RACCOMANDATA
Incarto n. 38.2024.42
rs
Lugano 9 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2024 di
RI 1 rappr. da:RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________.1962), dal 5 marzo 2007 al 28 febbraio 2022, ha lavorato alle dipendenze della __________ al 100% quale consulente alla clientela privata (cfr. doc. 350; 386).
A far tempo dal 1° luglio 2013 il suo salario annuo ammontava a fr. 79'160 lordi pagati in 13 mensilità (cfr. doc. 355).
1.2. La __________, il 16 novembre 2021, ha notificato a RI 1 uno scritto intitolato “Disdetta modifica del contratto di lavoro stipulato il 1.07.2013” con il quale ha confermato le nuove condizioni del rapporto di lavoro pattuite che sarebbero entrate in vigore il 1° marzo 2022, precisando di “rinviare il contratto e gli allegati debitamente compilati e firmati entro il 30 novembre 2021. In caso di mancato rinvio, il rapporto esistente terminerà, secondo il termine di disdetta di 3 mesi, il 28 febbraio 2022” (cfr. doc. 389).
Dal nuovo contratto di impiego di durata indeterminata, che l’assicurato ha firmato il 24 novembre 2021 e che sostituisce il precedente del 2013, emerge che il grado di occupazione di RI 1 dal 1° marzo 2022 sarebbe stato del 70% in qualità di incaricato alla sicurezza e logistica con una retribuzione annua (al 70%) di fr. 57'000 lordi pagati in 13 mensilità (cfr. doc. 336).
1.3. Il 22 febbraio 2022 il medesimo si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2022, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 405).
1.4. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2022 e gli ha versato le corrispettive indennità giornaliere fino al mese di novembre 2022, calcolate considerando, da un lato, il 70% del guadagno assicurato di fr. 6'815, dall’altro, a titolo di guadagno intermedio, l’importo di fr. 4'750.05 (fr. 57'000 : 12 mesi) percepito dalla __________ (cfr. doc. 335; 329; 323; 317; 310; 304; 298; 292; 286).
Per il mese di dicembre 2022 (22 giorni controllati) non sono state erogate indennità di disoccupazione, tenendo conto, a fronte di un guadagno assicurato di fr. 6'815 (indennità giornaliera 70% per 21.7 giorni di lavoro medi, pari a fr. 219.85), di un guadagno intermedio di fr. 6'150 (fr. 4'750.05 + fr. 1'400, risultanti quale “premio speciale” dal conteggio paga del mese di dicembre 2022 allegato all’attestato di guadagno intermedio del 19 dicembre 2022, pervenuto alla Cassa il 9 gennaio 2023 (cfr. doc. 277; 281-282; 283).
1.5. Il 12 gennaio 2023 la Cassa, dopo aver constatato, come visto, che dal conteggio paga del dicembre 2022 risultava un importo di fr. 1'400 a favore dell’assicurato definito “premio speciale” (cfr. doc. 283), ha interpellato la __________, chiedendole a cosa si riferisse tale ammontare (cfr. doc. 276).
La Banca, il 13 gennaio 2023, ha risposto:
" (…) vi informiamo che l’indennità premio speciale corrisposta al collaboratore nel mese di dicembre riguarda un pagamento straordinario una tantum che il nostro Istituto ha deciso di versare a seguito dei forti rincari nel corso dell’anno 2022.” (Doc. 238)
1.6. Con decisione del 18 gennaio 2023 la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 volta a ottenere indennità di disoccupazione del 1° marzo 2022 a seguito di quanto appreso dalla documentazione del 13 gennaio 2023 pervenutale il 16 gennaio 2023, e meglio che il datore di lavoro gli aveva riconosciuto “nel conteggio stipendio del mese di dicembre 2022 un premio speciale (n.d.r.: di fr. 1'400; cfr. doc. 283) relativo a tutto l’anno 2022” (cfr. doc. 273-275).
Dal provvedimento in questione si evince:
" (…)
Nel mese di marzo 2022 ha svolto un’attività dipendente percependo un salario pari a CHF 4'866.70 (considerando il premio speciale pro-rata ricevuto nel dicembre 2022). Siccome il reddito conseguito dall’attività lavorativa è stato superiore all’indennità di disoccupazione, non vi è alcun diritto alla compensazione salariale. (…)” (Doc. 274)
1.7. Con ulteriore decisione del 20 gennaio 2023 la Cassa, dopo aver rettificato il guadagno assicurato e ricalcolato la differenza di salario dal 1° marzo al 31 dicembre 2022, ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 10'342.75, corrispondente alle indennità di disoccupazione ricevute in tale lasso di tempo (cfr. doc. 223-225).
Al riguardo l’amministrazione ha segnatamente indicato:
" (…)
La Cassa CO 1 le ha versato le indennità giornaliere di disoccupazione per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022 calcolandole una differenza di salario.
Dal formulario “attestato di guadagno intermedio” del mese di dicembre 2022 abbiamo preso atto che il datore di lavoro le ha riconosciuto un premio speciale di fr. 1'400.-. In data 13.01.2023 il datore di lavoro ci comunica che tale indennità è relativa a tutto l’anno 2022.
La Cassa ha proceduto a rettificare il guadagno assicurato e ricalcolare la differenza di salario dal 01.03.2022 al 31.12.2022 (…)” (Doc. 224)
1.8. Il 26 gennaio 2023 la __________, a complemento di quanto indicato il 13 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.5.), ha informato la Cassa che “il pagamento straordinario e una tantum è stato deciso dal nostro Consiglio di amministrazione in data 23 novembre 2022 ed è stato effettuato unicamente per il mese di dicembre 2022” (cfr. doc. 222).
1.9. A seguito dell’opposizione interposta il 20 febbraio 2023 contro il provvedimento del 18 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.6.) da RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. 214), la Cassa, il 30 maggio 2023, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione in questione, rilevando:
" (…)
Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1. marzo 2020 al 28 febbraio 2022) il signor RI 1 ha lavorato per la __________. Il salario assicurato è stato stabilito prendendo in considerazione la media salariale degli ultimi 12 mesi lavorativi (1. marzo 2021 - 28 febbraio 2022), ivi compreso la parte pro rata temporis del premio speciale.
Il premio speciale percepito durante il mese di dicembre 2022, per il principio di sopravvenienza, deve essere preso in considerazione nel periodo a cui si riferisce e non al mese in cui è stato percepito.
Inoltre il premio speciale, come si evince agli atti, è stato concesso quale compensazione del rincaro per tutto l'anno 2022. Per detto motivo la Cassa ha proceduto a considerare il premio speciale pro rata temporis per tutti i mesi in cui sono state erogate prestazioni ID.
ln base alle rettifiche effettuate il Signor RI 1, per l'anno 2022, non ha diritto ad una compensazione salariale.
Ne discende che l'opponente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI. (…)” (Doc. 180-181)
1.10. Con sentenza 38.2023.42 del 23 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte, in relazione al ricorso del 27 giugno 2023 inoltrato da RI 1, sempre assistito da RA 1, contro la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 (cfr. doc. 163), ha stabilito che a torto la Cassa aveva emesso una decisione di accertamento in relazione all’inesistenza del diritto alle indennità di disoccupazione richieste nel marzo 2022 (e già versate), in quanto difettava un interesse degno di protezione in tal senso. Al riguardo è stato precisato che in effetti l’amministrazione aveva potuto preservare il proprio interesse al rimborso delle prestazioni già erogate nel periodo marzo - dicembre 2022 esaminando direttamente se fossero adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, il 30 gennaio 2023, un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale lasso di tempo.
La decisione su opposizione del 30 maggio 2023 è stata, conseguentemente, annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché concedesse all’assicurato la possibilità di opporsi all’ordine di restituzione del 30 gennaio 2023 (cfr. doc. 92-114).
1.11. La Cassa, a seguito del giudizio di questo Tribunale, il 2 aprile 2024 ha ripristinato il termine di trenta giorni per presentare opposizione contro l’ordine di restituzione del 20 gennaio 2023.
L’amministrazione ha, segnatamente, specificato che l’importo di fr. 1'400 versato all’assicurato nel mese di dicembre 2023 dalla __________ è un’indennità di rincaro da considerarsi quale guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI, benché versata una tantum e su base volontaria. Inoltre, nella misura in cui tale indennità di rincaro costituisce un premio per il rincaro intervenuto durante l’intero 2022, essa va ritenuta e computata quale guadagno intermedio ex art. 24 LADI e va ripartita pro rata sui mesi da marzo a dicembre 2022 (cfr. doc. 61-62).
1.12. Il 3 maggio 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di Lugano ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 54).
1.13. RI 1, sempre patrocinato da RA 1, il 6 maggio 2024 ha contestato l’ordine di restituzione di fr. 10'342.75 corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo marzo – dicembre 2022. È stato censurato il fatto che la somma di fr. 1'400 sia stata computata, invece che soltanto per il mese di dicembre 2022, su tutto il periodo indennizzabile, quando l’Istituto bancario ha asserito che l’attribuzione del premio era stata decisa a novembre 2022 dal Consiglio di amministrazione per tutti i dipendenti al fine di far fronte ai disagi economici del momento senza essere prevista dal contratto di lavoro (e senza trattarsi di una controprestazione o gratifica nel senso tecnico del termine) e si riferiva unicamente al mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 51-52).
1.14. Con decisione su opposizione del 3 luglio 2024 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 10'342.75, in quanto il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2022 non era dato.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
9.2 Il signor RI 1 si è annunciato alla Cassa a decorrere dal 1. marzo 2022 nella misura del 100% rivendicando la compensazione della perdita di guadagno.
Bisogna quindi distinguere i due periodi seguenti:
Seppur non previsto contrattualmente la __________ ha versato un importo di CHF 1'400.00 quale premio straordinario una tantum a seguito dei forti rincari intervenuti nel corso dell'anno 2022.
A mente della Cassa l'importo in questione è un'indennità di rincaro da considerarsi quale guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI anche se è stata versata una tantum e su base volontaria. Infatti, il guadagno assicurato, analogamente al calcolo dei contributi (art. 3 LADI), è calcolato sul salario determinante giusta la legislazione AVS, che comprende in particolare anche l'indennità di rincaro, anche nel caso in cui essa è stata versata dal datore di lavoro senza alcun obbligo legale (cfr. art. 5 cpv. 2 LAVS e art. 7 lett. b OAVS).
Di conseguenza la Cassa ha correttamente computato l'importo di CHF 1'400.00 pro rata sui mesi di gennaio e febbraio 2022.
La Cassa ribadisce che dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che il premio speciale in questione è stato versato in relazione ad un periodo ben determinato, ossia per l'anno 2022. A mente della Cassa è quest'ultimo fatto ad essere decisivo e non l'argomentazione secondo cui il premio è stato deciso a novembre e versato solo sul mese di dicembre 2022 (cfr. STF C 269/02 del 23.1.2003).
Ne segue che, anche se versata soltanto a fine anno, l'indennità di rincaro rappresenta una rimunerazione per il rincaro avuto su tutto l'arco del 2022 e vada dunque considerata e computata quale guadagno intermedio ripartendola pro rata sui mesi da marzo a dicembre 2022.
Considerato il premio speciale pro rata su tutto il 2022, il guadagno assicurato del signor RI 1 ammonta ora a CHF 6'854.00 per un'indennità di disoccupazione corrispondente a CHF 4'797.80 (= al 70% del guadagno assicurato) rispettivamente il suo guadagno intermedio per l'attività svolta dal mese di marzo 2022 quale dipendente della __________ è ora pari a CHF 4'866.70.
Il guadagno intermedio è dunque superiore all'indennità di disoccupazione a cui il signor RI 1 avrebbe diritto e pertanto egli non ha diritto alle indennità compensative (cfr. anche Prassi LADI/ID, marg. C123). (…)” (Doc. A pag. 5-6)
1.15. Contro la decisione su opposizione del 3 luglio 2024 RI 1, tramite la propria rappresentante, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa e il computo dell’importo ricevuto di fr. 1'400 unicamente sul mese di dicembre 2022 (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.
Prove: c. s.; Doc. C: lettera del 17.12.2012 della __________; Doc. D: lettera del 16.12.2013 della __________; Doc. E: lettera del 16.12.2014 della __________; Doc. F: lettere di fine anno della __________ dal 2016 al 2023. (…)” (Doc. I)
1.16. Nella risposta di causa del 25 settembre 2024 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.17. La parte ricorrente si è espressa al riguardo il 3 ottobre 2024 (cfr. doc. V + G).
1.18. Il 16 ottobre 2024 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e che l’insorgente, nello scritto del 3 ottobre 2024, non ha presentato valide argomentazioni né prove atte a confutare quanto da lei dettagliatamente espresso (cfr. doc. VII).
1.19. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla RA 1 (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia chiesto al ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 10'342.75, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo marzo - dicembre 2022.
Più precisamente deve essere valutato se l’ammontare di fr. 1'400 corrisposto dal datore di lavoro all’insorgente nel mese di dicembre 2022 debba essere considerato pro rata temporis nella determinazione del guadagno assicurato, come pure del guadagno intermedio dei mesi da marzo a dicembre 2022, come effettuato dalla Cassa, oppure debba essere computato soltanto in relazione al mese di dicembre 2022.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11).
Secondo l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
L’art. 22 cpv. 1 e 2 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato, rispettivamente al 70 per cento del guadagno assicurato se gli assicurati a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli (lett. a), beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi (lett. b) e non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento (lett. c).
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, è stato stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF 8C_610/2022 del 13 settembre 2023 consid. 3.2., pubblicata in DTF 150 V 44.
Per quanto concerne il guadagno assicurato, l'art. 23 cpv. 1 LADI enuncia che è considerato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato:
" (…) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).
4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 13 pag. 39.
Con giudizio C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicato in DLA 2006 N. 27 pag. 305 segg., l’Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria convenuta nel contratto di lavoro, versata in circostanze molto particolari che si sono verificate una sola volta in occasione della cessazione dell’attività della società, non rientra nella definizione del salario normalmente riscosso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può, pertanto, essere inclusa nel calcolo del guadagno assicurato.
Nella pronunzia in questione è stato in particolare evidenziato
" 4.1 Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191; cf. également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références).”
In una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010, relativa alla questione di sapere se un premio di fr. 8'000 percepito, in aggiunta al salario, nel mese di dicembre 2008 dovesse essere considerato integralmente o in parte nel calcolo del guadagno assicurato del ricorrente che aveva richiesto le indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2009, la nostra Massima Istanza ha precisato:
" 5.2 En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1; arrêt C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5; arrêt C 195/03 du 19 août 2004 consid. 5.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). Cette règle est applicable également lorsque, comme en l'espèce, la rémunération consiste en une prime annuelle versée régulièrement à tous les employés, sans être prévue par le contrat et dont le montant peut varier considérablement. La prime est censée rémunérer un travail fourni durant les douze derniers mois de l'année 2008 de sorte qu'il est correct de la prendre en considération au pro rata de l'année 2008 qui entre dans la période de référence (arrêt C 195/03 précité, consid. 5.3). Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient le recourant, d'un complément de salaire au seul mois de décembre 2008.”
(La sottolineatura è della redattrice)
Con sentenza 8C_902/2017 del 12 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 195, il TF ha, poi, deciso che, se durante il periodo di contribuzione sono dovuti ed effettivamente versati gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà, essi devono essere conteggiati nel calcolo del guadagno assicurato. Il numero marginale C2 della Prassi LADI ID edita nel gennaio 2013 è contrario al diritto federale, nella misura in cui non include nel guadagno assicurato gratifiche di servizio o premi di fedeltà convenuti contrattualmente, regolarmente dovuti ed effettivamente versati (consid. 4).
In quel caso di specie il ricorso della Cassa competente contro il giudizio del Tribunale cantonale del Cantone Lucerna che aveva deciso che una gratifica per anzianità di servizio di fr. 3'610 versata nel mese di aprile 2016 per il quinto anno di impiego dell’assicurato andava tenuta conto pro rata temporis per ogni mese determinante per il calcolo del guadagno assicurato è stato respinto, sottolineando che la presa in considerazione o meno di una gratifica di servizio dipende comunque dalle circostanze del caso specifico (ad esempio se la pretesa a premi di fedeltà o a gratifiche per anzianità di servizio è prevista contrattualmente).
In un giudizio 8C_142/2022 del 29 giugno 2022, pubblicato in DLA 2022 N. 14 pag. 438 segg., l’Alta Corte, dopo aver ricordato che secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro, ha statuito che siccome queste indennità devono essere computare proporzionalmente ai mesi cui si riferiscono, è irrilevante in che momento (durante il periodo di calcolo) vengano pagate.
2.4. D’altra parte, è considerato guadagno intermedio giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, la nostra Massima istanza, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo l’Alta Corte, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza 8C_310/2022 del 2 novembre 2022 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ricordato:
" 3.1. Aux termes de l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1re et 2 e phrases).
Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).”
2.5. La Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al punto C2, relativo al guadagno assicurato, prevede segnatamente:
" (…)
Il salario determinante comprende in particolare:
• il salario di base (mensile, orario o a cottimo);
• le prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell’AVS;
• la 13a mensilità e le gratifiche se l’assicurato le ha effettivamente riscosse o se ha promosso un’azione giudiziaria al fine di far riconoscere le sue pretese rese plausibili;
• le provvigioni, i bonus versati;
• gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà dovuti ed effettivamente percepiti;
• le indennità, p. es. le indennità di residenza e di rincaro;
• le indennità per il lavoro notturno, per il lavoro a squadre, per il lavoro domenicale e per i servizi di picchetto se tali supplementi sono normalmente versati all’assicurato per l’attività esercitata. (…)”
I punti C125 e C126, concernenti il guadagno intermedio, enunciano:
" C125 Il guadagno intermedio è calcolato in genere sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo. Esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri elementi costitutivi del salario a cui l’assicurato ha diritto, come la 13a mensilità, le gratifiche, le provvigioni, le indennità di residenza e di rincaro, le indennità per il lavoro notturno, domenicale, a squadre e per i servizi di picchetto se tali supplementi sono normalmente versati all’assicurato a causa dell’attività esercitata. L’indennità di vacanze versata in più del salario di base è computata come guadagno intermedio soltanto quando l’assicurato prende effettivamente le sue vacanze (C149 segg.)
C126 La 13a mensilità e le gratifiche vanno ripartite proporzionalmente sui periodi di controllo in cui viene conseguito un guadagno intermedio. Se l’importo della gratifica non può essere determinato durante il rapporto di lavoro con guadagno intermedio, non appena viene a conoscenza dell’importo la cassa deve suddividere la gratifica sul periodo di calcolo in maniera proporzionale alle ore effettuate ogni mese. Ciò significa che la cassa deve ricalcolare i periodi di conteggio ed emanare una decisione di restituzione nella misura in cui l’importo da restituire è rilevante.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. In dottrina Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, a proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), a pag. 248 ha rilevato:
" Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307).
(…).
Composantes. - Le gain assuré est composé notamment des éléments suivants :
(…).
Il giudizio C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicato in DLA 2006 N. 27 pag. 305 segg. e a cui ha fatto riferimento Rubin, è citato al consid. 2.3.
Rubin, a pag. 254 N. 23 e a pag. 269 N. 28 e 29, riguardo al calcolo del guadagno assicurato e del guadagno intermedio, si è così espresso:
" 23 En matière de commission ou de provision, on applique la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire (principe de «survenance») et non pas au moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371). Ce principe est valable aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que pour le calcul du gain assuré. Il est applicable également s'agissant de la prise en considération d'une prime censée rémunérer un travail accompli tout au long de l'année. Dans ce dernier cas, il convient de prendre en considération la prime au pro rata de la partie d'année comprise dans la période de référence (arrêts du 21 décembre 2011 [8C_757/2011]; 21 octobre 2010 [8C_472/2010]).
(…)
28 Imputation du gain intermédiaire (survenance). - Pour la détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire. C'est pourquoi, par exemple, les commissions, gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de rendement doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, et ce de la même manière par exemple qu'un 13e salaire (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 1998 p. 131). Ce principe s'applique également aux revenus tirés de l'exercice d'une activité indépendante (N 22 ci-dessus).
29 Il appartient aux caisses de chômage de procéder à une révision des décisions d'allocation d'indemnités compensatoires déjà entrées en force dans les cas où la prestation de travail s'est avérée plus rémunératrice qu'initialement annoncé (arrêt du 14 novembre 2001 [C 45/01, C 69/01] consid. 5c).”
Uno stralcio della sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010, menzionata da Rubin a pag. 254, è stato riportato al consid. 2.3.
Il giudizio C 45/01, C 69/01 del 14 novembre 2001, citato da Rubin a pag. 269, dal canto suo, concerne un assicurato - iscrittosi in disoccupazione il 1° ottobre 1997 (termine quadro per la riscossione delle prestazioni: 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1999), che dal 22 giugno 1998 aveva lavorato a tempo pieno realizzando un guadagno intermedio (fr. 6'000 al mese da luglio 1998) e che tra l’altro nel mese di dicembre 1998 aveva ricevuto un’indennità di rincaro (“allocation de vie chère”) di fr. 947.75 - al quale era stata chiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite da giugno 1998 a settembre 1999, poiché, in particolare, le indennità di rincaro dovevano essere ripartite pro rata temporis sui guadagni intermedi annunciati nel termine quadro.
L’Alta Corte, per quanto attiene all’indennità di rincaro, ha stabilito:
" b) La caisse a également exigé la restitution des indemnités compensatoires allouées pour les périodes de contrôle du 22 juin au 31 décembre 1998. Toutefois, elle a appris le versement d'une allocation complémentaire de 947 fr. 75, en décembre 1998, au plus tard à réception de l'attestation de gain intermédiaire relative à cette période de contrôle, soit le 7 janvier 1999. L'attestation indiquait que l'allocation correspondait à 2,5 % du salaire, de sorte que la caisse était en mesure de déterminer, sur la base de ce document, que le montant versé était lié à la prestation de travail fournie par l'assuré pendant l'année, et non seulement en décembre 1998; à tout le moins devait-elle s'en douter et élucider la question. A défaut de l'avoir fait, elle ne pouvait plus se prévaloir, au moment de la décision litigieuse du 18 janvier 2000, d'un motif de révision et exiger la restitution des prestations indûment versées en 1998, vu le délai de péremption d'une année prévu à l'art. 95 al. 4 LACI. (…)”
2.7. Nel caso di specie al ricorrente, successivamente alla modifica da parte del datore di lavoro, mediante un nuovo contratto di impiego valido dal 1° marzo 2022, della sua funzione e del suo grado di occupazione (da consulente alla clientela privata al 100% ad incaricato alla sicurezza e alla logistica al 70% con retribuzione pari a fr. 57'000 lordi annui), è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione richieste nel marzo 2022 (cfr. consid. 1.1. - 1.4.) e gli sono state versate le relative indennità per il periodo marzo - novembre 2022, conteggiate tenendo conto, quale guadagno intermedio, degli stipendi percepiti nella nuova funzione (cfr. consid. 1.4.).
Nel mese di dicembre 2022 all’insorgente non sono state corrisposte prestazioni LADI, avendo computato quale guadagno intermedio il “premio speciale” di fr. 1'400 risultante dal conteggio paga del mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 283; 277; consid. 1.4.).
La Cassa, dopo aver appreso che il “premio speciale” versato all’assicurato, quale pagamento straordinario una tantum nel mese di dicembre 2022, era stato deciso dal Consiglio di amministrazione della __________ il 23 novembre 2022 a seguito dei forti rincari dell’anno 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.8.), ha ricalcolato sia il guadagno assicurato considerando per i mesi di gennaio e febbraio 2022 pro rata temporis l’importo di fr. 1'400, sia il guadagno intermedio conteggiando per i mesi da marzo a dicembre 2022 anche la parte pro rata temporis dell’ammontare annuo di fr. 1'400 (cfr. doc. 223-225; 227-236; A; 61-62; consid. 1.11.; 1.14.).
L’amministrazione, visto che tali nuovi calcoli hanno comportato un guadagno intermedio superiore all’indennità di disoccupazione, ha conseguentemente ordinato al ricorrente di restituire le indennità di disoccupazione percepite nel 2022 per la somma complessiva di fr. 10'342.75 (cfr. doc. 223-225; A; consid. 1.7.; 1.14.).
L’insorgente ha contestato tale modo di procedere, facendo valere, da un lato, che l’importo di fr. 1'400 non corrisponde a una controprestazione, né a una gratifica, nel senso tecnico del termine. Dall’altro, che non si tratta neppure di una prestazione prevista contrattualmente e che, non potendo essere inteso quale rincaro sull’arco dell’anno 2022, non deve essere computato pro rata temporis sui mesi del 2022. L’assicurato ha osservato che d’altronde il datore di lavoro “nel corso degli anni ha ben precisato le modalità di percezione dell'indennità di rincaro, riconoscendo a partire dal mese di gennaio successivo una percentuale di adeguamento al rincaro ben prestabilita” (cfr. doc. I pag. 4).
2.8. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva, innanzitutto, che le parti concordano sulla circostanza che l’indennità di fr. 1'400 corrisposta all’assicurato nel mese di dicembre 2022 dal proprio datore di lavoro avesse come scopo quello di compensare il rincaro del costo della vita (cfr. doc. A; I).
L’indennità di rincaro è compresa sia nel guadagno assicurato che nel guadagno intermedio (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; 2.6.).
Nel caso di specie, come sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I), un’indennità di rincaro non risulta essere stata contemplata contrattualmente.
Dai contratti di lavoro stipulati dall’assicurato sia nel 2013 sia nel 2021, come pure dal Regolamento del personale (cfr. doc. 355; 336) non emerge, infatti, che sia stata convenuta - nemmeno a discrezione del datore di lavoro - alcuna indennità di rincaro e ciò neppure in caso di circostanze particolari.
Tuttavia dalle carte processuali si evince che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e successivamente per gli anni 2023 e 2024 la __________ ha annunciato all’assicurato, alla fine dell’anno precedente, il riconoscimento di un’indennità di rincaro o comunque di un adeguamento del salario.
Più specificatamente in uno scritto del 17 dicembre 2012 indirizzato all’insorgente è stato comunicato che ai collaboratori lo stipendio per l’anno 2013 veniva adeguato al rincaro dello 0.75%, ossia di fr. 590 annui (0.75% di fr. 77'570; cfr. doc. C).
In uno scritto del 16 dicembre 2013 è stato anticipato l’adeguamento al rincaro per il 2014 dell’1% (cfr. doc. D).
Con lettera del 16 dicembre 2014 il datore di lavoro ha informato il ricorrente che ai collaboratori veniva concessa per il 2015 un’indennità di rincaro dello 0.90%, pari a fr. 720 annui (0.90% del salario di fr. 79'955; cfr. doc. E).
Il 16 dicembre 2016 è stato comunicato un adeguamento dello stipendio per il 2017 di fr. 300 annui (cfr. doc. F).
Per l’anno 2023 è stato riconosciuto un adeguamento del salario di fr. 350 annui (cfr. doc. F), mentre per il 2024 è stato attribuito un adeguamento del 2.5%, ovvero di fr. 1'435 annui (2.5% di fr. 57'350; cfr. doc. F).
Inoltre è utile evidenziare che dai risultati dell’Ufficio federale di statistica (UST) emerge che nel 2022 il rincaro annuo medio si è attestato al +2.8% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/asset/it/23908201), mentre nel 2021 era stato del +0,6% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/news/it/2022-0003).
Applicando tale tasso (+2.8%) allo stipendio del ricorrente per l’anno 2022 di fr. 57'000 versato in 13 mensilità (cfr. doc. 250; 144; 154; 160) si ottiene la somma di circa fr. 1'600.--.
L’importo di fr. 1'400 versato all’assicurato corrisponde a un incremento del salario di circa il 2.5%.
In proposito va sottolineato che con Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2023 del 21 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha deciso un aumento degli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 2.5% dal 1° gennaio 2023 (RL 173.320).
In simili condizioni, ritenuto altresì che per il datore di lavoro, benché non fosse previsto contrattualmente, non era una novità concedere ai propri collaboratori un’indennità per il rincaro sotto forma di percentuale del salario annuo (cfr. STF 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 menzionata al consid. 2.3.), non è possibile, alla luce della documentazione agli atti, escludere che l’importo versato nel dicembre 2022 al ricorrente fosse connesso allo stipendio annuo (e quindi alla prestazione di lavoro fornita dall’assicurato durante l’intero anno; cfr. STFA C 45/01, C 69/01 del 14 novembre 2001 citata al consid. 2.6.) e non fosse soltanto in relazione al mese di dicembre 2022.
In effetti non è dato di sapere se il datore di lavoro, il quale ha riconosciuto nel mese di dicembre 2022 un importo una tantum a seguito dei forti rincari a tutti i collaboratori (cfr. doc. F), abbia erogato a ciascun dipendente l’ammontare di fr. 1'400 oppure, visto che nel caso del ricorrente la somma in questione corrisponde al 2.5% (percentuale che si avvicina al rincaro annuo medio nel 2022 attestato dall’UST e che coincide con l’aumento degli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti dal 1° gennaio 2023 stabilito dal Consiglio di Stato) del suo salario annuo, abbia corrisposto anche agli altri collaboratori un importo pari al 2.5% del loro rispettivo stipendio annuo.
In quest’ultimo caso il “premio speciale” per il rincaro del 2022, nonostante sia stato versato integralmente nel mese di dicembre 2022 dovrà essere considerato legato alla prestazione lavorativa di tutto l’anno.
Al riguardo non va dimenticato che per calcolare sia il guadagno assicurato che il guadagno intermedio si applica di regola il principio secondo il quale un reddito è reputato essere stato realizzato nel momento in cui l’assicurato ha fornito la prestazione di lavoro remuneratrice (principio della sopravvenienza; cfr. consid. 2.3.; 2.6.).
Pertanto, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto a ai propri dipendenti un premio speciale corrispondente al 2.5% del loro stipendio annuo, per determinare il guadagno assicurato e il guadagno intermedio dell’insorgente (ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2022) l’importo di fr. 1'400 dovrà essere ripartito, come già effettuato dalla Cassa, su tutti i mesi del 2022 e tenuto conto pro rata temporis per i mesi rilevanti (gennaio e febbraio 2022 per il guadagno assicurato; marzo – dicembre 2022 per il guadagno intermedio).
Qualora, per contro, a tutti i collaboratori sia stato assegnato un ammontare di fr. 1'400, al fine di stabilire il guadagno assicurato e il guadagno intermedio del ricorrente, tale somma andrà considerata unicamente in relazione al mese di dicembre 2022, come richiesto dall’assicurato.
2.9. Nella presente evenienza si giustifica, perciò, l’annullamento della decisione su opposizione del 3 luglio 2024 e il rinvio degli atti alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti.
In particolare andrà interpellata la __________ per chiarire, se l’importo del “premio speciale” dovuto ai rincari del 2022 attribuito al proprio personale ammontasse per tutti i dipendenti a fr. 1'400 o corrispondesse, invece, a una percentuale del salario annuo; cfr. consid. 2.8.).
L’amministrazione, sulla base degli esiti delle indagini che effettuerà e dopo aver conferito alla parte ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo in ossequio del diritto di essere sentito, deciderà nuovamente, tenendo conto di quanto esposto al consid. 2.8.), se l’assicurato debba restituire (cfr. consid. 2.2.) o meno le indennità di disoccupazione percepite nel lasso di tempo marzo - dicembre 2022.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 3 luglio 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.9.
La CO 1 verserà alla parte ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti