Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.31
Entscheidungsdatum
26.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2024.31

CL/DC/gm

Lugano 26 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 maggio 2024, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), confermando il proprio precedente provvedimento del 13 dicembre 2023 (cfr. doc. 16) ed a causa di “assenze ingiustificate durante il programma occupazionale __________”, ha chiesto RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione erogate a favore dell’assicurata per il periodo di controllo di ottobre e novembre 2023 (pari a totali fr. 2'611).

L’amministrazione ha, in particolare, motivato la propria decisione su opposizione come segue:

" (…)

Nella sua risposta alla richiesta di informazioni da parte della Cassa del 16.04.2024 ha così risposto: “… Come ho già fatto presente alla mia collocatrice URC il mio guadagno intermedio mi impegnava per un certo lasso di tempo al mattino e pomeriggio. Dando la priorità al lavoro non ho potuto raggiungere il programma occupazionale temporanea __________. Non essendo automunita il tempo per raggiungere la zona del corso, dovevo prendere il bus da __________ a __________, da __________ a __________ il treno. Matematicamente impossibile coniugare entrambe le cose. Facendo così avrei dovuto rinunciare al guadagno intermedio che mi è stato offerto dal datore di lavoro…”.

Viste le motivazioni la Cassa ha sottoposto le stesse all’organizzatore del POT per una presa di posizione, con lettera di posta elettronica lo stesso ha così risposto: “…sulla base delle disposizioni vigenti rispondo alla sua seconda domanda confermando in toto quanto emesso a suo tempo…”.

Nel concreto conferma le assenze ingiustificate.

Conformemente alle disposizioni la Cassa, per l’indennizzo delle indennità di disoccupazione durante una misura come ad esempio il POT, si deve basare sulle informazioni fornite dall’organizzatore del corso tramite l’attesto presenze PML.

La Cassa inizialmente ha proceduto al pagamento del mese intero, in seguito, ricevuto l’attestato PML ha notificato la contestata decisione di restituzione dove la Cassa ha richiesto le indennità di disoccupazione a cui non aveva diritto.

In virtù di quanto precede, l’opposizione del 25.02.2024 è respinta, la decisione del 13.12.2023 è confermata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF 2'611.00 (…)” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di “1. Annullare la decisione della Cassa CO 1 del 28 maggio 2024; 2. Riconoscere la legittimità delle prestazioni percepite e la mia buona fede nell’intero procedimento; 3. Adottare misure adeguata per garantire la consulenza imparziale e rispettosa dei diritti degli assicurati”. In particolare, la ricorrente ha motivato come segue le proprie ragioni:

" (…)

Argomentazioni giuridiche

Ritengo che la decisione sia viziata per i seguenti motivi:

Assenza di indebita percezione delle prestazioni

Non ho mai ottenuto prestazioni in maniera indebita. Ho sempre agito in buona fede, rispettando le norme e le procedure previste. In particolare, ho sempre dato priorità alla ricerca di un’occupazione e ho tempestivamente informato la mia consulente URC delle mie attività lavorative.

  1. Corretta comunicazione con l’URC

Ho costantemente informato la mia consulente URC riguardo alla mia situazione lavorativa e ai miei impegni. Tuttavia, la stessa consulente mi ha denunciato all’Ispettorato del lavoro senza preavviso, continuando comunque a svolgere il ruolo di mia consulente. Questo comportamento ha causato un conflitto di interessi e ha minato il rapporto di fiducia necessario per una corretta gestione della mia pratica.

  1. Impossibilità di frequentare il corso di integrazione

La consulente mi ha iscritto a un corso per l’integrazione nel mondo del lavoro, che non ero in grado di frequentare a causa dei miei impegni lavorativi a ore. Nonostante abbia comunicato la mia impossibilità a partecipare, questa situazione non è stata presa in considerazione adeguatamente.

Errori procedurali e violazioni di legge

Mancanza di preavviso e diritto di essere sentito

La mia consulente URC mi ha denunciato all’Ispettorato del lavoro senza preavviso e senza darmi la possibilità di esprimere le mie ragioni, violando così il mio diritto di essere sentito, previsto dall’art. 29 Cost. federale.

Conflitto di interessi

La continuazione del rapporto di consulenza nonostante la denuncia rappresenta un chiaro conflitto di interessi, che ha compromesso l’imparzialità e l’oggettività necessarie per una corretta gestione della mia pratica.

Inosservanza dell’obbligo di considerare le condizioni individuali

La decisione di impormi la frequenza del corso senza tenere conto delle mie reali possibilità e condizioni lavorative contravviene al principio di adeguatezza delle misure di reintegrazione professionale” (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 19 giugno 2024, la Cassa, oltre a riconfermarsi nella propria decisione su opposizione, ha osservato quanto segue:

" (…)

  1. Nel suo ricorso la ricorrente contesta una fattispecie che non è quella oggetto della decisione su opposizione.

  2. La decisione su opposizione fa riferimento ad una richiesta di restituzione a seguito di assenze ingiustificate ad un programma occupazionale temporaneo.

  3. Nel ricorso la ricorrente menziona una presunta attività non dichiarata alla Cassa come da segnalazione della Sezione del lavoro (allegato A2)” (cfr. doc. III)

1.4. Con duplica del 1° luglio 2024, la ricorrente, “in merito alla vostra comunicazione riguardante la decisione di sospensione delle indennità e la richiesta di restituzione delle prestazioni percepite” ha osservato quanto segue:

" (…)

Punto 1: restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente

(…) Non contesto il principio che le prestazioni riscosse indebitamente debbano essere restituite. Tuttavia, ritengo che nella mia situazione, ci siano stati malintesi riguardo alle condizioni per il diritto alle indennità. (…).

Punto 2: sospensione e diritto alle indennità giornaliere

Confermo che tra l’inizio del termine di esecuzione della sospensione e la decisione di sospensione è trascorso un periodo di tempo significativo. Durante questo periodo, ho continuato a percepire indennità giornaliere, basandomi sulla mia buona fede e sulla mancanza di comunicazioni contrarie da parte delle autorità competenti.

Punto 3 e 4: violazione dell’obbligo di informare e annunciare

Sottolineo che non ho intenzionalmente fornito informazioni inveritiere o incomplete. Le mie attività presso il ristorante Oasi, di proprietà della __________ dove il mio compagno __________ lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare.

Punto 6: sospensione per indicazioni inveritiere o incomplete

Nonostante la mia presenza presso il ristorante nei giorni specificati (25.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023), segnalate dalla mia collocatrice URC __________ non ho percepito alcun compenso per tali attività e non ritengo che tali episodi possano essere classificati come impiego retribuito. Ritengo quindi che la gravità della colpa debba essere valutata come lieve (inesistente) dato che non c’è stato alcun beneficio economica da parte mia.

Conclusioni

Considerando quanto sopra esposto, chiedo che il Tribunale delle Assicurazioni riconsideri la decisione di sospensione e la richiesta di restituzione delle indennità percepite. Ribadisco che, date le circostanze e l’assenza di un reale vantaggio economico derivante dalla mia presenza sporadica presso il ristorante, la sospensione debba essere valutata in modo più clemente.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per fornire qualsiasi documentazione aggiuntiva (…)” (cfr. doc. V).

1.5. Con scritto del 3 luglio 2024, la Cassa ha precisato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).

1.6. A seguito delle richieste di data 25 e 29 luglio 2024, la Cassa ha trasmesso a questa Corte l’ulteriore decisione di restituzione emessa nei confronti di RI 1 il 24 giugno precedente, il modulo URC “azioni di reinserimento” e lo scambio di mail intervenuto tra la ricorrente e l’organizzatore del POT a metà dicembre 2023 (cfr. doc. XI ed all.).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) .

In concreto, oggetto della decisione su opposizione del 28 maggio 2024 è unicamente la restituzione di fr. 2'611 che la Cassa imputa alla ricorrente di avere percepito a torto quali prestazioni LADI per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2023.

Ogni altra questione, segnatamente relativa all’operato dell’URC risulta dunque irricevibile.

In particolare, con riferimento a quanto indicato dalla ricorrente in relazione ad un’attività svolta presso il __________, asseritamente sporadica e non retribuita, nell’estate del 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), il TCA rileva che in data 24 giugno 2024 la Cassa ha emesso nei confronti della ricorrente un’ulteriore (rispetto a quella che concerne la presente vertenza) decisione di restituzione delle prestazioni LADI indebitamente percepite, riferita ai periodi di controllo di giugno e luglio 2023 (cfr. doc. IX1 all. a doc. IX).

In quel caso, la Cassa ha fondato il proprio provvedimento sul del fatto che tra giugno e luglio 2023 RI 1 avrebbe svolto presso il __________ un’attività lavorativa che “andava (…) debitamente dichiarata sui rispettivi moduli IPA (indicazioni della persona assicurata), cosa che lei non ha fatto, contravvenendo così ai suoi obblighi” (cfr. all. IX1 a doc. IX).

Nel retro di quella decisione è precisato che la stessa “può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione” (cfr. all. IX1 a doc. IX).

Anche le argomentazioni ricorsuali riferite a tale periodo esulano, quindi, dalla presente vertenza e sono pertanto irricevibili.

Gli atti vengono comunque trasmessi alla Cassa affinché valuti se quanto fatto valere dalla ricorrente in questa sede può costituire un’opposizione contro l’ordine di restituzione emesso nei suoi riguardi.

Con riferimento, infine, a quanto fatto valere dalla ricorrente circa la propria buona fede (cfr. supra consid. 1.2.), questa Corte rileva che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono.

Per costante giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Le relative censure sollevate nell’impugnativa sono, pertanto, irricevibili e saranno esaminate nella eventuale procedura successiva relativa al condono.

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 2'611 che la medesima avrebbe percepito indebitamente tra ottobre e novembre 2023 quali indennità di disoccupazione.

2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. L’art. 8 cpv. 1 LADI, relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:

" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

c. risiede in Svizzera (art. 12);

d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f. è idoneo al collocamento (art. 15) e

g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).”

L’art. 8 cpv 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

L’art. 17 LADI stabilisce che:

" 1L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

2L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.2

3L’assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

4Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.”

Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

L'art. 64a LADI precisa che:

" 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.”

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF 8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage », Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea, 2014, p 478) ricorda al riguardo che:

" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA 2006 p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”

2.5. Ai sensi, poi, dell’art. 59b LADI:

" 1 L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.

2 Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

3 L’assicurazione accorda inoltre:

a) assegni per il periodo di introduzione (art. 65);

b) assegni di formazione (art. 66a);

c) sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68)”.

Giova accennare brevemente ai passi che hanno portato all’entrata in vigore dell’art. 59b LADI e quindi al riconoscimento di indennità giornaliere per i giorni durante i quali gli assicurati partecipano ad un provvedimento, tra gli altri e come nel caso concreto, di occupazione.

In tal senso, questa Corte richiama quanto rammentato dal Tribunale federale nella STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008:

" 5.2

5.2.1 Lors de l'entrée en vigueur de la LACI, le Chapitre 6 de cette loi portait sur les «prestations au titre de mesures destinées à prévenir et combattre le chômage (mesures préventives)» (RO 1982 p. 2184 ss). Parmi ces mesures, l'art. 72 aLACI prévoyait l'octroi de subventions à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, pour encourager l'emploi temporaire de chômeurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. La subvention couvrait 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte (art. 75 al. 3 aLACI). Ces frais comprenaient le salaire des chômeurs participant au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction (art. 97 al. 1 let. b aOACI; RO 1983 p. 1236). Les participants étaient en principe liés par un contrat de travail à l'institution subventionnée; ils percevaient un salaire pour leur activité, et non des indemnités journalières de l'assurance-chômage (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 54).

5.2.2 La deuxième révision partielle de la LACI (modification du 23 juin 1995 de la LACI; RO 1996 p. 273 ss) a instauré la distinction entre les indemnités journalières (pure indemnisation par des indemnités dites «passives») et les indemnités spécifiques versées aux chômeurs qui participaient à une mesure de marché du travail et fournissaient ainsi une contre-prestation (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 593 sv.). L'art. 27 al. 2 aLACI prévoyait ainsi que l'assuré pouvait prétendre entre 150 et 520 indemnités journalières, selon sa situation personnelle (let. a), ainsi qu'à des indemnités journalières spécifiques, conformément à l'art. 59b aLACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (let. b). D'après l'art. 59b aLACI, l'assurance versait aux assurés qui avaient droit aux prestations des indemnités journalières spécifiques, pour les jours durant lesquels ils participaient à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale (al. 1). Les indemnités journalières spécifiques étaient indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'art. 27 al. 2, let. a aLACI, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails (al. 2).

Les art. 27 al. 2 et 59b aLACI sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 p. 294), de même que l'art. 81b al. 1 aOACI (modification du 6 novembre 1996 de l'OACI; RO 1996 p. 3078). D'après cette dernière disposition, les indemnités journalières spécifiques allouées aux participants à un programme d'emploi temporaire l'étaient sous la forme d'un salaire donnant lieu à la perception de cotisations sociales. Le salaire était en principe fonction de la qualification, de l'expérience professionnelle et du niveau de responsabilité dans le programme d'occupation (Message concernant le programme de stabilisation 1998, du 28 septembre 1998, FF 1999 p. 30). Bien que l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant fussent en principe liés par un contrat de travail, le salaire net était versé directement par l'assurance-chômage et non par l'organisateur du programme. Il était considéré comme un gain intermédiaire et pouvait être complété par une indemnité compensatoire allouée en vertu de l'art. 24 al. 4, 2ème phrase, aLACI (cf. ATF 125 V 360 consid. 2b p. 361; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 1ère éd., n. 673 sv. p. 244).

5.2.3 L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 mars 1999 et de l'ordonnance du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 p. 2374 ss et p. 2387 ss) a entraîné plusieurs modifications dans le domaine des mesures relatives au marché du travail, dès le 1er janvier 2000. D'après la nouvelle législation, notamment, les participants à un programme d'emploi temporaire se voyaient allouer directement une indemnité spécifique, qui n'était plus assimilée à un salaire (abrogation de l'art. 81b aOACI). L'indemnité ne donnait pas lieu à la perception de cotisations sociales et ne pouvait pas être complétée par une indemnité compensatoire au sens de l'art. 24 aLACI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003; RO 1999 p. 2383, RO 2003 p. 1733). Le montant de l'indemnité spécifique était calculé de la même manière que celui de l'indemnité journalière, en fonction du gain assuré. Toutefois, afin d'atténuer les conséquences de cette modification pour les personnes dont le gain assuré n'était que modeste, il était prévu que les participants à un programme d'emploi temporaire comprenant une part de formation inférieure à 40 % reçoivent une indemnité spécifique de 102 fr. par jour au minimum, pour un emploi temporaire à 100 %. En cas d'emploi temporaire à temps partiel, ce montant minimum était réduit d'autant. Les indemnités spécifiques n'étaient pas imputées sur le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 59b al. 2 et 3 LACI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 210/02 du 12 décembre 2002, consid. 2).

5.2.4 La troisième révision de la LACI (modification du 22 mars 2002 de la LACI; RO 2003 p. 1728 ss) a supprimé la distinction entre les indemnités journalières et les indemnités spécifiques aux assurés participant à un programme d'emploi temporaire. D'après la nouvelle législation, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 64a al. 1 LACI, ces mesures peuvent notamment consister en mesures d'emplois temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (a), de stages professionnels en entreprise ou dans une administration (b) et de semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d'une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire (c). Les assurés perçoivent des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une telle mesure d'emploi temporaire (art. 59b al. 1 LACI). Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement (art. 59b al. 2 LACI). Non réduite, cette indemnité minimale est de 102 fr. (art. 81b OACI). Les indemnités versées pendant la durée d'une mesure relative au marché du travail sont imputées sur le nombre maximum d'indemnités journalières prévu par l'art. 27 LACI.

5.2.5 Compte tenu de l'évolution législative depuis l'entrée en vigueur de la LACI, et malgré certaines analogies avec les situations régies par les art. 319 ss CO, l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant à un tel programme ne sont en principe plus liés par un contrat de travail, mais par un contrat sui generis; ce dernier présente certaines analogies avec le contrat de travail, mais n'ouvre pas droit au paiement d'un salaire par l'employeur (Rubin, op. cit., p. 627; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., n. 719 p. 2396). L'indemnité journalière versée à l'assuré pendant un emploi temporaire l'est à certaines conditions posées par la loi et a pour objet d'indemniser le chômeur pour la perte de gain qu'il subit. Elle dépend en principe du salaire assuré, et non des qualifications du chômeur, de son expérience professionnelle ou des responsabilités qui lui sont confiées.

Cela étant, la transition d'un système de salaire à un système d'indemnités spécifiques, puis à un système d'indemnités journalières, n'a pas fait disparaître toute forme de contre-prestation pour le travail fourni par l'assuré dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire. Ce dernier a droit - uniquement si la part de formation de l'activité temporaire n'est pas supérieure à 40 % - à une indemnité journalière minimale, quel que soit le gain assuré. La limite inférieure de l'indemnité est fonction du taux d'occupation de l'assuré dans le programme d'emploi temporaire, de sorte qu'elle dépend étroitement du temps que l'assuré a consacré à son travail. Dans cette mesure, l'indemnité journalière a également pour fonction d'assurer une contre-prestation aux chômeurs qui participent à une mesure d'emploi temporaire. Il en résulte qu'elle revêt un caractère mixte, comprenant d'une part un aspect indemnitaire - le montant maximum de l'indemnité journalière est fonction du gain assuré - et constituant, d'autre part, une forme de rémunération pour un travail fourni.” (consid. 5.2.1.-5.2.5.).

Ai fini della presente vertenza, giova anche rammentare che ai sensi dell’art. 25 OADI:

" Su richiesta dell’assicurato, il servizio competente decide di:

a. esonerare quest’ultimo, per una settimana al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all’estero onde partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell’elezione o della votazione;

b. esonerare l’assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti;

c. esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro;

d. autorizzare l’assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro;

e. esonerare l’assicurato, per tre giorni al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.”.

2.6. Relativamente alle assenze ed alle mancate presenze degli assicurati ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI PML punti A68 – A77, ha stabilito quanto segue:

" A68 Sono giustificate le assenze per motivi che giustificano un’attenuazione dell’obbligo di controllo secondo l’art. 25 OADI.

A69 In caso di assenza causa malattia, infortunio o gravidanza, si applicano per analogia le disposizioni dell’art. 28 LADI. La procedura è disciplinata dall’art. 42 OADI. Se l’incapacità lavorativa non supera i 3 giorni, non è richiesto alcun certificato medico. Dal quarto giorno di incapacità lavorativa in poi, invece, il certificato medico è in ogni caso obbligatorio. Se vi sono dubbi fondati circa l’incapacità al lavoro della persona assicurata, il certificato medico può essere richiesto eccezionalmente fin dal primo giorno.

A70 Per quanto riguarda gli impedimenti a causa di un evento familiare, si veda la Prassi LADI B360. L’assicurato deve informare immediatamente il servizio competente o l’organizzatore se non gli è possibile presentarsi o partecipare a un provvedimento. A70a Le assenze dovute al congedo dell’altro genitore e di assistenza sono considerate giustificate nella misura in cui sono autorizzate (cfr. Prassi LADI ID B396, B409).

Assenze ingiustificate

A71 Se si assenta dal corso senza motivi validi, l’assicurato non ha diritto all’indennità per la durata dell’assenza ingiustificata (art. 59b LADI). La CAD versa le indennità giornaliere soltanto per i giorni durante i quali l’assicurato partecipa a un provvedimento nonché per i giorni in cui è assente per motivi validi. A titolo di controllo amministrativo (per consentire alla CAD il tempestivo e corretto pagamento dell’indennità di disoccupazione) è indispensabile che l’organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione fornisca alla CAD, un’attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze. (art. 87 OADI; cfr. A58).

Interruzioni, mancata comparsa e comportamento

A72 Il servizio competente sospende l’assicurato dal diritto all’indennità se quest’ultimo non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza giustificazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

A73 Affinché un assicurato possa essere sanzionato indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato al provvedimento o vi abbia partecipato su richiesta personale, il servizio competente può assegnare gli assicurati a un provvedimento, anche se essi hanno chiesto di partecipare al provvedimento in questione.

A74 L’assicurato è pure sospeso dal diritto all’indennità se adotta un comportamento sanzionabile direttamente legato al provvedimento. Se con il suo comportamento compromette il raggiungimento dello scopo del provvedimento per sé stesso o per gli altri partecipanti, l’organizzatore informa il servizio competente, il quale prenderà le misure adeguate.

Sospensione

A75 I giorni di sospensione (art. 30 LADI) non ancora estinti all’inizio di un provvedimento inerente al mercato del lavoro devono essere compiuti durante il provvedimento. Per questi giorni l’assicurato non ha diritto all’indennità giornaliera.

A76 Ogni consulente URC è libero di modificare in qualsiasi momento la strategia di reintegrazione. Se giunge alla conclusione che il proseguimento del PML non può essere ragionevolmente preteso dall’assicurato a causa della sospensione che gli è stata inflitta, il consulente può modificare l’assegnazione decidendo che l’assicurato interrompa il provvedimento e che in principio per tale assicurato non verranno più versate le spese di progetto. Per contro, se l’assicurato interrompe il provvedimento di propria iniziativa senza che vi sia una modifica della decisione di assegnazione in tal senso, egli si espone a una sanzione.

A77 L’indennità minima, cosiddetta «ammortizzatore sociale», è esclusa dalla sospensione: se beneficia di una tale indennità ed ammortizza dei giorni di sospensione mentre partecipa a un PML, l’assicurato continua a percepire il supplemento a titolo di ammortizzatore sociale cui ha diritto.”.

Relativamente, poi, alle conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di controllo o delle istruzioni del servizio, la SECO, nella Prassi LADI ID punti D34-D36, ha previsto quanto segue:

" D34 L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata (attribuita ufficialmente o meno) oppure non si è sottoposto a un PML o ne ha interrotto l’attuazione senza motivo valido oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.166

ð Giurisprudenza

DTFA C 133/05 del 3.8.2005 (Vanificare una possibilità di lavoro)

DTFA C 4/05 del 13.4.2005 (L’assicurazione contro la disoccupazione non prevede l’invio di un sollecito prima della sospensione)

DTFA C 30/06 dell’8.1.2007 (Rifiuto di un’occupazione adeguata non attribuita ufficialmente)

DTFA C 43/04 del 25.6.2004 (Mancata partecipazione al corso; custodia dei bambini)

DTFA C 251/00 del 9.11.2000 (L’esistenza di una prospettiva di lavoro non esonera dal continuare la ricerca di un’occupazione, perlomeno sino a quando il posto non è garantito)

D35 A differenza della non partecipazione o dell’interruzione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro, le assenze non giustificate durante un PML non comportano la sospensione del diritto all’indennità ma il mancato versamento delle indennità per i giorni di assenza. Se risulta che le presunte assenze sono di fatto un’interruzione ingiustificata, i giorni per cui le indennità non sono state versate all’assicurato sono computati sui giorni di sospensione.

D36 Secondo la giurisprudenza, l’assicurato non può, in assenza di un interesse degno di protezione, opporsi all’assegnazione di un’occupazione adeguata o di un PML. Dato che non esiste alcun rimedio giuridico per esaminare la legittimità di un’assegnazione, quest’ultima non deve essere comunicata mediante decisione ma con una semplice lettera. Per qualsiasi opposizione a una tale assegnazione, il servizio competente deve emanare una decisione di non entrata in materia. L’assicurato può opporsi soltanto contro una decisione di sospensione per non aver dato seguito a un’assegnazione (B304).”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata (cittadina __________ a beneficio di un permesso di dimora tipo “B”, nata nel 1981) si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% dal 1° giugno 2023 dopo avere lavorato dal 1° luglio 2022 sino al 31 maggio 2023 in qualità di cameriera / “ausiliaria di sala” a tempo parziale (40%, pari a 16 ore settimanali), indeterminato, per un salario di fr. 3'500 lordi al mese presso __________ (cfr. doc. 2, 3 e 6).

Dagli atti emerge che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società (che nell’ “attestato del datore di lavoro” ha indicato che RI 1 era impiegata presso il __________ nella misura di 42 ore settimanali) è giunto al termine in conseguenza della disdetta intimata il 30 aprile 2023 dalla società per la fine del mese successivo (cfr. doc. 5).

In data 15 dicembre 2023 (poi corretta in 12 settembre 2023), alla ricorrente è stato assegnato un POT da svolgersi presso __________, dal 18 settembre 2023 al 17 marzo 2024 (cfr. doc. 8-9).

Dal contratto di lavoro “per impieghi irregolari con salario orario” agli atti, sottoscritto il 19 settembre 2023, risulta che dal giorno prima, quindi dal 18 settembre 2023 - quando avrebbe dovuto iniziare il POT assegnatole - RI 1 è stata (ri)assunta quale cameriera dalla sua precedente datrice di lavoro, __________, presso il __________, ad ore (cfr. doc. 10).

Con e-mail del 22 settembre 2023, l’organizzatore del POT ha preso contatto via mail con la ricorrente, rilevando come dal contratto di lavoro trasmesso “non (…) è chiaro il grado di occupazione offerto”, chiedendole quindi di poter “conoscere la percentuale lavorativa e se del caso il piano di lavoro settimanale” (cfr. doc. 11).

Dall’ “attestato di guadagno intermedio” sottoscritto da __________ per il mese di settembre 2023, risulta che la ricorrente è stata impegnata presso il __________ come cameriera dal lunedì al venerdì, dal 18 al 22 e dal 25 al 29 settembre, nella misura di 4 ore al giorno, per un salario lordo complessivo di fr. 932.80 (cfr. doc. 13).

Da analogo documento per il mese di ottobre 2023, emerge invece, che RI 1 è stata attiva presso il __________ come segue:

1

2 3h

3 3h

4 3h

5 4h

6 4h

7

8

9 4h

10 3h

11 3h

12 4h

13 3h

14

15

16 3h

17 3h

18 3h

19 4h

20 4h

21 x

22 x

23 3h

24 4h

25 4h

26 4h

27 3h

28 x

29 x

30 3h

31 3h

per un salario lordo di complessivi fr. 1'749 (cfr. all. a doc. 13).

A novembre 2023, e meglio in un mese che conta 30 giorni, invece, stando a quanto emerge dall’ “attestato di guadagno intermedio” in atti, la ricorrente ha lavorato presso il __________ sino al 31, e meglio, nella misura seguente:

1

2 2h

3 2h

4

5

6 2h

7 2h

8 2h

9 2h

10 3h

11

12

13 2h

14 2h

15 3h

16 3h

17 3h

18 x

19 x

20 2h

21 2h

22 2h

23 3h

24 2h

25 x

26 x

27 3h

28 2h

29 2h

30 2h

31 3h

per un salario lordo fi fr. 1'189.32 (cfr. all. a doc. 13).

L’organizzatore del POT, da parte sua, in particolare per i mesi di ottobre e novembre 2023, ha attestato, nei conteggi rettificati del 7 dicembre 2023, le assenze della ricorrente dal Programma dovute allo svolgimento dell’attività di guadagno intermedio in mezze giornate compatibilmente a quanto dichiarato dalla datrice di lavoro nei predetti attestati, indicando, invece, quale assenza ingiustificata il tempo (pure indicato in mezze giornate) durante il quale RI 1 non era impegnata presso il Ristorante e non svolgeva quindi alcuna attività di guadagno intermedio (cfr. doc. 12 ed all.), e meglio come segue:

ottobre 2023 (E=assenze ingiustificate; G=guadagno intermedio durante la misura):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

matt

G

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

E

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

matt

G

G

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

E

E

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

matt

G

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

E

novembre 2023 (E=assenze ingiustificate; G=guadagno intermedio durante la misura):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

matt

G

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

E

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

matt

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

matt

G

G

G

G

G

G

G

G

pom

E

E

E

E

E

E

E

E

(cfr. all. a doc. 12).

Con decisione del 13 dicembre 2023, la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 2'611 a valere quali indennità LADI percepite indebitamente da RI 1 per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2023, durante i quali ella avrebbe avuto diritto a percepire “CHF 212.70, anziché CHF 2'823.70, in quanto risultano delle assenze ingiustificate al Programma occupazionale __________ che non possono essere indennizzate” (cfr. doc. 16).

Il 2 febbraio 2024, l’URC ha comunicato alla Cassa di aver interrotto il programma d’occupazione in data 26 gennaio 2024 (cfr. doc. 15).

In data 25 febbraio 2024, l’assicurata si è opposta al provvedimento reso nei suoi confronti dalla Cassa il 13 dicembre 2024, facendo in particolare valere quanto segue:

" (…) ho sempre messo davanti a me il lavoro e impegno. Purtroppo adesso mi trovo a giustificare delle cose alquanto chiare ed evidenti. Sono entrata in disoccupazione a giugno 2023 ho usufruito delle prestazioni che mi ha erogata la Cassa CO 1 per due mesi e mezzo, nei due mesi ho svolto tutti i computi che mi ha assegnato la mia collocatrice del URC.

Durante i due mesi ho frequentato il ristorante oasi, mettendo la mia disponibilità di lavorare, il 18.09.2023 mi è stato offerto un contratto a ore, ed ho accettato senza esitare.

Il mio impegno e la mia disponibilità mi hanno portato ad ottenere un impego fisso nel __________ dal 1.03.2024 a tempo pieno.

Di conseguenza dichiaro di non dovere restituire nessuna indennità ricevuta dalla Cassa CO 1 in quanto i documenti in mio possesso e vostro dimostrano che il mio impegno è sempre stato orientato al rientro nel mercato del lavoro.

La domanda che vi pongo è il ruolo della mia collocatrice nel mio percorso di reinserimento nel mercato del lavoro giudicate professionale è adatto alla posizione che ricopre.” (cfr. doc. 17).

L’8 aprile 2024, la Cassa ha comunicato alla ricorrente le indicazioni fornite dall’organizzatore del POT e le ha sottoposto i seguenti quesiti:

" (…) la decisione di restituzione è stata emessa a seguito delle assenze ingiustificate (non pagate) al programma d’occupazione temporanea __________, più precisamente:

· Mese di ottobre 2023: 11 giorni di assenza ingiustificata

· Mese di novembre 2023: 11.5 giorni di assenza ingiustificata

Nell’ambito dell’esame dei fatti determinanti, la invitiamo a rispondere per iscritto e in maniera dettagliata, entro il 22.04.2024, alle domande che seguono:

  1. Per quali motivi non si è presentata al programma d’occupazione temporanea __________ nei mesi di ottobre e novembre 2023?

  2. Ha avvisato il programma d’occupazione temporanea __________ delle sue assenze? Se sì, quando e con quale mezzo di comunicazione? Voglia gentilmente allegarci la documentazione a comprova” (cfr. doc. 19).

Con scritto del 16 aprile 2024, la ricorrente ha risposto come segue:

" (…) Come ho già fatto presente alla mia collocatrice del URC il mio guadagno intermedio mi impegnava per un certo lasso di tempo al mattino e al pomeriggio. Dando la priorità al lavoro non ho potuto raggiungere il programma occupazionale temporaneo __________.

Non essendo automunita il tempo per raggiungere la zona del corso, dovevo prendere il bus da __________ a __________, da __________ a __________ il treno.

Matematicamente impossibile coniugare entrambe le cose. Facendo così avrei dovuto rinunciare al guadagno intermedio che mi è stato offerto dal datore di lavoro” (cfr. doc. 20).

Il 25 aprile 2024, la Cassa ha quindi chiesto alla __________ di precisare “in quali fasce orarie ha lavorato l’assicurata nei mesi di ottobre e novembre 2023 ed a trasmetterci il rapporto delle ore” (cfr. doc. 21).

Il giorno seguente, la società ha precisato che “il suo ingaggio prevedeva la disponibilità dalle ore 09.00-11.00 e dalle ore 14.00-16.00. In certe occasioni poteva slittare” (cfr. doc. 22).

Con mail del 7 maggio 2024, la Cassa ha chiesto all’organizzatore del POT quanto segue:

" (…)

L’assicurata vi ha comunicato tempestivamente le sue assenza a causa del guadagno intermedio?

  1. In case a quanto dichiarato dall’assicurata e dal datore di lavoro, vedi allegato, le assenze ingiustificate dei mesi di ottobre e novembre 2023 vengono da parte vostra confermate?” (cfr. doc. 23).

Poco più tardi, __________, per __________, ha risposto come segue:

" (…) Sulla base delle disposizioni vigenti rispondo alla sua seconda domanda confermando in toto quanto emesso a suo tempo.” (cfr. doc 24).

Con decisione su opposizione del 28 maggio 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento

In conseguenza di quanto precisato dalla ricorrente nella propria replica del 1° luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.4.), segnatamente ai punti 3., 4. e 6., il TCA ha chiesto alla Cassa di produrre eventuali ulteriori decisioni emesse nei confronti di RI 1 (cfr. doc. IX).

Dalla decisione di restituzione delle prestazioni di data 24 giugno 2024 così trasmessa a questa Corte emerge che, in relazione alle indennità LADI percepite dalla ricorrente per il periodo tra giugno e luglio 2023, la Cassa le ha chiesto la restituzione di fr. 1'210.80. I motivi alla base di tale provvedimento esulano dalla presente vertenza (cfr. supra consid. 2.1.).

In data 29 luglio 2024, il TCA ha inoltre chiesto alla Cassa di trasmettere “copia della corrispondenza, mail e cartacea, intercorsa tra RI 1 e la sua consulente URC”, rispettivamente copia del modulo URC “azioni di reinserimento””, nonché copia “di eventuali altri comunicazioni (lettere, mail) rispetto a quanto già figurante nell’incarto (…) intercorse tra la ricorrente e l’organizzatore del POT assegnatole” (cfr. doc. X).

In particolare, dal modulo “azioni di reinserimento”, relativamente al colloquio di consulenza del 13 ottobre 2023, emerge quanto segue:

" (…)

Punto della situazione:

l’assicurata continua il suo guadagno intermedio ad ore presso il __________ come cameriera.

Sanzioni:

viene fatto presente all’assicurata che la busta contenente la richiesta di giustificazione per le ricerche di lavoro insufficienti del mese di settembre 2023, è tornata indietro dalla posta.

L’assicurata informa che la posta deve arrivare in “__________” a , in quanto “” non esiste più. Si procede pertanto ad inserire la modica della strada a sistema come indirizzo supplementare.

La richiesta di giustificazioni viene fatta vedere all’assicurata e viene informata che riceverà una sanzione. L’assicurata conferma di aver svolto solo 2 ricerche nella settimana dell’11 settembre 2023. Seguirà una sanzione.

PML __________ ma al momento non lo sta svolgendo a fronte di un’attività lavorativa che comprende due ore al mattino (dalle 10:00 alle 12:00) e due ore al pomeriggio (14:00 alle 16:00). Il POT rimane attivo – si rivaluterà più avanti, poiché la stagione sta terminando.”;

In relazione, invece, al successivo colloquio del 7 dicembre 2023 ed in particolare per quanto concerne i “provvedimenti del mercato del lavoro (PML)”, il modulo azioni di reinserimento dà atto di quanto segue:

" (…) Si fa presente all’assicurata che la consulente ha chiamato __________ del POT __________ per un aggiornamento dei 3 mesi. Lui ha riferito che a fronte dei GI (guadagni intermedi) dell’assicurata lei non è mai venuta e che NON ha MAI risposto alle sue email. Viene richiesto all’assicurata di sempre dare un aggiornamento della situazione all’organizzatore e quindi di rispondere alle email. Alla luce di quanto sopra, l’assicurata viene pertanto infornata che il programma viene prolungato dal 18.12 al 18.03.2024” (cfr. all. XI1 a doc. XI).

Dagli atti pervenuti al TCA (cfr. supra consid. 1.6.) risulta, poi, che con mail del 15 dicembre 2023, RI 1 ha comunicato all’organizzatore del POT quanto segue:

" (…) Come da mia comunicazione precedente, non ricordo se orale o scritta. Vi informo che coi miei orari che ho concordato con il datore di lavoro, gli viene difficile pianificare il mio ingaggio settimanalmente ci accordiamo giorno in giorno. Delle volte vengono spostati il giorno stesso. Ma vengono rispettati da entrambi. Il datore di lavoro mi ha promesso che il mio ingaggio presso il __________ da inizio marzo sarà portato al 100 per cento.

Attualmente la mole di lavoro è tale che chiede una disponibilità non programmabile.

Chiedo per ciò una vostra risposta positiva in quanto sono disponibile ad accettare un lavoro al 100 per cento, ma non di perdere un altro per un futuro incerto” (cfr. all. XI2 a doc. XI).

Con e-mail del 18 dicembre 2023, __________, ha fornito alla ricorrente il seguente riscontro:

" (…) Se il suo datore di lavoro la impegna al ??? % non concedendole la possibilità di trovare il restante grado occupazionale ne converrà che la cassa disoccupazione potrebbe entrare nel merito.

In ogni caso la invito a comunicarci settimanalmente il suo impegno presso il __________, considerato che non può anticiparne la programmazione le chiedo di informarci a fine settimana sulle ore di lavoro svolte. La informo inoltre che anche una partecipazione parziale al POT __________ le potrebbe dare molteplici benefici.

SOSTANZIALMENTE

Si ribadisce che il lavoro retribuito da azienda è prioritario a qualsiasi misura ma sussiste l’obbligo e l’utilità di un puntuale e costante scambio di informazioni, pertanto è prioritario aggiornare il POT __________ sulla durata del guadagno intermedio, orari di lavoro e ogni fattore utile. Il POT conseguentemente alle dette notifiche garantisce il massimo sostegno e collaborazione.

Si sottolinea che nel caso di una attività lavorativa pari o inferiore alla mezza giornata, potrà essere richiesta la partecipazione al POT per il tempo restante. Nel caso di mancata informazione e sulla base dell’attestato di Guadagno intermedio rilasciato dal datore di lavoro mensilmente, le giornate (o mezze giornate) in cui non ha operato per il datore di lavoro e non risulterà presente al POT, verranno segnalate alla Cassa disoccupazione che non potrà indennizzarle; potrebbe inoltre essere presi in considerazione provvedimenti disciplinari.

Certi di una proficua collaborazione elenchiamo le azioni indispensabili a cui dovrà dare seguito:

· notificare nome, ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro

· se esiste un contratto di lavoro inoltrare copia al POT

· informare settimanalmente su orari e luoghi del guadagno intermedio (piano di lavoro)

· continuare a svolgere le ricerche di lavoro

· consegnare attestato di guadagno intermedio alla Cassa disoccupazione

· informare tempestivamente e documentare il POT in caso di inabilità (malattia, infortunio)” (cfr. all. XI3 a doc. XI).

Infine, dai conteggi in atti, rispettivamente del 15 e 18 novembre 2023 emerge che, per il mese di ottobre 2023, la Cassa aveva riconosciuto all’assicurata fr. 1'055.05 netti a titolo di indennità LADI (cfr. all. a doc. 28), mentre per il mese di novembre aveva corrisposto a RI 1 prestazioni per fr. 1'768.65 netti (cfr. all. a doc. 28).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che la Cassa fa valere che la mancata frequenza del POT da parte della ricorrente configura un fatto nuovo rispetto a quando aveva elaborato i propri conteggi delle prestazioni LADI corrisposte a RI 1 per i mesi di ottobre e novembre 2023, ciò che consentirebbe all’amministrazione di procedere alla revisione delle decisioni di attribuzione delle ID per quei periodi di controllo e giustificherebbe quindi il buon fondamento della richiesta di restituzione (cfr. supra consid. 2.3.).

La ricorrente, però, contesta la decisione di restituzione e, sostanzialmente, fa valere che il POT assegnatole a decorrere dal 18 settembre 2023 (“Primo giorno presentarsi alle 08:30. In seguito su indicazione dell’organizzatore”; cfr. doc. 9), da svolgersi a __________, ove avrebbe potuto recarsi col solo ausilio dei mezzi pubblici, non era conciliabile con l’attività di guadagno intermedio che la occupava sia la mattina che il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, presso il __________ ed era, di conseguenza, inadeguato.

In concreto, alla luce di quanto prevedono gli artt. 59b LADI, 25 OADI (cfr. consid. 2.5.), la Prassi LADI PML (in particolare al punto A72) la Prassi LADI ID (in particolare ai punti D34 e D35) riprodotte al consid. 2.6., ed a fronte del fatto che la ricorrente, nel caso di specie, non si è limitata a sporadiche assenze ingiustificate nell’esecuzione del POT che le era stato assegnato, ma non vi si è mai presentata, questa Corte ritiene che prematuramente la Cassa ha emesso una decisione di restituzione senza avere prima segnalato il caso alla Sezione del lavoro per un’eventuale sospensione dell’assicurata dal diritto alle prestazioni LADI.

Questo Tribunale ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se, tra gli altri, non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

Al riguardo va osservato che giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. g LADI i servizi cantonali sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti all'art. 30 capoversi 2 e 4 LADI.

A norma dell'art. 30 cpv. 2 LADI il servizio cantonale pronuncia segnatamente le sospensioni di cui al capoverso 1, tra le altre, lettera d (sospensione dal diritto all'indennità se l'assicurato non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo).

L’art. 85b cpv. 1, prima e seconda frase, LADI dispone, poi, che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui affidano i compiti del servizio cantonale. I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali (art. 85b cpv. 3 LADI).

L’art. 113 cpv. 1 seconda frase LADI enuncia che i Cantoni emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione. In particolare, essi designano i servizi competenti e le autorità di ricorso ed emanano le prescrizioni procedurali (art. 113 cpv. 2 lett. b ed e LADI).

A livello cantonale l’art. 15 cpv. 1 lett. b della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (Lrilocc) del 13 ottobre 1997 (RL/TI 10.1.4.1) stabilisce che sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge, fra gli altri, le unità amministrative del Dipartimento competente.

L’art. 15 cpv. 2 Lrilocc enuncia che la delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l’applicazione della LADI e della L-rilocc, tra l’altro, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG).

L’art. 2c RL-rilocc, inserito nel Regolamento il 15 ottobre 2003 e in vigore dal 5 novembre 2003, allorché è stato approvato dal Dipartimento federale dell’economia (cfr. STFA C 94/04 del 9 marzo 2005 consid. 2.3.; STFA C 23/04 del 26 agosto 2005 consid. 3.3.), prevede alla lett. c) che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro è competente per sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad un'altra autorità (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).

Ne consegue che, nel caso di specie, gli atti devono essere trasmessi alla Sezione del lavoro affinché si pronunci sull’adeguatezza, o meno, del programma in questione tenendo conto dell’attività di guadagno intermedio svolta dalla ricorrente nei confronti dell’assicurata. Se riterrà che la partecipazione al POT era adeguata (cfr. consid. 2.9.) emanerà nei confronti dell’assicurata una decisione di sospensione dal diritto alle indennità LADI in relazione alla mancata partecipazione a quel provvedimento inerente al mercato del lavoro.

2.9. Nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. supra consid. 2.4.).

Ciò significa che un programma occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute.

Nella presente fattispecie, questa Corte rileva che la ricorrente, in base al contratto di lavoro in atti, era attiva ad ore dal 18 settembre 2023 presso il __________ (cfr. supra consid. 2.7.).

Su richiesta della parte resistente, il datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione che gli orari in cui l’assicurata doveva essere disponibile per l’attività presso il __________ andavano dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Per recarsi a __________, ove pure dal 18 settembre 2023 avrebbe dovuto seguire il POT, RI 1 non disponeva di un veicolo privato. Ella avrebbe, quindi, dovuto impiegare i mezzi pubblici, per un percorso della durata di poco più di un’ora (cfr. GoogleMaps).

Alla luce di quanto precede, il TCA rammenta che lo svolgimento di un’attività lucrativa che permette di conseguire un guadagno intermedio ha la priorità su un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti Sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST 2000 pag. 91-92).

In concreto, tuttavia, non deve essere dimenticato che sulla base di quanto risulta dall’assegnazione al POT della ricorrente, rispettivamente dalla mail trasmessa a dicembre 2023 dall’organizzatore all’interessata, non è possibile escludere che gli orari del programma avrebbero potuto essere pianificati in modo tale da permettere alla ricorrente di dedicarsi pure alla sua attività di guadagno intermedio.

Il tutto ricordato, peraltro, che l’assicurata non solo non ha “costantemente informato la mia consulente dell’URC riguardo alla mia situazione lavorativa e ai miei impegni” come invece pretende in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), ma nemmeno ha dato seguito alla convocazione al POT, né vi si è mai presentata o ha altrimenti fornito riscontro all’organizzatore, e questo sino al 15 dicembre 2023 (cfr. all. XI2 e XI3 a doc. XI).

Questa Corte sottolinea inoltre che in concreto gli orari di lavoro in cui l’assicurata avrebbe dovuto essere a disposizione come cameriera, presso il __________ (dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00; cfr. supra consid. 2.7.), peraltro sul finire della stagione, non sono tra quelli che usualmente ci si attenderebbe. In particolare essi non corrispondono a quelli del servizio dei pasti.

Il TCA ritiene dunque che a fronte delle contestazioni ricorsuali ed al fine di determinare se il POT assegnato alla ricorrente era adeguato, o meno, che q nella versione consultabile il 26 agosto 2024).

Dovrà poi essere determinato in quali ore del giorno la presenza della ricorrente era effettivamente richiesta presso il __________, ritenuto che, se il datore di lavoro aveva indicato ch’ella doveva essere disponibile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, l’assicurata, alla propria consulente, circa

nella versione consultabile il 12 agosto 2024).

Indipendentemente dal fatto che RI 1 dovesse essere disponibile dalle 09:00, piuttosto che dalle 10:00, presso la datrice di lavoro della ricorrente dovranno essere approfonditi i motivi per i quali, dal momento che la struttura in questione sembrerebbe essere un ristorante, era richiesta, sul finire della stagione turistica, la presenza di una cameriera a metà mattina, rispettivamente, tra le 14:00 e le 16:00, allorquando per la stagione estiva, notoriamente caratterizzata dalla presenza di maggior clientela, la ricorrente era stata licenziata, per poi essere riassunta su chiamata, ma non nelle fasce orarie in cui vengono serviti i pasti.

2.10. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto, la decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

Gli atti sono, invece, trasmessi alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.1. nell’eventualità in cui l’assicurata non dovesse nel frattempo avere interposto opposizione contro la decisione del 24 giugno 2024.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 28 maggio 2024 è annullata.

§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico, Bellinzona affinché proceda ai sensi di quanto disposto ai consid. 2.8. e 2.9.

§§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché, e se del caso, proceda come indicato al consid. 2.1..

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

88