Incarto n. 38.2024.48
CL/gm
Lugano 27 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’ 8 ottobre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2024 (cfr. doc. 30) con la quale aveva negato a RI 1 – cittadina svizzera, nata nel 1975 ed annunciatasi presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ con effetto dal 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 1) - il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo che la medesima, da un lato, non potesse essere considerata residente in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vera frontaliera.
L’amministrazione, nella propria decisione su opposizione, ha rilevato:
" (…) Nel caso in esame e dai documenti in nostro possesso, occorre spiegare che il diritto iniziale all’assicurata è stato dato in quanto:
dalla sua disdetta del 28 novembre 2023, indirizzata alla __________, si legge quale motivo: “(…) En effet, mon conjoint occupera un nouvel emploi à partir du 1er décembre 2023 et je me vois donc obligée de quitter mon emploi actuel pour déménager et m’installer en France (…)”;
la sua dichiarazione rilasciata nel formulario “Domanda di indennità di disoccupazione”, compilata e firmata dall’assicurata, in data 1° febbraio 2024, dalla quale si legge quale motivo della sua disdetta “cambiamento delle direttive home office e ricongiungimento familiare”;
e l’autorizzazione da parte dell’URC inerente le esportazioni delle prestazioni temporanee dal 4 marzo 2024 al 4 giugno 2024,
la Cassa CO 1 di __________ ha stabilito il diritto dell’assicurata a queste indennità, determinando il termine quadro dal 1° febbraio 2024 ed effettuando i relativi versamenti, dopo avere emesso la decisione di sospensione di 35 giorni a partire dal 6 febbraio 2024 (cfr. decisione no. __________ del 27 febbraio 2024).
Con scritto del 6 febbraio 2024, la stessa aveva indicato che il ricongiungimento familiare non si era in seguito concretizzato, poiché aveva delle opportunità lavorative in Svizzera.
Comprendendo la situazione dell’assicurata e l’autorizzazione dell’URC, la quale è rimasta invariata, l’assicurata ha comunque potuto percepire le indennità di esportazione fino al 4 giugno 2024.
Una volta terminato il diritto alle indennità di esportazione, la Cassa menzionata ha emesso il provvedimento, qui impugnato, tramite il quale è stato comunicato che non si poteva più ritenere l’assicurata effettivamente residente in Svizzera.
La sig.ra RI 1 ha contestato questo provvedimento, comunicando di essere domiciliata in Svizzera da 10 anni e da due di risiedere nella casa di __________ con i suoi genitori anziani, di avere due vetture targate Ticino, avere relazioni personali e come già indicato nel formulario “risposte verifica residenza in Svizzera”, di essere membro di società, associazioni ed enti in Svizzera, di essere abbonata a riviste, giornali, di pagare le imposte in Svizzera, di votare in Svizzera, ecc…
Visto quanto sopra, ribadiamo che non è mai stato messo in discussione sia il diritto della signora RI 1 per i mesi precedenti come il fatto che la stessa sia bene integrata nel Canton Ticino e che cerchi un impiego in Svizzera.
Tuttavia, proprio da dichiarazioni di quest’ultima, la stessa rientra in Francia, dalla sua famiglia (marito e figlio di quasi 12 anni), centro di interessi preponderante, due volte alla settimana e questo indica chiaramente, secondo la costante giurisprudenza, le direttive della SECO e la legislazione preposta ed espressa in precedenza che la sig.ra RI 1 deve essere considerata come una vera frontaliera.” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La ricorrente - oltre a protestare il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente, oltre a riprendere il contenuto dell’opposizione già interposta contro la decisione del 29 luglio 2024 (cfr. doc. 33), fa valere, in particolare, quanto segue:
" (…) Sono di nazionalità elvetica, nata a __________ e cresciuta in Ticino. Da più di 13 anni lavoro in Svizzera, dapprima a __________, in seguito, a partire dal 2016 fino al 30 marzo 2021 a __________. Con titolo accademico ottenuto in diritto nel 2019 all’Università di __________ (MLaw), sono entrata in funzione alla __________ (in seguito __________) in qualità di gestionaria senior e giurista dal 1° aprile 2021 al 30 gennaio 2024.
Nell’agosto 2022, mio marito e mio figlio si sono trasferiti nella zona di __________. Io ho continuato a vivere in Svizzera, mantenendo il domicilio, residenza in territorio elvetico poiché il centro delle mie relazioni personali e dei miei centri d’interessi (familiari, sociali, sanitari, professionali, benesseri, sportivi, culturali) sono da molti anni in Svizzera. Faccio notare che tale situazione era già nota alla cassa di disoccupazione quando il mio caso di disoccupazione è stato aperto e il diritto stabilito (doc. H). Inoltre, essa non è mutata dopo l’iscrizione in disoccupazione. Tale situazione è simile alla situazione di quando lavoravo presso la __________ malgrado che mio marito e mio figlio erano già in Francia da più di 2 anni e io residente in Ticino dall’agosto 2022.
In data 4 marzo 2024, mi è stata concessa l'esportazione temporanea per 3 mesi e tale esportazione porta bene il suo nome: ossia temporanea. Di fatto, non trovando lavoro in Francia e non avendo nessun centro di interessi in questo paese, sono tornata in Svizzera con l'intenzione di continuare a risiedervi.
In effetti, in Svizzera ho ottenuto il mio diploma di master in diritto (2019) e un Certificates of Advanced Studies (CAS) in "Protection des données- LPD Entreprise" (2022) all'università di __________, titoli accademici che permettono un netto miglior inserimento professionale in Svizzera piuttosto che in Francia. Se, al momento della disdetta del 28 novembre 2023, (doc. D), per questioni professionali di mio marito ero nell'obbligo di fare un ricongiungimento familiare in Francia, tale ricongiungimento però non si è concretizzato (doc. E). In effetti, i 3 mesi di intense ricerche lavorative in questo paese hanno messo in luce, da un lato il fatto che, con diplomi conseguiti in Svizzera, le possibilità concrete di proposte lavorative nell'ambito del diritto sono molto difficili da ottenere rispetto alle opportunità lavorative in Svizzera, da un altro lato che non ho creato nessun centro di interessi con la Francia. Queste constatazioni ci hanno permesso di vedere che, malgrado mio marito e mio figlio abitino in Francia, per mantenere un certo livello di vita e per permettermi maggiori possibilità professionali, il ricongiungimento familiare non è possibile. In effetti, da più di 2 anni e mezzo viviamo in una situazione un po' particolare (io risiedo in CH e mio marito e mio figlio in Francia), ma tale situazione è quella che ci corrisponde meglio sia dal punto di vista economico che privato.
Di fatto, la Svizzera mi garantisce migliori possibilità di reinserimento professionali permettendomi di mantenere nello stesso tempo stretti legami personali, professionali e i centri d'interessi sul territorio elvetico. In pratica, come risposto nel formulario “Risposte verifica residenza in Svizzera" (doc. F.), il centro delle mie relazioni personali e dei miei centri di interessi sono in Svizzera:
Centro di interessi familiari: tutta la mia famiglia (genitori, fratelli e sorella, cugini, zii) abita in Svizzera;
Legami sociali: ho mantenuto e mantengo legami con i miei amici del liceo di __________, frequento i miei compagni di università e i miei ex colleghi di lavoro;
legami sanitari: medico di famiglia e specialisti, osteopata, dentista (doc. G);
Centro di interessi professionali: diplomi svizzeri, colloqui effettuati (es. a __________ per la protezione giuridica __________ o per l'Assicurazione __________; a __________ all'Ufficio federale di giustizia UFG), e nuove opportunità di lavoro Svizzera, ricerche di lavoro principalmente sul territorio elvetico;
Centro di interessi benesseri: frequento SPA e piscine nazionali;
Centro di interessi sportivi, culturali: seguo le manifestazioni sportive e culturali (es. partite di hockey, mostre, sagre, ...);
Inoltre, sono membro di società, associazioni ed enti in Svizzera (__________, doc. G); sono abbonata a giornali, riviste e siti elvetici (es. La Regione Ticino, Azione, 20 Minuti, ...), pago la cassa malati e le imposte, partecipo alle votazioni federali, cantonali e comunali;
ho 2 veicoli privati (una macchina in leasing da settembre 2022 e una moto) con targhe ticinesi, ho il garagista a , ho un abbonamento telefonico () e il metà prezzo delle CFF.
Di conseguenza, come concordato con I'URC e rispettando gli obblighi di controllo e i doveri ai sensi della LADI, il 5 giugno 2024, ossia alla scadenza del periodo di esportazione temporanea, mi sono recata al colloquio a __________. In effetti, essendo sempre disoccupata, risiedendo effettivamente in Svizzera, avendo sempre l'intenzione di continuare a risiedervi e avendo mantenuto contemporaneamente il centro delle mie relazioni personali in territorio elvetico, è tale territorio che mi permette di continuare ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione svizzera.
Faccio notare anche che fino alla decisione del 29 luglio 2024 (praticamente quasi 2 mesi dopo il mio rientro in Svizzera!), nessun documento, e-mail, argomento lasciava presagire una possibile soppressione del mio diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024 da parte dell'CO 1. D'altronde, al colloquio del 31 luglio 2024 con l'URC, ho dovuto io personalmente informare il funzionario incaricato del mio dossier della nuova situazione poiché nessuno l'aveva informato della decisione emessa dall'CO 1. Meravigliato e sorpreso, egli è stato obbligato ad annullare tempestivamente la mia iscrizione al programma __________ (programma d'occupazione temporanea nazionale) richiesto dall'URC, per il quale avevo già partecipato ad un incontro informativo il 4 luglio 2024 per poi proseguire il programma il 6 agosto a __________ per una durata di 6 mesi. Come già sottolineato in precedenza, non ho nessun'affinità particolare con la Francia (sposata con un Francese da più di 12 anni, non ho mai richiesto tale nazionalità); non ho un alloggio in questo paese, né un conto bancario, non sono iscritta al sistema sanitario francese e non percepisco alcun aiuto finanziario da parte di questo paese. Al contrario, sono domiciliata e risiedo in Svizzera da tanti anni, il centro delle mie relazioni personali e dei miei centri d'interessi è in Svizzera e ho l'intenzione di conservare tale residenza e di continuare ad avere i miei centri d'interessi privati e professionali in questo paese. Tali motivi portano alla conclusione che il centro dei miei interessi è sul territorio svizzero e non in Francia. Infine, la mia famiglia viene regolarmente in Svizzera, di conseguenza io non vado in Francia sistematicamente tutte le settimane e passo i miei congedi, giorni feriali e molti week-end sul territorio elvetico. Mio figlio, il quale ha vissuto più di 10 anni e frequentato le istituzioni scolastiche e dell'infanzia nei Canton Ticino, __________ e __________, parla italiano, francese e un po' di tedesco, trascorre tutte le vacanze scolastiche sul territorio elvetico utilizzando attrezzature sportive, partecipando alle manifestazioni culturali e sociali, visite ai familiari, ha solo la carta d'identità svizzera e, per mantenere un legame forte con il Ticino, è iscritto ai corsi di italiano.
Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c e f LADI, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera (art. 12) ed è idoneo al collocamento (art. 15). Il riconoscimento della residenza abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni quali avere la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. l p. 448 s.). Questa condizione implica la presenza fisica dell'assicurato in Svizzera (nel senso di un soggiorno abituale), nonché l'intenzione di stabilirvisi e di stabilirvi il proprio centro di vita. Inoltre, la situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione, il tipo di attività svolta come pure l'intenzione del lavoratore. Quindi, per determinare il luogo di residenza, l'autorità deve basarsi su una molteplicità di indicatori e non su uno solo in particolare, anche se importante (sentenza del Tribunale federale 8C 405/20 15 del 27 ottobre 2015, par. 5.2 e Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 123, pag. 26). A tale proposito, l'CO 1 ha emesso la sua decisione senza prendere minimamente in considerazione tutte le mie risposte riguardanti i legami con la Svizzera nel formulario precitato.
Per tutti i motivi sopraesposti, le condizioni richieste per riconoscere la residenza abituale in Svizzera ai sensi della LADI sono soddisfatte (ATF 8C 405/20 15 del 27.10.2015).
Nella DSO del 8 ottobre 2024, l'CO 1 dichiara che "[...] la Sig. RI 1 deve essere considerata come una vera frontaliera". Al riguardo contesto tale considerazione. L’CO 1 sostiene che ai sensi dell’art. 1 lett. f RB, per lavoratore frontaliero si intende qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. Aggiunge inoltre, riferendosi alla circolare marg. D2 1 che “I veri e tipici frontalieri sono caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è finalizzata unicamente all'esercizio di un 'attività lavorativa. In caso di disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri interessi vitali" (pag. 3 DSO) senza menzionare il fatto che tale circolare considera veri frontalieri le persone che tornano nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri interessi vitali e dove hanno maggiori possibilità di reinserirsi professionalmente (marg. D21 Direttiva ID 883 pag. 82).
Di conseguenza, come sostenuto più volte e come descritto al punto 1 di tale ricorso e anche nell'opposizione del 4 agosto 2024, la mia situazione non corrisponde minimamente alle condizioni richieste per essere considerato un vero frontaliero.
In effetti, in primis, e come dimostrato e dichiarato più volte, la mia residenza effettiva è in Svizzera, in secundis, la mia permanenza in questo paese non è finalizzata unicamente all'esercizio di un'attività lavorativa; infine, anche in caso di disoccupazione, ho ancora molti motivi di rimanere sul territorio elvetico poiché il centro dei miei interessi sono in Svizzera, paese nel quale ho anche maggiori possibilità di reinserirmi professionalmente. In conclusione, ho legami privati e professionali particolarmente stretti con la Svizzera.
Pertanto, al contrario di quello che sostiene l'CO 1, le condizioni per essere considerato un vero frontaliero non sono soddisfatte.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 22 novembre 2024 la Cassa propone di respingere l’impugnativa osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) Come già spiegato nell’atto di opposizione e in precedenza, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha stabilito il diritto dell’assicurata tenendo conto della decisione dell’URC di concedere all’assicurata le indennità di disoccupazione per l’esportazione temporanea, dal 5 marzo al 4 giugno 2024.
Considerato che il ricongiungimento familiare non è più avvenuto ed essendo terminate le surriferite prestazioni, precisamente in data 4 giugno 2024, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________, ha effettuato le verifiche del caso e, dopo aver ricevuto dalla ricorrente il formulario sulla verifica della residenza a metà luglio, in data 29 luglio 2024 ha emesso la decisione di rifiuto delle prestazioni, impugnata dall’assicurata.
Quest’ultima continua spiegando che si è laureata all’Università di __________, il suo centro di interesse è la Svizzera, in quanto in questa nazione cerca un nuovo impiego, ha amicizie, abita con i suoi genitori a __________ in Ticino, ha parenti, interessi sportivi, ha due veicoli targati Ticino, paga la cassa malati, ha un abbonamento telefonico con la __________ e l’abbonamento metà prezzo con le FFS, frequenta SPA e piscina nazionali, è abbonata a riviste, ecc…
Quanto sopra descritto, non è mai stato messo in dubbio e siamo sicuri che la sig.ra RI 1 abbia molti interessi in Svizzera e sia bene integrata in questa nazione e non è, di fatto, questo ad essere il motivo della negazione del suo diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024.
La sig.ra RI 1 è da considerarsi una vera frontaliera, in quanto rientra dalla sua famiglia, marito e figlio di 12 anni, centro preponderante dei suoi interessi, per due giorni alla settimana. Secondo la costante giurisprudenza basta rientrare una volta alla settimana per essere considerato un vero frontaliere.
Queste sono state le prime dichiarazioni dell’assicurata che, secondo le disposizioni di legge, sono le più attendibili poiché non sottoposte a successive correzioni e/o aggiunte e pertanto più concrete ed integre.
Aggiungiamo inoltre che da __________ (__________) a __________ (a circa 30 km dopo __________) occorrono mediamente circa otto ore con l’automobile, in treno mediamente 12 ore e, qualora viaggiasse in aereo deve prima raggiungere l’aeroporto da __________, ad esempio l’aeroporto di __________, e vi sono circa quattro ore con la air France, altrimenti più di cinque.
Visto quanto precede, comprendiamo che la ricorrente, in territorio svizzero, rimanga unicamente 4 giorni alla settimana, come da lei stessa indicato, in quanto oltre a trattenersi presso la sua famiglia due giorni a settimana, occorre tenere in considerazione il viaggio di quasi un giorno tra l’andata e il ritorno in Ticino.
(…) va nuovamente evidenziato che la nozione di residenza, secondo la LADI, ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile sia dalla dimora abituale sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
In una sentenza del 2018, il Tribunale Federale ha stabilito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere l’esistenza di una residenza all’estero.
Partendo da questi concetti si deve concludere che il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari della sig.ra RI 1, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, è in Francia o meglio a __________ (dopo __________) dove vivono il marito ed il figlio di 12 anni. Come esplicitamente indicato dalla sig.ra RI 1, non emerge alcuna volontà o meglio l’intenzione di portare il figlio ed il marito in territorio svizzero manifestando quindi il desiderio di confermare, in merito agli interessi della famiglia, la Francia come centro delle proprie relazioni personali.
Tenuto in considerazione quanto sopra e definito che la ricorrente ha il suo centro di interessi personali in Francia, viene statuito che la stessa debba essere considerata come una lavoratrice frontaliera venendo a mancare il presupposto contenuto nell’art. 8 cpv. 1 lett. c della LADI. A tale proposito non occorre quindi esaminare le disposizioni di diritto internazionale in quanto viene già chiaramente definita la posizione di frontaliera della ricorrente sulla base del diritto nazionale” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 4 dicembre 2024, la ricorrente contesta quanto indicato nella risposta di causa dalla Cassa e, a sostegno invece delle proprie argomentazioni, fa valere che l’amministrazione era a conoscenza della sua situazione e ciononostante ha aperto un termine quadro, stabilito il suo diritto alle prestazioni LADI e “accettato il diritto alla disoccupazione emanando una decisione favorevole, senza che la decisione sia soggetta a condizioni particolari (…) con tale decisione (…) la cassa ha ritenuto e deciso, giustamente, che il centro egli interessi e delle relazioni personali della sig.ra RI 1 sono in Svizzera”.
RI 1, dunque, contesta “(…) che la Cassa abbia fin dall’inizio annunciato che i diritti (…) sarebbero stati aperti solo per un determinato periodo, ossia dal 1° febbraio al 4 giugno 2024”.
La ricorrente osserva, poi, che il suo diritto a percepire le prestazioni LADI avrebbe dovuto essere mantenuto anche dopo il 5 giugno 2024, e meglio:
" essendo la situazione della ricorrente immutata e convalidata dall’CO 1 fin dall’inizio, la Cassa deve continuare il versamento della disoccupazione anche dopo il rientro in Svizzera della ricorrente ai sensi dell’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004”.
Inoltre, precisa la ricorrente “il Comune di __________ può attestare che la sig.ra RI 1 ha la residenza a __________, è iscritta sulle liste elettorali del Cantone Ticino e paga le imposte in tale Cantone. (…) La Cassa non può relativizzare l’eccezionalità della situazione della signora RI 1, adottando – senza i dovuti distinguo – la prassi applicabile senza confrontarsi con le dichiarazioni e le prove presentate”.
Rilevando come nell’affermazione della Cassa che nella risposta di causa indica “(…) non è mai stato messo in dubbio e siamo sicuri che la sig.ra RI 1 abbiamo molti interessi in Svizzera e sia bene integrata in questa nazione” vi sarebbe una contraddizione, la ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti posti dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’avviso contrario dell’amministrazione, secondo la tesi ricorsuale, si fonderebbe “unicamente ed interpretando a modo suo (e in maniera scorretta) una sola risposta ad un formulario che ha 18 domande (…) permettendosi inoltre di modificare le risposte della signora RI 1”, ciò che renderebbe la decisione del 29 luglio 2024 “manifestamente arbitraria”.
Lamentando che durante numerose asserite telefonate con la Cassa tra giugno e luglio 2024 “mai (…) le è stato comunicato che il suo caso era in “analisi” e la possibilità che il diritto di ricevere le indennità di disoccupazione potesse esserle negato dal 5 giugno 2024”, laddove l’amministrazione avrebbe, anzi, comunicato alla ricorrente che “durante il periodo estivo il trattamento dei dossier era un po’ più lungo a causa delle vacanze estive dei collaboratori”, RI 1 osserva di avere “contribuito per molti anni al versamento della disoccupazione svizzera”.
Non godendo “di alcun diritto in Francia”, RI 1 fa presente che l’“inaspettata” mancata continuazione dell’erogazione delle prestazioni LADI “ha messo la ricorrente e la sua famiglia in una spirale economica disastrosa”.
Circa l’affermazione della Cassa, che in risposta di causa indica “Come esplicitamente indicato dalla sig.ra RI 1, non emerge alcuna volontà o meglio l’intenzione di portare il figlio ed il marito in territorio svizzero manifestando quindi il desiderio di confermare, in merito agli interessi della famiglia, la Francia come centro delle proprie relazioni personali”, la ricorrente contesta di aver mai “esplicitamente indicato” quanto precede e sostiene che “non perché marito e figlio vivono altrove che si deve negare la residenza a __________”, rammentando che “da molti anni, l’aspetto di “case separate” ha ampiamente il suo posto nella nostra società” e così prosegue:
" (…) Si fa notare inoltre che la signora RI 1 e il signor __________ hanno due cognomi diversi e che “Secondo un’indagine dell’Ufficio federale di statistica, nel 2023 solo il 60% delle coppie viveva ancora insieme nella stessa casa” (http://www.tio.ch/svizzera/attualita/1800421/stare-insieme-vivendo-separati). Inoltre, la Cassa non si confronta con il fatto che anche il sig. __________ e il figlio della ricorrente hanno diritto di venire in Svizzera, paese nel quale hanno vissuto per 10 anni, e che tale diritto lo sfruttano altrettanto regolarmente mantenendo legami stretti con nonni, zii, cugini, amici e relazioni professionali.”.
In particolare per quanto attiene ai rapporti con il proprio figlio, la ricorrente fa valere che questi trascorre in Svizzera tutte le ferie scolastiche in sua compagnia (che in quei periodi pretende di non recarsi in Francia). Per il resto dell’anno, i due possono invece comunicare grazie alle tecnologie moderne, che permettono a RI 1 di seguire costantemente anche i risultati scolastici del ragazzo.
Ritenendo “plausibile che la ricorrente trascorra praticamente tutta la settimana in territorio elvetico”, l’assicurata osserva, poi, che la Cassa omette di indicare che “si può arrivare a __________ partendo dalla Svizzera romanda in breve tempo”.
Alla luce di tutto quanto precede, la ricorrente fa dunque valere di non poter essere “ritenuta una “vera” frontaliera”.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad una diversa conclusione, la ricorrente argomenta, poi, quanto segue:
" (…) i falsi frontalieri, con diritto d’opzione, secondo l’art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l’ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest’ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all’estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera (ATF 148 V 209).
Per i motivi sopraesposti, le condizioni richieste per riconoscere la residenza abituale in Svizzera ai sensi della LADI alla sig.ra RI 1 sono soddisfatte; non lo sono quelle per essere considerata una vera frontaliera.” (cfr. doc. V).
A pretesa comprova del fatto che “il centro delle sue relazioni personali e dei suoi centri di interessi sono in Svizzera”, RI 1 trasmette, poi, a questa Corte una serie di documenti, per i quali si dirà, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, nel prosieguo (cfr. all. a doc. V).
1.5. Con duplica di data 17 dicembre 2024, la Cassa, preso atto della replica di controparte, si esprime come segue:
" (…) Per ciò che attiene il riconoscimento del suo diritto iniziale alle indennità di disoccupazione, è già stato spiegato che non è stato messo in discussione per il periodo dal 5 marzo 2024 al 4 giugno 2024, in quanto I'URC aveva emesso una decisione, in possesso anche della Sig.ra RI 1, inerente l'esportazione delle indennità di disoccupazione all'estero e la stessa decisione si era incrociata con l'apertura effettiva del dossier della Sig.ra RI 1.
Normalmente, occorre circa un mese prima di ricevere la documentazione completa da parte degli assicurati alfine di poter determinare l'eventuale diritto alle indennità di disoccupazione. Considerato che con il 4 giugno 2024, il surriferito diritto all'esportazione era terminato, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha effettuato degli accertamenti ed in effetti, l'Assicurata ha inviato il formulario "Verifica della residenza effettiva", compilato e firmato, in data 12 luglio 2024. In data 29 luglio 2024, la Sezione CO 1 ha determinato che il centro preponderante degli interessi della Sig.ra RI 1 si trova in Francia e non in Svizzera.
Pertanto, come da legislazione vigente, dal 5 giugno 2024, non sono più state versate le indennità di disoccupazione alla Sig.ra RI 1.
Le 400 indennità di diritto, come pure i 5 giorni di attesa e i 35 di sospensione, sono stati stabiliti, al fine di poter retribuire la Sig.ra RI 1 sulla base, come già ribadito più volte, della decisione dell'URC inerente le esportazioni delle prestazioni all'estero.
Quando si inserisce nel sistema elettronico, il periodo di lavoro di un Assicurato, nel termine quadro di calcolo, vengono generate automaticamente le indennità massime a cui una persona in disoccupazione può avere diritto ed i giorni di attesa mentre per i giorni di sospensione sono stati stabiliti considerata la motivazione della disdetta presentata dalla Sig.ra RI 1.
Tuttavia, se durante il termine quadro, vi sono per diverse ragioni rilevanti accertamenti da svolgere, questi possono apportare delle modifiche al diritto, come è avvenuto nel caso della ricorrente.
Per la precisione, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________, aveva già iniziato a verificare l’effettiva residenza dell'Assicurata, nel mese di marzo 2024, tuttavia, considerata la decisione dell'URC di __________, il diritto è stato definito. Queste operazioni sono andate a favore dell'Assicurata e non il contrario.
Il fatto che prima di prendere la sua decisione, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ abbia avuto bisogno di tempo per effettuare i propri accertamenti, fa parte del lavoro delle Casse di disoccupazione in Svizzera. Inoltre, la Cassa ha dovuto anche attendere il rinvio del formulario relativo all'effettiva residenza da parte dell'Assicurata fino al 12 luglio 2024.
Quando la Sezione CO 1 di __________ ha esperito le verifiche del caso e ricevuto la documentazione richiesta da parte della Sig.ra RI 1, ha emesso la decisione del 29 luglio 2024 e quindi la Sig.ra RI 1 è stata informata anche tramite questo provvedimento della cessazione del suo diritto a partire dal 5 giugno 2024.
Inoltre l'indicazione che, dal mese di giugno al mese di agosto, il lavoro fosse rallentato per via delle ferie estive, per quanto ne sappiamo, è abbastanza normale in quanto avviene nella maggior parte degli uffici del nostro Paese come pure, è lecito che, di fatto, le decisioni importanti siano prese da un responsabile, come del resto è consuetudine in qualsiasi altro ufficio.
Per cui, questi rimproveri da parte della ricorrente sono privi di fondamento e sicuramente anche la Sig.ra RI 1, dato che ha lavorato in un ufficio, è al corrente, sia delle vacanze estive, che anch'essa avrà certamente potuto beneficiare, sia che siano i responsabili a prendere le decisioni.
Sicuramente non vogliamo creare problemi a chi si trova già in difficoltà ma, ogni tanto ed in periodi precisi dell'anno, dei ritardi possono purtroppo avvenire.
Per ciò che attiene la copertura assicurativa circa gli infortuni, qualora la stessa avesse subito un infortunio, l'Assicurata avrebbe potuto annunciarlo alla Cassa che di conseguenza lo notificava alla __________, ente competente per statuire sul diritto alle prestazioni infortunistiche.
Per gli assegni relativi al figlio, il marito dell'Assicurata può richiederli retroattivamente in Francia.
La nostra Amministrazione non si contraddice affatto, semmai è l'Assicurata che con i suoi scritti cerca di distogliere l'attenzione sulle sue prime affermazioni che sono, per costante giurisprudenza, le più attendibili, in quanto sono le più integre e quindi prive di modifiche e/o aggiunte e/o ripensamenti.
La Sig.ra RI 1 ha, inizialmente, dichiarato di recarsi in Francia, dalla sua famiglia per due giorni la settimana. Fatto, per altro, più che comprensibile, avendo anche un figlio minorenne (12 anni) in età scolastica.
Il suo centro di interesse preponderante è pertanto la Francia e la stessa è considerata una vera frontaliera, visto che si reca in questo Paese, almeno due giorni la settimana. (…)
L'Assicurata ha unicamente comunicato che la nostra Amministrazione non ha mai chiarito gli aspetti del tragitto e che se si passa dalla Svizzera francese, ci si impiega meno tempo. Innanzitutto, il tragitto da noi indicato viene esplicitato per fare comprendere che non è possibile che la Sig.ra RI 1 si rechi in Francia unicamente due giorni alla settimana, giacché il tragitto dura più di mezza giornata.
Anche se si passasse per la Svizzera francese, il percorso più corto con l'auto, secondo la guida Michelin, è di 703.2 chilometri per un viaggio totale in auto di 7 ore e 22 minuti.
Per cui, i giorni che l'Assicurata si reca in Francia da suo marito e suo figlio e si trattiene presso la sua famiglia, non possono essere unicamente due.
Inoltre, per essere considerato un vero frontaliere, basta rientrare dalla propria famiglia all'estero un giorno alla settimana.
Il figlio della Sig.ra RI 1 frequenta le scuole in Francia, come già ci siamo espressi, pertanto anche per questo motivo è difficilmente credibile che la Sig.ra RI 1 non si rechi più spesso dalla sua famiglia.
Il fatto di non essersi annunciata in Francia, leggiamo nella sua replica - nel paese di __________ (vicino a __________), di non pagare contributi in questa nazione, è una sua scelta (legalmente corretta o meno non conosciamo le leggi in questo Paese e non possiamo quindi esprimerci), tuttavia, quando la Sig.ra RI 1 si reca in Francia, vive presso la sua famiglia dove ufficialmente soggiorna.
Per contro, per ciò che attiene il fatto che la Sig.ra RI 1 soggiorni anche in Ticino, abbia amicizie in Svizzera, che i suoi famigliari come pure suo figlio vengono a trovarla e trascorrano le vacanze in Ticino quando si trova a __________ presso i suoi genitori, che la stessa paghi i contribuiti in questo Paese e cerchi lavoro in questa nazione non è in discussione come pure che la stessa sia bene integrata nella nostra nazione, in effetti, non è questo il motivo per cui alla Sig.ra RI 1 è stato negato il diritto dal 5 giugno 2024. Come già ribadito più volte, il centro di interesse preponderante della Sig.ra RI 1 è la Francia, Paese in cui si reca, come dalle sue prime affermazioni, due giorni la settimana. Trattandosi di una vera frontaliera non è pertanto ammissibile accordare, come richiesto dalla ricorrente, il diritto di opzione considerandola falsa frontaliera.
La scelta dei coniugi di avere due domicili differenti, è chiaramente una loro decisione e nessuno si è mai espresso in alcun modo in merito, ciononostante, è indubbio che la Sig.ra RI 1 rientri in Francia frequentemente e questo è un fatto e lo comprovano le sue prime affermazioni. Per cui, la nostra Amministrazione non lede alcun senso della giustizia, in quanto queste comunicazioni, le ha espresse proprio la Sig.ra RI 1.” (cfr. doc. VII).
1.6. Con ulteriori osservazioni del 28 dicembre 2024, la ricorrente contesta quanto affermato dalla Cassa e si riconferma in quanto già esposto, con argomentazioni per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo.
“Nella denegata ipotesi che la ricorrente possa essere considerata come una frontaliera”, ella (facendo valere di rispettare “scrupolosamente gli obblighi di controllo e i doveri ai sensi della LADI”), “orbene (…) chiede il rimborso totale dei contributi versati alla Cassa disoccupazione da agosto 2022, momento in cui suo figlio e suo marito si sono trasferiti in Francia, poiché tale Cassa non è più competente per materia, se la sig.ra RI 1 non fosse considerata come residente in Svizzera da tale periodo.” (cfr. doc. IX).
1.7. Infine, con osservazioni di data 13 gennaio 2025 – trasmesse alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XII) -, la parte resistente si è riconfermata in quanto già esposto nella decisione su opposizione, rispettivamente, nella propria duplica.
considerato in diritto
2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che per costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto, oggetto della decisione su opposizione è il diniego delle prestazioni LADI da 5 giugno 2024 in ragione del fatto che la ricorrente, da una parte, non sarebbe residenza in Svizzera, bensì in Francia dove vivono il figlio ed il marito e, d’altra parte, sarebbe una vera frontaliera.
Ne discende ogni altra questione, si pensi ad eventuali rimborsi di quanto versato a titolo di contributi destinati all’assicurazione contro la disoccupazione in caso di una decisione sfavorevole alla ricorrente, esula dalla presente vertenza ed è, conseguentemente, irricevibile.
Oggetto della presente vertenza è, infatti, soltanto la questione di sapere se, a ragione, o meno, la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 5 giugno 2024 ritenendo che la medesima non può essere considerata come residente nel nostro Paese e va ritenuta una vera frontaliera.
Con riferimento alla documentazione successiva all’8 ottobre 2024 prodotta dalla ricorrente, il TCA rammenta, inoltre, che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
In concreto, il periodo determinante ai fini della presente vertenza si estende temporalmente dal 5 giugno all’8 ottobre 2024.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:
" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023, la STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023, la STCA 38.2023.51 del 20 novembre 2023, la STCA 38.2023.56 del 4 dicembre 2023, la SRCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2023.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nata il __________ 1975) è una cittadina svizzera, coniugata con il cittadino francese __________ dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 1 e 9).
Dalla loro relazione, il 31 ottobre 2012, a __________ (F), era già nato __________ (cfr. doc. 9).
In quel momento (e per la precisione dal luglio 2000 all’aprile 2013), malgrado in sede ricorsuale ed in data 4 novembre 2024 abbia indicato di lavorare in Svizzera “da più di 13 anni” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la ricorrente era professionalmente attiva in Francia (cfr. doc. 2).
RI 1 si è iscritta al collocamento il 25 gennaio 2024 presso l’URC di __________ indicando quale proprio indirizzo “__________” ed ha postulato l’erogazione delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 1).
Prima di richiedere il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI, RI 1 era stata attiva:
dal luglio 2000 al maggio 2010 presso “studi privati fisioterapia”, a __________, Francia;
dal giugno 2010 all’aprile 2013 presso “studio privato osteopatia”, a __________, in Francia, come indipendente;
dal maggio 2013 all’aprile 2016 presso __________;
dal maggio 2016 al marzo 2021 presso __________;
dal 1° aprile 2021 al 31 gennaio 2024 presso __________, in qualità di “gestionnaire prestations cas complexes & juriste” (cfr. doc. 2 e 12);
Dalla disdetta del contratto di lavoro in atti, datata 28 novembre 2023, risulta che quel giorno la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, interrompendo con effetto dal 31 gennaio successivo il rapporto lavorativo che la legava a __________, sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…) mon conjoint occupera un nouvel emploi à partir du 1er décembre 2023 et je me vois donc obligée de quitter mon emploi actuel pour déménager et m’installer en France. Conformément à ce qui stipule mon contrat de travail, j’effectuerai un préavis de deux mois et quitterai donc l’entreprise le 31 janvier 2024.” (cfr. doc. 11)
Nella propria domanda d’indennità di disoccupazione, invece, la ricorrente ha ricondotto i motivi della propria disdetta, oltre che al “ricongiungimento familiare”, al “cambiamento delle direttive home office” (cfr. doc. 2).
Con scritto del 6 febbraio 2024, RI 1 ha comunicato alla Cassa che “il ricongiungimento familiare non si è concretizzato poiché ho delle opportunità lavorative in Svizzera. In effetti, benché la mia famiglia sia in Francia, i miei diplomi professionali come giurista corrispondono maggiormente al mercato lavorativo svizzero” (cfr. doc. 15).
Il 27 febbraio 2024, la Cassa ha informato la ricorrente del fatto che “il suo caso di disoccupazione è stato aperto e il diritto stabilito”, secondo le seguenti condizioni:
“data di inizio delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 01.02.2024
inizio temine quadro 01.02.2024;
fine termine quadro 31.01.2026;
guadagno assicurato fr. 8773;
percentuale indennità giornaliera 80%;
importo indennità giornaliera dal 01.02.2024 fr. 323.45
periodo di attesa generale – giorni – 5
numero di indennità alle quali ha diritto 400” (cfr. doc. 16).
Quello stesso giorno, l’amministrazione ha sanzionato la ricorrente sospendendola dal diritto alle prestazioni LADI per 35 giorni ritenuto che “il 28 novembre 2023 ha inoltrato le dimissioni per il 31 gennaio 2024 (…) prima di avere la garanzia di una nuova occupazione. A partire dal 01.02.204 rivendica il suo diritto all’indennità di disoccupazione. In data 06.02.2024 ci ha inoltrato le sue motivazioni spiegando che il ricongiungimento familiare non si è concretizzato (…) considerato che quando ha presentato le dimissioni non aveva ancora trovato un altro impiego, doveva prevedere di ritrovarsi in disoccupazione. La Cassa di disoccupazione non può assumersi tutti i costi causati dalle sue dimissioni. Una parte dei costi resta quindi a suo carica, nella misura in cui le sospendiamo 35 giorni di diritto all’indennità” (cfr. doc. 18).
Il 1° luglio 2024, la Cassa ha trasmesso via mail (“come da intesa, le invio il formulario verifica residenza da compilare e ritornare debitamente compilato e firmato”; cfr. doc. XII) alla ricorrente - che in sede ricorsuale pretende che “fino alla decisione del 29 luglio 2024 (praticamente quasi 2 mesi dopo il mio rientro in Svizzera!), nessun documento, e-mail, argomento lasciava presagire una possibile soppressione del mio diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024 da parte dell'CO 1” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) - il “Formulario risposte verifica residenza in Svizzera” (cfr. doc. XII).
In data 12 luglio 2024, RI 1 ha fornito i riscontri le erano stati richiesti dall’amministrazione e meglio le seguenti risposte al “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”:
" (…)
no
9 locali + 3 bagni
0
No
/
No con genitori
CH + Francia
In subaffitto
2 giorni max / settimana
2 giorni / settimana
sì
Macchina -> __________ ; moto __________
Dr. __________; Dr. __________; Dr. __________, Dott. __________
4 giorni
Familiari, sociali, sanitari (medico, osteopata, dentista), professionali, benessere (parrucchiere e estetista), sportivi e cuturali
Sì (…) __________ (…) [ndr: illeggibile]
Sì, (…) __________.
Sono nata e cresciuta in Svizzera e sono molto legata alle mie origini e alla mia famiglia.” (cfr. doc. 29).
Sempre con riferimento alle risposte fornite dalla ricorrente al formulario relativo alla sua residenza in Svizzera, questa Corte osserva che a fronte di domande sottopostele il 1° luglio 2024 la ricorrente ha prodotto innanzi a questa Corte:
il pagamento della tassa sociale __________ del 5 luglio 2024 (cfr. all. G a doc. I);
il “giustificativo richiesta di rimborso” per i trattamenti presso __________ dell’11 luglio, del 27 settembre e del 30 ottobre 2024 (cfr. all. G a doc. I);
una e-mail del 7 novembre 2024 inerente un primo colloquio per un posto di lavoro via Teams (quindi non in presenza) previsto per l’11 novembre 2024 (cfr. all. I a doc. V)
una e-mail del 14 novembre 2024 inerente un secondo colloquio per un posto di lavoro via Teams (quindi non in presenza) previsto per il 20 novembre 2024 (cfr. all. I a doc. V);
una e-mail del 1° luglio 2024 per un colloquio di lavoro a __________ previsto il 3 luglio seguente (cfr. all. I a doc. V);
una e-mail del 24 giugno 2024 per un colloquio di lavoro previsto a __________ il 5 luglio 2024 (cfr. all. I a doc. V);
i dettagli dell’assicurazione RC “__________” presso __________ per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 (cfr. all. L a doc. V);
il terzo pilastro presso __________ (cfr. all. L a doc. V);
l’assicurazione __________ presso __________ per il 2024 (cfr. all. M a doc. V);
l’assicurazione del veicolo per il 2024 sempre presso __________ (cfr. all. m a doc. V);
la licenza di circolazione per il veicolo __________ intestato a RI 1 con targa __________ (cfr. all. M2 a doc. V);
la licenza di circolazione per il motoveicolo __________ intestato alla ricorrente con targa __________ (cfr. all. N a doc. V);
un contratto di noleggio per l’automobile __________ con targa __________ dal 24 al 31 luglio 2024 presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. all. O a doc. V);
la conferma di acquisto dell’abbonamento a metà prezzo delle FFS per RI 1 di data 29 luglio 2024, per il periodo dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025 (cfr. all. P a doc. V);
la fattura __________ a nome di RI 1 per fr. 39.90 (cfr. all. Q a doc V);
la prima pagina del quotidiano __________ del 3 dicembre 2024 intestata alla ricorrente (cfr. all. R a doc. V).
Con decisione del 29 luglio 2024, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le prestazioni LADI “a partire dal 5.6.24”, ritenendo che la medesima “non può più essere ritenuta residente in Svizzera”, per le seguenti ragioni:
" (…) Nel caso in esame, lei risiede a __________ presso l’abitazione dei suoi genitori. La sua famiglia (marito e figlio) risiedono in Francia presso i quali come da sua indicazione sul formulario “risposta verifica residenza in Svizzera” compilato il 12.07.2024, trascorre settimanalmente 3 giorni. Tali motivi portano alla conclusione che il suo centro degli interessi non sia su territorio svizzero ma bensì in Francia.” (cfr. doc. 30).
Il 4 agosto 2024, RI 1 si è opposta al provvedimento emesso nei suoi confronti con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi riprese in sede ricorsuale. In particolare, l’allora opponente, ha osservato che
" (…) benché il formulario contenesse 18 domande, non avete minimamente preso in considerazione le mie risposte precitate, limitandovi unicamente ai giorni passati in Francia (2 al massimo e non 3! Come da voi indicato nella decisione contestata) rispetto al tempo passato sul territorio nazionale (5 giorni minimo tra cui 4 in Ticino).” (cfr. doc. 33).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio minorenne della ricorrente e suo marito vivono in Francia, in , nel Dipartimento dell’, che dista, prendendo il tragitto più breve con l’automobile, 737 km da __________, ove la ricorrente pretende di risiedere con i propri genitori.
Presso il coniuge ed il figlio, nato nel 2012, la ricorrente, in data 12 luglio 2024, ha precisato di recarsi (come del resto ha contestualmente precisato che già faceva quando era attiva per __________) settimanalmente, e meglio nella misura di due giorni a settimana (cfr. doc. 29 quesiti n. 9 e 10; supra consid. 2.3.).
Sempre nel rispondere alle domande poste dalla parte resistente, ella ha, inoltre, riferito che in Ticino soggiorna “4 giorni” a settimana (cfr. supra consid. 2.3.).
A fronte dei due giorni trascorsi con la famiglia, un soggiorno in Ticino di quattro giorni a settimana si spiega anche con il tempo richiesto dal tragitto per recarsi dalla famiglia, che comporta un viaggio di 8 ore e 3 minuti in automobile (cfr. GoogleMaps).
Al riguardo, il TCA ricorda che RI 1 ha indicato che “si può arrivare a __________ partendo dalla Svizzera romanda in breve tempo” (cfr. supra consid. 1.4.). Successivamente, ha dichiarato la ricorrente, “il tragitto in TGV tra __________ e __________ dura meno di 4h30, quindi fattibile in breve tempo (…) senza che ella debba aggiungere giornate supplementari come vorrebbe far credere l’CO 1” (cfr. doc. IX).
Su questo ultimo aspetto, questa Corte rileva, da una parte, che il percorso più breve mediante il treno da __________ a __________ dura 4 ore e 31 minuti, le alternative essendo di 4 ore e 55 minuti o superanti le 5 ore di viaggio (cfr. www.ffs.ch).
D’altra parte, il TCA pone in evidenza il fatto che la ricorrente, se per il resto del tempo (quattro giorni a settimana) risiede, come pretende, a __________ e non si trova quindi già in __________, per poter prendere il TGV deve prima raggiungere __________ dalla __________. Il solo percorso in treno da __________ a __________ richiede, mediante il tragitto in treno più rapido, oltre cinque ore, per un totale di oltre 9 ore sino a __________, distante poi dieci minuti d’auto da __________.
Ne discende che, sia effettuato con l’automobile, sia con il treno, il percorso che la ricorrente ha indicato di affrontare tutte le settimane (e questo tanto prima, quanto dopo essersi iscritta al collocamento), dalla __________ all’__________ richiede un minimo di otto ore e quindi di sedici, tra andata e ritorno.
Ciò la porta ad essere presente a __________ due giorni a settimana ed in Ticino quattro.
Il TCA constata che in un primo momento, rispondendo ai quesiti posti dalla Cassa circa la sua effettiva residenza in Svizzera, la ricorrente ha indicato che tanto prima dell’iscrizione in disoccupazione, quanto dopo, “rientrava” dalla propria famiglia 2 giorni a settimana.
Al riguardo, questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Ne consegue che quanto la ricorrente sostiene in sede ricorsuale, laddove fa valere che “la mia famiglia viene regolarmente in Svizzera, di conseguenza io non vado in Francia sistematicamente tutte le settimane” (cfr. supra consid. 1.2.), non può essere preso in considerazione.
In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza (e meglio dal 5 giugno all’8 ottobre 2024; cfr. supra consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Francia, nell’__________, dove vivono e vivevano, stando a quanto indicato dalla ricorrente sin dal 2022, il marito ed il figlio minorenne.
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La ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
In relazione a quanto indicato dalla ricorrente sul fatto di avere un cognome diverso da quello del marito, rispettivamente, il riferimento di RI 1 alla circostanza che “secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2023 solo il 60% delle coppie viveva ancora insieme nella stessa casa” (cfr. supra consid. 1.4.), questa Corte ricorda che il Tribunale federale, nella già citata STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, si è già espresso sulla questione delle coppie aventi domicili separati, ritenendola irrilevante.
Innanzi a questa Corte, nel caso di cui alla STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022, la legale di quel ricorrente, sempre trattandosi di un caso in cui litigioso era l’adempimento del presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, aveva fatto valere, a pretesa conferma del fatto che il proprio assistito fosse da ritenere residente in Svizzera, che “La coppia si è sposata nel 2017 a confermare un vincolo di fiducia che durava dal 2000, non ha avuto figli e ciascun coniuge ha le proprie abitudini e la propria vita separata, il marito in Ticino e la moglie a ____ [ndr. in Italia]. Da sempre il rapporto è caratterizzato da una distanza fisica e geografica.” (cfr. STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022, consid. 2.3.).
Proprio nel ricorso presentato da quell’assicurato contro la sentenza di questa Corte, il Tribunale federale ha stabilito che (“(…) sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell’assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte professionali”; cfr. supra consid. 2.2.).
Va, pure, rilevato che il solo fatto di disporre della cittadinanza svizzera non esime un assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi.
Con riferimento alla censura secondo cui l’amministrazione avrebbe preso in considerazione “unicamente ed interpretando a modo suo (e in maniera scorretta) una sola risposta ad un formulario che ha 18 domande (…) permettendosi inoltre di modificare le risposte della signora RI 1” (cfr. supra consid. 1.4.), questo Tribunale precisa che ai fini della presente vertenza non è solo una delle risposte fornite al questionario circa l’effettiva residenza in Svizzera della ricorrente ad essere determinante.
Per le risposte fornite ai quesiti 9 (“Quando era occupata presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?”), 10 (“Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?”) e 15 (“Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?”), circa la presenza in Svizzera, rispettivamente, in Francia di RI 1 si è ampiamente detto poc’anzi.
Alla domanda n. 6 (“Vive da sola?”) la ricorrente ha risposto di vivere a __________ con i propri genitori. Dall’estratto relativo all’insorgente nel sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Canton Ticino, risulta che l’economia domestica della ricorrente a __________ è composta, oltre che dalla madre e dal padre, anche da altre due persone; una avrebbe a __________ unicamente un recapito, l’altra porta un cognome diverso e verosimilmente non è un parente stretto.
Il TCA constata, inoltre, che alle domande 11 ("Ha un veicolo privato?”) e 12 (“Quale è il numero di targa?”), la ricorrente ha indicato di disporre, oltre che di un motoveicolo, di un’autovettura con targhe ticinesi. Sennonché, agli atti produce, quali “prestazioni garagista a __________”, unicamente un contratto di noleggio per un’automobile, da lei stipulato per una settimana, e meglio dal 24 al 31 luglio 2024 (cfr. ), il cui noleggio non dimostra che la ricorrente abbia in Ticino il proprio riparatore di autoveicoli o garagista, ma solamente che la medesima, pur facendo valere di disporre di una vettura che effettivamente dalla licenza in atti pare essere immatricolata nel nostro Cantone ed assicurata in Svizzera (cfr. all. M a doc. V), inspiegabilmente - il noleggio non corrispondendo da quanto emerge dagli atti alla contestuale riparazione di un veicolo -, ne noleggia, poi, un’altra.
In merito alla risposta alla domanda n. 17 a sapere se “è membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera”, il TCA rileva, partendo dalle risposte fornite da RI 1, quanto segue:
__________: trattasi di una società cooperazione che prevede la possibilità di “Acquisizione di una quota sociale di CHF 50.-” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) che la ricorrente non comprova di avere acquisito;
“__________”: la ricorrente non ha prodotto alcunché al riguardo;
__________: RI 1 ha prodotto la tessera di sostenitrice della __________ per il 2024 e la conferma di pagamento della tassa di socio per il 2024 di data 5 luglio 2024, successiva, quindi, alle domande onde verificare la sua residenza inviatele dalla Cassa il 1° luglio 2024;
__________: gli unici dettagli versati agli atti dalla ricorrente concernono l’intestazione di un conto privato cointestato alla ricorrente ed al marito, con un’indicazione manoscritta “verificato il 27.2.24” (cfr. doc. 7), senza indicazione di alcun indirizzo per la corrispondenza della ricorrente.
Tali elementi non sono atti a supportare le allegazioni della ricorrente circa la pretesa residenza in __________.
In merito, poi, agli abbonamenti a riviste indicati in risposta al quesito n. 18, questa Corte rileva quanto segue:
__________: trattasi di un settimanale che viene distribuito gratuitamente e che in concreto la ricorrente non ha peraltro comprovato di ricevere;
alla rivista __________ ci si pu). Anche in questo caso, peraltro, la ricorrente non ha comprovato di esservi abbonata;
__________: trattasi di un portale internet liberamente consultabile dalla Svizzera come dall’estero;
__________: trattasi di un epaper li
: trattasi di un sito internet consultabile dalla Svizzera come dall’estero con possibilità di iscrizione a newsletter;
__________: la ricorrente ha prodotto unicamente copia di parte della prima pagina dello stesso, peraltro relativa alla sola edizione del 3 dicembre 2024, posteriore all’emissione della decisione su opposizione (cfr. supra consid. 2.1.).
In tal senso, giova, poi, rilevare che __________ viene consegnata “fresca di stampa ogni gio). Quanto versato agli atti dalla ricorrente non comprova che RI 1 sia abbonata al quotidiano, ma unicamente che la medesima ne ha ricevuto la copia del 3 dicembre 2024;
la rivista __________: viene consegnata ai sostenitori due volte l’anno ma è consultabile online gratuitamente senza richiedere alcuna iscrizione o abbonamento;
__________: trattasi di una piattaforma internet che permette, previa iscrizione, l’accesso a contenuti più ampi.
Anche in questo caso, trattasi di elementi che non sono atti a comprovare un’effettiva residenza in __________ della ricorrente.
In tale contesto ed a fronte di elementi portati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, ma che in concreto si rivelano privi di qualsivoglia valenza probatoria, va ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Questo Tribunale non ignora che l’insorgente in Svizzera, dove è nata e cresciuta, ha parenti stretti, ma in concreto ritiene decisivo il fatto che sia il marito, che il figlio di 12 anni (11 al momento della domanda di prestazioni LADI), con i quali ha un legame tanto profondo da affrontare settimanalmente 15 ore di viaggio per trascorre un paio di giorni tutti insieme, non si trovano nel nostro Paese, bensì a __________, in Francia.
Peraltro, in quel Paese, la ricorrente, che innanzi a questa Corte fa valere “non ho nessun'affinità particolare con la Francia (sposata con un Francese da più di 12 anni, non ho mai richiesto tale nazionalità)” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) ha indicato di aver lavorato per tredici anni, tra il 2000 ed il 2013 (cfr. supra consid. 2.4.), ove ha dato alla luce un figlio e dove, con ogni verosimiglianza, oltre a quello col marito, in tredici anni ha tessuto ulteriori legami, tanto professionali e legati alla propria precedente attività, quanto personali.
Al riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OaMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice Civile, sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LaMal).
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”.
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
Per completezza si segnala che il 1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80% del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascor
).
2.6. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a __________, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
Sul tema cfr. anche STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.
2.7. Nella presente fattispecie, RI 1 ha precisato di recarsi dal marito e dal figlio di 12 anni, residenti a __________, in Francia, per 2 giorni a settimana (cfr. supra consid. 2.3.).
In sede ricorsuale, l’assicurata ha, come visto, poi tentato di ridimensionare le proprie precedenti dichiarazioni, affermando, in buona sostanza, che anche il marito ed il figlio verrebbero regolarmente in Svizzera e che lei non si recherebbe quindi a cadenza settimanale in Francia (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Anche in questo caso, trova applicazione il principio della priorità della dichiarazione della prima ora (cfr. supra consid. 2.4.) ed il TCA non può che concludere che, recandosi settimanalmente nell’Héralut, dal profilo del diritto internazionale la ricorrente deve essere considerata una vera frontaliera, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).
2.8. Infine, con riferimento a quanto preteso dalla ricorrente che dal 4 marzo al 4 giugno 2024 ha beneficiato delle prestazioni d’esportazione (v. art. 64 par. 1 R (CE) n° 883/2002 “1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati: a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine; b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine; c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi; d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.).
Appellandosi all’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004 (ai sensi del quale “Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.”), la ricorrente innanzi a questa Corte fa valere che il suo diritto a percepire le prestazioni LADI avrebbe dovuto essere mantenuto anche dopo il 5 giugno 2024 (“essendo la situazione della ricorrente immutata e convalidata dall’CO 1 fin dall’inizio, la Cassa deve continuare il versamento della disoccupazione anche dopo il rientro in Svizzera della ricorrente ai sensi dell’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004”; cfr. supra consid. 1.4. e doc. V).
Al riguardo, il TCA si limita a rilevare che tale disposizione non ne sorregge la posizione.
In tal senso, il TCA rileva che a Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) del dicembre 2004, in cui la sigla RA corrisponde al Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di applicazione) e la sigla RB al Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di base), ha indicato, in relazione al “Rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni” che :
" G117 La riscossione dell’ID dopo il rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni presuppone che l’assicurato adempia nuovamente tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI. Il presupposto dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento in cui l’assicurato si riannuncia come disoccupato presentandosi personalmente presso l’URC. Dal momento del riannuncio all’URC l’assicurato può nuovamente usufruire di giorni esenti dall’obbligo di controllo.
G118 Un diritto alle prestazioni senza interruzioni è possibile solamente se l’assicurato si presenta all’URC il giorno del rientro o, se rientra durante il fine settimana o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la propria disponibilità.
G119 Un riannuncio tardivo all’URC non porta immancabilmente alla perdita dell’intero diritto all’ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non venga fatto valere entro 3 mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce. Per il periodo fra l’ultimo giorno in cui l’assicurato era a disposizione dell’istituzione estera e il primo giorno in cui è a disposizione del proprio Stato non sussiste alcun diritto.
G120 Dopo il riannuncio all’URC l’assicurato è di nuovo soggetto interamente alla LADI e deve soddisfare le prescrizioni di controllo svizzere secondo l’art. 17 LADI”.
2.9. In una sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2.1, già citata sopra, il Tribunale federale, a proposito della Circolare ID 883, ha sottolineato che:
" 5.2.1. La circolare ID 883 è stata emanata nel senso dell'art. 110 LADI, che autorizza la SECO, in qualità di autorità di vigilanza responsabile dell'applicazione uniforme della legge, a impartire istruzioni agli organi di esecuzione. La presente circolare illustra le ripercussioni delle disposizioni dei regolamenti (CE) n° 883/2004 e n° 987/2009 per gli organi di esecuzione dell'ADI ed è da intendersi come testo di rifermento. L'obiettivo delle spiegazioni dettagliate è di fornire informazioni utili per giungere a una soluzione in caso di problemi o contestazioni. Questa circolare fa parte dei cosiddetti ordini amministrativi interpretativi. Sebbene tali ordini abbiano un'influenza indiretta sui diritti e i doveri dei cittadini, non hanno forza di legge. In particolare, non sono vincolanti per i cittadini, per il giudice e nemmeno per l'amministrazione, in quanto non esentano quest'ultima dall'esaminare ogni singola situazione. Inoltre, non possono creare nuove norme giuridiche, né costringere i cittadini ad adottare un determinato comportamento, attivo o passivo. In sostanza, non possono andare oltre l'applicazione della legge e prevedere qualcosa di diverso da ciò che risulta dalla legislazione o dalla giurisprudenza (DTF 127 V 57 consid. 3a e su riferimenti).” (cfr. STCA 38.2024.29 del 26 agosto 2024, consid. 2.11.).
In effetti le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.10. In concreto, dunque, a ragione, terminato il periodo in cui RI 1 ha beneficiato delle indennità di esportazione (per quanto riconosciutole per il periodo precedente cfr. le considerazioni della Cassa al consid. 1.5.), la Cassa ha verificato l’adempimento delle condizioni imposte dalla LADI affinché ella potesse beneficiare delle relative prestazioni a decorrere dal 5 giugno 2024 giungendo, come visto, altrettanto correttamente alla conclusione che le stesse, con particolare riferimento a quanto dispone l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ed il centro degli interessi personali della ricorrente, non erano ossequiate.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto nei considerandi precedenti, la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti