Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.32
Entscheidungsdatum
12.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2024.32

rs

Lugano 12 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 29 novembre 2022 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI 1 - il cui scopo sociale è in particolare “l'acquisto, la vendita, la costruzione, la valorizzazione, l'intermediazione, la locazione, la valutazione, la promozione, il finanziamento e l'amministrazione di beni immobili, sia in Svizzera sia all'estero. La società fornisce consulenza nel campo immobiliare. La società potrà anche svolgere l'attività di fornitore di servizi finanziari ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 della legge sui servizi finanziari (LSerFi) fornendo i servizi di cui all'art. 3 lett. c, n. 4 e lett. d (LSerFi). Fornire consulenza sugli investimenti e consulenza sugli strumenti finanziari (…)” (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch)

  • con la quale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà di collocamento di __________ (nata il __________ 1971 e assunta dalla SA il 1° novembre 2022 a tempo indeterminato quale fiduciaria commercialista al 100% con un salario lordo mensile di fr. 8’000.-- per tredici mensilità; cfr. doc. 1/42; 1/56-58), ha concesso un periodo di introduzione di 12 mesi, dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023. L’assegno mensile sarebbe stato pari, da novembre 2022 ad aprile 2023, al 60% dello stipendio lordo comprensivo della quota di tredicesima di fr. 8'666.65, ossia a fr. 5'200.-- (salario residuo azienda: fr. 3'466.65) e da maggio a ottobre 2023 al 40% di fr. 8'666.65, ovvero a fr. 3'466.65 (salario residuo azienda: fr. 5'200; cfr. doc. 1/54).

Nel provvedimento in questione è stato, altresì, indicato:

" (…)

Condizioni:

Il rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati.

Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento (URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.

Si rende attenti che:

il doppio indennizzo API e ILR non è autorizzato (art. 56 OADI);

la cassa di disoccupazione rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella decisione summenzionata;

per il rimborso delle indennità di lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto con l’API;

la SECO e/o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”

Versamento:

Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. 1/53-55)

1.2. Il 27 giugno 2023 la RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro concluso il 1° novembre 2022 con __________ con effetto dal 30 settembre 2023, in quanto l’andamento della società e le prospettive future non facevano intravedere un incremento degli affari (cfr. doc. 1/41).

1.3. Con decisione del 17 luglio 2023 l'UMA ha stabilito che le condizioni per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione a favore di __________ non erano adempiute, che gli assegni versati dovevano essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione avrebbe dovuto valutare se fossero adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.

L’amministrazione, al riguardo, ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)” (cfr. doc. 1/29-30).

1.4. Il 7 novembre 2023 la Cassa di disoccupazione Unia ha emesso un ordine di restituzione della somma di fr. 34'666.65, corrispondenti agli assegni per il periodo di introduzione corrisposti alla RI 1 dal 1° novembre 2022 al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 1/26-27).

1.5. La società in questione, tramite l’avv. __________ dello Studio legale RA 1, il 30 novembre 2023, ha domandato il condono dell’importo da restituire, facendo valere la propria buona fede e una situazione finanziaria precaria (perdita di fr. 60'662.90 dovuta ai debiti verso terzi - compresa la restituzione degli API – per fr. 82'635.45).

La SA ha sottolineato che il rapporto di lavoro con __________ si è rivelato difficile, segnatamente ha impedito al presidente del consiglio di amministrazione (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), __________, di avere un resoconto della situazione dell’azienda e di riprendere il controllo della società.

È stato, però, precisato che “l’RI 1 non ha riscontrato, al giorno del licenziamento, gli estremi dei gravi motivi ai sensi dell’art. 337 CO, poiché le criticità e violazioni contrattuali inerenti al lavoro della signora __________ sono emerse grazie al fatto che la dipendente ha dovuto lasciare immediatamente il posto di lavoro”.

È stato, altresì, affermato che la SA non ha pensato di avvisare la Cassa, poiché la situazione era confusa, in subbuglio, senza via d’uscita a causa del comportamento della dipendente e che comunque si tratta di una lieve violazione, la quale, come indicato dal Tribunale federale, non esclude la buona fede.

Infine la società ha asserito che la restituzione degli API la metterebbe in una situazione tale da compromettere la continuazione della sua attività, tramite chiusura e licenziamento del personale impiegato (cfr. doc. 1/1-3).

1.6. Con decisione del 13 marzo 2024 la Sezione del lavoro, alla quale la Cassa Unia ha sottoposto il caso il 13 dicembre 2023 (cfr. doc. 1), ha respinto la domanda, rilevando:

" (…) Nel caso concreto la RI 1, quando è stata posta al beneficio degli API per la propria dipendente, è stata resa attenta sul fatto che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO, durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione.

Come stabilito dall’UMA con decisione del 17.07.2023, il rapporto di lavoro della signora __________ è stato interrotto senza motivi gravi.

Visto quanto precede il principio della buona fede non può essere invocato come condizione di condono dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute a torto. (…)” (Doc. 5)

1.7. A seguito dell’opposizione del 15 aprile 2024 interposta dalla RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________ (cfr. doc. 6), la Sezione del lavoro, il 22 maggio 2024, ha emanato una decisione su opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 13 marzo 2024.

A motivazione della propria decisione su opposizione l’amministrazione ha, in particolare, specificato:

" (…) l’opponente ha rilevato che si trovava in buona fede al momento della riscossione delle indennità.

Tuttavia, nel caso concreto il datore di lavoro era a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione 29 novembre 2022 emanata dall’UMA, il cui non rispetto avrebbe potuto comportare la restituzione degli assegni per il periodo d’introduzione (API). In altre parole, l’opponente sapeva di dover restituire gli assegni in caso di scioglimento del contratto di lavoro prima del 31 ottobre 2023, senza l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO (cfr. decisione UMA del 19 novembre 2022, punto Condizioni).

Pertanto non vi è margine per poter riconoscere la buona fede, neppure in un secondo momento.

In tal senso il Tribunale federale, in un caso riguardante la restituzione di assegni per il periodo di introduzione da parte del datore di lavoro, ha confermato il diritto dell’amministrazione di chiedere a quest’ultimo la restituzione degli assegni percepiti, in quanto non risultava osservata la condizione risolutiva, secondo cui il rapporto di lavoro non doveva essere disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante il periodo di introduzione. L’Alta Corte ha altresì precisato che in tal caso la concessione del condono era esclusa, avendo l’interessato dovuto aspettarsi la richiesta di restituzione delle prestazioni in caso di non rispetto delle condizioni stabilite, ciò che non gli permetteva di invocare la sua buona fede (DTF 126 V 42 consid. 2b pag. 46; STF 8C_818/2011 del 26 gennaio 20212, consid. 3; RCC 1988 p. 550).

Di conseguenza, le obiezioni sollevate da parte dell’opponente non meritano tutela in considerazione delle motivazioni esposte. (…)” (Doc. A pag. 3)

1.8. Contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2024, il 10 giugno 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione del condono degli API e l’annullamento del debito di fr. 34'666.65 (cfr. doc. I pag. 9-10).

A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente ha segnatamente censurato il riferimento della Sezione del lavoro alla DTF 126 V 42 per dimostrare che, nel caso non venga rispettata la condizione risolutiva, gli assegni devono essere restituiti, poiché concerne i presupposti per la restituzione e non quelli per il condono.

Nell’impugnativa è stato, altresì, osservato che è indubbio che la società era in buona fede quando ha percepito gli assegni e che non è il caso di addentrarsi nel mancato rispetto della condizione risolutiva, considerato, da un lato, che non si tratta di esaminare le condizioni della restituzione, dall’altro, che per il condono la buona fede deve essere esaminata al momento della concessione delle prestazioni.

La rappresentante della ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto che l’avviso alla Cassa, nel contesto dell’obbligo di annunciare, è stato dato, sebbene con un lieve ritardo, impedendo il versamento di prestazioni non più dovute.

Inoltre è stato affermato che, benché la buona fede debba esistere al momento della riscossione delle indennità, anche dopo la concessione degli assegni non vi sono stati atteggiamenti illegittimi da parte della società, la quale non ha più percepito gli assegni nel periodo in cui non ne avrebbe avuto diritto e ha, per contro, versato lo stipendio integrale alla dipendente dal mese di giugno 2023 al mese di ottobre 2023 (termine di preavviso di tre mesi prorogato a causa della malattia della dipendente durante il periodo di disdetta).

Per quanto attiene alla difficile situazione economica, nel ricorso è stato indicato:

" (…) Le gravi difficoltà economiche sono date se l’importo da rimborsare è superiore al 20% del beneficio netto medio degli ultimi esercizi.

Nel caso concreto RI 1 ha presentato un bilancio del 2020 con una perdita di CHF 39'865.50; un bilancio del 2021 con un utile di CHF 102'178.77 e un bilancio del 2022 con un utile di CHF 53'864.78.

Il 20% del beneficio netto medio degli ultimi 3 anni è di CHF 10'772.95.

RI 1 ha quindi diritto ad almeno un condono parziale di CHF 23'893.70 (ossia il 20% di CHF 53'864.78) (…)” (Doc. I pag. 6)

1.9. Nella sua risposta del 19 giugno 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.10. Il 20 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione degli API percepiti dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023.

2.2. L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid. 1.2.).

2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

La negligenza grave è data quando un avete diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.5. Nella concreta evenienza la Sezione del lavoro ha negato il condono degli API, ritenendo che in concreto la condizione della buona fede non sia ossequiata. Più precisamente è stato evidenziato che l’insorgente, siccome, quando è stata posta al beneficio degli API per la propria dipendente, è stata resa attenta in merito al fatto che, qualora il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione, era a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione del 29 novembre 2022 in caso di disdetta senza gravi motivi (cfr. doc. 5; A; consid. 1.6.; 1.7.).

La società ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.

La medesima, riguardo segnatamente al presupposto della buona fede, ha fatto valere, da un lato, di essere stata in buona fede quando ha percepito gli API a favore della dipendente, che ha assunto secondo una procedura corretta, realizzando tutti i requisiti richiesti per gli assegni tant’è che le sono stati concessi.

Dall’altro, di avere avvisato la Cassa soltanto con un lieve ritardo, impedendo così il versamento di prestazioni non più dovute (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

2.6. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il giudizio del 27 marzo 2000, pubblicato in DTF 126 V 42, concerne sì, conformemente a quanto asserito dalla ricorrente (cfr. doc. I), la restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione.

Tuttavia l’Alta Corte, in tale sentenza, relativa a una società che aveva ricevuto dall’amministrazione una decisione di concessione degli API comprensiva di una clausola secondo cui il rispetto del contratto di lavoro costituiva una condizione dalla quale dipendeva il versamento degli API e questi ultimi avrebbero potuto essere richiesti in restituzione se il contratto di lavoro fosse stato disdetto, dopo il periodo di prova e senza motivi gravi, nel periodo di introduzione e nei tre mesi successivi, ha parimenti stabilito, in primo luogo, che in quel caso di specie il riconoscimento degli assegni era stato sottoposto a condizione risolutiva (cfr. consid. 2.a; STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 3).

È, del resto, stato puntualizzato che una tale riserva è assolutamente ammissibile, tenuto conto dello scopo della misura, ovvero di favorire “ … l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).” (cfr. consid. 2.a).

In secondo luogo, la nostra Massima Istanza, dopo aver deciso che, allorché il riconoscimento delle prestazioni ha luogo sotto condizione risolutiva, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione (cfr. pure STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 3), ha aggiunto, come anche sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A pag. 3), che il condono dell’obbligo di restituire è escluso, poiché “le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550).” (cfr. consid. 2.b).

Il Tribunale federale ha, peraltro, ricordato quest’ultimo principio in una sentenza 8C_53/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso di una SA contro la pronunzia della Corte cantonale di Ginevra che aveva confermato il rifiuto del condono degli assegni per il periodo di introduzione chiesti in restituzione, poiché la ditta aveva licenziato il proprio dipendente nel periodo di introduzione senza gravi motivi.

Cfr. anche STFA C14/05 del 17 ottobre 2005.

2.7. In concreto l’UMA, nella decisione del 29 novembre 2022 di assegnazione degli API da novembre 2022 a ottobre 2023, al punto “condizioni” ha chiaramente indicato:

" Il rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati.” (cfr. doc. 1/54)

Ritenuto che il provvedimento del 29 novembre 2023 ha previsto che gli API avrebbero potuto essere chiesti in restituzione in caso di disdetta senza gravi motivi durante il periodo di introduzione, occorre concludere che, analogamente alla fattispecie sulla quale si è chinata l’Alta Corte nella DTF 126 V 42 (cfr. consid. 2.6.), l'erogazione degli assegni concernenti il periodo novembre 2022 – ottobre 2023 è stata, di conseguenza, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680; Arthur Grisoni, Mutations réelles «conditionnelles» et expectatives de droit, p.to 3, in not@lex 2019 pag. 39)

Per quanto attiene al versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, come visto (cfr. consid. 2.6.), il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi in virtù della condizione risolutiva di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005.

In proposito cfr. pure STCA 39.2019.1 del 17 aprile 2019, menzionata anche dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3); STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019; STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011; STCA 39.2005.3 del 18 luglio 2005).

2.8. Da quanto esposto discende che la società ricorrente, già dal momento della concessione degli API - sotto condizione risolutiva - tramite la decisione del 29 novembre 2023, doveva attendersi un eventuale ordine di restituzione nel caso in cui avesse licenziato la dipendente senza gravi motivi e senza concordare la disdetta con l’autorità cantonale competente.

Per completezza è utile puntualizzare che sia la decisione del 17 luglio 2023 con cui l’UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli API a favore di __________ non erano adempiuti, visto che, tramite la disdetta ordinaria, senza gravi motivi, del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione, la condizione risolutiva posta al momento dell’attribuzione degli assegni non era stata rispettata e che gli assegni versati dovevano essere chiesti in restituzione, sia l’ordine di restituzione emesso il 7 novembre 2023 dalla Cassa (cfr. doc. 1/29-30; 1/26-27; consid. 1.3.; 1.4.) sono d’altronde cresciuti in giudicato incontestati.

Nell’ “Accordo extragiudiziale” stipulato il 19 ottobre 2023 tra RI 1 e __________ è stato altresì ribadito, quanto risulta dalla disdetta del 27 giugno 2023, ossia che il licenziamento è stato dato per motivi economici (cfr. doc. 1/41; consid. 1.2.). Inoltre la società ricorrente ha riconosciuto di dovere corrispondere alla dipendente lo stipendio lordo di tre mesi, da agosto ottobre 2023, comprensivo della quota parte di tredicesima per complessivi fr. 25'999.95 (cfr. doc. 1/14-15).

La buona fede dell’insorgente, indipendentemente dal fatto, sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5), di aver avvisato – anche se con un lieve ritardo – la Cassa in modo da impedire il versamento di API dopo la disdetta, non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023 (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Infatti, come esposto sopra, a decorrere dall’emanazione della decisione di concessione degli API del 29 novembre 2022 la SA avrebbe dovuto essere ben consapevole della portata della condizione risolutiva secondo cui le prestazioni avrebbero potuto essere restituite nel caso di disdetta senza gravi motivi nel periodo di introduzione non concordata con l’UMA, nonché delle relative conseguenze.

2.9. In esito a quanto precede, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della società ricorrente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 34'666.65, relativa ad assegni integrativi percepiti per lasso di tempo novembre 2022 – maggio 2023.

La decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata dalla Sezione del lavoro va, conseguentemente, confermata.

2.10. A titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su opposizione la parte resistente ha indicato che “è possibile chiedere alla Cassa di esaminare la possibilità di pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. A pag. 3).

In effetti un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti potrà essere concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.

Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019, nel quale l’Alta Corte ha evidenziato che “i ricorrenti possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in restituzione”; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 38.2008.15 del 7 agosto 2008 consid. 2.8.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.12 del 26 giugno 2023 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

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33