Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.38
Entscheidungsdatum
09.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2024.38

rs

Lugano 9 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 29 maggio 2024, intimata tramite posta A Plus (cfr. doc. A1), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con effetto dal 10 dicembre 2023 (cfr. doc. 3) stabilito con decisione del 9 gennaio 2024, in quanto, da un lato, la sua residenza non si trova in Svizzera, non avendovi creato il centro delle proprie relazioni personali, dall’altro, sulla base delle dichiarazioni fornite nella prima ora, va ritenuto un vero lavoratore frontaliero (cfr. doc. 12; A1).

1.2. Con scritto inviato tramite raccomandata il 5 luglio 2024 e pervenuto al TCA l’8 luglio 2024 RI 1 ha ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024, facendo valere che quando l’URC e la Cassa gli hanno chiesto di presentare il suo permesso di soggiorno, lo stesso era in attesa di essere modificato a seguito del cambiamento di Cantone. Al riguardo egli ha precisato di avere iniziato a lavorare in Svizzera quale pizzaiolo nel giugno 2021 presso __________ dove è rimasto fino al 30 aprile 2023 e che nei quattro giorni di riposo mensili tre erano utilizzati per ritrovarsi con la sua compagna in Italia e la sua famiglia, mentre un giorno lo dedicava al riposo in Svizzera. In seguito ha lavorato a __________ presso il ristorante __________ sempre come pizzaiolo. Non avendo avuto una buona esperienza, dopo un mese e mezzo ha deciso di interrompere il suo rapporto di impiego.

L’insorgente ha poi indicato di aver trascorso la stagione estiva del 2023, fino al 15 ottobre, come aiuto cuoco presso l’Hotel __________ e di essere stato assunto il 18 ottobre 2023 a tempo indeterminato presso il ristorante __________.

Il medesimo ha specificato di essere stato licenziato a causa della sua psoriasi attestata da un dermatologo e di essersi così annunciato presso l’URC.

Infine l’assicurato ha asserito di essere stato “accusato per avere cambiato versione. La prima versione che ho fornito era spontanea e non specifica, dove mi sono spiegato a grandi linee e forse, poco formalmente, quindi chiedo di attenervi alla seconda da me fornita” (cfr. doc. I).

Lo scritto in questione non riportava la firma dell’assicurato, per cui questa Corte gli ha trasmesso l’impugnativa in originale per firmarla e ritornarla al TCA entro cinque giorni (cfr. doc. II).

Il ricorrente ha proceduto in tal senso l’11 luglio 2024 (cfr. busta allegata al doc. II).

1.3. Nella sua risposta del 24 luglio 2024 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso tardivo, rilevando:

" (…) Nel caso concreto la decisione su opposizione del 29.05.2024, spedita con invio A+ è stata recapitata il 31.05.2024.

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 01.06.2024 ed è scaduto il 30.06.2024.

Il ricorso è stato inviato in data 05.07.2024 e recapitato in data 08.07.2024.

Il ricorso è di conseguenza tardivo. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il 25 luglio 2024 questo Tribunale ha assegnato all’insorgente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è, tuttavia, rimasto silente.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su opposizione del 29 maggio 2024, giova rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

Per completezza giova, ad ogni modo, segnalare che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha avviato la consultazione, adempiendo in tal modo la mozione 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in tutto il diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio, notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.

2.4. In concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1), risulta che la decisione su reclamo del 29 maggio 2024 è stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ venerdì 31 maggio 2024 alle ore 06:31.

Il plico postale è stato recapitato all’insorgente il 31 maggio 2024 alle ore 09:44 (cfr. doc. 1).

Nel caso di specie, quindi, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è venerdì 31 maggio 2024, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr. doc. 1).

Il termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero sabato 1° giugno 2024 ed è scaduto lunedì 1° luglio 2024, essendo l’ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; consid.2.2.).

Lo scritto indirizzato al TCA e spedito per raccomandata il 5 luglio 2024 (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. IV).

2.5. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024.

In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

L’insorgente, d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.

2.7. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 interposto tardivamente il 5 luglio 2024 risulta irricevibile.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da parte della Cassa del diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente a far tempo dal 10 dicembre 2023, stabilito con decisione del 9 gennaio 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 29 maggio 2024, il cui ricorso al TCA si è peraltro rivelato tardivo.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 2022 è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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