Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.17
Entscheidungsdatum
13.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2024.17

CL/gm

Lugano 13 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15 marzo 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 9 febbraio 2024 (cfr. doc. 4) con la quale alla ditta RI 1, __________ ha negato il diritto ad indennità per intemperie per il mese di gennaio 2024, per i cantieri siti ai __________ ed a __________.

Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

" (…) Si premette che il dato ambientale fornito dalla richiedente, vale a dire una media di 3.6°C, nella zona in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, è sostanzialmente confermato dai dati ufficiali presenti sul sito __________ (…), i quali attestano, a __________, una temperatura media a gennaio 2024 di 3.7°C.

Nel caso concreto, le condizioni meteorologiche invocate dalla richiedente (freddo e gelo) non sono di principio ostative all’esecuzione di lavori interni di posa delle piastrelle. All’origine dell’impedimento, vi è piuttosto l’assenza di accorgimento che la ditta opponente e/o il committente avrebbe dovuto adottare, segnatamente garantendo il riscaldamento e l’erogazione di acqua sanitaria riscaldabile nei locali interessati dai lavori di posa come meglio si dirà in seguito.

La documentazione esibita dall’opponente non permette di giungere a diversa conclusione. Per quanto riguarda il cantiere di , stante la dichiarazione 11 dicembre 2023 della deliberante (), non era stato possibile mettere in funzione l’impianto di riscaldamento “nei termini pattuiti”.

La summenzionata circostanza non risulta direttamente correlata ad una condizione metereologica, bensì ad una impossibilità derivante da altri fattori, di carattere principalmente organizzativo.

Peraltro, indipendentemente dalla causa della disfunzione, era compito del committente e/o dell’opponente ovviare all’impedimento adottando ragionevoli accorgimenti (ad esempio, installando un generatore di calore o riparando l’impianto per tempo).

Anche per quanto riguarda il rustico ai __________, nulla agli atti consente di concludere che, con i dovuti accorgimenti, non fosse possibile mantenere la temperatura interna tramite il medesimo espediente (generatore di calore), non essendo possibile utilizzare il camino in sicurezza.

4.2. In merito ai lavori di posa, che a detta dell’opponente non erano possibili, per l’appunto, a causa della temperatura, si rileva quanto segue.

La norma SIA 248 prevede, all’art.5.2.1., che durante l’esecuzione dei lavori e durante il tempo di presa della malta, la temperatura dell’aria e del materiale deve essere compresa tra un minimo di 5°C e un massimo di 30°C. nel caso di temperature inferiori o superiori, di condizioni climatiche sfavorevoli e di correnti d’aria, sono necessarie delle misure di protezione adeguate.

Orbene. Ritenuta l’ubicazione degli oggetti da ristrutturare, non si può che ribadire che l’opponente avrebbe dovuto assicurarsi che i locali fossero riscaldati per tempo, in modo da avere una sufficiente temperatura costante per il sottofondo e permettere l’utilizzo del collante. Questo sarebbe stato possibile, mediante i dovuti accorgimenti – segnatamente la posa di generatori di calore con costi supplementari per il committente.

Per quanto riguarda l’asserita impossibilità di depositare il materiale all’esterno, dai capitolati d’offerta esibiti si evince che gli oggetti da ristrutturare sono abitazioni su più livelli la cui metratura avrebbe agevolmente consentito lo stoccaggio del materiale all’interno (in totale, circa 54 mq per __________, rispettivamente 77 mq per il rustico ai __________, tenuto conto dei locali oggetto dell’offerta, senza contare ulteriori spazi interni non interessati dalla stessa, quali ad esempio le camere). Basti rilevare che, in base all’offerta, il solo piano cantina/locale tecnico del rustico di __________ risulta avere una dimensione di 13 mq, senza contare la superficie del soggiorno-cucina-lavanderia, di 44 mq.

L’impossibilità di uno stoccaggio interno del materiale “per motivi logistici”, come sostenuto dall’opponente, non risulta pertanto condivisibile, se non nel senso che il medesimo avrebbe comportato qualche inconveniente, ma non un’impossibilità di eseguire i lavori imputabili a condizioni meteorologiche. Peraltro, l’esecuzione a tappe dei lavori avrebbe senza dubbio permesso di mantenere all’interno delle abitazioni interessate anche solo parte dello stock di piastrelle, vale a dire la quantità strettamente necessarie per la posa, giorno per giorno, riponendo gradualmente il materiale all’interno, con l’avanzare dei lavori.

Infine, in merito all’asserita impossibilità di utilizzare l’acqua per miscelare la colla a causa delle basse temperature, operazione che a detta dell’opponente doveva essere eseguita all’esterno, si rileva che la stessa non risulta essersi assicurata presso i committenti di poter utilizzare acqua sanitaria riscaldabile ad almeno 5°C, per sapendo che i lavori erano da eseguirsi nel mese di gennaio. L’impossibilità di utilizzare acqua calda risulta pertanto imputabile ad una carenza nell’impostazione delle misure organizzative, come tale non direttamente riconducibile a condizioni meteorologiche sfavorevoli” (cfr. all. A a doc. III).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 15 marzo 2024, la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie richieste per i cantieri dei __________ e __________, rilevando quanto segue.

" (…) Per quanto concerne le nostre dettagliate motivazioni richiamiamo l’intero incarto giacente presso l’Ufficio Giuridico della SdL di Bellinzona. Oltre a richiamare la nostra richiesta di pagamento, le nostre ulteriori osservazione ed in particolare l’opposizione del 16.02.2024, rammentiamo che le indennità per intemperie possono essere versate anche alle ditte che si occupano di pavimenti – rivestimenti – marmi e piastrelle.

Le aziende hanno diritto alle intemperie nel caso in cui i lavoratori alle loro dipendenze non possono svolgere il normale lavoro a causa delle condizioni meteorologiche.

Il riconoscimento delle prestazioni delle intemperie è concesso ai lavoratori che sono esposti direttamente alle intemperie. Per condizioni meteorologiche avverse si intende in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, ecc.

La perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficiente, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa delle condizioni meteorologiche.

Ci è pure stato indicato che si possa ragionevolmente esigere che un datore di lavoro prenda misure economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie. È inoltre indicato che la continuazione dei lavori è considerata economicamente insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure eccessive.

Bisogna anche esaminare, in base alle circostanze concrete, se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro prenda misura quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo sgombero della neve o l’istallazione di un apparecchio di riscaldamento. Secondo la giurisprudenza non si possono tuttavia esigere misure importanti, costose ed inusuali.

(…) effettivamente riteniamo che le nostre argomentazioni possano e debbano essere applicate a quanto già citato in precedenza e cioè l’impossibilità di continuare i lavori e che gli stessi potevano essere eseguiti prendendo misure economicamente insostenibili. Mal si comprende come si possa pretendere di portare, con voli di elicottero (?), eventuali generatori di calore all’interno dell’abitazione di __________ ed in particolare sui __________. Queste ed altre misure avrebbero comportato dei costi ragionevolmente insostenibili per una piccola azienda come la nostra. La stessa SdL al punto 4.2. indica chiaramente che la posa di questi generatori ed altre misure a riguardo per poter effettuare i lavori, avrebbero avuto costi supplementari per il committente. (…)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella propria risposta di causa del 18 aprile 2024, la Sezione del lavoro chiede la reiezione del ricorso presentato da RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

2.1. La ricorrente sembra in sostanza affermare che per poter riscaldare integralmente i locali sarebbe stato necessario trasportare dei generatori di calore in elicottero, con costi supplementari non sostenibili per una piccola ditta.

Al riguardo, si rileva che la decisione impugnata non fa alcun riferimento a qualsivoglia obbligo di trasporti in elicottero, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente. L’UG ha stabilito che all’origine dell’impossibilità di eseguire i lavori nella casa di abitazione di __________ non vi fossero delle condizioni meteorologiche quale causa diretta, bensì l’impossibilità, da parte della committenza, di mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nei termini pattuiti. Il riscaldamento dei locali avrebbe peraltro potuto essere garantito tramite l’utilizzo di generatori di calore.

Per inciso, nell’evocare la necessità di trasporto in elicottero, la ricorrente non precisa se si riferisca solo al cantiere ai __________ o anche a quello di __________. Ad ogni buon conto, va rilevato che la casa di __________ è definita quale “casa d’abitazione di __________”, per la quale era prevista la ristrutturazione e conseguente trasloco (cfr. dichiarazioni 11 dicembre 2023 esibite all’UG dalla stessa ricorrente, a firma dello __________). Più precisamente, dalle surriferite dichiarazioni si evince, da un lato, che i lavori nell’abitazione di __________ sarebbero dovuti iniziare l’8 gennaio e finire entro e non oltre il 26 gennaio 2024 “per permettere il trasloco” e, dall’altro lato, che non è stato possibile eseguirli “(…) in quanto non siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento (…)” (doc. 3/2, 3/3).

Orbene. Trattandosi di una casa d’abitazione, le affermazioni ricorsuali riferite ai voli in elicottero, come pure l’evocata necessità di spalare neve, risultano fuorvianti quanto ininfluenti, ritenuto che all’origine dell’impossibilità di eseguire i lavori vi è la mancata messa in funzione dell’impianto di riscaldamento da parte del committente. Inoltre, la fornitura di corpi riscaldanti indipendenti non appare una misura tecnicamente impossibile, né economicamente insostenibile per quest’ultimo. Non si ravvisa peraltro motivo di pensare che i costi avrebbero dovuto essere contemplati nell’offerta della ditta RI 1, piuttosto che incidere direttamente sul committente.

Per quanto riguarda l’immobile sito ai __________, esso è definito come “rustico __________ – mapp. no. __________” (cfr. dichiarazione 6 febbraio 2024 della ditta ____________________, esibita dalla ricorrente all’UF, doc. 3/5 3/6). Riguardo quest’ultimo cantiere, in sede di opposizione la qui ricorrente ha affermato che sarebbe stato possibile riscaldare i locali con il camino “ma in pratica ciò non era attuabile per motivi di sicurezza” (doc. 5).

Trattasi evidentemente di due cantieri ben distinti, per i quali la ricorrente ha genericamente evocato, in sede di ricorso, la necessità di voli in elicottero, senza peraltro comprovarla.

In merito al rustico ai __________, in base alle cartine geografiche consultabili sul sito www.geo.admin.ch, esso risulta raggiungibile tramite strada carrozzabile (verosimilmente sterrata nell’ultimo tratto, come rilevabile dal sito www.google.ch), mentre dalla mappa aerea rilevabile dal sito www.map.intranet.geo.ti.ch risultano persino tracce veicolari parallele al rustico in questione, ciò che suggerisce una sua raggiungibilità fino alla soglia d’entrata. I documenti consultati sono facilmente accessibili tramite ricerca sui precitati siti. Per scrupolo di chiarezza essi vengono annessi quali doc. 9, 10 e 11 si allega inoltre copia del rilevamento SIFTI sul quale è visibile l’ubicazione del mappale in parola (doc. 12).

Per quanto riguarda la casa d’abitazione a __________, non risulta attendibile che per raggiungere la precitata località occorra l’elicottero. Peraltro, ammesso e non concesso che fosse necessario l’utilizzo dell’elicottero, si rileva che per entrambi i cantieri in questione il ricorso a tale mezzo di trasporto ed i relativi costi non sarebbero in ogni caso ascrivibili alle condizioni meteorologiche, quanto piuttosto all’ubicazione stessa degli immobili. Inoltre, seguendo la logica ricorsuale, anche il trasporto delle piastrelle (al pari dei generatori di calore) necessiterebbe dell’elicottero, mezzo di trasporto per nulla inusuale nel settore dell’edilizia. De facto, nelle sue offerte la ricorrente ha preventivato per entrambi i cantieri CHF 500.00, per l’“impianto di cantiere ed il trasporto” (doc. 1/2 e 1/3): ad una lettura della medesima non vi è il minimo accenno a voli in elicottero e relativi costi. Qualora la ricorrente intendesse unicamente sostenere che il trasporto di corpi riscaldanti (segnatamente delle semplici stufe elettriche da cantiere) avrebbe necessitato voli in elicottero, sarebbe opportuno che ne esplicitasse il motivo.

2.2. Sorprende, poi, il fatto che la ricorrente evochi solo in sede ricorsuale ed in modo generico quanto ipotetico, l’eventualità di sgombero della neve. Tale affermazione sembra peraltro essere in relazione all’ulteriore tesi, sempre avanzata in sede di ricorso, della necessità di voli in elicottero.

Al riguardo, si rileva che l’interessata ha annunciato la perdita di lavoro come riconducibile al freddo e al gelo, ma non ad innevamento. Pertanto, non è dato giungere a diversa conclusione, rispetto alla decisione impugnata. Tanto più che, sulla base dei dati evincibili dal sito __________, nel mese di gennaio 2024 le precipitazioni relative alla zona in questione risultano oltremodo ridotte e sporadiche (doc. 13). Ritenuto che i dati __________ sono riferiti a __________ e che non è tecnicamente possibile avere dati più precisi per qualsivoglia località, tanto meno a ritroso nel tempo, occorre a maggior ragione tenere in considerazione le allegazioni della prima ora fatte dalla ricorrente, le quali non contemplano l’innevamento (doc. 1).

2.3. In sintesi, ammesso e non concesso che i cantieri in questione fossero raggiungibili solo in elicottero, tale circostanza sarebbe comunque da ritenersi correlata all’ubicazione degli immobili da ristrutturare. In quest’ottica, tale mezzo di trasporto risulterebbe indispensabile già solo per la movimentazione del materiale, segnatamente le piastrelle, circostanze che la ricorrente si è ben guardata dall’evocare. De facto, appare del tutto usuale trasportare materiale in elicottero in rustici situati in montagna, ad iniziare dal materiale edile. Questo, con costi del tutto prevedibili quanto inevitabili per il committente, essendo in stretta relazione all’ubicazione dell’immobile.

In conclusione, si ribadisce che la ricorrente avrebbe dovuto assicurarsi che il committente garantisse il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e l’assunzione dei relativi costi, fra cui quelli del consumo elettrico (come per qualsiasi altra abitazione), rispettivamente quelli di un’eventuale locazione di generatori di calore (intesi come corpi riscaldanti indipendenti dall’impianto di riscaldamento, ad esempio delle semplici stufe elettriche da cantiere). Si rileva inoltre che la committenza era affiancata da professionisti, fra cui uno studio di architettura e un’impresa di costruzione evidentemente coinvolte nella direzione dei lavori, o, quantomeno, nella loro pianificazione (doc. 3/2 – 3/6). Pertanto, doveva quantomeno risultare palese che la mancata messa in funzione dell’impianto di riscaldamento a __________, rispettivamente l’assenza di impianto di riscaldamento ai __________ avrebbe dovuto comportare dei problemi di esecuzione non solo a livello materiale, ma anche contrattuale” (cfr. doc. V)

1.4. Con replica del 25 aprile 2024 – trasmessa per conoscenza alla parte resistente il 29 aprile 2024 (cfr. doc. VIII) - la ricorrente si è riconfermata nel proprio gravame (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del presente ricorso è la questione di sapere se a ragione, oppure no, la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 le indennità per intemperie richieste per il mese di gennaio 2024 in relazione ai cantieri di __________ e __________.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:

" a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

b. estrazione di sabbia e di ghiaia;

c. posa di binari e di condotte aeree;

d. sistemazioni esterne (giardini);

e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

f. estrazione d'argilla e industri laterizia;

g. pesca professionale;

h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

i. segherie.".

L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

2.2. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."

L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:

" a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;

c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."

Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, figurano le seguenti indicazioni:

" (...)

PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE

art. 43 LADI; art. 66-68 OADI

C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se:

· è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche,

· la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e

· è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche

C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI.

ð Giurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole di quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da intemperie)

ð Esempi

Conformemente al contratto d’opera, nel mese di marzo 2018 un copritetto doveva svolgere lavori di riparazione a un tetto piatto. I lavori dovevano essere conclusi entro 10 giorni impiegando tre collaboratori. Poiché in marzo era ancora presente neve sul tetto, l’impresa non ha potuto effettuare alcun lavoro di riparazione durante l’intero mese. Anche se in marzo non è stato possibile svolgere alcun lavoro, è computabile unicamente la perdita di lavoro di 10 giorni. L’azienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole di quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da intemperie.

Conformemente al contratto d’opera, dal 3 gennaio 2018 un’azienda doveva svolgere lavori di gessatura all’edificio X. Tali lavori dovevano essere conclusi entro 25 giorni impiegando cinque collaboratori. A causa del maltempo nel mese di gennaio 2018 non è stato possibile lavorare. Sono pertanto stati annunciati e approvati 21 giorni di IPI. Come comprovato, nel mese di febbraio i lavoratori hanno lavorato all’edificio Y e l’azienda non ha dovuto annunciare perdite di lavoro per intemperie. Nel mese di marzo 2018 i lavori di gessatura all’edificio X, che avrebbero dovuto riprendere, non hanno potuto essere eseguiti a causa delle costanti basse temperature. È tuttavia computabile soltanto la perdita di lavoro dei primi 4 giorni dato che nel mese di gennaio erano già stati presi in considerazione 21 giorni di IPI. La perdita di lavoro per i giorni seguenti non è più dovuta esclusivamente a condizioni meteorologiche ma anche all’assenza di altri mandati su cui i collaboratori avrebbero potuto lavorare.

C3 Questa condizione di causalità diretta esclude dal diritto all’IPI le perdite di lavoro risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende clienti a causa delle condizioni meteorologiche.

ð Esempi

Non è computabile una perdita di lavoro che si verifica in una cava di pietra perché il maltempo impedisce alle imprese del settore della costruzione di lavorare e, di conseguenza, di effettuare i propri ordini.

Lo stesso vale per un’azienda che non può lavorare perché un’altra azienda non è stata in grado di terminare i suoi lavori entro i termini previsti a causa delle condizioni meteorologiche.

C4 Per condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l’umidità o la siccità. Ad eccezione delle aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all’orticoltura che hanno diritto all’indennità solo in caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è l’impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.

ð Esempio

Dato che il diritto all’IPI non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa, nella fattispecie, che le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).

C5 Le perdite di lavoro dovute a circostanze straordinarie quali i rischi di smottamenti del terreno, le inondazioni, la chiusura inusuale delle vie d’accesso a causa di un forte rischio di valanghe, sono indennizzate in virtù delle disposizioni sull’ILR (cfr. direttiva LADI ILR). Simili eventi possono ovviamente colpire anche aziende che non fanno parte dei rami aventi diritto all’IPI. Impossibilità di continuare i lavori

C6 La perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa delle condizioni meteorologiche.

C7 Si può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie. La continuazione dei lavori è considerata economicamente insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure eccessive. Occorre esaminare in base alle circostanze concrete se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro prenda misure quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo sgombero della neve o l’installazione di un apparecchio di riscaldamento. Secondo la giurisprudenza, non si possono tuttavia esigere misure importanti, costose e inusuali.

ð Giurisprudenza DTF 110 V 344 (Non si può pretendere che un’impresa di gessatura chiuda le aperture delle finestre con plastica e che installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo)

C8 La perdita di lavoro è computabile anche se la continuazione dei lavori è tecnicamente possibile, ma non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori poiché metterebbe in pericolo la loro salute.

(…).

PERDITA DI LAVORO NON COMPUTABILE

art. 43a LADI

D1 La perdita di lavoro non è computabile se:

· è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

· si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;

· il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e deve pertanto essere rimunerato secondo il contratto di lavoro;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo. Perdita di lavoro riconducibile indirettamente alle condizioni meteorologiche

D2 La perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche, ad esempio in caso di perdite di clientela o di ritardi nei termini a causa delle condizioni meteorologiche.

D3 Le perdite di clientela dovute alla mancata domanda di un servizio o di un prodotto sono indennizzate mediante l’ILR secondo le disposizioni dell’art. 51a OADI «Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche». Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano ad esempio le società di impianti di risalita nelle regioni di sport invernali in caso di mancanza di neve o le piscine nei mesi estivi piovosi (cfr. direttiva LADI ILR). Se le condizioni meteorologiche impediscono temporaneamente l’esecuzione di lavori pianificati, il conseguente ritardo non giustifica un diritto all’ILR. Non è indennizzabile, p. es., la perdita di lavoro subita da un’impresa di pittura che non può verniciare le pareti interne di un nuovo edificio entro il termine previsto poiché queste non sono ancora asciugate in seguito al ritardo intervenuto in fase di costruzione a causa delle condizioni meteorologiche.

ð Giurisprudenza DTF 124 V 293 (Nel settore della costruzione non sussiste una limitazione dei lavori indennizzabili secondo cui, in genere, il risanamento delle facciate deve essere eseguito soltanto nei mesi non invernali. Diversamente da quanto avviene per diverse monocolture agricole [art. 65 cpv. 3 OADI], per gli altri rami non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali)”.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che la RI 1 – attiva nel commercio, nella rappresentanza, nella fornitura e nella posa di piastrelle e di marmi (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch e doc. 1/4) – ha annunciato in data 31 gennaio 2024 una perdita di lavoro dovuta ad intemperie per:

un cantiere sito a __________ (altitudine indicata in metri “730” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per due operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle”.

Dall’offerta del 6 dicembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva la “casa d’abitazione __________”, per due locali bagno al secondo piano, per un bagno nella mansarda e per la “cucina/soggiorno” (cfr. doc. 1/3);

un cantiere sito ai __________ (altitudine indicata in metri “750” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per tre operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle”.

Dall’offerta del 3 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva il “rustico __________ – mapp. no. __________”, per, al piano cantina, la cantina ed il locale tecnico, al piano terra il “soggiorno – cucina – lavanderia”, al primo piano un bagno, un locale doccia ed al secondo piano un locale wc (cfr. doc. 1/2);

un cantiere sito a __________ (altitudine indicata in metri “170” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “freddo e gelo”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per quattro operai, in relazione alla “posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle”.

Dall’offerta del 28 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva il risanamento dei pavimenti esterni ed interni ad una piscina (cfr. doc. 1/1).

Dallo scritto di data 6 febbraio 2024 della __________, emerge che i lavori presso il rustico del Dr. __________, ai __________, deliberati il 4 dicembre 2023 (cfr. doc. 3/5) avrebbero dovuto iniziare l’8 gennaio 2024 e che “questo non è stato possibile a causa delle temperature troppo basse” (cfr. doc. 3/6).

In data 11 dicembre 2023 __________ ha trasmesso a RI 1 uno scritto nel quale ha confermato la delibera per il cantiere di __________ e precisato che “come discusso e per permettere il trasloco nei tempi prestabiliti, (…) le opere da piastrellista (…) dovranno iniziare l’8 gennaio 2024 e finire entro e non oltre il 26 gennaio 2024” (cfr. doc. 3/2).

In un secondo scritto, pure (ma erroneamente) datato 11 dicembre 2023, in relazione alla “casa d’abitazione __________ ha precisato quanto segue:

" (…) confermiamo per iscritto che non è stato possibile eseguire i lavori di posa delle piastrelle, che avreste dovuto eseguire nel mese di gennaio, in quanto non siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nei termini pattuiti e non potevamo garantire il raggiungimento e il mantenimento, per 24 ore continue, della temperatura minima di + 5°C necessaria per la posa, a colla, delle piastrelle (come a norma)” (cfr. doc. 3/3).

Con osservazioni del 7 febbraio 2024, la ricorrente ha, da parte sua, comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:

" (…) i cantieri non erano adeguatamente riscaldati. Le norme, così come le schede tecniche dei materiali utilizzati prevedono che, per il loro utilizzo, la temperatura minima e continua (24 ore prima dell’inizio della posa e 24 ore dopo la posa dell’ultima piastrella) deve essere superiore a 5°C. __________ si trova ad un’altitudine di 730 metri slm e l’abitazione sui monti di __________ a 750 metri slm. Converrà anche lei che, nonostante il mite inverno in pianura, sui monti la situazione è del tutto differente” (cfr. doc. 3).

Con decisione del 9 febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione in relazione ai lavori per i cantieri dei __________ e di __________, rilevando che i lavori annunciati “prevedevano delle opere interne di posa piastrelle, dove le misure tecniche per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori poteva facilmente essere applicata e garantita. Il fatto che i locali non sono stati adeguatamente riscaldati, sono misure non applicate dal committente, direzione lavori e/o dalla ditta e pertanto non computabili con le indennità per intemperie” (cfr. doc. 4).

In data 16 febbraio 2024, la RI 1 si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti, facendo valere (oltre a quanto già indicato il 7 febbraio 2024) le seguenti argomentazioni:

" (…) non possiamo condividere le vostre osservazioni in quanto le 2 abitazioni sono in fase di ristrutturazione e tecnicamente non era possibile riscaldare.

Il cantiere sui __________ è un rustico e quindi sarebbe stato impossibile riscaldarlo unicamente con il camino ma in pratica non fattibile per motivi di sicurezza. (…)

Sul sito di meteo Svizzera è indicata una temperatura mensile media di 3.6 °C, per il mese di gennaio per queste altitudini. Questo a conferma dell’impossibilità di posare con temperature inferiori ai 5°C.

Le piastrelle, utilizzate per la posa all’interno delle abitazioni, devono venire depositate all’esterno delle stesse in quanto non possiamo portarle all’interno dei locali dove eseguiamo i lavori di posa, per motivi logistici. Essendo depositate all’esterno non riusciamo tecnicamente a scaldarle fino a raggiungere una temperatura adeguata per poter successivamente procedere ai lavori di posa, rischieremmo di rovinarle o addirittura romperle.

Queste temperature non ci permettono di utilizzare l’acqua, elemento necessario per miscelare la colla. Lavoro che va sempre eseguito all’esterno in quanto crea un grande spargimento di polvere (derivante dalla colla “secca”) durante il procedimento.

Durante la posa, i nostri operai devono anche uscire ad intervalli regolari all’esterno per poter tagliare e preparare a misure le piastrelle da posare e quindi risulta esserci un’eccessiva dispersione di calore e di conseguenza risulta impossibile mantenere la temperatura interna nei valori stabiliti dalle norme dei materiali che vengono utilizzati per la posa.

Abbiamo preparato il programma per i lavori in questi cantiere prima della chiusura per le vacanze di Natale e avendo delle tempistiche da rispettare, per non far ritardare tutti gli artigiani che devono intervenire dopo di noi e la conseguente consegna dell’oggetto, non potevamo mettere in programma altri lavori. (…)

Vi facciamo comunque notare che noi avremmo preferito poter riuscire a lavorare visto i costi a cui dobbiamo far fronte. Non lavorando per queste settimane non fatturiamo ma abbiamo comunque i costi fissi a cui far fronte oltre a oneri sociali e assicurazioni (conguagli di fine anno e acconti per il nuovo anno). Una vostra decisione negativa in merito va principalmente a discapito dei lavoratori.” (cfr. doc. 5).

Con decisione su opposizione del 15 marzo 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, respinto il ricorso della RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 7 e supra consid. 1.1.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che l’operato dell’amministrazione, che per i cantieri di __________ e __________ ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per intemperie ritenendo che la perdita di lavoro fatta valere non sia stata direttamente causata dalle condizioni meteorologiche, non presta fianco a critiche.

Giova, innanzitutto, rammentare che tanto i lavori per il cantiere interno di __________, quanto quelli (sempre da eseguire all’interno) ai __________, concernevano la fornitura di piastrelle che andavano poi posate all’interno delle due abitazioni e che la ditta fa valere essersi rilevati impossibili a causa del “freddo e gelo” esterni.

“Freddo e gelo” esterni che, concretamente, hanno impedito, secondo la tesi ricorsuale, l’esecuzione delle opere previste all’interno nel senso che, per __________, non si è “riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento” e per i __________ non si è potuto riscaldare i locali con il camino per “motivi di sicurezza” non meglio precisati (cfr. supra consid. 2.3.).

Secondo questa Corte è determinante il fatto che era noto alla ricorrente che i lavori in questione, deliberati a dicembre 2023, andavano eseguiti nel mese di gennaio 2024, mese ove notoriamente le temperature sono basse, a maggior ragione tra i 730 ed i 750 metri slm in __________.

Già solamente alla luce di quanto precede, ditta, committenza, studio di ingegneria e impresa di costruzioni, non potevano prescindere dal prevedere che i locali ove la posa doveva avvenire avrebbero dovuto essere riscaldati nella misura sufficiente a permettere la corretta finitura delle opere ed organizzarsi di conseguenza anticipatamente, anche per quanto attiene allo stoccaggio in loco del materiale da poi posare, al taglio delle piastrelle nonché alla presenza di acqua calda.

Quanto precede, già sarebbe sufficiente a ritenere che le temperature esterne sarebbero solo una causa indiretta dell’impossibilità di svolgere i lavori pianificati all’interno, da ricondurre piuttosto a carenze organizzative.

Non potendo e/o non riuscendo a riscaldare gli spazi interni con i mezzi a disposizione in loco, committenti e ricorrente avrebbero infatti dovuto attrezzarsi diversamente per tempo al fine di permettere la posa di piastrelle rifiniture.

In ogni caso, con riferimento alla censura ricorsuale relativa all’eventuale onerosa necessità di impiegare un elicottero per il trasporto di generatori di calore, tanto a __________, quanto ai __________, il TCA non può esimersi dal rilevare che, sebbene dall’offerta in atti non emerga quale sia il f (nella versione consultabile il 7 maggio 2024) risulta - in relazione alla “licenza edilizia per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta mappale no. __________ RFD __________” - che con risoluzione 27/2023 è stata rilasciata “La licenza edilizia alla signora __________, per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta dell’edificio principale come abitazione primaria al mappale no. __________ RFD __________, sezione __________, (…)”.

Al proposito, giova evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).

Dalla “Misurazione ufficiale on-line” consultabile al sito internet map.geo.ti.ch è, poi, facilmente evincibile come il mappale no. __________ RFD __________ sia agevolmente raggiungibile con una strada asfaltata.

Così vale anche per il cantiere sito ai __________. Le considerazioni sulla raggiungibilità del rustico mediante una strada carrozzabile “verosimilmente sterrata nell’ultimo tratto” espresse dalla Sezione del lavoro nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.) sono, infatti, condivisibili ed incontestate dalla ricorrente.

Sebbene, quindi, l’eventuale e prospettata necessità di dovere trasportare dei generatori di calore con un elicottero anziché su ruota non risulti comprovata, questa Corte rileva, con riferimento al fatto che “la perdita di lavoro è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è (…) economicamente insostenibile” e che “si può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie” (cfr. supra consid. 2.2. e punti C6 e C7 delle Direttive IPI, peraltro richiamati anche dall’istante in sede ricorsuale; cfr. supra consid. 1.2.), che i maggiori costi che RI 1 prende sarebbero stati “ragionevolmente insostenibili per una piccola azienda come la nostra” (cfr. supra consid. 1.2.) e che l’eventuale impiego dell’elicottero avrebbe comportato, avrebbero dovuto essere contemplati (almeno in riserva) nelle offerte della ditta sottoposte ai committenti e sarebbero stati evidentemente a carico di questi ultimi.

Il tutto rammentato, peraltro, che il ricorso (anche e se del caso) ad un elicottero costituisce un’ipotesi tutt’altro che remota per dei lavori in rustici di montagna e che in inverno, quando la ditta ben sapeva di dovere effettuare la posa, altri fattori, rispetto a quelli fatti valere dalla RI 1, avrebbero potuto rendere difficoltoso il trasporto su ruota non già del generatore, ma anche semplicemente delle sole piastrelle.

In ogni caso, come visto, per entrambi i cantieri emerge dagli atti che l’impossibilità di svolgere i lavori programmati a dicembre 2023 a __________ ed ai __________ non dovuta tanto al freddo ed al gelo esterni, caratteristici di un mese di gennaio che nel corso del 2024 si è peraltro presentato mite (per indicazione della ricorrente stessa, cfr. supra consid. 1.2. e 2.3.), bensì all’inadeguatezza dal profilo termico degli spazi interni. Problematica, questa, che era compito della committenza e/o della ditta risolvere.

Una soluzione, ben sapendo la ricorrente e la committenza che i lavori dovevano avvenire a gennaio, avrebbe, del resto, dovuto essere trovata (per tempo) anche in relazione al taglio delle piastrelle, per il resto stoccabili nei locali che man mano rimanevano liberi e quindi all’interno, a temperature che avrebbero dovuto essere assicurate adeguatamente, e per l’uso dell’acqua.

A fronte di tutto quanto precede, questo Tribunale non può che concludere che la perdita di lavoro fatta valere dalla RI 1 è da ricondurre solo indirettamente alle basse temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art. 43 LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche (cfr. supra consid. 2.2.).

La decisione su opposizione del 15 marzo 2024 deve pertanto essere confermata.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

61