Raccomandata
Incarto n. 38.2024.37
rs
Lugano 16 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 giugno 2024 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 17 maggio 2024 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato a RI 1 (__________1965), iscrittasi in disoccupazione l’8 novembre 2022 (cfr. doc. 1), un programma d’occupazione temporanea (POT) all’80% presso __________, da svolgere nel periodo dal 27 maggio al 26 agosto 2024. Il primo giorno era previsto presso __________.
È stato, inoltre, precisato che la rifusione delle spese di partecipazione al provvedimento disposto sarebbe stata regolata come segue:
" - spese di viaggio: rimborso secondo tariffa (mezzo pubblico)
spese d vitto: rimborso secondo tariffa
spese di alloggio: nessun rimborso” (Doc. 2 pag. 2)
L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici:
" Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:
URC __________
(…)” (Doc. 2 pag. 3)
1.2. RI 1, il 29 maggio 2024, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 17 maggio 2024, facendo valere di non voler seguire il POT, poiché è già la seconda volta che le è stato assegnato un corso non adatto a lei.
La medesima ha, altresì, specificato di aver chiesto di frequentare un corso che le permetta di ottenere un’offerta di impiego e sviluppare altre competenze che le consentano di inserirsi in un’altra struttura con una “buona riqualifica” (cfr. doc. 3).
1.3. Con decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 l’URC ha ritenuto l’opposizione irricevibile, in quanto il provvedimento del 17 maggio 2024 era impugnabile unicamente in merito alle prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura (spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico), alla quale l’assicurata accettava di partecipare.
L’amministrazione ha osservato che un’opposizione poteva essere interposta soltanto contro un’eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al POT (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione RI 1, il 3 luglio 2024, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso del seguente tenore:
" In riferimento alla decisione di assegnazione dell’Ufficio regionale di collocamento di impormi per forza un programma di occupazione temporaneo e decisione no. __________ del caso RI 1 no. __________, mi oppongo a questa proposta. Potrei avere e aspettarmi da voi una lista di cose che posso fare con risultati soddisfacenti, “over 55”.
Mi oppongo a questo provvedimento, in quanto è già la seconda volta che mi è stata assegnata un’occupazione non adeguata a me. Nel corso degli ultimi mesi non ho imparato nessun obiettivo fuori dalle mie capacità.
Mandatemi un’altra proposta o la lista di corsi che potrei imparare e a fare per mantenere il mio futuro, perché la disoccupazione finisce a novembre.
Vi ricordo che il giorno stesso (25.7.2024) ho telefonato per annunciare il motivo della mia assenza e prendere provvedimenti. (…)” (Doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 13 agosto 2024 l’URC ha proposto la reiezione dell’impugnativa, ribadendo, in buona sostanza, quanto menzionato nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.6. Il 14 agosto 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5, e
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo cfr. DTF 131 V 286 consid. 2.1
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta, dunque, sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.
In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre 2003, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.
In proposito cfr. pure STFA C 49/02 del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003.
2.5. Nella Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A80 figura peraltro:
" A80 L’assicurato che è stato assegnato a un PML può fare
opposizione soltanto contro la parte dell’assegnazione che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.6. Nell’evenienza concreta, alla luce in particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione del 17 maggio 2024 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale temporaneo ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.
Un’opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione o dell’abbandono del provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno 2015).
L'URC, nella sua decisione del 17 maggio 2024, ha del resto precisamente indicato che contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).
A titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell’8 settembre 2016 il TCA ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione interposta da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT da luglio a novembre 2016.
Anche in un giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° marzo 2023 inoltrata da un’assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70% che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l’interessata aveva comunque iniziato a frequentare.
Con sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata interposto contro la decisione su opposizione di irricevibilità emessa da un URC a seguito della contestazione dell’assegnazione di un POT al 100% per l’arco di tempo 11 settembre -10 dicembre 2023.
Stante quanto precede, la decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 deve essere confermata.
2.7. A titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l’art. 64a cpv. 2 prevede che l’art. 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
Nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett. a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: “non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato” e alla lett. d “compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli”), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Ne discende che un programma d’occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.7. non ancora cresciuta in giudicato.
Per quanto attiene all’età, va osservato che con giudizio 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il TF ha accolto i ricorsi della SECO e della Sezione del lavoro inoltrati contro una sentenza del TCA (38.2007.85 del 13 febbraio 2008) che aveva ridotto da 21 a 8 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata, nata nel 1945, che si era rifiutata di partecipare a un POT di sei mesi al 50% nel periodo giugno – novembre 2007.
L’Alta Corte, riguardo all’età, al consid. 5. ha puntualizzato:
" In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione.”
Va, infine, evidenziato che secondo la giurisprudenza spetta, del resto, ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_204/2024 del 24 maggio 2024; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione del 17 maggio 2024 relativa all’assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all’assicurata da parte dell’URC.
In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti