 2023 (cfr. inc. TCA 38.2024.58).
Il TCA rileva, ai fini di quanto necessario per la presente vertenza, che i tre, oltre ad essere legati da stretti legami di parentela, costituiscono una medesima economia domestica, sita in __________.
, oltre che il domicilio della famiglia ___________, risulta pure essere la sede di un’associazione, e meglio l’, cui membro, da giugno 2020 a febbraio 2023, era __________, e cui membro, invece, da aprile 2024 era __________, che da tale posizione ha dimissionato a marzo 2025 (cfr. www.zefix.ch).
__________, inoltre, è socio e gerente della __________, con recapito in __________. Dal sito internet della __________ risulta, a valere quale numero telefonico di contatto lo stesso numero di cellulare indicato come il proprio da RI 2 nella propria domanda di indennità di insolvenza (doc. 79 inc. TCA 38.2025.2).
Giova rilevare che quest’ultima era amministratrice unica di una società denominata __________, avente sede a __________, trasferita nel 2018 nel Canton __________ e pochi mesi dopo ritrasferitasi in Ticino, con sede a __________ e recapito a __________ (analogamente alla Sagl che vede, ora, __________ quale socio e gerente), quindi sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del distretto di __________ del 26 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).
Ne emerge che, come si vedrà nel prosieguo, la famiglia __________ e __________ hanno in comune rapporti commerciali/lavorativi su più fronti, da anni.
Sciolta la datrice di lavoro in seguito al fallimento pronunciato l’8 aprile 2024, il 29 aprile successivo RI 1 ha presentato una domanda d’indennità per insolvenza per la durata di tutto il rapporto lavorativo che sino a quel momento e da gennaio 2024 lo aveva legato alla SA, facendo così valere crediti salariali per gennaio, febbraio, marzo ed i primi giorni di aprile 2024, per totali fr. 17'333.35 (cfr. doc. 47-48, inc. TCA 38.2024.59).
RI 1 ha inizialmente indicato di avere sollecitato alla __________ il versamento dei salari:
con scritto del 29 febbraio 2024, laddove ha comunicato “Egregio signor __________, la contatto in merito al mio salario del mese di gennaio che non è stato versato. Confido nella sua rapidità nel versamento del salario (…)” (cfr. doc. 51, inc. TCA 38.2024.59);
con scritto del 22 marzo 2024, che riporta “(…) rinnovo il mio richiamo del salario di gennaio oltre alla mensilità di febbraio, i quali ad oggi non sono stati versati al sottoscritto. Le chiedo e confido nuovamente nell’immediato versamento dei salari sottolineando che al momento sto comunque continuando a svolgere le mie mansioni per la società. Sperando nella rapidità dei versamenti da parte sua rimango in attesa dei pagamenti” (cfr. doc. 50 inc. TCA 38.2024.59).
Con decisione del 21 giugno 2024, la Cassa ha respinto la domanda del ricorrente, negandogli il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Non ha mai percepito il salario. Ha sollecitato lo stipendio unicamente con due lettere datate 29 febbraio 2024 e 22 marzo. Già dal primo mese non ho ricevuto il salario e ha atteso fino al 29 febbraio per sollecitare il dovuto, successivamente neppure lo stipendio di gennaio è giunto e ha atteso il 22 marzo per inviare un nuovo richiamo; tutto ciò considerato alla Cassa non sembra un atteggiamento corretto a salvaguardia dei suoi crediti salariali, pertanto, non avendo rispettato l’obbligo di ridurre il danno, la sua domanda d’indennità per insolvenza è respinta” (cfr. doc. 36-38, inc. TCA 38.2024.59).
Il ricorrente, allora rappresentato da __________, ha impugnato tale provvedimento. A sostegno delle proprie pretese, ha addotto, in particolare, le seguenti motivazioni:
" (…)
(…)
· 11 mensilità salariali non pagate da inizio contratto fino al fallimento, con rivendicazione del salario solo via fax (DTF C 367/01 del 12.04.2002);
· Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato ha rivendicato il salario solo oralmente (DTF 8C 682/2009).
La giurisprudenza ha invece ritenuto che l'assicurato avesse ossequiato all'obbligo di riduzione del danno in un caso in cui dopo un primo sollecito scritto ha aspettato 3 mesi prima di avviare un'azione giudiziaria al tribunale incompetente e dopo la decisione ulteriori 50 giorni prima di inoltrare la causa al tribunale competente (TFA C 63/05 del 21.12.2005). Protetto è stato anche un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006).
La Cassa ha respinto la domanda, adducendo che l'opponente non avrebbe ossequiato al suo obbligo di riduzione del danno avendo sollecitato il pagamento dello stipendio unicamente con due lettere datate 29.02.2024 e 22.03.2024. Ciò è recisamente contestato.
Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo.
Al 05.02.2024 l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo, il signor RI 1 si è immediatamente mosso nei confronti del datore di lavoro, contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento. Nonostante le rassicurazioni orali, già il 08.02.2024, appena tre giorni dopo la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del 08.02.2024). Dalla Stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già sollecitato telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata rassicurato dal signor Sprugasci sul versamento:
"Egregio signor __________,
ho atteso alcuni giorni dopo la nostra discussione e non ho ricevuto ancora il salario per il mese di gennaio come da contratto di lavoro. Attendo una sua celere risposta" (doc. 3: e-mail del 08.02.2024).
Dopo sei giorni, in data 14.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:
"Egregio signor __________,
a seguito della precedente email e dal momento che non ho avuto modo di trovarla in ufficio la contatto nuovamente in riferimento al salario di gennaio. La prego di volermi dare una risposta immediatamente sulla presente situazione" (doc. 4: e-mail del 14.02.2024).
In data 29.02.2024 l'opponente procedeva a sollecitare con lettera scritta il pagamento dello stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 29.02.2024).
Nel contempo durante l'intero periodo, l'opponente sollecitava regolarmente telefonicamente il pagamento del salario - sia personalmente che tramite la madre - ottenendo rassicurazioni dal signor __________.
In data 12.03.2024, dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, l'opponente scrive una e-mail al signor __________ ed i toni si fanno ancora più severi, pretendendo il pagamento immediato:
"Egregio signor __________,
Ci troviamo nel mese di marzo e, oltre a non aver ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la situazione è /a stessa anche per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte a contattarla ma senza successo. La prego di voler dare seguito alla richiesta immediatamente." (doc. 6: e-mail del 12.03.2024).
Di nuovo due giorni dopo, il 14.03.2024:
"Egregio Signor __________,
considerando la sua mancata risposta alle mie numerose prese di contatto con lei non ho ricevuto alcunctìéì al momento e non ha dato risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le mie incombenze per la sua società nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al momento in una sua lacuna di comunicazione oltre a mancato versamento di quanto dovuto. Nella speranza che tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata risposta" (doc. 7: e-mail del 14.03.2024).
Ancora con lettera del 22.03.2024 il signor RI 1 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio (doc. 8: lettera del 22.03.2024).
Va detto che a sollecitare non era solo l'opponente, bensì - implicitamente per conto di entrambi - anche la madre RI 2. Ella in data 08.04.2024 invia un'e-mail dai toni perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso di mancato pagamento - di rescindere il contratto e minacciando l'avvio della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:
"__________, purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine.
Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tuffi i mesi che non ho ricevuto nulla" (doc. 9: e-mail del 08.04.2024).
l signori __________ non si aspettavano però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il fallimento della __________.
All'opponente, dopo avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 10: lettera 23.05.2024). (…)
ll signor RI 1 non è certamente rimasto inattivo. l documenti allegati (doc. da 3 a 10) dimostrano senza dubbio che egli ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 3 giorni dopo la scadenza del primo stipendio.
Il periodo di mora nel pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo I'opponente si è fin da subito mosso nei confronti del signor __________ facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta da quanto esposto nei paragrafi precedenti, entro aprile egli avrebbe addirittura avviato la procedura esecutiva nonostante il rapporto di lavoro ancora in essere. Non ha fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024.
Dichiarato il fallimento della società, egli ha intrapreso i necessari passi legali a salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i termini imposti dalla legge.
Considerato che il rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi compiuti il signor RI 1 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli stessi siano del tutto sufficienti per affermare che egli abbia ossequiato all'obbligo di riduzione del danno dell'assicurato in virtù dei parametri giurisprudenziali esposti ai paragrafi 7 e 8 del presente memoriale. (…)” (cfr. doc. 16-22, inc. TCA 38.2024.59).
In allegato alla propria opposizione, RI 1 ha trasmesso, in aggiunta a quanto a quel momento già si trovava agl
ed indicante “ho atteso alcuni giorni dopo la nostra discussione e non ho ricevuto ancora il salario per il mese di gennaio come da contratto di lavoro. attendo una sua celere risp
ed indicante “a seguito della precedente email e dal momento che non ho avuto modo di trovarla in ufficio la contatto nuovamente in riferimento al salario di gennaio. La prego di volermi dare risposta immediatamente sulla presente sit
ed indicante “ci troviamo nel mese di marzo e, oltre a non aver ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la situazione è la stessa anche per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte a contattarla ma senza successo. La prego di voler dar seguito alla richiesta immedia
ed indicante “considerando la sua mancata risposta alle mie numerose prese di contatto con lei non ho ricevuto alcunché al momento e non ha dato risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le mie incombenze per la sua società nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al momento in una sua lacuna di comunicazione oltre a mancato versamento di quanto dovuto. Nella speranza che tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata r
, firmata dalla propria madre, senza accenni al figlio (cfr. doc. 33, inc. TCA 38.2024.49).
Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 il diritto a percepire le postulate indennità per insolvenza.
Analogamente a RI 1 ha proceduto, con domanda di indennità per insolvenza del 2 maggio 2024, la madre. Anche RI 2 ne ha chiesto l’erogazione vantando crediti salariali per tutto il periodo in cui fa valere di essere stata alle dipendenze della SA, e meglio da gennaio al 9 aprile 2024, per totali fr. 23'472.15 (cfr. doc. 79-80, inc. TCA 38.2025.2).
RI 2 ha, inizialmente, fatto valere di avere sollecitato all’allora datrice di lavoro il pagamento dei salari:
con scritto datato 28 febbraio 2024, nel quale ha indicato “Egregio signor __________, con la presente la contatto per informarla che la mensilità del salario di gennaio non mi è pervenuta. Ripongo nella sua risposto e nel versamento della retribuzione come concordato” (cfr. doc. 88, inc. TCA 38.2025.2);
con scritto datato 29 marzo 2024, che recita “come precedentemente fatto, con la presente la contatto nuovamente per richiedere il versamento dei salari di gennaio e febbraio, i quali non sono stati versati. Le chiedo di voler procedere immediatamente al versamento delle retribuzioni spettanti e sottolineo che sto proseguendo nei miei incarichi. Sperando di ricevere i versamenti indicati confido da parte sua al versamento. In caso contrario mi vedo costretta a contattare i sindacati in questa procedura.” (cfr. doc. 89, inc. TCA 38.2025.2).
Con decisione del 21 giugno 2024, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per insolvenza sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle su cui poggia la decisione resa dall’amministrazione il medesimo giorno nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 74-76, inc. 38.2025.2).
RI 2, allora pure rappresentata da __________, ha impugnato il provvedimento reso dalla Cassa nei suoi confronti, facendo valere quanto segue:
" (…)
Nei mesi di novembre e dicembre 2023 il signor , titolare della __________ e che fino a quel momento non conosceva personalmente ma solo di vista, aveva esposto all'opponente il nuovo progetto in procinto di essere avviato dalla __________ a partire da gennaio 2024, proponendole un posto di lavoro. Si trattava di un progetto ben avviato di spezie, in special modo - ma non solo – di zafferano dall'. Il signor Sprugasci aveva assicurato di avere un contatto sicuro in __________ per un contratto di diverse centinaia di migliaia di franchi. La signora RI 2 credeva quindi di essere confrontata con un datore di lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagarle lo stipendio.
Ella inizia pertanto a lavorare il 02.01.2024, svolgendo mansioni di ricerca clienti, organizzazione di serate informative sul progetto e vendita diretta di spezie.
Da fine gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 il signor __________ si assenta spesso in quanto viene coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore. In questo periodo continuava però a dare rassicurazioni sul fatto che sarebbero partiti a brevissimo più concretamente con il progetto. Nel contempo confermava all'opponente di continuare il lavoro così come fatto fino a quel momento, dando continue rassicurazioni sul pagamento del salario.
(…)
Al 05.02.2024 l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo, la signora RI 2 si è immediatamente mossa nei confronti del datore di lavoro, contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento.
Nonostante le rassicurazioni orali, già il 10.02.2024, appena cinque giorni dopo la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del 10.02.2024). Dalla stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già sollecitato più volte telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata rassicurata dal signor __________ sul versamento:
"buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi hai rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio al più presto possibile" (doc.3: e-mail del 10.02.2024).
Dopo nove giorni, in data 19.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:
"Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa" (doc. 4: e-mail del 19.02.2024).
Dopo ulteriori 9 giorni, in data 28.02.2024, sollecita con lettera scritta il pagamento dello stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 28.02.2024).
Nel contempo telefonicamente durante l'intero periodo, l'opponente sollecita regolarmente telefonicamente il pagamento del salario, ottenendo rassicurazioni dal signor __________.
In data 13.03.2024, dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, la signora RI 2 scrive una e-mail al signor __________ dai toni inequivocabili, mettendo in chiaro che nonostante le rassicurazioni verbali sul pagamento non può accettare la situazione, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto a breve il dovuto:
"__________, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto" (doc. 6: e-mail del 13.03.2024).
Di nuovo con lettera del 29.03.2024 la signora RI 2 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, minacciando di contattare i sindacati (doc. 7: lettera del 29.03.2024).
In data 08.04.2024, constatando che gli stipendi non versati erano ormai tre, i toni dell'opponente si fanno perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso di mancato pagamento - dì rescindere il contratto e minacciando l'avvio della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:
"__________, purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine.
Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla" (doc. 8: e-mail del 08.04.2024).
La signora RI 2 non si aspettava però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il fallimento della __________.
Alla signora RI 1, dopo avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 9: lettera 22.05.2024).
Durante l'intero periodo, oltre che con le lettere e le e-mail summenzionate, l'opponente sollecita il pagamento del salario più volte telefonicamente nonché tramite messaggio whatsapp (doc. 10: messaggi whatsapp 12.2.2024, 16.2.2024, 4.3.2024).
(…)
La signora RI 2 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio.
Il periodo di mora nel pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo ella si è fin da subito mossa nei confronti del signor __________ facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva. Non ha fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024.
Dichiarato il fallimento della società, ella ha intrapreso i necessari passi legali a salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i termini imposti dalla legge.
Considerato che il rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi compiuti la signora RI 2 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli stessi siano del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato all'obbligo di riduzione del danno (…)” (cfr. doc. 52-58).
In allegato alla propria opposizione, oltre a quanto già si trovava a quel momento agli atti, la ri
ed indicante “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi ha [recte: hai] rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio il più presto possibile. Grazie” (cfr. doc. 63
ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.” (cfr. doc. 63
ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.” (cfr. doc.
ed indicante “__________, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto” (cfr. doc.
ed indicante “__________, purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo 2024 e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine. Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio di esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla” (cfr. doc. 68, inc. TCA 38.2025.2);
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Feb 12” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “va bene”, “aspetto lo stipendio” (cfr. doc. 70, inc. TCA 35.2025.2);
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Fri, Feb 16” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per il seguente inviato, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “Ma i due stipendi?” (cfr. doc. 71, inc. TCA 35.2025.2);
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Mar 4” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “chiamami pf” e “ma i miei cazzo di soldi?” (cfr. doc. 72, inc. TCA 35.2025.2).
In data 17 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto all’allora patrocinatrice della ricorrente i seguenti quesiti:
" (…)
a) Lei ha indicato come la sua cliente, preso atto del mancato pagamento entro il 5 febbraio 2024 (come da contrattualmente convenuto), abbia immediatamente sollecitato il versamento del salario sia telefonicamente sia con mail del 10 febbraio 2024, ricevendo da parte del Signor __________ rassicurazioni. In data 19 febbraio 2024, tramite mail, ha proceduto ad un nuovo sollecito e tramite scritto del 28 febbraio 2024 ad un ulteriore sollecito. Per quale motivo, preso atto del mancato versamento del salario di gennaio 2024 e del fatto che il Signor __________ non avesse dato evasione sia ai solleciti telefonici sia scritti (due mail ed un sollecito tramite lettera), la sua cliente non è intervenuta in modo più incisivo?
b) La sua cliente ha nuovamente proceduto ad un sollecito di pagamento in data 13 marzo 2024, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto il pagamento delle due mensilità. Malgrado aver preannunciato di intraprendere le vie legali, la sua cliente ha nuovamente scritto il 29 marzo 2024 un ulteriore sollecito e successivamente una mail il giorno 8 aprile 2024. Per quale motivo, preso atto come tutti i solleciti sia telefonici sia scritti di febbraio 2024 fossero rimasti inevasi, così come lo scritto del 13 marzo 2024, non ha intrapreso le vie legali o esecutive?
c) Ha ulteriori osservazioni?” (cfr. doc. 50-51, inc. TCA 38.2025.2).
Questo il riscontro fornito da __________ per conto di RI 2 il 24 settembre 2024:
" (…)
a.
Come indicato e dimostrato nello scritto d'opposizione, la signora RI 2 veniva rassicurata telefonicamente dal signor __________ circa il pagamento dello stipendio. Egli da fine gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 era coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore, e durante questo periodo, in cui era spesso assente, continuava a fornire rassicurazioni sul fatto che a breve questa situazione si sarebbe risolta (e così è stato) così come che il salario sarebbe stato pagato al più presto.
La signora RI 2, pur continuando a sollecitare sia in forma scritta che verbale il pagamento del salario, aveva fatto affidamento alle rassicurazioni regolarmente fornite. Dopo due mesi dal primo mancato pagamento dello stipendio, constatato che a queste rassicurazioni non era stato fino a quel momento tenuto fede, ella avrebbe intrapreso le vie esecutive (lettera 08.04.2024). Non ha fatto in tempo, stante il fallimento della società dichiarato il 09.04.2024, giunto per lei in modo del tutto inaspettato.
b.
Analogamente a quanto sopra menzionato, stante le continue rassicurazioni del signor __________, ella sperava che il pagamento sarebbe giunto a breve. Il 13.03.2024 ha scritto
che si sarebbe consultata con un legale, così da mettere ulteriore pressione. Era sua intenzione contattare già all'epoca questa protezione giuridica ma visto che il datore di lavoro continuava a tranquillizzarla, ha atteso ancora qualche settimana. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva.
Questo comportamento è del tutto comprensibile e giustificabile, posto che il rapporto di lavoro era ancora in essere, che giungevano continue rassicurazioni circa il pagamento dello stipendio, nonché che stiamo parlando di un periodo di due mesi e non di sei o sette mesi” (cfr. doc. 26-27, inc. TCA 38.2025.2).
Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato il proprio precedente provvedimento anche per quanto concerne la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2.
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione, che ha negato ai ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza, debba essere tutelato.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.3.).
Nella presente fattispecie, giova, innanzitutto, porre in evidenza che, assunti a decorrere dal 2 gennaio 2024 alle dipendenze della __________, né RI 1, né RI 2 si sono mai visti accreditare alcunché dalla datrice di lavoro per le prestazioni lavorative che pretendono di avere svolto per oltre tre mesi. E ciò nemmeno nella forma di acconti (rammentato che, in ogni caso, l’eventuale corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.3.).
Allorquando, poi, l’11 ed il 14 dicembre 2023 il ricorrente e la madre hanno sottoscritto i rispettivi contratti di lavoro con la __________, __________, sorella e figlia degli interessati, aveva terminato, anticipatamente rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro, il proprio rapporto lavorativo con la medesima datrice di lavoro. E laddove entrambi i ricorrenti pretendono, sostanzialmente, che __________ non avrebbe riscontrato problemi nell’incasso dei salari che le sarebbero spettati per i mesi di novembre e dicembre 2023 (“vero non è che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________, come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per mia sorella __________ al 11.12.2023”, supra consid. 1.2.; “Non è vero che c’è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono stati pagati. Quando mia figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________, dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________, che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.”, cfr. supra consid. 1.2.), il TCA si limita a rilevare che proprio per quei due mesi quest’ultima ha poi chiesto l’erogazione delle indennità di insolvenza (cfr. inc. TCA 38.2024.58).
Circostanza, questa, di cui con ogni verosimiglianza i qui ricorrenti, membri della medesima economia domestica di __________, erano a conoscenza.
Laddove, poi, RI 2 nella propria opposizione ha preteso che non conosceva, se non di vista, __________ sino ai “mesi di novembre e dicembre 2023”, questa Corte rammenta che la stessa ricorrente è legata al medesimo soggetto anche per quanto attiene l’attività di __________, da ben prima di novembre e dicembre 2023.
È infatti la ricorrente ad aver indicato:
che “ero amministratrice unica della __________ fino al 26 gennaio 2023”,
che “l’indirizzo di __________ è una locazione in affitto di proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una pigione mensile”;
che “fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________, dopo questa data è stata pagata dal signor __________”;
che “il signor __________ ha ripreso il contratto di locazione della __________” (cfr. supra consid. 1.2.).
Considerato, poi, che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), il ) emerge, poi, che il numero di contatto della società è quello che RI 2 ha indicato come il proprio nella domanda d’indennità per insolvenza in atti (cfr. doc. 79, inc. TCA 38.2025.2).
E questa Corte aggiunge che sul portale booking.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta locabile l’appartamento denominato “”, sito in “”, avente quale “host” (ospitante) “RI 2”.
Del resto, dal portale airbnb.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta, poi, che il medesimo appartamento presente sulle foto di booking.com è gestito dall’ospitante “RI 2” da 9 anni
Ma vi è di più. Sciolta la __________ l’8 aprile 2024 con effetto dal giorno seguente, tempo una settimana e __________ diventava membro dell’Associazione avente sede al medesimo indirizzo in cui risiedono i ricorrenti. E dal profilo Facebook “RI 2” risulta che quest’ultima, madre dell’utente “RI 2” e tra gli “amici” dell’utente “__________” da anni, è “docente online presso __________”.
Ne consegue, che i rapporti lavorativi/commerciali tra la ricorrente e l’AU della sua ex datrice di lavoro, non solo sussistevano da ben prima ch’ella sottoscrivesse il proprio contratto di lavoro con la __________ per quanto concerne l’attività della __________, ma anche che dopo il fallimento della SA.
A titolo abbondanziale, laddove i secondi nomi dei tre figli della ricorrente, componenti della sua economia domestica, sono, rispettivamente, , __________ e RI 1 (; cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), questa Corte rileva che la ricorrente risulta essere “title MGR” (ed il ricorrente “title manager”) di una società, la __________, attiva dal 2022 negli Stati Uniti (cfr. __________ nella sua versione consultabile il 13 marzo 2025).
__________, quindi, per i ricorrenti non era uno sconosciuto, o quasi, sino a poco prima che i due sottoscrivessero i contratti di lavoro con la società di cui questi risulta amministratore unico; era un soggetto con cui quantomeno RI 2 aveva già dei rapporti commerciali/lavorativi tramite la __________, proseguiti anche successivamente al fallimento della SA, (oltre che con la Sagl per la quale a tutt’oggi il numero di telefono della ricorrente è quello di contatto della società) allorquando __________ è diventato membro dell’associazione ove la ricorrente è attiva quale docente online.
In concreto, i ricorrenti fanno valere di avere avanzato pretese salariali nei confronti della __________, come segue:
RI 1:
o con scritti del 29 febbraio e del 22 marzo 2024;
o con mail dell’8 e del 14 febbraio, del 12 e 14 marzo e dell’8 aprile 2024
RI 2:
o con scritti del 28 febbraio e 29 marzo 2024;
o con mail del 10 e del 19 febbraio, del 13 marzo e dell’8 aprile 2024;
o via whatsapp il 12 e 16 febbraio nonché il 4 marzo 2024.
In primo luogo, e sebbene questo non sia comunque determinante ai fini della presente vertenza, il TCA rileva che dai contratti di lavoro in atti, sottoscritti, rispettivamente, l’11 ed il 14 dicembre 2023 non risulta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti facendo valere di essersi mossi immediatamente nei confronti della datrice di lavoro inampiente (“Il salario per il mese di gennaio è scaduto il 5 febbraio”, cfr. supra consid. 1.2.; “Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo”, “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario”, “La signora RI 1 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio”, cfr. supra consid. 2.3.) quando lo stipendio doveva essere pagato ai dipendenti e quindi nemmeno che ciò dovesse avvenire entro il 5 del mese successivo.
Ne consegue, prevedendo il contratto di lavoro in atti che “per tutto ciò che non viene contemplato nel presente (…) fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero” trova in concreto applicazione l’art. 323 cpv. 1 CO, ai sensi del quale “(…) il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese”.
Gli scritti dei due ricorrenti sarebbero stati trasmessi per posta semplice e non vi è quindi alcuna comprova del loro effettivo invio. Analogamente dicasi per le mail.
Ora, se è vero che le normative vigenti non le imponevano l’invio raccomandato di quanto i due fanno valere di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione).
Anche per le mail asseritamente trasmesse all’AU della __________ non vi è alcun tipo di conferma di ricezione/invio, laddove all’invio di una mail il mittente può chiedere di ricevere conferma tanto della ricezione da parte del destinatario, quanto della lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di direzione.
Determinante, in concreto, risulta quindi essere il fatto che i pretesi sforzi profusi dai ricorrenti per ottenere quanto pretendono fosse loro dovuto dalla SA per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e parte di aprile 2024, non risultano comprovati.
Nel caso di specie, poi, il TCA rileva che tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che nessuno di quegli scritti, via posta semplice o mail, ha mai ottenuto riscontro da parte della società cui erano destinati.
In aggiunta, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente in sede ricorsuale, laddove fa valere che “E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp” (cfr. supra consid. 1.2.) ed a quanto sostiene anche il ricorrente (“Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro”; cfr. supra consid. 1.5.), non risulta che __________ abbia mai confermato la ricezione degli scritti e delle mail dei due.
Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
Tutto ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all’ex datrice di lavoro.
A ben vedere, nemmeno le schermate delle conversazioni Whatsapp prodotte dalla ricorrente sono di ausilio alla sua tesi, posto che dalle stesse emerge sì che la medesima chiedeva il versamento di “stipendio” e “soldi” a __________, ma che nulla permette di concludere che tali compensi fossero poi effettivamente dovuti per l’attività dalla medesima asseritamente svolta in seno a __________ e non, invece, per quella per conto della __________.
Ed in ogni caso, anche a voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all’attività prestata per __________, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta comporvato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all’AU della SA. Tali comunicazioni non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire danno.
Per quanto concerne le rassicurazioni verbali che gli assicurati sostengono di aver ricevuto da parte del datore di lavoro, va poi evidenziato che le stesse, oltre a rimanere mere allegazioni di parte, non esimerebbero comunque i dipendenti dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
In tal senso, poi, il richiamo alla STF C 163/06 del 19 ottobre 2006, laddove in sede di opposizione i ricorrenti facevano valere che “protetto è stato anche un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006)” (cfr. supra consid. 2.3.), questa Corte rileva che il caso di quell’assicurato non è assimilabile al presente già unicamente in ragione del fatto che dopo un sollecito scritto al datore di lavoro senza esito, quel dipendente si era licenziato con effetto immediato.
Il tutto rammentato, peraltro e per quanto concerne la situazione finanziaria della __________, che oltre a conoscerne da tempo l’AU della datrice di lavoro ed a collaborare con il medesimo in altre attività, oltre a sapere che in esito al rapporto di lavoro disdetto anticipatamente il 6 dicembre 2023 __________ vantava ancora delle pretese salariali per i mesi di novembre e dicembre 2023 (quindi sin da prima che loro fossero a loro volta assunti dalla medesima società nei confronti della stessa), i qui ricorrenti, non vedendosi riconoscere alcun compenso per l’attività asseritamente svolta sin dal principio del rapporto lavorativo, avrebbero dovuto nutrire ben più che seri dubbi sulla capacità finanziaria della stessa, a maggior ragione considerato che erano stati assunti uno, come aiuto contabile, e l’altra come segretaria di direzione.
Alla luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicurati abbiano commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il rapporto di lavoro.
Le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere confermate.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 38.2024.59 e 38.2025.2 sono congiunte.
L’istanza di sospensione formulata dalla Cassa CO 1 è divenuta priva d’oggetto.
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti