Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.54
Entscheidungsdatum
10.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2024.54

rs

Lugano 10 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 novembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 5 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 2.4) con la quale RI 1 (__________.1967) è stata sospesa per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 21 giugno 2024 (cfr. doc. A1 = 4; 1.5.).

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

" (…) L'assicurata, contrariamente a quanto sostiene, non ha manifestato esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego offerto. Infatti, sebbene la signora RI 1 dichiari a più riprese (al datore di lavoro e allo scrivente Ufficio) di essere stata fortemente e sinceramente interessata al posto di lavoro e disponibile ad essere assunta, di fatto non ha messo in atto tutto il possibile perché ciò potesse accadere.

Prova ne è che quando si è trattato di discutere del salario, l'assicurata si è dimostrata inflessibile su tale punto, mantenendo la propria pretesa immutata. Dallo scambio di messaggi dell'8 luglio 2024 emerge in particolare quanto segue (cfr. osservazioni del 29 ottobre 2024 di RI 1):

8 luglio 2024

Datore di lavoro:

"[...] posso già dirti che NON arrivo a darti ciò che prendevi prima.. assolutamente no.. farò riferimento al contratto collettivo di lavoro con tutti e la mia proposta sarà massimo al 60% come da CCL...

se per te è troppo poco dimmelo subito così non ci penso più..

se porterai lavoro tu per l’ufficio ovviamente avrai la % sul nostro onorario a fine anno come gratifica.."

Assicurata:

"[...] Per me non è chiaro quale sia la somma prevista come salario secondo il CCL, considerando vari fattori come le qualifiche, le competenze, l’esperienza, la località e le responsabilità del ruolo.

Mi potresti cortesemente dire cosa hai previsto come salario mensile per il mio ruolo, considerando le mie competenze e la mia esperienza? Avere una cifra più precisa mi aiuterebbe a valutare meglio l’offerta."

Datore di lavoro:

"si si certo.. ti mando una mail ufficiale di conferma.."

Infine, nello scambio di e-mail del 10/11 luglio 2024, nonostante il datore di lavoro abbia fin dall'inizio reso evidente di non poter corrispondere il salario richiesto, ma di poter garantire quanto previsto dal CCL di categoria, dettagliando le cifre (cfr. consid. 1), l'assicurata ha perentoriamente, affermato quanto segue:

"Gentile __________,

La ringrazio per il suo interesse e per la possibilità di unirmi al suo team. Ho apprezzato molto il nostro incontro e credo che potrei contribuire positivamente alla sua squadra.

Tuttavia, dopo aver valutato attentamente la proposta economica, devo comunicarle che purtroppo il salario offerto non è in linea con il mio contributo.

In considerazione del ruolo e delle responsabilità, la retribuzione minima per la posizione io richiedo 5.500 CHF al 50% mensili + 13ª mensilità.

Sono molto interessata alla posizione e sarei felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo che possiamo ottenere ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa da proporle. [...]"

A quest'ultimo proposito le versioni dell'assicurata e del datore di lavoro sul fatto che vi siano stati contatti successivi all'11 luglio 2024 sono discordanti, infatti l'assicurata nega che ci sia stata una telefonata o altre modalità di contatto successive allo scambio di e-mail del 10/11 luglio 2024, mentre il datore di lavoro afferma che durante una telefonata intercorsa tra le parti dopo il menzionato scambio di e-mail le posizioni delle parti sul salario sono rimaste le stesse ("confermo che con la signora [...] c'è stata una telefonata dove io ribadivo il fatto di NON potermi permettere un architetto con così alto stipendio e che mi attenevo unicamente al CCL. La signora non ha accettato.", cfr. e-mail dell'8 ottobre 2024 dell'__________).

Sia come sia, dopo l'11 luglio 2024 l'assicurata conferma di non aver più tentato di contattare il datore di lavoro. La "soluzione alternativa" tematizzata dall'insorgente non si è dunque mai concretizzata dopo questa data, di conseguenza non si può nemmeno riconoscere all'interessata la volontà di intavolare delle trattative, facendo quanto ragionevolmente possibile per trovare un accordo sul tema salariale, considerato che a più riprese il datore di lavoro aveva sottolineato di potersi attenere alle condizioni salariali del CCL in vigore in Ticino o non oltre.

L'aver avanzato delle pretese salariali molto lontane dall'offerta ricevuta - si sottolinea che l’assicurata ha usato l'espressione "retribuzione minima" e "richiedo", il che non lascia praticamente spazio per ulteriori trattative - ha in effetti indotto il datore di lavoro ad assumere un altro candidato, nonostante la buona predisposizione iniziale, che lasciava invece presumere che la signora RI 1 sarebbe stata assunta. L'insorgente dunque, con questo comportamento inflessibile sul tema salariale ha corso il rischio che il posto offertole venisse occupato diversamente, ciò che nei fatti è accaduto, avendo appunto il datore di lavoro assunto un'altra persona (cfr. e-mail del potenziale datore di lavoro all'UG dell'8 ottobre 2024).

Tutto ciò considerato, si deve concludere che l'assicurata ha rinunciato ad un posto di lavoro senza validi motivi, violando in tal modo il proprio obbligo di diminuire il danno verso l'assicurazione contro la disoccupazione, il che giustifica senz'altro la decisione di sospendere l’assicurata per aver rifiutato un’occupazione adeguata. (…)” (Doc. A1 pag. 5-6)

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, la revoca della sospensione di 35 giorni, nonché il riconoscimento della conformità del suo comportamento agli obblighi previsti dalla normativa e quindi del fatto che la responsabilità per il mancato accordo con il potenziale datore di lavoro non possa essere attribuitale.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, RI 1 ha segnatamente addotto, dopo aver ribadito quanto affermato nelle osservazioni del 29 ottobre 2024, ossia che nessuna telefonata in cui avrebbe rifiutato l’offerta del potenziale datore di lavoro, ha avuto luogo successivamente allo scambio di messaggi di posta elettronica del 10 e dell’11 luglio 2024, di aver manifestato sin dall’inizio il suo interesse per l’impiego presso __________, come dimostrato dalle sue comunicazioni 10-11 luglio 2024 e dallo scambio di messaggi precedenti.

Ella ha aggiunto di aver tentato di organizzare degli incontri per discutere le condizioni dell’offerta e di avere chiesto chiarimenti in merito al salario prevosto dal Contratto collettivo di lavoro (CCL).

L’insorgente ha poi fatto valere di mai aver imposto condizioni “intransigenti” sul salario, ma al contrario di avere espresso piena disponibilità a negoziare, come evidenziato nel messaggio di sposta elettronica dell’11 luglio 2024.

La medesima ha censurato il modo di agire del datore di lavoro che ha fornito una cifra salariale (fr. 3'530 al 60%) nel messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2024 senza descrivere chiaramente le responsabilità connesse al ruolo e non rispondendo alle sue richieste di chiarimenti, ciò che ha ostacolato una valutazione completa dell’offerta.

Al riguardo ella ha asserito che l’amministrazione non ha considerato tale comportamento della Sagl e ha erroneamente attribuito la responsabilità de mancato accordo alla sua condotta.

La ricorrente ha, altresì, contestato l’operato dell’Ufficio regionale di collocamento (URC) che non ha svolto verifiche per chiarire la discrepanza tra le affermazioni sue (di essere in attesa della decisione dell’azienda) e del potenziale datore di lavoro (relativa a una sua richiesta di stipendio di fr. 140'000) del medesimo giorno. RI 1 ha, infine, puntualizzato:

" (…) La mia richiesta di 5'500 CHF al 50% mensili, come indicato nella mia e-mail dell'11 luglio 2024, rappresentava una valorizzazione della mia esperienza, delle competenze e del contributo che avrei potuto offrire al ruolo. Tale cifra era coerente con gli standard professionali e locali, come previsto dall'Art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, e rifletteva le responsabilità del ruolo, che includevano la gestione di progetti, cantieri e dello studio.

Non si trattava di un rifiuto dell'offerta, ma di una proposta iniziale per aprire una discussione. Ho chiaramente espresso la mia disponibilità a negoziare, come dimostrano le mie comunicazioni scritte del 10 e 11 luglio 2024, nelle quali ho invitato il datore di lavoro a un ulteriore confronto per trovare una soluzione che soddisfacesse entrambe le parti.

L'affermazione del datore di lavoro secondo cui avrei chiesto 140'000 CHF annui è errata e priva di prove. Questa cifra non è mai stata indicata nelle mie comunicazioni e non riflette le mie intenzioni, che erano quelle di avviare un dialogo costruttivo, non di imporre condizioni intransigenti. (…)” (Doc. I pag. 2)

1.3. Nella sua risposta del 7 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’8 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale architetto presso __________.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

Il TF ha puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla colpa grave.

La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Con sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Infine con sentenza 8C_350/2024 del 19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che, non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli, ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che, siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di 45 giorni.

L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

In un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando così un serio interesse per quest’ultimo.

Con sentenza 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione, violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

Al riguardo è stato osservato che non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e, dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi restrittivamente.

L’autorità decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di giorni di sospensioni

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

2 settimane

L

6-10

3

3 settimane

L

10 - 15

4

4 settimane

L - M

15 - 20

5

2 mesi

M

20 - 27

6

3 mesi

M

23 - 30

7

4 mesi

M - G

27 - 34

8

5 mesi

G

30 - 37

9

6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9. Nel caso concreto dalle carte processuali emerge che RI 1, dopo avere ricevuto, nel settembre 2023 per il 31 dicembre 2023, la disdetta del rapporto di impiego quale architetto, che la legava alla __________ dal 2015, si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2024, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4).

All’assicurata è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026 con un guadagno assicurato al 100% di fr. 11'375.-- (cfr. doc. 1.3.).

L’URC di __________, il 21 giugno 2024, le ha assegnato un’occupazione presso __________ come architetto OTIA di durata indeterminata dal 50 al l’80% con inizio da luglio 2024 e “retribuzione salariale mensile con 13a in base al CCL del Ramo”, invitandola a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc. 1.5.).

Il 10 luglio 2024 __________, socio e gerente con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha inviato il seguente messaggio di posta elettronica a RI 1:

" (…) mi ha fatto veramente piacere conoscerti e credo tu possa essere una buona se non ottima collaboratrice del mio team, a capo del team.

Purtroppo le tue esigenze economiche sono molto lontane dal CCL Ticino e dalle mie possibilità che ti sottopongo qualora tu voglia prenderle in considerazione.

Assunzione dal 1° di Settembre 2024 al 60% - dopo 2 mesi di prova si valuterà se fare il 100%.

Stipendio al 60% x 13 mensilità: lordo 3'530.00

Questa è solo una proposta per non tenerti in ballo troppo tempo ma la mia decisione sarà dopo l’ultimo colloquio che avverrà il 23 corrente mese.” (Doc. 2.3)

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha risposto:

" (…) la ringrazio per il suo interesse e per la possibilità di unirmi al suo team. Ho apprezzato molto il nostro incontro e credo che potrei contribuire positivamente alla sua squadra.

Tuttavia, dopo aver valutato attentamente la proposta economica, devo comunicarle che purtroppo il salario offerto non è in linea con il mio contributo.

In considerazione del ruolo e delle responsabilità, la retribuzione minima per la posizione Io richiedo 5.500 CHF al 50% mensili + 13a mensilità.

Sono molto interessata alla posizione e sarei felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo che possiamo ottenere ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa da proporle.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro e la ringrazio nuovamente per la considerazione.” (Doc. 2.3)

Nel frattempo, il 10 luglio 2024, la ricorrente, nel modulo “Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” ha indicato di avere contattato il datore di lavoro il 24 giugno 2024 per iscritto e di avere svolto un colloquio di selezione con il potenziale datore di lavoro il 26 giugno 2024. Ella ha aggiunto che “non è stata ancora presa nessuna decisione perché si aspetta colloquio con un’altra persona. Rimango quindi in attesa” (cfr. doc. 1.6).

Il potenziale datore di lavoro, l’11 luglio 2024, ha compilato il modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurata non è stata assunta, in quanto “il candidato ha richiesto uno stipendio di 140'000 franchi all’anno, ma il nostro studio non è disposto a offrirgli tale cifra.” (doc. 1.7).

L’URC, l’11 luglio 2024, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 2.1).

Quest’ultima, il 30 luglio 2024, dopo aver indicato che “dalla documentazione di riferimento, annessa alla Comunicazione, rileviamo i motivi della mancata assunzione. In buona sostanza, a seguito del colloquio di assunzione del 26 giugno 2024 non è stata assunta poiché ha posto una presta salariale elevata (CHF 140'000.- annui). Nel merito richiamiamo l’applicabilità del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini”, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 13 agosto 2024, evidenziando che non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 2.2).

La ricorrente, il 1° agosto 2024, ha risposto:

" (…) Prima di tutto, desidero precisare che la mia richiesta salariale di 5.500 CHF al 50% mensili è basata su una valutazione dettagliata del mercato del lavoro attuale per la mia posizione e la mia esperienza. Come architetta con oltre venticinque anni di esperienza nel settore, ho maturato competenze e conoscenze che giustificano tale richiesta. Inoltre, la mia pretesa salariale includeva la flessibilità richiesta per un'occupazione a tempo parziale (50%-80%) e di durata indeterminata.

Mi rendo conto che il salario richiesto possa sembrare elevato, ma è importante considerare che la mia esperienza e le mie competenze specifiche possono apportare un valore significativo all'azienda. Sono consapevole dell'applicabilità del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, e la mia richiesta era in linea con gli standard salariali previsti per professionisti con il mio livello di esperienza e responsabilità.

Capisco che la mancata assunzione possa avere ripercussioni sulla mia posizione nei confronti del diritto all'indennità, come previsto dall'art. 30 LADI. Tuttavia, ritengo che la mia richiesta salariale fosse giustificata e proporzionata al ruolo e alle responsabilità richieste dalla posizione presso __________. (…)” (Doc. 2.3)

Con decisione del 5 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ (cfr. doc. 2.4.; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione interposta dall’insorgente il 21 agosto 2024 (cfr. doc. 3.3), l’amministrazione, il 4 ottobre 2024, ha contattato la __________ come segue:

" (…) L’Arch. RI 1 si è candidata presso il suo studio d'architettura il 24 giugno 2024. Dopo il colloquio, in data 10/11 luglio 2024 risulta nei nostri atti uno scambio di e-mail nel quale vi è stata una conversazione tra lei e la signora RI 1 in merito al salario offerto (CHF 3'530.00 lordi compresa tredicesima per un impiego al 60%, con prospettiva di aumentare al 100% dopo 2 mesi di prova) rispettivamente richiesto (CHF 5'500 mensili più tredicesima per un impiego al 50%).

Nell'e-mail, la candidata ha concluso il messaggio con la seguente frase:

"Sono molto interessata alla posizione e sarei felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo che possiamo ottenere ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa da proporle."

A questo proposito, le chiediamo se dopo questo scambio di e-mail vi è stato un seguito. La signora RI 1 l'ha contattata per "discutere ulteriormente per trovare un accordo" (si presume sull'aspetto salariale) o proporle una "soluzione alternativa"? Lei ha contattato la candidata per discuterne? (…)” (Doc. 3.4)

Il potenziale datore di lavoro ha dato seguito a quanto richiesto dalla parte resistente l’8 ottobre 2024, affermando:

" (…) confermo che con la signora in oggetto c’è stata una telefonata dove io ribadivo il fatto di NON potermi permettere un architetto con così alto stipendio e che mi attenevo unicamente al CCL:

La signora non ha accettato.

Dopo ho trovato la soluzione che mi aggradava con un altro architetto molto più umile e preparato. (…)” (Doc. 3.5)

Il 24 ottobre 2024 la ricorrente, alla quale il 21 ottobre 2024 è stata data la possibilità di esprimersi riguardo all’accertamento esperito presso la __________ (cfr. doc. 3.6), ha asserito:

" (…) desidero con la presente fornire chiarimenti dettagliati sui punti da voi sollevati. In particolare, relativamente allo scambio di e-mail intercorso il 10 e 11 luglio 2024 tra me e il datore di lavoro, desidero confermare quanto segue.

A fronte della proposta salariale ricevuta (CHF 3'530 lordi mensili per un impiego al 60%, con la prospettiva di valutare un eventuale aumento al 100% dopo due mesi di prova), ho immediatamente espresso la mia disponibilità a discutere ulteriormente le condizioni offerte.

Nella mia comunicazione, ho ribadito il mio forte interesse per la posizione e manifestato la volontà di trovare un accordo che potesse soddisfare entrambe le parti. Tuttavia, non ho mai ricevuto alcun riscontro o conferma da parte del datore di lavoro riguardo alla possibilità di organizzare un ulteriore incontro o un secondo colloquio.

In merito all'affermazione contenuta nell'e-mail del datore di lavoro dell'8 ottobre 2024, in cui si fa riferimento a un presunto colloquio telefonico durante il quale sarei stata informata che l'offerta salariale doveva rispettare esclusivamente il CCL e che avrei rifiutato la proposta di lavoro, desidero precisare che tale informazione non corrisponde al vero e non è corretta.

Non ho mai ricevuto alcuna telefonata, né alcun messaggio o e-mail dal datore di lavoro a conferma di quanto affermato. L'ultima comunicazione avvenuta tra me e il datore di lavoro risale infatti alla mia e-mail dell'11 luglio 2024, alla quale, come già indicato, non è mai seguita alcuna risposta.

Desidero inoltre sottolineare che, successivamente a questo scambio di e-mail e di messaggi (allegati alla presente), ho provato in due occasioni a fissare un incontro per discutere non solo gli aspetti salariali, ma anche per chiarire in modo più dettagliato il ruolo che avrei potuto ricoprire all'interno dello studio. Come già discusso nel corso del primo colloquio, la posizione proposta comportava un significativo carico di responsabilità che andava ben oltre la semplice progettazione, includendo la gestione complessiva dello studio, la supervisione dei cantieri e la gestione dei progetti in qualità di

project manager.

Ritengo di aver agito sempre in maniera proattiva e collaborativa, con l'intento di trovare una soluzione equa e vantaggiosa per entrambe le parti.

Nonostante i miei ripetuti tentativi, l'ultimo contatto risale alla mia e-mail dell'11 luglio 2024, alla quale non ho mai ricevuto risposta, né per e-mail né telefonicamente, né dal sig. __________, né da altri membri dello studio. (…)” (Doc. 3.7)

Con decisione su opposizione del 5 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 5 agosto 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.10. Chiamata a dirimere la presente evenienza, questa Corte ricorda, innanzitutto, il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre la giurisprudenza federale ha stabilito che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con il potenziale datore di lavoro durante il colloquio di lavoro, tuttavia, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

In concreto, dopo che la ricorrente aveva contattato, il 24 giugno 2024, __________ per un impiego quale architetto assegnatole da parte dell’URC il 21 giugno 2024, tra la medesima e il potenziale datore di lavoro ha avuto luogo un colloquio di selezione il 26 giugno 2024 (cfr. consid. 2.9.).

In tale occasione, benché l’assegnazione dell’impiego del 21 giugno 2024 prevedesse che la retribuzione salariale mensile con la 13a si sarebbe fondata sul contratto collettivo del ramo (cfr. doc. 1.5.; consid. 2.9.), essi non hanno verosimilmente discusso in merito allo stipendio.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che da uno scambio di messaggi tra l’insorgente e __________, socio e gerente della Sagl, emerge che l’8 luglio 2024 quest’ultimo ha comunicato all’assicurata che “(…) posso già dirti che NON arrivo a darti ciò che prendevi prima .. assolutamente no.. farò riferimento al contratto collettivo di lavoro con tutti e la mia proposta sarà al amassimo al 60% come ad CCL… se per te è troppo poco dimmelo subito così non ci penso più.. se porterai lavoro tu per l’ufficio ovviamente avrai la % sul nostro onorario a fine anno come gratifica..” (cfr. doc. 3.7; A9).

La ricorrente, dal canto suo, sempre l’8 luglio 2024, ha reagito, puntualizzando che “(…) per me non è chiaro quale sia la somma prevista come salario secondo il CCL, considerando vari fattori come le qualifiche, le competenze, l’esperienza, la località e le responsabilità del ruolo” e ha chiesto di indicarle “(…) cosa hai previsto come salario mensile per il mio ruolo, considerando le mie competenze e la mia esperienza”, poiché “avere una cifra più precisa mi aiuterebbe a valutare meglio l’offerta” (cfr. doc. 3.7; A9).

Il 10 luglio 2024 __________, dopo aver evidenziato che le esigenze economiche dell’assicurata erano molto lontane dal CCL Ticino e dalle sue possibilità, ha esposto le condizioni di assunzione, e meglio grado di occupazione al 60% dal 1° settembre 2024, con valutazione dopo due mesi di prova se aumentare al 100% e stipendio lordo di fr. 3'530.-- al 60% x 13 mensilità.

Egli ha comunque precisato che si trattava soltanto di una proposta, poiché la sua decisione sarebbe stata presa successivamente all’ultimo colloquio del 23 luglio 2024 (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha, tuttavia, risposto che il salario offertole non era in linea con il suo ruolo e le sue responsabilità, per cui ha richiesto una retribuzione minima di fr. 5'500.-- al 50% mensili + 13a mensilità (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

Al riguardo si rileva che moltiplicando la somma di fr. 5'500.-- al 50% per 13 mesi si ottiene l’importo di fr. 71'500.--, pari a fr. 143'000.-- al 100%. Tale cifra corrisponde in buona sostanza a quanto riportato dal potenziale datore di lavoro nell’“Esito della candidatura ad un posto di lavoro” (fr. 140'000), precisando la richiesta salariale della ricorrente (cfr. doc. 1.7; consid. 2.9.).

È vero che l’assicurata ha aggiunto di essere molto interessata alla posizione e che sarebbe stata felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di collaborazione a soddisfazione di entrambe le parti, nonché di avere una soluzione alternativa da proporre.

Ella ha concluso di restare in attesa di un riscontro da parte del potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

È altrettanto vero, però, che non è dato di sapere quale aspetto specifico riguardassero l’eventuale accordo oppure le altre modalità di collaborazione, rispettivamente la soluzione alternativa da proporre di cui al messaggio di posta elettronica dell’11 luglio 2024 dell’assicurata (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

Al riguardo va piuttosto considerato, in primo luogo, che, come rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), nello stesso messaggio dell’11 luglio 2024 la medesima ha indicato che lo stipendio di fr. 5'500.-- al mese per un’occupazione al 50% era la retribuzione minima che chiedeva (cfr. doc. 2.3).

In secondo luogo, che ancora il 1° agosto 2024 la ricorrente, facendo uso della possibilità di esprimersi prima che l’amministrazione pronunciasse un’eventuale sanzione (cfr. doc. 2.2), ha osservato che la sua richiesta salariale di fr. 5'500.- mensili al 50% era basata su una valutazione dettagliata del mercato del lavoro attuale per la sua posizione e la sua esperienza di architetto di oltre venticinque anni, come pure che il salario da lei richiesto poteva sembrare elevato, ma era importante considerare che la sua esperienza e le sue competenze specifiche potevano apportare un valore significativo all'azienda.

La medesima ha, pure, sottolineato di essere consapevole dell'applicabilità del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini e che la sia domanda era in linea con gli standard salariali previsti per professionisti con il suo livello di esperienza e responsabilità (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

In tale circostanza l’assicurata non ha, quindi, minimamente accennato alla possibilità di trovare un accordo circa l’entità del salario.

È stato solamente dopo aver ricevuto la sanzione di 35 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione che la ricorrente, nell’opposizione del 21 agosto 2024, ha per la prima volta ha affermato che il salario di fr. 5'500.-- mensili per un impiego a metà tempo era inteso “come un punto di partenza per la negoziazione con l’intento di giungere a un accordo equo e soddisfacente per entrambe le parti” (cfr. doc. 3.3).

Nel ricorso è stato poi asserito che tale somma era una “proposta iniziale per aprire una discussione” (cfr. doc. I).

In proposito giova osservare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47)

In casu, come visto, in prima battuta la ricorrente ha richiesto, viste la sua posizione e la sua esperienza, una retribuzione minima di fr. 5'500.-- al mese al 50%, oltre alla tredicesima (cfr. doc. 2.3.; consid. 2.9.).

In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurata, manifestando delle pretese salariali ben superiori a quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, si è messa nella condizione di non essere assunta.

Nel caso di specie __________ aveva, in effetti, fatto chiaramente comprendere alla ricorrente di non volere, non avendo la possibilità finanziaria, versare uno stipendio maggiore rispetto a quello proposto come da CCL (cfr. doc. 2.3; A9).

Non sussistendo alcuno spazio per una trattativa salariale l’insorgente, anche volendo considerare che, contrariamente a quanto fatto valere dal potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 3.5), non ha esplicitamente rifiutato l’impiego in una telefonata successiva allo scambio di messaggio del 10 e del l’11 luglio 2024, avrebbe dovuto esprimere la sua intenzione ad accettare anche una retribuzione inferiore a quella desiderata (cfr. STF 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e menzionata ai consid. 2.4.; 2.7.; STCA 38.2017.39 del 27 luglio 2017).

Per quanto attiene all’asserzione dell’assicurata del 24 ottobre 2024 secondo cui avrebbe provato, senza esito, in due occasioni, dopo i messaggi di posta elettronica del 10 e dell’11 luglio 2024, a fissare un incontro per discutere non solo gli aspetti salariali, ma anche per chiarire in modo più dettagliato il ruolo che avrebbe potuto ricoprire all'interno dello studio (cfr. doc. 3.7; consid. 2.9.), il TCA si limita a rilevare che tale affermazione non è stata debitamente comprovata e conseguentemente costituisce una semplice allegazione di parte.

Al riguardo è utile ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

La circostanza, infine, che si trattasse di un’occupazione dal 50 all’80% secondo la relativa assegnazione (cfr. doc. 1.5), rispettivamente al 60% (con valutazione dopo due mesi se aumentare il grado di occupazione al 100%) sulla base di quanto indicato dal potenziale datore di lavoro alla ricorrente il 10 luglio 2024 (cfr. doc. 2.3) non consente di giustificare validamente la mancata esplicita manifestazione del proprio interesse da parte di quest’ultima.

Non va dimenticato, infatti, da una parte, che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).

Dall’altra, che l’art. 24 LADI enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’in­dennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).

È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).

Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.

La Sezione del lavoro, del resto, nella decisione su opposizione del 5 novembre 2024, ha evidenziato che la ricorrente (nel caso in cui fosse entrata alle dipendenze della __________) avrebbe avuto diritto alle indennità compensative (cfr. doc. A1 pag. 4).

Cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativa a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023.

2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con la __________.

La medesima avrebbe, per contro, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative (in particolari salariali) in virtù, come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A1 pag. 4-5), l’occupazione proposta da __________ era adeguata.

In particolare l’impiego quale architetto era nella professione ricercata dall’assicurata (cfr. doc. 1.1; 1.4) e corrispondeva all’attività svolta in precedenza per più di venticinque anni (cfr. doc. 1.1; 1.2).

Anche dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione offerta alla ricorrente dalla Sagl al 60%, prevedendo quale stipendio l’importo di fr. 3'530.-- lordo al mese x tredici mensilità (cfr. doc. 2.3, consid. 2.9.) - pari a circa fr. 5'883.-- mensili al 100% senza la quota parte di tredicesima e a fr. 70'596.-- annui, rispettivamente a fr. 76'479.-- aggiunta la tredicesima - è quindi più che rispettosa del minimo salariale contemplato dal Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini (cfr. Decreto del Consiglio di Stato che modifica l’obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini del 24 gennaio 2024, approvato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca il 13 febbraio 2024 e valido dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2026, da cui risulta che lo stipendio mimino annuo comprensivo della tredicesima è pari per un architetto con formazione presso un Politecnico o equivalente dal terzo anno a fr. 69'020.--, aumentato a 70'193.-- considerando l’incremento dell’1.7% contemplato al p.to 2); BU N. 7 del 23 febbraio 2024).

Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, poi, un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio), come sarebbe stato il caso per l’insorgente (cfr. consid. 2.10. in fine).

Inoltre, ad ogni modo, con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

L’insorgente non ha peraltro sollevato obiezioni in merito a ulteriori aspetti di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. b-h LADI.

Avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, l’assicurata deve essere perciò sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.

Per inciso si rileva che il 1° agosto 2024 la ricorrente ha d’altronde dichiarato che “capisco che la mancata assunzione possa avere ripercussioni sulla mia posizione nei confronti del diritto all’indennità, come previsto dall'art. 30 LADI. Tuttavia ritengo che la mia richiesta salariale fosse giustificata e proporzionata al ruolo e alle responsabilità richieste dalla posizione presso __________” (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione dell’impiego presso __________ non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, già citata ai consid. 2.4.; 2.7. e riguardante un assicurato che ha rifiutato un’occupazione al 70-80% che gli avrebbe permesso di ridurre la sua perdita di guadagno; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 e STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citate; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Abbondanzialmente è utile rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

2.13. Nel ricorso l’assicurata ha affermato di restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o documentazione (cfr. doc. I pag. 3).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie la ricorrente

  • contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato di restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o documentazione (cfr. doc. I pag. 3).

La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

L’assicurata, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.14. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 5 novembre 2024 deve essere confermata.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

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130